giovedì 22 settembre 2011

Caso Interflora - La Corte precisa la portata della tutela dei marchi nell’Unione europea

Sentenza nella causa C-323/09
Interflora Inc., Interflora British Unit / Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd
La Corte precisa la portata della tutela dei marchi nell’Unione europea
Nella fattispecie sarà compito del giudice nazionale verificare, in particolare, se la Marks & Spencer, utilizzando nell’ambito del servizio di posizionamento di Google parole chiave corrispondenti al marchio della Interflora, sua concorrente, abbia violato una delle «funzioni» di detto marchio o abbia commesso un atto di parassitismo
La società statunitense Interflora Inc. gestisce una rete mondiale di consegna di fiori. La Interflora British Unit è licenziataria della Interflora Inc. La rete della Interflora è costituita da fiorai presso i quali i clienti possono effettuare, di persona, per telefono o via Internet, ordinazioni che sono evase dal membro della rete più vicino al luogo di consegna dei fiori.
INTERFLORA è un marchio nazionale nel Regno Unito e un marchio comunitario. Tali marchi godono di grande notorietà nel Regno Unito e in altri Stati membri dell’Unione europea.
La Marks & Spencer («M & S»), società di diritto inglese, è uno dei maggiori rivenditori al dettaglio del Regno Unito. Uno dei servizi che essa offre consiste nella vendita e nella consegna a domicilio di fiori, attività commerciale che è quindi in concorrenza con quella della Interflora.
Risulta che, nell’ambito del servizio di posizionamento AdWords di Google, la M & S ha selezionato il termine «Interflora» e sue varianti, esempio «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk» ecc., quali parole chiave. Di conseguenza, allorché un utente di Internet inseriva quale termine di ricerca nel motore di ricerca Google la parola «Interflora» o una delle sue varianti, appariva un messaggio della M & S.
La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), dinanzi alla quale la Interflora ha proposto ricorso contro la M & S per violazione dei suoi diritti di marchio, ha posto alla Corte di giustizia questioni su diversi aspetti dell’uso non consentito, da parte di un concorrente, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di parole chiave identiche ad un marchio 1.
La Corte ricorda anzitutto che, in caso di uso da parte di un terzo di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato, il titolare del marchio ha il diritto di vietare tale uso solo qualora quest’ultimo possa pregiudicare una delle «funzioni» del marchio. La funzione essenziale del marchio è quella di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio da esso contrassegnato (funzione di indicazione d’origine); altre funzioni sono, in particolare, quella di pubblicità e quella di investimento. La Corte sottolinea quindi che la funzione di indicazione d’origine del marchio non è l’unica meritevole di tutela contro le violazioni da parte di terzi. Spesso, infatti, il marchio rappresenta – oltre ad un’indicazione della provenienza dei prodotti o dei servizi – uno strumento di strategia commerciale utilizzato, soprattutto, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione allo scopo di rendere fedele il consumatore. Riferendosi alla propria giurisprudenza Google 2, la Corte ricorda che sussiste violazione della funzione di indicazione d’origine del marchio quando l’annuncio, che appare a partire dalla parola chiave identica al marchio, non consente − o consente soltanto difficilmente − all’utente di Internet, normalmente informato e ragionevolmente attento, di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo. Per contro, l’uso di un segno identico ad un marchio altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento quale «AdWord» non viola la funzione di pubblicità del marchio.
La Corte esamina, inoltre, per la prima volta, la tutela della funzione di investimento del marchio. Così, viola tale funzione l’uso, fatto da un concorrente, di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici, qualora detto uso intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del suddetto titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. In una situazione in cui il marchio gode già di una reputazione, la funzione di investimento è violata allorché il predetto uso leda tale reputazione e ne metta in pericolo la conservazione.
Per contro, non si può ammettere che il titolare di un marchio possa opporsi ad un uso del genere da parte di un concorrente, qualora siffatto uso abbia come sola conseguenza di costringere detto titolare ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. Analogamente, la circostanza che detto uso induca taluni consumatori ad abbandonare i prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio non può essere utilmente fatta valere dal titolare del marchio.
Nella fattispecie, incombe al giudice nazionale verificare se l’uso, da parte della M & S, di un segno identico al marchio INTERFLORA metta in pericolo la conservazione, da parte della Interflora, di una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.
Interrogata del pari sulla protezione rafforzata dei marchi che godono di notorietà, in particolare sulla portata delle nozioni di «diluizione» (pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio) e di «parassitismo» (profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio), la Corte constata, tra l’altro, che la scelta «immotivata», nell’ambito di un servizio di posizionamento, dei segni identici o simili ad un marchio altrui che gode di notorietà può essere considerata un atto di parassitismo. Una conclusione siffatta può imporsi in particolare nei casi in cui inserzionisti su Internet offrano in vendita, scegliendo parole chiave corrispondenti a marchi che godono di notorietà, prodotti che sono imitazioni dei prodotti del titolare di detti marchi.
Per contro, qualora l’annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà – senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o senza arrecare pregiudizio alla sua notorietà (corrosione) e senza peraltro compromettere le funzioni di detto marchio – proponga un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell’ambito dei prodotti o dei servizi considerati.
______________________
1 Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25). Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


L’Anheuser-Busch e la Budějovický Budvar possono entrambe continuare ad utilizzare il marchio Budweiser nel Regno Unito

Budějovický Budvar, národní podnik /
Anheuser-Busch Inc.
L’Anheuser-Busch e la Budějovický Budvar possono entrambe continuare ad utilizzare il marchio Budweiser nel Regno Unito
I consumatori del Regno Unito percepiscono chiaramente la differenza tra le birre della Budvar e quelle dell'Anheuser-Busch
La direttiva sui marchi1 dispone che un marchio è escluso dalla registrazione o può essere dichiarato nullo quando è identico a un marchio anteriore e se i prodotti e i servizi coperti dai due marchi sono anch’essi identici. Tuttavia, se il titolare di un marchio anteriore ha tollerato l’uso di un marchio posteriore identico per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, non può più, in linea di principio, domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi al suo uso.
Dal loro ingresso nel mercato del Regno Unito, rispettivamente negli anni 1973 e 1974, la birreria ceca Budějovický Budvar e la birreria americana Anheuser-Busch commercializzano ognuna le proprie birre con il segno «Budweiser» o con termini che includono questo segno.
L’11 dicembre 1979 l’Anheuser-Busch ha chiesto all’Ufficio marchi del Regno Unito la registrazione come marchio del termine «Budweiser» per i prodotti «birra, ale e porter». In pendenza dell’esame di tale domanda, anche la Budvar ha presentato, il 28 giugno 1989, una domanda di registrazione come marchio del termine «Budweiser».
Nel febbraio 2000 i giudici del Regno Unito hanno deciso che l'Anheuser-Busch e la Budvar potevano entrambe far registrare il termine «Budweiser» come marchio. La legge britannica, infatti, consentiva espressamente che marchi identici o simili al punto di essere confusi fossero registrati in modo concomitante, in caso di uso simultaneo in buona fede («honest concurrent use»). In seguito a tale decisione, il 19 maggio 2000 entrambe le società sono state iscritte nel registro dei marchi del Regno Unito in qualità di titolari del marchio Budweiser.
Il 18 maggio 2005, ossia quattro anni e 364 giorni dopo la registrazione del marchio Budweiser a favore della Budvar e dell’Anheuser-Busch, quest’ultima ha presentato all’Ufficio marchi del Regno Unito una domanda di nullità della registrazione di tale marchio d’impresa a favore della Budvar. Nella sua domanda, l’impresa americana ha addotto che il marchio di cui era titolare era un marchio anteriore rispetto al marchio della Budvar dato che essa aveva depositato (l’11 dicembre 1979) la sua domanda di registrazione del termine «Budweiser» prima di quella della birreria ceca (il 28 giugno 1989).
La Court of Appeal (Corte d'appello, Regno Unito), adita in appello, chiede alla Corte di giustizia se si debba accogliere la domanda di nullità dell’Anheuser-Busch, sebbene entrambe le società abbiano utilizzato, in buona fede, per più di trent’anni, il termine «Budweiser» nel Regno Unito.
Nella sua sentenza di data odierna, la Corte di giustizia precisa, innanzi tutto, la sua giurisprudenza sulle regole applicabili al termine quinquennale (detto di «preclusione per tolleranza») alla cui scadenza il titolare del marchio anteriore perde il diritto di opporsi all’uso del Budějovický Budvar, národní podnik /
Anheuser-Busch Inc.
L’Anheuser-Busch e la Budějovický Budvar possono entrambe continuare ad utilizzare il marchio Budweiser nel Regno Unito
I consumatori del Regno Unito percepiscono chiaramente la differenza tra le birre della Budvar e quelle dell'Anheuser-Busch
La direttiva sui marchi1 dispone che un marchio è escluso dalla registrazione o può essere dichiarato nullo quando è identico a un marchio anteriore e se i prodotti e i servizi coperti dai due marchi sono anch’essi identici. Tuttavia, se il titolare di un marchio anteriore ha tollerato l’uso di un marchio posteriore identico per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, non può più, in linea di principio, domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi al suo uso.
Dal loro ingresso nel mercato del Regno Unito, rispettivamente negli anni 1973 e 1974, la birreria ceca Budějovický Budvar e la birreria americana Anheuser-Busch commercializzano ognuna le proprie birre con il segno «Budweiser» o con termini che includono questo segno.
L’11 dicembre 1979 l’Anheuser-Busch ha chiesto all’Ufficio marchi del Regno Unito la registrazione come marchio del termine «Budweiser» per i prodotti «birra, ale e porter». In pendenza dell’esame di tale domanda, anche la Budvar ha presentato, il 28 giugno 1989, una domanda di registrazione come marchio del termine «Budweiser».
Nel febbraio 2000 i giudici del Regno Unito hanno deciso che l'Anheuser-Busch e la Budvar potevano entrambe far registrare il termine «Budweiser» come marchio. La legge britannica, infatti, consentiva espressamente che marchi identici o simili al punto di essere confusi fossero registrati in modo concomitante, in caso di uso simultaneo in buona fede («honest concurrent use»). In seguito a tale decisione, il 19 maggio 2000 entrambe le società sono state iscritte nel registro dei marchi del Regno Unito in qualità di titolari del marchio Budweiser.
Il 18 maggio 2005, ossia quattro anni e 364 giorni dopo la registrazione del marchio Budweiser a favore della Budvar e dell’Anheuser-Busch, quest’ultima ha presentato all’Ufficio marchi del Regno Unito una domanda di nullità della registrazione di tale marchio d’impresa a favore della Budvar. Nella sua domanda, l’impresa americana ha addotto che il marchio di cui era titolare era un marchio anteriore rispetto al marchio della Budvar dato che essa aveva depositato (l’11 dicembre 1979) la sua domanda di registrazione del termine «Budweiser» prima di quella della birreria ceca (il 28 giugno 1989).
La Court of Appeal (Corte d'appello, Regno Unito), adita in appello, chiede alla Corte di giustizia se si debba accogliere la domanda di nullità dell’Anheuser-Busch, sebbene entrambe le società abbiano utilizzato, in buona fede, per più di trent’anni, il termine «Budweiser» nel Regno Unito.
Nella sua sentenza di data odierna, la Corte di giustizia precisa, innanzi tutto, la sua giurisprudenza sulle regole applicabili al termine quinquennale (detto di «preclusione per tolleranza») alla cui scadenza il titolare del marchio anteriore perde il diritto di opporsi all’uso del
1 Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
_____________________
1 Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

La Germania non può impedire la ritrasmissione sul suo territorio dei programmi in lingua curda diffusi dalla Roj TV a partire dalla Danimarca

Sentenza nelle cause riunite C-244/10 e C-245/10
Mesopotamia Broadcast A/S METV e Roj TV A/S / Bundesrepublik Deutschland
La Germania non può impedire la ritrasmissione sul suo territorio dei programmi in lingua curda diffusi dalla Roj TV a partire dalla Danimarca
Tuttavia, nella misura in cui la ritrasmissione di tali programmi non sia impedita, la Germania può vietare, sul suo territorio, le attività della Roj TV e della Mesopotamia Broadcast in quanto associazioni
La direttiva «Televisione senza frontiere» 1 mira ad eliminare gli ostacoli alla libera diffusione delle trasmissioni televisive all’interno dell’Unione. La direttiva prevede che gli Stati membri hanno la competenza per vigilare sulla legalità delle attività delle emittenti televisive stabilite sul loro territorio. Essi devono garantire in particolare che le trasmissioni di tali emittenti non contengano alcun incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
Inoltre gli Stati membri non possono ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio dei programmi diffusi da emittenti televisive stabilite in un altro Stato membro per ragioni fondate sull’incitamento all’odio, la cui valutazione è rimessa dalla direttiva a quest’ultimo Stato.
La società danese Mesopotamia Broadcast è titolare di diverse autorizzazioni di emittenza televisiva in Danimarca. Essa gestisce, tra l’altro, l’emittente televisiva Roj TV, anch’essa società di diritto danese. Quest’ultima diffonde via satellite, essenzialmente, programmi in lingua curda in tutta Europa e nel Medio Oriente. La Roj TV fa produrre trasmissioni, tra l’altro, da una società stabilita in Germania.
Nel 2008 le autorità tedesche hanno vietato alla Mesopotamia Broadcast di svolgere qualsiasi attività in Germania, tramite la Roj TV, per il motivo che le trasmissioni di quest’ultima erano contrarie al «principio della comprensione fra i popoli» quale definito dal diritto costituzionale tedesco. Il motivo del divieto poggiava sul fatto che i programmi della Roj TV incitavano a risolvere le divergenze tra i Curdi e i Turchi attraverso la violenza – anche in Germania – e sostenevano gli sforzi del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan, classificato come organizzazione terroristica dall’Unione europea) per reclutare giovani Curdi nella guerriglia contro la Repubblica di Turchia.
Le due società hanno chiesto l’annullamento di tale divieto dinanzi ai giudici tedeschi facendo valere il fatto che, sulla base della direttiva, soltanto la Danimarca poteva controllare la loro attività.
Il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Germania) chiede alla Corte di giustizia se le autorità tedesche abbiano potuto legalmente vietare l’attività della Mesopotamia Broadcast e della Roj TV. Il giudice tedesco intende accertare se la nozione di «incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità», la cui interpretazione è rimessa nel caso di specie alle autorità danesi, comprenda anche gli attacchi al «principio della comprensione fra i popoli».
Con la sentenza oggi pronunciata, la Corte interpreta la nozione di «incitamento all’odio» sancita dalla direttiva come avente per scopo di prevenire qualsiasi ideologia irrispettosa dei valori umani, in particolare iniziative che praticano l’apologia della violenza con atti terroristici contro una comunità determinata di persone. Orbene, la Mesopotamia Broadcast e la Roj TV contribuiscono, secondo il giudice del rinvio, ad attizzare gli scontri violenti tra le persone di etnia turca e curda in Turchia e ad esacerbare le tensioni tra i Turchi e i Curdi che vivono in Germania. Dati tali elementi, la Corte constata che il comportamento della Mesopotamia Broadcast e della Roj TV, come descritto dal giudice tedesco, è riconducibile alla nozione di «incitamento all’odio».
Tuttavia, nella fattispecie, la Corte sottolinea che solo le autorità danesi sono competenti per verificare se un comportamento siffatto costituisca effettivamente un «incitamento all’odio» ed a vigilare a che le trasmissioni della Roj TV non contengano un incitamento del genere.
La Corte ricorda poi che gli Stati membri possono adottare normative che perseguono un obiettivo di ordine pubblico senza vertere specificamente sulla diffusione e sulla distribuzione dei programmi. Tuttavia gli Stati membri non sono autorizzati a impedire la ritrasmissione sul loro territorio di programmi provenienti da un altro Stato membro.
La Corte constata al riguardo che, secondo le informazioni fornite dal governo tedesco, le misure impugnate non sono dirette ad impedire le ritrasmissioni in Germania dei programmi televisivi realizzati dalla Roj TV, ma vietano le attività sul territorio tedesco della suddetta emittente televisiva e della Mesopotamia Broadcast in quanto associazioni.
In tale contesto, la ricezione e l’uso privato del programma della Roj TV non sono vietati e rimangono effettivamente possibili in Germania. Tuttavia, in Germania quale associazione vietata, la Roj TV non può più organizzare attività e sono del pari vietate le attività esercitate a vantaggio della stessa emittente. In particolare, sono pertanto vietate la produzione di trasmissioni nonché l’organizzazione di manifestazioni consistenti in proiezioni di trasmissioni della Roj TV in uno spazio pubblico, segnatamente in uno stadio, al pari delle attività di sostegno che si svolgano nel territorio tedesco.
Di conseguenza, la Corte risponde che le misure prese contro la Mesopotamia Broadcast e la Roj TV non costituiscono, in via di principio, un ostacolo alla ritrasmissione dei programmi diffusi dalla Roj TV a partire dalla Danimarca. Nondimeno il giudice del rinvio deve verificare se gli effetti concreti derivanti dalla decisione di divieto non impediscano nella pratica la ritrasmissione dei programmi stessi verso la Germania.
_________________

1 Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60).

Secondo l'avvocato generale Trstenjak, non è permesso trasferire i richiedenti asilo ad altri Stati membri se c'è pericolo che lì siano gravemente violati i loro diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali

Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-411/10,
N.S. / Secretary of State for the Home Department, e C-493/10, M.E. e a. / Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform
Secondo l'avvocato generale Trstenjak, non è permesso trasferire i richiedenti asilo ad altri Stati membri se c'è pericolo che lì siano gravemente violati i loro diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali
Lo Stato membro che procede al trasferimento può presumere che tali diritti siano rispettati, ma, qualora tale presunzione sia confutata, è tenuto ad avocare a sé la competenza
I criteri di ripartizione delle competenze tra gli Stati membri nel sistema europeo comune di asilo si ricavano dal regolamento n. 343/2003 1: per ogni domanda di asilo presentata nell'Unione è competente, in linea di principio, un unico Stato membro. Se un cittadino di un paese terzo chiede asilo in uno Stato membro che, ai sensi del regolamento, non risulti competente in via principale all'esame della domanda, il regolamento stabilisce meccanismi per il trasferimento del richiedente asilo allo Stato membro competente. Uno Stato membro ha peraltro il diritto, in deroga alle normali regole di competenza, di sostituirsi allo Stato membro competente in via principale e di esaminare esso stesso una domanda di asilo presentata sul proprio territorio 2.
Nella causa C-411/10 il sig. N.S., cittadino afgano, è stato arrestato il 24 settembre 2008 in Grecia. In Grecia non ha presentato domanda di asilo. Scarcerato, gli è stato ingiunto di lasciare il territorio greco entro 30 giorni, dopodiché è stato espulso in Turchia. Evaso dalle carceri turche, si è recato infine nel Regno Unito, dove è arrivato il 12 gennaio 2009 e ha chiesto contestualmente asilo. Il 30 luglio 2009 il sig. N. S. è stato informato che sarebbe stato trasferito in Grecia il 6 agosto 2009, in conformità delle disposizioni del regolamento n. 343/2003. Contro tale decisione ha interposto ricorso.
Oggetto della causa C-493/10 sono i ricorsi di cinque richiedenti asilo 3 in Irlanda contro le decisioni che hanno disposto il loro trasferimento in Grecia ai fini dell'esame delle loro domande di asilo. Tutti i richiedenti erano transitati per la Grecia ed erano stati ivi arrestati per ingresso clandestino. Essi avevano lasciato la Grecia senza richiedere asilo e si sono recati in Irlanda, dove hanno presentato domanda di asilo.
I giudici investiti di tali procedimenti, rispettivamente la Court of Appeal of England and Wales (Regno Unito), nella causa C-411/10, e la High Court (Irlanda), nella causa C-493/10, rilevano indizi chiari nel senso che, in caso di trasferimento verso la Grecia, i richiedenti asilo rischiano di subire una violazione dei loro diritti fondamentali e umani. Perciò, sulla premessa della saturazione del sistema greco di asilo e delle sue ripercussioni sul trattamento dei richiedenti asilo e sull'esame delle loro domande, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, alla Corte di giustizia di stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, il Regno Unito e l'Irlanda possano, o persino debbano, farsi carico essi stessi, in forza del diritto dell'Unione, dell'esame di tali domande di asilo, nonostante la competenza primaria della Grecia.
Nelle odierne conclusioni l'avvocato generale Verica Trstenjak osserva, in primo luogo, che, nel decidere se esaminare una domanda di asilo per la quale non è competente perché, ai sensi dei criteri stabiliti dal regolamento, è competente un altro Stato membro, uno Stato membro deve rispettare le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali. A suo parere, una decisione del genere costituisce un atto di applicazione di una norma dell'Unione da parte di uno Stato membro 4 e nell'adozione di tali atti gli Stati membri devono rispettare i diritti sanciti dalla Carta.
Sulla base delle indicazioni fornite dai giudici remittenti, l'avvocato generale aggiunge che la saturazione del sistema greco di asilo è tale che non possono più essere sempre garantiti un trattamento dei richiedenti asilo e un esame delle loro domande conformi al diritto dell'Unione. Non è da escludere, pertanto, che, in caso di trasferimento alla Grecia, i richiedenti asilo possano subire un trattamento incompatibile con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali 5.
Secondo l'avvocato generale Trstenjak, se nello Stato membro competente in via principale sussiste un serio rischio di violazione dei diritti fondamentali − quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali − dei richiedenti asilo da trasferire, gli altri Stati membri non possono trasferire verso detto Stato nessun richiedente asilo. Piuttosto, gli altri Stati membri sono tenuti in linea di principio ad esercitare il diritto di avocare a sé la competenza, ai sensi del regolamento n. 343/2003, e ad esaminare essi medesimi le domande di asilo. Questo dovere di esercizio del diritto di avocare a sé la competenza deriva, per l'avvocato generale Trstenjak, da un lato, dall'obbligo degli Stati membri di applicare il regolamento n. 343/2003 in conformità dei diritti fondamentali e, dall'altro, dalla circostanza che un trasferimento dei richiedenti asilo verso uno Stato membro in cui questi rischiano seriamente di subire una violazione dei loro diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali costituisce, in sostanza, a propria volta, una violazione di tali diritti fondamentali da parte dello Stato membro che effettua il trasferimento. Esercitando il suo diritto di avocare a sé la competenza, lo Stato membro che avrebbe dovuto procedere al trasferimento scongiura completamente il rischio di violazione della Carta dei diritti fondamentali e attua il regolamento in conformità dei diritti fondamentali.
L'avvocato generale ne inferisce al contempo che, prima di trasferire un richiedente asilo allo Stato membro competente in via principale, lo Stato membro che dovrebbe procedere al trasferimento è tenuto a verificare se costui rischi seriamente di subire in tale Stato una violazione dei suoi diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali. Nel condurre tale verifica gli Stati membri possono partire dalla presunzione iuris tantum che nello Stato membro competente in via principale i diritti fondamentali dei richiedenti asilo siano rispettati. Non è necessario che si assicurino attivamente, prima del trasferimento di ogni richiedente asilo, che nello Stato membro di arrivo i diritti dei richiedenti asilo quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali siano effettivamente garantiti.
Nella causa C-411/10 l'avvocato generale constata, inoltre, che il Protocollo n. 30 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non va considerato una clausola generale di esclusione («opt-out») del Regno Unito e della Repubblica di Polonia dalla Carta dei diritti fondamentali. Di conseguenza, le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali applicabili nel presente procedimento dispiegano appieno i loro effetti nell'ordinamento giuridico del Regno Unito.
_____________________
1 Regolamento del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).
2 Art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003.
3 Che si dichiarano provenienti da Afghanistan, Iran e Algeria.

mercoledì 21 settembre 2011

COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI - POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE

(C-483/09 E C-1/10) COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI - POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
REATI COMMESSI NELL'AMBITO FAMILIARE - MISURA DI ALLONTANAMENTO DELL'AUTORE DEL REATO - COMPATIBILITA' CON LA DECISIONE QUADRO
La Corte di Giustizia ha stabilito i seguenti principi: a) gli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 (2001/220/GAI), relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una sanzione di allontanamento obbligatoria di durata minima, prevista dall’ordinamento penale di uno Stato membro a titolo di pena accessoria, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le vittime contestino l’applicazione della sanzione stessa e intendano riavviare la propria relazione con il reo; b) l’art. 10, n. 1, della su citata decisione quadro deve essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri, tenuto conto della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali relativi ai reati medesimi. Le domande di pronuncia pregiudiziale erano state formulate dall’Audiencia Provincial di Tarragona, nell’ambito di procedimenti penali per reati di maltrattamento perpetrati nell’ambito della sfera familiare: i giudici spagnoli, infatti, sono tenuti a disporre obbligatoriamente una pena che vieti all’autore degli atti di violenza di avvicinarsi alla propria vittima. Tale misura di allontanamento, per la quale è prevista una durata minima, è intesa a proteggere la vittima, ed il mancato rispetto della stessa costituisce di per sé un reato. Nell’affermare il primo dei su indicati principi, la Corte di Giustizia ha osservato che la decisione quadro non contiene nessuna disposizione relativa al tipo ed all’entità delle pene che gli Stati membri devono adottare nei rispettivi ordinamenti ai fini della repressione degli illeciti penali, essendo finalizzata a garantire che la vittima possa effettivamente prendere parte al procedimento penale in modo adeguato, con il riconoscimento di talune garanzie processuali, come la possibilità di essere sentita e di fornire elementi di prova. Alla luce di tale obiettivo, la Corte ha concluso nel senso che la decisione quadro di per sé non implica che una misura di allontanamento obbligatoria, come quella oggetto della causa principale, non possa essere pronunciata contro il parere della vittima, e che il riconoscimento del diritto all’audizione non attribuisce alla vittima il diritto di scegliere il tipo di pena cui si espone l’autore dei fatti, né l’entità della stessa, in quanto volta a tutelare non solo gli interessi personali della vittima, bensì anche gli interessi più generali della collettività.

Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 settembre 2011

Nei procedimenti riuniti C‑483/09 e C‑1/10,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte, a norma dell’art. 35 UE, dall’Audiencia Provincial de Tarragona (Spagna), l’una con decisione 15 settembre 2009, modificata con decisione dell’8 ottobre seguente, e l’altra con decisione 18 dicembre 2009, pervenute alla Corte, rispettivamente, in data 30 novembre 2009 e 4 gennaio 2010, nell’ambito dei procedimenti penali a carico di

Magatte Gueye (C‑483/09),

con l’intervento di:

X,

e

Valentín Salmerón Sánchez (C‑1/10),

con l’intervento di:

Y,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore), dalla sig.ra A. Prechal e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 marzo 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;

– per il governo tedesco, dai sigg. T. Henze e J. Möller nonché dalla sig.ra S. Unzeitig, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dai sigg. P. Gentili e L. Ventrella, avvocati dello Stato;

– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. de Ree, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

– per il governo polacco, dal sig. M. Szpunar, in qualità di agente;

– per il governo svedese, dalle sig.re C. Meyer–Seitz e S. Johannesson, in qualità di agenti;

– per il governo del Regno Unito, dalle sig.re H. Walker e J. Stratford, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, dal sig. R. Troosters e dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 maggio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 2, 8 e 10 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2 Tali domande sono state presentate nel contesto di procedimenti penali promossi a carico, rispettivamente, dei sigg. Gueye e Salmerón Sánchez, perseguiti per violazione del divieto, disposto a titolo di pena accessoria, di riavvicinamento alle rispettive vittime, di sesso femminile, oggetto di maltrattamenti subiti nell’ambito familiare, per i quali sono state loro peraltro inflitte pene principali.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

3 La decisione quadro è stata emanata sulla base, segnatamente, dell’art. 31, n. 1, UE, il quale prevede, alla lettera c), che l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale è volta, inter alia, a garantire, nella misura necessaria al miglioramento di tale cooperazione, la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri.

4 Dal terzo considerando della decisione quadro emerge che il Consiglio europeo di Tampere (Finlandia), ha previsto, in occasione della sua riunione del 15 e 16 ottobre 1999, di elaborare norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento del danno.

5 I ‘considerando’ quarto, ottavo e nono della decisione quadro così recitano:

«(4) Occorre che gli Stati membri ravvicinino le loro disposizioni legislative e regolamentari, per raggiungere l’obiettivo di offrire alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovano, un livello elevato di protezione.

(…)

(8) È necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informata, al diritto di comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta nelle varie fasi del processo e al diritto di far valere lo svantaggio di risiedere in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso.

(9) Le disposizioni della presente decisione quadro non impongono tuttavia agli Stati membri l’obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento».

6 A termini dell’art. 1 della decisione quadro, ai fini della decisione medesima, si intende per:

«a) “vittima”: la persona fisica che ha subito un pregiudizio, (...) causat[o] direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;

(...)

c) “procedimento penale”: il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile;

(...)

e) “mediazione nelle cause penali”: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente».

7 Il successivo art. 2, rubricato «Rispetto e riconoscimento», dispone, al n. 1, quanto segue:

«Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale».

8 Il successivo art. 3, rubricato «Audizione e produzione di prove», prevede, al primo comma che «[c]iascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova».

9 L’art. 8 della decisione quadro rubricato «Diritto alla protezione», così dispone:

«1. Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari (...), in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell’intimità della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata.

2. A tal fine e fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro garantisce, se necessario nell’ambito di una procedura giudiziaria, la possibilità di protezione appropriata della sfera privata e dell’immagine fotografica della vittima, dei suoi familiari o delle persone assimilabili.

3. Ciascuno Stato membro garantisce altresì che si evitino i contatti tra vittima e autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali a meno che lo imponga il procedimento penale. A tal fine, se del caso, ciascuno Stato membro provvede a munire progressivamente tali edifici di luoghi di attesa riservati alle vittime.

4. Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento».

10 Infine, a termini dell’art. 10, n. 1, della decisione quadro, «Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura».

La normativa nazionale

11 Il codice penale (Código Penal), del testo di cui alla legge organica 25 novembre 2003, 15/2003, recante modifica della legge organica 10/1995 (Ley Orgánica 15/2003 por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995) (BOE 26 novembre 2003, n. 283, pag. 41842; in prosieguo: il «codice penale»), contiene l’art. 48 il quale stabilisce, al n. 2 del medesimo, gli effetti della pena accessoria di allontanamento che vieta al condannato il riavvicinamento, segnatamente, alla propria vittima.

12 L’art. 57 del codice penale precisa nei termini seguenti in quali casi e con quali modalità il divieto o i divieti previsti dal detto art. 48 possono (n. 1) o, rispettivamente, devono (n. 2) essere imposti:

«1. Per i reati di omicidio, aborto, lesioni, torture, reati contro la libertà, l’integrità morale, la libertà sessuale, l’intimità, il diritto alla propria immagine personale ed all’inviolabilità del domicilio (...), il giudice, tenuto conto della gravità dei fatti o della pericolosità del reo, può disporre nella propria emananda decisione uno o più divieti previsti all’art. 48 (...)

(…)

2. Con riguardo ai reati contemplati al primo comma del n. 1, commessi nei confronti del coniuge, dell’ex–coniuge ovvero nei confronti di altra persona che sia o sia stata legata al condannato, ancorché in assenza di coabitazione, da analoga relazione affettiva (...) deve essere applicata, in ogni caso, la pena prevista all’art. 48, n. 2, [vale a dire il divieto di riavvicinamento alla vittima] per una durata non superiore a dieci anni, nei casi di reati gravi, ovvero a cinque anni, nei casi di delitti di minore gravità (...)».

13 Dalla decisione di rinvio emerge che detta pena di allontanamento obbligatorio viene applicata in misura quantomeno superiore ad un anno rispetto alla durata della pena detentiva inflitta ovvero, qualora la pena inflitta sia di natura differente, in misura pari ad un periodo compreso tra 6 mesi e cinque anni.

14 La durata minima prevista di sei mesi può essere ridotta, in presenza di talune situazioni, ad un mese, ai sensi dell’art. 40, n. 3, del codice penale, nel combinato disposto con il precedente art. 33, n. 6.

15 L’art. 468, n. 2, del codice penale, nel testo modificato dalla legge organica 28 dicembre 2004, 1/2004, recante misure di protezione integrale contro la violenza esercitata nei confronti della donna (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) (BOE 29 dicembre 2004, n. 313, pag. 42166; in prosieguo: la «legge organica 1/2004»), prevede una pena detentiva da 6 mesi ad un anno per tutti coloro che non rispettino una delle pene previste all’art. 48 del codice penale, inflitta per un reato la cui vittima sia una delle persone indicate all’art. 173, n. 2, del codice penale. Quest’ultima disposizione menziona, segnatamente, il coniuge o la persona legata da vincolo affettivo analogo, ancorché in assenza di coabitazione.

16 La legge organica 6/1985 sul potere giudiziario (Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial), nel testo modificato dalla legge organica 1/2004 (in prosieguo: la «legge organica 6/1985»), prevede, all’art. 82, n. 1, che le Audiencias Provinciales sono competenti in materia penale, segnatamente per conoscere «dei rimedi previsti dalla legge contro le decisioni emanate in materia penale dai Juzgados de Violencia sobre la Mujer (giudici competenti in materia di violenza nei confronti della donna) provinciali».

17 L’art. 87 ter, n. 5, della legge organica 6/1985, introdotto dalla legge organica 1/2004, vieta la mediazione in tutti i casi di reati commessi nell’ambito familiare.

18 A termini dell’art. 792, n. 3, del codice di procedura penale (Ley de enjuiciamento criminal), nessun rimedio giurisdizionale ordinario è esperibile contro le decisioni quali l’emananda decisione in appello del giudice del rinvio nelle controversie dinanzi ad esso proposte.

Le cause principali e le questioni pregiudiziali

19 Con due sentenze pronunciate nel 2008 dal Juzgado de lo Penal nº 23 de Barcelona (Sezione penale n. 23 del Tribunale di primo grado di Barcellona) e nel 2006 dal Juzgado de Instrucción n. 7 de Violencia Sobre la Mujer de El Vendrell (Giudice penale di primo grado n. 7 di El Vendrell, sezione specializzata per i reati di violenza nei confronti della donna), i sigg. Gueye e Salmerón Sánchez venivano condannati per maltrattamenti compiuti nell’ambito familiare, inter alia, alla pena accessoria di divieto di riavvicinamento ad una distanza inferiore, rispettivamente, a 1 000 metri e 500 metri dalle rispettive vittime, ovvero di riprendere contatti con le medesime, per un periodo di 17 mesi nel primo caso e di 16 mesi nel secondo.

20 Benché a conoscenza di detti divieti, irrogati a norma dell’art. 57, n. 2, del codice penale, i due condannati riprendevano, decorso un periodo di tempo relativamente breve successivo alla pronuncia di tali pene accessorie, la vita comune con le rispettive vittime su richiesta delle medesime. Continuavano a coabitare con esse sino al loro arresto avvenuto il 3 febbraio 2009, per quanto riguarda il sig. Gueye, e il 5 dicembre 2007, per quanto attiene al sig. Salmerón Sánchez.

21 Con sentenze pronunciate, rispettivamente, l’11 febbraio 2009 ed il 27 marzo 2008, lo Juzgado de lo Penal n. 1 de Tarragona (Sezione penale n. 1 del Tribunale di primo grado di Tarragona) condannava i sigg. Gueye e Salmerón Sánchez per violazione della pena accessoria di allontanamento obbligatorio dalla vittima a norma dell’art. 468, n. 2, del codice penale.

22 Nell’ambito degli appelli interposti contro tali sentenze, il giudice del rinvio sentiva, in qualità di testimoni, le persone con cui il sig. Gueye et il sig. Salmerón Sánchez erano sentimentalmente legati al momento del loro arresto e lo erano stati, parimenti, per vari anni anteriormente alla pronuncia delle sanzioni loro inflitte.

23 Nell’ambito di tali testimonianze le interessate dichiaravano di aver esse stesse deciso, in modo pienamente cosciente e volontario, di riprendere la coabitazione con i condannati, sebbene questi fossero stati penalmente sanzionati per averle aggredite in precedenza.

24 Secondo quanto dalle stesse riferito, la loro coabitazione, rispettivamente, con il sig. Gueye e il sig. Salmerón Sánchez si sarebbe svolta normalmente per vari mesi sino alla data dell’arresto dei medesimi.

25 Con gli appelli proposti dinanzi al giudice del rinvio avverso le sentenze pronunciate dal Juzgado de lo Penal n. 1 de Tarragona, i condannati chiedono di sentir dichiarare che la ripresa della vita comune con il libero consenso dei rispettivi partner non è costituivo del reato di mancato rispetto della pena accessoria di allontanamento obbligatorio.

26 Il giudice del rinvio rileva che l’eventuale conferma delle pene inflitte in primo grado è subordinata alla questione se l’obbligatorietà dell’adozione delle misure di allontanamento in caso di reati di violenza familiare, anche quando le vittime si oppongano a tali misure, sia compatibile con la decisione quadro.

27 A parere di detto giudice, non sembra contestabile che, in talune situazioni, siffatte misure di allontanamento possano essere imposte anche contro la volontà delle vittime. Il giudice medesimo rileva, tuttavia, che l’adeguatezza della protezione da garantire, concretamente, alle vittime di reati commessi nell’ambito familiare non possa tradursi, segnatamente in casi di reati minori, nell’imposizione, senza eccezioni, della misura di allontanamento, adottata senza previa valutazione, caso per caso, delle circostanze della specie.

28 Ciò premesso, l’Audiencia Provincial de Tarragona ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termini identici nei due procedimenti C‑483/09 e C‑1/10:

«1) Se il diritto della vittima di essere compresa menzionato all’ottavo ‘considerando’ della decisione quadro debba essere interpretato come un obbligo positivo per le autorità nazionali competenti a perseguire e sanzionare i comportamenti violenti di consentire che la vittima esprima le propri[e] valutazioni, riflessioni ed opinioni in merito agli effetti diretti sulla sua vita che potrebbero derivare dall’irrogazione di pene all’aggressore con cui essa intrattiene una relazione familiare o uno stretto legame affettivo.

2) Se l’art. 2 della decisione quadro (...) debba essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati di riconoscere i diritti e gli interessi giuridicamente protetti della vittima impone di tenere conto del suo parere quando le conseguenze penali del procedimento potrebbero compromettere gravemente e direttamente l’esercizio del suo diritto al libero sviluppo della personalità e della vita privata e familiare.

3) Se l’art. 2 della decisione quadro (...) debba essere interpretato nel senso che le autorità nazionali non possono non prendere in considerazione la libera volontà della vittima qualora essa si opponga all’imposizione o al mantenimento di una misura di allontanamento, l’aggressore sia un familiare, e non venga constatata una situazione oggettiva di rischio di reiterazione del reato, sia accertato un livello di competenza personale, sociale, culturale ed emotiva tale da escludere la sottomissione all’aggressore, oppure se detta misura debba invece essere adottata in ogni caso, tenuto conto della specifica tipologia dei reati in questione.

4) Se l’art. 8 della decisione quadro (...), laddove dispone che gli Stati garantiscono un livello adeguato di protezione alle vittime di reati, debba essere interpretato nel senso che esso consente l’imposizione generalizzata e tassativa di provvedimenti di allontanamento o del divieto di comunicazione a titolo di pene accessorie in tutte le fattispecie di reati intrafamiliari, in ragione della specifica tipologia di tali reati, oppure se la menzionata disposizione imponga invece di procedere caso per caso ad una ponderazione che consenta di individuare il livello adeguato di tutela, tenuto conto dei vari interessi in gioco.

5) Se l’art. 10 della decisione quadro (...) debba essere interpretato nel senso che esso consente l’esclusione generalizzata della mediazione nei procedimenti penali relativi a reati intrafamiliari in ragione della specifica tipologia di tali reati, o se invece si debba consentire la mediazione anche in questo tipo di procedimenti, procedendo caso per caso alla ponderazione dei vari interessi in gioco».

29 Con ordinanza del presidente della Corte 24 settembre 2010, i procedimenti C‑483/09 e C‑1/10 sono stati riuniti ai fini della fase orale e della sentenza.

Sulla competenza della Corte

30 Dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1° maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), risulta che il Regno di Spagna ha effettuato una dichiarazione ai sensi dell’art. 35, n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale secondo le modalità di cui all’art. 35, n. 3, lett. a), UE, su domanda di qualsiasi giudice di detto Stato membro le cui decisioni non siano impugnabili con rimedi giurisdizionali di diritto interno.

31 A termini dell’art. 792, n. 3, del codice di procedura penale, le emanande decisioni del giudice del rinvio nei procedimenti principali non sono impugnabili con rimedi giurisdizionali di diritto interno.

32 Conformemente all’art. 10, n. 1, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato FUE, le attribuzioni della Corte ai sensi del titolo VI del Trattato UE, nel testo applicabile anteriormente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, restano immutate con riguardo agli atti quali la decisione quadro, emanata anteriormente a tale entrata in vigore, comprese quelle che siano state accettate in forza dell’art. 35, n. 2, UE.

33 Ciò premesso, la Corte è competente, a norma dell’art. 35, n. 1, UE a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande proposte dal giudice del rinvio relative all’interpretazione della decisione quadro.

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

34 I governi spagnolo e italiano deducono, in via principale, l’irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale.

35 Premesso che, nei procedimenti principali, non si discute dell’irrogazione della pena dell’allontanamento a norma dell’art. 57, n. 2, del codice penale, il governo spagnolo sostiene, in primo luogo, che non occorre chiedersi se la decisione quadro si opponga alla applicazione obbligatoria di tale misura. Considerato che detti procedimenti riguardano l’irrogazione della pena prevista dall’art. 468, n. 2, del codice penale, attinente alla violazione della misura di allontanamento già disposta in precedenza, le questioni pregiudiziali sottoposte sarebbero di natura puramente ipotetica.

36 In secondo luogo, anche ammesso che tali questioni si riferiscano all’art. 468, n. 2, del codice penale, il governo spagnolo precisa che la problematica sollevata nei procedimenti principali deriva non dalla disposizione medesima in sé e per sé, bensì dalla sua interpretazione effettuata dalla Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Sezione penale della Corte di cassazione) espressa nella «decisione non vincolante» del 25 novembre 2008, da cui risulta che «il consenso della donna non esclude la punibilità a norma dell’art. 468 del codice penale». In realtà, quindi, le questioni pregiudiziali riguarderebbero l’interpretazione del diritto nazionale, in merito al quale non spetta alla Corte pronunciarsi nell’ambito del rinvio pregiudiziale.

37 Il governo italiano rileva, inoltre, che qualsivoglia interpretazione della decisione quadro da cui scaturisse un conflitto tra la medesima ed il diritto nazionale non può essere risolta da un’interpretazione di quest’ultimo conforme agli obiettivi della decisione quadro. Un’interpretazione conforme potrebbe, tutt’al più, avvenire contra legem, cosa che il diritto dell’Unione tuttavia non consente. Conseguentemente, le questioni pregiudiziali risulterebbero prive di interesse e rivestirebbero carattere ipotetico.

38 A tal riguardo, si deve rilevare che, al pari dell’art. 267 TFUE, l’art. 35, n. 3, lett. a), UE subordina l’adizione della Corte in via pregiudiziale alla condizione che il giudice nazionale «reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza», di modo che la giurisprudenza della Corte relativa alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell’art. 267 TFUE è, in linea di principio, trasponibile alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte in forza dell’art. 35 UE (v., in tal senso, sentenza 16 giugno 2005, causa C‑105/03, Pupino, Racc. pag. I‑5285, punto 29).

39 Nell’ambito della cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., segnatamente, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman, Racc. pag. I‑4921, punto 59, nonché 12 maggio 2011, causa C‑391/09, Runevič–Vardyn e Wardyn, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30).

40 Tuttavia, la Corte, alla luce del compito attribuitole dall’art. 267 TFUE, non può pronunciarsi sulle questioni sottopostele da un giudice nazionale qualora risulti manifestamente che l’interpretazione richiesta delle disposizioni del diritto dell’Unione considerate nelle questioni medesime non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale ovvero qualora il problema sia di natura ipotetica (v., in tal senso, sentenza 9 ottobre 2008, causa C‑404/07, Katz, Racc. pag. I‑7607, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

41 Nella specie, le questioni sottoposte dal giudice del rinvio mirano ad accertare se la sanzione dell’allontanamento obbligatorio inflitta a titolo di pena accessoria sia di per sé compatibile con la decisione quadro. Il giudice medesimo ritiene infatti necessario, nell’ambito dei procedimenti penali relativi al mancato rispetto di pene di allontanamento inflitte anteriormente, verificare se le pene stesse, di natura obbligatoria e sulle quali deve fondare la sua condanna, non violino di per sé la decisione quadro. Alla luce di tali considerazioni, le questioni sottoposte non risultano ipotetiche.

42 Si deve peraltro precisare che, nel rispondere alle questioni sottopostele, la Corte si basa sull’interpretazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi fornitale dal giudice del rinvio, senza poter rimetterla in discussione né verificarne l’esattezza.

43 Infine, nelle proprie osservazioni scritte, il governo spagnolo ha fatto presente che l’interpretazione dell’art. 468, n. 2, del codice penale operata dalla Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nella propria decisione 25 novembre 2008 non preclude, in linea di principio, che i giudici nazionali possano discostarsi motivatamente da tale interpretazione. Pertanto, nell’ipotesi in cui la Corte rispondesse ai quesiti sottoposti nel senso che la decisione quadro si oppone ad una misura nazionale come quella oggetto della causa principale, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, non risulta manifestamente che, nei procedimenti principali, un’interpretazione del diritto nazionale conforme con la decisione quadro sarebbe necessariamente impossibile.

44 Ciò premesso, non risulta manifestamente che l’interpretazione della decisione quadro richiesta dal giudice del rinvio sia priva di alcun collegamento con la realtà o con l’oggetto dei procedimenti principali ovvero che il problema sollevato sia di natura ipotetica.

45 Le domande di pronuncia pregiudiziale sono pertanto ricevibili.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime quattro questioni

46 Prima di esaminare le prime quattro questioni, si deve rilevare che l’ottavo ‘considerando’ della decisione quadro, oggetto della prima questione, è privo, di per sé, di alcun valore giuridico vincolante (v. sentenza 25 febbraio 2010, causa C‑562/08, Müller Fleisch, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40).

47 Peraltro, si deve rilevare che, formalmente, il giudice del rinvio ha limitato le proprie questioni seconda, terza e quarta all’interpretazione degli artt. 2 e 8 della decisione quadro. Tale circostanza non osta tuttavia a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione, includendovi eventualmente quelli che facciano riferimento ad altre disposizioni della decisione quadro medesima, che possano risultare utili ai fini della decisione dei procedimenti dinanzi ad esso pendenti, a prescindere dal fatto che questi vi abbia fatto o meno riferimento nel formulare dette questioni (v., in tal senso, sentenza 5 maggio 2011, causa C‑434/09, McCarthy, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24).

48 A tal riguardo, si deve rilevare che gli Stati membri, se è pur vero che sono tenuti, a norma dell’art. 2 della decisione quadro, a riconoscere i diritti e gli interessi giuridicamente protetti delle vittime, devono tuttavia garantire loro, ai sensi del successivo art. 3, primo comma, letto alla luce dell’ottavo ‘considerando’ della decisione medesima, la possibilità di essere sentite nell’ambito del procedimento penale.

49 Si deve pertanto ritenere che, con le prime quattro questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, sostanzialmente, se gli artt. 2, 3 o 8 della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a che l’ordinamento penale di uno Stato membro preveda l’irrogazione della sanzione di allontanamento obbligatorio, con una durata minima, a titolo di pena accessoria, nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le rispettive vittime contestino l’applicazione di tale sanzione.

50 A tal riguardo, si deve precisare che la decisione quadro non contiene nessuna disposizione relativa alle forme ed all’entità delle pene che gli Stati membri devono prevedere nei rispettivi ordinamenti ai fini della repressione degli illeciti penali.

51 A ciò va aggiunto il fatto che la decisione quadro non contiene nessuna indicazione secondo cui il legislatore dell’Unione, nei limiti di competenza attribuitigli dal Trattato UE, abbia inteso procedere ad una armonizzazione o, quantomeno, ad un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto attiene alle forme e all’entità delle sanzioni penali.

52 La decisione quadro, come emerge dal terzo e dal quarto ‘considerando’ della medesima, è unicamente volta all’elaborazione, nell’ambito del procedimento penale quale definito all’art. 1, lett. c), della stessa, di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità e ad offrire alle medesime un elevato livello di protezione, segnatamente per quanto riguarda il loro accesso alla giustizia.

53 Il nono considerando della decisione quadro precisa peraltro che le disposizioni della decisione medesima non impongono agli Stati membri l’obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento.

54 La decisione quadro è caratterizzata, per quanto attiene alla sua struttura ed al suo contenuto, dal fatto che essa enuncia all’art. 2, in termini generali, gli obiettivi principali che intende conseguire ai fini della protezione delle vittime e precisa, negli articoli successivi, una serie di diritti, di natura principalmente procedurale, di cui le vittime devono poter beneficiare nell’ambito del procedimento penale.

55 Le disposizioni della decisione quadro devono essere interpretate in maniera tale che siano rispettati i diritti fondamentali, tra i quali dev’essere rilevato, in particolare, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, quale affermato all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in particolare, le sentenze, cit. supra, Pupino, punto 59, e Katz, punto 48).

56 Gli obblighi indicati all’art. 2, n. 1, della decisione quadro mirano a garantire che la vittima possa effettivamente prendere parte al procedimento penale in modo adeguato, il che non implica che una misura di allontanamento obbligatoria, come quella oggetto della causa principale, non possa essere pronunciata pur contro il parere della vittima.

57 Per quanto attiene all’art. 3 della decisione quadro, pur imponendo agli Stati membri di garantire alle vittime la possibilità di essere sentite nell’ambito del procedimento nonché di fornire elementi probatori, detta disposizione lascia alle autorità nazionali un ampio potere discrezionale quanto alle concrete modalità di conseguimento di tale finalità (v., in tal senso, sentenza Katz, cit. supra, punto 46).

58 Tuttavia, a pena di svuotare di gran parte del suo effetto utile l’art. 3, primo comma, della decisione quadro e disattendere gli obblighi enunciati dall’art. 2, n. 1, della medesima, dette disposizioni devono implicare in ogni caso che la vittima possa rendere una deposizione nel procedimento penale e che tale deposizione possa essere considerata quale elemento di prova (sentenza Katz, cit. supra, punto 47).

59 In tal senso, al fine di garantire che la vittima possa effettivamente prendere parte al procedimento penale in modo adeguato, il suo diritto ad essere sentita deve consentirle, oltre alla possibilità di descrivere oggettivamente lo svolgimento dei fatti, di poter esprimere il proprio punto di vista.

60 Tale diritto procedurale ad essere sentiti ai sensi dell’art. 3, primo comma, della decisione quadro non attribuisce alle vittime alcun diritto quanto alla scelta delle forme delle pene da infliggere agli autori dei fatti in base alle norme del diritto penale né quanto all’entità delle pene medesime.

61 A tal riguardo, si deve rammentare che la tutela penale contro gli atti di violenza domestica che uno Stato membro garantisce esercitando il proprio potere repressivo è volta a proteggere non solo gli interessi della vittima come questa li percepisce, bensì parimenti altri interessi più generali della collettività.

62 Ne consegue che l’art. 3 della decisione quadro non osta a che il legislatore nazionale preveda pene obbligatorie di durata minima, in particolare quando debbano essere presi in considerazione altri interessi oltre a quelli propri della vittima.

63 Per quanto attiene, infine, all’art. 8 della decisione quadro, dal n. 1 di tale disposizione emerge che essa è volta a garantire un «livello adeguato di protezione alle vittime», in particolare con riguardo alla sicurezza e alla tutela della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista «una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata».

64 A tal fine, le misure di protezione di ordine preventivo e pratico, come quelle indicate ai nn. 2‑4 del menzionato art. 8, sono volte a garantire che la vittima possa prendere parte al processo penale in modo adeguato senza che tale partecipazione risulti compromessa da rischi per la sua sicurezza e la sua vita privata.

65 L’art. 8 della decisione quadro, al pari dei precedenti artt. 2 e 3, non implica alcun obbligo per gli Stati membri di prevedere disposizioni di diritto nazionale penale che consentano alla vittima di influire sulle pene che il giudice nazionale può infliggere all’autore del reato.

66 La protezione di cui si parla al detto art. 8 è volta, segnatamente, a proteggere in modo «adeguato» la vittima o altra persona del suo ambiente nei confronti dell’autore del reato nel corso del procedimento penale.

67 Per contro, l’art. 8 della decisione quadro non può essere inteso nel senso che gli Stati membri siano parimenti tenuti a proteggere le vittime contro gli effetti indiretti che le pene inflitte dal giudice nazionale ai rei possano produrre in un momento successivo.

68 L’art. 8 della decisione quadro non può essere pertanto interpretato nel senso che limiti gli Stati membri nella scelta delle sanzioni penali applicate nei rispettivi ordinamenti giuridici interni.

69 Infine, si deve rilevare che l’obbligo di disporre una misura di allontanamento, conformemente al diritto sostanziale oggetto della causa principale, non ricade nella sfera di applicazione della decisione quadro e conseguentemente, non può, in ogni caso, essere di per sé valutato alla luce delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

70 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le prime quattro questioni pregiudiziali devono essere risolte affermando che gli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una sanzione di allontanamento obbligatoria di durata minima, prevista dall’ordinamento penale di uno Stato membro a titolo di pena accessoria, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le relative vittime contestino l’applicazione della sanzione stessa.

Sulla quinta questione

71 Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente, in entrambi i procedimenti, se l’art. 10 della decisione quadro debba essere inteso nel senso che consenta agli Stati membri, alla luce della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali attinenti ai reati medesimi.

72 A tale riguardo, si deve rilevare che, oltre al fatto che l’art. 34, n. 2, UE fa salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi necessari per conseguire il risultato voluto dalle decisioni quadro, l’art. 10, n. 1, della decisione quadro si limita ad imporre agli Stati membri di provvedere a promuovere la mediazione per i reati che essi ritengano «idonei», cosicché la scelta dei reati per i quali è possibile la mediazione rientra nella valutazione degli Stati membri stessi (v. sentenza 21 ottobre 2010, Eredics e Sápi, causa C‑205/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37).

73 L’art. 10, n. 1, della decisione quadro consente pertanto agli Stati membri di escludere il ricorso alla mediazione per tutti i reati commessi nell’ambito familiare, come previsto all’art. 87 ter, n. 5, della legge organica 6/1985.

74 Dal tenore stesso del detto art. 10, n. 1, e dall’ampio margine discrezionale che la decisione quadro lascia alle autorità nazionali quanto alle modalità concrete di attuazione dei suoi obiettivi risulta che, decidendo di escludere l’applicazione della procedura di mediazione per un particolare genere di reati, scelta che riguarda sostanzialmente motivi di politica penale, il legislatore nazionale non è andato oltre il margine discrezionale di cui dispone (v., per analogia, sentenza Eredics e Sápi, cit. supra, punto 38).

75 Va aggiunto che la discrezionalità degli Stati membri può essere limitata dall’obbligo di applicare criteri oggettivi ai fini della determinazione dei tipi di reati per i quali la mediazione sia ritenuta inadeguata. Nessun elemento consente tuttavia di ritenere che l’esclusione della mediazione prevista dalla legge organica 6/1985 si fondi su criteri privi di oggettività.

76 Alla luce delle suesposte considerazioni, la quinta questione dev’essere risolta affermando che l’art. 10, n. 1, della decisione quadro dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri, tenuto conto della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali relativi ai reati medesimi.

Sulle spese

77 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) Gli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una sanzione di allontanamento obbligatoria di durata minima, prevista dall’ordinamento penale di uno Stato membro a titolo di pena accessoria, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le relative vittime contestino l’applicazione della sanzione stessa.

2) L’art. 10, n. 1, della decisione quadro 2001/220 dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri, tenuto conto della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali relativi ai reati medesimi.




martedì 20 settembre 2011

Lo stemma sovietico non può essere registrato come marchio comunitario

Sentenza nella causa T-232/10
Couture Tech Ltd / UAMI
Lo stemma sovietico non può essere registrato come marchio comunitario
La sua registrazione come marchio comunitario deve essere negata anche se esso è contrario all’ordine pubblico e al buon costume soltanto in uno Stato membro.
Il regolamento sul marchio comunitario 1 prevede che la registrazione di un marchio debba essere esclusa per taluni motivi espressamente previsti nel testo. Ciò si verifica, in particolare, qualora il marchio sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, anche se tali impedimenti alla registrazione esistono solamente in una parte dell’Unione.
Nel 2006 la Couture Tech Ltd, una società legata alle attività internazionali di uno stilista russo, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo riprodotto qui di seguito:
L’UAMI ha respinto tale domanda perché il marchio richiesto consisteva nell’esatta raffigurazione dello stemma dell’ex Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS). Richiamando a fondamento la normativa e la prassi amministrativa in taluni Stati membri - ossia l’Ungheria, la Lettonia e la Repubblica ceca - l’UAMI ha considerato che i simboli in questione sarebbero stati percepiti come contrari all’ordine pubblico e al buon costume da una parte rilevante del pubblico interessato che vive in quella parte dell’Unione europea un tempo assoggettata al regime sovietico.
La Couture Tech Ltd ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per l’annullamento di tale decisione.
Nella sentenza di oggi, il Tribunale considera, innanzitutto, che la registrazione di un marchio deve essere negata quando esso è contrario all’ordine pubblico o al buon costume in una parte dell’Unione e tale parte può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro.
In seguito, il Tribunale rileva che le nozioni di «ordine pubblico» e di «buon costume» devono essere interpretate non soltanto facendo riferimento alle circostanze comuni a tutti gli Stati membri ma prendendo in considerazione le circostanze specifiche degli Stati membri singolarmente considerati che possono influenzare la percezione del pubblico di riferimento situato in tale territorio. Il Tribunale precisa che, essendo il regime comunitario dei marchi un sistema autonomo la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale, la legislazione e la prassi amministrativa di taluni Stati membri non sono prese in considerazione, nella fattispecie, per il loro valore normativo, ma in quanto indizi di fatto che consentono di valutare la percezione, da parte del pubblico di riferimento situato negli Stati membri interessati, dei simboli legati all’ex URSS.
Infine, il Tribunale considera che l’UAMI non ha commesso errori di valutazione nell’affermare, in base a un esame degli elementi relativi alla situazione in particolare in Ungheria, che il marchio richiesto era contrario all’ordine pubblico e al buon costume nella percezione del pubblico di riferimento. Infatti, ai sensi della normativa ungherese, la falce, il martello e la stella rossa a cinque punte sono considerati «simboli di dispotismo» e il loro utilizzo è contrario all’ordine pubblico.
Il Tribunale decide, quindi, che nei limiti in cui la registrazione di un marchio deve essere negata se esso è contrario all’ordine pubblico e al buon costume anche solamente in una parte dell’Unione - ivi compreso in un solo Stato membro - non è necessario valutare gli altri elementi relativi alla percezione del pubblico di riferimento situato in Lettonia e in Repubblica ceca.
Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso della Couture Tech Ltd.
_______________________
1 Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

giovedì 15 settembre 2011

La retribuzione versata ai piloti di linea durante le ferie annuali deve includere il supplemento per il tempo trascorso in volo perché è intrinsecamente connesso allo svolgimento delle loro mansioni

Sentenza nella causa C-155/10
Williams e a. / British Airways plc
La retribuzione versata ai piloti di linea durante le ferie annuali deve includere il supplemento per il tempo trascorso in volo perché è intrinsecamente connesso allo svolgimento delle loro mansioni
Il supplemento destinato a coprire i costi collegati al tempo passato all’esterno della base aerea, invece, non rientra nella retribuzione ordinaria e quindi non deve essere preso in considerazione
Secondo la direttiva sull’orario di lavoro 1, ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.
Diversi piloti di linea dipendenti della British Airways, tra cui la sig.ra Williams, hanno contestato il calcolo dell’importo versato loro per le ferie annuali. La retribuzione di questi piloti è composta di tre elementi: 1) un importo annuo fisso; 2) un supplemento per il tempo passato in volo programmato, di 10 sterline all’ora; 3) un supplemento per il tempo trascorso all’esterno della base, di 2,73 sterline all’ora. Nel calcolo della retribuzione per le ferie annuali si tiene conto soltanto del primo elemento (salario di base). I piloti affermano che l’importo ricevuto a titolo delle ferie annuali deve essere basato sull’interezza della loro retribuzione, compresi i due supplementi.
La Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema, Regno Unito), cui è stata sottoposta la controversia, chiede alla Corte di giustizia di precisare quali indicazioni fornisca il diritto dell'Unione in merito alla retribuzione che spetta ad un pilota di linea nel corso delle sue ferie annuali.
Nell’odierna sentenza la Corte ricorda innanzi tutto che, per la durata delle ferie annuali, il lavoratore deve percepire la sua retribuzione ordinaria. L’obbligo di retribuire tali ferie è finalizzato a collocare il lavoratore, in occasione di tale periodo di riposo, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro. Di conseguenza, la retribuzione corrisposta per le ferie annuali, in linea di principio, deve essere calcolata in modo da corrispondere alla retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore.
Orbene, quando una retribuzione, come quella dei piloti, è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l’importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessaria un’analisi specifica.
La Corte dichiara così che qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore – come, per i piloti di linea, il tempo trascorso in volo – deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell’ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All’opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell’importo da versare durante le ferie annuali.
Ciò precisato, la Corte rileva poi che, oltre a detti elementi della retribuzione complessiva, durante le ferie annuali retribuite devono essere mantenuti anche tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (ad esempio i supplementi collegati alla qualità di superiore gerarchico, all’anzianità e alle qualifiche professionali, etc.).
È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di un pilota di linea siano, da una parte, intrinsecamente connessi all’espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altra, collegati al suo status personale e professionale.
________________
1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9). 

Un monopolio dei giochi d’azzardo tramite Internet può essere giustificato soltanto se persegue in modo coerente e sistematico l’obiettivo della lotta contro i pericoli connessi a tali giochi

Sentenza nella causa C-347/09
Procedimento penale a carico di Jochen Dickinger e Franz Ömer
Un monopolio dei giochi d’azzardo tramite Internet può essere giustificato soltanto se persegue in modo coerente e sistematico l’obiettivo della lotta contro i pericoli connessi a tali giochi
Nel valutare il carattere proporzionato di un monopolio, i giudici nazionali non sono tenuti a prendere in considerazione i sistemi di controllo cui sono assoggettate società stabilite in un altro Stato membro
La legislazione austriaca istituisce un monopolio in materia di giochi d'azzardo, riservando così allo Stato il diritto di organizzarli e gestirli.
I giochi di casinò commercializzati tramite Internet sono equiparati a lotterie e sono dunque assoggettati al relativo regime di concessione, il quale prevede l'attribuzione di una concessione unica per l’insieme di questi giochi. Il concessionario dev’essere una società di capitali, deve avere la propria sede in Austria e deve sottostare alla sorveglianza delle autorità austriache. Il concessionario unico è attualmente, fino al 2012, la società di diritto privato Österreichische Lotterien GmbH.
L'organizzazione dei giochi d'azzardo in assenza di autorizzazione è suscettibile di sanzioni penali.
I sigg. Jochen Dickinger e Franz Ömer sono cittadini austriaci, fondatori del gruppo multinazionale di giochi on line bet-at-home.com. Tale gruppo comprende, in particolare, alcune controllate maltesi, le quali propongono giochi di casinò e scommesse sportive tramite Internet sul sito www.bet-at-home.com e dispongono a tal fine di licenze maltesi per i giochi d'azzardo e le scommesse sportive on line. Il sito è accessibile in varie lingue, compresa quella tedesca. Le controllate maltesi utilizzavano, quanto meno fino al dicembre 2007, un server installato a Linz (Austria), messo a loro disposizione dalla società di diritto austriaco bet-at-home.com Entertainment GmbH, di cui i sigg. Dickinger e Ömer erano i gestori e che assicurava anche la manutenzione del sito e del programma necessario per i giochi, nonché l'assistenza agli utenti.
Nei confronti dei sigg. Dickinger e Ömer, nella loro veste di gestori della società bet-at-home.com Entertainment GmbH, è stato avviato un procedimento penale per violazione della normativa austriaca in materia di giochi d'azzardo. Il Bezirksgericht Linz (tribunale distrettuale di Linz, Austria), investito della controversia, dubitando che le norme austriache siano compatibili con il diritto dell'Unione e segnatamente con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali.
Nella sua sentenza la Corte ricorda che, ai sensi della sua giurisprudenza, un monopolio sui giochi d'azzardo costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi. Tuttavia, tale restrizione può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, come ad esempio l'obiettivo di garantire un livello di protezione dei consumatori particolarmente elevato.
La Corte sottolinea che, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, la questione di quali obiettivi siano effettivamente perseguiti dalla normativa nazionale, nonché la valutazione della proporzionalità delle misure adottate nel perseguimento di tali obiettivi, rientrano nella competenza del giudice del rinvio, al quale la Corte fornisce alcuni criteri nella sua sentenza. A questo proposito, la Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui, per essere coerente con gli obiettivi della lotta alla criminalità e della riduzione delle occasioni di gioco, una normativa nazionale istitutiva di un monopolio, nel consentire al titolare di quest'ultimo di condurre una politica espansionistica, deve effettivamente fondarsi sulla constatazione secondo cui le attività criminali e fraudolente connesse ai giochi costituiscono un problema nello Stato membro interessato, al quale potrebbe porsi rimedio mediante un’espansione delle attività regolamentate. La Corte sottolinea tuttavia che il solo obiettivo della massimizzazione delle entrate dell’Erario non consente una siffatta restrizione della libera prestazione dei servizi.
La Corte ricorda poi che solo una pubblicità contenuta e strettamente limitata a quanto necessario per incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate potrebbe essere ammessa. Una politica commerciale espansionistica il cui obiettivo sia l'accrescimento del mercato complessivo delle attività di gioco non sarebbe coerente con l'obiettivo della lotta contro le attività criminali e fraudolente.
Infine, la Corte esamina la questione se i controlli sugli operatori di giochi d'azzardo effettuati in altri Stati membri – come quelli cui sono assoggettate, nella fattispecie, le controllate maltesi a Malta – debbano essere presi in considerazione dalle autorità di un altro Stato membro – nel caso di specie, l’Austria. Infatti, ad avviso dei sigg. Dickinger ed Ömer nonché del governo maltese, la Repubblica di Malta avrebbe sviluppato un efficiente sistema di regolazione dei giochi d'azzardo su Internet, atto a soddisfare l’obiettivo della tutela dei giocatori contro le frodi.
A questo proposito, la Corte ricorda che allo stato attuale del diritto dell'Unione, vista l’assenza di un’armonizzazione della normativa disciplinante tale settore a livello dell'Unione stessa, non esiste alcun obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dagli altri Stati membri, e che il semplice fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione differente da quello adottato da un altro Stato membro non incide in alcun modo sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in materia.
La Corte dichiara poi che la propria giurisprudenza, secondo cui non è conforme alla libera prestazione dei servizi il fatto di assoggettare a restrizioni un prestatore − nello Stato membro ospitante − al fine di salvaguardare interessi generali, qualora questi ultimi siano già tutelati nello Stato membro di stabilimento, allo stato attuale dell'evoluzione del diritto dell'Unione, non è applicabile in un settore come quello dei giochi d'azzardo, che non è armonizzato a livello dell'Unione e nel quale gli Stati membri godono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda gli obiettivi che essi intendono perseguire e il livello di protezione da essi ricercato.
Al riguardo la Corte sottolinea che i vari Stati membri non dispongono necessariamente degli stessi mezzi tecnici per controllare i giochi d'azzardo on line. Il fatto che un particolare livello di tutela dei consumatori contro le frodi dell’operatore possa essere raggiunto in uno Stato membro mediante l’applicazione di tecniche sofisticate di controllo e di sorveglianza non consente di concludere che lo stesso livello di protezione possa essere raggiunto in altri Stati membri i quali non dispongano di questi mezzi tecnici o non abbiano fatto le medesime scelte in proposito. Uno Stato membro può legittimamente scegliere di voler sorvegliare un’attività economica che si svolge nel suo territorio, cosa che sarebbe per esso impossibile qualora dovesse fidarsi dei controlli effettuati dalle autorità di un altro Stato membro mediante sistemi di regolazione cui esso stesso non sovrintende in prima persona.

Il diritto dell’Unione non osta a che un provvedimento obbligatorio di allontanamento venga adottato in tutti i casi di violenza domestica, anche quando la vittima intenda ristabilire la coabitazione con il proprio aggressore

Sentenza nelle cause riunite C-483/09 e C-1/10
Gueye e Salmerón Sánchez
Il diritto dell’Unione non osta a che un provvedimento obbligatorio di allontanamento venga adottato in tutti i casi di violenza domestica, anche quando la vittima intenda ristabilire la coabitazione con il proprio aggressore
Tale misura di protezione penale contro gli atti di violenza domestica mira a tutelare non solo gli interessi della vittima, ma anche quelli più generali della collettività
In caso di maltrattamenti perpetrati nell’ambito della sfera familiare, i giudici spagnoli sono tenuti ad applicare sanzioni penali e, in tutti i casi, a disporre obbligatoriamente una pena che vieti all’autore degli atti di violenza di avvicinarsi alla propria vittima. Tale misura di allontanamento, per la quale è prevista una durata minima, è intesa a proteggere la vittima. Il mancato rispetto di tale misura di allontanamento costituisce di per sé un reato.
I sigg. Gueye e Salmerón Sánchez sono stati condannati per maltrattamenti nei confronti delle rispettive compagne. Essi sono stati condannati, inter alia, alla pena che vieta loro di avvicinarsi alla propria vittima o di riavviare contatti con la medesima per il periodo, rispettivamente, di 17 e 16 mesi. Poco tempo dopo la condanna, i sigg. Gueye e Salmerón Sánchez hanno ripreso la vita in comune con le rispettive compagne e ciò su iniziativa di quest’ultime. Essi sono stati arrestati e condannati per mancato rispetto del provvedimento di allontanamento che era stato loro inflitto. Avverso la condanna hanno entrambi proposto appello dinanzi alla Audiencia Provincial di Tarragona (Tribunale provinciale di Tarragona, Spagna). I due condannati fanno valere, sostenuti dalle rispettive compagne, che la ripresa della vita in comune liberamente accettata dalle medesime non sia costitutiva del reato di mancato rispetto della pena di allontanamento.
In tale contesto, l’Audiencia Provincial di Tarragona chiede, sostanzialmente, se la decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale 1 osti ad una normativa nazionale la quale, in caso di maltrattamenti perpetrati nell’ambito della sfera familiare, imponga al giudice penale di disporre obbligatoriamente, nei confronti dell’autore delle violenze, il provvedimento dell’allontanamento, anche quando la vittima contesti l’applicazione di tale sanzione e intenda riavviare la propria relazione con il reo.
Nella sentenza odierna, la Corte precisa che la decisione quadro non contiene nessuna disposizione relativa al tipo ed all’entità delle pene che gli Stati membri devono adottare nei rispettivi ordinamenti ai fini della repressione degli illeciti penali. Infatti, la decisione quadro è volta a garantire che la vittima possa effettivamente prendere parte al procedimento penale in modo adeguato, riconoscendole, a tal fine, taluni diritti procedurali (in particolare, il diritto ad essere sentita e di fornire elementi di prova). In tal senso, alla luce di tale obiettivo, la Corte conclude che la decisione quadro non implica che una misura di allontanamento obbligatoria, come quella oggetto della causa principale, non possa essere pronunciata contro il parere della vittima.
La Corte esamina, inoltre, l’ampiezza del diritto ad essere sentiti riconosciuto alla vittima dalla decisione quadro e gli effetti che scaturiscono da tale diritto sulle pene da infliggere all’autore dei reati. A tal riguardo, la Corte precisa che, se è pur vero che il diritto ad essere sentiti deve consentire alla vittima – oltre alla possibilità di descrivere oggettivamente lo svolgimento dei fatti – di poter esprimere il proprio punto di vista, tale diritto procedurale non le attribuisce peraltro il diritto di scegliere il tipo di pena cui si espone l’autore dei fatti in base alle norme dell’ordinamento penale nazionale né l’entità della stessa. Infatti, la protezione penale contro gli atti di violenza domestica che uno Stato membro garantisce, esercitando il proprio potere repressivo, è volta a tutelare non solo gli interessi della vittima come questa li percepisce, bensì parimenti altri interessi più generali della collettività. La Corte conclude pertanto che il diritto della vittima ad essere sentita riconosciutole dalla decisione quadro non osta a che il legislatore nazionale preveda – in particolare quando debbano essere presi in considerazione altri interessi oltre a quelli propri della vittima – pene obbligatorie per le quali è prevista una durata minima.
Conseguentemente, la Corte conclude che la decisione quadro non osta a che una sanzione obbligatoria di allontanamento di durata minima, prevista dall’ordinamento penale di uno Stato membro, venga disposta nei confronti degli autori di violenze commesse nell’ambito familiare, anche quando le relative vittime contestano l’applicazione della sanzione stessa.
La Corte precisa, infine, che la decisione quadro consente agli Stati membri, tenuto conto della particolare natura dei reati commessi nell’ambito familiare, di escludere il ricorso alla mediazione in tutti i procedimenti penali relativi ai reati medesimi.
______________________
1 Decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1).

mercoledì 14 settembre 2011

La Corte di Giustizia ha stabilito il principio secondo cui l’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità

La Corte di Giustizia ha stabilito il principio secondo cui l’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità

Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 6 settembre 2011

Nel procedimento C‑163/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Isernia (Italia) con decisione 9 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2010, nel procedimento penale a carico di

Aldo Patriciello,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot e J.‑J. Kasel, presidenti di sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, A. Ó Caoimh (relatore), dalla sig.ra C. Toader e dal sig. M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 febbraio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per il sig. Patriciello, dagli avv.ti G. Ranaldi e G. Scalese, nonché dalla sig.ra S. Fortunato, assistente;

– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato;

– per il governo ellenico, dal sig. K. Georgiadis nonché dalle sig.re M. Germani e G. Papagianni, in qualità di agenti;

– per il Parlamento europeo, dai sigg. H. Krück, A. Caiola e N. Lorenz, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, dalla sig.ra I. Martínez del Peral e dal sig. C. Zadra, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA (in prosieguo: il «Protocollo»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig. Patriciello, membro del Parlamento europeo, per il reato di calunnia.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

3 L’art. 8 del Protocollo così dispone:

«I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni».

4 L’art. 9 del Protocollo stabilisce quanto segue:

«Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,

(...)».

5 L’art. 18 del Protocollo così dispone:

«Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati».

6 L’art. 6 del regolamento interno del Parlamento europeo (GU 2005, L 44, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento interno»), intitolato «Revoca dell’immunità», recita:

«1. Nell’esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni.

(...)

3. Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

(...)».

7 L’art. 7 di detto regolamento, che contiene le norme sulle procedure in materia di immunità dei deputati europei, prevede, ai nn. 2, 6 e 7, quanto segue:

«2. La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l’accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell’immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

(...)

6. Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all’espressione di un’opinione o di un voto nell’esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell’articolo [9] del Protocollo (...) che non rientrano nell’ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l’autorità interessata a trarre le debite conclusioni.

7. La commissione può [emettere] un parere motivato sulla competenza dell’autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull’opportunità o l’inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l’esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione».

La normativa nazionale

8 L’art. 68, primo comma, della Costituzione italiana enuncia quanto segue:

«I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni».

9 L’art. 3, n. 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, recante disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (GURI n. 142 del 21 giugno 2003), prevede quanto segue:

«L’articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».

Causa principale e questione pregiudiziale

10 Il sig. Patriciello è imputato nell’ambito di un procedimento penale instaurato dinanzi al Tribunale di Isernia, per aver ingiustamente accusato di comportamento illecito un agente della polizia municipale di Pozzilli (Italia) durante un alterco verificatosi il 1° agosto 2007 in un parcheggio pubblico situato a poca distanza da un istituto neurologico e in prossimità del suo luogo di residenza.

11 Risulta dalla decisione di rinvio che il sig. Patriciello deve rispondere, a tale titolo, del reato di calunnia previsto dall’art. 368 del codice penale italiano, aggravato dalla circostanza di averlo commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, quale prevista dall’art. 61, n. 10, di detto codice. I fatti ascrittigli consistono nell’aver affermato che l’agente della polizia municipale in questione aveva falsificato gli orari riportati sui verbali di contravvenzione elevati nei confronti di vari automobilisti, i cui veicoli stazionavano in violazione del codice della strada, e dunque nell’aver accusato l’agente suddetto del reato di falso materiale in atto pubblico, punito dall’art. 477 del codice penale italiano. Il sig. Patriciello avrebbe inoltre reiterato le proprie affermazioni alla presenza di carabinieri intervenuti in loco allo scopo di verificare i presunti reati da lui addebitati all’agente di polizia municipale.

12 Con decisione 5 maggio 2009 il Parlamento europeo, deliberando su richiesta del sig. Patriciello ai sensi dell’art. 6, n. 3, del proprio regolamento interno, ha deciso, sulla base della relazione della commissione per gli affari giuridici, di difendere l’immunità e i privilegi del predetto richiedente (in prosieguo: la «decisione di difesa dell’immunità»). Tale relazione era motivata come segue:

«In effetti, con le sue affermazioni l’on. Patriciello si è limitato a commentare fatti di dominio pubblico, ovvero i diritti dei cittadini di poter accedere agevolmente agli ospedali e alle cure sanitarie, fatti che hanno un impatto importante sulla vita quotidiana dei suoi elettori.

L’on. (...) Patriciello non ha agito nel proprio interesse e non intendeva insultare il pubblico ufficiale, bensì ha agito nell’interesse generale del suo elettorato nel quadro della sua attività politica.

Così facendo svolgeva il proprio dovere di deputato al Parlamento, in quanto esprimeva la propria opinione su una questione di pubblico interesse per i suoi elettori.

(...)

Sulla base delle suddette considerazioni, la commissione [per gli affari giuridici], do[po] avere esaminato i motivi favorevoli e contrari alla difesa dell’immunità, raccomanda che l’immunità dell’on. (...) Patriciello sia difesa».

13 Tuttavia, nella sua ordinanza di rinvio il Tribunale di Isernia constata che, in forza dell’art. 9, primo comma, lett. a), del Protocollo, i deputati europei godono, per i fatti commessi nel territorio nazionale, dell’immunità e dei privilegi con gli stessi limiti sostanziali e formali di quelli previsti dal diritto nazionale. Orbene, ai sensi dell’art. 68 della Costituzione italiana, il privilegio dell’insindacabilità si estenderebbe alle attività extraparlamentari soltanto nel caso in cui queste siano strettamente connesse all’espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità proprie del mandato parlamentare.

14 Alla luce di tali circostanze, detto giudice ritiene che, prescindendosi da qualsivoglia valutazione sulla fondatezza o meno dell’accusa, non appaiano condivisibili, in base al diritto interno, le ragioni che hanno portato il Parlamento europeo ad adottare la decisione di difesa dell’immunità. Infatti, la condotta oggetto dell’imputazione nella causa principale apparirebbe disancorata da qualsivoglia espressione di opinioni nell’esercizio delle funzioni di deputato europeo.

15 A tale riguardo detto giudice rileva che, secondo il pubblico ministero, non sembra sostenibile e fondato l’argomento secondo cui il sig. Patriciello si sarebbe limitato a commentare fatti di dominio pubblico, ovvero i diritti dei cittadini di poter accedere agevolmente agli ospedali e alle cure, senza l’intenzione di insultare il pubblico ufficiale. Infatti, il sig. Patriciello – anche se ciò resta da verificare – avrebbe espressamente accusato di falso materiale in atto pubblico un pubblico ufficiale alla presenza delle forze dell’ordine. Orbene, un comportamento siffatto sembrerebbe del tutto deviante dall’interesse generale del suo elettorato e, in quanto tale, non parrebbe, sia pure sempre considerato in astratto, idoneo a rientrare nel regime dell’immunità.

16 Tuttavia, il Tribunale di Isernia osserva che la decisione di difesa dell’immunità è stata adottata previo richiamo, oltre che dell’art. 9, primo comma, lett. a), del Protocollo, anche dell’art. 8 di tale Protocollo. Orbene, la Corte avrebbe già statuito che, poiché quest’ultimo articolo non fa alcun rinvio ai diritti nazionali, la portata dell’immunità da esso prevista dev’essere determinata unicamente sulla scorta del diritto dell’Unione. Inoltre, sebbene la decisione di difesa dell’immunità costituisca un parere sprovvisto di effetti vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali, il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto ad un obbligo di leale cooperazione con le istituzioni europee in forza degli artt. 4, n. 3, TUE e 18 del Protocollo (sentenza 21 ottobre 2008, cause riunite C‑200/07 e C‑201/07, Marra, Racc. pag. I‑7929, punti 26 e 39‑41).

17 Alla luce di tali premesse, il Tribunale di Isernia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il fatto di reato astrattamente ascritto [al deputato europeo sig.] Patriciello (...) (descritto in accusa e già oggetto di decisione di difesa dell’immunità [...]), qualificato come calunnia ex art. 368 del codice penale, costituisca o meno una opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. [8] del Protocollo».

Sulla questione pregiudiziale

18 Occorre preliminarmente ricordare che, come già dichiarato dalla Corte, l’immunità parlamentare dei deputati europei, quale prevista dagli artt. 8 e 9 del Protocollo, comprende le due forme di tutela generalmente riconosciute ai membri dei parlamenti nazionali degli Stati membri, vale a dire l’immunità per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari e l’inviolabilità parlamentare, che comporta, in via di principio, una tutela contro i procedimenti giudiziari (v. sentenza Marra, cit., punto 24).

19 Come risulta dalla formulazione stessa della questione sollevata, nella causa principale viene in rilievo soltanto l’interpretazione dell’art. 8 del Protocollo.

20 A questo proposito occorre constatare, al pari del governo italiano, che, con la sua questione così formulata, il giudice del rinvio chiede che la Corte proceda essa stessa all’applicazione dell’art. 8 del Protocollo alla controversia pendente dinanzi a detto giudice, stabilendo se le dichiarazioni del deputato europeo interessato, che hanno dato luogo all’azione penale esercitata nei suoi confronti nella causa principale, costituiscano un’opinione espressa nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e ricadano dunque sotto l’immunità prevista dall’articolo sopra citato.

21 Occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione ad una fattispecie concreta. Essa può tuttavia fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione rientranti nel diritto dell’Unione che possano essergli utili ai fini della sua decisione (v., in particolare, sentenza 10 luglio 2008, causa C‑54/07, Feryn, Racc. pag. I‑5187, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).

22 Pertanto, in una controversia quale quella oggetto della causa principale, spetta al giudice del rinvio decidere se le dichiarazioni in questione siano coperte dall’immunità prevista dall’art. 8 del Protocollo, verificando se siano soddisfatti i presupposti di merito stabiliti da tale disposizione ai fini dell’applicazione dell’immunità suddetta (v. sentenza Marra, cit., punto 33).

23 Per contro, la Corte è tenuta a fornire a detto giudice tutte le indicazioni necessarie al fine di guidarlo in tale valutazione, eventualmente riformulando la questione che le è stata sottoposta (v., in particolare, sentenze 11 marzo 2008, causa C‑420/06, Jager, Racc. pag. I‑1315, punto 46, e 14 ottobre 2010, causa C‑243/09, Fuß, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).

24 Orbene, a questo proposito, risulta dal fascicolo presentato alla Corte che, con la sua questione, il giudice del rinvio mira in realtà a precisare i criteri pertinenti per stabilire se una dichiarazione quale quella oggetto della causa principale, effettuata da un deputato europeo al di fuori delle aule del Parlamento europeo e che ha dato origine ad un’azione penale per calunnia nel suo Stato membro d’origine, costituisca un’opinione espressa nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 8 del Protocollo.

25 Riguardo a tale punto occorre sottolineare che, contrariamente all’inviolabilità parlamentare prevista dall’art. 9, primo comma, lett. a), del Protocollo, la quale dipende dal diritto nazionale, la portata dell’immunità prevista dall’art. 8 del medesimo Protocollo deve essere determinata, in mancanza di un rinvio ai diritti nazionali, soltanto sulla scorta del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Marra, cit., punto 26).

26 Come la Corte ha già statuito, l’art. 8 del Protocollo – che costituisce una norma speciale applicabile a qualunque procedimento giudiziario per il quale il deputato europeo benefici dell’immunità in ragione delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari – mira a tutelare la libertà di espressione e l’indipendenza dei deputati europei, sicché detto articolo osta a qualsiasi procedimento giudiziario instaurato a motivo di opinioni e voti siffatti (v., in tal senso, sentenza Marra, cit., punti 27 e 45).

27 Ne consegue che, quali che siano il regime di immunità previsto dal diritto nazionale oppure i limiti dettati da quest’ultimo, una volta soddisfatti i presupposti di merito per il riconoscimento dell’immunità sancita dall’art. 8 del Protocollo, quest’ultima non può essere revocata dal Parlamento europeo ed il giudice nazionale competente per la sua applicazione è tenuto a non dar seguito all’azione promossa contro il deputato europeo di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Marra, cit., punto 44).

28 Come sostenuto da tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni nel contesto della presente causa, le dichiarazioni di un deputato europeo non possono essere private del beneficio di tale immunità per il semplice fatto che sono state effettuate al di fuori delle aule del Parlamento europeo.

29 Vero è che l’art. 8 del Protocollo – vista la sua finalità di protezione della libertà di espressione e dell’indipendenza dei deputati europei, e considerato il suo tenore letterale, che fa espresso riferimento, oltre che alle opinioni, anche ai voti espressi dai deputati europei – è essenzialmente destinato ad applicarsi alle dichiarazioni effettuate da questi ultimi nelle aule stesse del Parlamento europeo.

30 Tuttavia, non si può escludere che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo fuori da tali aule possa costituire un’opinione espressa nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 8 del Protocollo, atteso che l’esistenza di un’opinione siffatta dipende non dal luogo in cui la dichiarazione è stata effettuata, bensì dalla natura e dal contenuto di quest’ultima.

31 Riferendosi alle opinioni espresse dai deputati europei, l’art. 8 del Protocollo è strettamente connesso alla libertà di espressione. Orbene, la libertà di espressione, in quanto fondamento essenziale di una società democratica e pluralista, rispecchiante i valori sui quali l’Unione si fonda ai sensi dell’art. 2 TUE, costituisce un diritto fondamentale garantito dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale, in forza dell’art. 6, n. 1, TUE, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. La libertà suddetta è inoltre garantita dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

32 Pertanto, occorre dichiarare che la nozione di «opinione» ai sensi dell’art. 8 del Protocollo deve essere intesa in senso ampio, includente cioè i discorsi o le dichiarazioni che, per il loro contenuto, corrispondono ad asserzioni costituenti valutazioni soggettive.

33 Risulta inoltre dal tenore letterale dell’art. 8 del Protocollo che, per poter beneficiare dell’immunità, un’opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo «nell’esercizio delle [sue] funzioni», ciò che presuppone necessariamente l’esistenza di un nesso tra l’opinione formulata e le funzioni parlamentari.

34 Ove si tratti, come nella causa principale, di dichiarazioni di un deputato europeo per le quali sia stata promossa un’azione penale nel suo Stato membro di origine, occorre constatare che, come già risulta dal punto 27 della presente sentenza, l’immunità prevista dall’art. 8 del Protocollo è idonea a precludere definitivamente alle autorità giudiziarie e ai giudici nazionali l’esercizio delle loro rispettive competenze in materia di azione penale e di punizione degli illeciti penali al fine di garantire il rispetto dell’ordine pubblico nel loro territorio, ed è dunque idonea, in modo correlato, a privare totalmente i soggetti lesi da tali dichiarazioni dell’accesso alla giustizia, compresa un’eventuale azione per ottenere dinanzi ai giudici civili il risarcimento del danno subìto.

35 Tenuto conto di tali conseguenze, occorre ammettere che il nesso tra l’opinione espressa e le funzioni parlamentari deve essere diretto e deve imporsi con evidenza.

36 Occorre altresì riconoscere che, viste le descrizioni delle circostanze e del contenuto delle dichiarazioni del deputato europeo imputato nella causa principale, questi appaiono relativamente lontani dalle funzioni di un membro del Parlamento europeo e, di conseguenza, difficilmente possono presentare un nesso diretto con un interesse generale coinvolgente i cittadini. Quindi, anche se un nesso siffatto potesse essere dimostrato, esso non potrebbe imporsi con evidenza.

37 È alla luce di tali indicazioni che il giudice del rinvio deve valutare – esercitando la competenza esclusiva che gli spetta secondo quanto ricordato ai punti 21 e 22 della presente sentenza – se la dichiarazione controversa nella causa principale possa essere considerata quale espressione di un’opinione nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente soddisfacimento dei presupposti di merito per il riconoscimento dell’immunità prevista dall’art. 8 del Protocollo.

38 Qualora, all’esito di tale valutazione, detto giudice dovesse giungere ad una risposta in senso affermativo, egli non potrebbe far altro che trarre le conseguenze dell’immunità in questione, astenendosi – come indicato al punto 27 della presente sentenza – dal dare seguito all’azione promossa contro il deputato europeo interessato (v. sentenza Marra, cit., punti 33 e 44). Invece, nella contraria ipotesi in cui non fossero soddisfatti i presupposti di merito dell’immunità, il giudice summenzionato dovrebbe proseguire l’esame dell’azione.

39 A questo proposito occorre ricordare che, anche qualora, come nella causa principale, il Parlamento europeo abbia adottato, a seguito della richiesta del deputato europeo interessato, una decisione di difesa dell’immunità di quest’ultimo, tale decisione, assunta a norma del regolamento interno dell’Istituzione, costituisce unicamente un parere sprovvisto di qualsiasi effetto vincolante nei confronti dei giudici nazionali, dal momento che il Protocollo non contiene alcuna disposizione che obblighi tali giudici a rimettere al Parlamento europeo la decisione sull’esistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 8 del Protocollo stesso. Come la Corte ha già statuito, la circostanza che il diritto di uno Stato membro, come quello in esame nella causa principale, preveda una procedura di difesa dei membri del parlamento nazionale, che permette a quest’ultimo di intervenire allorché il giudice nazionale non riconosce tale immunità, non implica il riconoscimento dei medesimi poteri al Parlamento europeo nei confronti dei deputati europei provenienti dallo Stato suddetto, dato che l’art. 8 del Protocollo non prevede espressamente una competenza del genere, né rinvia alle norme del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza Marra, cit., punti 35‑40).

40 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto all’udienza dall’imputato nella causa principale, se certo il Parlamento europeo ed i giudici nazionali debbono, in forza dell’obbligo di leale cooperazione tra le istituzioni europee e le autorità nazionali, sancito dall’art. 4, n. 3, TUE e dall’art. 18 del Protocollo, cooperare al fine di evitare qualunque conflitto nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del Protocollo stesso (sentenza Marra, cit., punto 42), il diritto dell’Unione non impone al giudice del rinvio alcun obbligo particolare riguardo alla motivazione delle sue decisioni per il caso in cui, tenendo conto dell’interpretazione fornita dalla presente sentenza pronunciata a norma dell’art. 267 TFUE, esso decidesse di discostarsi dal parere fornito dal Parlamento europeo – del quale era stato informato – per quanto concerne l’applicazione dell’art. 8 del Protocollo ai fatti della causa principale.

41 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 8 del Protocollo deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale.

Sulle spese

42 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale.