giovedì 30 settembre 2010

non è compatibile con i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione il fatto che nei contratti di assicurazione si tenga conto, a titolo di fattore di rischio, del sesso dell'assicurato

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-236/09,
Association Belge des Consommateurs Test-Achats e a.
 
Ad avviso dell'avvocato generale Juliane Kokott, non è compatibile con i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione il fatto che nei contratti di assicurazione si tenga conto, a titolo di fattore di rischio, del sesso dell'assicurato


L'applicazione di fattori attuariali e statistici correlati al sesso degli assicurati violerebbe il divieto di discriminazioni fondate sul sesso

La direttiva 2004/113/CE 1 vieta le discriminazioni fondate sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

Anche per i contratti di assicurazione stipulati ex novo dopo il 21 dicembre 2007, la direttiva vieta, in linea di principio, di tener conto del fattore sesso nel calcolo di premi e prestazioni assicurative. Tuttavia, la direttiva prevede una deroga 2 in virtù della quale gli Stati membri possono consentire differenziazioni legate al sesso nei premi e nelle prestazioni assicurative, qualora il sesso costituisca un fattore di rischio determinante e tale circostanza sia supportata da pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Tale norma derogatoria costituisce l'oggetto di esame nel presente caso.

L’associazione di consumatori Association Belge des Consommateurs Test-Achats e due soggetti privati hanno proposto dinanzi alla Cour constitutionnelle belga un ricorso per l'annullamento di una norma nazionale belga di trasposizione della direttiva. In seguito a ciò, la Cour constitutionnelle belga ha chiesto alla Corte di giustizia di verificare la compatibilità della deroga prevista dalla direttiva con norme di rango superiore e, segnatamente, con il principio della parità di trattamento tra uomini e donne sancito dal diritto dell'Unione.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Kokott sottolinea anzitutto la grande importanza del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nel diritto dell'Unione. Per tale motivo, nel presente caso occorre a suo avviso applicare criteri rigorosi. Se del caso, soltanto differenze biologiche tra i sessi chiaramente comprovabili potrebbero giustificare eventuali disparità di trattamento.

L'avvocato generale verifica poi se le rispettive situazioni nelle quali si trovano gli uomini e le donne, in relazione ai fattori di rischio determinanti per le prestazioni di servizi assicurativi, possano differenziarsi in modo giuridicamente rilevante. A questo proposito, l'avvocato generale è del parere che la disciplina derogatoria qui in discussione non si riferisca ad evidenti differenze biologiche tra gli assicurati, bensì riguardi piuttosto ipotesi nelle quali sia eventualmente possibile sotto il profilo statistico attribuire un rischio assicurativo differente a seconda del sesso dell’assicurato. Tuttavia, vi sarebbero numerosi altri fattori che giocano un ruolo importante per la valutazione dei rischi assicurativi. Così, soprattutto l’aspettativa di vita degli assicurati sarebbe fortemente influenzata da circostanze di natura economica e sociale riguardanti il singolo individuo, quali, ad esempio, natura ed entità dell’attività lavorativa esercitata, contesto familiare e sociale, abitudini alimentari, consumo di generi voluttuari e/o di droghe, attività nel tempo libero, attività sportiva.
L'avvocato generale ritiene che non sia giuridicamente appropriato associare i rischi assicurativi al sesso di una persona. Eventuali differenze tra persone che possano essere associate al sesso di queste soltanto sotto un profilo statistico non potrebbero portare ad un diverso trattamento degli assicurati di sesso maschile o femminile per quanto riguarda l'offerta di prodotti assicurativi. In tale contesto, l'avvocato generale evidenzia in particolare che il sesso è una caratteristica che, al pari della razza e dell'origine etnica, è inscindibilmente connessa con la persona dell'assicurato e sulla quale questi non può influire in alcun modo. A differenza ad esempio dell'età, il sesso di una persona non sarebbe inoltre soggetto ad alcuna modifica naturale.


In conclusione, l'avvocato generale ritiene che l'applicazione di fattori di rischio correlati al sesso per quanto riguarda premi e prestazioni assicurative sia incompatibile con il principio della parità di trattamento tra uomini e donne sancito dal diritto dell'Unione. Essa propone alla Corte di dichiarare invalida la corrispondente norma derogatoria contenuta nella direttiva.

Per ragioni di certezza del diritto, l'avvocato generale reputa però che tale dichiarazione di invalidità debba produrre effetti soltanto per il futuro. Essa propone inoltre un periodo transitorio di tre anni a partire dalla pronuncia della sentenza della Corte.
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1 Direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37).



2 Art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113.
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IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.



IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Il Tribunale annulla il regolamento che congela i capitali di Yassin Abdullah Kadi

Sentenza nella causa T-85/09 - Yassin Abdullah Kadi /Commissione
 
Il Tribunale annulla il regolamento che congela i capitali di Yassin Abdullah Kadi


Il regolamento è stato adottato in violazione dei diritti della difesa del sig. Kadi e rappresenta una restrizione ingiustificata al suo diritto di proprietà

Il signor Yassin Abdullah Kadi, cittadino saudita, è stato indicato dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come associato a Osama Bin Laden, ad Al-Qaida o ai Talebani. In conformità a un certo numero di risoluzioni del Consiglio di sicurezza, tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite devono congelare i capitali e gli altri attivi finanziari controllati direttamente o indirettamente da siffatte persone o entità.

Per attuare tali risoluzioni nella Comunità europea, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un regolamento1 che disponeva il congelamento dei capitali e degli altri beni delle persone ed entità il cui nome figura in un elenco allegato. Detto elenco è modificato regolarmente per tener conto dei cambiamenti dell’elenco riassuntivo redatto dal Comitato per le sanzioni, organo del Consiglio di sicurezza. Così, il 17 ottobre 2001 il nome del sig. Kadi è stato aggiunto all'elenco riassuntivo e successivamente ripreso nell’elenco del regolamento comunitario.

Il ricorso d'annullamento proposto dinanzi al Tribunale dal sig. Kadi è stato respinto2 il 21 settembre 2005. In tale contesto il Tribunale ha dichiarato, segnatamente, che i giudici comunitari non avevano, in linea di principio, alcuna competenza - fatta eccezione per taluni diritti fondamentali imperativi riconosciuti nel diritto internazionale come facenti parti dello jus cogens - a controllare la validità del regolamento, posto che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, trattato internazionale che prevale sul diritto comunitario.

Nel settembre 2008 la Corte si è pronunciata sull'impugnazione interposta dal sig. Kadi contro la sentenza del Tribunale (sentenza Kadi della Corte)3. Essa ha stabilito che i giudici comunitari sono competenti a controllare le misure adottate dalla Comunità ai fini di attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed ha pertanto annullato la sentenza del Tribunale. Pronunciandosi sulla controversia, la Corte ha inoltre annullato il regolamento di congelamento dei capitali, considerando che esso fosse stato adottato in violazione dei diritti fondamentali dell'interessato; ha peraltro mantenuto i suoi effetti per un periodo di tre mesi per consentire al Consiglio di rimediare alle violazioni constatate.

Nell'ottobre 2008 la Commissione ha inviato al sig. Kadi una lettera informandolo che, per i motivi precisati nel sunto dei motivi forniti dal Comitato delle sanzioni dell'Onu su richiesta dell'Unione ed allegato alla lettera stessa, essa intendeva adottare un atto legislativo allo scopo di mantenere la sua iscrizione nell’elenco. La Commissione ha altresì invitato il sig. Kadi a presentare le proprie osservazioni sui motivi indicati.
Il sig. Kadi ha risposto a tale lettera ed ha formulato le proprie osservazioni. Egli ha chiesto segnatamente alla Commissione di fornire le prove atte a corroborare le affermazioni e le asserzioni contenute nel sunto dei motivi ed ha chiesto di poter formulare osservazioni in merito a tali prove dopo averle ricevute. Egli ha inoltre tentato di smentire, sulla base di prove, le affermazioni contenute nel sunto dei motivi, nei limiti in cui si riteneva in grado di replicare ad accuse generiche.


Il 28 novembre 2008 la Commissione ha adottato un nuovo regolamento4 che manteneva il congelamento dei capitali del sig. Kadi.

Dopo l'adozione di tale regolamento, la Commissione ha risposto al sig. Kadi affermando di aver esaminato le sue osservazioni. Essa ha sottolineato, in particolare, che, nel trasmettergli il sunto dei motivi forniti dal Comitato per le sanzioni dell'Onu e nell'invitarlo a comunicare le sue osservazioni, essa si era conformata alla sentenza Kadi della Corte e che tale sentenza non le imponeva di comunicare le prove aggiuntive da lui richieste.

Il sig. Kadi ha chiesto al Tribunale di annullare questo nuovo regolamento.

In limine, il Tribunale dà atto di taluni dubbi espressi, negli ambienti giuridici, quanto alla piena conformità della sentenza Kadi della Corte, per un verso, al diritto internazionale e, per altro verso, ai Trattati CE e UE. Pur riconoscendo la serietà di tali critiche, il Tribunale considera inappropriato, nella fattispecie, mettere in discussione le questioni giuridiche risolte dalla sentenza Kadi della Corte, in quanto, se vi si dovesse rispondere, sarebbe opportuno che provvedesse in tal senso la Corte stessa nell'ambito delle future cause di cui essa potrebbe essere investita.

Il Tribunale ritiene, alla luce della sentenza Kadi della Corte, di essere tenuto a garantire un controllo giurisdizionale completo e rigoroso della legittimità del regolamento, senza far beneficiare lo stesso di una qualsiasi immunità giurisdizionale per la ragione che esso mira ad attuare risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell'Onu. Ciò deve valere, quanto meno, fin quando le procedure di riesame attuate dal Comitato per le sanzioni non offrano manifestamente le garanzie di una tutela giurisdizionale effettiva, come precisato dalla Corte nella sua sentenza Kadi. Tale controllo deve avere ad oggetto, indirettamente, le valutazioni di merito effettuate dal Comitato per le sanzioni stesso, nonché gli elementi di prova soggiacenti. Ciò risulta ancor più giustificato dal momento che le misure in questione incidono in maniera sensibile e duratura sui diritti fondamentali del sig. Kadi, che è assoggettato, da quasi 10 anni, ad un regime che congela a tempo indefinito l'integralità dei suoi capitali.

Nell'ambito di tale controllo completo, il Tribunale ritiene che emerga con ogni evidenza dagli argomenti e dalle spiegazioni forniti dalla Commissione che i diritti della difesa del sig. Kadi sono stati «rispettati» solo in termini puramente formali ed apparenti. La Commissione non ha tenuto in debito conto l'opinione espressa dal sig. Kadi, sicché questi non è stato in grado di far valere utilmente il proprio punto di vista.

Inoltre, la procedura seguita dalla Commissione, a seguito della domanda del sig. Kadi, non gli ha dato alcun accesso, ancorché minimo, agli elementi di prova accolti a suo carico. In realtà, tale accesso è stato negato nonostante la sua esplicita domanda, senza effettuare alcuna ponderazione tra i suoi interessi e la necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni in questione.

Di conseguenza, i pochi elementi di informazione e le vaghe affermazioni contenute nel sunto dei motivi risultano manifestamente insufficienti a consentire al sig. Kadi di replicare in maniera efficace alle accuse mossegli in relazione alla sua asserita partecipazione ad attività terroristiche.

Oltre tutto, la Commissione non ha fatto alcuno sforzo serio per smentire gli elementi dedotti dal sig. Kadi a propria difesa, nei rari casi in cui le allegazioni a suo carico erano sufficientemente precise da consentirgli di comprendere ciò che gli veniva contestato.
Ne consegue che il regolamento è stato adottato in violazione dei diritti della difesa del sig. Kadi.


Inoltre, non avendo avuto il minimo accesso utile alle informazioni e agli elementi di prova a suo carico, il sig. Kadi non ha neppure potuto difendere i propri diritti con riferimento a tali elementi in condizioni soddisfacenti dinanzi al giudice dell'Unione, sicché deve essere rilevata altresì una violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

Infine, il Tribunale rileva che, data la portata generale e la persistenza delle misure di congelamento dei capitali, il regolamento rappresenta del pari una restrizione ingiustificata del diritto di proprietà del sig. Kadi.

Di conseguenza, il Tribunale annulla il regolamento nei limiti in cui esso riguarda il sig. Kadi.
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1 Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9).



2 Sentenza del Tribunale 21 settembre 2005, causa T-315/01, Kadi/Consiglio; v. anche CS 79/05.


3 Sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat Foundation, v. anche CS 60/08.
4
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IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.



IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.


IMPORTANTE: Ai sensi dello Statuto della Corte di giustizia, una decisione del Tribunale che annulla un regolamento ha effetto solo dopo la scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, vale a dire due mesi e dieci giorni decorrenti dalla notifica della sentenza, ovvero, se è stata proposta un'impugnazione, dopo il rigetto della stessa.
Regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 322, pag. 25).

I padri lavoratori dipendenti hanno diritto a un permesso detto «per allattamento» indipendentemente dallo status professionale della madre del bambino

Sentenza nella causa C-104/09

I padri lavoratori dipendenti hanno diritto a un permesso detto «per allattamento» indipendentemente dallo status professionale della madre del bambino


La normativa spagnola, secondo cui un padre lavoratore subordinato può beneficiare di tale permesso in luogo della madre del bambino solo qualora quest'ultima sia una lavoratrice subordinata, introduce una discriminazione ingiustificata fondata sul sesso

In Spagna, lo statuto dei lavoratori prevede che le madri aventi lo status di lavoratore subordinato possono beneficiare, durante i primi nove successivi alla nascita del figlio, di un permesso detto «per allattamento». Tale permesso consente di assentarsi dal luogo di lavoro per un'ora, frazionabile in due periodi, o di ridurre di mezz’ora l'orario di lavoro giornaliero. È espressamente previsto che il permesso può essere utilizzato indistintamente dal padre e dalla madre, qualora lavorino entrambi.

Il sig. Pedro Manuel Roca Álvarez lavora alle dipendenze della società Sesa Start España ETT SA. La sua domanda diretta a ottenere il permesso per allattamento è stata rifiutata in quanto la madre di suo figlio non era una lavoratrice subordinata bensì autonoma. Egli ha pertanto impugnato la decisione del suo datore di lavoro dinanzi ai giudici nazionali.

Il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte di cassazione della comunità autonoma di Galizia, Spagna), adito in appello, ha rilevato che gli sviluppi normativi e giurisprudenziali nazionali hanno svincolato tale permesso dal fattore biologico dell’allattamento. Sebbene sia stato istituito nel 1900 per facilitare l’allattamento al seno da parte della madre, da qualche anno la sua fruizione è ammessa anche in caso di allattamento artificiale. Esso deve ormai essere semplicemente considerato come tempo dedicato alla cura di un figlio nonché come misura di conciliazione tra la vita familiare e la vita professionale a seguito del congedo di maternità. Tuttavia, ancora oggi, solo qualora la madre sia una lavoratrice subordinata, e in quanto tale abbia diritto al permesso per allattamento, il padre potrà beneficiarne in luogo della madre.

In tale contesto si chiede alla Corte di giustizia se il permesso per allattamento non debba essere accordato tanto agli uomini che alle donne e se il fatto di riservarlo alle donne lavoratrici subordinate e ai padri dei loro figli non sia una disposizione discriminatoria, contraria al principio di parità di trattamento tra uomini e donne riconosciuto dalle direttive con le quali è stata data attuazione a tale principio in materia di materia di occupazione e di condizioni di lavoro 1.

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che tali direttive ostano ad una misura nazionale la quale prevede che le madri lavoratrici subordinate possono beneficiare di un permesso per l’allattamento mentre i padri lavoratori subordinati possono beneficiarne solamente ove anche la madre del bambino sia una lavoratrice subordinata.
Infatti, la Corte osserva in primis che tale permesso, avendo per effetto di modificare gli orari di lavoro, influisce sulle condizioni di lavoro disciplinate dalle direttive che vietano qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso.


La Corte constata inoltre che le situazioni di due lavoratori, rispettivamente, padre e madre di bambini in tenera età, sotto il profilo della necessità di ridurre l’orario di lavoro giornaliero per occuparsi dei figli sono equiparabili. Tuttavia, in base al regime previsto dallo statuto dei lavoratori spagnoli, il fatto di essere genitore non è sufficiente a consentire agli uomini lavoratori subordinati di beneficiare di tale permesso mentre lo è per le donne aventi lo stesso status. In questo modo, la normativa spagnola prevede una discriminazione di trattamento fondata sul sesso tra madri e padri aventi lo stesso status di lavoratore subordinato.

Infine, la Corte considera che tale discriminazione non può essere giustificata da obiettivi di tutela della donna né dalla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.

Da una parte, il permesso «per allattamento» non mira a garantire la tutela della condizione biologica della donna dopo la gravidanza o la protezione delle particolari relazioni tra la donna ed il proprio bambino. Il fatto che il permesso possa essere preso indifferentemente dal padre o dalla madre implica infatti che l’alimentazione ed la cura del bambino possano essere garantiti tanto dal padre che dalla madre, cosicché il permesso de quo è accordato ai lavoratori nella loro qualità di genitori del bambino.

D'altra parte, una tale disciplina non è diretta ad eliminare o a ridurre diseguaglianze di fatto che possono sussistere, per le donne, nella realtà della vita sociale. Essa non mira neppure a prevenire o compensare gli svantaggi che possono emergere nel corso della loro carriera professionale.

Indubbiamente, questa misura può avere l’effetto di favorire le donne permettendo alle madri lavoratrici subordinate di conservare l’impiego pur potendo dedicare tempo al proprio figlio. Tale effetto è altresì rafforzato dal fatto che il padre può avvalersi del permesso in sostituzione della madre, che non subirebbe conseguenze negative sul suo impiego a causa delle cure e delle attenzioni prestate al figlio.

Invece, il fatto che solo la madre lavoratrice subordinata sia titolare del diritto a beneficiare del permesso, mentre il padre avente lo stesso status non può beneficiarne direttamente, è tale da perpetuare una distribuzione tradizionale dei ruoli, mantenendo gli uomini in un ruolo sussidiario per quanto riguarda l’esercizio della loro funzione genitoriale. Inoltre, ciò potrebbe comportare che una donna lavoratrice autonoma, come la madre del figlio del sig. Roca Álvarez, che non può beneficiare di tale permesso, si vedrebbe obbligata a limitare la propria attività professionale e a farsi carico da sola degli oneri conseguenti alla nascita del figlio, senza poter ricevere un aiuto dal padre di quest'ultimo.
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1 Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE (GU L 269, pag. 15) e abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).

lunedì 20 settembre 2010

(C-550/07) CONCORRENZA - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - POTERI DI ACCERTAMENTO DELLA COMMISSIONE - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE COMUNICAZIONI

(C-550/07) CONCORRENZA - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - POTERI DI ACCERTAMENTO DELLA COMMISSIONE - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE COMUNICAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO TRA UN AVVOCATO ED UN'IMPRESA
La Corte di Giustizia si è pronunciata in ordine alla richiesta di annullamento di due decisioni della Commissione europea con le quali, da un lato, si era ordinato a due imprese del Regno Unito di sottoporsi ad accertamenti diretti alla ricerca di prove relative ad eventuali pratiche anticoncorrenziali, e, dall’altro lato, era stata respinta la domanda diretta ad ottenere la tutela di documenti controversi alla luce del principio della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti (due messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore generale ed un avvocato iscritto all’ordine forense olandese, membro del servizio giuridico e dunque dipendente di una di tali imprese). I ricorsi precedentemente proposti dalle due società dinanzi al Tribunale di primo grado erano stati respinti con sentenza del 17 settembre 2007. La Corte di Giustizia ha a sua volta rigettato l’impugnazione della sentenza di primo grado, osservando che la corrispondenza che può beneficiare della tutela della riservatezza deve essere scambiata con un «avvocato indipendente, cioè non legato al cliente da un rapporto di impiego». Il requisito di indipendenza implica, infatti, l’assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra l’avvocato ed il suo cliente, con la conseguenza che la tutela in base al principio della riservatezza non puo’ ritenersi estesa agli scambi intercorsi all’interno di un’impresa o di un gruppo con avvocati interni. Aderendo sul punto alle conclusioni rassegnate dall’Avvocato generale, la Corte ha altresi’ affermato che il concetto di indipendenza dell’avvocato viene determinato non solo in positivo, mediante un riferimento alla disciplina professionale, bensì anche in negativo, vale a dire con la mancanza di un rapporto di impiego. Un avvocato interno, nonostante la sua iscrizione all’ordine forense e i vincoli professionali che ne conseguono, non gode dello stesso grado di indipendenza dal suo datore di lavoro di cui gode, nei confronti dei suoi clienti, un avvocato che lavora in uno studio legale esterno. Pertanto, per un avvocato interno è più difficile che per un avvocato esterno risolvere eventuali conflitti tra i suoi doveri professionali e gli obiettivi del suo cliente. Sotto tale profilo, ad avviso della Corte, nonostante la disciplina professionale applicabile nel caso di specie in base alle pertinenti disposizioni del diritto olandese sia stata ritenuta comunque idonea a rafforzare la posizione dell’avvocato che lavora all’interno di un’impresa, l’avvocato interno non può, indipendentemente dalle garanzie di cui gode nell’esercizio della sua professione, essere equiparato ad un avvocato esterno a causa della situazione di lavoratore subordinato in cui si trova, situazione che, per sua stessa natura, non consente all’avvocato interno di discostarsi dalle strategie commerciali perseguite dal suo datore di lavoro e che dunque influisce sulla sua capacità di agire con indipendenza professionale.

Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2010

Nel procedimento C 550/07 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 30 novembre 2007,

Akzo Nobel Chemicals Ltd, con sede in Hersham (Regno Unito),

Akcros Chemicals Ltd, con sede in Hersham,

rappresentate dall’avv. M. Mollica, avocate, successivamente dall’avv. M. van der Woude, avocat, e dall’avv. C. Swaak, advocaat,

ricorrenti,

sostenute da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalle sig.re V. Jackson ed E. Jenkinson, in qualità di agenti, assistite dal sig. M. Hoskins, barrister,

Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dai sigg. D. O’Donnel, SC, e R. Casey, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra C. Wissels nonché dai sigg. Y. de Vries e M. de Grave, in qualità di agenti,

intervenienti in sede di impugnazione,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Conseil des barreaux européens, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dal sig. J. Flynn, QC,

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, con sede in L’Aia (Paesi Bassi), rappresentato dai sigg. O. Brouwer e C. Schillemans, advocaten,

European Company Lawyers Association, con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti M. Dolmans e K. Nordlander, avocats, incaricati dal sig. J. Temple Lang, solicitor,

American Corporate Counsel Association (ACCA) – European Chapter, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dal sig. G. Berrisch, Rechtsanwalt, incaricato dal sig. D. Hull, solicitor,

International Bar Association, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti J. Buhart e I. Michou, avocats,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione)

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J. C. Bonichot, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. E. Levits, presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2010,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la loro impugnazione, l’Akzo Nobel Chemicals Ltd (in prosieguo: l’«Akzo») e l’Akcros Chemicals Ltd (in prosieguo: l’«Akcros») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 settembre 2007, cause riunite T 125/03 e T 253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui il Tribunale ha respinto la richiesta di tutela della riservatezza della corrispondenza con il consulente legale interno dell’Akzo.

I – Il diritto dell’Unione

2 L’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), prevede quanto segue:

«1. Per l’assolvimento dei compiti affidatile dall’articolo [105 TFUE] e dalle norme emanate in applicazione dell’articolo [103 TFUE], la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese.

Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri:

a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali;

b) prendere copie o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali;

c) richiedere spiegazioni orali “in loco”;

d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.

2. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto (…)

3. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l’oggetto e lo scopo dell’accertamento, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni (...) nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

(…)».

II – I fatti

3 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha così riassunto i fatti rilevanti:

«1 Il 10 febbraio 2003 la Commissione ha adottato la decisione C(2003) 559/4, recante modifica della sua decisione 30 gennaio 2003, C(2003) 85/4, con la quale si impone, in particolare, all’Akzo (...) e all’Akcros (...) e alle loro rispettive consociate di sottoporsi ad accertamenti ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento (...) n. 17, (...) decisioni volte alla ricerca di prove relative ad eventuali pratiche anticoncorrenziali (in prosieguo, considerate nel loro insieme: la “decisione che impone l’accertamento”).

2 In data 12 e 13 febbraio 2003 alcuni funzionari della Commissione, assistiti da rappresentanti dell’Office of Fair Trading (OFT, autorità britannica garante della concorrenza), hanno effettuato un accertamento, sulla scorta della decisione che impone l’accertamento, presso i locali delle ricorrenti situati in Eccles, Manchester (Regno Unito). Durante tale accertamento, i funzionari della Commissione hanno estratto copia di un considerevole numero di documenti.

3 Nel corso di tali operazioni i rappresentanti delle ricorrenti hanno segnalato ai funzionari della Commissione che taluni documenti potevano beneficiare della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti (legal professional privilege o “LLP”).

4 I funzionari della Commissione hanno allora fatto presente ai rappresentanti delle ricorrenti la loro necessità di consultare sommariamente i documenti in questione, al fine di potersi formare una propria opinione in merito alla tutela di cui i detti documenti dovevano eventualmente beneficiare. Al termine di una lunga discussione, e dopo che i funzionari della Commissione e dell’OFT ebbero ricordato ai rappresentanti delle ricorrenti le conseguenze di un’ostruzione delle operazioni di accertamento, è stato deciso che il responsabile dell’accertamento avrebbe consultato sommariamente i documenti in questione, alla presenza, al suo fianco, di un rappresentante delle ricorrenti.

5 Durante l’esame dei documenti in questione, è insorta una controversia in merito a cinque documenti, che alla fine sono stati oggetto di due diversi tipi di trattamento da parte della Commissione.

(…)

8 Il terzo documento che ha formato oggetto di controversia è costituito da un insieme di note manoscritte del direttore generale dell’Akcros (...), che le ricorrenti sostengono essere state redatte in occasione di discussioni con alcuni dipendenti ed utilizzate per la redazione del memorandum dattiloscritto che costituisce la serie A. Infine, gli ultimi due documenti controversi sono due messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore generale dell’Akcros (...) e il sig. S., coordinatore dell’Akzo (...) competente per il diritto della concorrenza. Quest’ultimo è un avvocato iscritto all’Ordine forense olandese che, al momento dei fatti, era membro del servizio giuridico dell’Akzo (...) e dunque dipendente in pianta stabile di tale impresa.

9 Dopo avere rivisto questi tre ultimi documenti e aver raccolto i chiarimenti delle ricorrenti, la responsabile dell’accertamento ha ritenuto che i detti documenti non fossero certamente tutelati dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Pertanto, essa ne ha preso una copia accludendola al resto del fascicolo, senza isolarla in una busta sigillata. Le ricorrenti hanno designato questi tre documenti come appartenenti alla “serie B”.

10 Il 17 febbraio 2003 le ricorrenti hanno inoltrato alla Commissione una lettera nella quale esponevano le ragioni per le quali i documenti (...) della serie B erano, a loro avviso, tutelati dalla riservatezza.

11 Con comunicazione in data 1° aprile 2003, la Commissione ha informato le ricorrenti che gli argomenti presentati nella loro lettera del 17 febbraio 2003 non le consentivano di concludere che i documenti in questione fossero effettivamente coperti dalla riservatezza. Essa, tuttavia, precisava che le ricorrenti avevano la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali conclusioni preliminari entro un termine di due settimane, alla scadenza del quale essa avrebbe adottato una decisione finale.

(…)

14 In data 8 maggio 2003, la Commissione ha adottato, sul fondamento dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, la decisione C(2003) 1533 def., di rigetto della richiesta di tutela dei documenti controversi sulla base della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti (in prosieguo: la “decisione di rigetto 8 maggio 2003”). All’art. 1 di tale decisione, la Commissione respinge la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere che i documenti (...) della serie B vengano loro restituiti e che la Commissione confermi la distruzione di tutte le copie di tali documenti in suo possesso. (…)

(...)

18 In data 8 settembre 2003, (...) la Commissione ha trasmesso con plico riservato al presidente del Tribunale, su richiesta di questi, una copia dei documenti della serie B (...)».

III – Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

4 I due ricorsi proposti dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, rispettivamente, in data 11 aprile e 4 luglio 2003 avevano ad oggetto, in primo luogo, una domanda volta, da una parte, all’annullamento della decisione della Commissione 10 febbraio 2003, C(2003) 559/4 e, per quanto necessario, della decisione della Commissione 30 gennaio 2003, C(2003) 85/4, con le quali si impone all’Akzo, all’Akcros e alle loro rispettive consociate di sottoporsi ad accertamenti ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (pratica COMP/E 1/38.589), e, dall’altra, ad ordinare alla Commissione di restituire taluni documenti raccolti nell’ambito dell’accertamento in questione nonché ad impedirle l’utilizzazione del contenuto di questi (causa T 125/03) e, in secondo luogo, una domanda volta all’annullamento della decisione della Commissione 8 maggio 2003 (causa T 253/03).

5 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione che dispone l’accertamento (causa T 125/03) in quanto irricevibile nonché il ricorso di annullamento avverso la decisione di rigetto 8 maggio 2003 (causa T 253/03) in quanto infondato.

IV – Conclusioni delle parti

6 L’Akzo e l’Akcros chiedono che la Corte voglia:

– annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la richiesta di tutela della segretezza delle comunicazioni con il consulente legale interno dell’Akzo;

– annullare la decisione di rigetto 8 maggio 2003, nella parte in cui nega la restituzione della corrispondenza elettronica con il consulente legale interno dell’Akzo (compresa nei documenti della serie B), e

– condannare la Commissione alle spese dell’impugnazione e del ricorso dinanzi al Tribunale, nella parte in cui si riferiscono al motivo dedotto nella presente impugnazione.

7 Il Conseil des barreaux européens, interveniente in primo grado, chiede alla Corte di:

– annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale nega alle comunicazioni tra l’Akzo ed il sig. S. il beneficio del principio di riservatezza, ed annullare la decisione di rigetto 8 maggio 2003 nella stessa parte o, in subordine, qualora la Corte ritenesse che la questione non sia matura per essere giudicata, rinviare la stessa al Tribunale, e

– porre a carico della Commissione le spese da essa sostenute nel corso del procedimento di impugnazione e di quello dinanzi al Tribunale, nella parte in cui riguardano le questioni dedotte nell’impugnazione.

8 L’Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, interveniente in primo grado, chiede alla Corte di:

– annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il motivo dedotto dall’Akzo attinente alla mancata applicazione, ai messaggi scambiati tra il direttore generale dell’Akcros e l’avvocato dipendente dell’Akzo, del principio di diritto comunitario della tutela della segretezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente, a causa del rapporto di impiego tra detto avvocato dipendente e l’Akzo, e

– porre le spese da essa sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e nella presente impugnazione a carico della Commissione.

9 L’European Company Lawyers Association, interveniente in primo grado, chiede alla Corte di:

– annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che le comunicazioni scambiate tra l’Akcros ed il membro dell’ufficio legale dell’Akzo non erano coperte dalla riservatezza delle comunicazioni, e

– condannare la Commissione a rimborsare le spese da essa sostenute.

10 L’American Corporate Counsel Association (ACCA) – European Chapter, interveniente in primo grado, chiede alla Corte di:

– annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la richiesta di tutela della segretezza della corrispondenza elettronica con il consulente legale interno dell’Akzo (parte dei documenti della serie B);

– annullare la decisione di rigetto 8 maggio 2003, nella parte in cui nega la restituzione alle ricorrenti della copia di detta corrispondenza elettronica o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e

– condannare la Commissione alle spese dell’impugnazione e del ricorso dinanzi al Tribunale, nella parte in cui riguardano il motivo dedotto nella presente impugnazione.

11 L’International Bar Association, interveniente in primo grado, chiede alla Corte di:

– annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui essa priva del beneficio della riservatezza i messaggi di posta elettronica della serie B scambiati tra l’Akzo ed il sig. S., e

– condannare la Commissione alle spese sostenute dall’International Bar Association nel procedimento di impugnazione ed in quello dinanzi al Tribunale, nella parte in cui le spese riguardano le questioni esaminate nell’ambito dell’impugnazione.

12 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’Irlanda nonché il Regno dei Paesi Bassi, intervenienti nel procedimento di impugnazione, si associano alle conclusioni formulate dall’Akzo e dall’Akcros.

13 La Commissione chiede che la Corte voglia:

– respingere l’impugnazione, e

– condannare le ricorrenti alle spese.

V – Sull’impugnazione

A – Sull’oggetto dell’impugnazione

14 L’impugnazione riguarda esclusivamente una parte dei documenti della serie B, vale a dire i due messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore generale dell’Akcros ed il sig. S. Quest’ultimo, all’epoca in cui si sono svolti gli accertamenti nei locali delle ricorrenti nel Regno Unito, era dipendente presso il servizio giuridico dell’Akzo, società di diritto britannico, ed iscritto all’Ordine forense dei Paesi Bassi. La Commissione ha versato agli atti le copie di tali messaggi di posta elettronica.

15 La Commissione ha indicato, senza essere contraddetta sul punto dalle ricorrenti, di non essersi basata sui due messaggi di posta elettronica controversi nella propria decisione 11 novembre 2009, che ha inflitto ammende nell’ambito del procedimento che aveva dato luogo agli accertamenti compiuti nel 2003 nei locali dell’Akzo e dell’Akcros [pratica COMP/38.589 – stabilizzanti al calore; SEC(2009) 1559 e SEC(2009) 1560]. Non è stata contraddetta neppure l’affermazione della Commissione secondo cui non è avvenuto alcuno scambio di informazioni con le autorità nazionali garanti della concorrenza in ordine a tali messaggi di posta elettronica.

B – Sull’interesse ad agire delle ricorrenti

1. Argomenti delle parti

16 Anzitutto, la Commissione si chiede se l’Akzo e l’Akcros abbiano interesse ad agire. Infatti, i due messaggi di posta elettronica non soddisfarebbero il primo requisito della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, individuato ai punti 21 e 23 della sentenza 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S Europe/Commissione (Racc. pag. 1575), secondo il quale occorre che la consulenza legale sia chiesta e fornita nell’ambito dell’esercizio dei diritti della difesa. Il primo messaggio sarebbe solamente una richiesta di osservazioni circa la bozza di una lettera da inviare ad un terzo. Il secondo messaggio conterrebbe semplici modifiche di formulazione.

17 Conseguentemente, a parere della Commissione, le due comunicazioni non potrebbero comunque essere tutelate in qualità di corrispondenza legale tra avvocato e cliente.

18 Successivamente, la Commissione sostiene che le ricorrenti non affermano che i documenti controversi soddisfano il primo requisito della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti enunciato ai punti 21 e 23 della citata sentenza AM & S Europe/Commissione.

19 Infine, la Commissione aggiunge che l’interesse ad agire dell’Akzo e dell’Akcros è venuto meno, al più tardi, alla data della sua decisione 11 novembre 2009, con cui essa ha inflitto loro ammende.

20 L’Akzo e l’Akcros ribattono che il contenuto dei due messaggi di posta elettronica non è mai stato analizzato dal Tribunale. Quest’ultimo avrebbe confermato la decisione di rigetto 8 maggio 2003, dichiarando che i documenti in questione non potevano beneficiare del principio della riservatezza, in quanto non costituivano comunicazioni con un avvocato esterno. Del resto, la suddetta decisione avrebbe escluso la tutela della riservatezza non già a causa del contenuto dei documenti in questione, ma sulla base dello status dell’avvocato interessato.

21 L’Akzo e l’Akcros ne inferiscono che la questione della conformità dei due messaggi di posta elettronica alla prima condizione richiesta per beneficiare della tutela in base al principio della riservatezza è una questione di fatto che non ha ancora trovato soluzione. Tale questione non potrebbe essere risolta nel presente giudizio, essendo quest’ultimo limitato alle questioni di diritto.

2. Giudizio della Corte

22 Al fine di rispondere all’eccezione sollevata dalla Commissione, occorre ricordare che l’interesse ad agire costituisce una condizione di ricevibilità che deve perdurare fino alla decisione del giudice nel merito (v. sentenza 17 aprile 2008, cause riunite C 373/06 P, C 379/06 P e C 382/06 P, Flaherty e a./Commissione, Racc. pag. I 2649, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

23 La Corte ha altresì precisato che un simile interesse sussiste fintantoché l’impugnazione, con il suo esito, può procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta (v. sentenze 3 aprile 2003, causa C 277/01 P, Parlamento/Samper, Racc. pag. I 3019, punto 28, e 7 giugno 2007, causa C 362/05 P, Wunenburger/Commissione, Racc. pag. I 4333, punto 42, nonché ordinanza 8 aprile 2008, causa C 503/07 P, Saint Gobain Glass Deutschland/Commissione, Racc. pag. I 2217, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

24 Con riguardo alla presente impugnazione, l’affermazione della Commissione secondo cui i due messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore generale dell’Akcros ed il sig. S. non potrebbero certamente essere coperti dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti non è idonea ad incidere sull’interesse ad agire delle ricorrenti. Infatti, una simile argomentazione, volta a dimostrare che il Tribunale ha correttamente dichiarato che i due messaggi di posta elettronica in questione non beneficiavano della tutela della riservatezza tra avvocati e clienti, non attiene alla ricevibilità, bensì alla fondatezza dell’impugnazione.

25 Quanto alla considerazione formulata dalla Commissione secondo cui l’adozione della summenzionata decisione 11 novembre 2009 avrebbe fatto venir meno l’interesse delle ricorrenti alla prosecuzione del presente procedimento, si deve rammentare che con la decisione di rigetto 8 maggio 2003, che costituisce oggetto della sentenza impugnata, la Commissione ha respinto la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere, fra l’altro, che i due messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore generale dell’Akcros ed il sig. S. venissero loro restituiti e che la Commissione confermasse la distruzione di tutte le copie di tali documenti in suo possesso. L’eventuale violazione della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti nel corso di accertamenti non sorge solamente qualora la Commissione fondi una decisione di merito su un documento tutelato, ma sin dal momento in cui siffatto documento è prelevato da un funzionario della Commissione. Pertanto, l’interesse ad agire delle ricorrenti perdura almeno fintantoché la Commissione detiene i documenti di cui alla decisione di rigetto 8 maggio 2003 o una copia di questi ultimi.

26 Alla luce di tali considerazioni, l’Akzo e l’Akcros hanno interesse ad agire nella presente causa.

C – Nel merito

27 L’Akzo e l’Akcros deducono tre motivi a sostegno della propria impugnazione, il primo in via principale, il secondo ed il terzo in via subordinata.

28 Tutti i motivi sono diretti contro i punti 165 180 della sentenza impugnata. Le ricorrenti affermano in sostanza che il Tribunale ha erroneamente negato ai due messaggi di posta elettronica scambiati con il sig. S. il riconoscimento della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.

29 Poiché l’European Company Lawyers Association, interveniente in primo grado, e l’Irlanda, interveniente dinanzi alla Corte, hanno fatto valere che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha violato il diritto di proprietà e la libertà professionale, si deve rilevare che né l’Akzo né l’Akcros hanno dedotto tali motivi in primo grado, per cui se ne deve dichiarare l’irricevibilità.

1. Sul primo motivo

30 L’Akzo e l’Akcros suddividono il primo motivo in due argomenti. Esse ritengono, in primo luogo, che il Tribunale abbia effettuato un’interpretazione erronea del secondo requisito del principio della riservatezza, relativo allo status professionale dell’avvocato con il quale intercorrono comunicazioni, individuato nella citata sentenza AM & S Europe/Commissione, e, in secondo luogo, che il Tribunale abbia violato il principio della parità di trattamento.

31 La Commissione sostiene che il motivo è infondato.

a) Sul primo argomento

i) Argomenti delle parti

32 L’Akzo e l’Akcros sostengono che il Tribunale, ai punti 166 e 167 della sentenza impugnata, ha erroneamente effettuato un’interpretazione «letterale e parziale» della citata sentenza AM & S Europe/Commissione, con riguardo al secondo requisito del principio della riservatezza, relativo allo status dell’avvocato. Il Tribunale avrebbe dovuto compiere un’interpretazione «teleologica» di tale requisito e concludere che le comunicazioni controverse erano tutelate dal suddetto principio.

33 L’Akzo e l’Akcros rilevano che dalla lettura combinata dei punti 21 e 24 della citata sentenza AM & S Europe/Commissione emerge che la Corte non ha equiparato l’esistenza di un rapporto di impiego alla mancanza di indipendenza dell’avvocato.

34 L’Akzo e l’Akcros, nonché un certo numero di intervenienti, sottolineano che il criterio dell’indipendenza dell’avvocato non può essere interpretato nel senso che ne siano esclusi gli avvocati interni. Infatti, un giurista d’impresa, iscritto come avvocato all’Ordine forense, sarebbe, per il solo fatto di essere soggetto ad obblighi di deontologia e disciplina professionali, indipendente quanto un avvocato esterno. Inoltre, le garanzie di indipendenza di cui gode un «advocaat in dienstbetrekking», vale a dire un avvocato che si trova in un rapporto di impiego secondo il diritto olandese, rivestirebbero una particolare importanza.

35 L’Akzo e l’Akcros osservano che la disciplina e la deontologia professionali applicabili nel caso di specie rendono il rapporto di impiego compatibile con la nozione di avvocato indipendente. Infatti, a loro giudizio, il contratto che legava il sig. S. alla società di cui era dipendente prevedeva che quest’ultima dovesse rispettare l’esercizio indipendente delle funzioni di avvocato ed astenersi da ogni atto che potesse influenzare tale ruolo. Il suddetto contratto avrebbe altresì autorizzato il sig. S. a conformarsi a tutti gli obblighi professionali imposti dall’Ordine forense olandese.

36 L’Akzo e l’Akcros aggiungono che l’avvocato dipendente al centro della presente causa è soggetto a un codice di condotta e alla vigilanza da parte dell’Ordine degli avvocati olandese. Inoltre, alcune disposizioni regolamentari istituirebbero un certo numero di garanzie supplementari dirette a risolvere in modo imparziale eventuali divergenze di opinione tra l’impresa ed il suo avvocato interno.

37 La Commissione afferma che l’applicazione, da parte del Tribunale, del principio della riservatezza era corretta. Infatti, dai punti 24 26 della citata sentenza AM & S Europe/Commissione emerge che la qualità fondamentale necessaria perché le comunicazioni con un avvocato possano essere tutelate in base al suddetto principio è che l’avvocato non sia un dipendente del cliente.

38 Conseguentemente, secondo la Commissione, se la Corte avesse inteso applicare il principio della riservatezza anche alle comunicazioni scambiate con avvocati in rapporto di dipendenza con la persona che chiede la loro consulenza, essa non avrebbe limitato l’ambito di applicazione del secondo requisito individuato al punto 21 della citata sentenza AM & S Europe/Commissione.

39 La Commissione sottolinea che, nella citata sentenza AM & S Europe/Commissione, la Corte ha suddiviso gli avvocati in una delle due categorie seguenti, vale a dire, da un lato, gli avvocati dipendenti e subordinati e, dall’altro, gli avvocati che non sono legati da alcun contratto di lavoro. Solamente i documenti redatti dagli avvocati della seconda categoria sarebbero stati considerati tutelati in base al principio della riservatezza.

ii) Giudizio della Corte

40 Occorre ricordare che, nella citata sentenza AM & S Europe/Commissione, la Corte, in considerazione dei criteri comuni e dei requisiti simili esistenti all’epoca negli ordinamenti interni degli Stati membri, ha dichiarato, al punto 21 di tale sentenza, che la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti doveva costituire oggetto di tutela a livello della Comunità europea. La Corte ha tuttavia precisato che il riconoscimento di tale tutela era subordinato a due requisiti cumulativi.

41 A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che, da un lato, lo scambio con l’avvocato deve essere connesso all’esercizio del «diritto alla difesa del cliente» e, dall’altro, si deve trattare di uno scambio proveniente da «avvocati indipendenti», vale a dire «avvocati non legati al cliente da un rapporto d’impiego».

42 Quanto al secondo requisito menzionato, la Corte ha osservato, al punto 24 della citata sentenza AM & S Europe/Commissione, che l’esigenza relativa alla situazione ed alla qualifica di avvocato indipendente, che devono essere proprie del legale dal quale proviene la corrispondenza atta ad essere protetta, deriva dalla concezione della funzione dell’avvocato come collaborazione all’amministrazione della giustizia e attività intesa a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore della giustizia, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Questa tutela ha come contropartita la disciplina professionale, imposta e controllata nell’interesse generale. La Corte ha inoltre indicato, allo stesso punto di tale sentenza, che una siffatta concezione risponde alle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e si riscontra anche nell’ordinamento giuridico dell’Unione, come risulta dall’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia.

43 La Corte ha ribadito tali considerazioni al punto 27 della suddetta sentenza, ai termini del quale la corrispondenza che può beneficiare della tutela della riservatezza deve essere scambiata con un «avvocato indipendente, cioè non legato al cliente da un rapporto di impiego».

44 Ne consegue che il requisito di indipendenza implica l’assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra l’avvocato ed il suo cliente, e che pertanto la tutela in base al principio della riservatezza non si estende agli scambi all’interno di un’impresa o di un gruppo con avvocati interni.

45 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 60 e 61 delle sue conclusioni, il concetto di indipendenza dell’avvocato viene determinato non solo in positivo, mediante un riferimento alla disciplina professionale, bensì anche in negativo, vale a dire con la mancanza di un rapporto di impiego. Un avvocato interno, nonostante la sua iscrizione all’Ordine forense e i vincoli professionali che ne conseguono, non gode dello stesso grado di indipendenza dal suo datore di lavoro di cui gode, nei confronti dei suoi clienti, un avvocato che lavora in uno studio legale esterno. Pertanto, per un avvocato interno è più difficile che per un avvocato esterno risolvere eventuali conflitti tra i suoi doveri professionali e gli obiettivi del suo cliente.

46 Con riguardo alle norme professionali richiamate dalle ricorrenti per dimostrare l’indipendenza del sig. S., si deve osservare che, sebbene la disciplina olandese dell’ordinamento professionale sia idonea a rafforzare la posizione dell’avvocato che lavora all’interno di un’impresa, ciononostante essa non è in grado di garantire un’indipendenza comparabile a quella di un avvocato esterno.

47 Infatti, nonostante la disciplina professionale applicabile nel caso di specie in base alle disposizioni particolari del diritto olandese, l’avvocato interno non può, indipendentemente dalle garanzie di cui gode nell’esercizio della sua professione, essere equiparato ad un avvocato esterno a causa della situazione di lavoratore subordinato in cui si trova, situazione che, per sua stessa natura, non consente all’avvocato interno di discostarsi dalle strategie commerciali perseguite dal suo datore di lavoro e che dunque influisce sulla sua capacità di agire con indipendenza professionale.

48 Si deve aggiungere che, nell’ambito del suo contratto di lavoro, l’avvocato interno può essere chiamato a svolgere altri compiti che possono incidere sulla politica commerciale dell’impresa, come ad esempio quello, di cui al caso di specie, di coordinatore per il diritto della concorrenza. Orbene, simili funzioni non possono che rafforzare gli stretti legami dell’avvocato con il suo datore di lavoro.

49 Ne deriva che, tanto per la dipendenza economica dell’avvocato interno quanto per i suoi stretti legami con il suo datore di lavoro, l’avvocato interno non gode di un’indipendenza professionale paragonabile a quella di un avvocato esterno.

50 Il Tribunale non quindi ha commesso alcun errore di diritto nell’applicare il secondo requisito del principio della riservatezza enunciato nella citata sentenza AM & S Europe/Commissione.

51 Conseguentemente, il primo argomento dedotto dall’Akzo e dall’Akcros nell’ambito del primo motivo non può essere accolto.

b) Sul secondo argomento

i) Argomenti delle parti

52 L’Akzo e l’Akcros deducono che, al punto 174 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente respinto la censura attinente alla violazione del principio della parità di trattamento, conseguente al rifiuto di tutelare le comunicazioni scambiate con un avvocato interno in base al principio della riservatezza. Infatti, l’indipendenza garantita dalle norme di disciplina e di deontologia professionali applicabili nel caso di specie dovrebbe essere il criterio di riferimento nella determinazione della portata del suddetto principio. Secondo tale criterio, la situazione degli avvocati interni iscritti presso un Ordine forense o un’associazione di avvocati non differisce da quella degli avvocati esterni.

53 La Commissione ritiene corretta la conclusione del Tribunale, contenuta nel suddetto punto della sentenza impugnata, secondo cui gli avvocati interni e quelli esterni si trovano manifestamente in situazioni diverse, non paragonabili, a causa in particolare dell’integrazione personale, funzionale, strutturale e gerarchica dei primi all’interno delle società presso cui lavorano.

ii) Giudizio della Corte

54 Occorre rammentare che il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

55 Secondo costante giurisprudenza, tale principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenze 10 gennaio 2006, causa C 344/04, IATA ed ELFAA, Racc. pag. I 403, punto 95; 3 maggio 2007, causa C 303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I 3633, punto 56, nonché 16 dicembre 2008, causa C 127/07, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., Racc. pag. I 9895, punto 23).

56 Quanto agli aspetti essenziali delle due categorie di avvocati, vale a dire il loro rispettivo status professionale, dai punti 45 49 della presente sentenza emerge che un avvocato in posizione di lavoratore subordinato, nonostante la sua iscrizione all’Ordine forense e i vincoli professionali che ne conseguono, non gode dello stesso grado di indipendenza dal suo datore di lavoro di cui gode, nei confronti dei suoi clienti, un avvocato che lavora in uno studio legale esterno.

57 Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, detta differenza non diventa irrilevante per il semplice fatto che il legislatore nazionale – nella specie, quello olandese – cerchi di parificare gli avvocati esterni e gli avvocati interni. Una tale parificazione, infatti, riguarda esclusivamente l’atto formale di ammissione di un giurista d’impresa all’esercizio della professione di avvocato, nonché i vincoli deontologici che gli derivano da tale iscrizione all’Ordine forense. Siffatto inquadramento normativo esteriore non influisce, invece, sulla dipendenza economica e sull’identificazione personale con la sua impresa dell’avvocato che si trova in rapporto di impiego.

58 Da tali considerazioni consegue che l’avvocato interno si trova in una situazione sostanzialmente diversa da quella di un avvocato esterno e che pertanto le loro situazioni non sono analoghe ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 55 della presente sentenza.

59 Il Tribunale ha dunque correttamente dichiarato l’insussistenza di qualunque violazione del principio della parità di trattamento.

60 Di conseguenza, neppure il secondo argomento dedotto nell’ambito del primo motivo può essere condiviso.

61 Pertanto, il suddetto motivo deve essere integralmente respinto.

2. Sul secondo motivo

62 Nel caso in cui la Corte ritenga che il Tribunale abbia correttamente interpretato la citata sentenza AM & S Europe/Commissione e che con tale sentenza, pronunciata nel 1982, la Corte abbia voluto escludere dalla tutela in base al principio della riservatezza le comunicazioni con gli avvocati vincolati da un rapporto di impiego, l’Akzo e l’Akcros formulano, in via subordinata, un secondo motivo, che si articola in due argomenti, ciascuno dei quali è diviso in due parti.

63 Nell’ambito del loro primo argomento, le ricorrenti, sostenute da un certo numero di intervenienti, si basano sull’evoluzione dei sistemi giuridici nazionali, da un lato, e dell’ordinamento giuridico dell’Unione, dall’altro. Per quanto riguarda il loro secondo argomento, l’Akzo e l’Akcros si fondano sui diritti della difesa, da un lato, e sul principio della certezza del diritto, dall’altro.

64 La Commissione afferma che nessuno degli argomenti dedotti potrebbe rendere il motivo fondato.

a) Sulla prima parte del primo argomento (evoluzione dei sistemi giuridici nazionali)

i) Argomenti delle parti

65 L’Akzo e l’Akcros affermano che, alla luce di importanti sviluppi «nel contesto giuridico» dal 1982, il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una «reinterpretazione» della citata sentenza AM & S Europe/Commissione, con riguardo alla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.

66 L’Akzo e l’Akcros ritengono che, ai punti 170 e 171 della sentenza impugnata, il Tribunale si sia erroneamente rifiutato di estendere l’ambito di applicazione ratione personae del principio della riservatezza, con la motivazione che gli ordinamenti nazionali non riconoscono unanimemente e chiaramente la tutela della riservatezza delle comunicazioni con i giuristi d’impresa. Benché non esista una tendenza uniforme a livello nazionale, il diritto dell’Unione potrebbe individuare alcuni criteri giuridici per la tutela dei diritti della difesa, di rango superiore a quelli stabiliti in taluni ordinamenti giuridici nazionali.

67 La Commissione osserva che, con la proposizione di tale motivo, le ricorrenti chiedono in sostanza alla Corte di modificare la giurisprudenza risultante dalla citata sentenza AM & S Europe/Commissione.

68 La Commissione indica che le ricorrenti non contestano la conclusione del Tribunale secondo cui non esiste una tendenza maggioritaria, tra gli ordinamenti degli Stati membri, nel senso di tutelare in base al principio della riservatezza le comunicazioni con gli avvocati interni.

ii) Giudizio della Corte

69 Occorre ricordare che la Corte ha sottolineato, nel proprio iter argomentativo nella citata sentenza AM & S Europe/Commissione, relativo al principio della tutela della riservatezza nei procedimenti di accertamento in materia di diritto della concorrenza, che tale settore del diritto dell’Unione deve tener conto dei principi e dei concetti comuni ai diritti degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto della riservatezza nei confronti, tra l’altro, di talune comunicazioni tra gli avvocati ed i loro clienti (v. punto 18 di tale sentenza). A tal fine, la Corte ha messo a confronto vari ordinamenti nazionali.

70 La Corte ha osservato, ai punti 19 e 20 della citata sentenza AM & S Europe/Commissione, che, sebbene la tutela della corrispondenza tra gli avvocati ed i loro clienti fosse generalmente riconosciuta, la sua portata ed i criteri per la sua applicazione erano variabili a seconda delle differenti normative nazionali. La Corte ha tuttavia riconosciuto, sulla base di tale confronto, che la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati ed i loro clienti doveva essere tutelata in base al diritto dell’Unione, purché fossero soddisfatti i due requisiti individuati al punto 21 di tale sentenza.

71 Quanto al Tribunale, esso ha rilevato, al punto 170 della sentenza impugnata, che, se è vero che il riconoscimento specifico del ruolo del giurista d’impresa e la tutela delle comunicazioni con quest’ultimo in base alla riservatezza erano relativamente più diffuse nel 2004 che al momento della pronuncia della citata sentenza AM & S, Europe/Commissione, non era tuttavia possibile identificare al riguardo tendenze uniformi o chiaramente maggioritarie negli ordinamenti degli Stati membri.

72 Inoltre, dal punto 171 della sentenza impugnata emerge che, secondo l’esame di diritto comparato effettuato dal Tribunale, esiste sempre un numero considerevole di Stati membri che esclude i giuristi d’impresa dalla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Inoltre, un considerevole numero di Stati membri non permette ai giuristi d’impresa di iscriversi all’Ordine forense e, pertanto, non attribuisce loro lo status d’avvocato.

73 A tale riguardo, l’Akzo e l’Akcros hanno esse stesse ammesso che negli ordinamenti degli Stati membri non può rilevarsi alcuna tendenza generale alla parificazione degli avvocati interni agli avvocati liberi professionisti.

74 Conseguentemente, con riferimento agli ordinamenti giuridici dei 27 Stati membri dell’Unione europea, non si può individuare alcuna tendenza preponderante favorevole alla tutela della riservatezza delle comunicazioni con avvocati interni nell’ambito di un’impresa o di un gruppo.

75 Date tali premesse, e contrariamente a quanto mirano a dimostrare le ricorrenti, il regime giuridico esistente nei Paesi Bassi non può essere considerato rivelatore di una tendenza che si andrebbe affermando tra gli Stati membri, né un elemento rilevante per determinare la portata del principio della riservatezza.

76 La Corte ritiene inoltre che la situazione giuridica all’interno degli Stati membri dell’Unione non si sia evoluta nel corso degli anni trascorsi dalla pronuncia della citata sentenza AM & S Europe/Commissione in misura tale da giustificare l’ipotesi di uno sviluppo della giurisprudenza nel senso del riconoscimento, agli avvocati interni, del beneficio della tutela della riservatezza.

77 La prima parte del primo argomento deve quindi essere respinta.

b) Sulla seconda parte del primo argomento (evoluzione dell’ordinamento giuridico dell’Unione)

i) Argomenti delle parti

78 L’Akzo e l’Akcros sostengono che il Tribunale, ai punti 172 e 173 della sentenza impugnata, non ha tenuto conto dell’influenza dell’evoluzione del diritto dell’Unione, derivante in particolare dall’entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

79 Infatti, a giudizio dell’Akzo e dell’Akcros, la «modernizzazione» delle norme procedurali in materia di intese avrebbe accresciuto la necessità di consulenti legali interni all’impresa, la cui importanza al fine di evitare violazioni del diritto della concorrenza non dovrebbe essere trascurata, dato che gli avvocati d’impresa potrebbero avvalersi dell’intima conoscenza delle imprese e delle loro attività.

80 L’Akzo e l’Akcros aggiungono che l’attuazione dei “compliance programs”, auspicabile per la corretta applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione, presuppone che gli scambi nell’ambito di un’impresa o di un gruppo con gli avvocati interni possano avvenire in un clima di fiducia.

81 La Commissione ritiene che le valutazioni espresse dal Tribunale nella sentenza impugnata relative alla censura dedotta dall’Akzo e dall’Akcros non siano viziate da alcun errore di diritto.

82 La Commissione sottolinea che le disposizioni del regolamento n. 1/2003 non hanno alcuna incidenza sulla portata della tutela della riservatezza tra avvocati e clienti.

ii) Giudizio della Corte

83 Occorre osservare che, sebbene il regolamento n. 1/2003 abbia introdotto un elevato numero di modifiche alle norme procedurali relative al diritto della concorrenza, è altresì pacifico che tali norme non contengono alcun elemento che induca ad affermare che esse impongono una parificazione tra avvocati liberi professionisti ed avvocati dipendenti con riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni, dato che tale principio non risulta mai contemplato nel suddetto regolamento.

84 Infatti, dall’art. 20 del regolamento n. 1/2003 emerge che la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e, in tale contesto, controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, su qualsiasi forma di supporto, nonché fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti.

85 Tale regolamento, sulla scia dell’art. 14, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 17, ha quindi definito i poteri della Commissione in modo ampio. Come emerge dai ‘considerando’ venticinquesimo e ventiseiesimo del regolamento n. 1/2003, poiché diventa sempre più difficile individuare le infrazioni alle regole di concorrenza, è necessario tutelare quest’ultima efficacemente e, per salvaguardare l’efficacia degli accertamenti, la Commissione deve poter accedere a tutti i locali in cui possono trovarsi documenti aziendali, comprese le abitazioni private.

86 Quindi, il regolamento n. 1/2003, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non mira ad imporre una parificazione degli avvocati interni agli avvocati esterni per quanto riguarda la tutela della riservatezza delle comunicazioni con i loro clienti, ma mira a rafforzare l’ampiezza dei poteri di accertamento della Commissione, in particolare con riguardo ai documenti che possono essere oggetto di simili misure.

87 Conseguentemente, neppure la modifica delle norme procedurali in materia di diritto della concorrenza, derivante in particolare dal regolamento n. 1/2003, può giustificare un capovolgimento della giurisprudenza risultante dalla citata sentenza AM & S Europe/Commissione.

88 Anche la seconda parte del primo argomento deve dunque essere respinta.

89 Ne consegue che il primo argomento dedotto nell’ambito del secondo motivo deve essere integralmente respinto.

c) Sulla prima parte del secondo argomento (diritti della difesa)

i) Argomenti delle parti

90 L’Akzo e l’Akcros fanno valere che l’interpretazione operata dal Tribunale, al punto 176 della sentenza impugnata, in ordine alla portata della tutela delle comunicazioni tra avvocati e clienti, diminuisce il livello della tutela dei diritti della difesa delle imprese. Infatti, il ricorso alla consulenza giuridica di un avvocato interno non presenterebbe lo stesso interesse e non potrebbe avere la massima efficacia se le comunicazioni all’interno di un’impresa o di un gruppo con un simile avvocato non fossero coperte dalla tutela della riservatezza delle comunicazioni.

91 La Commissione ritiene che, al contrario di quanto affermano le ricorrenti, i diritti della difesa non siano affatto pregiudicati dall’interpretazione operata dal Tribunale in ordine alla portata del principio della riservatezza.

ii) Giudizio della Corte

92 Occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che è stato sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze 2 ottobre 2003, causa C 194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. I 10821, punto 30; 29 giugno 2006, causa C 289/04 P, Showa Denko/Commissione, Racc. pag. I 5859, punto 68, e 8 febbraio 2007, causa C 3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I 1331, punto 68), e che è stato sancito dall’art. 48, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

93 Con la censura formulata, le ricorrenti intendono dimostrare che i diritti della difesa devono includere la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare sulla base della libera scelta di un consulente legale e che la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti fa parte di tali diritti, indipendentemente dallo status professionale dell’avvocato interessato.

94 A tale riguardo, si deve osservare che, quando un’impresa si rivolge al suo avvocato interno, essa tratta non con un terzo indipendente, ma con una persona che fa parte dei suoi dipendenti nonostante gli eventuali doveri professionali derivanti dall’iscrizione all’Ordine forense.

95 Occorre aggiungere che, anche supponendo che la consultazione di avvocati interni, dipendenti dell’impresa o del gruppo, debba rientrare nel diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare, questo non esclude l’applicazione, in caso di intervento di avvocati interni, di determinate restrizioni e modalità relative all’esercizio della professione, senza che ciò debba considerarsi un pregiudizio ai diritti della difesa. Così, non sempre i giuristi d’impresa possono rappresentare il loro datore di lavoro dinanzi a tutti i giudici nazionali, mentre simili norme restringono le possibilità a disposizione dei potenziali clienti nella scelta del consulente legale più adeguato.

96 Da tali considerazioni deriva che ogni soggetto che intende avvalersi della consulenza di un avvocato deve accettare siffatte restrizioni e condizioni associate all’esercizio di tale professione. In dette restrizioni e condizioni rientrano le modalità della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.

97 La censura attinente a una violazione dei diritti della difesa non è dunque fondata.

d) Sulla seconda parte del secondo argomento (principio della certezza del diritto)

i) Argomenti delle parti

98 L’Akzo e l’Akcros ritengono che le valutazioni del Tribunale comportino inoltre una violazione del principio della certezza del diritto, dato che l’art. 101 TFUE è spesso applicato parallelamente alle corrispondenti disposizioni di diritto interno. La tutela delle comunicazioni con gli avvocati interni non potrebbe dunque dipendere dalla circostanza che ad un accertamento proceda la Commissione o un’autorità nazionale garante della concorrenza.

99 La Commissione sottolinea che, al contrario, se il principio della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti, applicabile agli accertamenti da essa condotti, non fosse più definito a livello dell’Unione, ma nell’ambito del diritto nazionale, ne deriverebbero situazioni complesse ed incerte per tutti gli interessati, con conseguente nocumento al principio della certezza del diritto invocato dall’Akzo e dall’Akcros.

ii) Giudizio della Corte

100 Occorre ricordare che la certezza del diritto rappresenta un principio generale del diritto dell’Unione il quale esige, in particolare, che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (v. sentenze 14 aprile 2005, causa C 110/03, Belgio/Commissione, Racc. pag. I 2801, punto 30; 7 giugno 2007, causa C 76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, Racc. pag. I 4405, punto 79, e 14 gennaio 2010, causa C 226/08, Stadt Papenburg, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45).

101 Per rispondere alla censura attinente al summenzionato principio, si deve osservare che l’interpretazione effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo la quale gli scambi all’interno di un’impresa o di un gruppo con avvocati interni non beneficiano della riservatezza delle comunicazioni nell’ambito di un accertamento compiuto dalla Commissione, non determina alcuna incertezza giuridica quanto alla portata della suddetta tutela.

102 Infatti, i poteri di cui dispone la Commissione in base al regolamento n. 17 ed al regolamento n. 1/2003 si distinguono dal novero delle indagini che possono essere condotte a livello nazionale. I due tipi di procedimento si fondano infatti su una ripartizione delle competenze tra le differenti autorità garanti della concorrenza. Le norme relative alla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti possono pertanto variare in funzione di tale ripartizione delle competenze e della disciplina ad esse relativa.

103 La Corte ha dichiarato, a tale proposito, che il diritto dell’Unione e il diritto nazionale in materia di concorrenza prendono in considerazione le pratiche restrittive sotto aspetti diversi. Mentre gli artt. 101 TFUE e 102 TFUE le contemplano sotto il profilo degli ostacoli che ne possono risultare per il commercio tra gli Stati membri, le leggi nazionali, ispirandosi a considerazioni proprie di ciascuna di esse, considerano le pratiche restrittive in questo solo ambito (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 1992, causa C 67/91, Asociación Española de Banca Privada e a., Racc. pag. I 4785, punto 11).

104 Conseguentemente, le imprese i cui locali sono oggetto di perquisizione, nell’ambito di un’indagine in materia di concorrenza, sono in grado di determinare i propri diritti ed i propri obblighi nei confronti delle autorità competenti e del diritto applicabile, come, ad esempio, il trattamento dei documenti che possono essere raccolti nel corso di una simile indagine e la possibilità per le imprese in questione di invocare o meno la tutela della riservatezza delle comunicazioni con gli avvocati interni. Le imprese possono quindi orientarsi utilmente in funzione delle competenze delle suddette autorità e dei loro poteri concreti in materia di raccolta di documenti.

105 Il principio della certezza del diritto non impone dunque il ricorso, per i due tipi di procedimento di cui sopra, a criteri identici per quanto riguarda la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.

106 Di conseguenza, il fatto che, nell’ambito di un accertamento condotto dalla Commissione, la tutela delle comunicazioni sia limitata agli scambi con avvocati esterni non determina alcuna lesione del principio fatto valere dall’Akzo e dall’Akcros.

107 La censura attinente al principio della certezza del diritto non è pertanto fondata.

108 Ne consegue che il secondo motivo deve essere integralmente respinto.

3. Sul terzo motivo

a) Argomenti delle parti

109 In ulteriore subordine, l’Akzo e l’Akcros deducono che le valutazioni del Tribunale, complessivamente considerate, violano il principio dell’autonomia procedurale nazionale ed il principio delle competenze di attribuzione.

110 L’Akzo e l’Akcros precisano che l’art. 22, n. 2, del regolamento n. 1/2003 esprime il principio dell’autonomia nazionale in materia procedurale nel settore considerato. Il legislatore dell’Unione avrebbe espressamente specificato che, anche nel caso di ispezioni effettuate su domanda della Commissione per accertare una violazione delle disposizioni dell’art. 101 TFUE o dell’art. 102 TFUE, gli agenti dell’autorità nazionale garante della concorrenza esercitano i loro poteri conformemente alla loro normativa nazionale. Il legislatore non avrebbe dunque fornito una definizione armonizzata del principio della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente, il che significherebbe che gli Stati membri restano competenti a determinare tale aspetto specifico della tutela dei diritti della difesa.

111 La Commissione sostiene che la sentenza impugnata non contiene alcuna violazione dei principi indicati nel terzo motivo. Infatti, il principio dell’autonomia procedurale nazionale disciplinerebbe le situazioni in cui i giudici e le amministrazioni degli Stati membri sono chiamati ad attuare il diritto dell’Unione, ma non sarebbe applicabile quando si tratta di determinare i limiti legali all’azione delle istituzioni stesse.

112 La Commissione ne trae la conclusione che la definizione di un ambito di applicazione uniforme della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti in tutta l’Unione per i procedimenti diretti all’accertamento di una violazione degli artt. 101 TFUE e 102 TFUE costituisce una corretta applicazione della citata sentenza AM & S Europe/Commissione da parte del Tribunale. Di conseguenza, non risulterebbe violato neppure il principio delle competenze di attribuzione.

b) Giudizio della Corte

113 Occorre ricordare che, conformemente al principio dell’autonomia procedurale nazionale, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5; 19 giugno 1990, causa C 213/89, Factortame e a., Racc. pag. I 2433, punto 19; 14 dicembre 1995, causa C 312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I 4599, punto 12, nonché 11 settembre 2003, causa C 13/01, Safalero, Racc. pag. I 8679, punto 49).

114 Tuttavia, nella presente causa, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione presa da un’istituzione dell’Unione sulla base di una normativa adottata a livello dell’Unione, che, d’altronde, non contiene alcun rinvio al diritto nazionale.

115 Infatti, l’interpretazione e l’applicazione uniformi del principio della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti a livello dell’Unione sono indispensabili affinché gli accertamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito di procedimenti in materia di intese possano svolgersi in condizioni di parità di trattamento per le imprese interessate. Se così non fosse, il ricorso a norme o a nozioni giuridiche di diritto nazionale e tratte dalla normativa di uno Stato membro avrebbe l’effetto di pregiudicare l’unità del diritto dell’Unione. Siffatte interpretazione ed applicazione uniformi di tale ordinamento giuridico non possono dipendere dal luogo dell’accertamento e da eventuali peculiarità normative nazionali.

116 Per quanto riguarda il principio delle competenze di attribuzione, occorre sottolineare che le norme procedurali in materia di concorrenza, specificate all’art. 14 del regolamento n. 17 ed all’art. 20 del regolamento n. 1/2003, fanno parte delle disposizioni necessarie al funzionamento del mercato interno, la cui adozione è attribuita alla competenza esclusiva dell’Unione ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), TFUE.

117 Conformemente alle disposizioni dell’art. 103 TFUE, spetta all’Unione stabilire i regolamenti o le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principi contemplati dagli artt. 101 TFUE e 102 TFUE relativi alle regole di concorrenza applicabili alle imprese. Tale competenza è diretta, fra l’altro, a garantire il rispetto dei divieti previsti dai suddetti articoli mediante l’istituzione di ammende e di penalità di mora, nonché a definire il ruolo della Commissione nell’applicazione di tali disposizioni.

118 In tale contesto, l’art. 105 TFUE prevede che la Commissione vigili sull’applicazione dei principi fissati dagli artt. 101 TFUE e 102 TFUE e che essa istruisca i casi di presunta infrazione.

119 Come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 172 delle sue conclusioni, in occasione degli accertamenti effettuati dalla Commissione in veste di autorità europea in materia di concorrenza, il diritto nazionale entra in gioco solo qualora le autorità degli Stati membri le prestino assistenza, in particolare qualora si tratti di vincere la resistenza delle imprese sottoposte ad accertamento mediante l’impiego della coazione diretta, conformemente all’art. 14, n. 6, del regolamento n. 17 ed all’art. 20, n. 6, del regolamento n. 1/2003. Per contro, si applica esclusivamente il diritto dell’Unione per determinare quali siano gli atti e i documenti che la Commissione è autorizzata a esaminare e a copiare in occasione delle sue ispezioni in materia di intese.

120 Conseguentemente, né il principio dell’autonomia procedurale nazionale né il principio delle competenze di attribuzione possono essere fatti valere nei confronti dei poteri di cui la Commissione dispone nel settore considerato.

121 Neppure il terzo motivo può pertanto essere accolto.

122 Dall’insieme delle considerazioni che precedono deriva che l’impugnazione è infondata.

VI – Sulle spese

123 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l’Akzo e l’Akcros, rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese. Avendo proposto l’impugnazione congiuntamente, esse dovranno sopportare tali spese in solido.

124 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’Irlanda e il Regno dei Paesi Bassi, in qualità di intervenienti nel procedimento dinanzi alla Corte, sopportano ciascuno le proprie spese, conformemente all’art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.

125 Le altre parti del procedimento, che hanno sostenuto l’impugnazione e che sono rimaste soccombenti nelle proprie conclusioni, sono tenute a sopportare le proprie spese in applicazione, per analogia, dell’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) L’impugnazione è respinta.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’Irlanda e il Regno dei Paesi Bassi sopportano ciascuno le proprie spese.

3) Il Conseil des barreaux européens, l’Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, l’European Company Lawyers Association, l’American Corporate Counsel Association (ACCA) – European Chapter e l’International Bar Association sopportano ciascuno le proprie spese.

4) Per il resto, l’Akzo Nobel Chemicals Ltd. e l’Akcros Chemicals Ltd. sono condannate in solido alle spese.


giovedì 16 settembre 2010

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO - MOTIVO DI NON ESECUZIONE OBBLIGATORIA - PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM

(C- 261/09) COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - MANDATO D'ARRESTO EUROPEO - MOTIVO DI NON ESECUZIONE OBBLIGATORIA - PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM - AMBITO DI APPLICAZIONE
Le autorità giudiziarie tedesche hanno sollevato dinanzi alla Corte di Giustizia due interessanti questioni riguardanti l’eventuale applicazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI (in forza del quale un mandato d’arresto europeo non deve essere eseguito se la persona ricercata è già stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti e tale sentenza, in caso di condanna, è stata eseguita, è in fase di esecuzione o non può più essere eseguita). Con la prima, esse chiedono se la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro debba essere interpretata nel senso che fa riferimento al diritto dello Stato membro emittente o a quello dello Stato membro di esecuzione o, ancora, se essa debba costituire oggetto di un’interpretazione autonoma. Con la seconda, le predette autorità chiedono se tale nozione si applichi alla fattispecie in cui le autorità inquirenti, al momento della pronuncia della condanna della persona ricercata per un singolo episodio di detenzione di stupefacenti, disponevano già della prova della sua partecipazione a un traffico più ampio, ma avevano deciso, per motivi di strategia nella conduzione delle indagini, di non promuovere l’azione penale nei suoi confronti con riferimento a tale partecipazione. Nell’ambito del procedimento, che ha tratto origine da un m.a.e. emesso dall’autorità giudiziaria italiana nei confronti di un cittadino italiano residente in Germania, ed accusato di aver partecipato ad un traffico di cocaina organizzato tra la Germania e l’Italia, il presupposto della domanda di pronuncia pregiudiziale poggia, da un lato, sul fatto che il ricercato è stato condannato da un giudice italiano per il reato di detenzione illecita di cocaina, e, dall’altro, sul fatto che le autorità inquirenti italiane sembravano disporre già, al momento di tale condanna, di informazioni sufficienti per incriminarlo per il reato di partecipazione al traffico di stupefacenti oggetto del mandato d’arresto europeo. L’Avvocato Generale ha concluso suggerendo alla Corte di dichiarare: a) che la nozione di «stessi fatti» deve costituire l’oggetto di un’interpretazione uniforme in seno all’Unione europea, sulla stregua del parametro contenuto nell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen; b) che, alla luce della giurisprudenza relativa all’interpretazione del su citato art. 54, la circostanza che – al momento della pronuncia della sentenza di condanna della persona ricercata per un singolo episodio di detenzione illecita di stupefacenti – le autorità inquirenti disponessero di prove sull’implicazione della stessa in un piu’ ampio traffico di stupefacenti è irrilevante ai fini della valutazione della nozione di «stessi fatti».

Testo Completo: Conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte CEE Yves Bot presentate il 7 settembre 2010

Causa C 261/09

Procedimento penale

contro

Gaetano Mantello

1. Il mandato d’arresto europeo, istituito dalla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI (2), ha sostituito la procedura formale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie basato su un elevato livello di fiducia tra le autorità medesime. Esso è giustamente considerato come lo strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale che produce i risultati migliori.

2. La decisione quadro elenca tassativamente i motivi che possono ostare all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda, per la prima volta, la portata del motivo enunciato all’art. 3, n. 2, della decisione quadro, in forza del quale un mandato d’arresto europeo non dev’essere eseguito se la persona ricercata è già stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti e tale sentenza, in caso di condanna, è stata eseguita, è in fase di esecuzione o non può più essere eseguita.

3. Il procedimento trae origine dal mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana nei confronti di un cittadino italiano residente in Germania, che detta autorità accusa di aver partecipato per vari mesi, nel periodo 2004 2005, a un traffico di cocaina organizzato tra la Germania e l’Italia.

4. L’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania) s’interroga sull’eventuale applicazione dell’art. 3, n. 2 della decisione quadro nella presente causa con riferimento alle seguenti circostanze. Da un lato, la persona ricercata è stata condannata da un giudice italiano per il reato di detenzione illecita di cocaina commesso il 13 settembre 2005 e, dall’altro, le autorità inquirenti italiane disponevano già, al momento di tale condanna, di informazioni sufficienti per incriminare detta persona per partecipazione al traffico di stupefacenti oggetto del mandato d’arresto europeo, astenendosi, tuttavia, dal farlo per non compromettere il buon esito delle loro indagini su tale traffico.

5. Il giudice del rinvio sottopone alla Corte due questioni. Con la prima, egli chiede se la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro debba essere interpretata nel senso che fa riferimento al diritto dello Stato membro emittente o a quello dello Stato membro di esecuzione o, ancora, se essa debba costituire oggetto di un’interpretazione autonoma. Con la seconda, detto giudice chiede se tale nozione si applichi alla fattispecie in cui le autorità inquirenti, al momento della pronuncia della condanna della persona ricercata per un singolo episodio di detenzione di stupefacenti, disponevano della prova della sua partecipazione a un traffico più ampio ma avevano deciso, per motivi tattici nella conduzione delle indagini, di non promuovere l’azione penale nei suoi confronti con riferimento a tale partecipazione.

6. Le suddette questioni poggiano sulla premessa che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve trovare applicazione allorché i fatti indicati nel mandato d’arresto europeo hanno costituito oggetto di una sentenza definitiva nello Stato membro in cui tale mandato è stato emesso.

7. Tale premessa è fortemente contestata dalla maggior parte degli Stati membri intervenuti nel presente procedimento, secondo i quali essa contraddirebbe il principio di reciproco riconoscimento sotteso al meccanismo del mandato d’arresto europeo. Questi Stati membri sono dell’avviso che il motivo di non esecuzione in parola sarebbe applicabile soltanto quando i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo hanno costituito l’oggetto di una sentenza definitiva pronunciata in uno Stato membro diverso da quello emittente.

8. Prima di procedere all’esame delle questioni sottoposte dal giudice del rinvio, inviterò dunque la Corte a pronunciarsi sulla validità della premessa alla base di dette questioni, non soltanto perché si tratta di una questione di principio, ma anche perché è assai probabile che essa si ponga in un gran numero di casi.

9. Va sottolineato che, se il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia reciproca, cionondimeno la consegna della persona oggetto di tale mandato è la conseguenza di una decisione dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (3), che dev’essere adottata nel rispetto dei diritti fondamentali, ricordando che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro è un’espressione del principio del ne bis in idem, che costituisce un diritto fondamentale riconosciuto dall’ordinamento giuridico di tutti gli Stati membri ed è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (4).

10. Ne consegue, a mio avviso, che, se è pur vero che, in forza del principio di riconoscimento reciproco, non spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione verificare d’ufficio il rispetto di tale principio, resta il fatto essa non può eseguire un mandato d’arresto europeo se dispone di prove sufficienti che dimostrino la violazione di detto principio e ciò anche nel caso in cui i fatti abbiano già costituito oggetto di una sentenza definitiva nello Stato membro emittente.

11. Suggerirò, quindi, alla Corte di dichiarare che la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro, in assenza di richiamo al diritto degli Stati membri quanto al suo contenuto e conformemente a una giurisprudenza costante, deve costituire l’oggetto di un’interpretazione uniforme in seno all’Unione europea. Sosterrò, altresì, che questa nozione deve essere interpretata nello stesso senso di quella contenuta nell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (5), in ragione dell’identità del tenore e della analogia degli oggetti di queste due disposizioni.

12. Infine, risolvendo la seconda questione, proporrò alla Corte di dichiarare che, alla luce della giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 54 della CAAS, la circostanza che – al momento della pronuncia della sentenza della persona ricercata per un singolo episodio di detenzione illecita di stupefacenti – le autorità inquirenti disponessero di prove sull’implicazione di tale persona, per un periodo di vari mesi, in un traffico di stupefacenti organizzato e che esse, in quel momento, avessero rinunciato a incriminare tale persona per quel reato per esigenze connesse alle indagini è irrilevante ai fini della valutazione della nozione di «stessi fatti».

I – Contesto normativo

A – La decisione quadro

13. Lo scopo della decisione quadro è abolire, tra gli Stati membri, la procedura formale di estradizione prevista dalle varie convenzioni di cui detti Stati sono parti firmatarie e di sostituirla con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie. Essa mira, in particolare, a «eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione» e a «sostitui[re ad essa] un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive» (6).

14. La decisione si basa sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale, che costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria (7). Il meccanismo del mandato d’arresto europeo, attuato dalla decisione quadro, si basa su un «elevato livello di fiducia» tra gli Stati membri (8).
15. Per questo motivo, secondo l’ottavo ‘considerando’ della decisione quadro, le decisioni relative all’esecuzione del mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

16. Parimenti, la decisione quadro, come affermato nel suo dodicesimo ‘considerando’, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’art. 6 del Trattato UE e contenuti nella Carta.

17. Tali obiettivi della decisione quadro si sono così tradotti nelle relative disposizioni normative.

18. L’art. 1 della decisione quadro così dispone:

«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

19. L’art. 3 della decisione quadro elenca tre motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo. L’art. 3, n. 2, della decisione quadro così recita:

«L’[autorità giudiziaria dell’esecuzione] (…) rifiuta di eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:

(…)
2) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna».

20. L’art. 4 della decisione quadro disciplina, in sette punti, i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo. L’art. 4, nn. 3 e 5, della decisione quadro dispone quanto segue:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

(…)
3) se le [autorità giudiziarie dell’esecuzione] hanno deciso di non esercitare l’azione penale per il reato oggetto del mandato d’arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all’esercizio di ulteriori azioni;
(…)
5) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna».

21. L’art. 8 della decisione quadro elenca le informazioni obbligatorie che un mandato d’arresto europeo deve contenere. Oltre all’identità del ricercato, esso deve descrivere, in particolare, le circostanze del reato e le informazioni sulla partecipazione del ricercato. Tali indicazioni devono essere tradotte nella lingua ufficiale dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

22. L’art. 15 della decisione quadro disciplina la decisione sulla consegna. Esso dispone quanto segue:

«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.
3. L’autorità giudiziaria [dello Stato membro] emittente [(9)] può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».
23. L’art. 17 della decisione quadro attiene ai termini e alle modalità della decisione di esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Esso così recita:

«1. Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.

3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato.

4. In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

5. Fintanto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non prende una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo deve essere motivato.

7. Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l’Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell’esecuzione dei mandati d’arresto da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio [dell’Unione europea] affinché sia valutata l’attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri».

24. Infine, la decisione quadro indica i diritti del ricercato. Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 11 della decisione quadro, deve informarlo del contenuto del mandato d’arresto europeo. L’arrestato può acconsentire alla propria consegna ovvero opporvisi. Esso ha altresì la facoltà di rinunciare alla regola della specialità, secondo cui la persona consegnata in forza di un mandato d’arresto europeo non è sottoposta a un procedimento penale per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata (10). Nel caso in cui non dia il consenso alla propria consegna, l’arrestato ha diritto all’audizione a cura dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione (11).

B – Il principio del ne bis in idem

25. L’art. 3, n. 2, della decisione quadro costituisce un’espressione del principio del ne bis in idem.

1. Fondamenti del principio del ne bis in idem

26. Il principio espresso dal brocardo latino «ne bis in idem» o «non bis in idem», che significa «non due volte per la medesima cosa», comporta che una persona non può essere condannata due volte per lo stesso fatto.

27. Detto principio è insito nella nozione di Stato di diritto. Infatti, quando la società ha esercitato il proprio legittimo diritto di punire l’autore di una violazione delle proprie norme, essa ha esaurito il suo diritto al perseguimento giudiziario e non può, quindi, punire nuovamente la persona già condannata per quel fatto. Il suddetto principio è dunque inscindibile da quello dell’autorità della cosa giudicata, nonché da quello della proporzionalità della pena, in forza del quale la sanzione dev’essere proporzionata alla gravità dei fatti perseguiti.

28. Sotto il profilo soggettivo, il principio del ne bis in idem intende garantire al condannato che, una volta eseguita la pena, egli avrà «pagato il proprio debito» alla società, di cui potrà nuovamente entrare a far parte senza dover temere nuovi procedimenti penali. Detto principio risponde, dunque, a una duplice esigenza di equità e di certezza del diritto.

29. Il principio del ne bis in idem ha origini assai antiche (12). Tuttavia, lungi dall’essere caduto in desuetudine, con l’evoluzione del diritto penale nelle società moderne, esso si è trovato ad essere progressivamente sostenuto e ampliato per quanto riguarda, in particolare, il ruolo della sanzione. Infatti, l’attuale evoluzione del diritto penale, condivisa da tutti gli Stati membri, considera il reinserimento una funzione fondamentale della pena. Quest’ultima non ha dunque più unicamente lo scopo di essere afflittiva e dissuasiva, mirando anche a favorire il reinserimento del condannato. Siffatto reinserimento presuppone necessariamente che il debito con la giustizia sia ritenuto definitivamente saldato e che l’interessato che è stato giudicato in via definitiva non debba più temere alcunché dalla legge.

30. Il principio del ne bis in idem è stato sancito da diversi atti internazionali sia nel diritto interno degli Stati membri, sia in seno all’Unione.

31. Nel diritto interno, il principio del ne bis in idem trova dunque espressione nell’art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato il 22 novembre 1984, quanto meno per gli Stati membri che vi hanno aderito (13). Detto articolo così dispone:

«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
(…)».

32. Sul piano dei rapporti tra gli Stati membri, il principio del ne bis in idem è affermato dall’art. 54 della CAAS (14), che così recita:
«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

33. L’art. 54 della CAAS mira a garantire la libera circolazione dei cittadini dell’Unione in seno ad essa; questa disposizione ha lo scopo di evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri (15).

34. In assenza di armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri, l’applicazione di siffatto principio implica necessariamente l’esistenza di una fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse (16).

35. Infine, il principio del ne bis in idem è stato sancito all’art. 50 della Carta quale ostacolo a una doppia condanna sia da parte dei giudici di uno stesso Stato membro, sia da parte dei giudici di Stati membri diversi, a condizione che la fattispecie sia disciplinata dal diritto dell’Unione (17). Detto art. 50 così dispone:
«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge» (18).

2. Contenuto del principio del ne bis in idem

36. Il contenuto preciso del principio del ne bis in idem è difficile da definire al di là della suddetta definizione assai generale (19). Esso può variare in maniera significativa da uno Stato all’altro e le differenze possono riguardare i due elementi da cui dipende l’applicazione di tale principio, vale a dire il «bis» e l’«idem».

37. La nozione di «bis» riguarda l’individuazione delle decisioni che possono consentire l’applicazione del principio.

38. L’art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché l’art. 54 della CAAS e l’art. 50 della Carta contemplano, analogamente all’art. 3, n. 2, della decisione quadro, una sentenza definitiva di assoluzione o di condanna. L’art. 54 della CAAS e l’art. 3, n. 2, della decisione quadro aggiungono, tuttavia, quale altra condizione in caso di sentenza di condanna, che essa sia eseguita o sia in fase di esecuzione ovvero che non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato della condanna.

39. Sorge, tuttavia, la questione se quest’ultima condizione comprenda i casi di grazia e di amnistia, o, ancora, se le decisioni su cui può basarsi l’applicazione del principio del ne bis in idem siano soltanto quelle dei giudici ovvero se tra esse figurino anche quelle delle autorità che hanno promosso l’azione penale quando queste ultime fissano un termine definitivo alle incriminazioni e, se del caso, a quali condizioni.

40. La nozione di «idem» rinvia agli elementi che devono ritenersi già giudicati. Secondo un’accezione favorevole alla persona, può trattarsi dell’identità dei soli fatti materiali o, in senso più stretto, degli stessi reati, ossia di quei fatti che hanno la propria qualificazione giuridica.

41. La Corte ha già avuto modo di confrontarsi con molti di questi interrogativi nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 54 della CAAS.

42. Riguardo al «bis», essa ha interpretato la condizione secondo cui la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente sia «stata eseguita» o sia «effettivamente in corso di esecuzione» nel senso che essa ricomprende la situazione in cui l’imputato viene condannato a una pena detentiva alla cui esecuzione sia stata applicata la sospensione condizionale. Per contro, detta nozione non comprende il caso in cui l’imputato sia stato posto in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare ivi compresa l’ipotesi in cui, in base al diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si debba tenere conto nell’esecuzione successiva della pena detentiva (20).

43. La Corte ha inoltre dichiarato che il principio del ne bis in idem si applica a una decisione di un giudice di uno Stato contraente, pronunciata in seguito all’esercizio di un’azione penale, con cui un imputato venga definitivamente assolto in ragione della prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento penale (21).

44. Analogamente, tale principio si applica a una decisione definitiva di assoluzione per insufficienza di prove (22). Infine, esso comprende la sentenza pronunciata in contumacia dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro fuori dal territorio in cui vige la CAAS (23).

45. Per quanto riguarda l’autore della decisione che può determinare l’applicazione del principio del ne bis in idem, la Corte ha deciso che detto principio si applica anche nell’ambito di procedure di estinzione dell’azione penale mediante le quali il Pubblico ministero di uno Stato membro chiuda, senza l’intervento di un giudice, un procedimento penale promosso in questo Stato dopo che l’imputato abbia soddisfatto determinati obblighi e, in particolare, abbia versato una determinata somma di denaro stabilita dal Pubblico ministero (24).

46. Per contro, il principio del ne bis in idem non si applica ad una decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato membro che dichiari chiuso un procedimento dopo che il Pubblico Ministero abbia deciso di non proseguire l’azione penale per il solo motivo che sia stato avviato un procedimento penale in un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e per gli stessi fatti, senza alcuna valutazione nel merito (25).

47. Questo principio non trova applicazione ad una decisione mediante la quale un’autorità di uno Stato contraente, al termine di un esame nel merito della causa sottopostale, disponga, in una fase precedente all’incriminazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, la sospensione del procedimento penale, qualora detta decisione di sospensione, secondo il diritto nazionale di tale Stato, non estingua definitivamente l’azione penale e non costituisca, quindi, un ostacolo a nuovi procedimenti penali, per gli stessi fatti, in detto Stato (26).

48. Per quanto riguarda l’«idem», la Corte ha dichiarato che l’art. 54 della CAAS dev’essere interpretato nel senso che il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato (27).

49. Essa ha precisato, per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, che non viene richiesto che siano identici i quantitativi di droga di cui trattasi nei due Stati contraenti interessati, né i soggetti che si presume abbiano partecipato alla fattispecie nei due Stati, ragion per cui non è escluso che una situazione in cui manchi una siffatta identità costituisca un insieme di fatti che, per la loro stessa natura, sono inscindibilmente collegati. La valutazione definitiva a questo riguardo spetta alle autorità nazionali competenti (28).

50. Tale giurisprudenza stabilisce soltanto l’ampiezza minima del principio del ne bis in idem nei rapporti tra Stati. Conformemente all’art. 58 della CAAS, l’art. 54 di quest’ultima non è di ostacolo all’applicazione di disposizioni nazionali più ampie, concernenti l’effetto di tale principio attribuito a decisioni giudiziarie straniere.

51. La Corte europea dei diritti dell’uomo definisce il contenuto minimo del principio del ne bis in idem nell’ordinamento giuridico esclusivamente interno degli Stati membri. Per quanto riguarda la nozione di idem, essa ha fatto propria la giurisprudenza della Corte, secondo cui occorre attenersi ai soli fatti materiali, a prescindere dall’interesse giuridico tutelato (29).

C – I diritti nazionali

1. Il diritto tedesco

52. L’art. 3, n. 2, della decisione quadro è stato trasposto nel diritto tedesco dall’art. 83, n. 1, della legge 23 dicembre 1982 sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen), come modificata dalla legge 20 luglio 2006 sul mandato di arresto europeo (Europäisches Haftbefehlsgesetz) (30). Tale articolo, rubricato «Ulteriori requisiti di ammissibilità », così recita:
«L’estradizione non è ammissibile, qualora

1. la persona ricercata sia stata già giudicata in un altro Stato membro con sentenza definitiva per gli stessi fatti oggetto della domanda di estradizione, a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata già eseguita o sia in fase di esecuzione ovvero non possa più essere eseguita in forza della legge dello Stato membro della condanna (…).
(…)»

2. Il diritto italiano

53. Gli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope», così dispongono:

«Articolo 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope (…) è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

(…)

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

Articolo 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci (…).

(…)».

54. Ai sensi dell’art. 649 del codice di procedura penale italiano, «l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze».

55. Secondo le indicazioni del governo italiano, dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione emerge che la «preclusione di cui all’art. 649 del codice di procedura penale non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un’ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la condotta, già definitivamente valutata in un precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice».

II – I fatti e il procedimento nella causa principale

A – Il mandato d’arresto europeo in parola

56. Il 7 novembre 2008, il Tribunale di Catania, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, emetteva un mandato d’arresto europeo a carico del sig. Mantello, fondato su un mandato d’arresto nazionale del Tribunale di Catania 5 settembre 2008 nei confronti del medesimo nonché di altri 76 coimputati.

57. Nel mandato d’arresto europeo, il sig. Mantello veniva accusato di due fatti.

58. Da un lato, nel periodo compreso tra i giorni immediatamente precedenti il gennaio 2004 ed il novembre 2005, egli avrebbe partecipato, nell’ambito di un’associazione per delinquere formata da almeno altre dieci persone, a un traffico di cocaina organizzato a Vittoria (Italia), nonché in altre città italiane e della Repubblica federale di Germania. Il sig. Mantello non si sarebbe limitato a svolgere il ruolo di corriere e di mediatore, ma sarebbe stato altresì incaricato del procacciamento di cocaina e del relativo commercio.

59. Dall’altro, nel medesimo periodo e nelle stesse località, agendo singolarmente o come complice, egli sarebbe entrato illegittimamente in possesso e avrebbe detenuto, trasportato, venduto o ceduto cocaina a terzi.

B – La decisione che può ostare all’esecuzione del mandato d’arresto europeo

60. Sulla base delle indicazioni fornite nel mandato d’arresto nazionale, varie autorità italiane, a partire dal mese di gennaio 2004, svolgevano indagini su un traffico illecito di cocaina nella zona di Vittoria (Italia). Le intercettazioni delle conversazioni telefoniche del sig. Mantello nel periodo compreso tra il 19 gennaio e il 13 settembre 2005 confermavano la sua partecipazione a tale traffico. Il sig. Mantello veniva altresì pedinato dalle autorità inquirenti in occasione di alcuni suoi viaggi, in particolare tra la Sicilia (Italia) e Milano (Italia) il 28 luglio 2005 e il 12 agosto 2005, e tra la Sicilia, Esslingen (Germania) e Catania il 12 settembre 2005.

61. In occasione di quest’ultimo viaggio il sig. Mantello acquistava 150 g di cocaina a Esslingen e, al suo ritorno, la sera del 13 settembre 2005, veniva fermato dalla polizia ferroviaria mentre scendeva dal treno alla stazione di Catania. Egli trasportava due sacchetti contenenti rispettivamente 9,5 e 145,96 grammi di cocaina, corrispondenti a 599 719 dosi di cocaina per la vendita.

62. Con sentenza 30 novembre 2005, il Tribunale di Catania condannava il sig. Mantello alla reclusione di anni tre, mesi sei, e giorni venti, nonché alla pena pecuniaria pari a EUR 13 000, per aver posseduto illecitamente, a Catania il 13 settembre 2005, 155,46 g di cocaina, ai fini dell’ulteriore rivendita. La Corte d’appello di Catania confermava la condanna con sentenza 18 aprile 2006.

C – Il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria di esecuzione

63. Dopo essere giunta a conoscenza del mandato d’arresto europeo in base al sistema informativo previsto dall’Accordo di Schengen (in prosieguo: il «SIS»), in data 3 dicembre 2008 la Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart (procura generale di Stoccarda) faceva arrestare il sig. Mantello nella sua abitazione di Stoccarda e lo traduceva dinanzi all’Amtsgericht Stuttgart (Pretura di Stoccarda) (Germania). Al momento della sua comparizione, il sig. Mantello si opponeva alla sua consegna all’autorità giudiziaria emittente e non rinunciava ad avvalersi della regola della specialità. Su richiesta della Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, l’Oberlandesgericht Stuttgart il 22 gennaio 2009 chiedeva alle autorità italiane di fornire alcuni documenti al fine di verificare se il passaggio in giudicato della sentenza 30 novembre 2005 non ostasse all’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

64. Non avendo ottenuto nessuna informazione dalle autorità anzidette, l’Oberlandesgericht, con decisione 20 marzo 2009, sospendeva il mandato d’arresto europeo e assegnava al sig. Mantello un avvocato d’ufficio.

65. In data 4 aprile 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania rispondeva che il principio del ne bis in idem non trovava applicazione. Conseguentemente, la Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart chiedeva al giudice del rinvio di procedere con l’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

66. L’Oberlandesgericht Stuttgart si chiede, tuttavia, se possa opporsi a questa esecuzione alla luce delle osservazioni che seguono. All’epoca delle indagini sfociate nella condanna del sig. Mantello per detenzione di dosi di cocaina destinate alla vendita, le autorità inquirenti disponevano già di prove sufficienti a incolparlo e a incriminarlo per le imputazioni contenute nel mandato d’arresto europeo, segnatamente il traffico di droga organizzato. Tuttavia, per motivi tattici nella conduzione delle indagini e per poter smantellare questo traffico e arrestare gli altri soggetti implicati, dette autorità inquirenti non comunicavano al Giudice per le indagini preliminari le informazioni e le prove in loro possesso, né chiedevano, all’epoca, l’avvio di un procedimento penale per tali fatti.

67. Secondo il giudice del rinvio, nel diritto tedesco come interpretato dal Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) (Germania), un reato di associazione, in linea di principio, può essere ancora penalmente perseguito a posteriori, quando, da un lato, soltanto singole azioni del membro di tale organizzazione sono state oggetto della denuncia e dell’indagine giudiziaria precedenti e quando, dall’altro l’imputato non ha acquisito il legittimo affidamento sul fatto che il primo procedimento riguardava tutte le azioni compiute nell’ambito dell’associazione. Il giudice del rinvio ritiene altresì necessario che, al momento della pronuncia sul fatto isolato, le autorità inquirenti ignorassero l’esistenza di altri reati singoli e di un reato di associazione, diversamente da quanto, in realtà, accaduto nel caso delle autorità inquirenti italiane.

68. Peraltro, detto giudice osserva che l’elemento transnazionale difetta nella causa principale, giacché il potenziale «idem» sarebbe costituito da una pronuncia del medesimo Stato di emissione e non di un altro Stato membro. Egli sottolinea, inoltre, che la nozione di «stessi fatti» di cui alla decisione quadro non è ancora stata interpretata dalla Corte. Il giudice medesimo chiede , a tal riguardo, se la giurisprudenza elaborata nell’ambito della CAAS possa essere trasposta in quello del mandato d’arresto europeo.

III – Le questioni pregiudiziali

69. Alla luce delle suddette osservazioni, l’Oberlandesgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la questione relativa alla sussistenza degli “stessi fatti”, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della [decisione quadro] debba essere risolta sulla base

a) della legge dello Stato membro emittente,

b) della legge dello Stato membro di esecuzione, ovvero

c) di una interpretazione della nozione di “stessi fatti” autonoma e uniforme nella Comunità.

2) Se illecite importazioni di sostanze stupefacenti costituiscano, rispetto all’appartenenza ad una associazione a delinquere volta all’illecito traffico di stupefacenti, “stessi fatti” ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro, laddove le autorità inquirenti disponevano, al momento della pronuncia della sentenza sulle dette importazioni, di informazioni e di prove che alimentavano il forte sospetto dell’appartenenza ad un’associazione criminosa, omettendo tuttavia, per motivi tattici nella conduzione delle indagini, di sottoporre le relative informazioni e prove all’autorità giudiziaria e di promuovere la conseguente azione penale».

IV – Analisi

70. Ai sensi delle disposizioni dell’art. 35 UE, il rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Stuttgart è ricevibile. Infatti, dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° maggio 1999 (31), emerge che la Repubblica federale di Germania ha emesso una dichiarazione ai sensi dell’art. 35, n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi secondo le modalità previste dall’art. 35, n. 3, lett. b), UE, ossia sulle questioni sottoposte da tutti i propri giudici.

71. Prima di procedere con l’analisi delle questioni sottoposte dal giudice del rinvio, ritengo necessario esaminare la questione se il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall’art. 3, n. 2, della decisione quadro sia applicabile qualora la sentenza definitiva che potrebbe giustificarne l’applicazione sia stata pronunciata nello Stato membro emittente.

A – Sull’applicazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro qualora i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano stati oggetto di una sentenza definitiva nello Stato membro emittente

72. Vari Stati membri intervenuti nel presente procedimento ritengono che il motivo della non esecuzione obbligatoria previsto all’art. 3, n. 2, della decisione quadro non sia applicabile nella specie (32). Essi hanno sostenuto, a favore di questa tesi, che il principio del ne bis in idem fa parte dei principi generali del diritto e che le autorità giudiziarie che emettono un mandato d’arresto europeo sono tenute a garantirne il rispetto. Essi sottolineano che dette autorità si trovano nella posizione migliore per verificare se la persona nei cui confronti venga emesso un mandato d’arresto europeo non sia già stata condannata nei loro Stati per gli stessi fatti.

73. Secondo i governi di questi Stati membri, l’applicazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro in un caso del genere contrasterebbe, dunque, con il principio del reciproco riconoscimento e con quello dell’elevato livello di fiducia che l’autorità giudiziaria di esecuzione deve avere nei confronti di quella emittente.

74. Secondo il governo italiano, le valutazioni dell’autorità giudiziaria emittente, secondo cui il principio del ne bis in idem non si applicherebbe, sono vincolanti per l’autorità giudiziaria di esecuzione.

75. Il governo spagnolo sottolinea che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve costituire l’oggetto di un’interpretazione in senso stretto, come emerge dalla motivazione della sentenza 6 ottobre 2009, Wolzenburg (33). Detto governo, unitamente a quello ceco, sostiene che il principio del ne bis in idem, di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro, sia necessariamente transnazionale, analogamente a quello previsto dall’art. 54 della CAAS. Il governo spagnolo ritiene, altresì, che l’eventuale violazione del principio del ne bis in idem sarebbe commessa non in occasione della consegna, bensì nel momento in cui l’autorità giudiziaria emittente, dopo aver eventualmente sentito la persona ricercata, procedesse tuttavia al suo esame.

76. Non condivido la posizione dei suddetti governi in quanto, a mio avviso, essa contrasta con il meccanismo del mandato d’arresto europeo, come definito dalla decisione quadro e per il fatto che l’art. 3, n. 2, di quest’ultima costituisce l’espressione di un diritto fondamentale.

77. In tal senso, benché il sistema della decisione quadro sia fondato sul principio del riconoscimento reciproco, il legislatore dell’Unione non ha voluto assimilare un mandato d’arresto europeo a un mandato d’arresto nazionale, la cui esecuzione spetterebbe direttamente alle forze di polizia dello Stato membro di esecuzione. Ha previsto che il mandato d’arresto europeo si basasse sulla cooperazione delle autorità giudiziarie degli Stati membri interessati e che la consegna della persona ricercata dovesse dar luogo a una decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, che potesse opporvisi per uno dei motivi enumerati nella decisione quadro.

78. Considerando il motivo di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro come un motivo di non esecuzione obbligatoria nel caso in cui si presuma che l’autorità giudiziaria emittente abbia essa stessa verificato che i fatti contestati alla persona interessata non siano stati già oggetto di giudizio, il legislatore dell’Unione ha voluto espressamente, da un lato, che il principio del ne bis in idem costituisse non soltanto un ostacolo a un nuovo giudizio della persona interessata, ma anche un ostacolo alla sua consegna e, dall’altro, che il rispetto di questo principio non fosse lasciato alla sola valutazione dell’autorità giudiziaria emittente, essendo parimenti garantito dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

79. A tal fine, la decisione quadro prevede tutta una serie di regole che consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di garantire in concreto il rispetto del suddetto principio. Essa richiede, quindi, che il mandato d’arresto europeo contenga le indicazioni utili riguardo ai fatti di cui possa essere accusata la persona ricercata; è altresì previsto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba procedere con l’audizione di tale persona e, infine, detta autorità può, se del caso, chiedere all’autorità giudiziaria emittente tutte le ulteriori informazioni necessarie in relazione al motivo di non esecuzione obbligatoria.

80. Mi è ben chiara, in questa fase dell’analisi, la tesi dei governi secondo cui il doppio controllo instaurato da questo sistema sarebbe realmente utile soltanto se la persona ricercata fosse già stata giudicata in uno Stato membro diverso da quello emittente. Infatti, l’autorità giudiziaria emittente, che forse non ha potuto sentire la persona ricercata, può legittimamente ignorare, in assenza di un casellario giudiziario europeo che raggruppi a livello centrale tutte le condanne pronunciate dai giudici di tutti gli Stati membri, che la causa sia già stata decisa in un altro Stato membro.. Per contro, non sussisterebbe un rischio simile nel caso di una decisione pronunciata nello Stato membro emittente, a fortiori quando, come nel caso di specie, la sentenza definitiva invocata dalla persona ricercata e il mandato d’arresto europeo provengano dallo stesso giudice.

81. Non ritengo che tale argomento possa giustificare l’esclusione dell’applicazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro nel caso di una sentenza definitiva pronunciata nello Stato membro emittente.

82. È ben vero che, in virtù dell’elevato livello di fiducia che deve disciplinare i rapporti tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione ed emittenti, non spetta alle prime verificare d’ufficio se i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano già stati giudicati nello Stato membro emittente o in un altro Stato membro. L’art. 3, n. 2, della decisione quadro non impone tali verifiche a priori, prevedendo, invece, che le verifiche si applichino «se, in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione», risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti.

83. La questione che si pone è se la reazione di tale autorità giudiziaria, quando essa disponga di tali informazioni, debba essere diversa a seconda del fatto che la sentenza definitiva sia stata pronunciata nello Stato membro emittente o in un altro Stato membro.

84. Ritengo che la risposta debba essere negativa per i seguenti motivi. Da un lato, come sottolineato dalla Commissione delle Comunità europee, l’art. 3, n. 2, della decisione quadro e il sistema volto a garantirne il rispetto non sono limitati ai casi in cui i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano stati giudicati con sentenza definitiva in uno Stato membro diverso da quello emittente.

85. Dall’altro, il diritto fondamentale inteso a tutelare questa disposizione della decisione quadro ha la medesima valenza in entrambi i casi.

86. Va ricordato che il principio del ne bis in idem, costituisce un diritto fondamentale insito nell’ordinamento giuridico di tutti gli Stati membri, in quanto principio intrinseco alla nozione di Stato di diritto e espressamente sancito nella Carta.

87. Secondo una giurisprudenza costante, gli Stati membri, in sede di attuazione delle normative comunitarie, sono tenuti a farlo nel rispetto dei diritti fondamentali (34). Questa giurisprudenza non riguarda soltanto gli atti adottati nell’ambito del Trattato CE. Essa si applica a tutti gli atti adottati in seno all’Unione (35), in quanto, ai sensi dell’art. 6 UE, l’Unione è fondata sul principio dello Stato di diritto e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

88. Conseguentemente, così come la legalità di un atto adottato nell’ambito del terzo pilastro quale è la decisione quadro può essere controllata alla luce dei diritti fondamentali (36), anche l’azione degli Stati membri, quando attuano un simile atto, dev’essere conforme a questi stessi diritti. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione si trova dunque vincolata da quest’obbligo quando esegue un mandato d’arresto europeo, come già rammentato espressamente all’art. 1, n. 3, della decisione quadro.

89. Nel prevedere che il principio del ne bis in idem costituisca un motivo di non esecuzione obbligatoria e non soltanto un ostacolo a un processo nello Stato membro emittente, il legislatore dell’Unione ha preso in considerazione e ha voluto evitare gli effetti restrittivi delle libertà individuali che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo produrrebbe ignorando tale principio.

90. Si deve, infatti, ricordare che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo comporta l’arresto della persona ricercata e poi, eventualmente, la sua detenzione nello Stato membro di esecuzione fino a 60 giorni qualora non acconsenta alla consegna e, infine, il relativo trasferimento coercitivo in un altro Stato membro, presso l’autorità giudiziaria emittente. Riguardo agli effetti di tali misure sulle libertà individuali, il legislatore dell’Unione ha giustamente ritenuto che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dovesse essere considerata come parte integrante dei procedimenti penali avviati dall’autorità giudiziaria emittente.

91. Inoltre, l’ipotesi secondo cui i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano stati giudicati nello Stato membro emittente non rappresenta una situazione meramente interna, la cui conformità con i diritti fondamentali debba essere valutata unicamente alla luce del diritto di tale Stato membro, sotto il controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo.

92. Infatti, a partire dal momento in cui la persona ricercata è oggetto di un mandato d’arresto europeo, la sua situazione è disciplinata dal diritto dell’Unione e l’esecuzione di questo mandato dev’essere conforme ai principi generali del diritto che vincolano l’azione dell’Unione, nonché quella degli Stati membri quando attuano tale diritto.

93. Nella valutazione della questione se l’art. 3, n. 2, della decisione quadro sia o meno applicabile, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non verifica se il principio del ne bis in idem, come definito nell’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, sia stato rispettato dall’autorità giudiziaria emittente, ma controlla il rispetto del principio enunciato in tale disposizione del diritto dell’Unione, come definito dalla Corte.

94. Infine, gli effetti pregiudizievoli, per la persona ricercata, derivanti dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo che violi tale principio rivestono la stessa gravità indipendentemente dalla questione se i fatti siano stati giudicati nello Stato membro emittente o in un altro Stato membro.

95. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve dunque applicare il motivo di non esecuzione previsto all’art. 3, n. 2, della decisione quadro qualora accada, per mera ipotesi, che i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo siano già stati giudicati con sentenza definitiva nello Stato membro emittente o ancora se, dopo aver ottenuto informazioni in tal senso e interpellato l’autorità giudiziaria emittente per verificarne l’esattezza, essa non ne riceva una risposta soddisfacente.

96. Ne consegue che, nel presente procedimento, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione tedesca, dal momento che la persona ricercata dichiarava di essere già stata giudicata in Italia per i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Catania, ha giustamente richiesto informazioni ai giudici italiani sull’esistenza e sul contenuto di tale sentenza per valutare, alla luce di quest’ultima, l’applicabilità del motivo di non esecuzione di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro.

97. In seguito, l’autorità giudiziaria tedesca dell’esecuzione ha legittimamente sottoposto alla Corte il presente rinvio pregiudiziale, visti i dubbi che essa nutre sulla portata dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro riguardo ai fatti della causa principale e considerato che la Corte non ha ancora precisato il significato della nozione di «stessi fatti» contenuta in detta disposizione.

98. Le questioni pregiudiziali, volte a veder precisati i criteri in base ai quali tale nozione debba essere valutata, sono del tutto pertinenti ai fini della definizione della causa principale e, dunque, ricevibili.

B – Sulla prima questione pregiudiziale

99. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 3, n. 2, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che la nozione di «stessi fatti», di cui a tale disposizione, debba essere valutata con riferimento alla legge dello Stato membro emittente ovvero a quella dello Stato membro di esecuzione, ovvero se essa costituisca una nozione autonoma e uniforme nell’Unione.

100. Il governo del Regno Unito sostiene che la nozione in parola debba essere determinata conformemente alla legge dello Stato membro di esecuzione e ciò per i seguenti motivi.

101. In primo luogo, ad avviso del suddetto governo, l’art. 3, n. 2, della decisione quadro dev’essere applicato alla stregua degli altri motivi di non esecuzione previsti dal medesimo articolo, che rinviano al diritto dello Stato membro di esecuzione (37).

102. In secondo luogo, nelle circostanze del caso di specie, la questione del grado di coincidenza tra i fatti di cui trattasi e il problema se l’assenza di procedimenti penali per tutti i reati noti – quando ne è stata perseguita soltanto una parte – costituisca un abuso di procedura o una violazione dei diritti della difesa rientrerebbero nel campo del diritto penale sostanziale di ogni Stato membro.

103. L’art. 3, n. 2, della decisione quadro avrebbe dunque precipuamente lo scopo di applicarsi nel caso in cui lo Stato membro di esecuzione attribuisca al principio del ne bis in idem una portata più ampia di quella dello Stato membro emittente. Se così non fosse e se la nozione di “stessi fatti” dovesse costituire l’oggetto di una definizione autonoma e uniforme, difficilmente, anzitutto, lo Stato membro emittente avrebbe emesso il mandato d’arresto europeo.

104. Non condivido questa posizione. Sono del parere, al pari dei governi degli altri Stati membri intervenuti nel presente procedimento, nonché della Commissione, che occorra attenersi al fatto che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro, a differenza dell’art. 3, nn. 1 e 3, della medesima, richiami non la legge dello Stato membro di esecuzione per determinarne il contenuto, ma soltanto la legge dello Stato membro della condanna e unicamente per quanto riguarda la specifica questione se la sentenza definitiva non possa più essere eseguita, allorché si tratti di una sentenza di condanna.

105. Condivido, dunque, la posizione degli altri intervenienti, secondo cui occorre applicare la giurisprudenza costante in virtù della quale una disposizione del diritto comunitario o dell’Unione, se non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, deve di norma essere oggetto, in tutti gli Stati membri, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa a cui essa appartiene (38). La Corte ha già applicato tale giurisprudenza, relativamente alla decisione quadro, al fine di interpretare i termini «dimori» e «risieda», di cui all’art. 4, n. 6, della detta decisione (39).

106. A mio avviso, l’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve dunque essere interpretato nel senso che la nozione di «stessi fatti» in essa contenuta rappresenta una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

107. La Commissione e i governi che sostengono questa tesi propongono alla Corte di fornire una soluzione più ampia e di dichiarare che a tale nozione debba essere applicata la stessa interpretazione della nozione di «medesimi fatti» di cui all’art. 54 della CAAS. Concordo con tale posizione.

108. Per risolvere la seconda questione posta dal giudice del rinvio occorre, infatti, precisare il contenuto della nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro. Condivido parimenti i motivi per cui i suddetti intervenienti suggeriscono di basarsi sull’art. 54 della CAAS.

109. In primo luogo, le nozioni sono espresse in termini identici nella maggior parte delle versioni linguistiche. Ciò non accade, chiaramente, nel caso della versione in lingua tedesca, in quanto l’art. 3, n. 2, della decisione quadro fa menzione della nozione di «derselben Handlung» mentre l’art. 54 della CAAS si riferisce a quella di «derselben Tat». Tuttavia, nelle sue osservazioni scritte, lo stesso governo tedesco precisa che tale differenza terminologica non deve costituire un ostacolo a che entrambe le disposizioni in parola siano interpretate nella stessa maniera.

110. In secondo luogo, come sostiene il suddetto governo, questa stessa interpretazione è soprattutto giustificata dall’analogia degli scopi perseguiti dalle due disposizioni in parola.

111. Invero, come ho già avuto modo di osservare, l’art. 54 della CAAS ha lo scopo di evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri (40). Nelle circostanze del caso di specie, l’art. 54 della CAAS, supponendo che i fatti di cui è accusato il sig. Mantello nel mandato d’arresto europeo siano stati oggetto di condanna definitiva in Italia, osterebbe a che egli sia nuovamente giudicato per gli stessi fatti in Germania.

112. L’art. 3, n. 2, della decisione quadro rappresenta, in una certa misura, lo strumento complementare dell’art. 54 della CAAS nei confronti della Repubblica italiana. Quest’ultima disposizione, vietando alle autorità giudiziarie di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso contro il sig. Mantello, ha altresì lo scopo di impedire che il soggiorno del soggetto interessato in Germania o in un altro Stato membro sia ostacolato quando i fatti specificati nel detto mandato sono già stati giudicati con sentenza definitiva.

113. Il principio del ne bis in idem di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro tende quindi allo stesso obiettivo dell’art. 54 della CAAS. Quest’ultima disposizione mira a garantire che una persona già giudicata possa circolare liberamente senza dover temere nuovi procedimenti penali per i medesimi fatti nello Stato membro in cui si reca (41). L’art. 3, n. 2, della decisione quadro, invece, ha lo scopo di impedire che il soggiorno di tale persona in detto Stato sia turbato dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso da un altro Stato membro.

114. Proporrò, pertanto, alla Corte di completare la soluzione della prima questione specificando che la nozione di «stessi fatti» di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve essere interpretata alla stregua della nozione di «medesimi fatti» di cui all’art. 54 della CAAS.

C – Sulla seconda questione pregiudiziale

115. Con la seconda questione, l’Oberlandesgericht Stuttgart chiede se la circostanza che le autorità inquirenti italiane – allorché, il 30 novembre 2005, il sig. Mantello è stato giudicato per detenzione di cocaina finalizzata alla vendita, reato commesso il 13 settembre 2005 – disponessero già di prove della sua partecipazione, durata vari mesi, a un traffico di stupefacenti tra la Germania e l’Italia, sia rilevante al fine di valutare se la consegna di tale persona debba essere rifiutata in applicazione dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro.

116. Il giudice del rinvio chiede dunque, in sostanza, se l’art. 3, n. 2, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che la circostanza che le autorità inquirenti – nel momento in cui una persona è stata incriminata e condannata per un singolo episodio di detenzione di stupefacenti – disponessero già di prove della partecipazione di tale persona, durata vari mesi, a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti senza tuttavia comunicarle al giudice competente per motivi tattici nella conduzione delle indagini, legittimi la conclusione che detta partecipazione all’associazione per delinquere e la detenzione isolata di stupefacenti costituiscano gli stessi fatti.

117. Il giudice del rinvio sottopone tale questione in quanto una simile circostanza potrebbe, nel proprio ordinamento giuridico e a determinate condizioni, comportare l’estinzione dell’azione penale per quanto riguarda la partecipazione all’associazione a delinquere.

118. Concordo con il parere della Commissione e dei governi degli Stati membri intervenuti nel presente procedimento, secondo cui la suddetta circostanza non è rilevante e non legittima la conclusione che un singolo episodio di detenzione di stupefacenti e la partecipazione per diversi mesi a un traffico di stupefacenti costituiscano «stessi fatti» nel senso in cui tale nozione è definita nell’art. 54 della CAAS.

119. Infatti, ho avuto modo di osservare che, secondo una giurisprudenza costante, il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato (42). Questa interpretazione intende tutelare il legittimo affidamento di una persona già condannata e che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, nel fatto che non sarà nuovamente incriminata per gli stessi fatti in quanto questi violerebbero una norma penale diversa in ogni Stato membro e potrebbero essere qualificati in maniera diversa.

120. Secondo la sentenza Kraaijenbrink (43), la mera circostanza che il giudice dinanzi al quale pende il secondo procedimento constati che l’autore presunto di questi fatti ha agito sulla base dello stesso disegno criminoso non può essere sufficiente per affermare l’esistenza di un complesso di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra di loro che rientri nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS (44).

121. Alla luce di tale giurisprudenza, la valutazione della nozione di «stessi fatti» ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro deve dunque compiersi sulla base di un confronto dei fatti oggettivamente contestati nel corso del primo procedimento con quelli contenuti nel mandato d’arresto europeo. Si tratta di accertare se l’interessato, durante il primo procedimento, sia già stato giudicato per i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo.

122. Ne consegue, da un lato, che il momento in cui i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo sono stati scoperti dalle autorità inquirenti non rileva al fine di determinare se essi siano inscindibilmente collegati ai fatti già giudicati.

123. Ne deriva, dall’altro, che nell’ambito di detto confronto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non deve tener conto di elementi soggettivi. Detta autorità, così come non deve prendere in considerazione il disegno criminoso della persona ricercata, né riferirsi alla strategia delle autorità inquirenti.

124. Inoltre, come chiarito dalla Commissione, la questione dell’individuazione delle possibilità di cui dispongono le autorità anzidette per condurre in maniera efficace le indagini avviate in cause difficili e di ampia portata, come quelle riguardanti la criminalità organizzata, rientra nell’ambito del diritto processuale penale dello Stato membro cui appartengono e non rileva al fine di valutare l’esistenza di un’identità di fatti ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro.

125. Poiché la nozione di stessi fatti costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, il fatto che una situazione analoga possa condurre, all’occorrenza, nello Stato membro di esecuzione, all’estinzione dell’azione penale sulla base del diritto interno non può giustificare una valutazione diversa.

126. Alla luce della giurisprudenza sulla portata del principio del ne bis in idem nell’ambito dell’art. 54 della CAAS, questo principio non può dunque essere interpretato nel senso di obbligare le autorità inquirenti a perseguire penalmente, dopo la prima imputazione, tutti i fatti di cui possa essere accusata la persona interessata e a sottoporli al giudizio del tribunale.

127. Conseguentemente, la circostanza che le autorità inquirenti, nel momento in cui la persona ricercata è stata processata e condannata per un singolo episodio di detenzione illecita di stupefacenti, disponessero di prove che dimostravano la partecipazione di questa persona, durata vari mesi, a un traffico di stupefacenti, decidendo, tuttavia di non avviare l’azione penale e di non rivelare tali informazioni alla giurisdizione competente per non compromettere il buon esito dell’indagine e consentire lo smantellamento della rete nella sua interezza, non può qualificare questi ultimi fatti come un insieme inscindibile dal primo, rientrante nell’art. 3, n. 2, della decisione quadro.

128. Inoltre, come evidenziato dal governo francese, la circostanza che l’autorità di polizia abbia scelto, al momento delle incriminazioni da cui è scaturita la sentenza di condanna del 30 novembre 2005, di non perseguire penalmente anche i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo per non nuocere allo svolgimento delle indagini non può essere assimilata a una «sentenza definitiva» su questi fatti, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro.

129. Infatti, alla luce dell’interpretazione di questa nozione nell’ambito dell’art. 54 della CAAS accolta dalla Corte nelle citate sentenze Gözütok e Brügge, Miraglia e Turanský, si deve ritenere che i fatti di cui trattasi non siano stati portati a conoscenza del giudice adito nel primo procedimento, né del Pubblico ministero e che, conseguentemente, non abbiano dato luogo ad alcuna valutazione nel merito da parte di un’autorità che partecipa all’amministrazione della giustizia penale nell’ordinamento giuridico interessato. Inoltre, la decisione dell’autorità di polizia di non avviare un procedimento penale non ha concluso l’azione pubblica in detto ordinamento giuridico.

130. Nel presente procedimento, la circostanza che le autorità inquirenti italiane – allorché nel novembre 2005 il sig. Mantello veniva giudicato dal Tribunale di Catania per aver detenuto e trasportato, a Catania, il 13 settembre 2005, 155,46 g di cocaina ai fini della rivendita – disponessero di prove della sua partecipazione, nel periodo gennaio 2004 novembre 2005, a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina non osta, dunque, al fatto che egli venga consegnato all’autorità giudiziaria italiana ai sensi di un mandato d’arresto europeo che riguardi la sua partecipazione a detta associazione.

131. È ben vero che spetterà all’autorità giudiziaria italiana escludere nuove incriminazioni contro il sig. Mantello per i fatti per cui egli è già stato giudicato in via definitiva. Tuttavia, il rispetto di tale obbligo rientra nei compiti della suddetta autorità giudiziaria e non in quelli dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Secondo il principio della fiducia reciproca, che è alla base del meccanismo del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nel momento in cui può verificare che i fatti specificati nel mandato d’arresto europeo non si confondono con i fatti già giudicati, adempie il proprio obbligo di controllo del rispetto del principio del ne bis in idem e deve disporre la consegna della persona ricercata.

132. Propongo, dunque, di rispondere al giudice del rinvio che l’art. 3, n. 2, della decisione quadro dev’essere inteso nel senso che la circostanza che le autorità inquirenti – nel caso in cui una persona sia stata incriminata e processata per un singolo episodio di detenzione di stupefacenti – disponessero già di prove della partecipazione di tale persona, durata vari mesi, a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che, per motivi attinenti alla conduzione delle indagini, non siano state comunicate alla competente autorità giudiziaria, non consente di qualificare come «stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, la partecipazione all’associazione per delinquere e il singolo episodio di detenzione di stupefacenti.

V – Conclusione

133. Alla luce alle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dall’Oberlandesgericht Stuttgart nei seguenti termini:

«1) L’art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «stessi fatti» di cui alla suddetta disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

Tale nozione ha lo stesso significato della nozione di “medesimi fatti” di cui all’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990.

2) La circostanza che le autorità inquirenti – nel caso in cui una persona sia stata incriminata e processata per un singolo episodio di detenzione di stupefacenti – disponessero già di prove della partecipazione di tale persona, durata vari mesi, a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che, per motivi attinenti alla conduzione delle indagini, non siano state comunicate alla competente autorità giudiziaria, non consente di qualificare come “stessi fatti”, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro 2002/584, la partecipazione all’associazione per delinquere e il singolo episodio di detenzione di stupefacenti».