mercoledì 8 maggio 2013

La Corte conferma la sentenza del Tribunale relativa all’intesa sui mercati delle gomme sintetiche, per quanto riguarda la società italiana Eni SpA

La Corte conferma la sentenza del Tribunale relativa all’intesa sui mercati delle gomme sintetiche, per quanto riguarda la società italiana Eni SpA
L’Eni è condannata in via definitiva a pagare un’ammenda di 181,50 milioni di euro
Nel 2006 1 la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale superiore a 519 milioni di euro a tredici società 2, per avere esse partecipato, in periodi diversi compresi fra il 20 maggio 1996 e il 28 novembre 2002, ad un’intesa sul mercato della gomma butadiene (BR) e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione (ESBR). Si tratta di gomme sintetiche utilizzate per la produzione di pneumatici, nonché di vari beni di consumo come i rivestimenti per pavimenti e le palline da golf.
L’inchiesta su tale intesa era scattata a seguito di richieste di misure di clemenza presentate dalla società Bayer nel 2002. L’infrazione è consistita nella fissazione di obiettivi di prezzo, nella ripartizione dei clienti mediante accordi di non aggressione e nello scambio di informazioni riservate concernenti prezzi, concorrenti e clienti.
In particolare, per quanto riguarda la società italiana Eni SpA e la sua controllata Polimeri Europa SpA (detenuta al 100 % e in seguito divenuta Versalis SpA), la Commissione ha aumentato del 50%, a titolo di recidiva, l’importo di base dell’ammenda loro inflitta, in ragione della loro partecipazione a due intese anteriori 3, per un totale di 272,25 milioni di euro.
Le società coinvolte hanno adito il Tribunale dell’Unione europea nel 2007 al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Commissione oppure la riduzione delle rispettive ammende. Con sentenze pronunciate nel 2011 4, il Tribunale ha annullato la decisione nella parte riguardante l’Unipetrol, la sua controllata Kaučuk, nonché la Trade-Stomil.
Riguardo all’Eni e alla sua controllata Polimeri Europa, il Tribunale ha osservato che l’evoluzione della struttura e del controllo delle società interessate era particolarmente complessa e che la Commissione non aveva dimostrato che le medesime società avessero reiterato un comportamento illecito. Esso ha pertanto ridotto a 181,50 milioni di euro l’ammenda inflitta in via solidale. Avverso la sentenza del Tribunale l’Eni ha presentato impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia5.
A sostegno della propria impugnazione, l’Eni afferma in particolare che il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione della Commissione nella parte in cui le aveva addebitato la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Syndial SpA (già EniChem SpA, altra società del gruppo Eni) e/o dalla Versalis.
Nell’odierna sentenza, la Corte ricorda che, secondo giurisprudenza costante, il comportamento di una controllata può essere imputato, ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza, alla società controllante in particolare quando, pur avendo personalità giuridica distinta, detta controllata non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma si attenga in sostanza alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante.
Nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata che ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione, esiste una presunzione relativa secondo cui la società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata. Nella fattispecie, per tutta la durata dell’infrazione l’ENI ha detenuto direttamente o indirettamente almeno il 99,97% del capitale delle società che operavano direttamente nei settori della BR e dell’ESBR (EniChem Elastomeri, EniChem SpA e Versalis). La società controllante e la sua controllata formano in questo caso una sola impresa e, di conseguenza, la Commissione può infliggere ammende alla società controllante senza che occorra dimostrare il coinvolgimento personale di quest’ultima nell’infrazione.
Tale presunzione di influenza determinante ed effettiva, applicata dalla Commissione e confermata dal Tribunale, non ha carattere assoluto. Per rovesciarla, l’Eni avrebbe dovuto dimostrare che la Versalis poteva agire in piena autonomia sul piano operativo e finanziario, cosa che non ha fatto.
La Corte respinge inoltre l’argomento della società Eni secondo cui, in virtù della responsabilità limitata delle società di capitali e della personalità giuridica distinta delle società, la società non sarebbe responsabile per l’infrazione commessa dalle sue controllate.
Infatti, come risulta dalla giurisprudenza costante, il diritto dell’Unione in materia di concorrenza si fonda su una nozione di impresa riferita ad un’unità economica – quand’anche essa sia costituita da più persone fisiche o giuridiche - che è tenuta a rispondere delle infrazioni alle regole della concorrenza secondo il principio della responsabilità personale.
Di conseguenza, la Corte respinge integralmente l’impugnazione.