giovedì 14 maggio 2020

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 maggio 2020. Blumar SpA e Roberto Abate SpA contro Agenzia delle Entrate. Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione europea che dichiara un regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Normativa nazionale che preclude la possibilità di concedere un aiuto in base ad un regime autorizzato in caso di inosservanza di una condizione non prevista dalla decisione della Commissione. Cause riunite C-415/19 e C-416/19. Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2020:360

 ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

6 maggio 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione europea che dichiara un regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Normativa nazionale che preclude la possibilità di concedere un aiuto in base ad un regime autorizzato in caso di inosservanza di una condizione non prevista dalla decisione della Commissione»

Nelle cause riunite da C‑415/19 a C‑417/19,

aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposte dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanze del 4 dicembre 2018, pervenute in cancelleria il 28 maggio 2019, nei procedimenti

BlumarSpA (C‑415/19),

Roberto Abate SpA (C‑416/19),

Commerciale Gicap SpA (C‑417/19)

contro

Agenzia delle Entrate,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore), presidente della Prima Sezione, e L. Bay Larsen, giudice,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Blumar SpA e la Commerciale Gicap SpA, da G. Mameli, R. Esposito e R. Altieri, avvocati;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. De Socio, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da P. Stancanelli e F. Tomat, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, del principio di proporzionalità e della decisione C (2008) 380 della Commissione, del 25 gennaio 2008, «Aiuto di Stato N 39/2007 – Italia – Credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle zone svantaggiate» (in prosieguo: la «decisione del 25 gennaio 2008»).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di tre controversie che contrappongono, rispettivamente, la Blumar SpA, la Roberto Abate SpA e la Commerciale Gicap SpA all’Agenzia delle Entrate (Italia), in merito al rifiuto di quest’ultima di concedere un credito d’imposta alle summenzionate società, in base ad un regime di aiuti di Stato autorizzato dalla decisione del 25 gennaio 2008.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Con la decisione del 25 gennaio 2008, la Commissione europea ha dichiarato che il regime di aiuti istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (supplemento ordinario alla GURI n. 299, del 27 dicembre 2006; in prosieguo: la «legge n. 296/2006»), che istituisce un credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate in determinate aree del Sud Italia (in prosieguo: il «credito d’imposta di cui trattasi»), era compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), CE.

Diritto italiano

4

Il credito d’imposta di cui trattasi è stato istituito dall’articolo unico, commi da 271 a 279, della legge n. 296/2006, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

5

Le disposizioni dell’articolo unico, comma 1223, di tale legge sono state abrogate ma sono state riprodotte, in termini identici, all’articolo 16-bis, comma 11, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (GURI n. 37, del 15 febbraio 2005; in prosieguo: la «legge n. 11/2005»). A norma di tali disposizioni:

«I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 [CE] possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [(supplemento ordinario alla GURI n. 42, del 20 febbraio 2001)], e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma».

6

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 (GURI n. 160, del 12 luglio 2007) disciplina le modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al punto precedente (in prosieguo: la «dichiarazione sostitutiva»). Tale decreto prevede, al suo articolo 4, comma 1, che tale dichiarazione «riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione dell’11 maggio 1999 (...) concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro (...)

b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002 (...) concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (...)

c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004 (...) concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia per interventi urgenti in materia di occupazione (...)

d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004 (...) concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall’Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (...)».

7

L’articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 – Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 (GURI n. 180, del 2 agosto 2008), determina i tetti massimi delle risorse disponibili per i vari anni di applicabilità dell’aiuto e disciplina la procedura d’accesso al credito d’imposta di cui trattasi prevedendo in particolare, per i progetti di investimento già avviati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in parola, l’obbligo per gli interessati di inoltrare all’amministrazione tributaria, a pena di decadenza dall’aiuto, entro un determinato termine, un formulario valevole come «prenotazione del diritto» alla fruizione del credito d’imposta.

Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

8

I fatti relativi ai tre procedimenti principali sono, mutatis mutandis, identici nelle cause da C‑415/19 a C‑417/19. Essi possono essere riassunti come segue.

9

Ciascuna delle ricorrenti nei procedimenti principali ha chiesto all’amministrazione tributaria di poter beneficiare del credito d’imposta di cui trattasi.

10

L’amministrazione tributaria ha respinto le loro rispettive domande in quanto esse non avevano allegato alla loro domanda la dichiarazione sostitutiva.

11

I ricorsi proposti da dette ricorrenti avverso siffatte decisioni sono stati respinti sia in primo grado che in appello.

12

Nell’ambito delle loro rispettive impugnazioni dinanzi al giudice del rinvio, ossia la Corte suprema di cassazione (Italia), dette ricorrenti hanno fatto valere la violazione sia dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE che della decisione del 25 gennaio 2008 e del principio di proporzionalità.

13

Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla conformità della normativa italiana in esame nel procedimento principale con il diritto dell’Unione in quanto, da un lato, la concessione del credito d’imposta di cui trattasi può essere negata per il solo motivo che il richiedente ha ricevuto un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno da parte della Commissione, senza che sia necessario che sia stato formalmente oggetto di un ordine di recupero e, dall’altro, non si tratta di una semplice sospensione del versamento di un nuovo aiuto, bensì del diniego definitivo di quest’ultimo. A tal riguardo, il giudice del rinvio nutre dubbi anche sulla conformità del diritto nazionale con il principio di proporzionalità.

14

In tale contesto, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, formulata in termini identici nei tre procedimenti principali:

«Se siano compatibili con l’ordinamento [dell’Unione] il comma 1223 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (oggi art. 16 bis, comma 11, della [legge n. 11/2005]), ed il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri] 23 maggio 2007, con riferimento all’art. 108 [paragrafo] 3 TFUE come interpretato dalla [sentenza del 15 maggio 1997, TWD/Commissione (C‑355/95 PEU:C:1997:241)], alla decisione [del 25 gennaio 2008] ed al principio [del diritto dell’Unione] di proporzionalità».

15

Con decisione del presidente della Corte del 28 giugno 2019, le cause da C‑415/19 a C‑417/19 sono state riunite ai fini della fase scritta e dell’ordinanza.

Sulla questione pregiudiziale

16

In forza dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

17

Tale disposizione deve essere applicata nelle presenti cause.

18

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la decisione del 25 gennaio 2008 e il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, in forza della quale la concessione di un aiuto di Stato in base a un regime di aiuti istituito da tale Stato membro e autorizzato da tale decisione è subordinata a una dichiarazione del richiedente, secondo cui quest’ultimo non ha beneficiato di aiuti considerati illegali e incompatibili dalla Commissione, che egli non abbia rimborsato o depositato su un conto bloccato, pur non essendo stato oggetto di una domanda di recupero e sebbene detta decisione non preveda esplicitamente un siffatto requisito.

19

Dalla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 15 maggio 1997, TWD/Commissione (C‑355/95 PEU:C:1997:241), cui il giudice del rinvio fa riferimento nelle sue ordinanze di rinvio e nella sua questione, emerge che la Commissione è legittimata a subordinare il versamento di un nuovo aiuto al recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno. La Corte ha infatti statuito che la Commissione, da un lato, è competente a prendere in considerazione l’eventuale effetto cumulativo dei precedenti aiuti illegali e non restituiti e dei nuovi aiuti e, dall’altro, può accertare la compatibilità con il mercato interno di nuovi aiuti solo qualora gli elementi a sua disposizione le consentano di concludere in tal senso (v., in tal senso, ordinanza del 21 gennaio 2010, Iride e Iride Energia/Commissione, C‑150/09 P, non pubblicata, EU:C:2010:34, punto 70).

20

Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, nella sua decisione del 25 gennaio 2008, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la normativa nazionale in esame nei procedimenti principali nega la concessione del credito d’imposta di cui trattasi al richiedente che ha beneficiato di un aiuto dichiarato illegale e incompatibile dalla Commissione, nel caso in cui quest’ultimo sia oggetto di una domanda di rimborso ma l’aiuto non sia stato rimborsato o depositato su un conto bloccato.

21

Occorre constatare che tale normativa nazionale, pur essendo volta a garantire il rispetto delle condizioni menzionate dalla Corte nella sentenza del 15 maggio 1997, TWD/Commissione (C‑355/95 PEU:C:1997:241), enuncia nondimeno condizioni più restrittive in quanto prevede il diniego del versamento dell’aiuto di Stato per il solo motivo che il richiedente non abbia prodotto la dichiarazione sostitutiva, a prescindere dalla questione se egli abbia effettivamente beneficiato di un aiuto dichiarato illegale e incompatibile o, eventualmente, dell’esistenza di una domanda di rimborso di tale aiuto di cui sarebbe destinatario.

22

Un siffatto requisito non pregiudica tuttavia gli obblighi menzionati in tale sentenza né modifica il regime di aiuti autorizzato dalla decisione del 25 gennaio 2008. Esso non è quindi idoneo a rimettere in discussione la compatibilità con il mercato interno di questo stesso regime e, pertanto, non può essere considerato contrario alla predetta decisione.

23

Inoltre, come fatto valere dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, sebbene l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE imponga agli Stati membri di notificare alla Commissione i loro progetti in materia di aiuti di Stato prima della loro esecuzione, esso non li obbliga invece a concedere un aiuto, anche se quest’ultimo si inserisce nell’ambito di un regime di aiuti approvato con una decisione di tale istituzione. Una siffatta decisione ha soltanto lo scopo e l’effetto di autorizzare un regime di aiuti dichiarandolo compatibile con il mercato interno e non di imporlo allo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2008, Foselev Sud-Ouest, C‑18/08EU:C:2008:647, punto 16, e del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09EU:C:2010:291, punto 52, nonché ordinanza del 30 maggio 2018, Yanchev, C‑481/17, non pubblicata, EU:C:2018:352, punto 22).

24

Di conseguenza, la decisione della Commissione che approva un regime di aiuti di Stato non osta a che lo Stato membro interessato conservi la facoltà di rifiutare la concessione di un aiuto in base a tale regime (v., in tal senso, ordinanza del 30 maggio 2018, Yanchev, C‑481/17, non pubblicata, EU:C:2018:352, punto 22).

25

Nel caso di specie, neppure la circostanza che, tenuto conto del sistema di trattamento delle domande istituito e del tetto massimo delle risorse disponibili, il diniego di concessione del credito d’imposta di cui trattasi fondato sulla mancanza di una dichiarazione sostitutiva avrebbe carattere definitivo può essere idonea a rimettere in discussione le considerazioni che precedono.

26

Ciò posto, un requisito del genere non può neppure essere considerato contrario al principio di proporzionalità.

27

Di conseguenza, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la decisione del 25 gennaio 2008 e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro, in forza della quale la concessione di un aiuto in base al regime di aiuti istituito da tale Stato membro e autorizzato da tale decisione è subordinata a una dichiarazione del richiedente, secondo cui quest’ultimo non ha beneficiato di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione, che egli non abbia rimborsato o depositato su un conto bloccato, pur non essendo stato oggetto di una domanda di recupero e sebbene detta decisione non preveda un siffatto requisito.

Sulle spese

28

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la decisione C (2008) 380 della Commissione, del 25 gennaio 2008, «Aiuto di Stato N 39/2007 – Italia – Credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle zone svantaggiate », e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro, in forza della quale la concessione di un aiuto in base al regime di aiuti istituito da tale Stato membro e autorizzato da tale decisione è subordinata a una dichiarazione del richiedente, secondo cui quest’ultimo non ha beneficiato di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea, che egli non abbia rimborsato o depositato su un conto bloccato, pur non essendo stato oggetto di una domanda di recupero e sebbene detta decisione non preveda un siffatto requisito.

 

Lussemburgo, 6 maggio 2020

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente della Sesta Sezione

M. Safjan