domenica 31 luglio 2011

La Corte conferma che i contributi italiani per l’acquisto dei decoder digitali terrestri nel 2004 e 2005 costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune

Sentenza nella causa C-403/10 P
Mediaset SpA / Commissione
La Corte conferma che i contributi italiani per l’acquisto dei decoder digitali terrestri nel 2004 e 2005 costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune
Le emittenti radiotelevisive che hanno beneficiato indirettamente degli aiuti di Stato sono tenute a rimborsare le somme corrispondenti ai vantaggi in tal modo ottenuti
Il processo di conversione dei segnali televisivi al sistema digitale, avviato in Italia nel 2001, prevedeva che il passaggio al sistema digitale si concludesse e che la trasmissione in tecnica analogica cessasse definitivamente entro il dicembre del 2006. La data prevista per la cessazione delle trasmissioni analogiche è stata successivamente rinviata due volte, sino al 30 novembre 2012.
Con la legge finanziaria del 2004 1, l’Italia ha concesso un contributo pubblico di EUR 150 ad ogni utente del servizio di radiodiffusione che acquistasse o noleggiasse un apparecchio per la ricezione, in chiaro, dei segnali televisivi digitali terrestri (T-DVB/C-DVB). Il limite di spesa del contributo è stato fissato a EUR 110 milioni. La legge finanziaria del 2005 ha reiterato tale provvedimento nello stesso limite di spesa di EUR 110 milioni, riducendo tuttavia il contributo per ogni singolo decoder digitale a EUR 70.
Per poter fruire del contributo era necessario acquistare o noleggiare un apparecchio per la ricezione dei segnali televisivi digitali terrestri. Conseguentemente, il consumatore che avesse optato per un apparecchio che consentisse esclusivamente la ricezione di segnali satellitari non poteva ottenere il contributo.
Contro tali contributi le emittenti televisive Centro Europa 7 Srl e Sky Italia Srl hanno inoltrato esposti alla Commissione. Con la decisione emanata nel 2007 2, la Commissione osservava, in effetti, che detti contributi costituivano aiuti di Stato a favore delle emittenti digitali terrestri che offrivano servizi televisivi a pagamento nonché degli operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento. Pur sottolineando che il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale costituiva un obiettivo di interesse comune, la Commissione ha rilevato che il contributo non risultava proporzionato al perseguimento di detto obiettivo e produceva distorsioni della concorrenza. In tal senso, la misura non sarebbe stata «tecnologicamente neutra», considerato che non si applicava ai decoder digitali satellitari 3. Conseguentemente, la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti.
Mediaset ha allora proposto un ricorso dinanzi al Tribunale ai fini dell’annullamento della decisione della Commissione. Tuttavia, nel giugno del 2010, il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando che il contributo costituiva un vantaggio economico a favore delle emittenti terrestri, quali
1 Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2 Decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/374/CE, relativa all’aiuto di Stato C 52/2005 al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all’acquisto di decoder digitali (GU L 147, pag. 1).
3 Per contro, i contributi del 2006 sono stati ritenuti «tecnologicamente neutri», considerato che potevano essere concessi ai decoder di tutte le piattaforme, vale a dire terrestri, via cavo e satellitari, subordinatamente alla condizione che fossero interattivi e interoperabili. Mediaset, in quanto aveva loro consentito di consolidare, rispetto ai nuovi concorrenti, la loro posizione esistente sul mercato 4.
Mediaset ha quindi impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.
La Corte ricorda oggi che, ai fini della valutazione della selettività di una misura, occorre accertare se essa implichi un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre collocate in analoga situazione di fatto e giuridica. Il Tribunale ha rilevato correttamente che i contributi di cui trattasi hanno spinto i consumatori all’acquisto di decoder digitali terrestri, limitando i costi per le emittenti televisive digitali terrestri le quali hanno potuto, in tal modo, consolidare la loro posizione sul mercato rispetto ai nuovi concorrenti. La Corte conferma inoltre che il Tribunale ha correttamente affermato che un aiuto di cui i beneficiari diretti siano i consumatori può nondimeno costituire un aiuto indiretto agli operatori economici, quali le emittenti televisive in questione. Giustamente il Tribunale ha inoltre respinto l’argomento della Mediaset secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato la sussistenza di un collegamento tra il contributo e le emittenti di cui trattasi.
La Corte condivide altresì il ragionamento del Tribunale secondo cui l’elemento di selettività basato sulle caratteristiche tecnologiche, che favorisce la tecnologia digitale terrestre rispetto a quella satellitare, ha comportato una distorsione della concorrenza, ragion per cui la misura di cui trattasi è incompatibile con il mercato comune.
La Corte risponde poi agli argomenti dedotti dalla Mediaset secondo cui la decisione della Commissione non avrebbe consentito di stabilire una metodologia adeguata ai fini del calcolo delle somme che Mediaset era tenuta a rimborsare sulla base del vantaggio indirettamente ottenuto, la cui determinazione spettava al giudice nazionale. A parere della Mediaset, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, segnatamente perché avrebbe omesso di verificare, a tal riguardo, l’applicazione del principio della certezza del diritto.
La Corte conferma, tuttavia, che correttamente il Tribunale ha affermato che il diritto dell’Unione non impone alla Commissione di fissare l’importo esatto dell’aiuto da restituire. Al contrario, è sufficiente che la decisione della Commissione consenta al destinatario stesso di determinare, senza difficoltà eccessiva, tale importo secondo le modalità previste dall’ordinamento nazionale.
La Corte rammenta, infine, che l’obbligo per le autorità nazionali di calcolare l’importo preciso degli aiuti da recuperare deriva dall’obbligo di leale cooperazione che vincola reciprocamente la Commissione e gli Stati membri nell’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Correttamente il Tribunale ha quindi affermato che spetterà al giudice nazionale, laddove venga adito, fissare l’importo dell’aiuto da recuperare sulla base delle indicazioni delle modalità di calcolo fornite dalla Commissione.
Conseguentemente, la Corte respinge l’impugnazione della Mediaset.

La Corte annulla parzialmente la sentenza del Tribunale e le decisioni della Commissione che hanno negato l'accesso a taluni documenti interni dell'istituzione nell'ambito di una procedura di concentrazione già conclusa

Sentenza nella causa C-506/08 P
Svezia / MyTravel e Commissione
La Corte annulla parzialmente la sentenza del Tribunale e le decisioni della Commissione che hanno negato l'accesso a taluni documenti interni dell'istituzione nell'ambito di una procedura di concentrazione già conclusa
Per giustificare il suo diniego, la Commissione deve illustrare le ragioni specifiche che consentano di concludere che la loro divulgazione avrebbe gravemente pregiudicato il processo decisionale dell'istituzione e la tutela della consulenza legale
Il regolamento relativo all'accesso ai documenti1 conferisce al pubblico un ampio diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea. Tuttavia, esso prevede un regime di eccezioni che autorizza le istituzioni a rifiutare l'accesso a un documento nel caso in cui la sua divulgazione arrechi pregiudizio, segnatamente, al processo decisionale e alla tutela della consulenza legale, a meno che un interesse pubblico prevalente non giustifichi tale divulgazione.
La presente causa si inserisce nella cornice di una controversia che trae origine nel 1999, quando la MyTravel (denominata a quel tempo Airtours), operatore turistico nel Regno Unito, ha notificato alla Commissione un progetto di concentrazione con la sua concorrente First Choice, allo scopo di ottenere un'autorizzazione per tale operazione. Quest'ultima è stata negata2, in quanto incompatibile con il mercato comune. In seguito al ricorso proposto dalla MyTravel, la decisione della Commissione è stata annullata con sentenza del Tribunale 6 giugno 20023.
La Commissione ha costituito allora un gruppo di lavoro composto da funzionari della direzione generale "Concorrenza" e del servizio giuridico di detta istituzione, con il compito di esaminare se fosse opportuno proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale e di valutare le ripercussioni di quest'ultima sulle procedure applicabili al controllo sulle concentrazioni o ad altri ambiti. Detto gruppo di lavoro ha predisposto una relazione, che è stata presentata al Commissario per le questioni di concorrenza prima della scadenza del termine previsto per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale.
La MyTravel ha chiesto alla Commissione di poter consultare la relazione, i relativi documenti preparatori, nonché i documenti figuranti nel fascicolo dell'operazione di concentrazione, su cui si basava la relazione.
Con due distinte decisioni4, la Commissione si è rifiutata di comunicare tali documenti in quanto, da un lato, la loro divulgazione avrebbe gravemente pregiudicato, in particolare, il processo decisionale e la tutela della consulenza legale e, dall'altro, nessun interesse pubblico prevalente avrebbe giustificato la divulgazione di siffatti documenti.
Il Tribunale, con sentenza 9 settembre 20085, ha respinto il ricorso proposto dalla MyTravel avverso dette decisioni, in quanto la Commissione aveva il diritto di negare la consultazione dei documenti richiesti poiché la loro comunicazione avrebbe potuto pregiudicare la tutela del processo decisionale dell'istituzione, nonché quella della consulenza legale. In seguito, la Svezia ha deciso di rivolgersi alla Corte per chiedere l'annullamento di questa sentenza del Tribunale.
Anzitutto, la Corte precisa che alcuni fra i documenti in questione rientrano nella cornice delle funzioni amministrative della Commissione. Orbene, quest'attività amministrativa non richiede un accesso ai documenti ampio tanto quanto quello riguardante l'attività legislativa di un'istituzione dell'Unione. Tuttavia, ciò non vuol dire assolutamente che una siffatta attività sfugga alle norme fissate dalla legislazione in materia di accesso ai documenti.
Quest'ultima prevede alcune eccezioni che derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti e che, di conseguenza, devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo. La Corte giudica che, quando un'istituzione decide di negare l'accesso a un documento di cui le è stata chiesta la divulgazione, essa deve spiegare, in linea di principio, come l'accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse tutelato - ossia, segnatamente, alla tutela del processo decisionale dell'istituzione e a quella della consulenza legale - che la Commissione invoca nel caso di specie.
Per quanto concerne l'eccezione diretta alla tutela del processo decisionale dell'istituzione, la Corte ricorda che la MyTravel ha presentato la sua domanda di consultazione dei documenti dopo la scadenza del termine fissato per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, che annullava la decisione della Commissione riguardante l'operazione di concentrazione in questione. La Corte analizza il complesso dei documenti in questione e conclude, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto pretendere dalla Commissione l'illustrazione delle ragioni specifiche in base alle quali essa riteneva che la divulgazione di alcuni fra i documenti in questione avrebbe gravemente pregiudicato il processo decisionale di questa istituzione, perfino quando la procedura, alla quale tali documenti erano collegati, era terminata.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla tutela della consulenza legale, il Tribunale ha giudicato, in particolare, che la divulgazione delle note interne del servizio giuridico della Commissione avrebbe rischiato di trasmettere al pubblico informazioni sullo stato delle discussioni interne tra la DG "Concorrenza" e il servizio giuridico sulla legittimità della decisione del 1999, che dichiarava incompatibile con il mercato comune l'operazione di concentrazione in questione, circostanza che avrebbe rischiato di rimettere in discussione la legittimità delle future decisioni nello stesso settore. A questo riguardo la Corte rileva che la trasparenza consente che le divergenze tra diverse opinioni siano apertamente dibattute e contribuisce, in questo modo, a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini dell'Unione.
Di conseguenza, la Corte conclude che, nelle sue decisioni, la Commissione non aveva applicato correttamente né l'eccezione diretta alla tutela del processo decisionale di quest'ultima, né quella diretta alla tutela della consulenza legale. Di conseguenza, essa decide di annullare la sentenza del Tribunale e le due decisioni della Commissione per quanto concerne questi punti.
Dato che alcuni argomenti invocati dalla Commissione per negare la divulgazione di altri documenti interni - in particolare, quelli relativi alle altre eccezioni riguardanti la tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - non sono stati esaminati dal Tribunale, la Corte giudica di non essere in condizioni di pronunciarsi su questi ultimi e decide di rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una nuova pronuncia.
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1 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
2 Decisione della Commissione 22 settembre 1999, 2000/276/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso IV/M.1524 – Airtours/First Choice) (GU 2000, L 93, pag. 1).
3 Sentenza del Tribunale 6 giugno 2002, Airtours/Commissione (v. CS n. 50/02).
4 Decisioni della Commissione 5 settembre 2005, D(2005) 8461, e 12 ottobre 2005, D(2005) 9763.
5 Sentenza del Tribunale 9 settembre 2008, causa T-403/05, MyTravel/Commissione.

L’avvocato generale Sharpston propone alla Corte di respingere l'impugnazione proposta dalla Francia avverso la sentenza del Tribunale che cancella la PMOI dall'elenco europeo dei terroristi

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-27/09 P
Francia / People's Mojahedin Organization of Iran
L’avvocato generale Sharpston propone alla Corte di respingere l'impugnazione proposta dalla Francia avverso la sentenza del Tribunale che cancella la PMOI dall'elenco europeo dei terroristi
Nel far ciò essa suggerisce una serie di miglioramenti che possono essere apportati alle procedure così da garantire un corretto equilibrio tra la necessità di lottare contro il terrorismo e il rispetto dei diritti fondamentali
Nel dicembre 2008 il Tribunale di primo grado (ora denominato Tribunale) ha annullato una decisione con cui il Consiglio includeva la People's Mojahedin Organization of Iran nell'elenco europeo delle organizzazioni terroristiche di cui si dovevano sottoporre a congelamento i beni e le risorse economiche 1. Si trattava della terza volta che il Tribunale annullava una decisione siffatta.
Le precedenti decisioni annullate dal Tribunale 2 erano basate sull'esistenza di una decisione di proscrizione della PMOI nel Regno Unito, dal momento che l'esistenza di una siffatta decisione, adottata da un'autorità competente a livello nazionale, rappresenta una condizione preliminare per l'inclusione di un'organizzazione nell'elenco europeo. Tuttavia, la PMOI è stata cancellata dall'elenco delle organizzazioni proscritte nel Regno Unito il 24 giugno 2008, a seguito di una sentenza di un giudice nazionale del novembre 2007 che descriveva l'inserimento nell'elenco come «ingiusto» e «irragionevole».
Nell'adottare una nuova decisione 3 che aggiornava l'elenco europeo, il 15 luglio 2008, il Consiglio ha tuttavia mantenuto la PMOI nell'elenco. L’inclusione della PMOI era basata su informazioni fornite dal governo francese in merito a: i) l'avvio di un'indagine giudiziaria ad opera della procura antiterrorismo del Tribunal de grande instance de Paris (Tribunale regionale di Parigi) nel 2001 e ii) due imputazioni supplementari contro presunti membri della PMOI, nel 2007. Le relative informazioni sono state comunicate dal Consiglio alla PMOI il giorno dell'adozione della decisione.
Nell'annullare tale decisione il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio avesse violato i diritti della difesa della PMOI, non avendole comunicato tali nuove informazioni prima dell'adozione della decisione.
Benché tale motivo fosse di per sé stesso sufficiente ad annullare la decisione, per ragioni di completezza il Tribunale ha esaminato altresì gli altri argomenti dedotti dalla PMOI. In particolare esso ha ritenuto che l'avvio di un'indagine giudiziaria e le due indagini suppletive non costituissero una decisione da parte di un'autorità competente nei confronti della PMOI stessa, ed ha rilevato che non erano state esplicitate le ragioni per le quali gli atti attribuiti ai presunti membri della PMOI avrebbero dovuto essere imputati all'organizzazione stessa. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che, omettendo di comunicare al Tribunale stesso talune informazioni relative alla procedura, che le autorità francesi avevano rifiutato di declassificare, il Consiglio aveva inoltre violato il diritto fondamentale della PMOI ad un controllo giurisdizionale effettivo.
La Francia ha proposto impugnazione avverso tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna l'avvocato generale Eleanor Sharpston propone alla Corte di respingere l'impugnazione proposta dalla Francia.
Per quanto riguarda l'omessa comunicazione alla PMOI, da parte del Consiglio, prima dell'adozione della sua decisione, delle nuove informazioni che avevano condotto al mantenimento dell'organizzazione nell'elenco, l'avvocato generale Sharpston non concorda con il Tribunale quanto al fatto che il Consiglio avesse ampiamente il tempo, tra il ricevimento delle informazioni del governo francese in data 9 giugno e l'adozione della sua decisione il 15 luglio, per comunicare tali informazioni alla PMOI, tenendo conto delle procedure interne del Consiglio.
Tuttavia, a suo parere, ciò non avrebbe dovuto impedire al Consiglio di fornire le informazioni stesse alla PMOI prima di adottare una decisione di mantenerla nell'elenco, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte. Che sorgano o meno ragioni di urgenza, il Consiglio semplicemente non ha il diritto di calpestare i diritti della difesa di una parte.
Per contemperare gli interessi del Consiglio, della PMOI e degli altri soggetti i cui nomi compaiono nell'elenco, che hanno il diritto di ottenere una revisione dell'elenco stesso ogni sei mesi, secondo la sig.ra Sharpston il Consiglio avrebbe dovuto adottare una decisione nei confronti degli altri soggetti nell'elenco nel rispetto dei termini previsti, ma avrebbe dovuto posticipare l'adozione di una decisione relativa alla PMOI per il tempo necessario a procedere alla notifica alla PMOI e ad esaminare la replica dell'organizzazione stessa. L'errore compiuto dal Consiglio è consistito nell'aver ritenuto di dover adottare un'unica decisione riguardante, contemporaneamente, tutti i soggetti e tutte le organizzazioni di cui all'elenco. Non era così.
Di conseguenza, l'avvocato generale Sharpston concorda con la conclusione del Tribunale secondo cui la decisione del Consiglio è stata adottata in violazione dei diritti della difesa della PMOI. Trattandosi dell'unico motivo per il quale il Tribunale ha annullato la decisione , l'avvocato generale propone alla Corte di respingere l'impugnazione.
Pur cosciente del fatto che gli ulteriori argomenti non possono avere alcuna incidenza sull'esito del procedimento, l'avvocato generale Sharpston ritiene tuttavia importante affrontarli. Omettendone l'esame, a suo avviso, la Francia sarebbe lasciata in balia della stessa incertezza che l'ha condotta inizialmente a proporre impugnazione, incertezza che ben potrebbe essere condivisa altri Stati membri.
Quanto alla questione se l'avvio di un'indagine giudiziaria nel 2001 e le due imputazioni supplementari del 2007 nei confronti dei soggetti sospettati di essere membri della PMOI costituissero una decisione di un'autorità competente, la sig.ra Sharpston ritiene anzitutto che, considerato il fatto che è poco probabile che i terroristi aiutino le autorità organizzandosi in maniera facilmente identificabile, il requisito secondo cui una decisione nazionale deve essere adottata «nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati» deve essere interpretato estensivamente. In tal senso essa non ritiene necessario che la decisione nazionale indichi precisamente le stesse persone o organizzazioni di cui alla decisione dell’Unione europea. E' sufficiente che esistano prove o indizi seri e credibili quanto al fatto che le persone ivi nominate siano essenzialmente le stesse.
Per quanto riguarda la natura della decisione nazionale, l'avvocato generale considera che la semplice decisione di avvio delle indagini non sia di per sé sufficiente. Per altro verso, richiedere che la decisione nazionale sia adottata da un giudice sarebbe eccessivamente restrittivo. A suo avviso è necessaria l'esistenza di prove o indizi seri e credibili, che siano fortemente indicativi del compimento di un atto terroristico e che rappresentino ben più di semplici sospetti o di ipotesi. Alla luce di tali considerazioni, l'avvocato generale Sharpston ritiene che l'avvio di un'indagine giudiziaria nel 2001, che ha condotto ad un successivo procedimento nel 2003 (vale a dire, nel diritto francese, la «mise en examen») risponda a tale criterio, mentre le imputazioni supplementari del 2007, che non sono sfociate in una mise en examen, non risponderebbero al criterio stesso. Dal momento che il Consiglio ha preso in considerazione entrambi i procedimenti nel loro insieme, ciò porta a concludere che le decisioni francesi non potevano costituire il fondamento della decisione del Consiglio.
L'avvocato generale concorda inoltre con il Tribunale sul fatto che non è stata fornita alcuna prova che le indagini avviate nel 2007 nei confronti di presunti membri della PMOI potessero essere considerate come promosse nei confronti della PMOI stessa.
Infine, per quanto riguarda l'omessa comunicazione di informazioni riservate al Tribunale, l'avvocato generale Sharpston non mette in discussione la conclusione del Tribunale secondo cui il rifiuto del Consiglio di comunicargli le informazioni in questione ha impedito al medesimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione. Tuttavia, data l'assenza di specifiche disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale quanto al trattamento di informazioni che devono essere comunicate al Tribunale, ma non all'altra parte del procedimento, l'avvocato generale non considera tuttavia irragionevole la posizione della Francia. Attenendosi strettamente al regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo non era in grado di offrire al Consiglio alcuna garanzia quanto al fatto che le informazioni riservate non fossero prima o poi comunicate alla PMOI. Di conseguenza, l'avvocato generale Sharpston suggerisce alcune modifiche al regolamento di procedura e suggerisce l'elaborazione di principi tali da consentire l'impiego di siffatte informazioni riservate, quando ciò sia necessario alla lotta al terrorismo, pur garantendo, nel contempo, il rispetto dei diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
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1 Sentenza del Tribunale 4 dicembre 2008, causa T-284/08, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (Racc. pag. II -3487; v. comunicato stampa 84/08).
2 Sentenze 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio (Racc. pag. II -4665; v. comunicato stampa 97/06) e 23 ottobre 2008, causa T 256/07, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (Racc. pag. II-3019; v. comunicato stampa 79/08).
3 Decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21).

Un marchio contenente l’indicazione geografica «Cognac» non può essere registrato per designare una bevanda alcolica non rientrante in tale indicazione

Sentenza nelle cause riunite C-4/10 e C-27/10
Bureau national interprofessionnel du Cognac / Gust. Ranin Oy
Un marchio contenente l’indicazione geografica «Cognac» non può essere registrato per designare una bevanda alcolica non rientrante in tale indicazione
Infatti, l’impiego commerciale di tale marchio lederebbe l’indicazione protetta
Il regolamento sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose 1 consente la registrazione, come indicazione geografica, del nome di un paese, di una regione o di una località da cui proviene una bevanda alcolica, quando la sua qualità, rinomanza o altre caratteristiche siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. Tale registrazione viene effettuata su richiesta dello Stato membro da cui proviene la bevanda. Alla domanda deve essere allegata una scheda tecnica contenente i requisiti cui la bevanda deve rispondere per poter essere designata dall’indicazione geografica protetta.
Il regolamento vieta inoltre di registrare marchi che possono ledere un’indicazione geografica protetta e precisa che, di norma, un siffatto marchio già registrato deve essere invalidato.
Il regolamento menziona il termine «Cognac» come costitutivo di un’indicazione geografica che designa acquaviti di vino originarie della Francia.
La Gust. Ranin Oy, una società finlandese, ha chiesto in Finlandia la registrazione per bevande alcoliche di due marchi figurativi a forma di etichetta di bottiglia e contenenti le descrizioni di bevande alcoliche in cui figura la menzione «Cognac» e la relativa traduzione finlandese. Le autorità finlandesi hanno accolto la domanda di registrazione. Successivamente, il Bureau national interprofessionnel du Cognac − organizzazione francese che riunisce i produttori di cognac – ha contestato dinanzi ai giudici finlandesi la legittimità di tale registrazione.
Il Korkein Hallinto- oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) chiede alla Corte di giustizia se il regolamento consenta di registrare marchi nazionali contenenti il termine «Cognac» per prodotti che non soddisfano i requisiti di impiego dell’indicazione geografica «Cognac», per quanto riguarda il procedimento di fabbricazione e il tenore alcolico.
Nella sentenza odierna la Corte constata anzitutto che, benché i marchi contestati siano stati registrati il 31 gennaio 2003 – cioè prima dell’entrata in vigore del regolamento – esso è applicabile nel caso di specie. La Corte chiarisce che l’applicazione retroattiva del regolamento non viola il principio della certezza del diritto né quello della tutela del legittimo affidamento. Infatti, l’obbligo in capo agli Stati membri di impedire l’impiego di un’indicazione geografica che identifica sostanze alcoliche per bevande alcoliche non originarie del luogo designato da tale indicazione esiste nel diritto dell’Unione fin dal 1° gennaio 1996.
La Corte rileva inoltre che i due marchi finlandesi, registrati il 31 gennaio 2003, non possono beneficiare della deroga, prevista dal regolamento, che autorizza l’uso di un marchio acquisito prima della data di protezione dell’indicazione geografica nel paese d’origine (o anteriormente al 1° gennaio 1996) anche se lede l’indicazione geografica di cui trattasi. La Corte rammenta che, indipendentemente dalla protezione di cui fruisce in diritto francese, il termine «Cognac» è protetto quale indicazione geografica nel diritto dell’Unione dal 15 giugno 1989.
La Corte constata altresì che l’uso di un marchio contenente il termine «Cognac» per prodotti non rientranti in tale indicazione costituisce un impiego commerciale diretto dell’indicazione protetta. Orbene, siffatto impiego è vietato dal regolamento laddove riguarda prodotti comparabili. La Corte ritiene che ciò possa avvenire trattandosi di bevande alcoliche.
Analogamente, il fatto che i due marchi finlandesi contengano una parte della denominazione «Cognac» ha come conseguenza che, quando il consumatore legge il nome dei marchi sulle bottiglie di bevande alcoliche non rientranti nell’indicazione protetta, sia evocato nella sua mente, come immagine di riferimento, il prodotto che fruisce di tale denominazione. La Corte rammenta che anche tale evocazione è vietata dal regolamento.
La Corte dichiara pertanto che le autorità finlandesi devono invalidare la registrazione dei marchi contestati.
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1 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, n. 110, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39, pag. 16, e – rettifica – GU 2009, L 228, pag. 47).

Il Tribunale riduce le ammende inflitte a varie società del gruppo ThyssenKrupp per la loro partecipazione all’intesa sul mercato della vendita, dell’installazione, della manutenzione e della modernizzazione degli ascensori e delle scale mobili

Sentenza nella causa T-138/07 Schindler Holding Ltd e a. / Commissione; nelle cause riunite T-141/07 General Technic-Otis Sàrl / Commissione, T-142/07 General Technic Sàrl / Commissione, T-145/07 Otis SA e a. / Commissione, T-146/07 United Technologies Corp. / Commissione; nelle cause riunite T-144/07 ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV / Commissione, T-147/07 ThyssenKrupp Aufzüge GmbH e a./ Commissione, T-148/07 ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl / Commissione, T-149/07 ThyssenKrupp Elevator AG / Commissione, T-150/07 ThyssenKrupp AG / Commissione e T-154/07 ThyssenKrupp Liften BV / Commissione; e nella causa T-151/07 Kone Oyj e a. / Commissione
Il Tribunale riduce le ammende inflitte a varie società del gruppo ThyssenKrupp per la loro partecipazione all’intesa sul mercato della vendita, dell’installazione, della manutenzione e della modernizzazione degli ascensori e delle scale mobili
Le ammende inflitte alle società dei gruppi Otis, Kone e Schindler sono confermate
Con decisione 21 febbraio 2007 1, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale superiore a 992 milioni di euro a diverse società dei gruppi Otis, Kone, Schindler e ThyssenKrupp per aver partecipato a intese sul mercato della vendita, dell’installazione, della manutenzione e della modernizzazione degli ascensori e delle scale mobili in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi.
Le infrazioni accertate dalla Commissione consistevano principalmente nella ripartizione dei mercati tra concorrenti, mediante accordo o concertazione per l’assegnazione degli appalti e dei contratti relativi alla vendita, all’installazione, alla manutenzione e alla modernizzazione di ascensori e scale mobili.
Le imprese hanno adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione o la riduzione delle ammende.
Per quanto riguarda le società del gruppo ThyssenKrupp, il Tribunale ricorda che la Commissione ha applicato una maggiorazione del 50% a titolo di recidiva all’importo delle ammende inflitte alla società controllante ThyssenKrupp AG, alla sua controllata, ThyssenKrupp Elevator AG, nonché a talune società da essa controllate in vari Stati membri. Nel 1998 la Commissione aveva infatti sanzionato talune società appartenenti al gruppo ThyssenKrupp per aver partecipato ad un’intesa sul mercato dell’extra di lega 2.
Da un lato, il Tribunale rileva che la Commissione aveva constatato, nella decisione del 1998, un’infrazione commessa solo dalle società di detto gruppo, e non dalle società che le controllavano all’epoca dei fatti, delle quali la ThyssenKrupp AG sarebbe il successore economico e giuridico. La Commissione non aveva considerato, inoltre, in quella decisione che le controllate e le loro controllanti formavano un’entità economica. D’altro lato, il Tribunale rileva che dalla decisione impugnata non risulta che le controllate alle quali sono state inflitte ammende nell’ambito dell’intesa nel settore dell’extra di lega rientrino tra le imprese sanzionate nella decisione oggetto dei presenti ricorsi. Il Tribunale conclude quindi che, nella fattispecie, per le infrazioni constatate dalla Commissione non si configura una recidiva in capo alla stessa impresa o alle stesse imprese.
Di conseguenza, il Tribunale decide di ridurre le ammende inflitte alle società del gruppo ThyssenKrupp.
Per quanto riguarda le società dei gruppi Otis, Kone e Schindler, il Tribunale respinge integralmente gli argomenti formulati e decide, quindi, di confermare le ammende che sono state loro inflitte.
Società
Ammende inflitte dalla Commissione
Decisione del Tribunale
MERCATO BELGA
United Technologies Corp. (Stati Uniti), Otis Elevator Company (Stati Uniti) e Otis SA (Belgio)
In solido: 47,71 milioni di euro
Rigetto dei ricorsi
Ammenda confermata
Schindler Holding Ltd (Svizzera) e Schindler SA (Belgio)
In solido: 69,30 milioni di euro
Rigetto del ricorso
Ammenda confermata
ThyssenKrupp AG (Germania), ThyssenKrupp Elevator AG (Germania), ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Belgio)
In solido: 68,61 milioni di euro
Riduzione dell’ammenda
In solido: 45,74 milioni di euro
MERCATO TEDESCO
Kone Oyj (Finlandia) e Kone GmbH (Germania)
In solido: 62,37 milioni di euro
Rigetto del ricorso
Ammenda confermata
United Technologies Corp. (Stati Uniti), Otis Elevator Company (Stati Uniti) e Otis GmbH & Co. OHG (Germania)
In solido: 159,04 milioni di euro
Rigetto dei ricorsi
Ammenda confermata
Schindler Holding Ltd (Svizzera) e Schindler Deutschland Holding GmbH (Germania)
In solido: 21,46 milioni di euro
Rigetto del ricorso
Ammenda confermata
ThyssenKrupp AG (Germania), ThyssenKrupp Elevator AG (Germania), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Germania), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Germania)
In solido: 374,22 milioni di euro
Riduzione dell’ammenda
In solido: 249,48 milioni di euro
MERCATO LUSSEMBURGHESE
United Technologies Corp. (Stati Uniti), Otis Elevator Company (Stati Uniti), Otis SA (Belgio), General Technic-Otis Sàrl (Lussemburgo) e General Technic Sàrl (Lussemburgo)
In solido: 18,18 milioni di euro
Rigetto dei ricorsi
Ammenda confermata
Schindler Holding Ltd (Svizzera) e Schindler Sàrl (Lussemburgo)
In solido: 17,82 milioni di euro
Rigetto del ricorso
Ammenda confermata
ThyssenKrupp AG (Germania), ThyssenKrupp Elevator AG (Germania) e ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Lussemburgo)
In solido: 13,37 milioni di euro
Riduzione dell’ammenda
In solido: 8,91 milioni di euro
MERCATO OLANDESE
Kone Oyj (Finlandia) e Kone BV (Paesi Bassi)
In solido: 79,75 milioni di euro
Rigetto del ricorso
Ammenda confermata
Schindler Holding Ltd (Svizzera) e Schindler Liften BV (Paesi Bassi)
In solido: 35,17 milioni di euro
Rigetto del ricorso
Ammenda confermata
ThyssenKrupp AG (Germania) e ThyssenKrupp Liften BV (Paesi Bassi)
In solido: 23,48 milioni di euro
Riduzione dell’ammenda
In solido: 15,65 milioni di euro
____________
1 Decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (Caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 75, pag. 19).
2 Decisione della Commissione 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 [CA] (Caso IV/35.814 — Extra di lega) (GU L 100, pag. 55) e decisione C (2006) 6765 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 [CA] (caso COMP/F/39.234 – Extra di lega - riadozione).

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione relativa all'intesa sul mercato della gomma sintetica nei limiti in cui riguarda la Unipetrol e la sua controllata Kaučuk, nonché la Trade Stomil

Sentenza nella causa T-38/07
Shell Petroleum NV e a. / Commissione, T-39/07 Eni SpA / Commissione, T-42/07 The Dow Chemical Company e a. / Commissione, T-44/07 Kaučuk a. s. / Commissione, T-45/07 Unipetrol a. s. / Commissione, T-53/07 Trade-Stomil sp. z o. o. / Commissione, T-59/07 Polimeri Europa SpA / Commissione
Il Tribunale annulla la decisione della Commissione relativa all'intesa sul mercato della gomma sintetica nei limiti in cui riguarda la Unipetrol e la sua controllata Kaučuk, nonché la Trade Stomil
Peraltro, l'ammenda inflitta in solido all'Eni ed alla sua controllata Polimeri Europa, per un importo iniziale di EUR 272,25 milioni, è ridotta a EUR 181, 50 milioni
Con decisione 29 novembre 20061, la Commissione ha inflitto ammende a tredici società per un importo complessivo superiore ad EUR 519 milioni, per aver esse partecipato, in periodi diversi compresi tra il 20 maggio 1996 e il 28 novembre 2002, ad un'intesa sul mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione (gomme sintetiche essenzialmente utilizzate nella produzione di pneumatici).
L'infrazione constatata dalla Commissione è consistita nella fissazione di obiettivi di prezzo, nella ripartizione dei clienti mediante accordi di non aggressione e nello scambio di informazioni riservate relative ai prezzi, ai concorrenti e ai clienti.
Le società hanno adito il Tribunale per chiedere l'annullamento della decisione della Commissione oppure la riduzione delle loro rispettive ammende.
Per quanto riguarda la Unipetrol e la sua controllata Kaučuk, nonché la Trade-Stomil, il Tribunale considera che gli elementi di prova raccolti dalla Commissione non sono sufficienti per constatare che tali società hanno partecipato ad accordi illeciti. Anche se alcuni elementi possono avere un certo valore probatorio, essi non sono tuttavia sufficienti. Il dubbio del giudice quanto alla sussistenza di un'infrazione da parte di tali società deve quindi andare a favore di queste ultime. Il Tribunale conclude che la Commissione è incorsa in errore ritenendo che esse avessero partecipato all'intesa e decide, conseguentemente, di annullare la decisione nei limiti in cui riguarda la Unipetrol e la sua controllata Kaučuc, nonché la Trade-Stomil.
Per quanto riguarda l'Eni e la sua controllata Polimeri Europa, il Tribunale ricorda che la Commissione ha aumentato del 50% la loro ammenda di base per recidiva, a causa della loro partecipazione a due precedenti intese 2. Il Tribunale considera che l'evoluzione della struttura e del controllo delle società interessate è stata particolarmente complessa e che la Commissione non ha fornito elementi, circostanziati e precisi, sufficienti a dimostrare che le stesse imprese avessero reiterato un comportamento illecito. Conseguentemente, il Tribunale decide di ridurre l'ammenda iniziale di EUR 272,25 milioni, inflitta in solido all'Eni e alla sua controllata Polimeri Europa, portandola ad EUR 181,50 milioni.
Per quanto riguarda la Dow Deutschland, il Tribunale constata che la società ha partecipato all'infrazione nel corso di un periodo più breve di quello accertato dalla Commissione, cioè (anziché dal 1° luglio 1996 alla 27 novembre 2001) dal 2 settembre 1996 al 27 novembre 2001. Ne consegue che la decisione della Commissione è annullata al riguardo. Tuttavia l'importo dell'ammenda inflitta rimane invariato, dato che l'errore compiuto dalla Commissione è inidoneo ad incidere sulla maggiorazione applicata per tenere conto della durata dell'infrazione.
Infine, il Tribunale respinge la totalità degli argomenti invocati dalle società del gruppo Shell nei Paesi Bassi e decide, di conseguenza, di mantenere l'ammenda loro inflitta di EUR 160,88 milioni.
Società
Ammende inflitte dalla Commissione
Decisione del Tribunale
Shell Petroleum NV, Shell Nederland BV, Shell Nederland Chemie BV (Paesi Bassi)
In solido : EUR 160,88 milioni
Rigetto del ricorso
Ammenda mantenuta
The Dow Chemical Company (Stati Uniti), Dow Deutschland Inc. (Germania), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Germania), Dow Europe GmbH (Svizzera)
The Dow Chemical Company : EUR 64,58 milioni, di cui
- EUR 60,27 milioni in solido con la Dow Deutschland Inc.;
- EUR 47,36 milioni in solido con la Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH e la Dow Europe GmbH
Annullamento parziale delle decisione della Commissione riguardante la Dow Deutschland Inc. (senza riduzione dell'ammenda)
Kaučuk a.s. e Unipetrol a.s. (Repubblica ceca)
In solido : EUR 17,55 milioni
Annullamento della decisione della Commissione
Ammenda annullata
Trade Stomil sp. z o.o. (Polonia)
EUR 3,8 milioni
Annullamento della decisione della Commissione
Ammenda annullata
Eni SpA e Polimeri Europa SpA (Italia)
In solido : EUR 272,25 milioni
Riduzione dell’ammenda ad EUR 181,50 milioni
___________
1 Decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.638- gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione).
2 Decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. [81 CE] (IV/31.149 – Polipropilene) (GU L 230, pag. 1) e decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. [81 CE] (IV/31.865, PVC) (GU L 239, pag. 14).

La Corte precisa la responsabilità delle società che gestiscono un mercato online per le violazioni del diritto dei marchi commesse dai suoi utenti (L'Oréal e a. / eBay)

Sentenza nella causa C-324/09
L'Oréal e a. / eBay
La Corte precisa la responsabilità delle società che gestiscono un mercato online per le violazioni del diritto dei marchi commesse dai suoi utenti
I giudici nazionali devono poter ingiungere a tali società di prendere misure dirette non solo a far cessare le lesioni arrecate ai diritti di proprietà intellettuale, ma anche a prevenire ulteriori violazioni di tale natura.
La eBay gestisce un mercato mondiale online, nel quale i privati e le imprese possono acquistare e vendere una grande varietà di prodotti e servizi.
La L’Oréal è titolare di una vasta gamma di marchi che godono di notorietà. La distribuzione dei suoi prodotti (soprattutto dei cosmetici e dei profumi) è effettuata mediante un sistema chiuso di distribuzione, nell’ambito del quale ai distributori autorizzati è vietato fornire prodotti ad altri distributori.
La L’Oréal contesta alla eBay di essere coinvolta nelle violazioni del diritto dei marchi commesse dagli utenti del suo sito. Inoltre, acquistando presso servizi di posizionamento a pagamento su Internet (come il sistema AdWords di Google) parole chiave corrispondenti ai nomi dei marchi della L’Oréal, la eBay dirige i propri utenti verso prodotti che contravvengono il diritto dei marchi, proposti in vendita sul suo sito Internet. La L’Oréal ritiene altresì inadeguati gli sforzi fatti dalla eBay per impedire la vendita dei prodotti di contraffazione sul suo sito. La L’Oréal ha individuato diverse forme di violazione, nel novero delle quali rientrano la vendita e l’offerta in vendita, a consumatori nell’Unione, di prodotti contrassegnati da marchi della L’Oréal destinati, da quest’ultima, alla vendita in Stati terzi (importazione parallela).
La High Court (Regno Unito), dinanzi alla quale è pendente la controversia, ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni vertenti sugli obblighi che possono incombere ad una società che gestisce un mercato online, al fine di impedire ai suoi utenti di commettere violazioni del diritto dei marchi.
La Corte sottolinea, a titolo preliminare, che il titolare del marchi può far valere il suo diritto esclusivo nei confronti di una persona fisica che venda in linea prodotti contrassegnati da marchio solo qualora tali vendite avvengano nel contesto di un’attività commerciale. Ciò avviene, in particolare, allorché le vendite, per volume e frequenza, superano la sfera di un’attività privata.
La Corte si pronuncia anzitutto sugli atti commerciali rivolti verso l’Unione mediante mercati in linea come eBay. Essa constata che le norme dell’Unione in materia di marchi si applicano alle offerte in vendita e alle pubblicità riguardanti prodotti contrassegnati da marchio e che si trovano in Stati terzi, quando risulta che tali offerte e pubblicità sono destinate a consumatori dell’Unione.
È compito dei giudici nazionali verificare, caso per caso, se sussistano elementi pertinenti per concludere che l’offerta in vendita o la pubblicità che compare su un mercato online è destinata a consumatori dell’Unione. I giudici nazionali potranno, ad esempio, tener conto delle aree geografiche verso le quali il venditore è disposto ad inviare il prodotto. La Corte considera poi che non è il gestore stesso di un mercato online che fa uso del marchio ai sensi della normativa dell’Unione allorché fornisce un servizio consistente semplicemente nel consentire ai propri clienti di far comparire, sul suo sito, nell’ambito delle loro attività commerciali segni corrispondenti a marchi.
La Corte precisa peraltro taluni elementi riguardanti la responsabilità del gestore di un mercato online. Pur rilevando che tale valutazione spetta ai giudici nazionali, la Corte considera che il gestore svolge un ruolo attivo atto a conferirgli conoscenza o controllo circa i dati relativi alle suddette offerte, allorché presta un’assistenza che consiste in particolare nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita online o nel promuoverle.
Allorché ha svolto un siffatto «ruolo attivo» il gestore non può giovarsi dell’esonero dalla responsabilità che il diritto dell’Unione concede, in determinate condizioni, ai fornitori di servizi online quali i gestori di mercati su Internet.
Inoltre, anche laddove non abbia svolto tale ruolo attivo detto gestore non può fruire del suddetto esonero dalla propria responsabilità se sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità delle offerte in vendita online e, nell’ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito per rimuovere i dati dal suo sito o rendere impossibile l’accesso a tali dati.
La Corte si pronuncia infine sulla questione delle ingiunzioni giudiziarie che possono essere pronunciate nei confronti del gestore di un mercato online qualora non decida, di propria iniziativa, di far cessare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e di evitare che tali violazioni si ripetano.
Così si può ingiungere a tale gestore di adottare misure che consentano di agevolare l’identificazione dei suoi clienti venditori. In proposito, se è certamente necessario rispettare la protezione dei dati personali, resta pur sempre il fatto che, quando agisce nel commercio e non nella vita privata, l’autore della violazione deve essere chiaramente identificabile.
Di conseguenza la Corte considera che il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo.

Il Tribunale annulla le ammende inflitte alla Mitsubishi ed alla Toshiba per la loro partecipazione all’intesa sulle apparecchiature di comando con isolamento in gas

Sentenze nelle cause T-112/07, Hitachi e a. / Commissione;
T-113/07, Toshiba / Commissione;
T-132/07, Fuji Electric Co. Ltd / Commissione e
T-133/07, Mitsubishi Electric / Commissione
Il Tribunale annulla le ammende inflitte alla Mitsubishi ed alla Toshiba per la loro partecipazione all’intesa sulle apparecchiature di comando con isolamento in gas
Inoltre, l’ammenda della Fuji, dell’importo iniziale di EUR 2,40 milioni, è ridotta ad EUR 2,20 milioni, mentre viene confermata l’ammenda di EUR 50,40 milioni inflitta all’Hitachi
Con decisione 24 gennaio 2007 1, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di EUR 750,71 milioni a venti società europee e giapponesi 2, per la loro partecipazione ad un’intesa sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (GIS). Le GIS sono le componenti principali delle sottostazioni di trasformazione, che servono a convertire la corrente elettrica di alta tensione in corrente di bassa tensione e viceversa. La loro funzione è di proteggere il trasformatore da sovraccarichi e/o isolare il circuito ed il trasformatore in caso di guasto.
Le imprese del cartello hanno concluso un accordo al fine di coordinare la loro attività commerciale a livello mondiale ed hanno elaborato un sistema per determinare le quote di mercato che ciascun gruppo poteva ripartire tra i suoi membri.
Secondo la Commissione, i partecipanti al cartello hanno altresì concluso un accordo non scritto per riservare il mercato europeo alle imprese europee ed il mercato giapponese alle imprese giapponesi. Nella propria decisione, la Commissione ha dichiarato che il cartello aveva operato tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004.
Le società sanzionate hanno presentato ricorsi dinanzi al Tribunale per l’annullamento della decisione della Commissione e la riduzione delle loro rispettive ammende 3. In particolare, le società giapponesi, Mitsubishi Electric e Toshiba, si sono viste infliggere le ammende più elevate (rispettivamente: EUR 118,58 milioni e EUR 90,90 milioni).
Con le sue odierne sentenze, il Tribunale osserva, anzitutto, che l’infrazione alle norme dell’Unione in materia di concorrenza è costituita dall’asserito impegno, nell’ambito dell’accordo non scritto, delle imprese giapponesi a non competere sul mercato europeo.
A tale riguardo, da un lato, il Tribunale rileva che l’esistenza dell’accordo non scritto è direttamente provata dalle dichiarazioni di varie società coinvolte nell’intesa nonché dalle testimonianze dei dipendenti di una di esse. Dall’altro lato, il Tribunale conferma l’esistenza di un meccanismo di notifica e di imputazione connesso al sistema di quote, attestato dalle dichiarazioni rilasciate da taluni partecipanti al cartello e da un testimone attendibile. Il Tribunale rileva che le imprese giapponesi hanno rinunciato al mercato europeo e che le imprese europee si sono impegnate a notificare alle prime gli esiti dell’assegnazione di progetti di GIS in determinati paesi europei e ad imputare tali progetti nel sistema di quote. Così facendo, le imprese europee si sono volontariamente astenute da una parte dei progetti di GIS su determinati mercati internazionali, in aggiunta al loro impegno a non penetrare nel mercato giapponese. Le imprese europee hanno quindi considerato le imprese giapponesi come potenziali concorrenti che avrebbero potuto competere sul mercato europeo. Se non lo hanno fatto, è perché si sono impegnate a non farlo.
Il Tribunale rileva dunque che questo meccanismo costituisce un nesso tra le attività collusive sul mercato europeo ed i produttori giapponesi. Esso rappresenta, perciò, una prova indiretta dell’esistenza dell’accordo non scritto.
Ciò premesso, il Tribunale conferma la decisione della Commissione secondo cui le imprese giapponesi hanno partecipato all’accordo non scritto e, pertanto, al cartello.
Successivamente, il Tribunale esamina il metodo adottato dalla Commissione per determinare l’importo delle ammende inflitte alle società giapponesi. Dal momento che la Commissione non ha utilizzato lo stesso anno di riferimento per la Mitsubishi Electric e la Toshiba (2001) e per le imprese europee (2003), il Tribunale rileva che la Commissione non ha trattato i produttori giapponesi in maniera uguale ai produttori europei.
Il Tribunale rileva che la Commissione ha proceduto in tal modo al fine di tener conto del fatto che, durante la maggior parte del periodo dell’infrazione, la Mitsubishi Electric e la Toshiba partecipavano all’intesa come singole imprese, e non per conto della loro società comune (joint venture), la TM T&D Corp. Di conseguenza, la Commissione ha preso in considerazione, ai fini del calcolo delle loro ammende, i fatturati realizzati nel corso dell’anno precedente la creazione della TM T&D. Tuttavia, sebbene l’obiettivo perseguito dalla Commissione fosse legittimo, il Tribunale osserva che quest’ultima avrebbe potuto utilizzare altri metodi per conseguire detto obiettivo, senza trattare i produttori giapponesi ed europei in maniera diversa.
In tale contesto, il Tribunale dichiara che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento ed annulla le ammende inflitte alle due società.
Quanto al gruppo Fuji, il Tribunale rammenta che la Commissione ha deciso che, per le infrazioni commesse prima del 1° ottobre 2002, doveva essere pagata un’ammenda di importo pari ad EUR 2,40 milioni in solido tra la Fuji Electric Holdings («FEH»), società holding del gruppo, e la Fuji Electric Systems («FES»), una delle controllate della società holding 4.
Tanto premesso, il Tribunale rileva che la FEH e la FES hanno fornito alla Commissione, per il periodo anteriore al 1° ottobre 2002, dati essenziali relativi all’intesa, circostanza di cui la Commissione avrebbe dovuto tenere conto nel determinare l’importo delle ammende, conformemente alla comunicazione sulla cooperazione 5.
Per tale motivo, il Tribunale infligge un’unica ammenda di importo pari ad EUR 2,20 milioni alla Fuji Electric, società nata dalla fusione, il 1° aprile 2001, tra la FEH e la FES.
Infine, il Tribunale respinge integralmente il ricorso proposto dalla Hitachi.
______________
1 Decisione C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas).
2 ABB Ltd., Alstom SA, Areva SA, Areva T&D AG, Areva T & D Holding SA, Areva T & D SA, Fuji Electric Holdings Co., Ltd, Fuji Electric Systems Co., Ltd., Hitachi Ltd., Hitachi Europe Ltd., Japan AE Power Systems Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Nuova Magrini Galileo S.p.a., Schneider Electric SA, Siemens AG, Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens Transmission & Distribution Ltd., Toshiba Corporation e VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG.
3 Per le cause relative alle società europee, v. sentenze del Tribunale 3 marzo 2011, causa T-110/07, Siemens AG/Commissione, cause riunite T-117/07 e T-121/07, Areva SA, Areva T & D Holding SA, Areva T & D SA, Areva T & D AG, Alstom/Commissione e cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd., Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA/Commissione; v. anche il CS 15/11.
4 Per le infrazioni commesse dopo il 1° ottobre 2002, data in cui il Gruppo Fuji ha trasferito le proprie attività in materia di GIS alla società comune Japan AE Power Systems («JAEPS»), la Commissione ha inflitto alla FEH ed alla FES un’ammenda di importo pari ad EUR 1,35 milioni in solido con la JAEPS e l’Hitachi, principale azionista della società comune.
5 Comunicazione della Commissione 19 febbraio 2002, relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Secondo l’avvocato generale Trstenjak, il diritto dell’Unione non osta ad una limitazione dell'esercizio del diritto alle ferie annuali, ovvero alla loro liquidazione in denaro, a condizione che essa sia compatibile con la finalità ricreativa

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-214/10
KHS AG / Winfried Schulte
Secondo l’avvocato generale Trstenjak, il diritto dell’Unione non osta ad una limitazione dell'esercizio del diritto alle ferie annuali, ovvero alla loro liquidazione in denaro, a condizione che essa sia compatibile con la finalità ricreativa
La fissazione di un termine spetta agli Stati membri, ed è sufficiente un termine di 18 mesi, alla scadenza del quale si estinguono i diritti alle ferie annuali, ovvero alla loro liquidazione in denaro
La direttiva concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro1 riconosce a ogni lavoratore un diritto alle ferie annuali. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale diritto alle ferie annuali è inviolabile anche in casi di malattie protratte nel tempo2.
Il sig. Schulte è stato impiegato come meccanico presso la ditta KHS, ovvero presso il suo predecessore, dall’aprile 1964. In base al contratto collettivo applicabile al suo rapporto di lavoro, il suo diritto alle ferie annuali retribuite consisteva in 30 giorni lavorativi l’anno. Il 23 gennaio 2002 è stato colpito da un infarto. Dopo essersi sottoposto ad un trattamento di riabilitazione, è stato dimesso con diagnosi di inabilità al lavoro. A partire dal 1° ottobre 2003, ha percepito una pensione, di volta in volta a tempo determinato, in conseguenza della perdita totale della capacità lavorativa, nonché una pensione di invalidità, essendo gravemente invalido dal 2002. Infine, la KHS ed il sig. Schulte hanno concordato il 25 agosto 2008 la cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza 31 agosto 2008. Il 18 marzo 2009 il sig. Schulte ha chiesto dinanzi all’Arbeitsgericht Dortmund la liquidazione delle ferie relative agli anni dal 2006 al 2008, pari a 35 giorni l’anno, per un importo totale di EUR 9 162,30. L’Arbeitsgericht gli ha riconosciuto con sentenza 20 agosto 2009 la liquidazione delle ferie legali minime di 20 giorni lavorativi, nonché di 5 giorni lavorativi in quanto disabile grave per gli anni dal 2006 al 2008, per un importo totale di EUR 6 544,50 ed ha respinto il ricorso per il resto.
Avverso tale decisione la KHS ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio, il Landesarbeitsgericht Hamm. Questo ha ritenuto che il diritto alle ferie del sig. Schulte per l’anno 2006 basato sul contratto collettivo si è estinto il 3 marzo 2008. Poiché il sig. Schulte per motivi di salute, non solo presentava, oltre il periodo di riporto e sino alla cessazione del suo rapporto di lavoro, una totale incapacità lavorativa, ma era anche inabile al lavoro, egli non avrebbe potuto far valere il suo diritto alle ferie annuali retribuite entro la fine del suo rapporto di lavoro, come previsto dalla giurisprudenza della Corte nella sentenza Schultz-Hoff. Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede alla Corte, da un lato, se il diritto dell'Unione3, come interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza, preveda un accumulo dei diritti del lavoratore alla liquidazione in denaro delle ferie su diversi anni anche qualora quest'ultimo, a causa di un’inabilità al lavoro, non sia in condizione di usufruire dei congedi annuali retribuiti e, dall'altro, se gli Stati membri possano prevedere una limitazione temporale di 18 mesi per l'esercizio di tali diritti.
Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Verica Trstenjak chiarisce anzitutto che dalla giurisprudenza della Corte risulta l'inviolabilità delle ferie annuali persino in casi di malattia protratta. A suo avviso ciò vale anche per quanto riguarda il diritto alla liquidazione in denaro delle ferie annuali non godute4, che non può essere negato sulla base del mancato godimento dovuto ad un protratto Stato patologico. Tale diritto, in cui si converte il diritto alle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ha infatti la finalità di porre finanziariamente il lavoratore in una situazione che gli consenta di recuperare le sue ferie annuali a condizioni analoghe a quelle in cui si troverebbe se fosse ancora in attività e percepisse un’indennità sostitutiva delle ferie.
Tuttavia, secondo l’avvocato generale Trstenjak, un accumulo temporalmente illimitato di diritti alle ferie ovvero all’indennità sostitutiva non è richiesto dal diritto dell’Unione per realizzare le finalità ricreative sostanzialmente previste dalla direttiva. In tale contesto, l'avvocato generale sottolinea che la finalità delle ferie annuali, di rimettersi dagli sforzi e dallo stress dell'anno lavorativo e di attingere dal riposo e dal tempo libero durante le ferie nuove forze per il resto dell'anno lavorativo, non è realizzata qualora tali ferie vengano godute a distanza di anni. Un accumulo di diritti alle ferie su diversi anni, per raddoppiare o triplicare il periodo di ferie, non conduce neanche ad un aumento dell'effetto ricreativo. A ciò si aggiunga che gli svantaggi derivanti per il datore di lavoro sia da una lunga assenza del lavoratore, sia dall’onere finanziario costituito dall’accumulo di diritti alle ferie ovvero all’indennità sostitutiva sono potenzialmente idonei a indurlo, in certe circostanze, a liberarsi al più presto dei lavoratori inabili al lavoro per lunghi periodi, in modo da prevenire tali inconvenienti. Per quanto riguarda i diritti all’indennità sostitutiva, l’avvocato generale sottolinea che un accumulo illimitato potrebbe suscitare nel lavoratore l’erronea aspettativa che gli competa, invece del surrogato di un importo a titolo di ferie retribuite, un risarcimento in occasione della cessazione del suo rapporto di lavoro.
Quanto alla limitazione temporale della possibilità di far valere diritti già maturati alle ferie, ovvero alla loro liquidazione in denaro, anzitutto l’avvocato generale Trstenjak dissente da una totale perdita di tali diritti. Proprio in casi di stato patologico protratto del lavoratore, quest’ultimo potrebbe non impedire la perdita automatica e integrale dei diritti alle ferie derivante dal trascorrere del tempo. Con riferimento al termine di 18 mesi menzionato dal giudice del rinvio, alla scadenza del quale si estinguono i diritti alle ferie o all'indennità sostitutiva, l'avvocato generale rileva che un termine siffatto soddisfa la finalità di tutela della direttiva concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, in quanto il lavoratore in tal modo avrebbe sino a due anni e mezzo di tempo per godere delle sue ferie minime per un determinato anno. Al contempo, il datore di lavoro avrebbe la certezza che non si produrrebbero accumuli senza fine di diritti alle ferie, né sorgerebbero difficoltà nell’organizzazione del lavoro o oneri finanziari connessi ai diritti all’indennità sostitutiva accumulati per lunghi periodi di tempo.
L’avvocato generale Trstenjak giunge quindi alla conclusione che il periodo di riporto limitato a 18 mesi, al termine della quale si estinguono i diritti alle ferie del lavoratore, sembra sufficientemente esteso nel tempo e pertanto, in ultima analisi, idoneo a consentire al lavoratore l’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali. L’avvocato generale rileva tuttavia che 18 mesi costituiscono un periodo indicativo cui gli Stati membri devono ispirarsi il più possibile nella trasposizione nel diritto interno. In assenza di una normativa dell’Unione, gli Stati membri hanno in definitiva la facoltà di introdurre anche norme diverse nel rispetto dei limiti fissati dalla direttiva. Al contrario, l’avvocato generale non considera sufficiente un periodo di riporto di soli sei mesi5.
_____________
1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9). Concretamente il diritto deriva dall’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE.
2 Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e a., su cui v. CS 04/09.
3 In particolare l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88.
4 Art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88.
5 Un periodo di riporto di sei mesi era previsto nella fattispecie esaminata nella sentenza Schultz-Hoff e a.

Il titolare di un nome ha il diritto di opporsi all’uso dello stesso come marchio comunitario, qualora il diritto nazionale glielo consenta (caso Elio Fiorucci)

Sentenza nella causa C-263/09 P
Edwin Co. Ltd / UAMI
Il titolare di un nome ha il diritto di opporsi all’uso dello stesso come marchio comunitario, qualora il diritto nazionale glielo consenta
Il diritto al nome può essere tutelato anche nei suoi aspetti economici
Il regolamento sul marchio comunitario 1 prevede la nullità di un marchio qualora il suo uso possa essere vietato in virtù di un diritto anteriore, segnatamente di un diritto al nome, quale definito dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale.
La Fiorucci SpA è una società italiana costituita dallo stilista Elio Fiorucci negli anni '70. Nel 1990 essa ha ceduto alla società giapponese Edwin Co. Ltd tutto il suo patrimonio creativo, comprendente tutti i marchi di cui essa era titolare.
Nel 1999, su richiesta della società Edwin, l’UAMI ha registrato il marchio denominativo «ELIO FIORUCCI» per una serie di prodotti (articoli di profumeria, in cuoio, di valigeria e di abbigliamento). Il sig. Fiorucci, fondandosi sull'applicazione combinata del regolamento sui marchi e della legislazione italiana 2, ha contestato tale registrazione, facendo valere che il suo nome godeva in Italia di una tutela particolare, in virtù della quale i nomi di persona notori possono essere registrati come marchio soltanto dal titolare o con il consenso di questi, consenso che nella fattispecie mancava.
Al contrario, l’UAMI ha ritenuto che la legislazione italiana non fosse applicabile nel caso di specie, in quanto la notorietà del nome Elio Fiorucci era stata acquisita nell'ambito dell'attività commerciale di quest'ultimo. L’UAMI ha pertanto accolto la domanda di registrazione.
A seguito del ricorso presentato dal sig. Fiorucci, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato, nel 20093, quest'ultima decisione, in quanto contenente un errore di diritto nell'interpretazione del diritto nazionale. Il Tribunale ha confermato che l’UAMI può, su domanda dell'interessato, dichiarare la nullità di un marchio comunitario qualora l'uso di quest'ultimo possa essere vietato in virtù, in particolare, di un diritto anteriore al nome tutelato dalla legislazione nazionale. Il Tribunale ha però statuito che l’UAMI aveva erroneamente escluso l'applicazione del diritto nazionale al caso del sig. Fiorucci.
In seguito a ciò, la Edwin ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. La società giapponese ha sostenuto che il regolamento sui marchi considera il «diritto al nome» unicamente in quanto attributo della personalità. Per tale motivo, il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il regolamento sui marchi.
Nella sentenza odierna, la Corte interpreta la nozione di «diritto al nome» – invocabile al fine di chiedere la declaratoria di nullità di un marchio – ai sensi del regolamento sui marchi. Essa è chiamata a chiarire se tale nozione riguardi soltanto un attributo della personalità o si riferisca anche allo sfruttamento patrimoniale del nome.
La Corte constata anzitutto che il tenore letterale e la struttura del regolamento sui marchi non consentono di limitare la nozione di «diritto al nome» intendendo quest’ultimo soltanto come attributo della personalità. Al contrario, tale nozione può ricomprendere anche lo sfruttamento patrimoniale del nome.
Infatti, il regolamento prevede la nullità di un marchio comunitario qualora un interessato faccia valere un altro diritto anteriore, ed elenca a titolo di esempio, in modo non esaustivo, quattro diritti: oltre al diritto al nome, il diritto all'immagine, il diritto d'autore e il diritto di proprietà industriale. Alcuni di questi diritti sono tutelati nei loro aspetti economici tanto dalle legislazioni nazionali quanto dalla normativa dell'Unione. Pertanto, non vi sono ragioni per non concedere la medesima tutela al «diritto al nome».
Di conseguenza, giustamente il Tribunale non ha limitato la tutela fornita dal regolamento sui marchi alle sole ipotesi in cui la registrazione di un marchio comunitario si trovi in conflitto con un diritto inteso esclusivamente a tutelare il nome in quanto attributo della personalità dell’interessato. In altri termini, il diritto al nome può essere invocato non soltanto per tutelare il nome in quanto attributo della personalità, ma anche per proteggerlo nei suoi aspetti economici.
La Corte conferma poi la competenza del Tribunale a verificare la legittimità della valutazione compiuta dall’UAMI in ordine alla legislazione nazionale invocata. La Corte precisa che, nell'ambito di un'impugnazione, essa stessa è competente a verificare se il Tribunale, sulla scorta dei documenti e delle altre prove sottopostegli, non abbia snaturato il tenore letterale delle disposizioni nazionali o della giurisprudenza nazionale od anche degli scritti della dottrina riguardanti tali disposizioni, nonché ad accertare se il Tribunale non abbia formulato constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il loro contenuto o con la loro portata.
Di conseguenza, la Corte dichiara che il Tribunale, senza snaturare la legislazione nazionale 4, ne ha giustamente dedotto che il titolare di un patronimico notorio – indipendentemente dal settore nel quale tale notorietà è stata acquisita ed anche se il nome della persona notoria è già stato registrato o utilizzato come marchio – ha il diritto di opporsi all'uso di tale nome come marchio, qualora egli non abbia prestato il proprio consenso alla registrazione.
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1 Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), art. 52, n. 2, lett. a).
2 Il Codice della proprietà industriale italiano («CPI») prevede che il nome di una persona, se notorio, possa essere registrato dal titolare del medesimo, ovvero con il consenso di questi (art. 8, n. 3).
3 Sentenza T-165/06, Fiorucci / OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI) del 15 maggio 2009.

La remunerazione spettante agli autori in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche non può essere calcolata esclusivamente in funzione del numero delle persone che fruiscono di un prestito

Sentenza nella causa C-271/10
Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) / Belgische Staat
La remunerazione spettante agli autori in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche non può essere calcolata esclusivamente in funzione del numero delle persone che fruiscono di un prestito
L’importo della remunerazione dovrebbe tenere conto anche del numero di oggetti ceduti in uso al pubblico, in modo che le grandi istituzioni di prestito pubblico versino una remunerazione maggiore rispetto alle istituzioni più piccole
Ai sensi della direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale1, gli autori dispongono di un diritto esclusivo di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito di originali e di copie di opere protette dal diritto d’autore. Tuttavia, per quanto riguarda più in particolare il prestito da parte di istituzioni pubbliche, gli Stati membri possono derogare a tale diritto esclusivo, a condizione che gli autori ricevano almeno una remunerazione per tale prestito.
La VEWA è una società belga di gestione di diritti d’autore. Il 7 luglio 2004, essa ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio) avverso un regio decreto che recepisce la direttiva.
La VEWA afferma, in particolare, che il regio decreto, stabilendo una remunerazione forfettaria di 1 euro all’anno per ogni maggiorenne e di 0, 50 euro all’anno per ogni minorenne che siano iscritti presso le istituzioni di prestito, purché abbiano fruito di almeno un prestito nel periodo di riferimento, viola le disposizioni della direttiva che richiedono il versamento di un «equa remunerazione» per un prestito o un noleggio.
In tale contesto, il Raad van State ha deciso di interrogare la Corte di giustizia. Esso chiede sostanzialmente se la direttiva osti ad una normativa nazionale secondo cui la remunerazione dovuta agli autori, in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, viene calcolata esclusivamente in funzione del numero di persone che fruiscono di un prestito, iscritte presso dette istituzioni, segnatamente presso biblioteche, sulla base di una somma forfettaria annua fissata per ogni persona che fruisce di un prestito.
La Corte ricorda che la remunerazione deve permettere agli autori di percepire un reddito adeguato. Il suo importo non può pertanto essere puramente simbolico.
Per quanto riguarda, più in particolare, i criteri di determinazione dell’importo della remunerazione spettante agli autori in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, spetta ai soli Stati membri determinare, nell’ambito del loro territorio, i criteri più pertinenti. A tal riguardo, agli Stati membri viene riservato un ampio potere discrezionale. Infatti, questi ultimi possono fissare l’importo della remunerazione spettante agli autori, in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, in funzione dei propri obiettivi di promozione culturale. Tuttavia, posto che la remunerazione costituisce il corrispettivo del pregiudizio arrecato agli autori dall’utilizzo delle loro opere senza la loro autorizzazione, la determinazione dell’importo di tale remunerazione non può essere completamente dissociata dagli elementi costitutivi di un siffatto pregiudizio. Poiché quest’ultimo deriva dal prestito pubblico, vale a dire dalla cessione in uso di oggetti protetti da parte di istituzioni aperte al pubblico, l’importo della remunerazione dovuta dovrebbe tenere conto dell’ampiezza di tale cessione in uso.
Di conseguenza, quanto più elevato sarà il numero di oggetti protetti ceduti in uso da un’istituzione di prestito pubblico, tanto più ampia sarà la lesione dei diritti d’autore. Ne consegue che l’importo della remunerazione da versare da una siffatta istituzione dovrebbe prendere in considerazione il numero di oggetti ceduti in uso al pubblico e che, pertanto, le grandi istituzioni di prestito pubblico dovrebbero versare una remunerazione maggiore rispetto alle istituzioni più piccole.
Inoltre, il pubblico interessato, ossia il numero di persone che fruiscono di prestiti, iscritte presso un’istituzione di prestito, risulta altrettanto rilevante. Infatti, quanto più elevato sarà il numero di persone aventi accesso agli oggetti protetti, tanto più grande sarà la lesione dei diritti degli autori. Ne consegue che l’importo della remunerazione da pagare agli autori dovrebbe anche prendere in considerazione il numero di persone che fruiscono di prestiti, iscritte presso tale istituzione.
Nella causa principale è pacifico che il sistema posto in essere dal regio decreto prende in considerazione il numero delle persone che fruiscono di prestiti, iscritte presso istituzioni di prestito pubblico, ma non il numero di oggetti ceduti in uso al pubblico. Pertanto, una siffatta presa in considerazione non tiene sufficientemente conto dell’ampiezza del pregiudizio subìto dagli autori, né del principio secondo cui questi ultimi devono ricevere una remunerazione equivalente ad un reddito adeguato.
Inoltre, il decreto prevede che, qualora una persona sia iscritta presso più istituzioni, la remunerazione è dovuta una sola volta per questa persona. A tal riguardo, la VEWA ha sostenuto che l’80% delle istituzioni nella Comunità francese del Belgio fa valere che gran parte dei loro lettori sono iscritti anche presso altre istituzioni di prestito e che, conseguentemente, tali lettori non sono presi in considerazione nel pagamento della remunerazione dell’autore interessato.
Atteso quanto precede, detto sistema può condurre, in concreto, ad una quasi esenzione dall’obbligo di versare qualsiasi remunerazione di numerose istituzioni. Orbene, una tale esenzione di fatto non è conforme alle disposizioni della direttiva, quale interpretate dalla Corte, secondo cui soltanto un numero limitato di categorie di istituzioni potenzialmente tenute a versare una remunerazione può essere esonerato da tale pagamento.
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1 Direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28).

Un monopolio di scommesse ippiche fuori ippodromo può essere giustificato se persegue in modo coerente e sistematico l’obiettivo di lotta ai pericoli connessi al gioco d’azzardo

Sentenza nella causa C-212/08
Zeturf Ltd / Premier ministre
Un monopolio di scommesse ippiche fuori ippodromo può essere giustificato se persegue in modo coerente e sistematico l’obiettivo di lotta ai pericoli connessi al gioco d’azzardo
Il pregiudizio alla libera prestazione dei servizi costituito da tale monopolio deve essere valutato in relazione a tutti i canali di commercializzazione di dette scommesse
La normativa francese conferisce al Groupement d’intérêt économique (consorzio) Pari Mutuel Urbain (PMU) il monopolio per la gestione delle scommesse ippiche fuori ippodromo.
Nel luglio 2005 la Zeturf Ltd, una società di diritto maltese che offre servizi di scommesse ippiche tramite Internet, ha chiesto alle autorità francesi di abrogare la suddetta normativa. La Zeturf fruisce di una licenza rilasciata dall'autorità maltese di regolamentazione dei giochi di azzardo e propone, segnatamente, scommesse sulle corse di cavalli francesi a partire dal proprio sito Internet.
Il Conseil d’Etat (Francia), investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia se l'ostacolo alla libera prestazione dei servizi posto dalla normativa francese in materia di scommesse ippiche sia giustificato. Occorre altresì chiarire se la giustificazione del pregiudizio alla libera prestazione dei servizi debba essere valutato unicamente sotto il profilo delle restrizioni all'offerta delle scommesse ippiche on line o dell'intero settore delle scommesse ippiche, indipendentemente dalla forma con cui esse vengono proposte e sono accessibili ai giocatori.
Con la sentenza odierna, la Corte rammenta che, in linea di principio, gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito. Come la Corte ha riconosciuto nella propria giurisprudenza, uno Stato membro che intenda assicurare un livello particolarmente elevato di tutela dei consumatori nel settore del gioco d’azzardo può legittimamente ritenere che solo la concessione di diritti esclusivi ad un organismo unico soggetto ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche consenta di controllare i rischi connessi a tale settore e di perseguire gli obiettivi di prevenire l’induzione a spese eccessive collegate al gioco e di contrastare la dipendenza da esso in modo sufficientemente efficace.
A questo riguardo la Corte fornisce due precisazioni in ordine alla verifica degli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale e al controllo effettivamente esercitato dai poteri pubblici sul PMU.
Per quanto attiene agli obiettivi, la Corte, sulla scorta delle informazioni fornitele, rileva che la normativa francese ne persegue in particolare due: da un lato, la lotta alla frode ed al riciclaggio di denaro sporco nel settore delle scommesse ippiche e, dall'altro, la tutela dell'ordine sociale con riferimento agli effetti del gioco d'azzardo sugli individui e sulla società. Tali obiettivi possono giustificare, in linea di principio, ostacoli alla libera prestazione dei servizi nel settore dei giochi d'azzardo. Tuttavia, l'instaurazione di una misura tanto restrittiva come un monopolio può essere giustificata unicamente dal fine di assicurare un livello di tutela particolarmente elevato rispetto a tali obiettivi. Conseguentemente, spetterà al giudice nazionale verificare che, all'epoca dei fatti, le autorità nazionali mirassero realmente a garantire un siffatto livello di tutela particolarmente elevato e che, rispetto a tale livello di tutela perseguito, l'instaurazione di un monopolio fosse necessaria. Per quanto concerne il controllo sulle attività del PMU, la Corte rileva che sembra che sussista un controllo statale particolarmente stretto sull'organizzazione delle scommesse ippiche in Francia. Infatti, lo Stato francese esercita un controllo diretto sul funzionamento dell'operatore esclusivo, sull'organizzazione degli eventi su cui le scommesse sono effettuate, sui tipi di scommesse autorizzate e sui loro canali di distribuzione, ivi compresa la proporzione delle vincite rispetto alle puntate, nonché sullo svolgimento e sulla vigilanza delle attività regolamentate.
Tuttavia, la Corte ricorda che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi invocati – lotta alle attività criminali e fraudolente e tutela dell’ordine sociale – solo se risponde realmente all’intento di conseguirlo in modo coerente e sistematico. Spetta pertanto al giudice nazionale verificare, segnatamente in base all'evoluzione del mercato dei giochi di azzardo in Francia, se i controlli statali sulle attività del PMU siano effettivamente attuati perseguendo in modo coerente e sistematico il conseguimento degli obiettivi ai quali mira l’instaurazione dal sistema di esclusiva a favore del PMU.
Quanto alla questione se il mercato delle scommesse ippiche on line possa essere considerato distinto dal settore delle scommesse in generale, la Corte rammenta che Internet costituisce semplicemente un canale di offerta di giochi di azzardo. Il mercato delle scommesse ippiche quindi, in linea di principio, dovrebbe essere considerato nel suo insieme, indipendentemente dalla questione se le scommesse siano proposte attraverso i canali tradizionali (mediante vere e proprie ricevitorie) ovvero tramite Internet. Pertanto, il giudice nazionale dovrebbe analizzare un’eventuale restrizione all'attività di raccolta di scommesse, a prescindere dal supporto attraverso cui queste vengano effettuate.
In proposito la Corte ha già avuto modo di sottolineare talune particolarità connesse all’offerta di giochi d’azzardo via Internet. Essa ha così osservato in particolare che, in considerazione dell’assenza di un contatto diretto tra il consumatore e l’operatore, i giochi d’azzardo accessibili via Internet implicano rischi di natura differente e di maggiore entità rispetto ai mercati tradizionali di tali giochi per quanto attiene ad eventuali frodi commesse dagli operatori nei confronti dei consumatori. Del resto, la facilità tutta particolare e la permanenza dell’accesso ai giochi proposti su Internet, nonché il volume e la frequenza potenzialmente elevati di una simile offerta a carattere internazionale, in un ambiente per di più caratterizzato dall’isolamento del giocatore, dall’anonimato e da un’assenza di controllo sociale, costituiscono altrettanti fattori idonei a favorire uno sviluppo della dipendenza dal gioco e delle spese eccessive legate a quest’ultimo e, di conseguenza, ad accrescere le conseguenze sociali e morali negative che vi si ricollegano.
La Corte dichiara pertanto che, per valutare il pregiudizio alla libera prestazione dei servizi da parte di un sistema che crea un regime di esclusiva per l’organizzazione delle scommesse ippiche, i giudici nazionali devono tener conto del complesso dei canali di commercializzazione di tali scommesse, a meno che il ricorso a Internet non abbia l'effetto di aggravare i rischi connessi ai giochi di azzardo al di là di quelli che esistono rispetto ai giochi commercializzati tramite canali tradizionali.
Pertanto, in presenza di una normativa nazionale come quella in vigore all’epoca dei fatti, che si applica in egual modo all'offerta di scommesse on line e a quella effettuata mediante canali tradizionali, e in merito alla quale il legislatore nazionale non ha ritenuto necessario distinguere tra i diversi canali di commercializzazione, il pregiudizio alla libera prestazione dei servizi deve essere valutato dal punto di vista delle restrizioni arrecate a tutto il settore interessato.

Secondo l’opinione dell’avvocato generale Sharpston, i passeggeri possono pretendere il rimborso di spese ragionevoli quando una compagnia aerea omette di fornire assistenza e sostegno nel caso di cancellazione del volo

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-83/10
Sousa Rodriguez e a. / Air France
Secondo l’opinione dell’avvocato generale Sharpston, i passeggeri possono pretendere il rimborso di spese ragionevoli quando una compagnia aerea omette di fornire assistenza e sostegno nel caso di cancellazione del volo
Tale rimborso non può essere detratto dalla compensazione pecuniaria che deve essere pagata in caso di cancellazione del volo
A norma del regolamento sulla compensazione dei passeggeri1, i passeggeri di un volo che sia stato cancellato possono ottenere o il rimborso del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo. La compagnia aerea deve provvedere anche ad un’assistenza adeguata (cioè sistemazione in albergo, pasti e chiamate telefoniche) durante l’attesa di un volo successivo. Se il volo è cancellato con preavviso ridotto o senza preavviso e non vi sono circostanze straordinarie, i passeggeri hanno diritto anche ad una compensazione pecuniaria il cui importo varia a seconda della distanza del volo programmato. Il regolamento indica anche che resta impregiudicato il diritto del passeggero ad un risarcimento supplementare e che qualsiasi compensazione concessa sensi del regolamento può essere detratta da detto risarcimento.
La famiglia Pato Rodríguez, la famiglia López Sousa ed il sig. Rodrigo Manuel Puga Lueiro avevano una prenotazione sul volo Air France da Parigi a Vigo del 25 settembre 2008. Il volo è partito come previsto, ma, a causa di un problema tecnico, l'aereo è rientrato all’aeroporto Charles de Gaulle poco tempo dopo il decollo. Tutti sono stati ricollocati su voli alternativi il giorno seguente; tuttavia, la compagnia aerea ha offerto un servizio di assistenza durante tale lasso di tempo unicamente al sig. Puga Lueiro. La famiglia Pato Rodríguez è stata ricollocata su un volo con destinazione Oporto ed ha dovuto prendere un taxi da lì sino alla città di Vigo, suo luogo di residenza.
Tutti i passeggeri hanno proposto ricorso per chiedere una compensazione pecuniaria di EUR 250 pro capite per la cancellazione del volo. Inoltre la famiglia Pato Rodríguez mira ad ottenere la somma di EUR 170 a titolo di rimborso per le spese del trasferimento in taxi ed EUR 650 pro capite per danni morali. La famiglia López Sousa chiede anch’essa EUR 650 pro capite per danni morali oltre alle spese per i pasti consumati in aeroporto e per un giorno aggiuntivo di custodia del cane. Il signor Puga Lueiro reclama la somma di EUR 300 per danni morali.
Il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia se tali eventi possano considerarsi una «cancellazione» e se il «risarcimento supplementare» che un passeggero può chiedere riguardi i tipi di compensazione pecuniaria coperti dal regolamento (come le spese di assistenza) o se esso possa essere esteso ad altri danni, come i danni morali.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Eleanor Sharpston ritiene che un volo è «cancellato» ai sensi del regolamento qualora, pur essendo partito come previsto, non giunga alla destinazione programmata, bensì rientri all’aeroporto di origine. Si presume che un volo trasporti passeggeri e relativi bagagli dal luogo A al luogo B. Qualora esso parta da A come programmato, ma poi ritorni ad A senza proseguire oltre, non si può affermare che il volo sia stato effettuato. Non è stato realizzato nulla dell’essenza dell’operazione poiché il vettore non ha trasportato niente e nessuno in nessun luogo.
Sulla questione del risarcimento, l’avvocato generale considera che il riferimento al «risarcimento supplementare» non può essere limitato alla compensazione pecuniaria del tipo previsto dal regolamento: il regolamento non fissa alcuna limitazione rispetto al tipo di danno per il quale il passeggero può intentare un’azione. Siffatta questione deve essere considerata alla luce della legislazione nazionale e può quindi includere i danni morali.
L’avvocato generale Sharpston considera ancora che un passeggero può richiedere un risarcimento per le spese sostenute a causa dell’inadempimento da parte del vettore aereo dell’obbligo di fornire assistenza e sostegno. Sebbene tale risarcimento non sia espressamente previsto nel regolamento, è chiaro che l’obbligo di offrire assistenza e sostegno sarebbe vano se ad esso non potesse essere data esecuzione forzata. Inoltre l’obbligo specifico di offrire assistenza e sostegno non dipende affatto da una richiesta dei passeggeri nel momento e non occorre una richiesta siffatta per richiedere il risarcimento.
Infine, secondo l’opinione dell’avvocato generale, il rimborso delle spese in parola non può essere ritenuto quale «risarcimento supplementare» da cui possa detrarsi un’altra compensazione concessa ai sensi del regolamento. L’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo e l’obbligo di offrire assistenza e sostegno sono concorrenti e cumulativi: il vettore aereo non può sottrarsi all’uno compensandolo con l’altro.
___________-
1 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 046, p.1).

Per la sostituzione di un bene di consumo difettoso, il venditore deve rimuovere il bene dal luogo in cui lo ha installato il consumatore di buona fede e installarvi il bene sostitutivo, ovvero sostenere le spese necessarie per tali operazioni

Sentenza nelle cause riunite C-65/09 e C-87/09
Gebr. Weber GmbH/Jürgen Wittmer, Ingrid Putz/Medianess Electronics GmbH
Per la sostituzione di un bene di consumo difettoso, il venditore deve rimuovere il bene dal luogo in cui lo ha installato il consumatore di buona fede e installarvi il bene sostitutivo, ovvero sostenere le spese necessarie per tali operazioni
Tuttavia, il rimborso di tali spese può essere limitato ad un importo proporzionato al valore del bene conforme e all'entità del difetto di conformità
La direttiva che disciplina la vendita dei beni di consumo 1 prevede che il venditore risponda al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Qualora non sia possibile ottenere tale ripristino della conformità, questi può esigere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita.
Causa C-65/09
Il sig. Wittmer e la Gebr. Weber GmbH hanno stipulato un contratto di vendita avente ad oggetto piastrelle lucidate per un prezzo di EUR 1 382,27. Dopo aver fatto posare i due terzi circa di tali mattonelle presso la propria abitazione, il sig. Wittmer ha rilevato la presenza, sulle mattonelle stesse, di ombrature visibili ad occhio nudo. Nell’ambito di un procedimento promosso dal sig. Wittmer il perito incaricato è giunto alla conclusione che le ombrature dipendevano da piccole tracce di raschiatura, impossibili da cancellare, per cui l'unico rimedio possibile era la sostituzione totale delle piastrelle. Il perito ha stimato il costo di tale operazione come pari a EUR 5 830,57.
Causa C-87/09
La sig.ra Putz e la Medianess Electronics GmbH hanno stipulato via Internet un contratto di vendita di una lavastoviglie nuova per un prezzo di EUR 367. Le parti hanno pattuito che il bene sarebbe stato consegnato davanti alla porta d'ingresso del domicilio della sig.ra Putz, a fronte del versamento delle spese di consegna. La consegna della lavastoviglie e il pagamento del prezzo sono avvenuti con le modalità concordate. Dopo che la sig.ra Putz ha fatto installare la lavastoviglie presso il proprio domicilio è risultato che essa era difettosa e impossibile da riparare, senza che ciò potesse essere dovuto alle operazioni di installazione. Le parti hanno quindi concordato di sostituire la lavastoviglie stessa. In tal senso la sig.ra Putz ha preteso dalla Medianess Electronics non solo la consegna di una nuova lavastoviglie, ma anche la rimozione dell'apparecchio difettoso e l'installazione dell'apparecchio sostitutivo, oppure il pagamento delle spese di rimozione e di reinstallazione, pretesa che è stata rifiutata da tale società.
I giudici tedeschi investiti di tali controversie chiedono alla Corte di giustizia di chiarire se il diritto dell'Unione obblighi il venditore a farsi carico della rimozione del bene non conforme e dell'installazione del bene sostitutivo. Tali giudici sottolineano in proposito che il diritto tedesco non prevede alcun obbligo per il venditore incolpevole di farsi carico di siffatte operazioni.
Con la sua sentenza odierna la Corte rileva che il legislatore dell'Unione ha inteso fare della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore. Detto obbligo di gratuità del ripristino della conformità del bene mira a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbe dissuaderlo dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo.
Orbene, se il consumatore, in caso di sostituzione di un bene non conforme, non potesse chiedere al venditore di farsi carico della sua rimozione dal luogo in cui egli lo aveva installato, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, e dell'installazione nello stesso luogo del bene sostitutivo, tale sostituzione gli cagionerebbe oneri finanziari supplementari che non avrebbe dovuto sostenere qualora il venditore avesse correttamente eseguito il contratto di vendita. Infatti, se quest'ultimo avesse fin da subito consegnato un bene conforme al contratto, il consumatore avrebbe sostenuto un’unica volta le spese di installazione e non avrebbe dovuto sostenere le spese di rimozione del bene difettoso.
La Corte rileva che il fatto di addossare al venditore le spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo non conduce ad un risultato iniquo. Infatti, anche nell'ipotesi in cui la non conformità del bene non sia ascrivibile ad una colpa del venditore, resta il fatto che, consegnando un bene non conforme, questi non ha correttamente eseguito l'obbligo che aveva assunto in forza del contratto di vendita e deve quindi farsi carico delle conseguenze dell’inesatta esecuzione dello stesso. Il consumatore ha invece, da parte sua, versato il prezzo di vendita, eseguendo quindi correttamente il proprio obbligo contrattuale. Inoltre, il fatto che il consumatore, fiducioso nella conformità del bene consegnato, abbia installato in buona fede il bene difettoso tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, prima della comparsa del difetto, non può rappresentare una colpa da ascriversi al consumatore stesso.
Pertanto, in una situazione in cui nessuna delle due parti contrattuali ha agito colpevolmente, è legittimo porre a carico del venditore le spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo, dal momento che tali spese supplementari, necessarie per procedere alla sostituzione, sarebbero state evitate qualora il venditore avesse fin da subito eseguito correttamente i propri obblighi contrattuali. L’obbligo del venditore di farsi carico delle spese in questione è indipendente dal fatto che il venditore fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene consegnato. I diritti in tal modo conferiti ai consumatori dalla direttiva mirano non tanto a porre questi ultimi in una posizione più favorevole rispetto a quella che avrebbero potuto esigere in base al contratto di vendita, quanto piuttosto, semplicemente, a ristabilire la situazione che si sarebbe verificata qualora il venditore avesse fin da subito consegnato un bene conforme.
La Corte afferma peraltro che la direttiva osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, quale unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone costi sproporzionati tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore che il bene avrebbe se fosse conforme. Infatti, se è vero che la direttiva prevede il diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene difettoso mediante riparazione o sostituzione, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato, essa precisa nel contempo che un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio. Pertanto, nell'ipotesi in cui uno solo di tali due rimedi sia esperibile, il venditore non può rifiutare l'unico rimedio che consenta di ripristinare la conformità del bene al contratto.
La Corte constata tuttavia che, in una situazione in cui la sostituzione del bene difettoso, quale unico rimedio possibile, comporti costi sproporzionati in ragione della necessità di rimuovere il bene non conforme dal luogo in cui è stato installato e di installare il bene sostitutivo, la direttiva non osta all’eventualità che il diritto del consumatore al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia limitato, ove necessario, ad un importo proporzionato all'entità del difetto di conformità e al valore che il bene avrebbe se fosse conforme. Infatti, una limitazione siffatta lascia impregiudicato il diritto del consumatore di chiedere la sostituzione del bene non conforme. Tuttavia, la possibilità di procedere ad una simile riduzione non può condurre, in pratica, a privare di contenuto il diritto del consumatore al rimborso di tali spese. Inoltre, nell'ipotesi di una riduzione del diritto al rimborso delle spese di cui trattasi, va attribuita al consumatore la possibilità di esigere, in luogo della sostituzione del bene non conforme, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
______________________
1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12).

Il Tribunale riduce le ammende inflitte alla Heineken NV ed alla sua controllata Heineken Nederland BV, nonché alla Bavaria NV, per la loro partecipazione ad un’intesa sul mercato olandese della birra

Sentenze nelle cause T-235/07
Bavaria NV / Commissione e T-240/07 Heineken Nederland BV e Heineken NV/Commissione
Il Tribunale riduce le ammende inflitte alla Heineken NV ed alla sua controllata Heineken Nederland BV, nonché alla Bavaria NV, per la loro partecipazione ad un’intesa sul mercato olandese della birra
L’ammenda della Heineken NV e della sua controllata è ridotta da EUR 219,28 milioni a EUR 198 milioni e quella della Bavaria NV è ridotta da EUR 22,85 milioni a EUR 20,71 milioni
Con decisione del 18 aprile 2007 1, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale superiore a 273 milioni di euro a diversi produttori di birra olandesi, tra i quali la Heineken NV e la sua controllata – Heineken Nederland BV – nonché alla Bavaria NV 2, per aver partecipato ad un’intesa sul mercato olandese della birra, nel periodo tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999.
Su tale mercato, i produttori di birra vendono il loro prodotto al cliente finale, in particolare attraverso due canali di distribuzione: da una parte il circuito alberghiero e della ristorazione ("horeca": alberghi, ristoranti e caffè) in cui il consumo si effettua sul posto e, dall’altra, il circuito dei supermercati e dei negozi di vini e di alcolici in cui l’acquisto della birra è destinato al consumo a domicilio (“food”).
L’infrazione constatata dalla Commissione è consistita nel coordinamento dei prezzi e degli aumenti dei prezzi della birra, nella ripartizione della clientela, sia per il settore “horeca” sia per il settore del consumo a domicilio nei Paesi Bassi, nonché nel coordinamento occasionale di altre condizioni commerciali offerte ai clienti individuali del settore “horeca” nei Paesi Bassi.
La Commissione ha inflitto un’ammenda di EUR 219,28 milioni in solido alla Heineken NV ed alla sua controllata, nonché un’ammenda di EUR 22,85 milioni alla Bavaria NV.
Le società hanno allora adito il Tribunale per chiedere l’annullamento della decisione della Commissione o la riduzione dell’ammenda loro rispettivamente applicata.
Il Tribunale considera che la Commissione non ha dimostrato che l'infrazione riguardasse il coordinamento occasionale delle condizioni commerciali, diverse dai prezzi, offerte ai clienti individuali del settore “horeca”. Essa si è basata su note manoscritte per concludere che le imprese hanno coordinato talune condizioni commerciali, come le condizioni dei prestiti, in tale settore. Il Tribunale constata il carattere isolato e laconico dei riferimenti fatti in dette note manoscritte, l’esistenza di una spiegazione alternativa plausibile proposta dalle società, nonché l’assenza di altri indizi concreti. Conseguentemente, il Tribunale annulla la decisione della Commissione al riguardo e decide di ridurre l’importo delle ammende inflitte alla Heineken NV ed alla sua controllata, nonché alla Bavaria NV.
Per contro, il Tribunale respinge gli argomenti delle società riguardanti le altri componenti dell'infrazione.
Con riferimento alle ammende, la Commissione aveva concesso una riduzione di EUR 100.000 sull’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, dopo aver ammesso che, nella fattispecie, la durata del procedimento amministrativo, che si era protratto per più di sette anni dopo le ispezioni, era stata irragionevole.
Il Tribunale constata che la durata del procedimento amministrativo ha comportato una violazione del principio del termine ragionevole. Al riguardo, il Tribunale considera che la riduzione forfettaria concessa dalla Commissione non tiene conto dell'importo delle ammende e non costituisce quindi una riduzione idonea a porre adeguato rimedio alla violazione derivante dal superamento del termine ragionevole. Conseguentemente, il Tribunale ritiene che, per concedere alle dette società un’equa soddisfazione per l’eccessiva durata del procedimento, la riduzione di cui trattasi debba essere portata al 5% dell'importo dell'ammenda.
Il Tribunale respinge la totalità degli altri argomenti fatti valere da tali società. L'ammenda inflitta in solido alla Heineken NV ed alla sua controllata è fissata ad EUR 198 milioni e quella inflitta alla Bavaria è fissata ad EUR 20,71 milioni.
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1 Decisione della Commissione 18 aprile 2007, C(2007) 1697, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/B/37.766 – Mercato olandese della birra) (GU 2008, C122, pag. 1).
2 Secondo la Commissione, il gruppo Grolsch ha anch’esso partecipato all’intesa e si è visto infliggere un’ammenda di EUR 31,66 milioni. Il gruppo InBev ha beneficiato dell’immunità in base al programma di trattamento favorevole della Commissione per aver fornito informazioni decisive in merito all’infrazione.