domenica 26 dicembre 2010

Uno Stato membro può, sulla base di considerazioni attinenti all’ordine pubblico, rifiutare di riconoscere il nome di un proprio cittadino contenente un titolo nobiliare, così come ottenuto in un altro Stato membro

Uno Stato membro può, sulla base di considerazioni attinenti all’ordine pubblico, rifiutare di riconoscere il nome di un proprio cittadino contenente un titolo nobiliare, così come ottenuto in un altro Stato membro
L’Unione europea assicura il rispetto del principio di uguaglianza dei cittadini, del quale la legge austriaca sull’abolizione della nobiltà costituisce un’applicazione
La sig.ra Ilonka Sayn-Wittgenstein, cittadina austriaca residente in Germania, ha ottenuto come nome di nascita – in seguito alla sua adozione nel 1991 da parte del sig. Lothar Fürst von Sayn-Wittgenstein, cittadino tedesco – il cognome di quest’ultimo, con il suo titolo nobiliare, nella forma «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» («Principessa di Sayn-Wittgenstein»). In Germania, con questo nome, essa ha ottenuto una patente di guida ed ha creato una società. Le autorità austriache hanno per parte loro proceduto all’iscrizione di questo nuovo nome nel registro dello stato civile austriaco. Esse hanno inoltre rinnovato un passaporto e rilasciato certificati di cittadinanza a nome di Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein.
Tuttavia, il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale austriaca) ha statuito nel 2003, in un caso simile, che la legge sull’abolizione della nobiltà del 1919 – che ha valore di norma costituzionale ed attua il principio di uguaglianza – ostava a che un cittadino austriaco acquisisse un nome comprendente un titolo nobiliare, mediante adozione da parte di un cittadino tedesco che porta legittimamente tale titolo, in quanto elemento costitutivo del suo nome. In virtù di tale pronuncia, ritenendo che l’atto di nascita rilasciato alla sig.ra Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein a seguito della sua adozione fosse inesatto, l’ufficiale di stato civile di Vienna ha rettificato conseguentemente il nome iscritto nel registro dello stato civile in «Sayn-Wittgenstein».
Dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Suprema corte amministrativa austriaca), la sig.ra Sayn-Wittgenstein ha fatto valere che il mancato riconoscimento degli effetti della sua adozione sul suo nome costituisce un ostacolo alla sua libera circolazione – in quanto ciò la costringe a portare nomi differenti in due Stati membri – nonché una lesione del suo diritto a veder rispettata la propria vita familiare – a motivo della modifica del nome da essa portato in via continuativa per ben quindici anni.
In tale contesto, il giudice austriaco chiede alla Corte di giustizia se il principio di libera circolazione e di libero soggiorno dei cittadini dell’Unione consenta alle autorità austriache di rifiutare di riconoscere, in tutti i suoi elementi, il cognome di un cittadino austriaco – quale determinato in Germania, dove costui risiede – per il fatto che tale cognome contiene un titolo nobiliare non consentito dal diritto costituzionale austriaco.
La Corte ricorda anzitutto che, sebbene le norme che disciplinano i cognomi e i titoli nobiliari rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono comunque rispettare il diritto dell’Unione. Infatti, il nome è un elemento costitutivo dell’identità della persona e della sua vita privata, la tutela della quale è garantita sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte ha già avuto occasione di dichiarare 1 che, ogni volta che il cognome utilizzato da una persona in una situazione concreta non corrisponde a quello che figura nel suo documento di identità, o che il nome figurante in due documenti presentati congiuntamente non è lo stesso, possono sorgere dubbi in merito all’identità di tale persona e all’autenticità dei suoi documenti o alla veridicità dei dati. Il semplice rischio concreto di dover dissipare dei dubbi quanto all’identità della propria persona costituisce un ostacolo alla libera circolazione.
Tuttavia, tale ostacolo può essere giustificato se è basato su considerazioni oggettive e se è proporzionato all’obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale.
A questo proposito, la Corte ricorda che l’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri, nella quale è inclusa anche la forma repubblicana dello Stato. Essa ammette dunque che, nel contesto della storia costituzionale austriaca, la legge sull’abolizione della nobiltà può essere considerata quale giustificazione attinente all’ordine pubblico e dunque essere messa in bilanciamento con il diritto di libera circolazione delle persone, riconosciuto dalle norme dell’Unione.
Pertanto, tale nozione di ordine pubblico, che giustifica una deroga ad una libertà fondamentale, deve essere intesa in senso restrittivo e non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione. Ciò non toglie che le circostanze specifiche atte a giustificare un’applicazione del limite dell’ordine pubblico possono variare da uno Stato membro all’altro e da un’epoca all’altra. Le autorità nazionali dispongono di un certo margine di discrezionalità entro i limiti imposti dal Trattato.
Per quanto concerne l’Austria, risulta che la legge sull’abolizione della nobiltà dà attuazione al più generale principio dell’uguaglianza formale di tutti i cittadini austriaci, principio questo che l’ordinamento giuridico dell’Unione tende a garantire, in quanto principio generale del diritto.
Eventuali misure restrittive di una libertà fondamentale dettate da motivi attinenti all’ordine pubblico possono essere giustificate solo ove risultino necessarie per tutelare gli interessi che esse mirano a garantire e solo nella misura in cui tali obiettivi non possano essere raggiunti mediante misure meno restrittive.
Secondo la Corte, non è sproporzionato il fatto che uno Stato membro cerchi di realizzare l’obiettivo di preservare il principio di uguaglianza vietando qualsiasi acquisto, possesso o utilizzo, da parte dei propri cittadini, di titoli nobiliari o di elementi nobiliari capaci di far credere che il soggetto portatore del nome sia titolare di una dignità siffatta.
Di conseguenza, la Corte dichiara che il rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di riconoscere, in tutti i suoi elementi, il nome di un cittadino di tale Stato, quale determinato in un altro Stato membro al momento della sua adozione in età adulta da parte di un cittadino di questo secondo Stato, per il fatto che tale nome comprende un titolo nobiliare non consentito nel primo Stato in base al suo diritto costituzionale, non costituisce una lesione ingiustificata della libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione.

Le forme di un coniglio o di una renna di cioccolato con un nastro rosso non possono essere registrate come marchio comunitario

Le forme di un coniglio o di una renna di cioccolato con un nastro rosso non possono essere registrate come marchio comunitario
Tali forme, come pure quelle di un campanellino con un nastro rosso, di un coniglio di cioccolato e di un topo di cioccolato, sono prive di carattere distintivo
A norma del regolamento sul marchio comunitario 1, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, come ad esempio le parole, i disegni, la forma di un prodotto o il suo imballaggio. Tuttavia, in linea di principio, un marchio privo di carattere distintivo non può essere registrato.
Tra il febbraio 2004 e il novembre 2005 la società Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ha presentato dinanzi all’UAMI (Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno) quattro domande di registrazione come marchi comunitari dei seguenti segni tridimensionali:
• la forma di un coniglio di cioccolato con nastro rosso e dai colori rosso, dorato e marrone (T-336/08);
• la forma di una renna di cioccolato con nastro rosso e dai colori rosso, dorato e marrone (T-337/08);
• la forma di un campanellino con nastro rosso e dai colori rosso e dorato (T-346/08);
• la forma di un coniglio di cioccolato dal colore dorato (T-395/08).
Il 10 giugno 2005 la società August Storck AG ha presentato una domanda di registrazione di un marchio comunitario tridimensionale raffigurante una semplice forma geometrica di base di blocco rettangolare, la cui faccia superiore presenta un rilievo che mostra la forma di un topo, in cioccolato di color marrone (T-13/09).
L’UAMI ha respinto tali domande di registrazione segnatamente a motivo del fatto che i marchi erano privi di carattere distintivo. Le società Lindt & Sprüngli e Storck hanno chiesto l'annullamento delle decisioni dell’UAMI dinanzi al Tribunale.
Il Tribunale ricorda, anzitutto, che il carattere distintivo di un marchio significa che tale marchio consente di identificare il prodotto per cui viene chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli delle altre imprese. Il Tribunale sottolinea poi che i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi.
Orbene, nel caso di specie, i marchi richiesti non possono essere considerati idonei ad identificare l’origine commerciale dei prodotti da essi contrassegnati. La mancanza di carattere distintivo deriva in particolare dal fatto che il consumatore non sarà in grado di dedurre l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati fondandosi sui diversi elementi di cui si compongono i marchi richiesti, vale a dire la forma, l’imballaggio dorato o il nastro rosso – per i marchi richiesti dalla Lindt & Sprüngli – e la forma ed il colore del marchio richiesto dalla Storck.
A questo proposito, relativamente ai marchi richiesti dalla Lindt & Sprüngli, il Tribunale rileva anzitutto che, per quanto riguarda la loro forma, un coniglio, una renna ed un campanellino sono forme tipiche nelle quali si presentano il cioccolato ed i prodotti di cioccolato in alcuni periodi dell’anno, in particolare a Pasqua e a Natale. Il Tribunale sottolinea poi che, nel settore del confezionamento del cioccolato e dei prodotti di cioccolato, altre imprese imballano tali prodotti in un foglio dorato. Infine, per quanto riguarda il nastro rosso con campanellino, il Tribunale rileva come sia d’uso corrente decorare animali di cioccolato o il loro imballaggio con fiocchi, nastri rossi e campanelle. In quanto semplice elemento di decorazione, il nastro rosso con campanellino non presenta dunque alcun carattere distintivo.
Quanto al marchio richiesto dalla Storck, il Tribunale ritiene che esso sia costituito da una combinazione di elementi di presentazione che vengono in mente naturalmente, tipici dei prodotti in questione. Esso appare come una variante delle forme di base comunemente utilizzate nel settore dolciario e non si differenzia in maniera significativa dalla norma o dalle consuetudini di tale settore. Pertanto, tale segno non consente di distinguere i dolciumi della Storck da quelli aventi una diversa origine commerciale.
Di conseguenza, il Tribunale rigetta i ricorsi proposti dalla Lindt & Sprüngli e dalla Storck e conferma le decisioni dell’UAMI di non registrare i marchi richiesti.

Il Tribunale condanna la Commissione a versare all’impresa Systran un risarcimento forfettario di 12 001 000 Euro

Il Tribunale condanna la Commissione a versare all’impresa Systran un risarcimento forfettario di 12 001 000 Euro
La Commissione ha violato i diritti d’autore e il know-how detenuti dal gruppo Systran sulla versione Unix del software di traduzione automatica Systran
Perché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione occorre che sia soddisfatto un insieme di condizioni: l’illegittimità del comportamento addebitato ad un’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra questo comportamento e il danno lamentato.
Il 22 dicembre 1997 e il 15 marzo 2002, la società Systran Luxembourg ha adattato, con la denominazione EC-Systran Unix, il suo software di traduzione automatica Systran Unix alle necessità specifiche della Commissione in tale campo.
Il 4 ottobre 2003, la Commissione ha indetto una gara per la manutenzione e il miglioramento linguistico del suo sistema di traduzione automatica. Le prestazioni affidate all’aggiudicatario di questo appalto dalla Commissione riguardavano, in particolare, «miglioramenti, adattamenti e aggiunte a routine linguistiche», «miglioramenti specifici dei programmi di analisi, di trasferimento e di sintesi» nonché «aggiornamenti del sistema» previsti dal bando di gara.
In seguito a questo bando di gara la Systran – società controllante della Systran Luxembourg – ha contattato la Commissione per farle presente che le sembrava che i lavori previsti potessero arrecare pregiudizio ai suoi diritti di proprietà intellettuale. Infatti, da più di quarant’anni, la Systran fornisce alle imprese e alle amministrazioni soluzioni di traduzione automatica basata sul software che porta il suo nome. In particolare, la Systran ha sviluppato e posto in vendita una versione del software Systran in grado di funzionare con i sistemi operativi Unix e Windows (Systran Unix) e di sostituire la versione precedente, divenuta obsoleta, che funzionava col sistema operativo Mainframe (Systran Mainframe).
Dopo diversi contatti tra la Systran e la Commissione, quest’ultima ha ritenuto che la Systran non avesse presentato «documenti probatori» in grado di dimostrare i diritti che questa società potrebbe rivendicare sul suo sistema di traduzione automatico EC-Systran Unix. La Commissione ha così considerato che il gruppo Systran non era legittimato ad opporsi ai lavori effettuati dalla società che aveva vinto la gara.
Ritenendo che, in seguito all’aggiudicazione dell’appalto, la Commissione abbia divulgato illecitamente il suo know-how ad un terzo e che abbia effettuato un atto di contraffazione in occasione della realizzazione, da parte dell’aggiudicatario dell’appalto, di sviluppi non autorizzati della versione EC-Systran Unix, la Systran e la Systran Luxembourg hanno avviato un’azione di risarcimento danni contro la Commissione dinanzi al Tribunale.
Poiché le parti non sono pervenute ad un accordo su una soluzione transattiva nell’ambito della conciliazione avviata dal Tribunale in seguito all’udienza, quest’ultimo si pronuncia ora sulla domanda di risarcimento danni.
Il Tribunale constata innanzitutto che la controversia è di natura extracontrattuale. Infatti, i contratti conclusi in passato con la Commissione per consentirle di utilizzare il software Systran non disciplinano la questione della divulgazione del know-how della Systran ad un terzo o della realizzazione dei lavori che potessero ledere i diritti di proprietà intellettuale di questa società.
Per quanto riguarda l’illegittimità del comportamento addebitato alla Commissione, il Tribunale ritiene che il gruppo Systran abbia dimostrato che esiste una somiglianza sostanziale, che riguarda il nucleo e talune routine (programmi) linguistiche, tra le versioni Systran Unix e EC-Systran Unix, e che esso può così avvalersi dei diritti detenuti sulla versione Systran Unix, sviluppata e commercializzata dal 1993 dalla Systran, per opporsi alla divulgazione ad un terzo, senza il suo consenso, della versione derivata EC-Systran Unix, adattata da Systran Luxembourg a decorrere dal 1997 per rispondere alle esigenze della Commissione.
Dal canto suo, la Commissione non è stata in grado di dimostrare su quali elementi del nucleo e delle routine linguistiche della Systran Unix essa rivendicava la proprietà in ragione in particolare dei diritti che essa detiene sui dizionari sviluppati dai propri servizi.
Peraltro, la Systran ha dimostrato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, le modifiche richieste dal bando di gara implicano l’accesso agli elementi della versione EC-Systran Unix che sono ripresi dalla versione Systran Unix e la modifica dei medesimi.
Di conseguenza, arrogandosi il diritto di effettuare lavori che devono comportare una modifica degli elementi relativi alla versione Systran Unix del software Systran che si ritrovano nella versione EC-Systran Unix, senza aver previamente ottenuto il consenso del gruppo Systran, la Commissione ha tenuto un comportamento illecito violando i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri applicabili in materia di diritti d’autore e di know-how. Questo illecito, che costituisce una violazione sufficientemente qualificata dei diritti d’autore e del know-how detenuti dal gruppo Systran sulla versione Systran Unix del software Systran, è atto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
Per quanto riguarda il danno, il Tribunale dichiara che un risarcimento per un importo forfettario di 12 001 000 Euro dev’essere concesso alla Systran a fronte del danno subito a causa del comportamento illecito della Commissione, ossia:
- 7 milioni di Euro che corrispondono all’importo dei canoni che sarebbero stati dovuti per gli anni 2004-2010 se la Commissione avesse chiesto l’autorizzazione ad utilizzare i diritti di proprietà intellettuale della Systran per effettuare i lavori elencati nel bando di gara, che implicano l’accesso agli elementi della versione Systran Unix riportati nella versione EC-Systran Unix e la modifica dei medesimi;
- 5 milioni di Euro per porre rimedio all’impatto che il comportamento della Commissione ha potuto avere sul fatturato realizzato dalla Systran nel corso degli anni 2004-2010 e più in generale sullo sviluppo di questa società;
- 1 000 Euro a titolo di risarcimento del danno morale.
Inoltre, il Tribunale ricorda che spetta alla Commissione trarre tutte le conclusioni che si impongono al fine di assicurarsi che i diritti della Systran sulla versione Systran Unix siano presi in considerazione per quanto riguarda i lavori relativi alla versione EC-Systran Unix. In mancanza di una tale presa in considerazione, e dato che il danno risarcito nella presente causa vale solo per il periodo che va dal 2004 al giorno della pronuncia della sentenza, la Systran sarebbe legittimata ad adire il Tribunale con una nuova domanda volta al risarcimento del danno che essa potrebbe ancora subire.
Infine il Tribunale precisa che la diffusione del presente comunicato stampa consente anche di risarcire in natura il danno morale costituito dalla lesione della reputazione della Systran causata dal comportamento illecito della Commissione.

Il Tribunale conferma la decisione della Commissione secondo cui il sistema di finanziamento delle emittenti pubbliche comporta un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune

Il Tribunale conferma la decisione della Commissione secondo cui il sistema di finanziamento delle emittenti pubbliche comporta un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune
Un importo pari a 76,327 milioni di euro, oltre ai relativi interessi, deve essere quindi recuperato dai Paesi Bassi in capo all’associazione di radiotelevisione olandese (NOS)
Oltre alle emittenti commerciali, operano nel mercato olandese varie emittenti pubbliche olandesi. Tra queste ultime, la Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (associazione di radiotelevisione olandese), svolge due ruoli. Da una parte, è un’emittente pubblica operante con la denominazione di NOS RTV. Dall’altra parte, il suo consiglio di amministrazione, che opera con la denominazione di Publieke Omroep (PO) (emittenza pubblica), ha il compito di coordinare l’intero sistema di emittenza pubblica.
Le principali risorse delle emittenti pubbliche – e fra queste la NOS nei suoi due ruoli – sono i finanziamenti statali annuali. Tali emittenti possono costituire delle riserve per far fronte alle oscillanti disponibilità di bilancio. Dal 1994, esse ricevono inoltre contributi ad hoc.
La Commissione, dopo aver ricevuto denunce nel 2002 e nel 2003, in particolare da emittenti commerciali olandesi che ritenevano che il finanziamento delle emittenti pubbliche olandesi rappresentava un aiuto incompatibile con il mercato comune, la Commissione ha avviato un’indagine.
Nella sua decisione 22 giugno 2006, 2008/136/CE, la Commissione ha concluso che i contributi ad hoc costituivano un aiuto di Stato. Inoltre, essi erano da qualificare come un aiuto nuovo, che avrebbe dovuto esserle notificato. La Commissione ha constatato che talune emittenti pubbliche avevano beneficiato di sovracompensazioni, generalmente trasferite alle loro riserve di programmazione, ma ha ritenuto tale aiuto di Stato compatibile con il mercato comune qualora la sovracompensazione sia fatta confluire in una riserva speciale – il cui importo non ecceda il 10% – del bilancio annuale dell’emittente. Dal momento che una parte delle riserve di programmazione è stata trasferita nel 2005 al PO, la Commissione ha altresì considerato tale trasferimento, che incrementava la sovracompensazione del PO, come un contributo ad hoc.
A giudizio della Commissione, questo aiuto di Stato ad hoc accordato alla NOS nelle sue funzioni di PO per la sua missione di servizio pubblico nel sistema di emittenza pubblica olandese era incompatibile con il mercato comune e doveva essere recuperato in capo alla NOS. L’importo da recuperare ammontava a 76,327 milioni di euro, maggiorato di interessi.
Il 30 agosto e il 4 settembre 2006 i Paesi Bassi e la NOS hanno presentato ricorsi di annullamento della decisione della Commissione dinanzi al Tribunale.
A sostegno dei loro ricorsi, hanno invocato vari argomenti, in particolare la violazione dei diritti della difesa, l’erronea qualificazione come aiuti di Stato dei contributi ad hoc, l’erronea qualificazione di questi ultimi come aiuti nuovi, nonché errori commessi nel calcolo della addotta sovracompensazione. Nella sua sentenza odierna, il Tribunale respinge tutti gli argomenti formulati dai Paesi Bassi e dalla NOS e conferma pertanto la decisione della Commissione).

Il divieto di ammissione dei non residenti all’interno dei «coffeeshop» olandesi è conforme al diritto dell’Unione

Il divieto di ammissione dei non residenti all’interno dei «coffeeshop» olandesi è conforme al diritto dell’Unione
Tale limitazione è giustificata dall’obiettivo di contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato, obiettivo riconducibile tanto al mantenimento dell’ordine pubblico quanto alla tutela della salute dei cittadini, e ciò sia a livello degli Stati membri sia a quello dell’Unione.
Nei Paesi Bassi, conformemente alla legge del 1976 sugli stupefacenti (Opiumwet 1976), sono vietati la detenzione, il commercio, la coltivazione, il trasporto, la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti, ivi compresa la cannabis e i suoi derivati. Tale Stato applica tuttavia una politica di tolleranza nei confronti della cannabis. Questa si traduce, in particolare, nell’apertura di coffeeshop dediti principalmente alla vendita e al consumo di tale droga detta «leggera». Le autorità locali possono autorizzare tali esercizi nel rispetto di taluni criteri. In molti coffeeshop sono venduti altresì bevande analcoliche ed alimenti.
Al fine di ridurre il turismo della droga, se non di contrastarlo, il Consiglio comunale di Maastricht, con decisione 20 dicembre 2005, ha introdotto nel regolamento generale del Comune il criterio della residenza e ha quindi vietato ai gestori di coffeeshop di ammettere nel proprio locale persone non aventi la residenza effettiva nei Paesi Bassi.
Il sig. Josemans gestisce a Maastricht il coffeeshop «Easy Going». A seguito di due accertamenti dai quali risultava che all’interno di esso erano state ammesse persone non residenti nei Paesi Bassi, il Burgemeester van Maastricht (sindaco di Maastricht), con ordinanza 7 settembre 2006, ha disposto la chiusura temporanea di tale locale.
Il sig. Josemans ha presentato un reclamo avverso tale ordinanza. Egli sostiene che la regolamentazione in questione comporta una disparità di trattamento ingiustificata tra i cittadini dell’Unione e che, più in particolare, alle persone non residenti nei Paesi Bassi è negata la possibilità di acquistare bevande analcoliche ed alimenti nei coffeeshop, in violazione del diritto dell’Unione. In tale contesto, il Raad van State (Consiglio di Stato), cui è stata sottoposta la controversia, interroga la Corte di giustizia.
La Corte ricorda anzitutto che la nocività degli stupefacenti, compresi quelli a base di canapa, quali la cannabis, è generalmente riconosciuta e che la loro commercializzazione è vietata in tutti gli Stati membri, fatta eccezione per un commercio rigorosamente controllato in vista dell’uso a scopi medici e scientifici. Tale situazione giuridica è in linea con diversi strumenti internazionali, in particolare con svariate Convenzioni delle Nazioni Unite, a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, nonché al diritto dell'Unione.
Essendo vietata l'immissione di stupefacenti nel circuito economico e commerciale dell’Unione, un gestore di coffeeshop non può avvalersi delle libertà di circolazione o del principio di non discriminazione, per quanto riguarda l’attività consistente nella commercializzazione di cannabis.
Riguardo alla commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti in tali locali, il sindaco di Maastricht nonché i governi dei Paesi Bassi, belga e francese sostengono che tale attività è del tutto secondaria rispetto alla vendita della cannabis e non può avere alcuna incidenza sulla soluzione della controversia. La Corte non accoglie tale tesi e ritiene che, in tale contesto, le libertà di circolazione possano essere utilmente invocate da un tale gestore.
Secondo la Corte, la commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti nei coffeeshop costituisce un’attività di ristorazione. La regolamentazione deve essere pertanto esaminata con riferimento alla libera prestazione di servizi.
La Corte constata l’esistenza di una limitazione all’esercizio di tale libertà, nei limiti in cui i gestori di coffeeshop non possono commercializzare prodotti legali alle persone residenti in altri Stati membri e queste ultime sono escluse dalla fruizione di tali servizi.
Tale limitazione è tuttavia giustificata dall’obiettivo di contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato.
Infatti, tale regolamentazione è diretta a porre fine al disturbo causato dal grande numero di turisti desiderosi di acquistare o consumare cannabis nei coffeeshop nel Comune di Maastricht. Secondo le informazioni fornite dal sindaco, i quattordici coffeeshop del Comune attirerebbero circa 10 000 visitatori al giorno, vale a dire poco più di 3,9 milioni l’anno. Il 70% del totale dei visitatori non risiederebbe nei Paesi Bassi.
Il sindaco di Maastricht e il governo dei Paesi Bassi osservano che i problemi connessi alla vendita di droghe «leggere» che si verificano in tale Comune – le differenti forme di disturbo e di criminalità, il numero crescente di punti vendita illegali di droghe, compresi quelli di droghe «pesanti» – si sono aggravati con il turismo della droga. I governi belga, francese e tedesco fanno riferimento alle turbative all’ordine pubblico che tale fenomeno, ivi compresa l’esportazione illegale di cannabis, provoca negli Stati membri diversi dai Paesi Bassi, in particolare negli Stati con essi confinanti.
A tal riguardo, la Corte osserva che la lotta al turismo della droga e al disturbo che esso provoca si colloca nel contesto della lotta alla droga. Essa è riconducibile sia al mantenimento dell’ordine pubblico sia alla tutela della salute dei cittadini, e ciò tanto a livello degli Stati membri quanto a quello dell’Unione. Tali obiettivi rappresentano un interesse legittimo idoneo a giustificare, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, ancorché derivanti da una libertà fondamentale quale la libera prestazione di servizi.
La Corte sottolinea che un divieto di ammissione dei non residenti nei coffeeshop costituisce un provvedimento idoneo a limitare in modo sostanziale il turismo della droga e, di conseguenza, a ridurre i problemi da esso causati.
Per quanto concerne la possibilità di adottare provvedimenti meno restrittivi per la libera prestazione di servizi, la Corte constata che, secondo le indicazioni fornite dal sindaco di Maastricht nonché dal governo dei Paesi Bassi, l’attuazione di provvedimenti diversi al fine di contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato si è rivelata insufficiente ed inefficace rispetto all’obiettivo perseguito.
Riguardo alla possibilità di consentire ai non residenti l’accesso ai coffeeshop pur negando loro la vendita di cannabis, la Corte osserva che non è facile controllare e sorvegliare con precisione che tale prodotto non venga servito ai non residenti né venga da essi consumato. Inoltre, si potrebbe temere che un siffatto approccio favorisca il commercio illegale o la rivendita di cannabis, da parte dei residenti ai non residenti, all’interno dei coffeeshop.
La Corte osserva peraltro che la regolamentazione olandese non osta affatto a che una persona non residente nei Paesi Bassi si rechi, nel Comune di Maastricht, in altri esercizi di ristorazione per consumare bevande analcoliche ed alimenti. Secondo il governo dei Paesi Bassi, tali locali sarebbero oltre 500.

L'avvocato generale Jääskinen ritiene che la eBay non sia in generale responsabile per violazioni di marchio commesse dai suoi utenti nel suo mercato elettronico

L'avvocato generale Jääskinen ritiene che la eBay non sia in generale responsabile per violazioni di marchio commesse dai suoi utenti nel suo mercato elettronico
Tuttavia, qualora alla eBay sia stato segnalato l'uso illecito di un marchio e lo stesso utente continui o ripeta tale violazione, la società di commercio su Internet può esserne ritenuta responsabile
La eBay gestisce un mercato elettronico globale su Internet in cui privati e imprese possono acquistare e vendere un’ampia varietà di prodotti e servizi. Per attirare nuovi clienti sul proprio sito web, la società ha acquistato parole chiave, compresi marchi noti, da servizi di posizionamento a pagamento su Internet (come AdWords di Google) in modo da indirizzare i clienti verso il suo mercato elettronico.
La'Oréal, proprietaria di una vasta gamma di marchi noti, accusa la eBay di essere coinvolta in violazioni di marchio commesse da venditori sul suo mercato online. La L'Oréal sostiene che, acquistando parole chiave corrispondenti a marchi L'Oréal, la eBay indirizza i suoi utenti verso prodotti oggetto di violazione del marchio, messi in vendita sul suo sito web. Inoltre, la L'Oréal è del parere che gli sforzi compiuti dalla eBay per impedire la vendita di prodotti oggetto di violazione di marchio sul suo mercato elettronico siano inadeguati. La L'Oréal ha individuato diverse forme di violazione, compreso il commercio di prodotti contraffatti e privi di imballaggio, nonché la vendita di prodotti di origine esterna allo Spazio economico europeo (SEE) nei paesi del SEE1 e la vendita di campioni di prodotto non destinati alla vendita ai consumatori.
La High Court, dinanzi alla quale la controversia è pendente nel Regno Unito, ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni circa la natura dei prodotti oggetto di violazione identificati dalla L'Oréal. Inoltre, la High Court desidera sapere quali misure ci si può attendere adotti il gestore di un mercato online per impedire le violazioni dei marchi da parte dei suoi utenti.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Niilo Jääskinen constata, innanzi tutto, che i tester e flaconi per ricariche - spesso contrassegnati con la dicitura “non in vendita” o “non vendibile separatamente”, non destinati alla vendita al pubblico e forniti gratuitamente ai distributori autorizzati del titolare del marchio - non possono essere considerati prodotti immessi in commercio con il consenso del titolare del marchio. Pertanto, spetta ancora al titolare del marchio decidere se intende immettere questi prodotti in commercio ovvero vietarne eventualmente la vendita.
Analogamente, la tutela del marchio può essere invocata anche quando le merci messe in vendita sul mercato elettronico non sono ancora state immesse in commercio all'interno del SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso, nei limiti in cui l'offerta di vendita sia rivolta ai consumatori nei paesi del SEE.
Per quanto riguarda gli effetti dell’eliminazione dell’imballaggio di prodotti cosmetici tutelati da un marchio, l'avvocato generale dichiara che nel caso di cosmetici di lusso non si può escludere che l'imballaggio esterno del prodotto costituisca una parte della condizione del prodotto per effetto del suo design specifico che include l'uso del marchio. Secondo l’avvocato generale Jääskinen, in tali casi, il titolare del marchio ha il diritto di opporsi all'ulteriore commercializzazione di prodotti privi di imballaggio, laddove la rimozione di quest'ultimo comprometta le funzioni del marchio di indicare l'origine e la qualità dei prodotti o ne danneggi la reputazione.
L'avvocato generale analizza poi il ruolo della eBay nelle violazioni di marchio. Ritiene che sebbene non sia la eBay stessa a vendere prodotti L'Oréal sul suo sito web, essa offre comunque una fonte alternativa per il loro acquisto, che coesiste con la rete di distribuzione del titolare del marchio. Pertanto, riservando marchi L'Oréal quali parole chiave che indirizzano i clienti verso il proprio mercato online, la eBay usa questi marchi in relazione a prodotti commercializzati dalla L'Oréal con tali contrassegni.
Tuttavia, secondo l'avvocato generale, l'uso, da parte della eBay, dei marchi controversi come parole chiave non comporta necessariamente un inganno nei confronti dei consumatori riguardo all'origine dei prodotti offerti. Egli ritiene che, ove l’inserzione stessa non sia fuorviante circa la natura dell’attività del gestore del mercato online autore dell’inserzione, la funzione del marchio di indicare l'origine del prodotto non rischia di essere compromessa.
L'avvocato generale chiarisce altresì che l'uso contestato dal titolare del marchio, qualora consista nella visualizzazione del segno sullo stesso sito web di un gestore di un mercato elettronico, e non in un link sponsorizzato di un motore di ricerca, non può essere considerato come uso del marchio in relazione ai prodotti da parte del gestore del mercato, bensì può essere considerato come un uso da parte degli utenti del mercato stesso. In effetti, in tali casi, il gestore del mercato si limita a consentire ai propri clienti di utilizzare segni identici a marchi d’impresa, senza utilizzarli esso stesso. Di conseguenza, i potenziali effetti negativi per il marchio derivanti dalle inserzioni degli utenti di un mercato elettronico che elencano prodotti tutelati da marchi non possono essere attribuiti, ai sensi del diritto dell’UE in materia di marchi, al gestore del mercato.
Infine, l'avvocato generale esamina l'interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza Google2, secondo cui un prestatore di servizi informatici che memorizza informazioni su richiesta del suo cliente non è responsabile di tali dati unicamente se svolge un ruolo neutro in relazione ai dati ospitati. Pur osservando che il ruolo della eBay può non essere neutro in questo senso perché essa fornisce istruzioni ai suoi clienti su come redigere le inserzioni e controlla i contenuti degli elenchi, l’avvocato generale Jääskinen non ritiene che un siffatto coinvolgimento nella preparazione degli elenchi dei clienti comporti la perdita della tutela concessa alle imprese che memorizzano informazioni caricate dagli utenti. L'avvocato generale sottolinea nondimeno che la eBay - mentre è in generale esente da responsabilità per le informazioni memorizzate dai suoi clienti sul proprio sito web - rimane comunque responsabile per il contenuto dei dati che comunica come inserzionista all’operatore di un motore di ricerca. L'esonero di responsabilità non si applica neppure nei casi in cui al gestore del mercato elettronico sia stato segnalato l'uso illecito del marchio e lo stesso utente continui o ripeta la stessa violazione. In quest'ultimo caso, un provvedimento ingiuntivo può essere emesso anche nei confronti del gestore del mercato elettronico per impedire la continuazione o la ripetizione della violazione.

(T - 49/07) POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE - MISURE RESTRITTIVE NELL'AMBITO DELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO - CONGELAMENTO DEI CAPITALI - RICORSO DI ANNULLAMENTO - DIRITTI DELLA DIFESA

(T - 49/07) POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE - MISURE RESTRITTIVE NELL'AMBITO DELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO - CONGELAMENTO DEI CAPITALI - RICORSO DI ANNULLAMENTO - DIRITTI DELLA DIFESA


Il Tribunale di primo grado ha respinto un ricorso volto all’annullamento parziale della decisione di congelamento a titolo cautelare dei capitali, adottata dal Consiglio il 15 luglio 2008 (2008/583/CE) – in attuazione dell’articolo 2, par. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 (relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo) - e alla condanna dello stesso Consiglio a non menzionare più il nome del ricorrente nelle sue future decisioni in assenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo. Nei confronti del ricorrente - cittadino algerino residente nella Repubblica federale di Germania – era stato emesso dal g.i.p. di Napoli, in data 9 ottobre 2000, un mandato di cattura con l’accusa di aver partecipato ad un complotto finalizzato a costituire in Italia una cellula di un gruppo terroristico attivo in Algeria dal 1992: a tale mandato aveva fatto seguito, in data 30 maggio 2008, il rinvio a giudizio disposto dal g.u.p. del Tribunale di Napoli. Il Giudice comunitario - nel ribadire la propria incompetenza ai fini del controllo della regolarità della procedura penale nazionale, spettando tale controllo unicamente alle autorità italiane (v. sentenza OMPI, punto 121, e, per analogia, sentenza del Tribunale 10 aprile 2003, causa T -353/00, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. II -1729, punto 91, confermata in seguito ad impugnazione dalla sentenza della Corte 7 luglio 2005, causa C - 208/03 P, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. I - 6051) - ha rigettato le censure fondate sulle asserite violazioni del principio della presunzione d’innocenza e del diritto ad un giudice imparziale, osservando, in particolare, che nella fattispecie sottoposta alla sua cognizione il Consiglio dell’U.E. ha agito in conformità alla normativa comunitaria (art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e regolamento n. 2580/2001), basando la propria valutazione su una decisione del giudice per le indagini preliminari dello Stato membro interessato ed informando il ricorrente, con apposita comunicazione, dei motivi della sua inclusione nell’elenco controverso.



Testo Completo:

Il Tribunale di primo grado ha respinto un ricorso volto all’annullamento parziale della decisione di congelamento a titolo cautelare dei capitali, adottata dal Consiglio il 15 luglio 2008 (2008/583/CE) – in attuazione dell’articolo 2, par. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 (relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo) - e alla condanna dello stesso Consiglio a non menzionare più il nome del ricorrente nelle sue future decisioni in assenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo. Nei confronti del ricorrente - cittadino algerino residente nella Repubblica federale di Germania – era stato emesso dal g.i.p. di Napoli, in data 9 ottobre 2000, un mandato di cattura con l’accusa di aver partecipato ad un complotto finalizzato a costituire in Italia una cellula di un gruppo terroristico attivo in Algeria dal 1992: a tale mandato aveva fatto seguito, in data 30 maggio 2008, il rinvio a giudizio disposto dal g.u.p. del Tribunale di Napoli. Il Giudice comunitario - nel ribadire la propria incompetenza ai fini del controllo della regolarità della procedura penale nazionale, spettando tale controllo unicamente alle autorità italiane (v. sentenza OMPI, punto 121, e, per analogia, sentenza del Tribunale 10 aprile 2003, causa T -353/00, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. II -1729, punto 91, confermata in seguito ad impugnazione dalla sentenza della Corte 7 luglio 2005, causa C - 208/03 P, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. I - 6051) - ha rigettato le censure fondate sulle asserite violazioni del principio della presunzione d’innocenza e del diritto ad un giudice imparziale, osservando, in particolare, che nella fattispecie sottoposta alla sua cognizione il Consiglio dell’U.E. ha agito in conformità alla normativa comunitaria (art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e regolamento n. 2580/2001), basando la propria valutazione su una decisione del giudice per le indagini preliminari dello Stato membro interessato ed informando il ricorrente, con apposita comunicazione, dei motivi della sua inclusione nell’elenco controverso.



Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 dicembre 2010



Nella causa T‑49/07,



Sofiane Fahas, residente in Mielkendorf (Germania), rappresentato dall’avv. F. Zillmer,



ricorrente,



contro



Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente dal sig. M. Bishop, dalla sig.ra E. Finnegan e dal sig. S. Marquardt, successivamente dai sigg. Bishop, J.‑P. Hix, nonché dalla sig.ra Finnegan, in qualità di agenti,



convenuto,



sostenuto da



Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dall’avv. G. Albenzio, avvocato dello Stato,



interveniente,



avente ad oggetto, da una parte, una domanda di parziale annullamento, da ultimo, della decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21), nei limiti in cui riguarda il ricorrente, e la condanna del Consiglio a non menzionare più il nome del ricorrente nelle sue future decisioni in assenza di una decisione giurisdizionale definitiva, nonché, dall’altra, una domanda di risarcimento danni,



IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),



composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,



cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore



vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 novembre 2009,



ha pronunciato la seguente



Sentenza



Contesto normativo



1 Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 1373 (2001), che stabilisce strategie dirette alla lotta con tutti i mezzi contro il terrorismo e, in particolare, contro il suo finanziamento. L’art. 1, lett. c), di tale risoluzione dispone, segnatamente, che gli Stati congelino senza indugio i capitali e gli altri strumenti finanziari o risorse economiche delle persone che commettono o tentano di commettere atti di terrorismo, li agevolano o vi partecipano, delle entità appartenenti a tali persone o da esse controllate, e delle persone ed entità che agiscono in nome o dietro istruzione di tali persone o entità.



2 Il 27 dicembre 2001, considerando che fosse necessaria un’azione della Comunità europea allo scopo di attuare, in conformità agli obblighi che incombono ai suoi Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite, la risoluzione del Consiglio di sicurezza 1373 (2001), il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, in forza degli artt. 15 UE e 34 UE, la posizione comune 2001/930/PESC relativa alla lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 90), nonché la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).



3 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della posizione comune 2001/931, essa si applica «alle persone, gruppi ed entità, elencati nell’allegato, coinvolti in atti terroristici».



4 Ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, l’elenco riportato nell’allegato è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che mostrano che è stata adottata una decisione da parte di un’autorità competente nei confronti delle persone, dei gruppi e delle entità menzionati, che si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. Si intende per «autorità competente» un’autorità giudiziaria ovvero, se le autorità giudiziarie non hanno alcuna competenza in materia, un’autorità competente equivalente in tale settore.



5 Conformemente all’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, i nomi delle persone ed entità riportati nell’elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato.



6 Ai sensi degli artt. 2 e 3 della posizione comune 2001/931, la Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal Trattato CE, ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato e garantisce che capitali, risorse finanziarie o economiche o servizi finanziari o altri servizi connessi non siano, direttamente o indirettamente, messi a loro disposizione.



7 Ritenendo che fosse necessario un regolamento per attuare a livello comunitario le misure descritte nella posizione comune 2001/931, il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato, sulla base degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE, il regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70). Da tale regolamento emerge che, salve le deroghe da esso previste, devono essere congelati tutti i capitali detenuti da una persona fisica o giuridica, da un gruppo o da un’entità ricompresi nell’elenco di cui al suo art. 2, n. 3. Allo stesso modo, è vietato mettere capitali o servizi finanziari a disposizione di tali persone, gruppi o entità. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, elabora, riesamina e modifica l’elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il regolamento, in conformità delle disposizioni di cui all’art. 1, nn. 4-6, della posizione comune 2001/931.



8 L’elenco iniziale delle persone, gruppi ed entità ai quali si applica il regolamento n. 2580/2001 è stato stabilito con la decisione del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/927/CE, relativa all’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 (GU L 344, pag. 83).



9 Da allora il Consiglio ha adottato diverse posizioni comuni e decisioni allo scopo di aggiornare gli elenchi rispettivamente previsti dalla posizione comune 2001/931 e dal regolamento n. 2580/2001.



Fatti



10 Il ricorrente, sig. Sofiane Fahas, è un cittadino algerino che vive dal 1990 nella Repubblica federale di Germania e che ha sposato il 18 settembre 2003 una cittadina tedesca.



11 Il 9 ottobre 2000 il giudice per le indagini preliminari di Napoli ha emesso un mandato di arresto provvisorio contro il ricorrente. In tale mandato il ricorrente è accusato di aver partecipato ad un complotto finalizzato a costituire in Italia una cellula del gruppo «Al‑Takfir e Al‑Hijra» (Al Takfir Wal Hijra), che è attivo in Algeria dal 1992 e che sostiene attività terroristiche, nonché di traffico d’armi e di falsificazione di documenti a vantaggio di gruppi terroristici in Algeria. Con ordinanza 30 maggio 2008 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha rinviato a giudizio il ricorrente, sulla base di quattro capi di imputazione, di cui tre connessi con l’organizzazione terroristica summenzionata.



12 Con la posizione comune 12 dicembre 2002, 2002/976/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 ed abroga la posizione comune 2002/847/PESC (GU L 337, pag. 93), il Consiglio ha aggiornato l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica la posizione comune 2001/931. Il punto 1 dell’allegato della posizione comune 2002/976 menziona per la prima volta il nome del ricorrente, che è indicato nel modo seguente:



«FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.09.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)».



13 Dal 12 dicembre 2002 si sono succedute numerose decisioni che includono il nome del ricorrente nell’elenco previsto all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 (in prosieguo: l’«elenco controverso») ed implicanti, segnatamente, il congelamento dei suoi capitali. Tra esse si devono esporre quelle cui hanno fatto riferimento le parti della presente controversia.



14 Il 12 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/974/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2002/848/CE (GU L 337, pag. 85). Con l’art. 1 della decisione 2002/974, il nome del ricorrente compare sull’elenco controverso.



15 Il 2 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/309/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931 e che abroga la posizione comune 2003/906/PESC (GU L 99, pag. 61). Il nome del ricorrente compare sull’elenco allegato. Lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato la decisione 2004/306/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28).



16 Con la decisione 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2005/930/CE (GU L 144, pag. 21), il nome del ricorrente continua a comparire sull’elenco controverso.



17 Nella decisione 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 (GU L 379, pag. 123, rettifica nella GU 2007, L 150, pag. 16), il Consiglio ha constatato che un certo numero di altre persone, gruppi o entità avrebbe dovuto essere aggiunto all’elenco controverso fissato dalla decisione 2006/379, senza che esso venisse abrogato. Il nome del ricorrente non è citato nella decisione 2006/1008.



18 Con la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21; in prosieguo: la «decisione impugnata»), il nome del ricorrente continua a comparire sull’elenco controverso.



Procedimento e conclusioni delle parti



19 Il ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2007.



20 Il ricorso era inizialmente diretto contro la decisione 2002/848 e tutte le decisioni adottate a partire da essa, inclusa la decisione 2006/1008.



21 Il 30 marzo 2007 il ricorrente ha effettuato la regolarizzazione dei vizi da cui l’atto di ricorso era inficiato, prendendo in considerazione esclusivamente la decisione 2006/1008.



22 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2007 il Consiglio ha sollevato, a norma dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, un’eccezione di irricevibilità. Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 22 settembre 2008, l’eccezione di irricevibilità è stata riunita al merito.



23 Il 1° ottobre 2008 il Tribunale ha chiesto al ricorrente se, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura, intendeva procedere ad una riformulazione delle conclusioni e dei motivi dedotti, tenuto conto dell’adozione della decisione impugnata. Il 17 ottobre 2008 il ricorrente ha riformulato le sue conclusioni allo scopo di dirigere il suo ricorso esclusivamente avverso la decisione impugnata.



24 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2009, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza 14 maggio 2009, sentite le parti, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale, applicando l’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura, ha ammesso l’intervento.



25 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:



– annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui lo riguarda e dichiarare che essa gli è inapplicabile;



– condannare il Consiglio a non menzionarlo nelle sue future decisioni che attuano l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, che seguiranno la decisione impugnata, fin quando non sia stato constatato con una decisione giurisdizionale divenuta definitiva che egli è membro di «Al‑Takfir» e di «Al‑Hijra» o che sostiene in altro modo il terrorismo;



– condannare il Consiglio a pagargli un’indennità destinata a risarcire il pregiudizio subito, di importo non inferiore a EUR 2 000;



– condannare il Consiglio alle spese.



26 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:



– respingere in quanto priva di fondamento la domanda del ricorrente diretta all’annullamento della decisione impugnata;



– dichiarare la domanda di risarcimento del ricorrente irricevibile o, comunque, respingerla in quanto priva di fondamento;



– dichiarare la domanda di ingiunzione presentata dal ricorrente irricevibile;



– condannare il ricorrente alle spese.



27 La Repubblica italiana sostiene le conclusioni del Consiglio.



In diritto



1. Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata



Sulla ricevibilità



Sulla domanda di ingiunzione



28 Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità della domanda del ricorrente consistente in sostanza nell’ingiunzione di non iscrivere il suo nome nei futuri elenchi, fin quando non sia stata adottata una decisione giurisdizionale definitiva che constati che egli sostiene il terrorismo.



29 Detta domanda deve essere interpretata come una richiesta di ingiunzione al Consiglio. Al riguardo occorre ricordare che, nell’ambito di un ricorso basato sull’art. 230 CE, il Tribunale non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T‑56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II‑1267, punto 18, e sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, European Night Services e a./Commissione, Racc. pag. II‑3141, punto 53).



30 La richiesta di ingiunzione al Consiglio deve pertanto essere dichiarata irricevibile.



Sulla legittimazione del ricorrente ad agire avverso la decisione inizialmente impugnata



– Argomenti delle parti



31 Il Consiglio ritiene che il ricorso sia irricevibile per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione 2006/1008, dato che il ricorrente non ne è individualmente interessato poiché il suo nome non compare nell’allegato. Il Consiglio considera che la decisione 2006/1008 non abroga la decisione 2006/379, ma si limita ad aggiungere nomi all’elenco fissato da quest’ultima, che resta in vigore. Secondo il Consiglio, la riformulazione delle conclusioni non può influire sull’irricevibilità del ricorso iniziale.



32 Il ricorrente afferma che il ricorso proposto avverso la decisione 2006/1008 è ricevibile, poiché quest’ultima lo riguarda individualmente malgrado l’assenza di una menzione esplicita del suo nome. Il ricorrente considera la decisione 2006/1008 come un’estensione dell’elenco che compare in allegato alla decisione 2006/379.



– Giudizio del Tribunale



33 Il Consiglio eccepisce l’irricevibilità del ricorso proposto avverso la decisione 2006/1008, in quanto il ricorrente non vi è menzionato. Si deve in effetti constatare che la decisione 2006/1008 non menziona esplicitamente il nome del ricorrente. Si deve conseguentemente verificare se egli sia direttamente e individualmente interessato da tale decisione. Al riguardo, occorre ricordare come dalla giurisprudenza costante della Corte risulti che il soggetto che non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220).



34 Occorre previamente ricordare che la decisione 2006/1008 non dispone l’abrogazione della decisione 2006/379, ma effettua l’aggiunta di taluni nomi ed entità all’elenco fissato da quest’ultima.



35 La valutazione della ricevibilità del ricorso presentato avverso la decisione 2006/1008 deve essere operata alla luce di due considerazioni principali. In primo luogo, il Consiglio ha l’obbligo di procedere ad un riesame dell’elenco controverso almeno una volta ogni sei mesi, in conformità all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 ed all’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931. In secondo luogo, dal secondo ‘considerando’ della decisione 2006/1008 risulta che essa completa l’elenco fissato dalla decisione 2006/379, senza disporne l’abrogazione. Ciò costituisce una manifestazione della volontà del Consiglio di mantenere il ricorrente sull’elenco controverso, con l’implicazione che i suoi capitali permangono congelati. Poiché quest’ultima circostanza era contemplata dalla decisione 2006/379, si deve conseguentemente ritenere che il ricorrente sia individualmente e direttamente interessato dalla decisione 2006/1008.



36 Da quanto precede risulta che l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio deve essere respinta e che il ricorso deve essere considerato ricevibile nella parte in cui riguarda la decisione 2006/1008, in conformità alla giurisprudenza Othman (sentenza del Tribunale 11 giugno 2009, causa T–318/01, Othman/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑1627, punto 53). Va considerato che la domanda di riformulazione delle conclusioni del 17 ottobre 2008 è quindi del pari ricevibile e che il presente ricorso ha ad oggetto la legittimità della decisione impugnata, come concordemente ammesso dalle parti, circostanza della quale si è preso atto nel verbale dell’udienza.



Nel merito



37 Occorre riunire le censure mosse dal ricorrente in due motivi, cioè, in primo luogo, in un motivo vertente sulla violazione dei diritti fondamentali e sull’obbligo di motivazione e, in secondo luogo, in un motivo attinente all’esistenza di un errore di valutazione e ad uno sviamento di potere commessi dal Consiglio.



Sul primo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali e sull’obbligo di motivazione



– Argomenti delle parti



38 Il ricorrente considera che la garanzia dei diritti della difesa contribuisca ad assicurare il corretto esercizio del diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale. Il regolamento n. 2580/2001 e la posizione comune 2001/931, cui detto regolamento rinvia, non prevederebbero alcuna procedura per la comunicazione della decisione impugnata e degli elementi a carico che hanno condotto a menzionare il ricorrente nell’elenco controverso. Tale regolamento non prevederebbe neppure un’audizione precedente o successiva dell’interessato che possa condurre a cancellare il suo nome dall’elenco controverso. Il ricorrente non è stato, a suo avviso, in nessun momento in grado di presentare la sua difesa per quanto riguarda la menzione del suo nome nell’elenco controverso. Il ricorrente considera che, disponendo il congelamento dei suoi capitali, la decisione impugnata gli ha inflitto sanzioni economiche e finanziarie. In forza di una costante giurisprudenza della Corte, i diritti della difesa costituirebbero un principio fondamentale del diritto comunitario che deve sempre essere garantito.



39 La risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza non istituirebbe alcuna procedura atta a consentire di contestare le misure di congelamento dei capitali. Spetterebbe agli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite individuare concretamente quali siano le persone, i gruppi e le entità i cui capitali devono essere congelati in applicazione di siffatta risoluzione. Poiché una valutazione discrezionale della Comunità è necessaria, il rispetto dei diritti della difesa degli interessati si imporrebbe in linea di principio alle istituzioni comunitarie (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T‑228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, Racc. pag. II‑4665; in prosieguo: la «sentenza OMPI», punti 101 e segg.).



40 Per di più l’adozione di una decisione che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 violerebbe il diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che egli trae dall’ordinamento giuridico comunitario. Le ragioni concrete che giustificano la menzione del suo nome nell’elenco controverso non gli sarebbero state comunicate, impedendogli così di intentare utilmente il suo ricorso dinanzi al Tribunale.



41 Il ricorrente invoca l’art. 253 CE che imporrebbe al Consiglio di motivare gli atti che adotta. La decisione impugnata non sarebbe motivata. In forza di una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivare gli atti che recano pregiudizio sarebbe inteso a fornire un’informazione sufficiente all’interessato. Quest’ultimo dovrebbe poter distinguere se la decisione sia fondata o se essa sia eventualmente inficiata da un vizio. È questo l’unico modo che l’interessato ha per verificare se può contestarne la validità dinanzi al giudice comunitario e, per quest’ultimo, di esercitare il suo controllo di legittimità (sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑199/99 P, Corus UK/Commissione, Racc. pag. I‑11177, punto 145). Inoltre, l’atto che reca pregiudizio non sarebbe stato notificato al ricorrente. Infine, quest’ultimo considera che il riferimento fatto dal Consiglio all’istruttoria aperta nei suoi confronti in Italia non costituisca una motivazione sufficiente.



42 A titolo cautelare, il ricorrente afferma che la menzione di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e di cui all’art. 1, nn. 4 e 6, della posizione comune 2001/931 non costituisce una motivazione sufficiente della decisione impugnata.



43 Nella sua risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale, il ricorrente invoca una violazione dei principi generali del diritto comunitario che deriverebbe dal diritto all’equo processo, dal diritto ad un tribunale imparziale, dal principio della presunzione di innocenza e dal diritto di proprietà, come tutelati dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), senza altri sviluppi. Infine, nella replica, il ricorrente invoca il fatto che gli è vietato lavorare.



44 Il Consiglio, sostenuto dall’interveniente, contesta l’integralità degli argomenti sollevati dal ricorrente a sostegno del primo motivo.



– Giudizio del Tribunale



45 In base ad una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali il giudice comunitario garantisce l’osservanza. A questo proposito la Corte e il Tribunale si ispirano alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri nonché alle indicazioni fornite dai Trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell’uomo ai quali gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La CEDU riveste, al riguardo, un significato particolare (v. sentenza della Corte 26 giugno 2007, causa C‑305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., Racc. pag. I‑5305, punto 29, e giurisprudenza ivi citata).



46 Risulta altresì dalla giurisprudenza che il rispetto dei diritti dell’uomo costituisce una condizione di legittimità degli atti comunitari (parere della Corte 28 marzo 1996, 2/94, Racc. pag. I‑1759, punto 34) e che nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il loro rispetto (v. sentenza della Corte 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger, Racc. pag. I‑5659, punto 73, e giurisprudenza ivi citata).



47 Per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa, secondo una costante giurisprudenza, in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo, esso costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che dev’essere garantito anche in mancanza di qualsiasi disciplina per quanto riguarda il procedimento di cui trattasi. Tale principio impone che i destinatari di una sanzione siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi assunti a loro carico per infliggere la sanzione (v. sentenza OMPI, punto 91, e giurisprudenza ivi citata).



48 Nel contesto di una decisione di congelamento di capitali il principio generale di rispetto dei diritti della difesa esige, a meno che non vi ostino ragioni imperative riguardanti la sicurezza della Comunità o dei suoi Stati membri o la condotta delle loro relazioni internazionali, che gli elementi a carico vengano comunicati all’interessato, per quanto possibile, o contemporaneamente all’adozione o al più presto dopo l’adozione di una decisione iniziale di congelamento dei capitali. Alle stesse condizioni, qualsiasi decisione successiva di congelamento dei capitali deve essere in linea di principio preceduta da una comunicazione dei nuovi elementi a carico e da un’audizione (sentenza OMPI, punto 137).



49 Nella fattispecie, un’esposizione dei motivi è stata inviata dal Consiglio al ricorrente il 3 gennaio 2008, successivamente all’adozione della decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2007/445/CE (GU L 340, pag. 100), il cui testo era identico a quello delle decisioni anteriori che menzionavano il suo nome. Il ricorrente ha formulato osservazioni in una lettera del 14 marzo 2008. Il Consiglio ha svolto un esame del suo contenuto e ha deciso di mantenere il nome del ricorrente mediante la decisione impugnata sull’elenco controverso. Nella lettera inviata al ricorrente il 15 luglio 2008, che includeva sia la decisione impugnata sia un’esposizione dei motivi identica a quella delle decisioni anteriori che menzionavano il suo nome, il Consiglio ha indicato che, dopo aver esaminato la lettera del ricorrente del 14 marzo 2008, riteneva che non sussistesse nel fascicolo alcun nuovo elemento atto a giustificare una modifica nella sua posizione e che la motivazione comunicata anteriormente al ricorrente rimaneva valida. Ne deriva che, per quanto riguarda il diritto al contraddittorio, il Consiglio ha offerto al ricorrente l’opportunità di formulare osservazioni in ordine all’esposizione dei motivi.



50 Da quanto precede deriva che la censura vertente su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente e, in particolare, del suo diritto al contraddittorio deve essere respinta.



51 Per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione invocato dal ricorrente, tale obbligo costituisce il corollario del principio di rispetto dei diritti della difesa. Occorre ricordare, al riguardo, che l’obbligo di motivare un atto che arreca pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato, oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità e, d’altro lato, di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità dell’atto stesso (sentenze della Corte Corus UK/Commissione, cit., punto 145, e 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C–202/02 P, da C‑205/02 P a C–208/02 P e C–213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 462).



52 L’oggetto della garanzia afferente all’obbligo di motivazione nel contesto dell’adozione di una decisione di congelamento dei capitali adottata ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, nonché le limitazioni di tale garanzia che possono essere legittimamente imposte agli interessati, in un simile contesto, sono stati definiti dal Tribunale nella sentenza OMPI (punti 138‑151).



53 Emerge in particolare dai punti 143‑146 e 151 di tale sentenza che sia la motivazione di una decisione iniziale di congelamento dei capitali, sia la motivazione delle decisioni successive devono trattare non solo le condizioni legali di applicazione del regolamento n. 2580/2001, in particolare l’esistenza di una decisione nazionale assunta da un’autorità competente, ma altresì i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio considera, nell’esercizio del suo potere discrezionale di valutazione, che l’interessato deve essere oggetto di una misura di congelamento dei capitali.



54 Peraltro, emerge sia dal punto 145 della sentenza OMPI sia dall’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, cui rinvia altresì l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, che se le decisioni successive di congelamento dei capitali devono essere precedute da un «riesame» della situazione dell’interessato, ciò avviene allo scopo di assicurarsi che il mantenimento dell’interessato nell’elenco controverso «sia ancora giustificato», eventualmente sulla base di nuovi elementi di informazione o di prova.



55 Il Tribunale ha precisato in tal senso che, quando i motivi di una decisione successiva di congelamento dei capitali sono essenzialmente gli stessi già invocati in occasione di una precedente decisione, una semplice dichiarazione in tal senso può essere sufficiente, in particolare nel caso in cui l’interessato sia un gruppo o un’entità (sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑341/07, Sison/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62, e giurisprudenza ivi citata).



56 Nella fattispecie, dall’esposizione dei motivi che accompagna la lettera di notifica della decisione impugnata risulta che l’iscrizione del nome del ricorrente sull’elenco controverso è basata sul fatto che il giudice per le indagini preliminari di Napoli ha emesso un mandato di arresto provvisorio nei suoi confronti il 9 ottobre 2000. Il ricorrente è accusato di aver partecipato ad un complotto allo scopo di costituire in Italia una cellula del gruppo «Al‑Takfir e Al‑Hijra» (Al Takfir Wal Hijra), attivo in Algeria dal 1992 e sostenitore di attività terroristiche, nonché di traffico di armi e di falsificazione di documenti a vantaggio di gruppi terroristici in Algeria. Tale indagine giudiziaria italiana era in corso, il che giustificava l’inclusione del ricorrente nell’elenco controverso allegato alla posizione comune 2001/931.



57 Per il resto, occorre ricordare l’ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio in merito agli elementi da prendere in considerazione ai fini dell’adozione o del mantenimento di una misura di congelamento dei capitali. Di conseguenza, non può esigersi che il Consiglio indichi in maniera più specifica in che modo il congelamento dei capitali del ricorrente contribuisca, concretamente, alla lotta contro il terrorismo, ovvero che fornisca prove tese a dimostrare che l’interessato potrebbe utilizzare i propri capitali per commettere o favorire in futuro atti terroristici (sentenze OMPI, punto 159, e Sison/Consiglio, cit., punti 65 e 66).



58 Tenuto conto di tali circostanze in fatto, deve essere respinta la censura in cui si lamenta una violazione dell’obbligo di motivazione.



59 D’altro canto, il ricorrente sostiene di non aver beneficiato di una tutela giurisdizionale effettiva. Secondo costante giurisprudenza, il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU, oltre ad essere stato ribadito anche dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1) (sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet, Racc. pag. I‑2271, punto 37).



60 Si deve inoltre concludere nella fattispecie, alla luce della giurisprudenza della Corte in altri ambiti (sentenze della Corte 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 15, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punti 462 e 463), che l’efficacia del controllo giurisdizionale, il quale deve poter avere segnatamente ad oggetto la legittimità dei motivi su cui è basata, nella specie, l’inclusione del nome di una persona o di un’entità nell’elenco controverso allegato alla posizione comune 2001/931 e che comporta l’imposizione all’interessato di un insieme di provvedimenti restrittivi, implica che l’autorità comunitaria di cui trattasi è tenuta, per quanto possibile, a comunicare siffatti motivi alla persona o all’entità interessata o al momento in cui tale inclusione viene decisa, ovvero, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo che l’inclusione è stata compiuta, allo scopo di consentire a tali destinatari l’esercizio nei termini del diritto a ricorrere. Per quanto riguarda le decisioni successive al congelamento dei capitali, adottate dal Consiglio nel contesto del riesame a intervalli regolari, da svolgersi almeno una volta ogni sei mesi, a giustificazione del mantenimento dell’interessato sull’elenco controverso previsto all’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, non è più necessario garantire un effetto a sorpresa per assicurare l’efficacia delle sanzioni. Quindi, qualsiasi decisione successiva al congelamento dei capitali deve essere preceduta da una nuova possibilità di audizione e, eventualmente, dalla comunicazione dei nuovi elementi a carico (sentenza OMPI, punto 131; v. anche, al riguardo, sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑6351, punto 338, e sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑47/03, Sison/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punti 212 e 213.).



61 Dai precedenti punti 55 e 56 risulta che il ricorrente si è visto comunicare la decisione impugnata e un’esposizione dei motivi con una lettera dello stesso giorno di quello dell’adozione di detta decisione. Così procedendo, il Consiglio ha consentito al ricorrente di difendere i suoi diritti e di decidere con cognizione di causa se fosse utile adire il giudice comunitario nonché di porlo pienamente in grado di esercitare il suo controllo di legittimità sulla decisione impugnata.



62 Da quanto precede risulta che, nella fattispecie, la censura vertente su una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva deve essere respinta.



63 Per quanto riguarda il principio della presunzione di innocenza, enunciato all’art. 6, n. 2, della CEDU e all’art. 48, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, va considerato che esso costituisce un diritto fondamentale idoneo ad attribuire ai singoli diritti di cui il giudice comunitario garantisce il rispetto (sentenze del Tribunale 4 ottobre 2006, causa T‑193/04, Tillack/Commissione, Racc. pag. II‑3995, punto 121, e 12 ottobre 2007, causa T‑474/04, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione, Racc. pag. II‑4225, punto 75).



64 Il rispetto della presunzione di innocenza implica che ogni persona accusata di un reato sia presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Tale principio tuttavia non osta all’adozione di misure cautelari che non costituiscono sanzioni e non pregiudicano in nessun modo l’innocenza o la colpevolezza della persona interessata. Tali misure cautelari devono, in particolare, essere previste dalla legge, essere adottate dall’autorità competente e presentare un carattere limitato nel tempo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 2 settembre 2009, cause riunite T‑37/07 e T‑323/07, El Morabit/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 40).



65 L’art. 2 della posizione comune 2001/931 prevede che la Comunità ordina il congelamento dei capitali delle persone, gruppi ed entità che compaiono sull’elenco previsto dal suo art. 1, n. 4. A questo titolo, il congelamento dei capitali al quale il ricorrente è soggetto è previsto dalla normativa comunitaria.



66 In conformità all’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931, il Consiglio è incaricato a procedere ad un riesame dell’elenco a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, per assicurarsi che il mantenimento sull’elenco del nome delle persone e delle entità di cui trattasi sia ancora giustificato. In tal modo, il congelamento dei capitali ai quali il ricorrente è soggetto è stato adottato dall’autorità competente e ha un carattere limitato nel tempo.



67 Inoltre, va osservato che le misure restrittive di cui trattasi adottate dal Consiglio nel contesto della lotta al terrorismo non comportano la confisca degli averi degli interessati in quanto prodotto del crimine, bensì un congelamento a titolo cautelare. Tali misure non costituiscono pertanto una sanzione e non comportano peraltro alcuna accusa della stessa natura (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, Sison/Consiglio, cit., punto 101).



68 Infatti, la decisione del Consiglio, che deriva segnatamente dalla decisione di un’autorità nazionale competente, non costituisce la constatazione che sia stata commessa effettivamente un’infrazione, ma è adottata nel contesto ed ai fini di un procedimento di carattere amministrativo caratterizzato da una funzione cautelare ed avente l’unico scopo di consentire al Consiglio di perseguire efficacemente la lotta contro il finanziamento del terrorismo.



69 Al riguardo va osservato che, in caso di applicazione dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, disposizioni che instaurano una forma di cooperazione specifica tra il Consiglio e gli Stati membri nell’ambito della lotta comune contro il terrorismo, tale principio comporta, per il Consiglio, l’obbligo di rimettersi, per quanto possibile, alla valutazione dell’autorità nazionale competente, quantomeno se si tratta di un’autorità giudiziaria, in particolare per quanto attiene all’esistenza delle «prove o indizi seri e credibili» sui quali si fonda la decisione di quest’ultima (sentenza OMPI, punto 124).



70 Dalle circostanze della fattispecie risulta che il Consiglio ha agito in conformità all’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 ed al regolamento n. 2580/2001. Basandosi su una decisione del giudice per le indagini preliminari di uno Stato membro e informando il ricorrente con la lettera del 15 giugno 2008 dei motivi della sua inclusione nell’elenco controverso, il Consiglio ha rispettato gli obblighi che gli incombono in conformità alla normativa comunitaria.



71 Dall’insieme delle considerazioni che precedono deriva che nella fattispecie la censura vertente su una violazione del principio della presunzione d’innocenza deve essere respinta.



72 Per quanto riguarda l’asserita violazione del diritto ad un giudice imparziale e il rispetto del diritto all’equo processo, il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a sostegno dei suoi argomenti. Tali censure devono essere respinte sulla base dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale. In ogni caso, occorre ricordare che il Tribunale non è competente ai fini del controllo del rispetto della procedura penale nazionale. Siffatto controllo infatti spetta soltanto alle autorità italiane o, su ricorso dell’interessato, al giudice nazionale competente. Del pari, in linea di principio, non spetta al Consiglio pronunciarsi sulla regolarità della procedura avviata nei confronti dell’interessato e sfociata nella detta decisione, prevista dal diritto applicabile dello Stato membro, né sul rispetto dei diritti fondamentali dell’interessato da parte delle autorità nazionali. Tale potere spetta infatti esclusivamente ai giudici nazionali competenti o, eventualmente, alla Corte europea dei diritti umani (v. sentenza OMPI, punto 121, e, per analogia, sentenza del Tribunale 10 aprile 2003, causa T‑353/00, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. II‑1729, punto 91, confermata in seguito ad impugnazione dalla sentenza della Corte 7 luglio 2005, causa C‑208/03 P, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. I‑6051).



73 Per quanto riguarda le restrizioni apportate al diritto di proprietà e al diritto di esercitare un’attività economica fatte valere dal ricorrente, va osservato che, secondo costante giurisprudenza, i diritti fondamentali non sono prerogative assolute e il loro esercizio può costituire oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità. Infatti, qualsiasi misura restrittiva economica o finanziaria comporta, per definizione, conseguenze negative sul diritto di proprietà e sul libero esercizio delle attività professionali, causando quindi danni, in particolare alle entità che esercitano le attività che tali misure restrittive sono dirette ad impedire. L’importanza degli obiettivi perseguiti dalla normativa in esame è idonea a giustificare conseguenze negative, anche considerevoli, per taluni operatori (v., in tal senso, sentenze della Corte 30 luglio 1996, causa C‑84/95, Bosphorus, Racc. pag. I‑3953, punti 21‑23, e Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, cit., punti 355 e 361).



74 Nella fattispecie, la libertà di esercitare un’attività economica e il diritto di proprietà del ricorrente hanno subito una considerevole restrizione a causa dell’adozione della decisione impugnata, in quanto il ricorrente non può disporre dei capitali che gli appartengono e che sono situati sul territorio della Comunità salvo che sulla base di specifiche autorizzazioni. Tuttavia, data l’importanza primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, gli inconvenienti causati non sono inadeguati o sproporzionati rispetto agli obiettivi considerati, tanto più che l’art. 5 del regolamento n. 2580/2001 prevede talune eccezioni che consentono alle persone interessate da provvedimenti di congelamento dei capitali di fare fronte alle spese essenziali (v., in tal senso, sentenza El Morabit/Consiglio, cit., punto 62).



75 Da quanto precede risulta che il motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti fondamentali e sulla violazione all’obbligo di motivazione deve essere respinto.



Sul secondo motivo, vertente su un errore di valutazione e sullo sviamento di potere



– Argomenti delle parti



76 Secondo il ricorrente, il riferimento effettuato dal Consiglio al procedimento giudiziario italiano, sospeso dal 2001, non costituisce una giustificazione sufficiente del mantenimento del suo nome nell’elenco controverso. Egli considera che tale procedura è stata chiusa e che egli può essere ritenuto innocente.



77 Il ricorrente invoca pertanto un errore di valutazione, relativo alla sua implicazione in attività terroristiche, nonché uno sviamento di potere commessi dal Consiglio.



78 Il Consiglio, sostenuto dall’interveniente, contesta la totalità degli argomenti sollevati dal ricorrente a sostegno del secondo motivo di ricorso.



– Giudizio del Tribunale



79 Per quanto riguarda l’asserito errore di valutazione fatto valere dal ricorrente, come il Tribunale ha osservato ai punti 115 e 116 della sentenza OMPI, gli elementi in fatto e in diritto idonei a costituire le condizioni per l’applicazione di un provvedimento di congelamento dei capitali ad una persona, a un gruppo o a un’entità, sono determinati dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001.



80 Nel caso in esame, la normativa pertinente è contenuta all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, ai sensi del quale il Consiglio, all’unanimità, redige, rivede e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il detto regolamento, conformemente alle disposizioni dell’art. 1, nn. 4-6, della posizione comune 2001/931. L’elenco di cui trattasi deve quindi essere redatto, conformemente alle disposizioni dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che mostrano che una decisione è stata adottata, da parte di un’autorità competente, nei confronti delle persone, dei gruppi e delle entità menzionati, che si tratti dell’avvio di indagini o di azioni penali per un atto di terrorismo, o per il tentativo di commetterlo, o per la partecipazione o l’agevolazione di un tale atto, basate su prove o indizi seri e credibili, o che si tratti della condanna per tali fatti. Si intende per «autorità competente» un’autorità giudiziaria ovvero, se le autorità giudiziarie non hanno alcuna competenza in materia, un’autorità competente equivalente in tale settore. Inoltre, i nomi delle persone e delle entità riprese sull’elenco devono formare oggetto di un riesame a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, per garantire che la loro conferma sull’elenco rimanga giustificata, conformemente alle disposizioni dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931 (sentenza OMPI, punto 116).



81 Al punto 117 della sentenza OMPI e al punto 131 della sentenza del Tribunale 23 ottobre 2008, causa T‑256/07, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (Racc. pag. II‑3019; in prosieguo: la «sentenza PMOI»), il Tribunale ha dedotto da tali disposizioni che il procedimento che può condurre ad una misura di congelamento dei capitali ai sensi della normativa pertinente si svolge su due livelli, uno nazionale e l’altro comunitario. In un primo momento, un’autorità nazionale competente, in linea di principio un’autorità giudiziaria, deve adottare nei confronti dell’interessato una decisione che soddisfi la definizione dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931. Se si tratta di una decisione di avvio di inchieste o di azioni penali, essa deve essere basata su prove o indizi seri e credibili. In un secondo momento, il Consiglio, all’unanimità, deve decidere di includere l’interessato nell’elenco controverso, sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che dimostrino l’adozione di una tale decisione. In seguito, il Consiglio deve accertarsi, a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, che la presenza dell’interessato nell’elenco controverso resti giustificata. A tale riguardo, la verifica dell’esistenza di una decisione di un’autorità nazionale che soddisfi la detta definizione sembra una condizione preliminare essenziale per l’adozione, da parte del Consiglio, della decisione iniziale di congelamento dei capitali, mentre la verifica delle conseguenze riservate a tale decisione a livello nazionale sembra indispensabile nell’ambito dell’adozione di una successiva decisione di congelamento dei capitali.



82 Come è stato dichiarato al punto 134 della sentenza PMOI, l’onere della prova che il congelamento dei capitali di una persona, gruppo o entità è o resta legalmente giustificato alla luce della normativa pertinente, pur gravando effettivamente sul Consiglio, ha un oggetto relativamente ristretto al livello del procedimento comunitario di congelamento dei capitali. Nel caso di una decisione successiva di congelamento dei capitali, a seguito di riesame, l’onere della prova ha essenzialmente ad oggetto la questione se il congelamento dei capitali resti giustificato alla luce di tutte le circostanze rilevanti della fattispecie e, in modo particolare, del seguito dato a tale decisione da parte dell’autorità nazionale competente.



83 Quanto al controllo esercitato dal Tribunale, esso ha riconosciuto, al punto 159 della sentenza OMPI, che il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare sanzioni economiche e finanziarie sulla base degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE, conformemente ad una posizione comune adottata in base alla politica estera e di sicurezza comune. Tale potere discrezionale riguarda, in particolare, le considerazioni di opportunità sulle quali si fondano siffatte decisioni. Tuttavia, se è vero che il Tribunale riconosce al Consiglio un margine discrezionale in materia, ciò non implica che esso debba astenersi dal controllare l’interpretazione dei dati rilevanti fornita da tale istituzione. Infatti, il giudice comunitario è tenuto, in particolare, non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare la situazione e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, egli non è tenuto a sostituire la propria valutazione d’opportunità a quella del Consiglio (sentenza PMOI, punto 138; v., per analogia, sentenza della Corte 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P, Spagna/Lenzing, Racc. pag. I‑9947, punto 57, e giurisprudenza ivi citata).



84 Ne deriva che occorre esaminare se la decisione del giudice per le indagini preliminari di Napoli soddisfi le condizioni stabilite dall’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931. Siffatta disposizione prevede che l’inclusione nell’elenco controverso debba essere effettuata dal Consiglio «sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo che mostrano che è stata adottata una decisione da parte di un’autorità competente nei confronti delle persone, dei gruppi e delle entità menzionati, che si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basata su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. [Ai fini del presente paragrafo,] si intende per “autorità competente” un’autorità giudiziaria ovvero, se le autorità giudiziarie non hanno alcuna competenza in materia, un’autorità competente equivalente in tale settore».



85 Nella fattispecie, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro, cioè il giudice per le indagini preliminari di Napoli, ha emesso un mandato di arresto provvisorio nei confronti del ricorrente, accusato di partecipazione ad attività terroristiche ai sensi dell’art. 1, n. 3, della posizione comune 2001/931.



86 Al riguardo occorre ricordare che, in un caso di applicazione dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, disposizioni che instaurano una forma di cooperazione specifica tra il Consiglio e gli Stati membri nell’ambito della lotta comune contro il terrorismo, tale principio comporta, per il Consiglio, l’obbligo di rimettersi, per quanto possibile, alla valutazione dell’autorità nazionale competente, almeno se si tratta di un’autorità giudiziaria, in particolare per quanto attiene all’esistenza delle «prove o indizi seri e credibili» sui quali si fonda la decisione di quest’ultima (sentenza OMPI, punto 124).



87 Dalle circostanze della fattispecie risulta che il Consiglio ha agito in conformità all’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 e al regolamento n. 2580/2001. Basandosi su una decisione adottata dal giudice nazionale e informando il ricorrente con lettera del 15 luglio 2008 dei motivi della sua inclusione nell’elenco controverso, il Consiglio ha rispettato gli obblighi che gli incombono in conformità alla normativa comunitaria. La censura vertente su un errore di valutazione deve conseguentemente essere respinta.



88 Quanto allo sviamento di potere, il ricorrente non ha addotto nessun elemento preciso a supporto di tale asserto, idoneo a dimostrare che l’istituzione, con l’adozione della decisione impugnata, perseguiva uno scopo diverso da quello in vista del quale le sono conferiti i suoi poteri (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 febbraio 1982, causa 817/79, Buyl e a./Commissione, Racc. pag. 245, punto 28). Risulta in ogni caso dall’insieme delle considerazioni che precedono che il Consiglio ha agito nell’ambito delle competenze e dei poteri che gli sono conferiti dal Trattato e dalla normativa rilevante dell’Unione, di modo che la censura vertente sullo sviamento di potere va respinta.



89 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo.



2. Sulla domanda di risarcimento danni



Argomenti delle parti



90 Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, il ricorrente considera di aver subito danni non trascurabili a livello privato e professionale a causa della menzione del suo nome nell’elenco controverso. Lui e sua moglie sarebbero stati vittime di una «stigmatizzazione», che avrebbe recato pregiudizio alla loro vita privata e sociale. Egli non potrebbe più ottenere il visto e lavorare in Germania e, non essendo stato oggetto di alcuna concreta censura, sarebbe nell’impossibilità di difendersi. Il ricorrente chiede quindi il risarcimento del danno morale, di cui lascia la determinazione al Tribunale in via equitativa. Il ricorrente considera che la somma di EUR 2 000 costituisca l’importo minimo.



91 Il Consiglio ritiene irricevibile la domanda di risarcimento per assenza di argomenti. In subordine, il Consiglio, sostenuto dall’interveniente, contesta la totalità degli argomenti sollevati dal ricorrente a sostegno della sua domanda di risarcimento.



Giudizio del Tribunale



92 Il Tribunale considera opportuno esaminare, previamente, la fondatezza della domanda di risarcimento. Si deve ricordare che, per giurisprudenza consolidata, in forza dell’art. 288, secondo comma, CE, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato (v. sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑69/00, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑5393, punto 85, e giurisprudenza ivi citata).



93 Poiché questi tre presupposti della responsabilità sono cumulativi, l’assenza di uno di essi è sufficiente per determinare il rigetto di un ricorso per risarcimento danni senza che si renda pertanto necessario esaminare le altre condizioni (v. sentenza del Tribunale 13 settembre 2006, causa T‑226/01, CAS Succhi di Frutta/Commissione, Racc. pag. II‑2763, punto 27, e giurisprudenza ivi citata).



94 Nella fattispecie, tutti gli argomenti che il ricorrente ha fatto valere per dimostrare l’illegittimità della decisione impugnata sono stati esaminati e respinti. La responsabilità dell’Unione non può pertanto sorgere sulla base di un’asserita illegittimità di tale decisione.



95 Pertanto, senza che sia necessario esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, occorre comunque respingere la domanda di risarcimento presentata dal ricorrente in quanto infondata.



96 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.



Sulle spese



97 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato alle spese.



98 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica italiana sopporterà quindi le proprie spese.



Per questi motivi,



IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)



dichiara e statuisce:



1) Il ricorso è respinto.



2) Il sig. Sofiane Fahas sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.



3) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.



Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso



Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 dicembre 2010.





martedì 7 dicembre 2010

La Corte precisa le regole di competenza giurisdizionale del diritto dell’Unione applicabili ai contratti di consumo in caso di offerta di servizi proposta via Internet

La Corte precisa le regole di competenza giurisdizionale del diritto dell’Unione applicabili ai contratti di consumo in caso di offerta di servizi proposta via Internet
La semplice utilizzazione di un sito Internet da parte del commerciante non determina, di per sé, l’applicazione delle regole di competenza giurisdizionale di tutela nei confronti dei consumatori di altri Stati membri
Il regolamento 1 dell’Unione europea sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale prevede che le azioni nei confronti di persone domiciliate sul territorio di uno Stato membro devono essere proposte, di regola, dinanzi ai giudici di tale Stato. Detto regolamento afferma parimenti che le controversie in materia contrattuale possono essere sottoposte al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev’essere eseguita. Tuttavia, qualora si tratti di contratti di consumo, si applicano le regole poste a tutela del consumatore. Qualora le attività del commerciante siano «dirette verso» lo Stato membro in cui il consumatore è domiciliato, il consumatore può adire i giudici dello Stato membro del proprio domicilio e può essere citato in giudizio unicamente in tale Stato membro. Le due controversie vertono sulla questione se un commerciante «diriga le proprie attività» ai sensi del regolamento qualora utilizzi un sito Internet per comunicare con i consumatori.
Causa C-585/08
Il sig. Pammer, domiciliato in Austria, intendeva effettuare un viaggio a bordo di una nave mercantile in partenza da Trieste diretta verso l’Estremo Oriente. Egli prenotava quindi un viaggio presso la società tedesca Reederei Karl Schlüter tramite un’agenzia di viaggi tedesca specializzata nella vendita su Internet di viaggi in nave mercantile. Il sig. Pammer rifiutava di imbarcarsi, in quanto le condizioni offerte sulla nave non corrispondevano, a suo parere, alla descrizione ricevuta dall’agenzia e chiedeva il rimborso del prezzo versato per tale viaggio. Poiché la Reederei Karl Schlüter rimborsava solo parte del prezzo, il sig. Pammer adiva i giudici austriaci, dinanzi ai quali la società tedesca sollevava eccezione di incompetenza giurisdizionale in base al rilievo che essa non esercita alcuna attività professionale o commerciale in Austria.
Causa C-144/09
Il sig. Heller, residente in Germania, effettuava la prenotazione di varie stanze, per un periodo di una settimana, presso l’Hotel Alpenhof, in Austria. Tale prenotazione veniva effettuata tramite posta elettronica, grazie ad un indirizzo indicato sul sito Internet dell’albergo che il sig. Heller aveva consultato. Il sig. Heller contestava i servizi dell’albergo e abbandonava i luoghi senza provvedere al pagamento della relativa fattura. L’albergo proponeva quindi azione dinanzi ai giudici austriaci al fine di ottenere il pagamento della fattura. Il sig. Heller sollevava eccezione di incompetenza giurisdizionale sostenendo che, nella sua qualità di consumatore residente in Germania, può essere convenuto unicamente dinanzi ai giudici tedeschi.
L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), al quale le due controversie sono state sottoposte, ha adito la Corte di giustizia chiedendo se il fatto che una società stabilita in uno Stato membro offra i propri servizi via Internet implichi che questi «siano diretti» anche verso altri Stati membri. Infatti, in caso affermativo, i consumatori domiciliati in questi ultimi Stati che si siano avvalsi di tali servizi potrebbero parimenti beneficiare, in caso di controversia con il commerciante, delle norme di competenza giurisdizionale più favorevoli previste dal regolamento.
Nella sentenza pronunciata in data odierna la Corte rileva che la semplice utilizzazione di un sito Internet da parte di un commerciante a fini commerciali non significa, di per sé, che la sua attività sia «diretta verso» altri Stati membri, il che determinerebbe l’applicazione delle norme di competenza giurisdizionale di tutela previste dal regolamento. Infatti, la Corte ritiene che, ai fini dell’applicabilità di tali regole nei confronti dei consumatori di altri Stati membri, il commerciante debba aver manifestato la propria volontà di avviare relazioni commerciali con i consumatori medesimi.
La Corte individua quindi gli indizi che consentono di dimostrare che il commerciante intendesse avviare rapporti commerciali con consumatori domiciliati in altri Stati membri. Tra tali indizi figurano le espresse manifestazioni della volontà del commerciante di avviare rapporti commerciali con tali consumatori, ad esempio, offrendo i propri servizi o i propri beni in più Stati membri specificatamente indicati o impegnando risorse finanziarie in un servizio di posizionamento su Internet presso il gestore di un motore di ricerca al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in detti Stati membri differenti l’accesso al proprio sito.
Altri indizi meno evidenti, eventualmente combinati gli uni con gli altri sono parimenti idonei a dimostrare la sussistenza di un’attività «diretta verso» lo Stato membro di domicilio del consumatore. Si tratta, in particolare, della natura internazionale dell’attività, propria di talune attività turistiche, la menzione di recapiti telefonici con indicazione del prefisso internazionale, l’utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito (ad esempio: «.de») o, ancora, l’utilizzazione di nomi di dominio di primo livello neutri (quali «.com» o «.eu»), la descrizione di itinerari a partire da uno o più altri Stati membri verso il luogo della prestazione dei servizi nonché la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri diversi, in particolare mediante la presentazione di testimonianze provenienti dai clienti medesimi. Parimenti, qualora il sito Internet consenta ai consumatori di utilizzare un’altra lingua o un’altra moneta rispetto a quelle abitualmente utilizzate nello Stato membro del commerciante, tali elementi possono parimenti costituire indizi volti a dimostrare l’attività transfrontaliera del commerciante stesso.
Non costituiscono invece indizi in tal senso né la menzione, su un sito Internet, dell’indirizzo di posta elettronica o geografico del commerciante, né l’indicazione dei propri recapiti telefonici privi di prefisso internazionale, in quanto tali informazioni non evidenziano che il commerciante dirige la propria attività verso uno o più Stati membri.
La Corte conclude che, a fronte di tali indizi, il giudice austriaco deve verificare se dal sito Internet e dall’attività complessiva dei commercianti emerga che questi intendessero commerciare con consumatori austriaci (causa C-585/08) o tedeschi (causa C-144/09) nel senso che fossero disposti a concludere un contratto con i medesimi.
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1 Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.