venerdì 9 marzo 2012

Sentenza nella causa C-360/10 - Il gestore di una rete sociale in linea non può essere costretto a predisporre un sistema di filtraggio generale, riguardante tutti i suoi utenti, per prevenire l’utilizzo illecito di opere musicali e audiovisive

Sentenza nella causa C-360/10
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) / Netlog NV
Il gestore di una rete sociale in linea non può essere costretto a predisporre un sistema di filtraggio generale, riguardante tutti i suoi utenti, per prevenire l’utilizzo illecito di opere musicali e audiovisive
Un simile obbligo non rispetterebbe il divieto di imporre a detto gestore un obbligo generale di sorveglianza, né l’esigenza di garantire il giusto equilibrio tra la tutela del diritto d’autore, da un lato, e la libertà d’impresa, il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di ricevere o comunicare informazioni, dall’altro
La SABAM è una società belga di gestione dei diritti degli autori, compositori ed editori di opere musicali. A tale titolo, essa ha il compito di autorizzare l’utilizzo delle loro opere protette da parte di terzi. La SABAM si oppone alla Netlog NV, che gestisce una piattaforma di rete sociale in linea sulla quale ogni utente iscritto riceve uno spazio personale, denominato «profilo», che egli stesso può riempire, sapendo che detto profilo è accessibile a livello mondiale. La funzione principale di tale piattaforma, quotidianamente utilizzata da decine di milioni di persone, è quella di creare comunità virtuali che consentono agli utenti di comunicare tra loro e, in tal modo, di stringere amicizie. Sul proprio profilo gli utenti possono, in particolare, tenere un diario, indicare i propri passatempi e preferenze, mostrare i propri amici, visualizzare foto personali o pubblicare estratti di video.
Secondo la SABAM, la rete sociale della Netlog consente altresì agli utenti di utilizzare, tramite il loro profilo, opere musicali ed audiovisive del repertorio della SABAM, mettendo dette opere a disposizione del pubblico in maniera tale che altri utenti della rete possano avervi accesso, e questo senza l’autorizzazione della SABAM e senza che la Netlog versi un compenso a tale titolo.
Il 23 giugno 2009 la SABAM ha fatto notificare alla Netlog un atto di citazione dinanzi al presidente del Tribunale di primo grado di Bruxelles (Belgio), chiedendo, in particolare, che venga ordinato alla Netlog di cessare immediatamente qualsiasi messa a disposizione illecita delle opere musicali o audiovisive del repertorio della SABAM, a pena di una sanzione pecuniaria di 1 000 euro per ogni giorno di ritardo. La Netlog ha sostenuto che se venisse accolta l’azione della SABAM ciò equivarrebbe ad imporre alla Netlog un obbligo generale di sorveglianza, vietato dalla direttiva sul commercio elettronico 1.
In tale contesto, il Tribunale belga si è rivolto alla Corte di giustizia, chiedendo, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti all’ingiunzione rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting (quale un gestore di una rete sociale in linea) di predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni memorizzate sui suoi server dai suoi utenti, che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti nel tempo.
Secondo la Corte, è pacifico che la Netlog memorizza sui propri server informazioni fornite dagli utenti di tale piattaforma e relative al loro profilo e che, pertanto, essa è un prestatore di servizi di hosting ai sensi del diritto dell’Unione.
È altresì pacifico che la predisposizione di tale sistema di filtraggio presupporrebbe che il prestatore di servizi di hosting, da un lato, identifichi, all’interno dell’insieme dei file memorizzati sui suoi server da tutti gli utenti, quelli che possono contenere opere su cui i titolari di diritti di proprietà intellettuale affermano di vantare diritti. Dall’altro, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe, successivamente, determinare quali dei suddetti file siano memorizzati e messi a disposizione del pubblico in maniera illecita e, infine, bloccare la messa a disposizione dei file che ha considerato illeciti.
Una siffatta sorveglianza preventiva richiederebbe, quindi, un’osservazione attiva dei file memorizzati dagli utenti presso il gestore della rete sociale. Di conseguenza, il sistema di filtraggio imporrebbe a quest’ultimo una sorveglianza generalizzata delle informazioni memorizzate presso il medesimo, vietata dalla direttiva sul commercio elettronico.
La Corte rammenta, poi, che è compito delle autorità e dei giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d’autore, garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto d’autore dei titolari e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure 2.
Nel caso di specie, l’ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio implicherebbe una sorveglianza, nell’interesse dei titolari di diritti d’autore, sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting coinvolto. Tale sorveglianza dovrebbe inoltre essere illimitata nel tempo e riguardare qualsiasi futura violazione e postulerebbe l’obbligo di tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema. Un’ingiunzione di questo genere causerebbe, quindi, una grave violazione della libertà di impresa della Netlog, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese.
Inoltre, gli effetti dell’ingiunzione non si limiterebbero alla Netlog, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei suoi utenti, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, l’ingiunzione implicherebbe, da un lato, l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare gli utenti. Dall’altro, l’ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito.
Di conseguenza, la Corte risponde che il giudice nazionale, adottando un’ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre un simile sistema di filtraggio, non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall’altro.
_______________
1 Direttiva 2000/31/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1), articolo 15.