martedì 26 marzo 2013

Sentenza nella causa C-68/12 È contrario alle regole di concorrenza un accordo tra imprese inteso ad escludere un concorrente, anche se quest’ultimo opera illegalmente sul mercato

Sentenza nella causa C-68/12

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky / Slovenská sporite

ľňa a.s.

È contrario alle regole di concorrenza un accordo tra imprese inteso ad escludere un concorrente, anche se quest'ultimo opera illegalmente sul mercato

Le regole di concorrenza sono volte a proteggere non solo tale concorrente, ma altresì la struttura del mercato e, pertanto, la concorrenza in quanto tale

Nel 2009 l'Autorità garante della concorrenza della Repubblica slovacca ha constatato che tre importanti banche slovacche, ossia la Slovenská sporite

ľňa, la Československá obchodná banka a.s. e la Všeobecná úverová banka, avevano violato le regole di concorrenza dell'Unione. Esse, infatti, avevano deciso di risolvere in maniera coordinata i contratti relativi ai conti correnti dell'impresa ceca Akcenta CZ e di non stipulare più nuovi contratti con essa. Quest'ultima società è un istituto diverso da un istituto bancario che fornisce servizi consistenti in operazioni di cambio in forma scritturale1. Essa ha quindi bisogno di conti correnti aperti presso istituti bancari per poter esercitare le proprie attività, che comprendono il trasferimento di divise da e verso l'estero, anche per i propri clienti nella Repubblica slovacca. Secondo l'Autorità garante della concorrenza, le tre banche si sono concertate in quanto scontente della diminuzione dei loro profitti derivante dall'attività della società Akcenta, considerata come una concorrente che forniva servizi ai loro clienti.

L'autorità slovacca ha irrogato ammende alla

Československá obchodná banka a.s. (EUR 3 183 427), alla Slovenská sporitel'ňa (EUR 3 197 912), e alla Všeobecná úverová banka a.s, (EUR 3 810 461) per violazione del diritto della concorrenza.

Una della banche, la Slovenská sporitel'

ňa, ha impugnato la decisione con cui l'autorità nazionale le aveva inflitto l'ammenda. La banca sostiene di non aver violato le regole della concorrenza in quanto la Akcenta non poteva essere considerata sua concorrente. Infatti, secondo la banca, poiché l'impresa ceca non disponeva dell'autorizzazione richiesta dal diritto slovacco per l'esercizio della sua attività, essa operava illegalmente sul mercato slovacco.

Il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), investito della causa, chiede alla Corte di giustizia se la circostanza che un concorrente leso da un accordo di cartello operi illegalmente sul mercato sia giuridicamente rilevante per la valutazione del cartello stesso.

Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che, ove un accordo abbia per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza, è superfluo prendere in considerazione i suoi effetti concreti sulla concorrenza per stabilirne l'illegittimità. La Corte precisa altresì che le regole di concorrenza dell'Unione sono destinate a tutelare non solo gli interessi dei concorrenti o dei consumatori, ma anche la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale.

Nel caso di specie la Corte constata che l'accordo aveva specificamente ad oggetto la restrizione del gioco della concorrenza. Di conseguenza,

il fatto che l'Akcenta operasse sul mercato slovacco in modo asseritamente illegale non incide sull'accertamento dell'esistenza di un'infrazione alle regole di concorrenza. Peraltro, la Corte sottolinea che spetta alle autorità

pubbliche – e non a imprese o ad associazioni di imprese private – garantire il rispetto delle regole di concorrenza.

Inoltre la Corte rileva che la banca Slovenská sporite
ľna non può sottrarsi alla propria responsabilità derivante dall'accordo di cartello adducendo che il suo dipendente, che aveva partecipato alla riunione nel corso della quale era stato concluso l'accordo anticoncorrenziale, non aveva ricevuto un mandato. La Corte ricorda, infatti, che la partecipazione ad accordi illegali costituisce nella maggior parte dei casi un'attività clandestina che non si svolge nel rispetto di regole formali. È quindi raro che il rappresentante di un'impresa partecipi a una riunione munito di mandato al fine di commettere un'infrazione.
 

1 Operazioni di conversione con iscrizione su un conto in divisa.