mercoledì 9 febbraio 2011

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-442/09 Secondo l’avvocato generale Bot il miele contenente polline del mais MON 810 dev’essere assoggettato ad un’autorizzazione all’immissione in commercio in quanto alimento prodotto a partire da OGM

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-442/09
Karl Heinz Bablok e a. / Freistaat Bayern
Secondo l’avvocato generale Bot il miele contenente polline del mais MON 810 dev’essere assoggettato ad un’autorizzazione all’immissione in commercio in quanto alimento prodotto a partire da OGM
La direttiva 2001/181 dispone che gli OGM (organismi geneticamente modificati) possono essere deliberatamente emessi nell’ambiente o immessi in commercio solo previa autorizzazione.
Ai sensi del regolamento n. 1829/20032 sono soggetti ad autorizzazione gli OGM destinati all’alimentazione umana, gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, nonché gli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM.
Nel 1998, l’impresa Monsanto ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio del mais geneticamente modificato della linea MON 810. Inoltre, sono stati parimenti autorizzati vari prodotti alimentari derivati dalla linea MON 810, quali la farina di mais, il glutine di mais, la semola di mais, l’amido di mais, il glucosio di mais e l’olio di mais.
Il mais MON 810 contiene un gene di un batterio che provoca nella pianta di mais la formazione di tossine atte a distruggere le larve di una piralide parassita, la cui presenza pregiudica lo sviluppo della pianta.
Il Freistaat Bayern (Land della Baviera, Germania) è proprietario di diversi terreni sui quali negli ultimi anni è stato piantato a scopi di ricerca il mais MON 810.
Il sig. Bablok, dal canto suo, è un apicoltore amatoriale che produce, in prossimità dei terreni del Freistaat Bayern, miele per la vendita e per il proprio consumo. In precedenza produceva anche polline destinato alla vendita come prodotto alimentare sotto forma di integratore.
Nel 2005, in un campione di polline di mais raccolto dal sig. Bablok in alveari posti a una distanza di 500 m dai terreni del Freistaat Bayern, è stata riscontrata la presenza, da un lato, di DNA di MON 810, e, dall’altro, di proteine geneticamente modificate. Inoltre, anche il miele del sig. Bablok presentava, in alcuni campioni, modesti quantitativi di DNA di MON 810.
Ritenendo che la presenza di residui di mais geneticamente modificato avesse reso i suoi prodotti apistici inadatti alla commercializzazione e al consumo, il sig. Bablok ha avviato taluni procedimenti giudiziari contro il Land della Baviera dinanzi alle autorità giudiziarie tedesche. Il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa del Land della Baviera, Germania) chiede alla Corte di giustizia se la presenza di polline di mais geneticamente modificato in tali prodotti apistici costituisca un’«alterazione sostanziale» di questi ultimi, cosicché la loro immissione in commercio dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Bot rammenta, anzitutto, che gli OGM, come ogni altro organismo vivente, sono capaci di riprodursi o di trasferire materiale genetico. Per quanto riguarda il polline di mais, egli constata che quest’ultimo perde molto rapidamente, per disidratazione, la sua capacità di fecondazione, per cui diventa materiale inanimato. Benché tale materiale possa ancora contenere informazioni genetiche, la sola presenza in esso di DNA e la possibile incorporazione di tale DNA da parte di altri organismi non implicano tuttavia che tale organismo morto sia ancora capace di trasferire attivamente materiale genetico.
L’avvocato generale conclude, pertanto, che il polline del mais MON 810, non vitale, e dunque inidoneo a fecondare, non è un organismo vivente e, pertanto, non può essere considerato un OGM.
D’altro canto, egli constata che sia il miele in cui è riscontrabile la presenza di polline di mais MON 810, sia gli integratori alimentari a base di polline contenenti polline della medesima varietà di mais sono alimenti prodotti a partire da OGM. Egli rileva, a tale proposito, che tale polline costituisce un ingrediente, in quanto è utilizzato nel processo di preparazione di tali prodotti apicoli e i prodotti finiti ne contengono a loro volta tracce.
Inoltre, l’avvocato generale precisa che un alimento che contiene materiale di una varietà vegetale geneticamente modificata deve sempre essere qualificato come prodotto a partire da OGM indipendentemente dal fatto che tale materiale sia stato incluso intenzionalmente o meno in detto alimento. Infatti, il rischio che un alimento geneticamente modificato può comportare per la salute umana prescinde dalla consapevolezza o meno dell’introduzione di tale materiale derivante da una varietà vegetale geneticamente modificata.
Infine l’avvocato generale rileva che la presenza involontaria nel miele, anche in minime quantità, di polline della varietà di mais MON 810 ha per conseguenza che tale miele dev’essere soggetto ad un’autorizzazione all’immissione in commercio. A tale proposito, il fatto che il polline di cui trattasi provenga da un OGM autorizzato all’emissione deliberata nell’ambiente e la circostanza che taluni altri prodotti derivati da tale OGM possono essere legalmente commercializzati come prodotti alimentari non sono determinanti in quanto il miele che contiene tale polline non è stato oggetto di autorizzazione conformemente al regolamento n. 1829/2003.
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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), come modificata dal regolamento n. 1829/2003 e dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1830 (GU L 268, pag. 24).
2 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).
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IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. 

giovedì 3 febbraio 2011

A parere dell’avvocato generale Kokott, clausole di esclusività territoriale relative alla trasmissione televisiva di incontri di calcio sono in contrasto con il diritto dell’Unione

A parere dell’avvocato generale Kokott, clausole di esclusività territoriale relative alla trasmissione televisiva di incontri di calcio sono in contrasto con il diritto dell’Unione


Il diritto dell’Unione non consente di vietare la trasmissione in diretta di incontri di calcio della Premier League (serie A inglese) in locali pubblici utilizzando schede di decoder straniere

La Football Association Premier League (FAPL) è l’organizzazione che si occupa della commercializzazione degli incontri di calcio della serie A del campionato inglese. In linea di principio, la FAPL concede ai propri concessionari il diritto esclusivo di trasmettere gli incontri nel rispettivo territorio, che coincide per lo più con il territorio del rispettivo Stato, e di sfruttarli economicamente. Al fine di garantire tale esclusività, i concessionari vengono contrattualmente obbligati ad impedire che le loro trasmissioni possano essere viste al di fuori del rispettivo territorio. A tal fine, ogni concessionario è tenuto a codificare il proprio segnale satellitare ed a trasmetterlo in forma codificata ai propri abbonati nel territorio assegnatogli. Gli abbonati possono decodificare il segnale per mezzo di un decoder, che necessita di una scheda di decodificazione. Inoltre, la clausola di esclusività prevede limitazioni alla circolazione di schede di decodificazione autorizzate al di fuori dei rispettivi territori di concessione.

Le fattispecie da cui sono scaturiti i presenti procedimenti pregiudiziali riguardano il tentativo di eludere tale clausola di esclusività. Talune imprese importano nel Regno Unito schede di decodificazione dall’estero – nella specie dalla Grecia – e qui le offrono a locali pubblici a prezzi più favorevoli rispetto a quelli praticati dall’impresa titolare dei diritti di trasmissione per il territorio medesimo. Tale prassi consente la trasmissione in diretta di incontri di calcio della Premier League in locali pubblici nel Regno Unito utilizzando schede di decodificazione greche. La FAPL cerca di inibire giudizialmente tale pratica. La causa C-403/08 è scaturita da un’azione civile promossa dalla FAPL contro l’utilizzazione di schede di decodificazione straniere. La causa C-429/08 è scaturita da un procedimento penale avviato nei confronti della proprietaria di un pub che trasmetteva partite della Premier League utilizzando una scheda di decodificazione greca. In entrambi i procedimenti la High Court ha sottoposto alla Corte una serie di questioni pregiudiziali attinenti all’interpretazione del diritto dell’Unione.

L’avvocato generale Juliane Kokott evidenzia che i diritti di esclusività di cui trattasi determinano una compartimentazione del mercato interno in mercati nazionali separati, il che rappresenta una grave restrizione alla libera prestazione dei servizi.

Per quanto attiene ad una possibile giustificazione della restrizione alla libera prestazione dei servizi, l’avvocato generale ha esaminato la tutela della proprietà intellettuale commerciale, in particolare la questione se sussistano diritti sulle trasmissioni in diretta via satellite di incontri di calcio il cui oggetto specifico esiga una compartimentazione dei mercati. A tal riguardo ha osservato che l’oggetto specifico dei diritti relativi alle trasmissioni in diretta di incontri di calcio consiste nel loro sfruttamento economico. Nella specie, lo sfruttamento economico delle trasmissioni in diretta degli incontri di calcio della Premier League viene realizzato, segnatamente, tramite i canoni pagati per le schede di decodificazione. In tale contesto l’avvocato generale Kokott ritiene che l’utilizzazione di schede di decodificazione straniere non costituisca elusione di tali diritti. Infatti, i canoni relativi a tali schede vengono versati. Sebbene tali canoni non siano così elevati come quelli nel Regno Unito, non sussiste, a parere dell’avvocato generale, alcun diritto specifico che imponga di richiedere in ogni Stato membro un prezzo diverso per uno stesso servizio. Piuttosto, risponderebbe alla logica del mercato interno compensare le differenze di prezzi tra Stati membri diversi tramite il commercio. La commercializzazione di diritti televisivi sulla base di un’esclusività territoriale si risolverebbe nel trarre vantaggio dall’eliminazione del mercato interno. In definitiva, l’oggetto specifico dei diritti relativi alle trasmissioni di incontri di calcio non giustifica pertanto alcuna compartimentazione del mercato interno, né, conseguentemente, l’esistente restrizione alla libera prestazione di servizi.


L’avvocato generale Kokott ritiene, inoltre, che la restrizione, contrattualmente imposta, di utilizzare le schede di decodificazione nello Stato di origine solamente a fini privati o familiari, ma non a fini commerciali – per i quali il relativo abbonamento prevede un canone più elevato – non possa giustificare una restrizione territoriale alla libera prestazione di servizi. Il relativo Stato membro potrebbe peraltro istituire, in linea di principio, diritti che consentano agli autori di impedire la riproduzione delle loro opere in locali pubblici.

Per quanto attiene alla questione se mostrare un incontro di calcio trasmesso in diretta in un locale pubblico violi il diritto esclusivo alla riproduzione pubblica di opere protette ai sensi della direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione 1, l’avvocato generale ha precisato che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, non sussiste alcun pieno diritto di tutela per quanto riguarda la trasmissione pubblica di un’emissione televisiva senza diritto d’ingresso.

Inoltre, a parere dell’avvocato generale Kokott, l’applicazione della libera prestazione dei servizi corrisponde alla direttiva per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo 2 nonché alla normativa europea in materia di concorrenza. Infine la direttiva sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato 3 non osterebbe all’utilizzazione di schede di decodificazione straniere.
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IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.


IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Il Tribunale annulla un invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di candidati ai fini dell'assunzione di agenti contrattuali delle istituzioni europee

Il Tribunale annulla un invito a manifestare interesse per la costituzione di un elenco di candidati ai fini dell'assunzione di agenti contrattuali delle istituzioni europee


La pubblicazione di tale invito (EPSO/CAST/EU/27/07) nelle sole lingue tedesca, inglese e francese costituisce una discriminazione fondata sulla lingua tra potenziali candidati, contraria al diritto dell'Unione

Il diritto dell'Unione dispone che le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono il bulgaro, lo spagnolo, il ceco, il danese, il tedesco, l’estone, il greco, l’inglese, il francese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, l’ungherese, il maltese, l’olandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, il finlandese e lo svedese.

Il 27 marzo 2007 l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) ha pubblicato, sul suo sito Internet, l'invito a manifestare interesse («IMI») EPSO/CAST/EU/27/07 nelle lingue tedesca, inglese e francese, al fine di costituire un elenco di candidati da assumere in qualità di agenti contrattuali per lo svolgimento di diverse mansioni all’interno delle istituzioni e delle agenzie comunitarie.

Tale IMI prevedeva che tutti i candidati dovessero possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea come lingua principale e una conoscenza soddisfacente del tedesco, dell’inglese o del francese come seconda lingua, obbligatoriamente diversa dalla lingua principale. I candidati avrebbero dovuto sostenere i test nella loro seconda lingua, da scegliere tra il tedesco, l’inglese e il francese. Qualora una di tali tre lingue fosse stata la loro lingua principale, i candidati avrebbero dovuto scegliere come seconda lingua una delle altre due lingue.

Il 4 giugno 2007 l'Italia ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento contro tale IMI, ritenendo in particolare che la sua pubblicazione sul sito Internet dell'EPSO in sole tre lingue non fosse conforme ai principi di non discriminazione, di proporzionalità e del multilinguismo.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale rileva che nessuna disposizione o principio di diritto dell'Unione impone che un IMI sia pubblicato sistematicamente sul sito Internet dell’EPSO in tutte le lingue ufficiali. Infatti, non esiste un principio generale di diritto dell'Unione che garantisca a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua in qualunque circostanza.

Tuttavia, se è vero che l’amministrazione può legittimamente adottare le misure che le sembrano adeguate al fine di disciplinare alcuni aspetti di un IMI, tali misure non devono condurre ad una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati a un determinato posto.

Pertanto, se l’amministrazione decide di pubblicare sul sito Internet dell’EPSO il testo di un IMI unicamente in alcune lingue, essa, al fine di evitare una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati potenzialmente interessati da tale invito, deve adottare misure adeguate al fine di informare l’insieme di tali candidati dell’esistenza dell’IMI e delle versioni linguistiche in cui esso è stato pubblicato integralmente.
Orbene, nel caso di specie, da un lato, sul sito Internet dell’EPSO l'IMI è stato pubblicato integralmente soltanto nelle lingue tedesca, inglese e francese. Dall'altro, la Commissione non ha previsto né la pubblicazione sul proprio sito – che è tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione – di un annuncio che informa dell’esistenza e del contenuto dell’IMI controverso, né l’adozione di altre misure equivalenti. Quindi, anche supponendo che il sito Internet della Commissione rinvii, in tutte le lingue ufficiali, al sito trilingue dell’EPSO, è giocoforza constatare che sussiste un rischio rilevante che i candidati potenzialmente interessati, la cui lingua materna sia diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, non siano neanche informati dell’esistenza dell’IMI.


Di conseguenza, la possibilità di essere informati dell’esistenza dell’IMI controverso non era identica per ciascun candidato, indipendentemente dalla lingua di partenza. Al contrario, tale IMI può favorire candidati in possesso di determinate cittadinanze, vale a dire degli Stati membri in cui le lingue tedesca, inglese e francese sono lingue ufficiali.

Per tali motivi, il Tribunale dichiara che la pubblicazione dell’IMI controverso nelle sole lingue tedesca, inglese e francese, sul sito Internet dell’EPSO, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua tra i potenziali candidati, contraria al diritto dell'Unione.

Pertanto, il Tribunale annulla l'invito a manifestare interesse EPSO/CAST/EU/27/07.
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IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.


IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.