venerdì 13 maggio 2011

La Corte conferma la validità della direttiva sui diritti aeroportuali

Sentenza nella causa C-176/09
Lussemburgo / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
La Corte conferma la validità della direttiva sui diritti aeroportuali
L'aeroporto di Lussemburgo-Findel rientra nella direttiva poiché registra il traffico passeggeri annuale più elevato e gode di una posizione privilegiata in quanto punto di entrata in Lussemburgo
Il Lussemburgo ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso di annullamento parziale della direttiva 2009/12/CE, che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali1 versati dalle compagnie aeree agli aeroporti dell'Unione europea2. La direttiva si applica agli aeroporti, aperti al traffico commerciale, il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri o, nel caso in cui nessun aeroporto raggiunga tale soglia minima in uno Stato membro, all'aeroporto avente il maggior traffico passeggeri annuale, che gode di una posizione privilegiata in quanto punto di entrata in tale Stato.
In forza di detta direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché i diritti aeroportuali non creino discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto (le compagnie aeree). Deve essere istituita una procedura obbligatoria di consultazione (almeno una volta all'anno) tra il gestore dell'aeroporto interessato e gli utenti di quest'ultimo o i rappresentanti o le associazioni degli utenti dell'aeroporto in relazione all’applicazione del sistema, all’ammontare dei diritti aeroportuali e, se del caso, alla qualità del servizio.
Il Lussemburgo ha contestato il fatto che l'aeroporto di Lussemburgo-Findel, unico aeroporto dello Stato, sia soggetto agli obblighi amministrativi e finanziari della direttiva, in quanto il traffico annuale è di 1,7 milioni di passeggeri all'anno, contrariamente ad altri aeroporti regionali limitrofi, che non sono inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva sebbene abbiano un traffico maggiore. Il Lussemburgo ha menzionato, per esempio, gli aeroporti di Charleroi (Belgio) e di Hahn (Germania) – il cui traffico annuale ammonta, rispettivamente, a 2,9 milioni e a 4 milioni di passeggeri – e quelli di Bordeaux (Francia) e di Torino (Italia), situati in prossimità di un centro urbano di una certa grandezza o caratterizzati da un certo livello di attività economica – con un movimento annuale, rispettivo, di 3,4 e 3,5 milioni di passeggeri.
Secondo il Lussemburgo, è vero che la direttiva è volta ad evitare qualunque rischio di abuso di posizione dominante degli aeroporti rientranti nel suo ambito di applicazione, ma un rischio siffatto è inesistente per quanto riguarda l'aeroporto di Findel, il quale, invece, si trova in una situazione concorrenziale rispetto agli aeroporti limitrofi che accolgono compagnie «a basso prezzo», situati a Hahn (Germania) o a Charleroi (Belgio) e agli aeroporti che costituiscono centri aeroportuali («hub») come Francoforte (Germania) o Bruxelles (Belgio).
Oltre ad una violazione del principio di parità di trattamento a motivo di un trattamento differenziato di situazioni analoghe – dato che l’aeroporto di Findel è incluso nella direttiva, mentre aeroporti regionali delle stesse dimensioni non lo sono – il Lussemburgo fa valere, peraltro, una violazione del principio di parità di trattamento in quanto l'aeroporto di Lussemburgo-Findel sarebbe trattato in modo identico agli aeroporti che accolgono oltre 5 milioni di passeggeri all'anno, sebbene non abbia né la medesima posizione di forza rispetto alle compagnie aeree né lo stesso potere economico di tali aeroporti.
Nella sentenza emessa in data odierna, la Corte di giustizia dichiara che l'aeroporto di Lussemburgo-Findel gode di una posizione privilegiata in quanto «punto di entrata» in tale Stato membro, ai sensi della direttiva. Di conseguenza, il fatto che esso sia incluso nell'ambito di applicazione della stessa non è contrario al principio di parità di trattamento.
La Corte constata che il legislatore dell'Unione, nell'adottare la direttiva, ha ritenuto che non fosse necessario includere nell'ambito di applicazione della medesima l’insieme degli aeroporti dell'Unione, ma solo due categorie di aeroporti, quelli che superano la soglia minima di cinque milioni di passeggeri all'anno e quelli che, al pari dell'aeroporto di Lussemburgo-Findel, hanno il maggior traffico passeggeri annuale in uno Stato membro in cui nessun aeroporto raggiunge questa soglia minima. Adottando tale quadro comune, il legislatore dell'Unione ha inteso imporre il rispetto di taluni requisiti quali la trasparenza dei diritti aeroportuali, la consultazione delle compagnie aeree e la loro non discriminazione.
Dopo aver esaminato la situazione degli aeroporti principali sotto il profilo della loro posizione rispetto alle compagnie aeree, la Corte afferma che, negli Stati membri ove nessun aeroporto raggiunge la soglia minima prevista dalla direttiva, l'aeroporto con il maggior traffico passeggeri annuale deve essere considerato il punto di entrata nello Stato membro di cui trattasi, il che gli conferisce una posizione privilegiata nei confronti delle compagnie aeree. Infatti, tali aeroporti principali sono situati, in genere, in prossimità di un grande centro politico e/od economico in grado di attirare in gran parte una clientela d’affari per la quale il prezzo dei biglietti è solamente uno dei criteri tra gli altri e che può essere particolarmente sensibile all'ubicazione dell'aeroporto, alle possibilità di connessione con altri mezzi di trasporto, nonché alla qualità dei servizi forniti. Per questo segmento di mercato di media o alta gamma, le compagnie aeree hanno quindi un interesse strategico maggiore a proporre voli da e per un aeroporto principale come quello di Lussemburgo-Findel – piuttosto che voli da e per un aeroporto secondario come quello di Hahn – senza che l'importo dei diritti aeroportuali o il volume concreto di traffico passeggeri annuale possano essere considerati criteri decisivi per tali compagnie.
Pertanto, l'aeroporto di Lussemburgo-Findel, in quanto aeroporto principale, deve essere soggetto agli obblighi della direttiva, in considerazione del rischio di abuso di posizione privilegiata di tale aeroporto in merito alla fissazione dei diritti aeroportuali.
Per contro, gli aeroporti secondari – non soggetti agli obblighi della direttiva – non possono, per principio, essere considerati come il «punto di entrata» ai sensi della direttiva, indipendentemente dal numero annuale di passeggeri, quand’anche taluni di essi siano situati in prossimità di un centro urbano, come gli aeroporti di Bordeaux e di Torino. Inoltre, questi aeroporti secondari, segnatamente quelli che non si trovano in prossimità di un grande centro urbano, possono risultare più attraenti per le compagnie cosiddette «low cost». Infatti, tali compagnie, guidate in via di principio da una strategia diversa, si rivolgono ad una clientela che, contrariamente alla clientela d'affari, è più sensibile ai prezzi dei biglietti e maggiormente disposta ad effettuare tragitti più lunghi tra la città di destinazione e l'aeroporto. Ciò considerato, il legislatore non ha commesso alcun errore manifesto e non ha superato i limiti del suo potere, ritenendo che gli aeroporti secondari non si trovino nella stessa situazione degli aeroporti principali.
Inoltre, il fatto che la situazione di un aeroporto come quello di Findel non sia identica a quella degli aeroporti aventi un traffico passeggeri annuale superiore ai cinque milioni non significa che sia contrario al principio di parità di trattamento sottoporre queste due categorie di aeroporti agli stessi obblighi di trasparenza tariffaria previsti dalla direttiva. Infatti, la circostanza che detti aeroporti godano di una posizione privilegiata rispetto alle compagnie aeree giustifica l'applicazione della direttiva.
In proposito, il quadro dei principi comuni stabilito dalla direttiva è idoneo e necessario a realizzare l'obiettivo della stessa. Quanto alla proporzionalità, gli oneri risultanti dal regime introdotto dalla direttiva non appaiono manifestamente sproporzionati rispetto ai vantaggi che ne derivano. In particolare, non risulta che i costi lamentati dal Lussemburgo, connessi alla procedura di consultazione istituita dalla direttiva e obbligatoria per il Findel, possano comportare l'abbandono di tale aeroporto da parte delle compagnie aeree. Infine, riguardo al principio di sussidiarietà, legittimamente il legislatore dell'Unione ha ritenuto che non fosse necessario includere nell'ambito di applicazione della direttiva gli aeroporti aventi un traffico passeggeri annuale inferiore ai 5 milioni, quando essi non costituiscono l'aeroporto principale del loro Stato membro.
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1 Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70, p. 11). I diritti aeroportuali sono «prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell’aeroporto per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all’atterraggio, al decollo, all’illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci».
2 La direttiva doveva essere trasposta dagli Stati membri entro e non oltre il 15 marzo 2011. 

Le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato non impongono obblighi ai singoli

Sentenza nella causa C-410/09
Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato non impongono obblighi ai singoli
Pertanto, l’assenza di pubblicazione di tali linee direttrici nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di uno Stato membro non osta a che l’autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato vi si riferisca in una decisione destinata a un singolo
In forza dell’atto di adesione del 20031 gli atti delle istituzioni e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all’adesione all’Unione dei nuovi Stati membri e redatti dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea nelle lingue di questi Stati fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue degli Stati membri dell’epoca. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora i testi nelle undici lingue siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
Ai sensi della direttiva che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)2, la Commissione pubblica orientamenti per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato3, che le autorità nazionali di regolamentazione («ANR») tengono nel massimo conto per la definizione dei mercati rilevanti corrispondenti alle situazioni nazionali, in particolare dei mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza.
La Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. («PTC») è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Polonia. Nel 2006, il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (presidente dell’Ufficio delle comunicazioni elettroniche, Polonia) ha considerato che la PTC disponesse di un potere significativo sul mercato dei servizi di terminazione delle chiamate vocali e ha deciso di imporre a tale impresa taluni obblighi normativi.
Ritenendo che le linee direttrici del 2002, su cui si è basata tale decisione, non potessero esserle opposte, poiché non erano state pubblicate in lingua polacca nella GUUE, la PTC ha proposto un ricorso contro la decisione dell’ANR.
Investito di un ricorso per cassazione, il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) chiede alla Corte di giustizia se l’atto di adesione del 2003 osti a che l’ANR polacca possa riferirsi alle linee direttrici del 2002 in una decisione con cui essa impone taluni obblighi normativi a un operatore di servizi di comunicazioni elettroniche, qualora tali linee direttrici non siano state pubblicate nella GUUE nella lingua di tale Stato, sebbene quest'ultima sia una lingua ufficiale dell'Unione.La Corte ricorda anzitutto che un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione esige che un atto emanante dalle pubbliche autorità non possa essere opposto agli amministrati prima che questi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza.
Essa chiarisce poi che l’atto di adesione del 2003 osta a che gli obblighi contenuti in una normativa dell’Unione che non è stata pubblicata nella GUUE nella lingua di un nuovo Stato membro, sebbene quest’ultima sia una lingua ufficiale dell’Unione, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa suddetta con altri mezzi.
La Corte esamina poi se, con il loro contenuto, le linee direttrici del 2002 impongano obblighi ai singoli. Essa rileva che tali linee direttrici enunciano i principi sui quali le ANR devono fondare la loro analisi dei mercati e dell’effettiva concorrenza, in applicazione del quadro normativo comune sulle comunicazioni elettroniche.
La Corte conclude che le linee direttrici del 2002 non contengono alcun obbligo che può essere imposto, direttamente o indirettamente, ai singoli. Pertanto, l’assenza di pubblicazione di tali linee direttrici nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in lingua polacca non osta a che l’ANR polacca vi si riferisca in una decisione destinata a un singolo.
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1 Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33).
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).
3 Linee direttrici per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, C 165, pag. 6).

A parere dell'avvocato generale Juliane Kokott, la questione se una vittima di violenze domestiche debba poter scegliere di ristabilire immediatamente la coabitazione con il proprio aggressore non ricade nella sfera del diritto dell'Unione - Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-483/09 e C-1/10

Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-483/09 e C-1/10
A parere dell'avvocato generale Juliane Kokott, la questione se una vittima di violenze domestiche debba poter scegliere di ristabilire immediatamente la coabitazione con il proprio aggressore non ricade nella sfera del diritto dell'Unione
Tuttavia, il parere della vittima deve poter essere preso in considerazione ai fini della modulazione della durata di una misura di allontanamento prevista dall'ordinamento nazionale
In caso di violenze domestiche, i giudici spagnoli sono obbligati a disporre, tra le sanzioni penali, una pena accessoria che vieta all'autore degli atti di violenza di trovarsi in prossimità della propria vittima. Tale pena accessoria è imperativa e dev'essere disposta in tutti i casi di violenza domestica, anche in quelli meno gravi, quali le minacce verbali. Tale misura di allontanamento, destinata a proteggere la vittima, non può essere inferiore a sei mesi. Il mancato rispetto costituisce, di per sé, infrazione penale.
Il sig. Gueye e il sig. Salmerón Sánchez venivano condannati per maltrattamenti nei confronti delle rispettive compagne. Veniva loro inflitta la pena recante divieto di avvicinarsi alle loro vittime o di entrare in contatto con le medesime, per un periodo, rispettivamente di diciassette e sedici mesi. A distanza di alcuni giorni dalla loro condanna, il sig. Gueye e il sig. Salmerón Sánchez riprendevano la convivenza con le loro rispettive compagne. A causa dell'inosservanza della misura di allontanamento loro imposta, venivano arrestati e condannati. Entrambi impugnavano la condanna dinanzi alla Audiencia Provincial de Tarragona (Corte d'appello di Tarragona, Spagna). Nell'ambito di tali impugnazioni, le compagne dei due imputati si considerano vittime indirette della normativa spagnola. Infatti, le due donne sostengono di aver volontariamente proseguito la loro relazione con i loro rispettivi compagni, senza esservi costrette, in assenza di qualsivoglia necessità economica e che la coabitazione è stata riavviata su loro iniziativa.
Ciò premesso, l’Audiencia Provincial de Tarragona chiede, sostanzialmente, se la decisione quadro 2001/220/JAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale 1 osti ad una normativa nazionale la quale, in caso di infrazioni commesse nell'ambito della sfera familiare, imponga imperativamente, nei confronti dell'autore delle violenze, una misura di allontanamento della vittima, senza prevedere la possibilità di prescinderne in esito ad una ponderazione delle circostanze della specie e, segnatamente, del desiderio della vittima di riprendere la relazione con l'autore del reato.
Nelle conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale sig.ra Kokott riconosce anzitutto che la misura di allontanamento imperativa si colloca nel crocevia tra la necessità di un'azione pubblica effettiva contro la violenza domestica ed il diritto della vittima al rispetto della propria vita privata e familiare. Nondimeno, essa ritiene che tale difficile questione di ponderazione dei differenti interessi in gioco non ricada nella sfera di applicazione della decisione quadro 2001/220.
A tal riguardo, la sig.ra Kokott sottolinea che la decisione quadro 2001/220 non disciplina, in via generale, tutti gli aspetti inerenti alla protezione della vittima, bensì quelli relativi alle garanzie procedurali del processo penale (quali il diritto ad essere sentiti, la deduzione delle prove, il diritto di ricevere informazioni, ecc.).
L'avvocato generale ritiene che la forma e la durata delle sanzioni che gli Stati membri possono prevedere in caso di violenza domestica non rientrano nella sfera delle garanzie procedurali e, conseguentemente, della decisione quadro. Conseguentemente, l'avvocato generale conclude affermando che l'adeguatezza di una sanzione penale, quale la misura di allontanamento sistematicamente prevista dal diritto spagnolo, non può essere esaminata alla luce della decisione quadro 2001/220.
L'avvocato generale esamina successivamente l'ampiezza del diritto della vittima ad essere sentita, riconosciuto dalla decisione quadro, e gli effetti di tale diritto sulla sanzione da disporre nei confronti dell'autore del reato.
A tal riguardo, la sig.ra Kokott precisa che il diritto della vittima ad essere sentita impone agli Stati membri di consentirle la possibilità di esprimere il proprio parere in merito all'irrogazione di una sanzione di allontanamento, qualora la vittima intrattenga con l'autore del reato una relazione personale stretta e qualora tale sanzione sia inoltre produttiva di effetti indiretti sulla sua vita privata e familiare. Al fine di garantire un effetto utile al diritto di essere sentiti, l'avvocato generale ritiene che debba essere consentito al giudice di tener conto della deposizione della vittima nel determinare la sanzione, sempre nel rispetto dei minimi e dei massimi di pena previsti dal diritto nazionale. Tuttavia, tale esigenza non presuppone che l'irrogazione della sanzione sia soggetta alla discrezionalità della vittima e che il giudice competente sia vincolato alle valutazioni espresse da quest'ultima.
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1 Decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/JAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1).

sabato 7 maggio 2011

(C-61/11) SPAZIO DI LIBERTA', DI SICUREZZA E DI GIUSTIZIA - DIRETTIVA 2008/115/CE - RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

(C-61/11) SPAZIO DI LIBERTA', DI SICUREZZA E DI GIUSTIZIA - DIRETTIVA 2008/115/CE - RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE
INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI LASCIARE IL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO - NORMATIVA NAZIONALE CHE PREVEDE LA RECLUSIONE PER I CITTADINI DI PAESI TERZI IN SOGGIORNO IRREGOLARE - COMPATIBILITA' - LIMITI
La Corte di Giustizia si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione degli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, stabilendo che la stessa deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro “che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo”. Il procedimento a quo riguardava la posizione di un cittadino di un paese terzo entrato illegalmente in Italia e privo del permesso di soggiorno, che era stato condannato in primo grado ad un anno di reclusione per il delitto di cui all’art. 14, comma quinto-ter, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T. U. Immigrazione), per non avere ottemperato all’ordine di allontanamento emesso nel maggio 2010 sulla base di un decreto di espulsione risalente al 2004. La Corte d’Appello di Trento, investita dell’impugnazione contro la sentenza di condanna, aveva chiesto alla Corte di giustizia di valutare se l’incriminazione prevista dalla normativa italiana fosse o meno compatibile con gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE, i quali disciplinano presupposti, modalità e limiti del trattenimento dello straniero in appositi centri di permanenza temporanea durante la procedura amministrativa di rimpatrio. Nell’enunciare il principio sopra indicato, la Corte di Giustizia ha affermato che una pena del tipo di quella prevista dalla normativa italiana, segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. Il giudice del rinvio, incaricato di applicare le disposizioni del diritto dell’Unione e di assicurarne la piena efficacia, dovrà pertanto disapplicare ogni disposizione nazionale contraria al risultato della direttiva (segnatamente, la disposizione che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni) e tener conto del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 28 aprile 2011

Nel procedimento C‑61/11 PPU,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento, con ordinanza 2 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2011, nel procedimento penale a carico di

Hassen El Dridi, alias Soufi Karim,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.‑J. Kasel, M. Ilešič (relatore), E. Levits e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la domanda del giudice del rinvio del 2 febbraio 2011, pervenuta alla Corte il 10 febbraio 2011 e integrata l’11 febbraio 2011, di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento d’urgenza, a norma dell’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione della Prima Sezione del 17 febbraio 2011 di accogliere la suddetta domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 marzo 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per il sig. El Dridi, dagli avv.ti M. Pisani e L. Masera;

– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. L. D’Ascia, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. L. Prete, in qualità di agenti,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

2 Detta domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento a carico del sig. El Dridi, il quale è condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di permanenza irregolare sul territorio italiano, senza giustificato motivo, in violazione di un ordine di allontanamento emesso nei suoi confronti dal questore di Udine.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

3 I ‘considerando’ secondo, sesto, tredicesimo, sedicesimo e diciassettesimo della direttiva 2008/115 enunciano quanto segue:

«(2) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.

(…)

(6) È opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. (…)

(…)

(13) L’uso di misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. (…)

(…)

(16) Il ricorso al trattenimento ai fini dell’allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l’allontanamento e se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente.

(17) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto nazionale e internazionale. Fatto salvo l’arresto iniziale da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale, il trattenimento dovrebbe di norma avvenire presso gli appositi centri di permanenza temporanea».

4 L’art. 1 della direttiva 2008/115, rubricato «Oggetto», recita:

«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».

5 L’art. 2, nn. 1 e 2, di detta direttiva così dispone:

«1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

(…)

b) sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione».

6 Ai sensi dell’art. 3, punto 4, della direttiva 2008/115 si intende per «decisione di rimpatrio», ai fini della medesima direttiva, «[una] decisione o [un] atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio».

7 L’art. 4, n. 3, di detta direttiva enuncia:

«La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite».

8 A termini dell’art. 6, n. 1, della medesima direttiva, « [g]li Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5».

9 L’art. 7 della direttiva 2008/115, rubricato «Partenza volontaria», prevede quanto segue:

«1. La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta.

(…)

3. Per la durata del periodo per la partenza volontaria possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo.

4. Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni».

10 L’art. 8, nn. 1 e 4, di detta direttiva così dispone:

«1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7.

(…)

4. Ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non ecced[o]no un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell’integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato».

11 L’art. 15 della medesima direttiva, compreso nel capo IV, relativo al trattenimento ai fini dell’allontanamento, è redatto nei seguenti termini:

«1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:

a) sussiste un rischio di fuga o

b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.

(…)

3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria.

4. Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.

5. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi.

6. Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:

a) della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o

b) dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi».

12 L’art. 16 della direttiva 2008/115, rubricato «Condizioni di trattenimento», prevede al n. 1 quanto segue:

«Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari».

13 Ai sensi dell’art. 18 della direttiva 2008/115, rubricato «Situazioni di emergenza»:

«1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro può decidere di (...) adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all’articolo 16, paragrafo 1 (...).

2. All’atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione. Quest’ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l’applicazione delle suddette misure eccezionali.

3. Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva».

14 Ai sensi dell’art. 20, n. 1, primo comma, della direttiva 2008/115, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro il 24 dicembre 2010, eccezion fatta per l’art. 13, n. 4.

15 Conformemente al suo art. 22, detta direttiva è entrata in vigore il 13 gennaio 2009.

La normativa nazionale

16 L’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Supplemento ordinario alla GURI n. 191 del 18 agosto 1998), come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 170 del 24 luglio 2009; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 286/1998»), prevede ai commi 2 e 4 quanto segue:

«2. L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto (…);

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato (...) senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

(...)

4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5».

17 L’art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998 è così redatto:

«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, [ad] accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(…)

5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5‑bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale (...), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata (...). In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5‑bis. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5‑bis del presente articolo (...).

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5‑ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5‑bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5‑ter, terzo e ultimo periodo.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5‑ter, primo periodo, e 5‑quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

18 Il sig. El Dridi è un cittadino di un paese terzo entrato illegalmente in Italia e privo di permesso di soggiorno. Nei suoi confronti il prefetto di Torino ha emanato un decreto di espulsione in data 8 maggio 2004.

19 Un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, emesso il 21 maggio 2010 dal questore di Udine, in esecuzione di detto decreto di espulsione, gli è stato notificato in pari data. Tale ordine di allontanamento era motivato dall’indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto, dalla mancanza di documenti di identificazione del sig. El Dridi nonché dall’impossibilità di ospitarlo in un centro di permanenza temporanea per mancanza di posti nelle apposite strutture.

20 Durante un controllo effettuato il 29 settembre 2010 è stato constatato che il sig. El Dridi non si era conformato a detto ordine di allontanamento.

21 Il sig. El Dridi è stato condannato dal Tribunale monocratico di Trento, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 14, comma 5‑ter, del decreto legislativo n. 286/1998.

22 Egli ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Trento.

23 Quest’ultima s’interroga sulla possibilità di disporre una sanzione penale, nel corso della procedura amministrativa di rimpatrio di uno straniero, per inosservanza di una delle fasi di tale procedura; una simile sanzione sembra, infatti, contraria al principio di leale cooperazione, al conseguimento degli scopi della direttiva 2008/115 e al suo effetto utile, nonché ai principi di proporzionalità, di adeguatezza e di ragionevolezza della pena.

24 Essa precisa, al riguardo, che la sanzione penale di cui all’art. 14, comma 5‑ter, del decreto legislativo n. 286/1998 interviene dopo l’accertata violazione di un passaggio intermedio della procedura graduale di attuazione della decisione di rimpatrio, prevista dalla direttiva 2008/115, ovverosia l’inottemperanza al solo ordine di allontanamento. Potendo andare da uno a quattro anni, la pena della reclusione sarebbe connotata, peraltro, da un carattere di estremo rigore.

25 Ciò considerato, la Corte d’appello di Trento ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se alla luce dei principi di leale collaborazione all’effetto utile di conseguimento degli scopi della direttiva e di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della pena, gli artt. 15 e 16 della direttiva [2008/115] ostino:

– alla possibilità che venga sanzionata penalmente la violazione di un passaggio intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio, prima che essa sia completata[,] con il ricorso al massimo rigore coercitivo ancora possibile amministrativamente;

– alla possibilità che venga punita con la reclusione sino a quattro anni la mera mancata cooperazione dell’interessato alla procedura di espulsione, ed in particolare l’ipotesi di inosservanza al primo ordine di allontanamento emanato dall’autorità amministrativa».

Sul procedimento d’urgenza

26 La Corte d’appello di Trento ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza previsto all’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte.

27 Il giudice del rinvio ha motivato tale domanda con il fatto che il sig. El Dridi è detenuto in esecuzione della pena cui è stato condannato dal Tribunale di Trento.

28 La Prima Sezione della Corte, sentito l’avvocato generale, ha deciso di accogliere la domanda del giudice remittente di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza.

Sulla questione pregiudiziale

29 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

30 Il giudice del rinvio fa riferimento, al riguardo, al principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, n. 3, TUE, nonché all’obiettivo di assicurare l’effetto utile del diritto dell’Unione.

31 In proposito si deve ricordare che, come enuncia il suo secondo ‘considerando’, la direttiva 2008/115 persegue l’attuazione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.

32 Come si apprende tanto dal suo titolo quanto dall’art. 1, la direttiva 2008/115 stabilisce le «norme e procedure comuni» che devono essere applicate da ogni Stato membro al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. Discende dalla locuzione summenzionata, come pure dall’economia generale della succitata direttiva, che gli Stati membri possono derogare a tali norme e procedure solo alle condizioni previste dalla direttiva medesima, segnatamente quelle fissate al suo art. 4.

33 Di conseguenza, mentre il n. 3 di detto art. 4 riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre o di mantenere disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare rispetto a quelle stabilite dalla direttiva 2008/115, purché compatibili con quest’ultima, detta direttiva non permette invece a tali Stati di applicare norme più severe nell’ambito che essa disciplina.

34 Occorre del pari rilevare che la direttiva 2008/115 stabilisce con precisione la procedura che ogni Stato membro è tenuto ad applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura.

35 In tal senso, l’art. 6, n. 1, di detta direttiva prevede anzitutto, in via principale, l’obbligo per gli Stati membri di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare.

36 Nell’ambito di questa prima fase della procedura di rimpatrio va accordata priorità, salvo eccezioni, all’esecuzione volontaria dell’obbligo derivante dalla decisione di rimpatrio; in tal senso, l’art. 7, n. 1, della direttiva 2008/115 dispone che detta decisione fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni.

37 Risulta dall’art. 7, nn. 3 e 4, di detta direttiva che solo in circostanze particolari, per esempio se sussiste rischio di fuga, gli Stati membri possono, da un lato, imporre al destinatario di una decisione di rimpatrio l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, di prestare una garanzia finanziaria adeguata, di consegnare i documenti o di dimorare in un determinato luogo oppure, dall’altro, concedere un termine per la partenza volontaria inferiore a sette giorni o addirittura non accordare alcun termine.

38 In quest’ultima ipotesi, ma anche nel caso in cui l’obbligo di rimpatrio non sia stato adempiuto entro il termine concesso per la partenza volontaria, risulta dall’art. 8, nn. 1 e 4, della direttiva 2008/115 che, al fine di assicurare l’efficacia delle procedure di rimpatrio, tali disposizioni impongono allo Stato membro, che ha adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, l’obbligo di procedere all’allontanamento, prendendo tutte le misure necessarie, comprese, all’occorrenza, misure coercitive, in maniera proporzionata e nel rispetto, in particolare, dei diritti fondamentali.

39 Al riguardo, discende dal sedicesimo ‘considerando’ di detta direttiva nonché dal testo del suo art. 15, n. 1, che gli Stati membri devono procedere all’allontanamento mediante le misure meno coercitive possibili. Solo qualora l’esecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso per caso, di essere compromessa dal comportamento dell’interessato, detti Stati possono privare quest’ultimo della libertà ricorrendo al trattenimento.

40 Conformemente all’art. 15, n. 1, secondo comma, della direttiva 2008/115, tale privazione della libertà deve avere durata quanto più breve possibile e protrarsi solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio. Ai sensi dei nn. 3 e 4 di detto art. 15, tale privazione della libertà è riesaminata ad intervalli ragionevoli e deve cessare appena risulti che non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento. I nn. 5 e 6 del medesimo articolo fissano la sua durata massima in 18 mesi, termine tassativo per tutti gli Stati membri. L’art. 16, n. 1, di detta direttiva, inoltre, prescrive che gli interessati siano collocati in un centro apposito e, in ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune.

41 Emerge da quanto precede che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 corrisponde ad una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell’interessato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla misura che maggiormente limita la sua libertà – il trattenimento in un apposito centro –, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità.

42 Perfino il ricorso a quest’ultima misura, la più restrittiva della libertà che la direttiva consente nell’ambito di una procedura di allontanamento coattivo, appare strettamente regolamentato, in applicazione degli artt. 15 e 16 di detta direttiva, segnatamente allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi.

43 In particolare, la durata massima prevista all’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 ha lo scopo di limitare la privazione della libertà dei cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento coattivo (sentenza 30 novembre 2009, causa C‑357/09 PPU, Kadzoev, Racc. pag. I‑11189, punto 56). La direttiva 2008/115 intende così tener conto sia della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale il principio di proporzionalità esige che il trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si protragga oltre un termine ragionevole, vale a dire non superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito (v., in particolare, Corte eur. D.U, sentenza Saadi c. Regno Unito del 29 gennaio 2008, non ancora pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions, §§ 72 e 74), sia dell’ottavo dei «Venti orientamenti sul rimpatrio forzato» adottati il 4 maggio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ai quali la direttiva fa riferimento nel terzo ‘considerando’. Secondo tale principio, il trattenimento ai fini dell’allontanamento deve essere quanto più breve possibile.

44 È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre valutare se le regole comuni introdotte dalla direttiva 2008/115 ostino ad una normativa nazionale come quella in discussione nel procedimento principale.

45 Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che, come risulta dalle informazioni fornite sia dal giudice del rinvio sia dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la direttiva 2008/115 non è stata trasposta nell’ordinamento giuridico italiano.

46 Orbene, per costante giurisprudenza, qualora uno Stato membro si astenga dal recepire una direttiva entro i termini o non l’abbia recepita correttamente, i singoli sono legittimati a invocare contro detto Stato membro le disposizioni di tale direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise (v. in tal senso, in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 46, e 3 marzo 2011, causa C‑203/10, Auto Nikolovi, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61).

47 Ciò vale anche per gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115, i quali, come si evince dal punto 40 della presente sentenza, sono incondizionati e sufficientemente precisi da non richiedere ulteriori specifici elementi perché gli Stati membri li possano mettere in atto.

48 Peraltro, una persona che si trovi nella situazione del sig. El Dridi rientra nell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 2008/115, la quale si applica, conformemente al suo art. 2, n. 1, ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare.

49 Come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 22-28 della sua presa di posizione, non incide su tale conclusione l’art. 2, n. 2, lett. b), di detta direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva ai cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedura di estradizione. Invero, si apprende dalla decisione di rinvio che l’obbligo di rimpatrio risulta, nel procedimento principale, da un decreto del prefetto di Torino dell’8 maggio 2004. Peraltro, le sanzioni penali di cui a detta disposizione non concernono l’inosservanza del termine impartito per la partenza volontaria.

50 Si deve constatare, in secondo luogo, che, sebbene il decreto del prefetto di Torino dell’8 maggio 2004, in quanto stabilisce un obbligo per il sig. El Dridi di lasciare il territorio nazionale, integri una «decisione di rimpatrio» come definita all’art. 3, punto 4, della direttiva 2008/115 e menzionata, in particolare, agli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della stessa, la procedura di allontanamento prevista dalla normativa italiana in discussione nel procedimento principale differisce notevolmente da quella stabilita da detta direttiva.

51 Infatti, mentre detta direttiva prescrive la concessione di un termine per la partenza volontaria, compreso tra i sette e i trenta giorni, il decreto legislativo n. 286/1998 non prevede una tale misura.

52 Per quanto riguarda, poi, le misure coercitive che gli Stati membri possono adottare ai sensi dell’art. 8, n. 4, della direttiva 2008/115, in particolare l’accompagnamento coattivo alla frontiera previsto all’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, è giocoforza constatare che, in una situazione in cui tali misure non abbiano consentito di raggiungere il risultato perseguito, ossia l’allontanamento del cittadino di un paese terzo contro il quale sono state disposte, gli Stati membri restano liberi di adottare misure, anche penali, atte segnatamente a dissuadere tali cittadini dal soggiornare illegalmente nel territorio di detti Stati.

53 Occorre tuttavia rilevare che, se è vero che la legislazione penale e le norme di procedura penale rientrano, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri, su tale ambito giuridico può nondimeno incidere il diritto dell’Unione (v. in questo senso, in particolare, sentenze 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Racc. pag. 2595, punto 27; 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 19, e 16 giugno 1998, causa C‑226/97, Lemmens, Racc. pag. I‑3711, punto 19).

54 Di conseguenza, sebbene né l’art. 63, primo comma, punto 3, lett. b), CE – disposizione che è stata ripresa dall’art. 79, n. 2, lett. c), TFUE – né la direttiva 2008/115, adottata in particolare sul fondamento di detta disposizione del Trattato CE, escludano la competenza penale degli Stati membri in tema di immigrazione clandestina e di soggiorno irregolare, questi ultimi devono fare in modo che la propria legislazione in materia rispetti il diritto dell’Unione.

55 In particolare, detti Stati non possono applicare una normativa, sia pure di diritto penale, tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e da privare così quest’ultima del suo effetto utile.

56 Infatti, ai sensi rispettivamente del secondo e del terzo comma dell’art. 4, n. 3, TUE, gli Stati membri, in particolare, «adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione» e «si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione», compresi quelli perseguiti dalle direttive.

57 Quanto, più specificamente, alla direttiva 2008/115, si deve ricordare che – come enuncia il suo tredicesimo ‘considerando’ – essa subordina espressamente l’uso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.

58 Ne consegue che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo conformemente all’art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5‑ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti.

59 Una tale pena, infatti, segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito da detta direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. In particolare, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 42 della sua presa di posizione, una normativa nazionale quale quella oggetto del procedimento principale può ostacolare l’applicazione delle misure di cui all’art. 8, n. 1, della direttiva 2008/115 e ritardare l’esecuzione della decisione di rimpatrio.

60 Ciò non esclude la facoltà per gli Stati membri di adottare, nel rispetto dei principi della direttiva 2008/115 e del suo obiettivo, disposizioni che disciplinino le situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sul loro territorio sia irregolare.

61 Alla luce di quanto precede, al giudice del rinvio, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione e di assicurarne la piena efficacia, spetterà disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l’art. 14, comma 5‑ter, di tale decreto legislativo (v., in tal senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 24; 22 maggio 2003, causa C‑462/99, Connect Austria, Racc. pag. I‑5197, punti 38 e 40, nonché 22 giugno 2010, cause riunite C‑188/10 e C‑189/10, Melki e Abdeli, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43). Ciò facendo il giudice del rinvio dovrà tenere debito conto del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (sentenze 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I‑3565, punti 67‑69, nonché 11 marzo 2008, causa C‑420/06, Jager, Racc. pag. I‑1315, punto 59).

62 Pertanto, occorre risolvere la questione deferita dichiarando che la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

Sulle spese

63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.



I cittadini dell’UE che non abbiano mai esercitato il loro diritto di libera circolazione non possono invocare la cittadinanza dell’Unione per regolarizzare il soggiorno del loro coniuge proveniente da un paese terzo

Sentenza nella causa C-434/09


Shirley McCarthy /

Secretary of State for the Home Department

I cittadini dell’UE che non abbiano mai esercitato il loro diritto di libera circolazione non possono invocare la cittadinanza dell’Unione per regolarizzare il soggiorno del loro coniuge proveniente da un paese terzo

Fintanto che tali persone non vengono private del loro diritto di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, la loro situazione non presenta alcun collegamento con il diritto dell’Unione

Il diritto dell’Unione consente al coniuge di un cittadino di uno Stato membro che soggiorna legalmente in un altro Stato membro di restare con quest’ultimo anche se non possiede la cittadinanza di uno Stato dell’Unione.

La sig.ra Shirley McCarthy, cittadina del Regno Unito, possiede anche la cittadinanza irlandese. È nata nel Regno Unito ed ha sempre soggiornato in tale paese, senza aver mai esercitato il suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di altri Stati membri dell’Unione.

A seguito di matrimonio con un cittadino giamaicano, la sig.ra McCarthy ha chiesto per la prima volta un passaporto irlandese, e lo ha ottenuto. Successivamente, in qualità di cittadina irlandese intenzionata a soggiornare nel Regno Unito ai sensi del diritto dell’Unione, ha chiesto alle autorità britanniche un titolo di soggiorno. Suo marito ha invece chiesto un’autorizzazione di soggiorno in qualità di coniuge di una cittadina dell’Unione. Tali domande sono state respinte a motivo del fatto che la sig.ra McCarthy non poteva fondare il suo soggiorno sul diritto dell’Unione, né invocare quest’ultimo per regolarizzare il soggiorno del suo coniuge, in quanto essa non aveva mai esercitato il suo diritto di circolare e soggiornare in Stati membri diversi dal Regno Unito.

La Supreme Court (Corte Suprema, Regno Unito), investita della controversia, chiede alla Corte di giustizia se anche la sig.ra McCarthy possa invocare le norme del diritto dell’Unione intese a facilitare la circolazione delle persone nel territorio degli Stati membri.

Con la sua sentenza odierna, la Corte precisa, anzitutto, che la direttiva sulla libera circolazione delle persone 1 stabilisce in che modo ed a quali condizioni i cittadini europei possono esercitare il loro diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri. Pertanto, la direttiva disciplina il trasferimento o il soggiorno di una persona in uno Stato membro diverso da quello di cui essa ha la cittadinanza.

A questo proposito la Corte ricorda che, conformemente ad un principio di diritto internazionale ribadito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 2, i cittadini dell’Unione che – come la sig.ra McCarthy – soggiornano nello Stato membro del quale possiedono la cittadinanza godono di un soggiorno incondizionato in tale Stato. La Corte constata pertanto che la direttiva non può trovare applicazione a tali persone.
Allo stesso modo, la Corte rileva che la circostanza che un cittadino dell’Unione abbia la cittadinanza di più di uno Stato membro non significa che egli abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione. La Corte statuisce dunque che la direttiva non è applicabile al caso della sig.ra McCarthty. Quanto al marito della sig.ra McCarthy, la Corte constata che, non essendo coniuge di un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione, neppure egli può beneficiare dei diritti conferiti dalla direttiva.


La Corte ricorda poi che una persona – come la sig.ra McCarthy – cittadina di almeno uno Stato membro, gode dello status di cittadino dell’Unione e può dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del suo Stato membro d’origine, dei diritti afferenti a tale status, in particolare del diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. Tuttavia, la mancata presa in considerazione, da parte delle autorità nazionali, della cittadinanza irlandese della sig.ra McCarthy, al fine di riconoscerle un diritto di soggiorno nel Regno Unito, non menoma in alcun modo il diritto di quest’ultima di restare nel Regno Unito o di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Del pari, la decisione nazionale non produce l’effetto di privare la sig.ra McCarthy del godimento effettivo del nucleo essenziale degli altri diritti correlati al suo status di cittadina dell’Unione.

Di conseguenza, la Corte dichiara che, in mancanza di misure nazionali che abbiano l’effetto di privare la sig.ra McCarthy del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti derivanti dal suo status di cittadina dell’Unione ovvero l’effetto di ostacolare l’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la situazione di tale persona non presenta alcun collegamento con il diritto dell’Unione e ricade esclusivamente nella sfera del diritto nazionale. Alla luce di tali premesse, la sig.ra McCarthy non può fondare il suo soggiorno nel Regno Unito su diritti correlati alla cittadinanza europea.
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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e, per rettifica, GU L 229, pag. 35).



2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

In materia di concorrenza, solo la Commissione è competente per constatare l’assenza di una prassi abusiva sul mercato interno dell’Unione

Sentenza nella causa C-375/09


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów / Tele2 Polska sp. z o. o., divenuta Netia SA

In materia di concorrenza, solo la Commissione è competente per constatare l’assenza di una prassi abusiva sul mercato interno dell’Unione

Autorizzare le autorità nazionali garanti della concorrenza a prendere siffatte decisioni «negative» rischierebbe di ledere l’applicazione uniforme delle regole di concorrenza istituite dal Trattato

A norma del regolamento n. 1/2003 1, le autorità nazionali garanti della concorrenza («ANC») o le giurisdizioni nazionali, quando applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad una prassi abusiva vietata dall’art. 102 del Trattato, applicano anche le disposizioni di quest’ultimo. Applicando tale articolo in casi individuali, le ANC possono: ordinare la cessazione di un’infrazione, disporre misure cautelari, accettare impegni o infliggere ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale. Qualora ritengano, in base alle informazioni di cui dispongono, che non sussistono le condizioni per un divieto, esse possono anche decidere di non avere motivo di intervenire.

In seguito al procedimento nei confronti della Telekomunikacja Polska SA, il presidente dell’ANC polacca ha constatato che il comportamento di tale impresa non costituiva un abuso di posizione dominante. Di conseguenza ha adottato una decisione in applicazione del diritto nazionale nella quale si concludeva che l’impresa in parola non aveva attuato alcuna prassi restrittiva, mentre, circa la violazione del Trattato, quest’ultimo ha pronunciato un non luogo a provvedere.

La Tele2 Polska sp. z o. o., divenuta Netia SA – società concorrente della Telekomunikacja Polska SA – ha impugnato tale decisione. Adito con un ricorso per cassazione, il Sąd Najwyższy (Corte Suprema della Polonia) ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti a che un’ANC, quando constata l’assenza di una prassi abusiva sul fondamento del suo diritto nazionale, adotti una decisione nella quale si conclude che le disposizioni del Trattato non sono state violate («decisione negativa»).

La Corte ricorda anzitutto che, al fine di garantire un’applicazione coerente delle regole di concorrenza negli Stati membri, è stato previsto dal regolamento n. 1/2003, nell’ambito del principio generale di leale cooperazione, un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza.

In secondo luogo, la Corte osserva che, qualora un'ANC ritenga, in base alle informazioni di cui dispone, che non sussistono le condizioni per un divieto, il regolamento indica chiaramente che la competenza della stessa autorità è limitata all’adozione di una decisione di non avere motivo di intervenire.

Il fatto di autorizzare le autorità nazionali garanti della concorrenza a prendere decisioni in cui si constata l’assenza di violazione delle disposizioni del Trattato concernenti l’abuso di posizione dominante rimetterebbe in questione il sistema di cooperazione istituito dal regolamento n. 1/2003 e lederebbe la competenza della Commissione.
Infatti una decisione negativa del genere sul merito rischierebbe di ledere l’applicazione uniforme delle regole di concorrenza istituite dal Trattato, che è uno degli obiettivi del regolamento, dal momento che essa potrebbe impedire alla Commissione di constatare successivamente che la prassi di cui trattasi costituisce un’infrazione a tali regole.


La Corte considera quindi che la constatazione dell’assenza di violazione del divieto degli abusi di posizione dominante è riservata alla Commissione, anche se una disposizione pertinente del Trattato è stata applicata in un procedimento condotto da un’autorità nazionale garante della concorrenza.

Peraltro la Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta alle disposizioni nazionali che prevedono, in siffatte circostanze, unicamente la possibilità, da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza, di adottare una decisione negativa sul merito.
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1 Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

La direttiva sul rimpatrio dei migranti irregolari osta ad una normativa nazionale che punisce con la reclusione il cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare che non si sia conformato ad un ordine di lasciare il territorio nazionale

Sentenza nella causa C-61/11 PPU
Hassen El Dridi alias Soufi Karim
La direttiva sul rimpatrio dei migranti irregolari osta ad una normativa nazionale che punisce con la reclusione il cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare che non si sia conformato ad un ordine di lasciare il territorio nazionale
Una sanzione penale quale quella prevista dalla legislazione italiana può compromettere la realizzazione dell’obiettivo di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali
Il sig. El Dridi, cittadino di un paese terzo, è entrato illegalmente in Italia. Nei suoi confronti è stato emanato, nel 2004, un decreto di espulsione, sul cui fondamento è stato spiccato, nel 2010, un ordine di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. Quest’ultimo provvedimento era motivato dalla mancanza di documenti di identificazione, dall’indisponibilità di un mezzo di trasporto nonché dall’impossibilità - per mancanza di posti - di ospitarlo in un centro di permanenza temporanea. Non essendosi conformato a tale ordine, il sig. El Dridi è stato condannato dal Tribunale di Trento ad un anno di reclusione1.
La Corte d’appello di Trento, dinanzi alla quale egli ha impugnato detta sentenza, chiede alla Corte di giustizia se la direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare (direttiva rimpatri)2 osti ad una normativa di uno Stato membro che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio nazionale, permane in detto territorio senza giustificato motivo.
La Corte ha accolto la domanda del giudice remittente di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, in quanto il sig. El Dridi è in stato di detenzione.
Essa rileva, anzitutto, che la direttiva rimpatri stabilisce le norme e procedure comuni con le quali s’intende attuare un’efficace politica di allontanamento e di rimpatrio delle persone, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità. Gli Stati membri non possono derogare a tali norme e procedure applicando regole più severe.
Detta direttiva definisce con precisione la procedura da applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura.
La prima fase consiste nell’adozione di una decisione di rimpatrio. Nell’ambito di tale fase va accordata priorità ad una possibile partenza volontaria, per la quale all’interessato è di regola impartito un termine compreso tra sette e trenta giorni.
Nel caso in cui la partenza volontaria non sia avvenuta entro detto termine, la direttiva impone allora allo Stato membro di procedere all’allontanamento coattivo, prendendo le misure meno coercitive possibili.
Solo qualora l’allontanamento rischi di essere compromesso dal comportamento dell’interessato, lo Stato membro può procedere al suo trattenimento. Conformemente alla direttiva rimpatri3, il trattenimento deve avere durata quanto più breve possibile ed essere riesaminato ad intervalli ragionevoli; esso deve cessare appena risulti che non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento e la sua durata non può oltrepassare i 18 mesi. Inoltre gli interessati devono essere collocati in un centro apposito e, in ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune.
La direttiva comporta pertanto una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio nonché l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità in tutte le fasi della procedura. Tale gradazione va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell’interessato, ossia la concessione di un termine per la sua partenza volontaria, alla misura che maggiormente limita la sua libertà nell’ambito di un procedimento di allontanamento coattivo, vale a dire il trattenimento in un apposito centro.
La direttiva persegue dunque l’obiettivo di limitare la durata massima della privazione della libertà nell’ambito della procedura di rimpatrio e di assicurare così il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dei paesi terzi in soggiorno irregolare. In proposito la Corte tiene conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La Corte rileva, poi, che la direttiva rimpatri non è stata trasposta nell’ordinamento giuridico italiano4 e ricorda che, in questi casi, i singoli sono legittimati ad invocare, contro lo Stato membro inadempiente, le disposizioni di una direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise. È il caso, nella fattispecie, degli artt. 15 e 16 della direttiva rimpatri. Al riguardo la Corte considera che la procedura di allontanamento italiana differisce notevolmente da quella stabilita da detta direttiva.
La Corte ricorda pure che, se è vero che la legislazione penale rientra in linea di principio nella competenza degli Stati membri e che la direttiva rimpatri lascia questi ultimi liberi di adottare misure anche penali nel caso in cui le misure coercitive non abbiano consentito l’allontanamento, gli Stati membri devono comunque fare in modo che la propria legislazione rispetti il diritto dell’Unione. Pertanto essi non possono applicare una normativa, sia pure di diritto penale, tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e da privare quest’ultima del suo effetto utile.
La Corte considera dunque che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo, una pena detentiva, come quella prevista dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare in detto territorio. Gli Stati membri devono continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti.
Una tale pena detentiva, infatti, segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare nel rispetto dei loro diritti fondamentali.
Il giudice del rinvio, incaricato di applicare le disposizioni del diritto dell’Unione e di assicurarne la piena efficacia, dovrà quindi disapplicare ogni disposizione nazionale contraria al risultato della direttiva (segnatamente, la disposizione che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni) e tenere conto del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
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1 Pena prevista all’art. 14, comma 5 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).
3 Artt. 15 e 16.
4 Il termine per la trasposizione della direttiva negli ordinamenti giuridici nazionali era il 24 dicembre 2010.
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.