mercoledì 5 febbraio 2014

Il Tribunale conferma l’inclusione di una banca libanese nell’elenco delle entità destinatarie delle misure restrittive nei confronti della Siria



Sentenza nelle cause riunite T-174/12 e T-80/13
Syrian Lebanese Commercial Bank / Consiglio




Il Tribunale conferma l’inclusione di una banca libanese nell’elenco delle entità destinatarie delle misure restrittive nei confronti della Siria




Quando un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU) riguarda un atto dell’Unione a sua volta pubblicato sulla GU, è applicabile per analogia il termine supplementare di quattordici giorni per la presentazione del ricorso
 
 
La Syrian Lebanese Commercial Bank (SLCB) è una banca libanese detenuta dalla Commercial Bank of Syria (CBS), che appartiene allo Stato siriano. Il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti della CBS a motivo del sostegno finanziario fornito al regime siriano. Il Consiglio ha incluso nell’elenco delle entità destinatarie di dette misure anche la SLCB, in ragione del suo vincolo di capitale con la CBS e della sua partecipazione al finanziamento del regime. La SLCB chiede l’annullamento degli atti relativi alla sua inclusione in tale elenco1.



Con la sua sentenza odierna, il Tribunale respinge tale domanda.
 
Nel corso del procedimento, la SLCB ha tra l’altro voluto adeguare le proprie conclusioni ad un regolamento di esecuzione2 adottato successivamente alla presentazione del ricorso. Tale regolamento, che confermava la permanenza del nome della SLCB nell’elenco, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU) contemporaneamente ad un avviso diretto ad informare le persone interessate (tra cui la SLCB) del mantenimento della loro inclusione nell’elenco. Il Consiglio si è opposto a tale adeguamento, sostenendo che esso non era stato presentato entro i due mesi (e 10 giorni in ragione della distanza) successivi alla pubblicazione dell’avviso.

Il Tribunale osserva anzitutto che il Consiglio non si trovava impossibilitato a comunicare il regolamento di esecuzione alla SLCB, dato che le aveva già comunicato altri atti in precedenza e conosceva l’indirizzo dei suoi rappresentanti. Inoltre, il Tribunale ricorda che, in ogni caso, il suo regolamento di procedura prevede un termine supplementare di quattordici giorni per presentare un ricorso contro gli atti pubblicati sulla GU. In proposito, esso ritiene che tale termine supplementare sia applicabile ai ricorsi presentati non solo contro gli atti, ma anche contro gli avvisi pubblicati sulla GU. Infatti, l’obiettivo del termine di quattordici giorni, che consiste nel garantire agli interessati un arco di tempo sufficiente per presentare un ricorso avverso gli atti pubblicati, è applicabile in via analogica agli avvisi. Detto termine deve quindi applicarsi quando l’evento a partire del quale decorre il termine di ricorso è la pubblicazione sulla GU di un avviso relativo ad un atto a sua volta pubblicato sulla GU.



Dopo aver dichiarato ricevibile il ricorso, il Tribunale constata anzitutto che il Consiglio ha rispettato l’obbligo di motivazione ad esso incombente. Infatti, la prima parte della motivazione (vincolo di capitale tra la SLCB e la CBS) chiarisce in modo sufficiente che la SLCB è stata inclusa nell’elenco a motivo della sua qualità di controllata della CBS. Anche supponendo che la seconda parte della motivazione (partecipazione al finanziamento del regime) non sia sufficientemente precisa, la sua

prima parte consente di per sé sola di affermare che il Consiglio ha ottemperato al proprio obbligo di motivazione.

Il Tribunale rileva poi che giustamente il Consiglio ha potuto ritenere che la SLCB fosse implicata, quanto meno in modo indiretto, nel finanziamento del regime siriano. Il fatto che il capitale della SLCB sia detenuto all’84,2 % dalla CBS (il che consente a quest’ultima di controllare l’assemblea generale della SLCB) e che la CBS fornisca un sostegno finanziario, in quanto banca interamente detenuta dallo Stato, al regime di tale paese configura in maniera evidente un legame con persone che sostengono detto regime. Inoltre, il vincolo di capitale tra le due banche in parola non è rimesso in discussione per il fatto che le attività della SLCB sono sottoposte al controllo della Banca del Libano, posto che siffatto controllo concerne i fondi di cui la SLCB dispone in Libano, e non nell’Unione.

Il Tribunale rileva altresì che, nell’adottare le misure restrittive, il Consiglio non ha violato né i diritti della difesa né il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, successivamente alla sua inclusione nell’elenco, la SLCB è stata informata dei motivi della sua inclusione ed è stata invitata a presentare osservazioni. Il fatto che tale comunicazione abbia avuto luogo dopo la prima iscrizione sull’elenco non può essere considerato, di per sé, quale violazione dei diritti della difesa. Infatti, una simile previa comunicazione dei motivi sarebbe tale da compromettere l’efficacia delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, mentre, per contro, tali misure devono beneficiare di un effetto sorpresa e applicarsi con effetto immediato. È chiaro che la SLCB è stata posta in grado di difendersi efficacemente contro gli atti, giacché ha potuto far valere la propria opinione dinanzi al Consiglio e al Tribunale. Inoltre, il Consiglio non ha modificato la motivazione delle misure restrittive concernenti la SLCB, ma ha continuato a fondarsi sul vincolo di capitale esistente tra quest’ultima e la CBS.

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1 Regolamento di esecuzione n. 55/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU L 19, pag. 6); decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU L 19, pag. 33); decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012 (GU L 330, pag. 21), e regolamento di esecuzione n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012 (GU L 330, pag. 9).

2 Regolamento di esecuzione n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013 (GU L 111, pag. 1).
 


domenica 2 febbraio 2014

Nel diritto dell’Unione, la nozione di «conflitto armato interno» dev’essere intesa in modo autonomo rispetto alla definizione accolta dal diritto internazionale umanitario



Nel diritto dell’Unione, la nozione di «conflitto armato interno» dev’essere intesa in modo autonomo rispetto alla definizione accolta dal diritto internazionale umanitario




L’esistenza di un siffatto conflitto dev’essere constatata allorquando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o allorquando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, indipendentemente dall’intensità degli scontri, dal livello di organizzazione delle forze armate o dalla durata del conflitto


Una direttiva dell’Unione1 protegge non solo le persone cui è possibile riconoscere lo status di rifugiato, bensì anche quelle che non possono beneficiare di tale status, ma rispetto alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornassero nel paese di origine o nel quale avevano precedentemente la dimora abituale, correrebbero un rischio effettivo di subire un grave danno (regime di protezione sussidiaria). Tale è considerata, in particolare, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



Nel 2008 e nel 2010 il sig. Diakité, un cittadino guineano, ha chiesto di poter beneficiare della protezione internazionale in Belgio, affermando di essere stato vittima di atti di violenza in Guinea a causa della sua partecipazione ai movimenti di protesta contro il potere insediato. Il riconoscimento della protezione sussidiaria gli veniva negato con il motivo che non vi era in Guinea un «conflitto armato interno» quale inteso nell’ambito del diritto internazionale umanitario.

In tale contesto, il Conseil d’État (Belgio) ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia la questione se la nozione di «conflitto armato interno», prevista dalla direttiva, debba essere interpretata autonomamente rispetto alla definizione accolta nel diritto internazionale umanitario e, in caso di risposta affermativa, secondo quali criteri debba essere valutata.

Con riferimento alla questione se l’esistenza di un conflitto armato interno debba essere valutata in base ai criteri stabiliti dal diritto internazionale umanitario, la Corte constata che la nozione di «conflitto armato interno» è propria della direttiva e non trova diretta rispondenza nel diritto internazionale umanitario, che si limita a contemplare i «conflitti armati che non presentano carattere internazionale». Peraltro, poiché il regime della protezione sussidiaria non è previsto nel diritto internazionale umanitario, quest’ultimo non identifica le situazioni in cui una tale protezione è necessaria e istituisce meccanismi di protezione chiaramente distinti da quello previsto dalla direttiva. Inoltre, il diritto internazionale umanitario è in stretta correlazione con il diritto penale internazionale, mentre una tale relazione è estranea al meccanismo di protezione previsto dalla direttiva. La Corte ne trae la conclusione che la nozione di «conflitto armato interno» dev’essere interpretata in modo autonomo.

Con riferimento ai criteri di valutazione della nozione, la Corte precisa che l’espressione «conflitto armato interno» si riferisce a una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro. La Corte

ricorda che, nel regime istituito dalla direttiva, l’esistenza di un conflitto armato può portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente se il grado di violenza indiscriminata raggiunge un livello tale che il richiedente, per la sua sola presenza sul territorio di cui trattasi, corre un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona. La Corte ne trae la conclusione che la constatazione dell’esistenza di un conflitto armato non dev’essere necessariamente subordinata all’intensità degli scontri armati, al livello di organizzazione delle forze armate o alla durata del conflitto.



La limitazione del risarcimento dei danni morali in caso di lesioni di lieve entità causate da un sinistro stradale è conforme al diritto dell’Unione



Sentenza nella causa C-371/12
Petillo e Petillo / Unipol Assicurazioni SpA




La limitazione del risarcimento dei danni morali in caso di lesioni di lieve entità causate da un sinistro stradale è conforme al diritto dell’Unione




La legge italiana determina la portata del diritto al risarcimento della vittima senza tuttavia limitare la copertura assicurativa della responsabilità civile
 
 
Il 21 settembre 2009 il sig. Mauro Recchioni ha causato al sig. Enrico Petillo lesioni corporali di lieve entità in conseguenza di un sinistro stradale. Quest’ultimo ha chiesto la condanna dell’Unipol, compagnia assicurativa del sig. Recchioni, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
 
In Italia1, l’importo del risarcimento da versare a titolo di danni non patrimoniali subiti dalle vittime di sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è determinato secondo un sistema specifico. Questo prevede restrizioni rispetto ai parametri quantificatori previsti per danni derivanti da altri tipi di incidenti e limita a un quinto dell’importo previsto la possibilità per il giudice di aumentare l’importo del risarcimento, in funzione del caso di specie. Inoltre, il diritto italiano prevede che la responsabilità civile dell'assicurato non possa eccedere gli importi coperti dall'assicurazione obbligatoria.

Il Tribunale di Tivoli ha chiesto alla Corte di giustizia se le direttive relative all’armonizzazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile2 ammettano una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime particolare, limita il risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, rispetto al risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse rispetto ai sinistri stradali.

Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda innanzitutto che il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli sia coperta da un’assicurazione. Tale obbligo di copertura è distinto dalla portata del risarcimento, la quale è sostanzialmente definita e garantita dal diritto nazionale3. Le direttive in questione non mirano a ravvicinare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri, in quanto questi ultimi restano, in linea di principio, liberi di determinare quali danni debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento.



Gli Stati membri devono tuttavia esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto dell’Unione e non possono privare le direttive del loro effetto utile. Orbene, rendendo obbligatoria la copertura di
taluni danni – tra cui i danni alla persona4 – fino a concorrenza di importi minimi determinati, le direttive limitano la libertà degli Stati membri.


La Corte constata inoltre che, secondo la normativa italiana, il diritto al risarcimento dei danni morali derivanti dai sinistri stradali trova il proprio fondamento nel codice civile, mentre per quanto riguarda il danno alla persona per lesioni di lieve entità le modalità di determinazione della portata del diritto al risarcimento sono stabilite dal codice delle assicurazioni. Detto codice determina così la portata del diritto al risarcimento a titolo della responsabilità civile e non ne limita la copertura assicurativa. La Corte rileva che dal fascicolo non risulta che la normativa italiana preveda importi non conformi al minimo stabilito dalla normativa dell’Unione.

La Corte verifica infine se la normativa nazionale produca l’effetto di escludere d’ufficio o di limitare in modo sproporzionato il diritto della vittima ad un risarcimento.

Essa constata che le direttive non impongono agli Stati membri un particolare regime per determinare la portata del diritto al risarcimento. Allorché, inoltre, una normativa nazionale non ha l’effetto di escludere d’ufficio o di limitare in maniera sproporzionata il diritto della vittima a beneficiare di un risarcimento, le direttive non ostano né ad una legislazione che impone ai giudici nazionali criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali né a sistemi specifici, adeguati alle particolarità dei sinistri stradali – e ciò ancorché tali sistemi comportino, per alcuni danni morali causati da sinistri stradali, un metodo di determinazione della portata del diritto al risarcimento meno favorevole rispetto agli altri incidenti.

La Corte conclude che, nella fattispecie, non viene pregiudicata la garanzia in base alla quale la responsabilità civile prevista dal diritto nazionale in materia di circolazione di autoveicoli dev’essere coperta da un’assicurazione conforme al diritto dell’Unione.
Di conseguenza, il diritto dell’Unione ammette una legislazione nazionale che, nell’ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause.

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1 Decreto legislativo n. 209, del 7 settembre 2005, che istituisce il codice delle assicurazioni private (Supplemento ordinario alla GURI n. 239, del 13 ottobre 2005) (articolo 139),
2 Direttive 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1) e 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU L 149, pag. 14). 3 V. sentenze della Corte del 24 ottobre 2013, cause C-22/12, Haasová, e C-277/12, Drozdovs (v., inoltre, il comunicato stampa n. 144/13).
4 Rientra nella nozione di danno alla persona ogni danno arrecato all’integrità della persona (sofferenze sia fisiche sia psicologiche), in quanto il suo risarcimento sia previsto a titolo della responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale.
 


L’elusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in determinate circostanze, può essere legale


Sentenza nella causa C-355/12
Nintendo e a. / PC Box srl e a.

L’elusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in determinate circostanze, può essere legale




Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo qualora le misure di protezione siano dirette ad impedire l’utilizzazione di videogiochi contraffatti


Nintendo commercializza due tipi di sistemi per videogiochi: le consolle portatili «DS» e le consolle fisse «Wii». Essa installa un sistema di riconoscimento sulle consolle ed un codice criptato sul supporto di videogioco, il che ha l’effetto di impedire l’utilizzazione di copie illegali di videogiochi. Tali misure tecnologiche di protezione impediscono che i giochi senza codice possano essere avviati su un dispositivo Nintendo e che programmi, giochi e, più in generale, contenuti multimediali diversi da quelli di Nintendo siano utilizzati sulle consolle.

PC Box commercializza le consolle originali di Nintendo con un software aggiuntivo costituito da applicazioni di produttori indipendenti («homebrews»), la cui utilizzazione richiede l’installazione, sulle consolle stesse, di dispositivi di PC Box che eludono e disattivano le misure tecnologiche di protezione delle consolle.

Nintendo ritiene che i dispositivi di PC Box siano diretti principalmente ad eludere le misure tecnologiche di protezione dei suoi giochi. PC Box considera che lo scopo di Nintendo è di impedire l’utilizzazione di software indipendenti destinati a permettere la lettura di film, video e file MP3 sulle consolle, sebbene tali software non consistano in una copia illegale di videogiochi.

Il Tribunale di Milano, investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia di chiarire la portata della protezione giuridica di cui si può avvalere Nintendo ai sensi della direttiva sull’armonizzazione del diritto d’autore1 al fine di lottare contro l’elusione delle misure tecnologiche predisposte.



Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che i videogiochi costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un programma per computer, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio informatico, hanno un proprio valore creativo. In quanto creazione intellettuale del loro autore, i programmi originali per computer sono protetti dal diritto d’autore oggetto della direttiva.

La direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere una protezione giuridica adeguata contro l’elusione di qualsiasi «misura tecnologica» efficace destinata ad impedire o a limitare gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione delle opere. La direttiva è volta unicamente a proteggere il titolare del diritto d’autore nei confronti degli atti per i quali è richiesta la sua autorizzazione.

La Corte sottolinea in particolare che, conformemente all’obiettivo principale della direttiva (vale a dire l’istituzione di un livello elevato di protezione degli autori), occorre intendere la nozione di «efficaci misure tecnologiche» in un senso ampio, che comprende l’applicazione di un codice di accesso o di un procedimento di protezione (cifratura, distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera). Di conseguenza, le misure tecnologiche che sono in parte incorporate nei supporti fisici

dei videogiochi e in parte nelle consolle e che hanno bisogno di un’interazione tra di esse rientrano nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai sensi della direttiva qualora il loro obiettivo consista nell’impedire o nel limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare.
La Corte constata poi che la protezione giuridica comprende esclusivamente le misure tecnologiche destinate ad impedire o ad eliminare gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione delle opere per i quali è richiesta l’autorizzazione del titolare di un diritto d’autore. Tale protezione giuridica deve rispettare il principio di proporzionalità senza vietare i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa dall’elusione della protezione tecnologica a fini illeciti.

La Corte sottolinea che non si deve valutare la portata della protezione giuridica delle misure tecnologiche in funzione dell’utilizzazione delle consolle definita dal titolare dei diritti d’autore, ma che si devono piuttosto esaminare i dispositivi previsti per l’elusione delle misure di protezione, tenuto conto dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno.


La Corte invita quindi il giudice del rinvio a verificare se altre efficaci misure di protezione possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, il giudice del rinvio potrà tener conto del costo dei diversi tipi di misure tecnologiche, degli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché della comparazione della loro rispettiva efficacia per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, restando inteso che tale efficacia non deve essere assoluta.

Il giudice del rinvio può altresì esaminare se i dispositivi di PC Box siano frequentemente utilizzati per la lettura di copie non autorizzate di giochi Nintendo su consolle Nintendo o se, al contrario, essi siano piuttosto utilizzati a fini che non violano il diritto d’autore.




(C-400/12) SICUREZZA PUBBLICA - DIRETTIVA 2004/38/CE - ARTICOLO 28, PARAGRAFO 3, LETTERA A) -

(C-400/12) SICUREZZA PUBBLICA - DIRETTIVA 2004/38/CE - ARTICOLO 28, PARAGRAFO 3, LETTERA A) -
PROTEZIONE CONTRO L'ALLONTANAMENTO - MODALITA' DI CALCOLO DEL PERIODO DECENNALE - RILIEVO DEI PERIODI DI DETENZIONE
La Seconda Sezione della Corte di giustizia, rispondendo al quesito pregiudiziale sollevato dallo Upper Tribunal del Regno Unito, ha affermato che il periodo trascorso dal cittadino dell’Unione in stato di detenzione a seguito di condanna è idoneo ad interrompere la continuità del soggiorno presso lo Stato membro ospitante - requisito necessario per beneficiare del livello massimo di protezione contro l’allontanamento ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2004/38/CE - anche qualora l’interessato abbia risieduto nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti l’inizio della detenzione. Tale circostanza, tuttavia, può essere presa in considerazione dal giudice nazionale nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti.
 
Testo Completo:Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 gennaio 2014
Nella causa C 400/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London (Regno Unito), con decisione del 24 agosto 2012, pervenuta in cancelleria il 31 agosto 2012, nel procedimento

Secretary of State for the Home Department

contro

M.G.,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 giugno 2013,

considerate le osservazioni presentate:

– per M. G., da R. Drabble, QC, L. Hirst, barrister, e E. Sibley;

– per il governo del Regno Unito, da A. Robinson, in qualità di agente, assistito da R. Palmer, barrister;

– per il governo estone, da M. Linntam e N. Grünberg, in qualità di agenti;

– per l’Irlanda, da E. Creedon, in qualità di agente, assistita da D. Conlan Smyth, barrister;

– per il governo polacco, da B. Majczyna e M. Szpunar, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Wilderspin e C. Tufvesson, in qualità di agenti;

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifica GU L 229, pag. 35).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Secretary of State for the Home Department (Ministro dell’Interno; in prosieguo: il «Secretary of State») e la sig.ra G., avente ad oggetto una decisione di allontanamento di quest’ultima dal territorio del Regno Unito.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 Ai sensi dei considerando 23 e 24 della direttiva 2004/38:

«(23) L’allontanamento dei cittadini dell’Unione [europea] e dei loro familiari per motivi d’ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà loro conferite dal trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante. Occorre pertanto limitare la portata di tali misure conformemente al principio di proporzionalità, in considerazione del grado d’integrazione della persona interessata, della durata del soggiorno nello Stato membro ospitante, dell’età, delle condizioni di salute, della situazione familiare ed economica e dei legami col paese di origine.

(24) Pertanto, quanto più forte è l’integrazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la protezione contro l’allontanamento. Soltanto in circostanze eccezionali, qualora vi siano motivi imperativi di pubblica sicurezza, dovrebbe essere presa una misura di allontanamento nei confronti di cittadini dell’Unione che hanno soggiornato per molti anni nel territorio dello Stato membro ospitante, in particolare qualora vi siano nati e vi abbiano soggiornato per tutta la vita. Inoltre, dette circostanze eccezionali dovrebbero valere anche per le misure di allontanamento prese nei confronti di minorenni, al fine di tutelare i loro legami con la famiglia, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, del 20 novembre 1989».

4 L’articolo 2 di detta direttiva 2004/38, sotto il titolo «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2) “familiare”:

a) il coniuge;

(...)

3) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».

5 L’articolo 3 di tale direttiva, rubricato «Aventi diritto», dispone quanto segue:

«1. La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

(...)».

6 Il capo III di tale direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno», include gli articoli da 6 a 15 della stessa. L’articolo 6 riguarda il «[d]iritto di soggiorno sino a tre mesi». L’articolo 7 prevede, a talune condizioni, un «[d]iritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi».

7 Collocato nel capo IV della stessa direttiva, rubricato «Diritto di soggiorno permanente», l’articolo 16 di tale direttiva, intitolato «Norma generale per i cittadini dell’Unione e i loro familiari», così recita:

«1. Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante.

3. La continuità della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all’anno né da assenze di durata superiore per l’assolvimento degli obblighi militari né da un’assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

4. Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a due anni consecutivi».

8 Il capo VI di tale direttiva, intitolato «Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica», comprende l’articolo 27, intitolato «Principi generali», il quale così recita:

«1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.

3. Al fine di verificare se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, in occasione del rilascio dell’attestato d’iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, entro tre mesi dalla data di arrivo dell’interessato nel suo territorio o dal momento in cui ha dichiarato la sua presenza nel territorio in conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, ovvero al momento del rilascio della carta di soggiorno, lo Stato membro ospitante può, qualora lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell’Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato fa pervenire la propria risposta entro un termine di due mesi.

4. Lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o la carta di identità riammette senza formalità nel suo territorio il titolare di tale documento che è stato allontanato per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica da un altro Stato membro, quand’anche il documento in questione sia scaduto o sia contestata la cittadinanza del titolare».

9 L’articolo 28 della stessa direttiva, intitolato «Protezione contro l’allontanamento» e riportato anch’esso nel capo VI di quest’ultima, così dispone:

«1. Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e importanza dei suoi legami con il paese d’origine.

2. Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell’Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

3. Il cittadino dell’Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora:

a) abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni; o

b) sia minorenne, salvo qualora l’allontanamento sia necessario nell’interesse del bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989».

Diritto del Regno Unito

10 Il regolamento del 2006 in materia di immigrazione (Spazio economico europeo) [Immigration (European Economic Area) Regulations 2006] recepisce nell’ordinamento interno del Regno Unito le disposizioni della direttiva 2004/38.

11 L’articolo 21 di tale regolamento, intitolato «Provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica», garantisce la trasposizione degli articoli 27 e 28 di tale direttiva.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 La sig.ra G. è una cittadina portoghese. Il 12 aprile 1998, essa è entrata nel Regno Unito insieme a suo marito, anch’egli cittadino portoghese. La sig.ra G. ha lavorato tra il maggio 1998 ed il marzo 1999. Durante tale ultimo mese, ha cessato di lavorare per partorire il suo primo figlio, nato nel giugno dello stesso anno. Nel 2001 e nel 2004, la sig.ra G. e suo marito hanno avuto altri due figli. Durante il suo periodo di inattività e fino alla separazione della coppia, sopraggiunta nel dicembre 2006, la sig.ra G. è stata sostenuta finanziariamente dal proprio marito. Malgrado tale separazione, la sig.ra G. e suo marito sono rimasti sposati.

13 Nell’aprile 2008, i figli della sig.ra G. sono stati affidati ad altre famiglie a seguito di un rapporto dell’autorità sanitaria secondo cui alcune lesioni subite da uno di loro non erano originate da incidente. Il 21 novembre 2008, il giudice per le cause di famiglia ha accertato la responsabilità della sig.ra G. per le lesioni inflitte a uno dei suoi figli. Dichiarata colpevole del reato di sevizie in un caso e del reato di percosse e lesioni in tre casi su una persona di età inferiore ai 16 anni, la sig.ra G. è stata condannata, il 27 agosto 2009, a 21 mesi di detenzione.

14 In seguito alla condanna della sig.ra G., la potestà genitoriale è stata affidata al marito dell’interessata. Mentre si trovava in stato di detenzione, alla sig.ra G. era stato accordato un diritto di visita, in pubblico e sotto sorveglianza, dei suoi figli. Tuttavia, nell’aprile 2010, le autorità locali hanno interrotto tali visite e, nell’agosto dello stesso anno, hanno chiesto la sospensione di tale diritto. Il 5 luglio 2011, il giudice per le cause di famiglia ha deciso di confermare la sorveglianza, di limitare le visite, sotto forma di contatti indiretti, e di vietare taluni atti, rilevando che la sig.ra G. doveva ancora dimostrare di essere capace di condurre una vita stabile e senza consumo di droga.

15 L’11 maggio 2010, in costanza di detenzione, la sig.ra G. ha presentato al Secretary of State una domanda di carta di soggiorno permanente nel Regno Unito. L’8 luglio 2010, il Secretary of State ha respinto tale domanda ed ha ordinato l’espulsione della sig.ra G. per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, conformemente all’articolo 21 del regolamento del 2006 sull’immigrazione (Spazio economico europeo).

16 L’11 luglio 2010, la sig.ra G., che aveva scontato la sua condanna, è tuttavia rimasta in stato di detenzione, essendo intervenuta la decisione del Secretary of State che ordinava la sua espulsione. In tale decisione, il Secretary of State ha considerato, in primo luogo, che la protezione rafforzata contro l’allontanamento prevista all’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 si fonda sull’integrazione del cittadino nello Stato membro ospitante e che una siffatta integrazione non può realizzarsi durante la permanenza di tale cittadino in carcere. In secondo luogo, esso ha ritenuto che la sig.ra G. non potesse beneficiare neanche della protezione intermedia nei confronti dell’allontanamento atteso che, da un lato, ella non aveva dimostrato di aver acquistato un diritto di soggiorno permanente e che, dall’altro, sussistevano comunque gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che giustificavano l’espulsione dell’interessata. In terzo luogo, il Secretary of State ha constatato che, a maggior ragione, la sig.ra G. non poteva beneficiare neanche della protezione di base contro l’allontanamento.

17 La sig.ra G. ha proposto un ricorso dinanzi al First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber). Quest’ultimo, il 10 gennaio 2011, ha accolto tale ricorso, ritenendo che la sig.ra G. avesse soggiornato nel Regno Unito per un periodo, precedente la decisione di espulsione, superiore ai dieci anni, e che il Secretary of State non avesse dimostrato l’esistenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) ha tuttavia considerato che la sig.ra G., in assenza di prova del fatto che suo marito avesse svolto lavoro dipendente o avesse in altro modo esercitato i diritti accordati dal Trattato FUE, non aveva dimostrato l’acquisto di un diritto di soggiorno permanente ai sensi della direttiva 2004/38.

18 Il Secretary of State ha interposto appello contro la decisione del First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) dinanzi al giudice del rinvio. Con una decisione notificata il 13 agosto 2011, quest’ultimo giudice ha annullato la decisione del First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) in ragione del fatto che essa contraddiceva la giurisprudenza interna.

19 Nell’ambito del procedimento avviato dinanzi al giudice del rinvio, il Secretary of State ha ammesso che la sig.ra G. aveva acquistato un diritto di soggiorno permanente, ai sensi della direttiva 2004/38, nel maggio 2003 e che tale diritto non si era successivamente estinto. Tuttavia, le posizioni delle parti continuano a divergere per quanto riguarda tanto le modalità di calcolo del periodo decennale di cui all’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38, quanto la valutazione, nel caso di specie, delle ragioni o dei gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.

20 Mentre pendevano i procedimenti dinanzi al First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) ed al giudice del rinvio, i procedimenti avviati in materia di diritto di famiglia sono giunti al termine a seguito del trasloco a Manchester (Regno Unito) del marito della sig.ra G. nel settembre 2011. La detenzione della sig.ra G. si è protratta fino al 20 marzo 2012.

21 L’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, ha pertanto deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il periodo trascorso in stato di detenzione a seguito di condanna penale per la commissione di un reato da parte di un cittadino dell’Unione interrompa il periodo di soggiorno nello Stato membro ospitante, necessario perché costui possa beneficiare del livello massimo di protezione contro l’allontanamento ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE ovvero se gli impedisca in altro modo di beneficiare di tale livello di protezione.

2) Se il riferimento ai “precedenti dieci anni” contenuto nell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), [della direttiva 2004/38] significhi che il soggiorno deve essere stato continuativo affinché un cittadino dell’Unione possa beneficiare del livello massimo di protezione contro l’allontanamento.

3) Se ai fini [del suddetto] articolo 28, paragrafo 3, lettera a), il periodo richiesto di dieci anni durante il quale un cittadino dell’Unione deve aver soggiornato nello Stato membro ospitante, debba essere calcolato

a) conteggiando a ritroso a partire dalla decisione di allontanamento; oppure

b) conteggiando in avanti a partire dall’inizio del soggiorno di tale cittadino nello Stato membro ospitante.

4) Qualora la risposta al quesito 3, lettera a) sia nel senso che il periodo di dieci anni deve essere calcolato conteggiando a ritroso, se sia rilevante il fatto che la persona abbia maturato dieci anni di soggiorno già prima della sua detenzione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni seconda e terza

22 Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare per prime, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, da un lato, se il periodo di soggiorno decennale previsto dall’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 debba essere calcolato a ritroso, a partire dalla decisione di allontanamento della persona interessata ovvero se esso debba invece essere calcolato a partire dall’inizio del soggiorno di tale persona e, dall’altro, se tale periodo debba essere continuativo.

23 A tal proposito va rammentato, in primo luogo, che la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che se è certamente vero che i considerando 23 e 24 della direttiva 2004/38 prevedono una particolare protezione per le persone che si sono effettivamente integrate nello Stato membro ospitante, segnatamente quando vi sono nate e vi hanno soggiornato tutta la loro vita, tuttavia, alla luce del tenore letterale dell’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, il criterio determinante consiste nel sapere se il cittadino dell’Unione abbia soggiornato in tale Stato membro durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento (sentenza del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C 145/09, Racc. pag. I 11979, punto 31).

24 Ne consegue che, contrariamente al periodo richiesto per l’acquisto del diritto di soggiorno permanente, che inizia con il soggiorno legale nello Stato membro ospitante della persona interessata, il periodo di soggiorno decennale richiesto per la concessione della protezione rafforzata prevista dall’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento di tale persona.

25 In secondo luogo, la Corte ha altresì considerato che l’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se un cittadino dell’Unione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni che precedono la decisione di allontanamento, criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata prevista da tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze dell’interessato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonché le ragioni che hanno indotto l’interessato a lasciare tale Stato membro e che possono determinare se tali assenze comportino lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali (sentenza Tsakouridis, cit., punto 38).

26 Tali considerazioni erano dirette a rispondere alla questione dei limiti in cui le assenze dal territorio dello Stato membro ospitante durante il periodo menzionato all’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 impediscono alla persona interessata di beneficiare della protezione rafforzata prevista da tale disposizione e partivano dalla previa constatazione del fatto che la stessa disposizione non faceva alcun riferimento alle circostanze che potevano comportare l’interruzione del periodo di soggiorno decennale ai fini dell’acquisto del diritto alla suddetta protezione (v., in tal senso, sentenza Tsakouridis, cit., punti 22 e 29).

27 Orbene, tenuto conto del fatto che il criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata prevista all’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 consiste nel fatto, per la persona di cui trattasi, di aver soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni che precedono la decisione di allontanamento e che le assenze dal territorio di tale Stato possono incidere su siffatta concessione, occorre considerare che il periodo di soggiorno menzionato in tale disposizione, in linea di principio, deve essere continuativo.

28 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni seconda e terza che l’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il periodo di soggiorno decennale previsto da tale disposizione deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi.

Sulle questioni prima e quarta

29 Con le sue questioni prima e quarta, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che un periodo di detenzione della persona di cui trattasi è tale da interrompere la continuità del soggiorno, ai sensi di tale disposizione, e da incidere sulla concessione della protezione rafforzata da essa prevista, compreso il caso in cui tale persona abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la sua detenzione.

30 A tal proposito, si deve rilevare che la Corte ha già considerato che il sistema di protezione contro le misure di allontanamento istituito dalla direttiva 2004/38 è fondato sul grado d’integrazione della persona interessata nello Stato membro ospitante, di modo che quanto più forte è l’integrazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la loro protezione contro l’allontanamento, tenuto conto del fatto che tale allontanamento può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà loro conferite dal Trattato FUE, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenza Tsakouridis, cit., punti 24 e 25).

31 La Corte ha già avuto occasione di dichiarare, nel contesto dell’interpretazione da essa svolta dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, che il fatto che il giudice nazionale abbia inflitto una pena detentiva senza sospensione è idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte della persona di cui trattasi, dei valori espressi dalla società dello Stato membro ospitante nel diritto penale di quest’ultimo, di modo che la considerazione dei periodi di detenzione ai fini dell’acquisizione, da parte dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, sarebbe manifestamente in contrasto con l’obiettivo perseguito da tale direttiva con la creazione di detto diritto di soggiorno (sentenza del 16 gennaio 2014, Onuekwere, C 378/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26).

32 Nei limiti in cui il grado di integrazione delle persone interessate fonda essenzialmente tanto il diritto di soggiorno permanente quanto il sistema di protezione contro le misure di allontanamento previsti dalla direttiva 2004/38, i motivi che giustificano che i periodi di detenzione non siano presi in considerazione ai fini dell’acquisto del diritto di soggiorno permanente o interrompano la continuità del soggiorno ai fini di tale acquisto devono essere applicati anche nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva.

33 Ne consegue che i periodi di detenzione non possono essere presi in considerazione ai fini della concessione della protezione rafforzata prevista dall’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 e che tali periodi interrompono, in linea di principio, la continuità del soggiorno, ai sensi di tale disposizione.

34 Per quanto riguarda tale continuità del soggiorno, si è rammentato al punto 28 della presente sentenza che il periodo di soggiorno decennale richiesto per la concessione della protezione rafforzata prevista dall’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere, in linea di principio, continuativo.

35 Orbene, quanto al problema di sapere entro quali limiti la discontinuità del soggiorno durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento dell’interessato impedisca a quest’ultimo di beneficiare della protezione rafforzata, occorre procedere ad una valutazione complessiva della situazione dell’interessato ogni volta nel preciso momento in cui si pone il problema dell’allontanamento (v., in tal senso, sentenza Tsakouridis, cit., punto 32).

36 A tal proposito, atteso che i periodi di detenzione interrompono, in linea di principio, la continuità del soggiorno, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38, essi possono essere presi in considerazione dalle autorità nazionali incaricate dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, insieme agli altri elementi che rappresentano la totalità degli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, nella valutazione complessiva prevista per determinare se i legami di integrazione precedentemente creati con lo Stato membro ospitante siano stati interrotti, di modo che la protezione rafforzata oggetto della suddetta disposizione sarà o meno accordata (v., in tal senso, sentenza Tsakouridis, cit., punto 34).

37 Infine, per quanto riguarda l’incidenza della circostanza che la persona di cui trattasi ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la sua detenzione, si deve ricordare che anche se, come rammentato ai punti 24 e 25 della presente sentenza, il periodo di soggiorno decennale richiesto per la concessione della protezione rafforzata prevista all’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento di tale persona, atteso che il calcolo effettuato ai sensi di tale disposizione differisce da quello al quale si procede ai fini della concessione del diritto di soggiorno permanente, una siffatta circostanza può essere presa in considerazione nella valutazione globale menzionata al precedente punto della presente sentenza.

38 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e quarta che l’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un periodo di detenzione della persona di cui trattasi è in linea di principio idoneo ad interrompere la continuità del soggiorno, ai sensi di tale disposizione, e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata da essa prevista, compreso il caso in cui tale persona abbia soggiornato nello Stato membro ospitante duranti i dieci anni precedenti la sua detenzione. Tuttavia, tale circostanza può essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti.

Sulle spese

39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il periodo di soggiorno decennale previsto da tale disposizione deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi.

2) L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un periodo di detenzione della persona di cui trattasi è in linea di principio idoneo ad interrompere la continuità del soggiorno, ai sensi di tale disposizione, e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata da essa prevista, compreso il caso in cui tale persona abbia soggiornato nello Stato membro ospitante duranti i dieci anni precedenti la sua detenzione. Tuttavia, tale circostanza può essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti.