giovedì 18 luglio 2013

La normativa italiana sulla pubblicità televisiva che prescrive limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro è, in linea di principio, conforme al diritto dell’Unione



Sentenza nella causa C-234/12
Sky Italia Srl / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni




La normativa italiana sulla pubblicità televisiva che prescrive limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro è, in linea di principio, conforme al diritto dell’Unione




Il principio di proporzionalità dev’essere tuttavia rispettato
 
 
La direttiva «sui servizi di media audiovisivi» 1 sottopone la pubblicità televisiva a norme minime e criteri finalizzati a garantire la protezione degli interessi dei consumatori, rappresentati dai telespettatori. A tale riguardo, essa prevede un limite del 20% per spot di televendita e pubblicità televisiva per ora d’orologio, ma lascia agli Stati membri la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose.

La legislazione italiana 2 prevede che la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4% dell’orario settimanale di programmazione ed il 12% di ogni ora. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle altre emittenti televisive in chiaro non può eccedere il 15% dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18% di ogni ora, mentre per le emittenti televisive a pagamento, non poteva eccedere, per l’anno 2011, il 14% di ogni ora (in questi due casi, ogni eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2% nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva).



Il 5 marzo 2011, tra le 21.00 e le 22.00, la Sky Italia ha trasmesso, mediante la propria emittente a pagamento Sky Sport 1, 24 spot pubblicitari televisivi per una durata di 10 minuti e 4 secondi, pari ad una percentuale oraria del 16,78%, superando quindi l’affollamento pubblicitario orario nazionale del 14% imposto alle emittenti televisive a pagamento.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha di conseguenza irrogato alla Sky Italia una sanzione pari a EUR 10 329.

La Sky Italia ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l’annullamento della decisione dell’AGCOM, che essa considera contraria al diritto dell’Unione.

Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se la direttiva «sui servizi di media audiovisivi» nonché il principio della parità di trattamento e le libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE ostino ad una normativa nazionale che prescrive limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro.
 
Nella sua odierna sentenza, la Corte ricorda anzitutto che la direttiva non procede ad un’armonizzazione completa dei settori da essa disciplinati, ma stabilisce prescrizioni minime 3.


Gli Stati membri conservano pertanto la facoltà di prevedere norme più particolareggiate o più rigorose e, in alcuni casi, condizioni differenti, purché siano conformi al diritto dell’Unione. In tal senso, la direttiva, pur prevedendo che la percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita non debba superare il 20%, non esclude che gli Stati membri impongano limiti diversi al di sotto di tale soglia. Le norme nazionali devono tuttavia rispettare il principio di parità di trattamento.
La Corte precisa poi che i principi e gli obiettivi delle norme relative all’affollamento pubblicitario televisivo mirano ad instaurare una tutela equilibrata, da un lato, degli interessi finanziari delle emittenti televisive e degli inserzionisti e, dall’altro, degli interessi degli autori e dei realizzatori, nonché dei consumatori, rappresentati dai telespettatori.




Detto equilibrio varia a seconda che le emittenti televisive siano a pagamento o in chiaro.
 
 
Gli interessi finanziari delle emittenti televisive a pagamento, che ricavano introiti dagli abbonamenti sottoscritti dai telespettatori, sono infatti diversi da quelli delle emittenti televisive in chiaro, che non beneficiano di una siffatta fonte di finanziamento diretto e devono finanziarsi, tra l’altro, con le entrate della pubblicità. Una simile differenza è, in linea di massima, tale da porre le emittenti televisive a pagamento in una situazione oggettivamente diversa.

Anche la situazione dei telespettatori è diversa a seconda che siano abbonati ad un’emittente televisiva a pagamento (alla quale versano un corrispettivo per la fruizione dei programmi) o usufruiscano dei servizi di un’emittente televisiva in chiaro.
Ne consegue che, nel ricercare una tutela equilibrata degli interessi finanziari delle emittenti televisive e degli interessi dei telespettatori, il legislatore nazionale può stabilire limiti diversi all’affollamento pubblicitario orario a seconda che si tratti di emittenti televisive a pagamento o in chiaro.


La Corte segnala infine che la normativa italiana potrebbe costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi.
A tale riguardo, la Corte dichiara che la tutela dei consumatori contro gli eccessi della pubblicità commerciale costituisce tuttavia un motivo imperativo d’interesse generale che può giustificare restrizioni alla libera prestazione dei servizi, posto che tale restrizione sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario al suo raggiungimento. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte.

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1 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95, pag. 1).

2 Decreto legislativo n. 177, del 30 luglio 2005 – Testo unico dei Servizi di Media audiovisivi e radiofonici.


giovedì 4 luglio 2013

Gli Stati membri devono imporre a tutti i datori di lavoro l’adozione di provvedimenti pratici ed efficaci a favore di tutti i disabili



Gli Stati membri devono imporre a tutti i datori di lavoro l’adozione di provvedimenti pratici ed efficaci a favore di tutti i disabili




Non avendo stabilito questo obbligo, l’Italia è venuta meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione
 
 
La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - approvata a nome dell’Unione europea con una decisione del Consiglio UE 1 - ha lo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone disabili e di promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

La direttiva europea sulla parità di trattamento in materia di impiego 2 si fonda sulla considerazione che la discriminazione basata su una disabilità può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del Trattato, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone. Tale direttiva stabilisce pertanto un quadro generale per la lotta a discriminazioni di questo tipo riguardo all’occupazione e alle condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.



Per garantire ai disabili la parità di trattamento, la direttiva impone in particolare al datore di lavoro di adottare i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti comportino un onere finanziario sproporzionato. Tale onere non è sproporzionato quando è compensato in modo sufficiente da misure statali a favore dei disabili.
 
Il diritto italiano include vari provvedimenti legislativi 3 in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili, nonché di diritto al lavoro.

La Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento, affermando che le garanzie e le agevolazioni previste a favore dei disabili in materia di occupazione dalla normativa italiana di trasposizione della direttiva 4 non riguardano tutti i disabili, tutti i datori di lavoro e tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro. Peraltro, l’attuazione dei provvedimenti legislativi italiani sarebbe affidata all’adozione di misure ulteriori da parte delle autorità locali o alla conclusione di apposite convenzioni tra queste e i datori di lavoro e pertanto non conferirebbe ai disabili diritti azionabili direttamente in giudizio.

Nell’odierna sentenza, la Corte dichiara che, se è vero che la nozione di «handicap» non è espressamente definita nella direttiva, essa deve essere intesa alla luce della convenzione dell’ONU, nel senso che si riferisce ad una limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature

, le quali, in interazione con barriere di

diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
La convenzione dell’ONU contempla poi un’ampia definizione degli «accomodamenti ragionevoli», con i quali intende gli adattamenti da prevedere in una determinata situazione per garantire alla persona disabile il godimento e l’esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri.

Inoltre, la Corte ha già statuito 5 che tale concetto si riferisce all’eliminazione delle barriere che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Pertanto, gli Stati membri devono stabilire un obbligo per i datori di lavoro di adottare provvedimenti efficaci e pratici (sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti) in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere a un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, senza tuttavia imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato.

La Corte sottolinea che siffatto obbligo riguarda tutti i datori di lavoro. Non è sufficiente che gli Stati membri prevedano misure di incentivo e di sostegno, ma è loro compito imporre a tutti i datori di lavoro l’obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete.


La Corte esamina le varie misure adottate dall’Italia per l’inserimento professionale dei disabili e conclude che tali misure, anche ove valutate nel loro complesso, non impongono a tutti i datori di lavoro l’adozione di provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti delle condizioni di lavoro e consentano loro di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione.
Di conseguenza, l’Italia è venuta meno ai propri obblighi.

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1 Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L 23, pag. 35).

2 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

3 Legge n. 104/1992 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; legge n. 381/1991 - Disciplina delle cooperative sociali; legge n. 68/1999- Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

4 Decreto legislativo n. 216/2003 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.