mercoledì 17 marzo 2010

STATISTICHE GIUDIZIARIE 2009

STATISTICHE GIUDIZIARIE 2009

IL NUMERO DI SENTENZE PRONUNCIATE NEL 2009 È TRA I PIÙ ELEVATI NELLA STORIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
La Corte
Le statistiche giudiziarie della Corte per l’anno 2009 sono globalmente caratterizzate da un’accresciuta produttività e dal mantenimento di un’efficienza soddisfacente per quanto riguarda la durata dei procedimenti. Occorre, inoltre, sottolineare anche la costante tendenza all’aumento delle domande di pronuncia pregiudiziale presentate alla Corte.
Nel 2009 la Corte ha definito 543 cause, cifra che rappresenta un aumento molto sensibile rispetto all’anno precedente (495 cause definite nel 2008). Tra queste cause, 377 si sono concluse con sentenza e 165 hanno dato luogo ad un’ordinanza. Il numero di sentenze pronunciate nel 2009 è tra i più elevati nella storia della Corte.
La Corte è stata investita di 561 nuove cause, cifra che rappresenta una leggera diminuzione rispetto all’anno 2008 (592 cause proposte). Va tuttavia sottolineato che il numero di cause pregiudiziali proposte nel 2009 è il più elevato nella storia della Corte (302 cause).
Con riguardo alla durata dei procedimenti i dati statistici sono molto positivi. Per quanto attiene ai rinvii pregiudiziali, questa durata è di 17,1 mesi, ossia una durata praticamente identica a quella del 2008 (16,8 mesi). Quanto ai ricorsi diretti e alle impugnazioni, la durata media della trattazione è stata rispettivamente di 17,1 mesi e 15,4 mesi (16,9 mesi e 18,4 mesi nel 2008).
Oltre alle riforme dei suoi metodi di lavoro intraprese negli scorsi anni, il miglioramento dell’efficienza della Corte nella trattazione delle cause è dovuto anche all’accresciuto uso dei vari strumenti procedurali di cui essa dispone per accelerare la trattazione di alcune cause (procedimento pregiudiziale d’urgenza, giudizio in via prioritaria, procedimento accelerato, procedimento semplificato e possibilità di statuire senza conclusioni dell’avvocato generale).
In questo contesto, ricordiamo che il procedimento pregiudiziale d’urgenza è stato richiesto in 3 cause e che in 2 di esse la sezione designata ha considerato soddisfatti i requisiti necessari. Tali cause sono state definite in un termine medio di 2,5 mesi.
Per quanto riguarda la possibilità di giudicare senza conclusioni dell’avvvocato generale, la Corte si è avvalsa di tale possibilità con maggiore frequenza. Nel 2009 in circa il 52% dei casi le sentenze sono state pronunciate senza conclusioni, tale cifra era pari al 41% nel 2008.
Il Tribunale
Dal punto di vista statistico, l’anno trascorso si è mantenuto nella scia della continuità. Si constata, così, un numero rilevante di cause proposte (568), che, malgrado una leggera flessione rispetto al 2008 (629), rimane molto superiore alle cifre registrate fino a quell’anno: 522 nel 2007 e 432 nel 2006. Di conseguenza, sebbene si sia confermato anche un sensibile miglioramento del numero di cause trattate (con 555 cause definite, ossia un aumento dal 25% al 30% rispetto agli anni 2006 e 2007), non è stato possibile ridurre il numero di cause pendenti (1 191), nonostante gli sforzi costanti e le riforme intraprese in tal senso.
Per quanto riguarda la durata dei procedimenti il bilancio è eterogeneo. Così, in materia di impugnazioni, essa è rimasta al livello molto soddisfacente raggiunto nel 2008 (16,1 mesi). Inoltre, la durata dei procedimenti in materia di proprietà intellettuale è diminuita (da 20,4 mesi nel 2008 a 20,1 mesi nel 2009), grazie, in particolare, all’attuazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura (che nelle cause in materia di proprietà intellettuale consente, a determinate condizioni, di pronunciarsi nel merito senza udienza). Peraltro, per quanto riguarda i ricorsi proposti nelle altre materie la durata dei procedimenti è aumentata (da 26 mesi nel 2008 a 33,1 mesi nel 2009).
Il Tribunale della funzione pubblica
Poiché nel 2009 il numero di cause definite (155) supera quello delle cause promosse (113), con un risultato quindi ampiamente positivo, per la prima volta dalla creazione del Tribunale della funzione pubblica lo stato dell’arretrato è in netto miglioramento. Le cause pendenti sono solo 175, mentre erano 217 alla fine del 2008.
La durata media del procedimento è di 15,1 mesi, cifra che rappresenta una netta diminuzione della durata media del procedimento rispetto a quella dell’anno precedente, che era di 17 mesi.

sabato 13 marzo 2010

Gli operatori che hanno impianti limitrofi a una zona inquinata possono essere considerati presunti responsabili dell'inquinamento

Gli operatori che hanno impianti limitrofi a una zona inquinata possono essere considerati presunti responsabili dell'inquinamento
Inoltre, le autorità nazionali possono subordinare il diritto degli operatori ad utilizzare i loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori di riparazione ambientale imposti
La direttiva sulla responsabilità ambientale prevede, per quanto concerne determinate attività elencate nell'allegato II, che l'operatore la cui attività abbia provocato un danno ambientale o una minaccia imminente di un danno siffatto è considerato responsabile. Pertanto, esso deve adottare le misure di riparazioni necessarie e assumersene l'onere finanziario.
La Rada di Augusta, situata nel territorio di Priolo Gargallo (Sicilia), è interessata da fenomeni ricorrenti di inquinamento ambientale, la cui origine risalirebbe già agli anni ‘60, quando è stato realizzato il polo petrolchimico Augusta-Priolo-Melilli. Da allora, numerose imprese operanti nel settore degli idrocarburi e della petrolchimica si sono installate e succedute in questo territorio.
Con una serie di provvedimenti, le autorità amministrative italiane hanno imposto alle imprese stabilite lungo la Rada di Augusta diversi obblighi di riparazione dell'inquinamento accertato nel territorio di Priolo, dichiarato «sito di interesse nazionale a fini di bonifica».
Le imprese Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA, Syndial SpA nonché ENI SpA hanno proposto alcuni ricorsi avverso questi provvedimenti amministrativi dinanzi ai giudici italiani. Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, che deve pronunciarsi su queste cause, ha rinviato alla Corte di giustizia numerose questioni vertenti sull'applicazione del principio «chi inquina paga».
Causa C-378/08
Il giudice italiano desidera sapere, in particolare, se il principio «chi inquina paga» osti a una normativa nazionale che consente all'autorità competente di imporre ad alcuni operatori, misure di riparazione dei danni ambientali, a causa della vicinanza dei loro impianti ad una zona inquinata, senza avere preventivamente indagato sugli eventi all'origine dell'inquinamento, né avere accertato l'esistenza di un illecito in capo agli operatori e nemmeno un nesso di causalità tra questi ultimi e l'inquinamento rilevato.
Nella sentenza odierna, la Corte giunge alla conclusione che la direttiva sulla responsabilità ambientale non osta a una normativa nazionale che consente all'autorità competente di presumere l'esistenza di un nesso di causalità tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter presumere un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività.
Inoltre, l'autorità competente non è tenuta a dimostrare l'esistenza di un illecito in capo agli operatori le cui attività siano considerate all'origine del danno ambientale. Viceversa, spetta a questa autorità ricercare preventivamente l'origine dell'accertato inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonché alla durata di una ricerca siffatta.
Cause riunite C-379/08 e C-380/08
Il giudice italiano chiede se la direttiva sulla responsabilità ambientale autorizzi una modifica sostanziale delle misure di riparazione del danno ambientale già eseguite o la cui esecuzione sia già stata avviata. Inoltre, lo stesso giudice desidera sapere se la direttiva osti a una normativa nazionale, che subordina il diritto degli operatori all'utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti.
Nella sentenza odierna, la Corte conclude nel senso che l'autorità competente ha il potere di modificare sostanzialmente le misure di riparazione del danno ambientale decise in esito a un procedimento in contraddittorio, condotto in collaborazione con gli operatori interessati, che siano già state poste in esecuzione o la cui esecuzione sia già stata avviata. Tuttavia, al fine di adottare una siffatta decisione, detta autorità:
• è obbligata ad ascoltare gli operatori (salvo quando l'urgenza della situazione ambientale imponga un'azione immediata da parte dell'autorità competente);
• è tenuta parimenti ad invitare, in particolare, le persone sui cui terreni queste misure devono essere poste in esecuzione a presentare le loro osservazioni, di cui essa deve tener conto, e
• deve indicare, nella sua decisione, le ragioni che motivano la sua scelta nonché, eventualmente, quelle in grado di giustificare il fatto che non fosse necessario o possibile effettuare un esame circostanziato a causa, ad esempio, dell'urgenza della situazione ambientale.
Parimenti, secondo il giudizio della Corte, la direttiva sulla responsabilità ambientale non osta a una normativa nazionale, la quale consenta all'autorità competente di subordinare l'esercizio del diritto degli operatori all'utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti, e ciò persino quando detti terreni non siano interessati da tali misure perché sono già stati oggetto di precedenti misure di bonifica o non sono mai stati inquinati. Tuttavia, una misura siffatta dev’essere giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento della situazione ambientale oppure, in applicazione del principio di precauzione, dallo scopo di prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei terreni degli operatori, limitrofi all'intero litorale oggetto di dette misure di riparazione.

domenica 7 marzo 2010

L’Italia non ha adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania - Sentenza nella causa C-297/08

Sentenza nella causa C-297/08
Commissione / Italia
La Corte di giustizia constata che l’Italia non ha adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania
Tale situazione ha messo in pericolo la salute umana e recato pregiudizio all’ambiente

La normativa europea relativa ai rifiuti ha l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente. Gli Stati membri hanno il compito di assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonché di limitare la loro produzione promuovendo, in particolare, tecnologie pulite e prodotti riciclabili e riutilizzabili. Essi devono in tal modo creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che consenta all’Unione nel suo insieme e ai singoli Stati membri di garantire lo smaltimento dei rifiuti.
L’Italia ha trasposto la nuova direttiva «rifiuti» nel 20062 e, per quanto riguarda la regione Campania, una legge regionale ha definito 18 zone territoriali omogenee in cui si doveva procedere alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei rispettivi bacini.
In seguito ad una situazione di crisi nello smaltimento dei rifiuti manifestatasi nella regione Campania nel 2007, la Commissione proponeva un ricorso per inadempimento contro l’Italia, criticando la mancata creazione in quella regione di una rete integrata ed adeguata di impianti atta a garantire l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti sulla base del criterio della prossimità geografica. Infatti, la Commissione riteneva che tale situazione rappresentasse un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.
Le infrastrutture per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani
L’Italia ha affermato di aver aumentato il livello della raccolta differenziata dei rifiuti e di aver aperto due discariche e costruito altri inceneritori. Essa ha anche addotto inadempimenti contrattuali e comportamenti criminali indipendenti dalla sua volontà, che costituirebbero casi di forza maggiore.
La Corte di giustizia ricorda che, ai fini della creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta della base territoriale che ritengono adeguata per conseguire un’autosufficienza nazionale. Per taluni tipi di rifiuti, a causa della loro specificità, il trattamento può essere utilmente raggruppato all’interno di una o più strutture a livello nazionale o persino in cooperazione con altri Stati membri. Invece, per i rifiuti urbani non pericolosi – che non richiedono impianti specializzati – gli Stati membri devono organizzare una rete di smaltimento il più vicino possibile ai luoghi di produzione, ferma restando la possibilità di attuare cooperazioni interregionali, o anche transfrontaliere, che rispondano al principio di prossimità.
Se uno Stato membro, come nel caso di specie l’Italia, ha scelto di organizzare la copertura del suo territorio su base regionale, ogni regione deve allora assicurare il recupero e lo smaltimento dei suoi rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti sulla base del criterio di prossimità.

Nella regione Campania, i quantitativi ingenti di rifiuti ammassati nelle strade, nonostante l’assistenza di altre regioni italiane e delle autorità tedesche, dimostrano un deficit strutturale di impianti, cui non è stato possibile rimediare. L’Italia ha peraltro ammesso che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, gli impianti esistenti e in funzione nella regione erano ben lontani dal soddisfare le sue esigenze reali.
Né l’opposizione della popolazione, né gli inadempimenti contrattuali e neppure l’esistenza di attività criminali costituiscono casi di forza maggiore che possono giustificare la violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva e la mancata realizzazione effettiva e nei tempi previsti degli impianti.
Il pericolo per la salute umana e il danno causato all’ambiente
L’Italia ha affermato che la gestione dei rifiuti nella regione Campania non ha avuto conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente e per la salute umana.
La Corte rammenta che, se è vero che la direttiva fissa obiettivi di protezione dell’ambiente e di tutela della salute umana, essa non specifica il contenuto concreto delle misure che devono essere adottate e lascia agli Stati membri un certo potere discrezionale. Per quanto riguarda quest’ultimo obiettivo, la Corte precisa tuttavia che esso ha una funzione preventiva nel senso che gli Stati membri non devono esporre la salute umana a pericolo nel corso di operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
L’Italia non ha contestato la circostanza che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, 55 000 tonnellate di rifiuti riempivano le strade, che vi erano fra le 110 000 e le 120 000 tonnellate di rifiuti in attesa di trattamento presso i siti comunali di stoccaggio e che le popolazioni esasperate avevano provocato incendi nei cumuli di spazzatura. In tali circostanze i rifiuti hanno provocato inconvenienti da odori ed hanno danneggiato il paesaggio, rappresentando così un pericolo per l’ambiente. D’altra parte, l’Italia stessa ha ammesso la pericolosità della situazione per la salute umana, esposta ad un rischio certo.
Di conseguenza, la Corte conclude che l’Italia, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nelle vicinanze del luogo di produzione e non avendo adottato tutte le misure necessarie per evitare di mettere in pericolo la salute umana e di danneggiare l’ambiente nella regione Campania, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva «rifiuti».
IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.
La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.