lunedì 31 ottobre 2011

(C -509/09-C -161/10) SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA - COMPETENZA GIURISDIZIONALE ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - DIRETTIVA SUL COMMERCIO ELETTRONICO - PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI SU INTERNET

(C -509/09-C -161/10) SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA - COMPETENZA GIURISDIZIONALE ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - DIRETTIVA SUL COMMERCIO ELETTRONICO - PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI SU INTERNET
- VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITA' - LUOGO IN CUI L'EVENTO DANNOSO E' AVVENUTO O PUO' AVVENIRE
La Corte di Giustizia, adita da due domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) e dal Tribunal de grande instance de Paris, ha stabilito i seguenti principi: a) che l’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio del 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi; b) che in luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata (questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito); c) che l’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione (direttiva sul “commercio elettronico”), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro in cui egli è stabilito. In particolare, la Corte ha osservato che la pubblicazione di contenuti su Internet si distingue dalla diffusione − circoscritta territorialmente − di un testo a stampa, in quanto detti contenuti possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque nel mondo. Pertanto la diffusione universale, da una parte, può aumentare la gravità delle violazioni dei diritti della personalità e, dall’altra, rende estremamente difficile individuare i luoghi di concretizzazione del danno derivante da tali violazioni. Ciò posto, poiché l’impatto di un’informazione messa in rete sui diritti della personalità di un determinato soggetto può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la vittima possiede il proprio centro di interessi, la Corte ha individuato tale giudice come quello competente per la totalità dei danni causati sul territorio dell’Unione europea, precisando che il luogo in cui una persona ha il proprio centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua residenza abituale.

Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 ottobre 2011

Nei procedimenti riuniti C‑509/09 e C‑161/10,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania) (C‑509/09) e dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) (C‑161/10) con decisioni 10 novembre 2009 e 29 marzo 2010, pervenute in cancelleria rispettivamente il 9 dicembre 2009 e il 6 aprile 2010, nelle cause

eDate Advertising GmbH

contro

X

e

Olivier Martinez,

Robert Martinez

contro

MGN Limited,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, U. Lõhmus e M. Safjan (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 dicembre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’eDate Advertising GmbH, dagli avv.ti H. Graupner e M. Dörre, Rechtsanwälte;

– per il sig. X, dall’avv. A. Stopp, Rechtsanwalt;

– per la MGN Limited, dall’avv. C. Bigot;

– per il governo tedesco, dal sig. J. Möller e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;

– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

– per il governo danese, dal sig. C. Vang, in qualità di agente;

– per il governo ellenico, dalla sig.ra S. Chala, in qualità di agente;

– per il governo italiano, dalla sig.ra W. Ferrante, in qualità di agente;

– per il governo lussemburghese, dal sig. C. Schiltz, in qualità di agente;

– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer e dal sig. E. Riedl, in qualità di agenti;

– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra F. Penlington, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, QC;

– per la Commissione europea, dal sig. M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 marzo 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), nonché dell’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono contrapposti rispettivamente, da un lato, il sig. X e l’eDate Advertising GmbH (in prosieguo: l’«eDate Advertising») e, dall’altro, i sigg. Olivier e Robert Martinez e la MGN Limited (in prosieguo: la «MGN»), in merito alla responsabilità civile dei predetti convenuti per informazioni e foto pubblicate su Internet.

Contesto normativo

Il regolamento

3 L’undicesimo ‘considerando’ del regolamento così recita :

«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».

4 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento, contenuto nel capo II («Competenza») di quest’ultimo, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali»:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

5 L’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

6 Al capo II, sezione 2, intitolata «Competenze speciali», l’art. 5, punto 3, è formulato nei seguenti termini :

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

La direttiva

7 La quarta frase del ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva ha il seguente tenore:

«Inoltre, per garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono in linea di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito».

8 Il ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva sancisce quanto segue:

«La presente direttiva non è volta a introdurre norme supplementari di diritto internazionale privato sui conflitti di leggi, né tratta della competenza degli organi giurisdizionali. Le disposizioni della legge applicabile in base alle norme del diritto internazionale privato non limitano la libertà di fornire servizi della società dell’informazione come stabilito dalla presente direttiva».

9 Il venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva precisa quanto segue:

«Le giurisdizioni nazionali, anche civili, chiamate a dirimere controversie di diritto privato possono adottare provvedimenti per derogare alla libertà di fornire servizi della società dell’informazione conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva».

10 Conformemente al suo art. 1, n. 1, la direttiva mira «a contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri».

11 L’art. 1, n. 4, della direttiva è redatto nei seguenti termini:

«La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali».

12 Ai termini dell’art. 2, lett. h), sub i), della direttiva :

«[L]’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:

– l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;

– l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore».

13 L’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva così dispone:

«1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.

2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro».

14 L’art. 3, n. 4, della direttiva precisa le condizioni in presenza delle quali gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al n. 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione.

Cause principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑509/09

15 Nel 1993 il sig. X, domiciliato in Germania, è stato condannato da un giudice tedesco all’ergastolo, assieme a suo fratello, per l’omicidio di un attore famoso. Nel gennaio 2008, egli è stato ammesso alla liberazione condizionale.

16 L’eDate Advertising, stabilita in Austria, gestisce un portale Internet accessibile all’indirizzo «www.rainbow.at». Nella rubrica «Info-news», sulle pagine riservate alle notizie meno recenti, fino al 18 giugno 2007 la convenuta ha mantenuto accessibile, ai fini della sua consultazione, una notizia risalente al 23 agosto 1999, in cui si diceva, citando segnatamente il sig. X nonché suo fratello, che essi avevano entrambi presentato un ricorso avverso la loro condanna dinanzi al Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) di Karlsruhe (Germania). Oltre ad una breve descrizione dei fatti commessi nel 1990, veniva citato l’avvocato incaricato dai due condannati, a detta del quale essi intendevano provare che, nel corso del processo, molti dei principali testimoni dell’accusa non avrebbero dichiarato il vero.

17 Il sig. X ha ingiunto all’eDate Advertising di smettere di riportare una simile notizia e di assumersi un obbligo di non fare mediante un’apposita dichiarazione. L’eDate Advertising non ha risposto alla suddetta lettera, ma, in data 18 giugno 2007, essa ha eliminato dal proprio sito Internet l’informazione contestata.

18 Con il suo ricorso dinanzi ai giudici tedeschi, il sig. X chiede all’eDate Advertising di non riportare più notizie che lo concernono, indicando il suo nome per esteso in relazione all’atto commesso. L’eDate Advertising ha contestato principalmente la competenza internazionale dei giudici tedeschi. Poiché il ricorso ha avuto esito positivo nei due gradi di giudizio inferiori, la medesima rinnova, dinanzi al Bundesgerichtshof, le proprie conclusioni volte al rigetto del ricorso.

19 Il Bundesgerichtshof rileva che l’esito di tale ricorso dipende dalla questione se i giudici dei gradi inferiori abbiano, a giusto titolo, riconosciuto la propria competenza internazionale per dirimere la controversia conformemente all’art. 5, punto 3, del regolamento.

20 Ove venga accertata la competenza internazionale dei giudici tedeschi, si porrebbe la questione se sia applicabile il diritto tedesco o il diritto austriaco. Ciò dipenderebbe dall’interpretazione dell’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva.

21 Da un lato, il principio del paese d’origine potrebbe costituire un correttivo sul piano del diritto sostanziale. L’esito giuridico sostanziale, previsto dal diritto dichiarato applicabile in base alle norme di conflitto dello Stato del foro, verrebbe, nel caso concreto, modificato a livello contenutistico e ridotto alle prescrizioni meno rigorose del diritto del paese d’origine. Secondo questa interpretazione, il principio del paese d’origine non inciderebbe sulle norme nazionali sul conflitto di leggi dello Stato del foro e – al pari delle libertà fondamentali enunciate nel Trattato CE – interverrebbe solo nell’ambito di una comparazione concreta, tra costi e benefici, sul piano del diritto sostanziale.

22 D’altro lato, l’art. 3 della direttiva potrebbe sancire un principio generale in materia di norme di conflitto che comporti la sola applicazione del diritto vigente nel paese d’origine, con esclusione delle norme nazionali sul conflitto di leggi.

23 Il Bundesgerichtshof evidenzia che, qualora si consideri il principio del paese d’origine come un ostacolo all’applicazione del diritto sul piano sostanziale, troverebbe applicazione il diritto internazionale privato tedesco e occorrerebbe annullare la decisione impugnata e respingere definitivamente il ricorso, poiché non si potrebbe riconoscere al ricorrente una pretesa inibitoria fondata sul diritto tedesco. Per contro, se si riconosce al principio del paese d’origine il carattere di una norma di conflitto, la pretesa inibitoria del sig. X andrebbe valutata in base al diritto austriaco.

24 Ciò premesso, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, per l’ipotesi di (minacciata) violazione di diritti della personalità attraverso contenuti di un sito Internet, la locuzione “luogo in cui l’evento dannoso può avvenire” di cui all’art. 5, punto 3, del regolamento (...) debba essere interpretata nel senso che

l’interessato può esercitare un’azione inibitoria contro il gestore del sito Internet, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento del gestore, anche dinanzi ai giudici di ogni Stato membro in cui il sito Internet può essere consultato,

oppure

la competenza dei giudici di uno Stato membro, in cui il gestore del sito Internet non è stabilito, presuppone che, oltre alla mera accessibilità tecnica a tale sito, sussista uno specifico collegamento dei contenuti controversi o del sito Internet con lo Stato del foro.

2) Qualora sia richiesto un siffatto collegamento con lo Stato del foro:

secondo quali criteri esso vada riscontrato;

se assume rilievo il fatto che il sito Internet cui si riferisce l’azione inibitoria si rivolga, alla luce delle scelte del gestore, (anche) agli utenti di Internet nello Stato del foro, o se sia sufficiente che le informazioni accessibili sul sito presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che, secondo le circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, un conflitto tra interessi contrapposti – l’interesse del ricorrente al rispetto dei propri diritti della personalità e l’interesse del gestore ad impostare discrezionalmente il proprio sito e a fornire informazione – possa essersi verificato o potrà verificarsi nello Stato del foro;

se, al fine del riscontro di tale collegamento con lo Stato del foro, sia determinante il numero di accessi al sito Internet controverso operati da detto Stato.

3) Ove, ai fini della sussistenza della competenza giurisdizionale, non sia necessario alcuno specifico collegamento con lo Stato del foro oppure tale collegamento si presuma qualora le informazioni controverse presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che un conflitto tra contrapposti interessi, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito Internet controverso, possa essersi verificato o potrà verificarsi in detto Stato e la presunzione di tale collegamento non presupponga il riscontro di un numero minimo di accessi al sito Internet controverso dallo Stato del foro:

se l’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva (...) debba essere interpretato nel senso che

alle menzionate disposizioni va attribuito carattere di norme di conflitto, nel senso che esse, anche nell’ambito del diritto civile, prescrivono la sola applicazione del diritto vigente nel paese d’origine, con esclusione delle norme di conflitto nazionali,

oppure

tali disposizioni costituiscono un correttivo rilevante sul piano giuridico materiale, attraverso il quale l’esito giuridico sostanziale del diritto individuato come applicabile dalle norme di conflitto nazionali viene modificato a livello contenutistico e ridotto alle prescrizioni normative dello Stato d’origine.

Per il caso in cui i nn. 1 e 2 dell’art. 3 della direttiva (...) abbiano carattere di norme di conflitto:

se le disposizioni citate si limitino a prescrivere la sola applicazione del diritto sostanziale del paese d’origine o prescrivano anche l’applicazione delle norme di conflitto ivi in vigore, con la conseguenza che resti possibile il rinvio da parte del diritto dello Stato di origine al diritto dello Stato del foro».

Causa C‑161/10

25 Dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi, l’attore francese Olivier Martinez e suo padre, Robert Martinez, lamentano violazioni della loro vita privata e del diritto all’immagine di Olivier Martinez, che sarebbero avvenute tramite la messa in rete, sul sito Internet accessibile all’indirizzo «www.sundaymirror.co.uk», di un testo redatto in lingua inglese, datato 3 febbraio 2008 ed intitolato, secondo la traduzione francese non contestata, depositata in udienza, «Kylie Minogue è di nuovo con Olivier Martinez», unitamente a dettagli relativi al loro incontro.

26 In base all’art. 9 del codice civile francese, il quale dispone che «ciascuno ha diritto al rispetto della propria vita privata», è stata intentata un’azione contro la società di diritto inglese MGN, editrice del sito del quotidiano britannico Sunday Mirror. Tale società eccepisce l’incompetenza del Tribunal de grande instance di Parigi per insussistenza di un collegamento sufficiente tra la pubblicazione on line controversa e il presunto danno sul territorio francese, mentre i ricorrenti ritengono al contrario che un siffatto collegamento non sia necessario e che, in ogni caso, esso sussista.

27 Il giudice del rinvio rileva che un evento dannoso, il cui supporto è costituito dalla rete Internet, può essere considerato come prodottosi sul territorio di uno Stato membro soltanto qualora sussista un nesso sufficiente, sostanziale o significativo, che lo colleghi con detto territorio.

28 Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della questione della competenza del giudice di uno Stato membro a conoscere di una violazione dei diritti della personalità commessa sulla rete Internet, a partire da un sito edito da una persona domiciliata in un altro Stato membro ed essenzialmente destinato al pubblico di quest’altro Stato, non emerge chiaramente dal tenore letterale degli artt. 2 e 5, punto 3, del regolamento.

29 In tale contesto, il Tribunal de grande instance di Parigi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 2 e 5, [punto 3,] del regolamento (...) debbano essere interpretati nel senso che riconoscono la competenza del giudice di uno Stato membro a decidere in merito ad un’azione per una violazione dei diritti della personalità commessa mediante la pubblicazione di informazioni e/o fotografie su un sito Internet edito in un altro Stato membro da una società stabilita in detto secondo Stato (oppure in un terzo Stato membro, in ogni caso diverso dal primo):

– alla mera condizione che tale sito Internet possa essere consultato a partire dal primo Stato, oppure

– solamente qualora tra l’evento dannoso e il territorio del primo Stato sussista un collegamento sufficiente, sostanziale e significativo e, in questa seconda ipotesi, se il collegamento possa derivare:

– dalla quantità di connessioni alla pagina controversa provenienti dal primo Stato membro, in valore assoluto o relativo al numero totale di connessioni alla pagina,

– dalla residenza o dalla nazionalità della persona che lamenta la violazione dei propri diritti della personalità o, più in generale, dalla residenza o dalla nazionalità delle persone interessate,

– dalla lingua in cui è diffusa l’informazione controversa o da qualunque altro elemento idoneo a dimostrare la volontà dell’editore del sito Internet di rivolgersi specificamente al pubblico del primo Stato,

– dal luogo in cui sono avvenuti i fatti lamentati e/o dove sono state effettuate le riprese fotografiche eventualmente pubblicate in linea,

– da altri criteri».

30 Con ordinanza 29 ottobre 2010, il presidente della Corte di giustizia ha deciso, ai sensi dell’art. 43 del regolamento di procedura della Corte, di riunire i procedimenti C-509/09 e C-161/10 ai fini della trattazione orale e della sentenza.

Sulla ricevibilità

31 Il governo italiano considera che le questioni poste nel procedimento C‑509/09 devono essere dichiarate irricevibili per difetto di rilevanza nella causa principale. L’azione inibitoria costituirebbe uno strumento giurisdizionale d’urgenza e presupporrebbe quindi l’attualità del comportamento dannoso. Dall’esposizione dei fatti di causa risulterebbe, nondimeno, che la condotta assunta come lesiva non era più attuale al momento della proposizione della domanda inibitoria, in quanto il gestore del sito aveva già eliminato la notizia controversa prima dell’inizio del giudizio.

32 A tal riguardo occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento ex art. 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v. sentenza 17 febbraio 2011, causa C‑52/09, TeliaSonera Sverige, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

33 Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è, infatti, possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della causa principale, in particolare qualora la questione sia di tipo ipotetico (v. sentenza TeliaSonera Sverige, cit., punto 16).

34 Orbene, non sembra che, nella causa principale, l’azione inibitoria sia divenuta priva di oggetto per il fatto che il gestore del sito avesse già rimosso la notizia controversa prima dell’inizio del procedimento. Infatti, come ricordato al punto 18 della presente sentenza, l’azione inibitoria ha avuto esito favorevole nei due gradi di giudizio inferiori.

35 Ad ogni modo, la Corte ha già statuito che, alla luce del suo tenore letterale, l’art. 5, punto 3, del regolamento non presuppone la sussistenza attuale di un danno (v., in tal senso, sentenza 1° ottobre 2002, causa C‑167/00, Henkel, Racc. pag. I‑8111, punti 48 e 49). Ne consegue che rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione un’azione diretta ad impedire che si riproduca un comportamento considerato illecito.

36 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sull’interpretazione dell’art. 5, punto 3, del regolamento

37 Con le sue prime due questioni nel procedimento C‑509/09 e con la sua questione unica nel procedimento C‑161/10, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono sostanzialmente alla Corte come debba essere interpretata la locuzione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all’art. 5, punto 3, del regolamento, in caso di asserita lesione di diritti della personalità attraverso contenuti messi in rete su un sito Internet.

38 Per risolvere dette questioni occorre ricordare che, da un lato, secondo una costante giurisprudenza, le disposizioni del regolamento vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema generale e delle loro finalità (v., in particolare, sentenza 16 luglio 2009, causa C‑189/08, Zuid-Chemie, Racc. pag. I‑6917, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

39 D’altro lato, poiché il regolamento ha sostituito, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali atti comunitari possono essere qualificate come equivalenti (sentenza Zuid-Chemie, cit., punto 18).

40 Secondo costante giurisprudenza, la norma sulla competenza speciale enunciata all’art. 5, punto 3, del regolamento, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (v. sentenza Zuid-Chemie, cit., punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

41 Va altresì ricordato che la locuzione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretato. Questi due luoghi possono costituire un significativo collegamento dal punto di vista della competenza giurisdizionale, dato che ciascuno di essi può, a seconda della circostanze, fornire un’indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza 7 marzo 1995, causa C‑68/93, Shevill e a., Racc. pag. I‑415, punti 20 e 21).

42 Per quanto riguarda l’applicazione di questi due criteri di collegamento ad azioni dirette al risarcimento di un danno immateriale asseritamente causato da una pubblicazione diffamatoria, la Corte ha considerato che, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, la vittima può esperire nei confronti dell’editore un’azione di risarcimento sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l’editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui la vittima assume aver subìto una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito (sentenza Shevill e a., cit., punto 33).

43 A tal riguardo, la Corte ha parimenti precisato che, nonostante gli inconvenienti derivanti dalla limitazione della competenza dei giudici dello Stato di diffusione ai soli danni cagionati nello Stato del foro, l’attore ha pur sempre la facoltà di esperire l’azione nel suo complesso dinanzi al giudice sia del domicilio del convenuto, sia del luogo dove è stabilito l’editore della pubblicazione diffamatoria (sentenza Shevill e a., cit., punto 32).

44 Come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, tali considerazioni possono essere applicate anche ad altri mezzi e supporti di comunicazione e possono coprire un’ampia gamma di violazioni dei diritti della personalità conosciute dai vari ordinamenti giuridici, come quelle lamentate dai ricorrenti nella causa principale.

45 Tuttavia, come rilevato tanto dai giudici del rinvio quanto dalla maggioranza delle parti e degli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte, la messa in rete di contenuti su un sito Internet si distingue dalla diffusione circoscritta territorialmente di un mezzo di comunicazione quale una stampa, giacché, in via di principio, essa mira all’ubiquità di detti contenuti. Questi possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque al mondo, indipendentemente da qualsiasi intenzione del loro emittente in ordine alla loro consultazione al di là del proprio Stato membro di stabilimento e al di fuori del proprio controllo.

46 Sembra dunque che Internet riduca l’utilità del criterio inerente alla diffusione, poiché la portata della diffusione di contenuti messi in rete, in linea di principio, è universale. Inoltre, sul piano tecnico è tuttora impossibile quantificare tale diffusione con certezza ed attendibilità rispetto ad un determinato Stato membro e, di conseguenza, valutare il danno causato esclusivamente in tale Stato membro.

47 Le difficoltà di attuazione, nel contesto di Internet, di detto criterio della concretizzazione del danno, sancito nella citata sentenza Shevill e a., contrastano, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, con la gravità della lesione che può subire il titolare del diritto della personalità, il quale constata che un’informazione lesiva di suddetto diritto è disponibile in qualunque parte del mondo.

48 I criteri di collegamento ricordati al punto 42 della presente sentenza vanno quindi adeguati nel senso che la vittima di una lesione di un diritto della personalità per mezzo di Internet può adire un foro, a seconda del luogo di concretizzazione del danno cagionato da detta lesione nell’Unione europea, per la totalità di tale danno. Poiché l’impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un’informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, l’attribuzione di competenza a tale giudice corrisponde all’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia, ricordato al punto 40 della presente sentenza.

49 Il luogo in cui una persona ha il proprio centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua residenza abituale. Tuttavia, una persona può avere il proprio centro di interessi anche in uno Stato membro in cui non risiede abitualmente, ove altri indizi, quali l’esercizio di un’attività professionale, possano dimostrare l’esistenza di un collegamento particolarmente stretto con tale Stato.

50 La competenza del giudice del luogo in cui la presunta vittima ha il proprio centro di interessi è conforme all’obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza (v. sentenza 12 maggio 2011, causa C‑144/10, BVG, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33) anche nei confronti del convenuto, poiché chi emette l’informazione lesiva, al momento della messa in rete della stessa, è in condizione di conoscere i centri d’interessi delle persone che ne formano oggetto. Occorre dunque considerare che il criterio del centro d’interessi consente, al contempo, all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (v. sentenza 23 aprile 2009, causa C‑533/07, Falco Privatstiftung e Rabitsch, Racc. pag. I‑3327, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

51 Peraltro, in luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno, il criterio della concretizzazione del danno, sancito nella citata sentenza Shevill e a., conferisce competenza ai giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi sono competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

52 Di conseguenza, le prime due questioni nel procedimento C‑509/09 e la questione unica nel procedimento C‑161/10 vanno risolte dichiarando che l’art. 5, punto 3, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

Sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva

53 Con la sua terza questione nel procedimento C‑509/09, il Bundesgerichtshof intende sapere se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva abbiano carattere di norme di conflitto, nel senso che esse prescrivono anche in materia civile l’applicazione esclusiva, per i servizi della società dell’informazione, del diritto in vigore nel paese d’origine con esclusione della norme nazionali sul conflitto di leggi, oppure se esse costituiscano un correttivo al diritto dichiarato applicabile secondo le norme nazionali sul conflitto di leggi, per modificarne il contenuto conformemente alle prescrizioni del paese d’origine.

54 Si devono analizzare tali disposizioni tenendo conto non soltanto della lettera delle stesse, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v. sentenze 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑6857, punto 50; 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE, Racc. pag. I‑11519, punto 34, nonché 7 ottobre 2010, causa C‑162/09, Lassal, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49).

55 In tal senso, il dispositivo di un atto dell’Unione è indissociabile dalla sua motivazione e deve essere pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (sentenze 29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4087, punto 97 e giurisprudenza ivi citata, nonché Lassal, cit., punto 50).

56 La direttiva, adottata in base agli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE, ai sensi del suo art. 1, n. 1, mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri. Il suo quinto ‘considerando’ elenca, quali ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno in tale settore, le divergenze tra le normative nazionali, nonché l’incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi.

57 Orbene, per la maggior parte degli aspetti del commercio elettronico, la direttiva non prevede un’armonizzazione delle norme sostanziali, bensì definisce un «ambito regolamentato», in cui il meccanismo previsto dall’art. 3 deve consentire, secondo il ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva in parola, di sottoporre, Error! Not a valid link.i servizi della società dell’informazione alla normativa dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore.

58 A tal riguardo va rilevato, da una parte, che la normativa dello Stato membro di stabilimento del prestatore comprende l’ambito del diritto civile, il che emerge, in particolare, dal venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva, nonché dalla circostanza che l’allegato di quest’ultima elenca i diritti e gli obblighi di natura civilistica ai quali non si applica il meccanismo di cui all’art. 3. D’altra parte, l’applicazione del medesimo alla responsabilità dei prestatori è espressamente prevista dall’art. 2, lett. h), sub i), secondo trattino, della direttiva.

59 La lettura dell’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva, alla luce delle disposizioni e degli obiettivi summenzionati, dimostra che il meccanismo delineato dalla direttiva dispone, anche in diritto civile, l’osservanza delle prescrizioni del diritto sostanziale vigente nel paese di stabilimento del prestatore. Invero, in mancanza di disposizioni vincolanti di armonizzazione, adottate a livello dell’Unione, soltanto il riconoscimento del carattere vincolante della normativa nazionale, al quale il legislatore ha deciso di sottoporre i prestatori e i lori servizi, può garantire la piena efficacia della libera prestazione dei medesimi servizi. L’art. 3, n. 4, della direttiva può corroborare siffatta lettura in quanto precisa le condizioni alle quali gli Stati membri possono derogare al n. 2 dell’articolo in parola, condizioni da considerarsi esaustive.

60 Orbene, l’interpretazione dell’art. 3 della direttiva deve anche tenere conto del suo art. 1, n. 4, secondo cui essa non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato relative al conflitto di leggi.

61 A tal riguardo va rilevato, da un lato, che un’interpretazione della norma relativa al mercato interno, di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva, nel senso che essa conduce all’applicazione del diritto sostanziale vigente nello Stato membro di stabilimento, non determina la sua qualificazione come norma di diritto internazionale privato. Infatti, tale paragrafo impone principalmente agli Stati membri l’obbligo di provvedere affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito sul loro territorio, rispettino le disposizioni nazionali applicabili in tali Stati membri, rientranti nell’ambito regolamentato. L’imposizione di un obbligo siffatto non presenta le caratteristiche di una norma di conflitto, destinata a dirimere un conflitto specifico tra più diritti applicabili.

62 D’altra parte, l’art. 3, n. 2, della direttiva contiene un divieto per gli Stati membri di limitare, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. Per contro, dall’art. 1, n. 4, della direttiva, letto alla luce del ventitreesimo ‘considerando’ della medesima, emerge che, in linea di principio, gli Stati membri ospitanti sono liberi di designare, in base al loro diritto internazionale privato, le norme sostanziali applicabili, purché non ne derivi una restrizione della libera prestazione dei servizi del commercio elettronico.

63 Ne consegue che l’art. 3, n. 2, della direttiva non impone un recepimento in forma di norme specifiche di conflitto di leggi.

64 Occorre tuttavia interpretare le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva in modo da garantire che l’approccio coordinativo prescelto dal legislatore dell’Unione consenta effettivamente di assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri.

65 A tale proposito va ricordato che la Corte ha già statuito che le disposizioni imperative di una direttiva, necessarie per la realizzazione degli obiettivi del mercato interno, devono potersi applicare anche nonostante una scelta legislativa diversa (v., in tal senso, sentenze 9 novembre 2000, causa C‑381/98, Ingmar, Racc. pag. I‑9305, punto 25, nonché 23 marzo 2006, causa C‑465/04, Honyvem Informazioni Commerciali, Racc. pag. I‑2879, punto 23).

66 Orbene, per quanto riguarda il meccanismo di cui all’art. 3 della direttiva, occorre considerare che la sottoposizione dei servizi del commercio elettronico alla normativa dello Stato membro di stabilimento dei rispettivi prestatori, in forza dell’art. 3, n. 1, non consentirebbe di garantire pienamente la libera circolazione di tali servizi qualora, in definitiva, i prestatori dovessero rispettare, nello Stato membro ospitante, prescrizioni più rigorose di quelle loro applicabili nel proprio Stato membro di stabilimento.

67 Ne consegue che, fatte salve le deroghe autorizzate secondo le condizioni di cui al suddetto art. 3, n. 4, l’art. 3 della direttiva osta a che il prestatore di un servizio del commercio elettronico sia soggetto a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale in vigore nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

68 Alla luce di quanto precede, la terza questione nel procedimento C‑509/09 deve essere risolta dichiarando che l’art. 3 della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

Sulle spese

69 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

2) L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.




sabato 29 ottobre 2011

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-495/10 - Ad avviso dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi, ad una struttura sanitaria pubblica, quale prestatrice di servizi, non è applicabile il regime di responsabilità previsto dalla direttiva sul danno da prodotti difettosi


Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-495/10

Centre hospitalier universitaire de Besançon / Thomas Dutreux e Caisse primaire d’assurance maladie du Jura

Ad avviso dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi, ad una struttura sanitaria pubblica, quale prestatrice di servizi, non è applicabile il regime di responsabilità previsto dalla direttiva sul danno da prodotti difettosi

Tuttavia, la direttiva consente agli Stati membri di definire un regime secondo cui una struttura sanitaria pubblica è tenuta a risarcire, anche in assenza di sua colpa, il danno subito da un paziente in ragione del malfunzionamento di un apparecchio o di un prodotto utilizzato nell'ambito delle cure

La direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi 1 introduce un principio di responsabilità senza colpa, secondo cui il produttore (fabbricante di un prodotto finito, produttore di una materia prima o fabbricante di una parte componente) è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto 2. Quando non può essere individuato il produttore, si considera tale ogni fornitore, a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

Peraltro, la direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva stessa.

Nel diritto francese, la responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche nei confronti dei loro pazienti è disciplinata da un principio giurisprudenziale elaborato dal Conseil d’État (Francia) il 9 luglio 2003, secondo cui una struttura ospedaliera pubblica è tenuta a risarcire il danno subito da un paziente a causa del malfunzionamento di un apparecchio o di un prodotto impiegato nell'ambito delle cure fornite, anche in assenza di colpa della struttura stessa.

Nella fattispecie, il sig. Dutreux, all'epoca tredicenne, è stato vittima di ustioni nel corso di un intervento chirurgico praticato nel 2000 presso il Centre hospitalier universitaire (CHU) di Besançon (Francia). Dette ustioni sono state cagionate da un materasso riscaldante su cui egli era stato posto e che aveva un sistema di regolazione della temperatura difettoso. Il CHU di Besançon è stato condannato a risarcire il danno in tal modo cagionato.

Il Conseil d'État, investito in ultima istanza di tale controversia, interroga la Corte di giustizia sull'interpretazione della direttiva, chiedendo in particolare se il regime francese di responsabilità in assenza di colpa delle strutture ospedaliere pubbliche possa coesistere con il regime di responsabilità del produttore instaurato dalla direttiva.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Paolo Mengozzi rileva anzitutto che il legislatore dell'Unione non ha inteso instaurare, con la direttiva, un regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi che si estendesse al prestatore di servizi.
L'avvocato generale rileva che la Corte non si è mai direttamente pronunciata sull’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva al regime di responsabilità del prestatore di servizi per danno da prodotto difettoso. Infatti, la direttiva disciplina tassativamente solo la responsabilità del «produttore» o, eventualmente, quella del «fornitore» di un prodotto difettoso. Benché la direttiva non definisca la nozione di «fornitore», questi è tuttavia inteso come un intermediario che interviene nella catena di commercializzazione o di distribuzione di tale prodotto.


Orbene, nella fattispecie, non si trattava di un consumatore venuto a ritirare un materasso, bensì di un paziente che si recava in ospedale. Pertanto, la sicurezza del materasso difettoso deve essere considerata con riferimento alla prestazione sanitaria stessa. Il CHU di Besançon non può pertanto essere considerato quale distributore del materasso difettoso e non può essere assimilato ad un «fornitore» ai sensi della direttiva.

L'avvocato generale conclude affermando che un prestatore di servizi – quale il CHU di Besançon – non può essere assimilato al «fornitore» ai sensi della direttiva. Di conseguenza, l'ambito d'applicazione della direttiva non si estende alla responsabilità del prestatore di servizi per i danni cagionati da un prodotto difettoso nell'ambito di una prestazione di servizi.

Tale posizione è conforme alla giurisprudenza 3 della Corte, secondo cui la direttiva non aspira a disciplinare in maniera esaustiva il settore della responsabilità per danno da prodotti difettosi, ma apre la strada verso una maggiore armonizzazione.

Pertanto, allo scopo di garantire una tutela efficace dei consumatori, l'avvocato generale sottolinea che la direttiva consente agli Stati membri di definire un regime nazionale di responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche che utilizzano apparecchi o prodotti difettosi nell’ambito di una prestazione di servizi e cagionano in tal modo danni al destinatario della prestazione – vale a dire al paziente – pur consentendo a dette strutture di esercitare un'azione di regresso, sulla base della direttiva, nei confronti del produttore.

Del resto, l'avvocato generale rileva che nella fattispecie solo l'applicazione del regime nazionale di responsabilità del prestatore di servizi consentirebbe di riconoscere al paziente un diritto al risarcimento per le ustioni cagionate dal materasso difettoso. Infatti, poiché tali danni si sono verificati nel corso di un intervento chirurgico praticato il 3 ottobre 2000, l'azione del danneggiato contro il «produttore» del materasso difettoso, ai sensi della direttiva, sarebbe prescritta (termine di prescrizione di 10 anni).
____________________
1 Direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29).

2 Il termine «produttore» designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.



La normativa portoghese in materia di rimborso di cure mediche non ospedaliere fornite in un altro Stato membro è contraria al diritto dell’Unione


Sentenza nella causa C-255/09

Commissione / Portogallo

La normativa portoghese in materia di rimborso di cure mediche non ospedaliere fornite in un altro Stato membro è contraria al diritto dell’Unione

Ad eccezione delle cure che comportano il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti e costose, gli Stati membri devono prevedere la possibilità di rimborso, sulla base delle proprie tariffe, delle cure mediche non ospedaliere che siano state fornite in un altro Stato membro senza autorizzazione preventiva

In Portogallo, salvo i casi previsti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 1, la possibilità di ottenere un rimborso delle spese mediche non ospedaliere sostenute in un altro Stato membro è limitata. Infatti, se è vero che la normativa portoghese (in concreto il decreto legge n. 177/92) prevede il rimborso delle spese mediche non ospedaliere che considera «altamente specializzate» e che non possono essere fornite in Portogallo, tale rimborso è subordinato ad una triplice autorizzazione preventiva (vale a dire, un referto medico dettagliato favorevole, la conferma dello stesso da parte del direttore sanitario della struttura ospedaliera e l’approvazione da parte del direttore generale delle strutture ospedaliere). Il diritto portoghese non prevede alcuna possibilità di rimborso per le altre cure mediche non ospedaliere.

Ritenendo che tale regime portoghese di rimborso delle spese mediche non ospedaliere generate in un altro Stato membro sia incompatibile con la libera prestazione di servizi, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento.

Tuttavia, nel frattempo, la Corte di giustizia il 5 ottobre 2010 2 ha dichiarato compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che uno Stato membro subordini ad un’autorizzazione preventiva il rimborso di cure non ospedaliere programmate in un altro Stato membro, qualora tali cure richiedano l’utilizzo di apparecchiature mediche pesanti e costose. In seguito a tale sentenza, la Commissione ha deciso di modificare l’oggetto del presente ricorso. Di conseguenza, il presente ricorso riguarda le cure mediche non ospedaliere fornite in un altro Stato membro, che non richiedono il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti e costose 3 e che non rientrano nel regolamento n. 1408/71.

Nella sentenza in data odierna la Corte rammenta, in via preliminare, che le prestazioni mediche fornite dietro corrispettivo rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi. A tale titolo, la libera prestazione di servizi osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna.
Muovendo da tale richiamo, la Corte esamina, in primo luogo, la situazione delle cure mediche non ospedaliere fornite in un altro Stato membro, previste dal decreto legge portoghese e che non richiedono il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti e costose.


A tale riguardo, la Corte ritiene che il regime di autorizzazione preventiva cui è subordinato il rimborso di tale tipo di cure costituisca una restrizione alla libera prestazione di servizi. Infatti, la Corte considera che la prospettiva di un possibile mancato rimborso delle spese in seguito ad una decisione amministrativa negativa è, in sé, idonea a dissuadere i pazienti interessati dal rivolgersi ad un prestatore di servizi medici stabilito in un altro Stato membro. Inoltre, la normativa prevede la presa a carico delle spese mediche all’estero esclusivamente nel caso eccezionale in cui il sistema sanitario portoghese non disponga dei mezzi per trattare il paziente iscritto a tale sistema. Tale requisito è, per sua stessa natura, atto a ridurre notevolmente le ipotesi in cui si può ottenere un’autorizzazione.

In seguito, la Corte ritiene che tale restrizione non possa essere giustificata da esigenze imperative e, in particolare, dall’asserita esistenza di un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale.

A tale proposito, la Corte indica che, alla luce degli elementi a sua disposizione, la soppressione dell’obbligo di autorizzazione preventiva per questo tipo di cure non provocherebbe spostamenti transfrontalieri di pazienti di entità tale da alterare gravemente l’equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale portoghese. Infatti, fatti salvi i casi d’urgenza, gli spostamenti transfrontalieri di pazienti avvengono soprattutto in regioni frontaliere o per il trattamento di patologie specifiche. Infine, la Corte rammenta che, allorché gli assicurati si recano senza autorizzazione preventiva in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la cassa malattia cui appartengono per farsi curare, possono esigere la presa a carico delle cure loro fornite solo nei limiti della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia dello Stato membro di iscrizione.

Analogamente, le caratteristiche essenziali del servizio sanitario nazionale portoghese non possono giustificare la restrizione. A tale proposito, in particolare, la Corte rammenta che gli Stati membri che, come il Portogallo, hanno creato un regime di prestazioni in natura (cioè un regime in forza del quale gli assicurati hanno diritto non al rimborso delle spese sostenute per le cure mediche, ma alle cure stesse) devono prevedere meccanismi di rimborso a posteriori delle cure fornite in un altro Stato membro.

Di conseguenza, la Corte conclude che il Portogallo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della libera prestazione di servizi, subordinando al rilascio di un’autorizzazione preventiva la possibilità di rimborso delle spese mediche collegate a trattamenti non ospedalieri «altamente specializzati» in un altro Stato membro e che non richiedono il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti e costose.

In secondo luogo, la Corte analizza la situazione delle altre cure mediche, vale a dire le cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro, diverse da quelle previste dal decreto legge portoghese, che non richiedono il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti e costose e che non rientrano nel regolamento n. 1408/71.

Al riguardo, la Corte osserva che il diritto portoghese non prevede alcuna possibilità di rimborso di tale tipo di cure - come la consultazione di un medico generico o di un dentista senza autorizzazione preventiva. Poiché non esiste alcuna possibilità di rimborso per questo tipo di cure, la Corte conclude che il Portogallo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della libera prestazione di servizi.
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1 Vale a dire quando lo stato di salute del lavoratore iscritto al sistema sanitario portoghese impone di ricorrere a prestazioni mediche durante il soggiorno nel territorio di un altro Stato membro (cure impreviste) o quando il lavoratore è stato preventivamene autorizzato dall’istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per esservi curato, secondo le tariffe applicabili nello Stato membro del trattamento (cure programmate preliminarmente autorizzate). Regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), sostituito dal regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

2 Causa C-512/08, Commissione/Francia, v. comunicato stampa n. 97/10.

3 In concreto, si tratta di attrezzature mediche pesanti e costose, tassativamente elencate nella normativa nazionale, come apparecchi per radiodiagnostica o spettrometria in risonanza magnetica nucleare per uso clinico, scanner per uso medico.



La vittima di lesioni dei diritti della personalità via Internet può adire i giudici dello Stato membro in cui risiede per la totalità del danno subito


Sentenza nelle cause riunite C-509/09 e C-161/10

eDate advertising GmbH/X

Olivier Martinez e Robert Martinez/MGN Limited

La vittima di lesioni dei diritti della personalità via Internet può adire i giudici dello Stato membro in cui risiede per la totalità del danno subito

Tuttavia, il gestore di un sito Internet, cui si applica la direttiva sul commercio elettronico, non può essere assoggettato, nello Stato di residenza della vittima, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito

Il regolamento sulla competenza giurisdizionale1 prevede che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro, in linea di principio, siano convenute dinanzi ai giudici di tale Stato. Tuttavia, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona può essere convenuta anche in un altro Stato membro dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso si è prodotto o può prodursi. In tal senso, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa scritta, diffuso in più Stati membri, la vittima ha due possibilità per esperire un’azione di risarcimento contro l’editore. Da un lato, essa può adire i giudici dello Stato del luogo ove è stabilito l’editore, competenti a pronunciarsi sul risarcimento della totalità dei danni derivanti dalla diffamazione. Dall’altro, essa può rivolgersi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui essa assume aver subìto una lesione della propria reputazione (luogo di concretizzazione del danno). Tuttavia, in quest’ultimo caso, i giudici nazionali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato in cui i medesimi si trovano.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) e il Tribunal de grande instance de Paris (Francia) hanno chiesto alla Corte di giustizia di precisare in quale misura tali principi si applichino anche in caso di violazioni dei diritti della personalità per mezzo di contenuti diffusi su un sito Internet.

I fatti nella causa C-509/09

Nel 1993 il sig. X, domiciliato in Germania, è stato condannato assieme a suo fratello da un giudice tedesco all’ergastolo per l’omicidio di un attore famoso. Nel gennaio 2008 è stato ammesso alla liberazione condizionale.

La società eDate Advertising, stabilita in Austria, gestisce un portale Internet accessibile all’indirizzo «www.rainbow.at», ove ha pubblicato informazioni sui ricorsi presentati dal sig. X e da suo fratello avverso la loro condanna. Pur avendo l’eDate Advertising eliminato dal proprio sito Internet l’informazione controversa, il sig. X ha chiesto ai giudici tedeschi di ingiungere alla società austriaca di non riportare più notizie che lo concernono indicando il suo nome per esteso in relazione al crimine commesso. Quanto all’eDate Advertising, essa contesta la competenza internazionale dei giudici tedeschi a dirimere la controversia in quanto ritiene di poter essere convenuta soltanto dinanzi ai giudici austriaci.

I fatti nella causa C-161/10

Il 3 febbraio 2008 un testo redatto in inglese ed intitolato «Kylie Minogue è di nuovo con Olivier Martinez» è apparso sul sito Internet del quotidiano britannico Sunday Mirror, unitamente a dettagli relativi all’incontro tra la cantante australiana e l’attore francese. Quest’ultimo e suo padre, Robert Martinez, lamentano violazioni della loro vita privata e del diritto all’immagine di Olivier Martinez e, in Francia, hanno agito in giudizio contro la società britannica MGN, editrice del Sunday Mirror. Questa, al pari dell’eDate Advertising, ultima contesta la competenza internazionale del tribunale adito in quanto ritiene non sussista un collegamento sufficientemente stretto tra la pubblicazione in rete nel Regno Unito e il presunto danno sul territorio francese. Orbene, soltanto un siffatto collegamento potrebbe radicare la competenza dei giudici francesi a conoscere degli eventi lesivi connessi con la pubblicazione in rete controversa.


La sentenza della Corte

Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva che la pubblicazione di contenuti su Internet si distingue dalla diffusione − circoscritta territorialmente − di un testo a stampa, in quanto detti contenuti possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque nel mondo. Pertanto la diffusione universale, da una parte, può aumentare la gravità delle violazioni dei diritti della personalità e, dall’altra, rende estremamente difficile individuare i luoghi di concretizzazione del danno derivante da tali violazioni. Ciò posto – poiché l’impatto di un’informazione messa in rete sui diritti della personalità di un soggetto può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la vittima possiede il proprio centro di interessi – la Corte designa tale giudice come quello competente per la totalità dei danni causati sul territorio dell’Unione europea. La Corte precisa che il luogo in cui una persona ha il proprio centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua residenza abituale.

La Corte sottolinea nondimeno che, in luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno, la vittima può sempre adire i giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. In tal caso, alla stregua di quanto avviene per i danni causati da un testo a stampa, tali giudici sono competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato in cui essi si trovano. Del pari, la persona lesa può anche adire, per la totalità del danno cagionato, i giudici dello Stato membro del luogo in cui è stabilito il soggetto che ha messo tali contenuti in rete.

Infine, nell’interpretare la direttiva sul commercio elettronico 2, la Corte statuisce che il principio della libera prestazione di servizi, in linea di massima, osta a che il prestatore di un servizio del commercio elettronico sia soggetto nello Stato membro ospitante a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito.

_______________

1 Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).



(C‑34/10) PROPRIETA' INTELLETTUALE - PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE (Testo completo)

(C‑34/10) PROPRIETA' INTELLETTUALE - PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
- ESCLUSIONE DELL'UTILIZZAZIONE DI EMBRIONI UMANI A FINI INDUSTRIALI O COMMERCIALI - NOZIONI DI "EMBRIONE UMANO" E DI "UTILIZZAZIONE A FINI INDUSTRIALI O COMMERCIALI"
La Corte di Giustizia, adita dalla Corte federale di Cassazione della Germania, ha stabilito che l’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che: a) costituisce un «embrione umano» qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi; b) spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca un «embrione umano» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44; c) l’esclusione dalla brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali, enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44, riguarda altresì l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di un brevetto; d) l’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 esclude la brevettabilità di un’invenzione qualora l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell’insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l’utilizzazione di embrioni umani. In particolare, in sede di esame della nozione di «embrione umano», la Corte ha sottolineato che, pur non essendo chiamata ad affrontare questioni di natura medica o etica, il contesto e la finalità della direttiva su menzionata rivelano che il legislatore dell’Unione ha inteso escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto dovuto alla dignità umana può esserne pregiudicato. Ne consegue che la nozione di «embrione umano» deve essere intesa in senso ampio e che sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un «embrione umano», dal momento che la fecondazione è tale da dare l’avvio al processo di sviluppo di un essere umano. Deve essere pertanto riconosciuta la qualificazione di «embrione umano» anche all’ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all’ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi.

Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 18 ottobre 2011

Nel procedimento C‑34/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 17 dicembre 2009, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2010, nella causa

Oliver Brüstle

contro

Greenpeace eV,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, e J.‑C. Bonichot, M. Safjan (relatore) e dalla sig.ra A. Prechal, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, D. Šváby, dalla sig.ra M. Berger e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per Oliver Brüstle, dall’avv. F.-W. Engel, Rechtsanwalt, dal sig. M. Grund e dalla sig.ra C. Sattler de Sousa e Brito, Patentanwälte;

– per Greenpeace eV, dal sig. V. Vorwerk, dai sigg. R. Schnekenbühl, Patentanwalt, e C. Then, Experte;

– per l’Irlanda, dal sig. G. Durcan, in qualità di agente;

– per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes, in qualità di agente;

– per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk e dal sig. A. Engman, in qualità di agenti;

– per il governo del Regno Unito, dalle sig.re F. Penlington e C. Murrell, in qualità di agenti, assistite dalla sig.ra C. May, barrister;

– per la Commissione europea, dai sigg. F. W. Bulst e H. Krämer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Questa domanda è stata presentata nel contesto di un procedimento di annullamento, promosso da Greenpeace eV, del brevetto tedesco detenuto dal sig. Brüstle, che riguarda cellule progenitrici neurali e procedimenti per la loro produzione a partire da cellule staminali embrionali, nonché la loro utilizzazione a fini terapeutici.

Contesto normativo

Gli accordi che vincolano l’Unione europea e/o gli Stati membri

3 L’art. 27 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, riprodotto nell’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1), prevede quanto segue:

«1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale.. Fatti salvi l’articolo 65, paragrafo 4, l’articolo 70, paragrafo 8 e il paragrafo 3 del presente articolo, il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al luogo d’invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d’importazione o di fabbricazione locale.

2. I membri possono escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita o la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purché l’esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle loro legislazioni».

4 L’art. 52, n. 1, della Convenzione sulla concessione di brevetti europei, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 (in prosieguo: la «CBE»), di cui l’Unione europea non è parte, ma di cui sono firmatari gli Stati membri, è così formulato:

«I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale».

5 L’art. 53 della CBE stabilisce:

«Non vengono concessi brevetti europei per:

a) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all’ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi».

La normativa dell’Unione

6 Il preambolo della direttiva indica quanto segue:

«(…)

(2) considerando che, soprattutto nel campo dell’ingegneria genetica, la ricerca e lo sviluppo esigono una notevole quantità di investimenti ad alto rischio che soltanto una protezione giuridica adeguata può consentire di rendere redditizi;

3) considerando che una protezione efficace e armonizzata in tutti gli Stati membri è essenziale al fine di mantenere e promuovere gli investimenti nel settore della biotecnologia;

(…)

(5) considerando che nel settore della protezione delle invenzioni biotecnologiche esistono divergenze tra le legislazioni e le pratiche dei diversi Stati membri; che tali disparità creano ostacoli agli scambi e costituiscono quindi un ostacolo al funzionamento del mercato interno;

(6) considerando che dette divergenze potrebbero accentuarsi con l’adozione, da parte degli Stati membri, di nuove e divergenti legislazioni e prassi amministrative o con la diversa evoluzione delle giurisprudenze nazionali su tali legislazioni;

(7) considerando che uno sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche nella Comunità rischia di disincentivare maggiormente gli scambi commerciali a scapito dello sviluppo industriale di tali invenzioni e del corretto funzionamento del mercato interno;

(…)

(14) considerando che un brevetto di invenzione non autorizza il titolare ad attuare l’invenzione, ma si limita a conferirgli il diritto di vietare ai terzi di sfruttarla a fini industriali e commerciali e che, di conseguenza, il diritto dei brevetti non può sostituire né rendere superflue le legislazioni nazionali, europee o internazionali che fissino eventuali limiti o divieti, o dispongano controlli sulla ricerca e sull’utilizzazione o sulla commercializzazione dei suoi risultati, con particolare riguardo alle esigenze di sanità pubblica, sicurezza, tutela dell’ambiente, protezione degli animali, conservazione della diversità genetica e relativamente all’osservanza di alcune norme etiche;

(…)

(16) considerando che il diritto dei brevetti dev’essere esercitato nel rispetto dei principi fondamentali che garantiscono la dignità e l’integrità dell’uomo; che occorre ribadire il principio secondo cui il corpo umano, in ogni stadio della sua costituzione e del suo sviluppo, comprese le cellule germinali, la semplice scoperta di uno dei suoi elementi o di uno dei suoi prodotti, nonché la sequenza o sequenza parziale di un gene umano, non sono brevettabili; che tali principi sono conformi ai criteri di brevettabilità previsti dal diritto dei brevetti, secondo i quali una semplice scoperta non può costituire oggetto di brevetto;

(17) considerando che è già stato possibile realizzare progressi decisivi nel trattamento delle malattie, grazie all’esistenza di medicinali derivati da elementi isolati dal corpo umano o altrimenti prodotti, di medicinali risultanti da un procedimento tecnico inteso ad ottenere elementi di struttura simile a quella di elementi naturali esistenti nel corpo umano e che, di conseguenza, è opportuno incoraggiare, tramite il sistema dei brevetti, la ricerca intesa ad ottenere tali elementi;

(…)

(20) considerando, quindi, che è necessario dichiarare che un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, tramite un procedimento tecnico, e utilizzabile a fini industriali, non è esclusa dalla brevettabilità, anche se la struttura dell’elemento è identica a quella di un elemento naturale, fermo restando che i diritti attribuiti dal brevetto non si estendono al corpo umano e ai suoi elementi nel loro ambiente naturale;

(21) considerando che tale elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto non è escluso dalla brevettabilità perché, ad esempio, è il risultato di procedimenti tecnici che l’hanno identificato, purificato, caratterizzato e moltiplicato al di fuori del corpo umano, procedimenti tecnici che soltanto l’uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per sé stessa non è in grado di compiere;

(…)

(37) considerando che, nella presente direttiva, va altresì riaffermato il principio secondo cui sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume;

(38) considerando che è altresì importante inserire nel dispositivo stesso della presente direttiva un elenco indicativo di invenzioni escluse dalla brevettabilità, per fornire ai giudici e agli uffici nazionali dei brevetti orientamenti di massima ai fini dell’interpretazione del riferimento all’ordine pubblico o al buon costume; che questo elenco non può certo essere considerato esauriente; che i procedimenti la cui applicazione reca pregiudizio alla dignità umana, come ad esempio i procedimenti per la produzione di esseri ibridi risultanti da cellule germinali o totipotenti umane o animali, devono ovviamente essere esclusi anch’essi dalla brevettabilità;

(39) considerando che l’ordine pubblico e il buon costume corrispondono in particolare a principi etici o morali riconosciuti in uno Stato membro e la cui osservanza è indispensabile in particolare in materia di biotecnologia, data la portata potenziale delle invenzioni in questo settore ed il loro nesso intrinseco con la materia vivente; che questi principi etici o morali completano le normali verifiche giuridiche previste dal diritto dei brevetti, a prescindere dal settore tecnico dell’invenzione;

(…)

(42) considerando inoltre che le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali devono a loro volta essere escluse dalla brevettabilità; che tale esclusione non riguarda comunque le invenzioni a finalità terapeutiche o diagnostiche che si applicano e che sono utili all’embrione umano;

(43) considerando che l’articolo F, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea stabilisce che l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;

(…)».

7 La direttiva dispone come segue:

«Articolo 1

1. Gli Stati membri proteggono le invenzioni biotecnologiche tramite il diritto nazionale dei brevetti. Essi, se necessario, adeguano il loro diritto nazionale dei brevetti per tener conto delle disposizioni della presente direttiva.

2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da accordi internazionali, in particolare dall’accordo TRIPS e dalla Convenzione sulla diversità biologica.

(…)

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un’attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico.

2. Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale.

(…)

Articolo 5

1. Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili.

2. Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un’invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale.

(…)

Articolo 6

1. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un’invenzione non può di per sé essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che è vietato da una disposizione legislativa o regolamentare.

2. Ai sensi del paragrafo 1, sono considerati non brevettabili in particolare:

(…)

c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali.

(…)».

Il diritto nazionale

8 L’art. 2 della legge relativa ai brevetti (Patentgesetz), nella sua versione modificata ai fini della trasposizione dell’art. 6 della direttiva (BGB1 2005 I, pag. 2521; in prosieguo: il «PatG»), ha il seguente tenore:

«1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all’ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione di legge o regolamentare.

2. In particolare, non sono concessi brevetti per:

(…)

3) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

(…)

Ai fini dell’applicazione dei punti 1–3 sono determinanti le norme pertinenti della legge sulla protezione degli embrioni (Embryonenschutzgesetz, in prosieguo: l’«ESchG»).

9 L’art. 21 del PatG prevede quanto segue:

«1) Il brevetto è revocato (art. 61) ove risulti

1. che l’oggetto del brevetto non è brevettabile in forza degli artt. 1-5».

10 Ai sensi dell’art. 22, n. 1, del PatG:

«Il brevetto è dichiarato nullo su domanda (art. 81) se risulta che esiste uno dei motivi elencati all’art. 21, n. 1, o che la portata della tutela conferita dal brevetto sia stata ampliata».

11 Ai sensi degli artt. 1, n. 1, punto 2, e 2, nn. 1 e 2, dell’ESchG del 13 dicembre 1990, sono sanzionati penalmente la fecondazione artificiale di ovuli per uno scopo diverso dall’induzione di gravidanza della donna da cui provengono, la vendita di embrioni umani concepiti in provetta o prelevati da una donna prima della fine del processo di annidamento nell’utero o la loro cessione, acquisto o utilizzazione per uno scopo che non sia la conservazione degli stessi, nonché lo sviluppo in provetta di embrioni umani per scopi diversi da quello di indurre una gravidanza.

12 L’art. 8, n. 1, dell’ESchG definisce l’embrione umano come l’ovulo umano fecondato, in grado di svilupparsi, sin dalla fusione dei nuclei, nonché qualsiasi altra cellula estratta da un embrione detta «totipotente», vale a dire in grado, in presenza delle altre condizioni necessarie a tal fine, di dividersi e di svilupparsi diventando un individuo. Occorre distinguere queste ultime dalle cellule pluripotenti, ossia le cellule staminali che, sebbene possano svilupparsi diventando qualsiasi tipo di cellule, tuttavia non possono divenire un individuo completo.

13 Ai sensi dell’art. 4 della legge 28 maggio 2002 sulla garanzia della protezione degli embrioni nel contesto dell’importazione e dell’utilizzazione di cellule staminali embrionali umane (Gesetz zur Sicherstellung des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen, BGB1. 2002 I, pag. 2277):

«(1) Sono vietate l’importazione e l’utilizzazione di cellule staminali embrionali.

(2) In deroga al n. 1, l’importazione e l’utilizzazione di cellule staminali embrionali sono autorizzate a fini di ricerca alle condizioni previste al n. 6 purché

1. l’autorità incaricata delle autorizzazioni si sia sincerata che

a) le cellule staminali embrionali siano state ottenute prima del 1° maggio 2007 nel paese di origine conformemente alla sua normativa nazionale in vigore e siano conservate in coltura o stoccate successivamente a quella fase secondo tecniche di conservazione criogeniche (linea di cellule staminali embrionali);

b) gli embrioni sui quali sono state prelevate siano stati ottenuti mediante fecondazione in vitro medicalmente assistita al fine di indurre una gravidanza e siano divenuti definitivamente superflui a tale scopo senza che vi siano elementi per sostenere che questo dipende da motivi riconducibili agli embrioni stessi;

c) nessuna retribuzione o altro beneficio quantificabile sia stato accordato o promesso per la donazione di embrioni al fine di ottenere cellule staminali e che

2. l’importazione e l’utilizzazione di cellule staminali embrionali non violano altre disposizioni di legge, in particolare quelle dell’ESchG.

(3) L’autorizzazione è negata qualora le cellule staminali embrionali siano state manifestamente ottenute violando i principi fondatori dell’ordinamento giuridico tedesco. Essa non può essere rifiutata per il fatto che le cellule staminali provengono da embrioni umani».

14 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della detta legge 28 maggio 2002:

«Possono essere effettuati lavori di ricerca sulle cellule staminali embrionali soltanto qualora sia scientificamente dimostrato che

1. questi lavori sono funzionali a eminenti obiettivi che si ritiene possano incrementare le conoscenze scientifiche nel settore della ricerca fondamentale o ampliare le conoscenze mediche al fine di sviluppare procedimenti di diagnostica, preventivi o terapeutici a uso umano (...)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

15 Il sig. Brüstle è titolare di un brevetto tedesco, depositato il 19 dicembre 1997, relativo a cellule progenitrici neurali isolate e depurate, a procedimenti per la produzione delle stesse a partire da cellule staminali embrionali e alla loro utilizzazione per il trattamento di anomalie neurali.

16 Nel fascicolo del brevetto depositato dal sig. Brüstle è indicato che l’impianto di cellule cerebrali nel sistema nervoso costituisce un metodo promettente per il trattamento di numerose malattie neurologiche. Esistono già prime applicazioni cliniche, segnatamente su pazienti affetti dal morbo di Parkinson.

17 Al fine di poter rimediare ad anomalie neurali è, infatti, necessario impiantare cellule progenitrici, ancora in grado di evolvere. Orbene, questo tipo di cellule esiste sostanzialmente soltanto durante la fase di sviluppo del cervello. Il ricorso ai tessuti cerebrali di embrioni umani pone importanti problemi etici e non consente di far fronte al fabbisogno di cellule progenitrici necessarie per rendere accessibile al pubblico la cura mediante terapia cellulare.

18 Per contro, in base al fascicolo di cui trattasi, le cellule staminali embrionali aprono nuove prospettive di produzione di cellule destinate ai trapianti. Pluripotenti, esse possono differenziarsi in tutti i tipi di cellule e di tessuti ed essere conservate nel corso di numerosi passaggi in tale stato di pluripotenza e proliferare. Il brevetto di cui trattasi mira a porre rimedio, in tali circostanze, al problema tecnico di una produzione in quantità praticamente illimitata di cellule progenitrici isolate e depurate, aventi proprietà neuronali o gliali, ricavate da cellule staminali embrionali.

19 Su domanda di Greenpeace eV, il Bundespatentgericht (Tribunale federale dei brevetti) ha constatato, fondandosi sull’art. 22, n. 1, del PatG, la nullità del brevetto di cui trattasi, in quanto quest’ultimo riguarda le cellule progenitrici ottenute a partire da cellule staminali embrionali umane e su procedimenti per la produzione di tali cellule progenitrici. Il convenuto ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Bundesgerichtshof.

20 Secondo il giudice del rinvio, la decisione in merito al ricorso di annullamento dipende dalla questione se l’insegnamento tecnico di cui al brevetto controverso non sia brevettabile ai sensi dell’art. 2, n. 2, primo comma, punto 3, del PatG, nei limiti in cui riguarda cellule progenitrici ricavate da cellule staminali embrionali umane. La risposta a tale questione dipende a sua volta dall’interpretazione che occorre fare, in particolare, dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva.

21 Infatti, secondo il giudice del rinvio, dal momento che l’art. 6, n. 2, della direttiva non lascia agli Stati membri alcun margine discrezionale per quanto riguarda la non brevettabilità dei procedimenti e delle utilizzazioni ivi menzionate (v. sentenze 9 ottobre 2001, causa C‑377/98, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I‑7079, punto 39, nonché 16 giugno 2005, causa C‑456/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5335, punti 78 e segg.), il rinvio effettuato dall’art. 2, n. 2, secondo comma, del PatG all’ESchG, in particolare alla definizione dell’embrione data dall’art. 8, n. 1, di tale testo normativo, non può essere interpretato nel senso che è deferito agli Stati membri il compito di dare concreta attuazione all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva a questo riguardo, malgrado quest’ultima non precisi espressamente la nozione di embrione. L’interpretazione di tale nozione non può che essere europea e unitaria. In altri termini, l’art. 2, n. 2, secondo comma, del PatG e, in particolare, la nozione di embrione che utilizza non possono ricevere un’interpretazione diversa da quella della nozione corrispondente figurante all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva.

22 In tale prospettiva, il giudice del rinvio cerca, in particolare, di stabilire se le cellule staminali embrionali umane che fungono da materiale di partenza per i procedimenti brevettati costituiscano «embrioni» nel senso dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva e se gli organismi a partire dai quali tali cellule staminali embrionali umane possono essere ottenute costituiscano «embrioni umani» ai sensi del detto articolo. A tale riguardo, il giudice osserva che non tutte le cellule staminali embrionali umane che fungono da materiale di partenza per i procedimenti brevettati costituiscono cellule totipotenti, in quanto talune sono soltanto cellule pluripotenti, ottenute a partire da embrioni allo stadio di blastocisti. Il giudice del rinvio si chiede altresì come debbano essere qualificate, alla luce della nozione di embrione, le blastocisti a partire dalle quali possono anche essere ottenute cellule staminali embrionali umane.

23 Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Come debba essere intesa la nozione di “embrioni umani” di cui all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva (...):

a) Se siano compresi tutti gli stadi di sviluppo della vita umana a partire dalla fecondazione dell’ovulo o se debbano essere rispettate ulteriori condizioni, come, ad esempio, il raggiungimento di un determinato stadio di sviluppo.

b) Se siano compresi in tale nozione anche i seguenti organismi:

– ovuli umani non fecondati in cui sia stato impiantato un nucleo proveniente da una cellula umana matura;

– ovuli umani non fecondati, stimolati attraverso la partenogenesi a dividersi e svilupparsi.

c) Se siano comprese anche cellule staminali ricavate da embrioni umani nello stadio di blastocisti.

2) Come si debba intendere la nozione di “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali”:se essa comprenda qualsiasi sfruttamento commerciale nell’accezione dell’art. 6, n. 1, della direttiva, in particolare anche un’utilizzazione finalizzata alla ricerca scientifica.

3) Se sia esclusa la brevettabilità, ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva (...), di un determinato insegnamento tecnico anche qualora l’utilizzo di embrioni umani non rientri nell’insegnamento tecnico rivendicato con il brevetto, ma costituisca la premessa necessaria per l’utilizzo del medesimo,

– perché il brevetto riguarda un prodotto la cui creazione comporta la previa distruzione di embrioni umani, ovvero

– perché il brevetto riguarda un procedimento che richiede come materiale di partenza un siffatto prodotto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

24 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare la nozione di «embrione umano» ai sensi e ai fini dell’applicazione dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva, vale a dire all’unico scopo di stabilire l’ambito del divieto di brevettabilità previsto da tale disposizione.

25 Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’applicazione uniforme tanto del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza esige che una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata debba normalmente dar luogo, in tutta l’Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. I‑107, punto 11; 19 settembre 2000, causa C‑287/98, Linster, Racc. pag. I‑6917, punto 43; 16 luglio 2009, causa C‑5/08, Infopaq International, Racc. pag. I‑6569, punto 27, e 21 ottobre 2010, causa C‑467/08, Padawan, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).

26 Orbene, sebbene il testo della direttiva non fornisca alcuna definizione dell’embrione umano, nemmeno rinvia ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire a questi termini. Ne risulta pertanto che esso dev’essere considerato, ai fini dell’applicazione della direttiva, come volto a designare una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima.

27 Tale conclusione è confermata dal senso e dallo scopo della direttiva. Dal terzo nonché dal quinto, sesto e settimo ‘considerando’ della direttiva risulta infatti che quest’ultima mira, per il tramite di un’armonizzazione delle regole relative alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, a rimuovere gli ostacoli agli scambi commerciali e al buon funzionamento del mercato interno posti dalle divergenze legislative e giurisprudenziali tra Stati membri e, pertanto, a incoraggiare la ricerca e lo sviluppo industriale nell’ambito dell’ingegneria genetica (v., in tal senso, sentenza Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, cit., punti 16 e 27).

28 Orbene, la mancanza di una definizione uniforme della nozione di embrione umano determinerebbe il rischio che gli autori di talune invenzioni biotecnologiche siano tentati di chiedere la brevettabilità di queste ultime negli Stati membri che concepiscono nel modo più restrittivo la nozione di embrione umano e, quindi, i più permissivi per quanto riguarda le possibilità di brevettare le invenzioni di cui trattasi, a motivo del fatto che la brevettabilità delle stesse sarebbe esclusa negli altri Stati membri. Una tale situazione costituirebbe una lesione al buon funzionamento del mercato interno, che costituisce lo scopo della direttiva di cui trattasi.

29 Tale conclusione è altresì corroborata dalla portata dell’elenco, contenuto nell’art. 6, n. 2, della direttiva, dei procedimenti e delle utilizzazioni esclusi dalla brevettabilità. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, contrariamente all’art. 6, n. 1, di tale direttiva, che lascia alle autorità amministrative ed ai giudici degli Stati membri un ampio margine discrezionale nell’operare l’esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume, il n. 2 del detto articolo non accorda agli Stati membri alcuna discrezionalità per quanto riguarda la non brevettabilità dei procedimenti e delle utilizzazioni ivi menzionati, dato che tale disposizione è diretta proprio a circoscrivere l’esclusione prevista al n. 1 della medesima norma. Ne risulta che, escludendo espressamente la brevettabilità dei procedimenti e delle utilizzazioni ivi menzionati, l’art. 6, n. 2, della direttiva mira a riconoscere precisi diritti su tale punto (v. sentenza Commissione/Italia, cit., punti 78 e 79).

30 Quanto al significato da attribuire alla nozione di «embrione umano» prevista all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva, si deve sottolineare che, sebbene la definizione dell’embrione umano costituisca un tema sociale particolarmente delicato in numerosi Stati membri, contrassegnato dalla diversità dei loro valori e delle loro tradizioni, la Corte non è chiamata, con il presente rinvio pregiudiziale, ad affrontare questioni di natura medica o etica, ma deve limitarsi ad un’interpretazione giuridica delle pertinenti disposizioni della direttiva (v., in tal senso, sentenza 26 febbraio 2008, causa C‑506/06, Mayr, Racc. pag. I‑1017, punto 38).

31 Si deve ricordare, inoltre, che la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata, in particolare, tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v. in tal senso, in particolare, sentenze 10 marzo 2005, causa C‑336/03, easyCar, Racc. pag. I‑1947, punto 21; 22 dicembre 2008, causa C‑549/07, Wallentin-Hermann, Racc. pag. I‑11061, punto 17, e 29 luglio 2010, causa C‑151/09, UGT‑FSP, non ancora publicata nella Raccolta, punto 39).

32 A tale riguardo, dal preambolo della direttiva emerge che, se è vero che quest’ultima mira a incoraggiare gli investimenti nel settore della biotecnologia, lo sfruttamento del materiale biologico di origine umana deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, della dignità umana. Il sedicesimo ‘considerando’ della direttiva, in particolare, sottolinea che «il diritto dei brevetti dev’essere esercitato nel rispetto dei principi fondamentali che garantiscono la dignità e l’integrità dell’uomo».

33 A tal fine, come la Corte ha già osservato, l’art. 5, n. 1, della direttiva vieta che il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, possa costituire un’invenzione brevettabile. Un’ulteriore protezione è fornita dall’art. 6 della direttiva, il quale indica come contrari all’ordine pubblico o al buon costume, e per tale ragione esclusi dalla brevettabilità, i procedimenti di clonazione di esseri umani, i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano e le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali. Il trentottesimo ‘considerando’ della direttiva precisa che questo elenco non è esauriente e che anche tutti i procedimenti la cui applicazione reca pregiudizio alla dignità umana devono essere esclusi dalla brevettabilità (v. sentenza Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, cit., punti 71 e 76).

34 Il contesto e lo scopo della direttiva rivelano pertanto che il legislatore dell’Unione ha inteso escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto dovuto alla dignità umana può esserne pregiudicato. Da ciò risulta che la nozione di «embrione umano» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva deve essere intesa in senso ampio.

35 In tal senso, sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un «embrione umano», ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva, dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano.

36 Deve essere riconosciuta questa qualificazione anche all’ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all’ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi. Anche se tali organismi non sono stati oggetto, in senso proprio, di una fecondazione, gli stessi, come emerge dalle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, per effetto della tecnica utilizzata per ottenerli, sono tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano come l’embrione creato mediante fecondazione di un ovulo.

37 Per quanto riguarda le cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se esse siano tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano e, di conseguenza, rientrino nella nozione di «embrione umano» ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva.

38 Alla luce delle precedenti considerazioni, la prima questione deve essere risolta come segue:

– costituisce un «embrione umano» qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi;

– spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca un «embrione umano» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva.

Sulla seconda questione

39 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se la nozione di «utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva includa anche l’utilizzazione di embrioni umani a fini di ricerca scientifica.

40 A tale proposito, si deve precisare che la direttiva non è intesa a disciplinare l’utilizzazione di embrioni umani nell’ambito di ricerche scientifiche. Essa ha ad oggetto esclusivamente la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche.

41 Trattandosi, quindi, esclusivamente di stabilire se l’esclusione dalla brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali verta altresì sull’utilizzazione di embrioni umani per la ricerca scientifica o se la ricerca scientifica che implica l’utilizzazione di embrioni umani possa ottenere la protezione del diritto dei brevetti, si deve osservare che il fatto di accordare a un’invenzione un brevetto implica, in linea di principio, lo sfruttamento industriale e commerciale della stessa.

42 Tale interpretazione è corroborata dal quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva. Nell’enunciare che il brevetto di invenzione conferisce al suo titolare il «diritto di vietare ai terzi di sfruttarla a fini industriali e commerciali», esso indica che i diritti derivanti da un brevetto, in linea di principio, sono relativi ad atti di natura industriale e commerciale.

43 Orbene, anche se lo scopo di ricerca scientifica deve essere distinto dai fini industriali e commerciali, l’utilizzazione di embrioni umani a fini di ricerca che sia oggetto della domanda di brevetto non può essere scorporata dal brevetto medesimo e dai diritti da esso derivanti.

44 La precisazione fornita dal quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva, secondo cui l’esclusione dalla brevettabilità prevista dall’art. 6, n. 2, lett. c), di questa stessa direttiva «non riguarda (...) le invenzioni a finalità terapeutiche o diagnostiche che si applicano e che sono utili all’embrione umano» conferma anch’essa che l’utilizzazione, oggetto di una domanda di brevetto, di embrioni umani a fini di ricerca scientifica non può essere distinta da uno sfruttamento industriale e commerciale e, pertanto, sottrarsi all’esclusione dalla brevettabilità.

45 Quest’interpretazione coincide del resto con quella adottata dalla grande commissione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti in merito all’art. 28, lett. c), del regolamento di esecuzione della CBE, che riporta in termini identici il tenore dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva (v. decisione 25 novembre 2008, G 2/06, Gazzetta Ufficiale UEB, maggio 2009, pag. 306, punti 25-27).

46 Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che l’esclusione dalla brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva riguarda altresì l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di un brevetto.

Sulla terza questione

47 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se un’invenzione sia esclusa dalla brevettabilità, anche ove essa non abbia di per sé ad oggetto l’utilizzazione di embrioni umani, qualora verta su un prodotto il cui ottenimento presuppone la previa distruzione di embrioni umani o riguardi un procedimento che richiede un materiale di base ottenuto mediante la distruzione di embrioni umani.

48 La questione di cui trattasi è sollevata nel contesto di una causa avente ad oggetto la brevettabilità di un’invenzione relativa alla produzione di cellule progenitrici neurali, che presuppone l’utilizzazione di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti. Orbene, dalle osservazioni sottoposte alla Corte emerge che il prelievo di una cellula staminale su un embrione umano nello stadio di blastocisti comporta la distruzione dell’embrione.

49 Pertanto, per i medesimi motivi esposti ai punti 32-35 della presente sentenza, un’invenzione deve essere esclusa dalla brevettabilità, anche se le rivendicazioni del brevetto non vertono sull’utilizzazione di embrioni umani, ove l’attuazione dell’invenzione richieda la distruzione di embrioni umani. Anche in tal caso si deve ritenere che vi sia un’utilizzazione di embrioni umani ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva. Il fatto che tale distruzione abbia luogo, eventualmente, in una fase ben precedente rispetto all’attuazione dell’invenzione, come nell’ipotesi della produzione di cellule staminali embrionali ricavate da una linea di cellule staminali la cui creazione, di per sé, ha comportato la distruzione di embrioni umani è, al riguardo, irrilevante.

50 Non applicare l’esclusione dalla brevettabilità enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva nei riguardi di un insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione, per il fatto che esso non menziona l’utilizzazione – implicante previa distruzione – di embrioni umani, avrebbe la conseguenza di privare di effetto utile la disposizione in oggetto, consentendo al richiedente il brevetto di eluderne l’applicazione mediante un’abile stesura della rivendicazione.

51 Anche a quel riguardo, la grande commissione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti, interrogata sull’interpretazione dell’art. 28, lett. c), del regolamento di esecuzione della CBE, il cui tenore è identico a quello dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva (v. punto 22 della decisione 25 novembre 2008, menzionata al punto 45 della presente sentenza), è giunta alla medesima conclusione.

52 Si deve pertanto risolvere la terza questione nel senso che l’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva esclude la brevettabilità di un’invenzione qualora l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell’insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l’utilizzazione di embrioni umani.

Sulle spese

53 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che:

– costituisce un «embrione umano» qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi;

– spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca un «embrione umano» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44.

2) L’esclusione dalla brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 riguarda altresì l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di un brevetto.

3) L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 esclude la brevettabilità di un’invenzione qualora l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell’insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l’utilizzazione di embrioni umani.