martedì 23 ottobre 2012

La Corte conferma la propria giurisprudenza secondo la quale i passeggeri di voli che subiscono ritardi prolungati possono beneficiare di una compensazione pecuniaria - Sentenza nelle cause riunite C-581/10

 
Sentenza nelle cause riunite C-581/10
Nelson e a. / Deutsche Lufthansa AG e C-629/10 TUI Travel e a. Civil Aviation Authority


La Corte conferma la propria giurisprudenza secondo la quale i passeggeri di voli che subiscono ritardi prolungati possono beneficiare di una compensazione pecuniaria


Quando i passeggeri raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali

Il diritto dell’Unione1 prevede che, in caso di cancellazione del loro volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione forfettaria di importo compreso tra EUR 250 e EUR 600. Nella sentenza Sturgeon 2 la Corte di giustizia ha considerato che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria. La Corte ha così dichiarato che se essi raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.

L’Amtsgericht Köln (Tribunale distrettuale di Colonia, Germania) e la High Court of Justice (Regno Unito) chiedono che sia precisata la portata della sentenza Sturgeon. Nella prima causa (C-581/10), il giudice tedesco deve risolvere una controversia tra alcuni passeggeri e la compagnia aerea Lufthansa in merito a un ritardo del loro volo superiore a 24 ore rispetto all’orario originariamente previsto. Nella seconda causa (C-629/10), la TUI Travel, la British Airways, la easyJet Airline nonché l’International Air Transport Association (associazione internazionale per il trasporto aereo - IATA) hanno adito la giustizia del Regno Unito in seguito al diniego, da parte da parte della Civil Aviation Authority (autorità per l’aviazione civile), di accogliere la loro richiesta di non imporre loro l’obbligo di risarcire i passeggeri di voli ritardati. Detta autorità indipendente, incaricata di garantire il rispetto della normativa aerea nel Regno Unito, aveva dichiarato di essere vincolata dalla sentenza Sturgeon.

Nella sentenza odierna, la Corte conferma l’interpretazione del diritto dell’Unione già fornita nella sentenza Sturgeon. Essa rammenta che, in virtù del principio della parità di trattamento, la situazione dei passeggeri di voli ritardati deve essere considerata paragonabile, per quanto riguarda l’applicazione del diritto ad una compensazione pecuniaria, a quella dei passeggeri di voli cancellati «all’ultimo momento», poiché tali passeggeri subiscono un disagio simile, vale a dire una perdita di tempo.

Orbene, dato che i passeggeri di voli cancellati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria quando subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, la Corte statuisce che anche i passeggeri di voli ritardati possono invocare tale diritto quando, a causa di un ritardo del loro volo, subiscono la stessa perdita di tempo, vale a dire quando raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Ciò premesso, il legislatore dell’Unione, adottando tale normativa, intendeva bilanciare gli interessi dei passeggeri del traffico aereo e quelli dei vettori aerei. Pertanto,
un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo.

La Corte rileva altresì che l’obbligo di compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri di voli ritardati è compatibile con la Convenzione di Montreal3. La Corte constata, in proposito, che la perdita di tempo inerente a un ritardo del volo costituisce un disagio non disciplinato dalla Convenzione di Montreal. Di conseguenza, l’obbligo di corrispondere una compensazione pecuniaria ai passeggeri di voli ritardati si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione di tale convenzione ed è complementare al regime del risarcimento dei danni previsto da quest’ultima.

La Corte ritiene poi che il suddetto obbligo sia altresì
compatibile con il principio della certezza del diritto, in base al quale i passeggeri e i vettori aerei devono conoscere con esattezza la portata rispettiva dei loro diritti e obblighi.

La Corte precisa inoltre che tale obbligo è conforme al
principio di proporzionalità, in base al quale gli atti delle istituzioni dell’Unione non devono superare i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. La Corte constata, al riguardo, che l’obbligo di compensazione pecuniaria non riguarda tutti i ritardi, ma solo i ritardi prolungati. Peraltro, le compagnie aeree non sono tenute al versamento di una compensazione pecuniaria qualora siano in grado di dimostrare che la cancellazione del volo o il ritardo prolungato sono dovuti a circostanze eccezionali.

Infine, la Corte esamina le richieste delle compagnie aeree interessate, dirette a limitare l’efficacia temporale della sentenza oggi pronunciata. Queste ultime ritengono che il diritto dell’Unione non possa essere fatto valere per fondare richieste di compensazione pecuniaria di passeggeri relative a voli ritardati risalenti a prima della data di pronuncia della presente sentenza, salvo per quanto attiene ai passeggeri che hanno già promosso un’azione giudiziaria al fine di ottenere, a tale data, detta compensazione pecuniaria.

La Corte risponde, al riguardo, che non occorre limitare nel tempo l’efficacia della presente sentenza.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
2 Sentenza della Corte del 19 novembre 2009, Sturgeon (C-402/07 e C-432/07), v. anche CS n. 102/09.
3 Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 9 dicembre 1999, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38).



venerdì 19 ottobre 2012

Sentenza nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11 - Il diritto dell’Unione osta alla «stabilizzazione» dei lavoratori del settore pubblico in servizio a tempo determinato, effettuata senza tener conto dell’anzianità acquisita

 
Il diritto dell’Unione osta alla «stabilizzazione» dei lavoratori del settore pubblico in servizio a tempo determinato, effettuata senza tener conto dell’anzianità acquisita
La durata determinata del contratto non costituisce una «ragione oggettiva» idonea a giustificare l'esclusione dell'anzianità



Varie lavoratrici dipendenti – tra cui la sig.ra Valenza – impiegate presso l’Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, hanno ottenuto da tale autorità un contratto a tempo indeterminato con collocamento in ruolo.
Tale procedura cosiddetta di «stabilizzazione» dei dipendenti del settore pubblico, prevista da una normativa italiana specifica

1, conferisce lo status di dipendente di ruolo al lavoratore che soddisfi determinati requisiti riguardanti la durata del suo rapporto di lavoro e la procedura di selezione seguita per la sua assunzione. La sua retribuzione iniziale viene fissata senza riconoscimento dell'anzianità acquisita in servizio nell'ambito dei contratti a tempo determinato.
L’AGCM ha negato alle suddette dipendenti il riconoscimento dei periodi di servizio compiuti in precedenza presso questa medesima autorità pubblica nell'ambito dei contratti a tempo determinato. Di conseguenza, le dipendenti hanno contestato tale diniego.
Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte di giustizia se l'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato

2 osti alla citata normativa italiana.
Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda anzitutto che il

principio di non discriminazione enunciato dall'accordo quadro stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che lavorano a tempo determinato, salvo che ragioni oggettive giustifichino un trattamento differente. Il fatto di aver acquisito lo status di lavoratore a tempo indeterminato non esclude la possibilità di avvalersi di detto principio, il quale è dunque applicabile nel caso di specie.
La Corte procede poi ad un raffronto tra la situazione dei lavoratori a tempo determinato e quella dei lavoratori a tempo indeterminato. Al riguardo, rileva che – secondo i chiarimenti forniti dallo stesso governo italiano – la ragion d'essere della normativa nazionale è appunto quella di valorizzare l'esperienza acquisita presso il datore di lavoro.
La Corte precisa che

spetta al giudice che ha effettuato il rinvio alla Corte di giustizia stabilire se le dipendenti, allorché esercitavano le loro funzioni nell'ambito di un contratto a tempo determinato, si trovassero in una situazione comparabile a quella dei dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato. Infatti, la natura delle funzioni esercitate da dette dipendenti nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza da esse acquisita a tale titolo costituiscono criteri che consentono di verificare se esse si trovino in una situazione comparabile a quella dei dipendenti di ruolo. Ad ogni modo, il fatto che esse, a
differenza dei dipendenti di ruolo, non abbiano superato il concorso pubblico per l'accesso agli impieghi della pubblica amministrazione non implica che esse si trovino in una situazione differente, dal momento che le condizioni fissate dal legislatore nazionale mirano appunto a consentire la stabilizzazione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione può essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo.
Nell'ipotesi in cui le funzioni esercitate presso l’AGCM nell'ambito di contratti a tempo determinato corrispondessero quelle di un dipendente di ruolo della categoria corrispondente, occorre allora
verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi il difetto assoluto di considerazione dell'anzianità acquisita nell'ambito dei contratti a tempo determinato.
Dunque, la Corte ricorda che
può esistere una ragione oggettiva che giustifica una differenza di trattamento, in un contesto particolare e in presenza di elementi precisi e concreti, risultanti dalla natura particolare delle mansioni. La disparità di trattamento deve fondarsi su criteri oggettivi e trasparenti, i quali consentano di verificare che essa risponde ad un reale bisogno ed è idonea e necessaria al conseguimento dell'obiettivo perseguito. Ad ogni modo, il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto periodi di servizio sul fondamento di un contratto a tempo determinato non configura una ragione oggettiva siffatta. Infatti, ammettere che la semplice natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente per giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe della loro sostanza gli obiettivi del diritto dell’Unione e finirebbe per perpetuare il mantenimento di una situazione sfavorevole per i lavoratori a tempo determinato.
La Corte riconosce che gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità nell'organizzazione delle loro amministrazioni e nella disciplina delle condizioni di accesso al pubblico impiego. Tuttavia, l'applicazione dei criteri stabiliti dagli Stati membri deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata, al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato, sulla sola base della durata dei contratti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale. Pertanto, talune differenze relative all'assunzione dei lavoratori impiegati a tempo determinato nell'ambito di procedure di «stabilizzazione» rispetto ai dipendenti di ruolo assunti al termine di un concorso pubblico, nonché attinenti alle qualifiche richieste e alla natura delle mansioni di cui essi devono assumersi la responsabilità, potrebbero in linea di principio giustificare una differenza di trattamento quanto alle loro condizioni di lavoro. Potrebbe dunque essere giustificato un trattamento differenziato che tenga conto delle esigenze oggettive attinenti all'impiego che la procedura di assunzione mira a ricoprire e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
L'obiettivo, fatto valere dal governo italiano, di evitare discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti di ruolo assunti mediante concorso pubblico potrebbe costituire una «ragione oggettiva».
Per contro, la Corte giudica che
la normativa italiana è sproporzionata nella misura in cui esclude totalmente la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti nell'ambito di contratti a tempo determinato al fine di determinare l'anzianità al momento dell'assunzione a tempo indeterminato e, dunque, la retribuzione. Infatti, una simile esclusione totale e assoluta si fonda sull'idea erronea che la durata indeterminata del rapporto di lavoro di taluni agenti pubblici giustifichi di per sé una differenza di trattamento rispetto agli agenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando così della loro sostanza gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro.
Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano «ragioni oggettive» che giustificano tale differenza di trattamento
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1 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
2 Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).


 


Sentenza nella causa C-428/11 - Le pratiche aggressive del professionista che danno al consumatore la falsa impressione di aver già vinto un premio, quando invece deve sostenere un costo per riceverlo, sono vietate

 

Le pratiche aggressive del professionista che danno al consumatore la falsa impressione di aver già vinto un premio, quando invece deve sostenere un costo per riceverlo, sono vietate

Tali pratiche sono vietate anche se il costo imposto al consumatore è irrisorio rispetto al valore del premio e anche se esso non procura al professionista alcun vantaggio

Il diritto dell’Unione
1 mira a tutelare gli interessi economici dei consumatori vietando le pratiche commerciali sleali delle imprese nei loro confronti. Esso vieta in particolare alle imprese di dare la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto, vincerà, o vincerà compiendo una determinata azione, un premio o altra ricompensa, mentre in effetti qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

Le parti in causa sono, da un lato, cinque imprese britanniche specializzate nella spedizione di invii pubblicitari e diverse persone che hanno lavorato presso tali imprese e, dall’altro, l’Office of Fair Trading (OFT, Autorità per la correttezza nel commercio), incaricato di vigilare, nel Regno Unito, sull’applicazione della disciplina posta a protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le pratiche utilizzate dai professionisti.

L’OFT ha imposto a tali professionisti di interrompere le loro pratiche consistenti nell’invio di lettere indirizzate individualmente, tagliandi tipo «gratta e vinci» e altri inserti contenuti in giornali e periodici, con cui il consumatore era informato del fatto di aver ottenuto un premio o una ricompensa, il cui valore poteva essere notevole o soltanto simbolico. Il consumatore aveva diverse opzioni per scoprire il suo premio ed ottenere un numero per la richiesta: chiamare un numero di telefono a tariffa maggiorata, oppure utilizzare un servizio SMS, oppure ancora ottenere le informazioni via posta ordinaria (a quest’ultimo metodo era dato minore rilievo). Il consumatore era informato del costo per minuto e della durata massima della chiamata, ma ignorava che l'impresa all'origine della pubblicità percepiva una certa somma sul costo della chiamata.

A titolo di esempio, talune promozioni offrivano crociere nel Mediterraneo. Al fine di ricevere il premio, il consumatore doveva pagare in particolare l’assicurazione e un supplemento per ottenere una cabina a uno o due letti, oltre a sostenere, durante il viaggio, le spese per alimenti e bevande, nonché le tasse portuali. In tal modo, due coppie di due persone avrebbero dovuto sborsare GBP 399 a persona per partecipare alla crociera.

Come chiarito dai professionisti nelle osservazioni che hanno presentato dinanzi alla Corte di giustizia, per loro è importante disporre di banche dati aggiornate dei partecipanti potenzialmente interessati a rispondere alle promozioni che offrono premi, in quanto tali dati possono essere utilizzati per proporre ai consumatori altri prodotti o essere ceduti ad altre imprese che intendono proporre i loro prodotti.
Alla Corte viene chiesto di pronunciarsi sulla compatibilità di tali pratiche con il diritto dell’Unione, e più in particolare di chiarire se un professionista possa imporre un costo, ancorché irrisorio, ad un consumatore al quale è stato comunicato di aver vinto un premio.

Nella sua odierna sentenza, la Corte afferma che il diritto dell’Unione
vieta le pratiche aggressive che danno al consumatore l’impressione di aver già vinto un premio, mentre in effetti, per ottenere informazioni sulla natura del premio o per adempiere a quanto necessario per entrarne in possesso, egli deve versare del denaro o sostenere un determinato costo.

La Corte precisa che tali pratiche sono vietate
anche se il costo imposto al consumatore è, rispetto al valore del premio, irrisorio (come ad esempio quello di un francobollo) o non procura al professionista alcun vantaggio.

Peraltro, tali pratiche aggressive sono vietate anche qualora le azioni volte a reclamare il premio possano essere realizzate attraverso diversi metodi proposti al consumatore e uno di tali metodi sia gratuito.

La Corte risponde infine che i giudici nazionali devono valutare le informazioni fornite ai consumatori ai quali tali pratiche sono dirette, tenendo conto della loro chiarezza e della loro comprensibilità.

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1 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (GU L 149, pag. 22).


Sentenza nella causa C-37/11 - Un prodotto lattiero-caseario che non può essere qualificato come burro non può essere commercializzato con la denominazione «pomazánkové máslo» (burro da spalmare)

 



Sentenza nella causa C-37/11
Commissione / Repubblica ceca


Un prodotto lattiero-caseario che non può essere qualificato come burro non può essere commercializzato con la denominazione «pomazánkové máslo» (burro da spalmare)

La Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le derivano dal diritto dell’Unione per aver autorizzato la commercializzazione di tale prodotto con siffatta denominazione



Ai sensi del regolamento «unico OCM»

1, soltanto i prodotti con un tenore minimo di grassi lattieri dell’80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2% possono essere commercializzati con la denominazione «burro». Tuttavia, tale norma non si applica alle denominazioni di prodotti la cui esatta natura risulta chiaramente dall’uso tradizionale e/o la cui denominazione è chiaramente utilizzata per descrivere una qualità caratteristica del prodotto. I prodotti che beneficiano di tale deroga figurano in un elenco redatto dalla Commissione.

Il «pomazánkové máslo» è un prodotto simile al burro, utilizzato come crema da spalmare oltre che come componente per la produzione di altri prodotti alimentari. Con un tenore minimo in peso di grassi del 31%, un tenore minimo di estratto secco del 42% e un tenore di acqua che può raggiungere il 58%, tale prodotto non soddisfa i requisiti imposti dal regolamento per essere commercializzato con la denominazione di vendita «burro». Tuttavia, la normativa ceca ne autorizza la commercializzazione con la denominazione «pomazánkové máslo».

Ritenendo che la Repubblica ceca, nel consentire la commercializzazione con la denominazione «pomazánkové máslo» di un prodotto lattiero-caseario che non può essere qualificato come burro, fosse venuta meno ai propri obblighi derivanti dal regolamento, la Commissione ha adito la Corte di giustizia con un ricorso per inadempimento nei confronti di tale Stato membro.

Con l’odierna sentenza la Corte dichiara, anzitutto, che il «pomazánkové máslo» non presenta le caratteristiche previste dal regolamento per poter essere commercializzato con la denominazione «burro». La Corte osserva, inoltre, che tale prodotto non è iscritto nell’elenco dei prodotti che possono beneficiare di una deroga e che consente loro di non essere soggetti alle restrizioni del regolamento in materia di denominazioni.

La Corte esamina l’argomento della Repubblica ceca secondo il quale i prodotti la cui esatta natura risulta chiaramente dall’uso tradizionale e/o la cui denominazione è chiaramente utilizzata per descrivere una qualità caratteristica del prodotto godrebbero automaticamente di tale deroga, senza che siano necessarie l’iscrizione di detti prodotti nell’elenco e pertanto la previa autorizzazione della Commissione. La Corte respinge tale argomento ricordando che il regolamento autorizza espressamente la Commissione a redigere l’elenco completo dei prodotti che, sulla base degli elenchi trasmessi dagli Stati membri, possono beneficiare della deroga, e statuisce che per fruire di tale deroga è richiesta quindi una previa decisione della Commissione.

Pertanto,

la Corte dichiara che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi definiti dal regolamento, per aver autorizzato la commercializzazione con la denominazione di vendita «pomazánkové máslo» di un prodotto lattiero-caseario che non poteva essere qualificato come burro.
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1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1, e rettifica GU 2009, L 144, pag. 27).


 


giovedì 18 ottobre 2012

La Slovacchia non ha violato il diritto dell’Unione rifiutando l’ingresso nel proprio territorio al Presidente dell’Ungheria - Sentenza nella causa C-364/10

 
Sentenza nella causa C-364/10
La Slovacchia non ha violato il diritto dell’Unione rifiutando l’ingresso nel proprio territorio al Presidente dell’Ungheria

La circostanza che un cittadino dell’Unione ricopra le funzioni di capo di Stato è idonea a giustificare una limitazione, fondata sul diritto internazionale, all’esercizio del diritto di libera circolazione

Su invito di un’associazione con sede in Slovacchia, il sig. László Sólyom, Presidente dell’Ungheria, si sarebbe dovuto recare il 21 agosto 2009 nella città slovacca di Komárno per partecipare alla cerimonia di inaugurazione di una statua di Santo Stefano. In effetti, il 20 agosto è un giorno di festa nazionale in Ungheria, in commemorazione di Santo Stefano, fondatore e primo re dello Stato ungherese. Peraltro, il 21 agosto è una data considerata delicata in Slovacchia, in quanto il 21 agosto 1968 le forze armate di cinque paesi del patto di Varsavia, tra cui le truppe ungheresi, hanno invaso la Repubblica socialista cecoslovacca.

In esito a diversi scambi diplomatici tra le ambasciate di questi due Stati membri relativamente alla progettata visita del Presidente dell'Ungheria, il 21 agosto 2009 il Ministero degli Affari Esteri slovacco ha infine trasmesso una nota verbale all'ambasciatore di Ungheria presso la Repubblica slovacca nella quale faceva divieto al Presidente ungherese di entrare in territorio slovacco. per giustificare tale divieto, in detta nota si invocava, in particolare, la direttiva 2004/38
1 sulla libertà di circolazione all’interno dell’Unione europea.

Il Presidente Sólyom, informato del contenuto della nota mentre era in viaggio verso la Slovacchia, dava atto alla frontiera di averla ricevuta e rinunciava ad entrare in territorio slovacco.

Ritenendo che l’ingresso del suo Presidente in territorio slovacco non potesse essere rifiutato sulla base della predetta direttiva, l’Ungheria ha chiesto alla Commissione di proporre dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro la Slovacchia. La Commissione ha tuttavia ritenuto che il diritto dell’Unione non fosse applicabile alle visite effettuate dal capo di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e che, pertanto, non sussistesse l’asserito inadempimento.

L’Ungheria ha allora deciso di proporre dinanzi alla Corte, di propria iniziativa, un ricorso per inadempimento contro la Slovacchia
2, come consentito dal Trattato 3. La Commissione è intervenuta nel procedimento a sostegno della Slovacchia.

Nella sua sentenza odierna la Corte constata che il sig. Sólyom, in quanto cittadino ungherese, gode dello status di cittadino dell’Unione, il che gli conferisce il diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.

La Corte ricorda tuttavia che il diritto dell’Unione deve essere interpretato alla luce delle pertinenti norme del diritto internazionale, in quanto tale diritto è parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione e vincola quindi le istituzioni europee. In detto contesto, la Corte rileva che, in base alle norme consuetudinarie di diritto internazionale generale e alle norme risultanti dalle convenzioni multilaterali, un capo di Stato gode, nelle relazioni internazionali, di uno status speciale che comporta privilegi e immunità. La presenza quindi di un capo di Stato nel territorio di un altro Stato impone a quest'ultimo l'obbligo di garantire la protezione della persona che riveste detta funzione, e ciò indipendentemente dal titolo a cui il suo soggiorno sia effettuato.

Lo status di capo di Stato presenta quindi una specificità, derivante dal fatto di essere regolato dal diritto internazionale, con la conseguenza che i comportamenti di tale capo di Stato sul piano internazionale, ad esempio la sua presenza all'estero, rientrano nell'ambito di tale diritto, e in particolare del diritto delle relazioni diplomatiche. Siffatta specificità è idonea a distinguere la persona che gode di tale status da tutti gli altri cittadini dell’Unione, cosicché all'ingresso di detta persona nel territorio di un altro Stato membro non si applicano le stesse condizioni che sono applicabili agli altri cittadini.

Ne consegue che
la circostanza che un cittadino dell’Unione ricopra le funzioni di capo di Stato è idonea a giustificare una limitazione, fondata sul diritto internazionale, all'esercizio del diritto di circolazione che il diritto dell’Unione 4 gli conferisce. La Corte dichiara quindi che il diritto dell’Unione non imponeva alla Slovacchia di garantire l'ingresso nel suo territorio al Presidente dell’Ungheria.

Del pari, benché la Slovacchia abbia invocato erroneamente la direttiva 2004/38 quale fondamento normativo per rifiutare l’ingresso nel suo territorio al Presidente ungherese, tale circostanza non è tuttavia costitutiva di un abuso di diritto ai sensi della giurisprudenza della Corte.

Pertanto,
la Corte respinge integralmente il ricorso dell’Ungheria.

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1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

2 È solo per la sesta volta, nella storia dell’integrazione europea, che uno Stato membro propone direttamente un ricorso per inadempimento contro un altro Stato. Dei cinque casi precedenti, solo tre cause si sono concluse con una sentenza (141/78, Francia/Regno Unito; C-388/95, Belgio/Spagna, v. CS n. 36/2000; C-145/04, Spagna/Regno Unito, v. CS n. 70/06).

3 Articolo 259 TFUE.






lunedì 15 ottobre 2012

I passeggeri di voli comprendenti più tratte in successione devono essere risarciti per negato imbarco, quando quest’ultimo è dovuto ad un ritardo imputabile al vettore per il primo volo - Sentenza nella causa C-321/11

Sentenza nella causa C-321/11


I passeggeri di voli comprendenti più tratte in successione devono essere risarciti per negato imbarco, quando quest’ultimo è dovuto ad un ritardo imputabile al vettore per il primo volo

La compensazione pecuniaria per negato imbarco riguarda non soltanto le situazioni di sovraprenotazione, ma anche quelle connesse ad altre ragioni, segnatamente operative

Il regolamento in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri 1 riconosce taluni diritti ai passeggeri di voli in partenza o a destinazione di un aeroporto situato in uno Stato membro. Esso definisce il «negato imbarco» come il rifiuto da parte di un vettore aereo di trasportare passeggeri non consenzienti benché si siano presentati in tempo all’imbarco con una prenotazione confermata. Tuttavia il regolamento prevede casi in cui un rifiuto siffatto da parte del vettore può essere giustificato. Eccetto tali casi, i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria immediata, al rimborso del prezzo del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo verso la loro destinazione finale nonché all’assistenza durante il periodo di attesa del volo successivo.

Il sig. Rodríguez Cachafeiro e la sig.ra Martínez-Reboredo Varela-Villamor hanno acquistato ciascuno dalla compagnia aerea Iberia un biglietto aereo per il tragitto La Coruña – Santo Domingo. Tale biglietto comprendeva due voli: il volo La Coruña – Madrid e il volo Madrid – Santo Domingo. Essi hanno registrato i loro bagagli direttamente per la loro destinazione finale al banco di registrazione dell’Iberia dell’aeroporto di La Coruña dove sono state loro rimesse le carte di imbarco corrispondenti ai due voli uno di seguito all’altro.

Il primo volo ha subìto un ritardo di un’ora e 25 minuti. In previsione del fatto che tale ritardo avrebbe implicato che i due passeggeri in questione perdessero la coincidenza a Madrid, l’Iberia ha annullato le loro carte di imbarco per il secondo volo. Nonostante tale ritardo, al loro arrivo a Madrid, essi si sono presentati alla porta d’imbarco mentre la compagnia effettuava l’ultima chiamata per i passeggeri, ma il personale dell’Iberia ha loro impedito l’imbarco per il motivo che le loro carte di imbarco erano state annullate ed i rispettivi posti erano stati assegnati ad altri passeggeri. Essi hanno atteso il giorno successivo per essere trasportati a Santo Domingo con un altro volo ed hanno raggiunto la loro destinazione finale con 27 ore di ritardo.

Considerando che la compagnia Iberia avesse loro negato l’imbarco senza valida ragione, essi hanno adito la giustizia spagnola chiedendo la condanna della compagnia aerea al versamento di una compensazione di EUR 600 ciascuno, come prevista dal regolamento per i voli extracomunitari superiori a 3 500 chilometri. Nel corso del procedimento, l’Iberia ha fatto valere che la situazione in parola non costituiva un negato imbarco, ma una coincidenza persa – che non comporta alcuna compensazione – in quanto la decisione di negato imbarco non era imputabile ad una sovraprenotazione, ma al ritardo del volo precedente.

In tali circostanze il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia se la nozione di «negato imbarco» riguardi esclusivamente le situazioni in cui i voli sono stati oggetto di una sovraprenotazione iniziale o se la nozione di cui trattasi possa estendersi ad altre situazioni.

Nella sua sentenza odierna la Corte dichiara che la nozione di «negato imbarco» riguarda le situazioni di sovraprenotazione, ma anche quelle connesse ad altre ragioni, segnatamente operative.

Questa interpretazione deriva non soltanto dal tenore letterale del regolamento, ma anche dall’obiettivo da esso perseguito, cioè quello di garantire un livello elevato di protezione per i passeggeri. Infatti, allo scopo di ridurre il numero di negati imbarchi a passeggeri contro la loro volontà, troppo elevato, il legislatore dell’Unione ha adottato nel 2004 una nuova normativa che conferisce un significato più ampio alla nozione di negato imbarco, ricomprendendovi l’insieme delle ipotesi in cui un vettore rifiuta di trasportare un passeggero. Pertanto, limitare la nozione di «negato imbarco» ai soli casi di sovraprenotazione avrebbe per effetto, in pratica, di diminuire sensibilmente la protezione accordata ai passeggeri privandoli di qualsiasi protezione anche se si trovano in una situazione, come quella della sovraprenotazione, che non è loro imputabile, il che sarebbe contrario all’obiettivo del legislatore.

Peraltro, il regolamento prevede i casi in cui il negato imbarco è dovuto a ragionevoli motivi, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati. Orbene, la Corte considera che un negato imbarco come nel caso di specie non può essere assimilato a ragioni siffatte, poiché il motivo del rifiuto non è imputabile al passeggero. Viceversa il rifiuto in parola sarebbe imputabile, in ogni caso, al vettore. Infatti, o quest’ultimo si trova all’origine del ritardo del primo volo da esso stesso operato, o ha erroneamente considerato che i passeggeri non sarebbero stati in grado di presentarsi in tempo per l’imbarco sul volo successivo, oppure ancora ha proceduto alla vendita di biglietti concernenti voli in successione per cui il tempo a disposizione per il transito era insufficiente. La Corte ritiene quindi che un vettore aereo non possa estendere sensibilmente le ipotesi nelle quali avrebbe diritto di negare in maniera giustificata l’imbarco ad un passeggero, il che sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dal regolamento. Pertanto i negati imbarchi connessi a ragioni operative sono rifiuti ingiustificati che consentono di far valere i diritti conferiti dal regolamento.

 

 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).   





Sentenza nella causa C-22/11


 
 Sentenza nella causa C-22/11
Finnair Oyj / Timy Lassooy

Il vettore aereo è tenuto a risarcire i passeggeri quando l’imbarco è stato loro negato in ragione della riorganizzazione del volo in seguito ad uno sciopero all’aeroporto avvenuto due giorni prima

La compensazione pecuniaria per negato imbarco riguarda non soltanto le situazioni di sovraprenotazione, ma anche quelle connesse ad altre ragioni, segnatamente operative

Il regolamento in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri 1 riconosce taluni diritti ai passeggeri di voli in partenza o a destinazione di un aeroporto situato in uno Stato membro. Esso definisce il «negato imbarco» come il rifiuto da parte di un vettore aereo di trasportare passeggeri non consenzienti benché si siano presentati in tempo all’imbarco con una prenotazione confermata. Tuttavia il regolamento prevede casi in cui un rifiuto siffatto da parte del vettore può essere giustificato. Eccetto tali casi, i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria immediata, al rimborso del prezzo del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo verso la loro destinazione finale nonché all’assistenza durante il periodo di attesa del volo successivo.

A seguito di uno sciopero del personale dell’aeroporto di Barcellona il 28 luglio 2006, il volo di linea Barcellona-Helsinki delle ore 11,40, gestito dalla compagnia Finnair, ha dovuto essere cancellato. La Finnair ha deciso di riorganizzare i voli successivi a quest’ultimo affinché i passeggeri di tale volo non subissero tempi di attesa eccessivamente lunghi. Pertanto i passeggeri del suddetto volo sono stati trasportati ad Helsinki con il volo del giorno dopo (29 luglio 2006) alla medesima ora, nonché con un altro volo lo stesso giorno alle ore 21,40, appositamente organizzato. In conseguenza di tale riorganizzazione, alcuni dei passeggeri che avevano acquistato il biglietto per il volo delle ore 11,40 del 29 luglio 2006 hanno dovuto attendere il 30 luglio 2006 per raggiungere Helsinki con il volo di linea delle ore 11,40 o con un volo delle ore 21,40, anch’esso appositamente organizzato per la circostanza. Parimenti, altri passeggeri, come il sig. Lassooy, che avevano acquistato il biglietto per il volo delle ore 11,40 del 30 luglio 2006 e che si erano regolarmente presentati all’imbarco, hanno raggiunto Helsinki con il volo speciale delle ore 21,40 dello stesso giorno. Questi ultimi passeggeri non hanno ricevuto alcuna compensazione pecuniaria da parte della Finnair.

Ritenendo che la Finnair gli avesse negato l’imbarco senza un valido motivo, il sig. Lassooy ha adito i giudici finlandesi chiedendo la condanna della la compagnia aerea a versargli la compensazione pecuniaria di EUR 400 quale prevista dal regolamento per i voli intracomunitari superiori a 1 500 chilometri.

In tale contesto il Korkein oikeus (Corte Suprema, Finlandia), adito in ultima istanza, pone questioni alla Corte di giustizia sulla portata della nozione di «negato imbarco» nonché sul punto se un vettore aereo possa far valere le circostanze eccezionali per negare validamente l’imbarco a passeggeri di voli successivi a quello annullato in ragione di circostanze siffatte o per liberarsi dall’obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri cui sia stato opposto il rifiuto in questione.

Nell'odierna sentenza, la Corte dichiara che la nozione di «negato imbarco» comprende le situazioni di sovraprenotazione, ma anche quelle legate ad altre ragioni, segnatamente operative.

Questa interpretazione deriva non soltanto dal tenore letterale del regolamento, ma anche dall’obiettivo da esso perseguito, cioè quello di garantire un livello elevato di protezione per i passeggeri. Infatti, allo scopo di ridurre il numero di negati imbarchi a passeggeri contro la loro volontà, troppo elevato, il legislatore dell’Unione ha adottato nel 2004 una nuova normativa che conferisce un significato più ampio alla nozione di negato imbarco, ricomprendendovi l’insieme delle ipotesi in cui un vettore rifiuta di trasportare un passeggero. Pertanto, limitare la nozione di «negato imbarco» ai soli casi di sovraprenotazione avrebbe per effetto, in pratica, di diminuire sensibilmente la protezione accordata ai passeggeri privandoli di qualsiasi protezione anche se si trovano in una situazione, come quella della sovraprenotazione, che non è loro imputabile, il che sarebbe contrario all’obiettivo del legislatore.

Peraltro la Corte afferma che la sopravvenienza di circostanze eccezionali – quali uno sciopero – che inducono un vettore aereo a riorganizzare voli posteriori non giustifica un negato imbarco né esonera il vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri ai quali è stato negato l’imbarco su uno dei voli effettuati posteriormente.

A tale riguardo il regolamento prevede, da una parte, i casi in cui il negato imbarco è dovuto a ragionevoli motivi, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati. Orbene, la Corte considera che un negato imbarco come nel caso di specie non può essere assimilato a ragioni siffatte, poiché il motivo del rifiuto non è imputabile al passeggero.

Viceversa tale situazione sarebbe comparabile ad un negato imbarco in ragione di una sovraprenotazione iniziale, creata dal vettore per ragioni commerciali. Ad esempio, la Finnair aveva riassegnato il posto del sig. Lassooy al fine di poter trasportare altri passeggeri, procedendo essa stessa alla scelta dei passeggeri da trasportare.

Benché la riassegnazione in parola sia stata effettuata al fine di evitare che i passeggeri interessati dai voli cancellati a causa dello sciopero subissero tempi di attesa eccessivamente lunghi, la Finnair non poteva tuttavia avvalersi dell’interesse degli altri passeggeri per ampliare sensibilmente le ipotesi in cui avrebbe il diritto di negare in maniera giustificata l’imbarco. Tale ampliamento avrebbe necessariamente per conseguenza di privare i passeggeri dei voli successivi di qualsiasi protezione, il che sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dal regolamento.

D’altra parte, risulta dal regolamento che il vettore aereo non è tenuto a versare la compensazione pecuniaria in caso di cancellazione di un volo connessa a «circostanze eccezionali», cioè quelle che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Sarebbe questa la situazione dei passeggeri il cui imbarco è stato negato il giorno dello sciopero. Tuttavia il legislatore dell’Unione non ha disposto che la compensazione pecuniaria per negato imbarco dovuta ai passeggeri non consenzienti possa essere esclusa per motivi connessi alla sopravvenienza di «circostanze eccezionali». Infatti la Corte sottolinea che le circostanze eccezionali possono riguardare solo un particolare volo in un particolare giorno, il che non avviene nel caso di negato imbarco ad un passeggero in ragione della riorganizzazione di voli conseguente a circostanze eccezionali che abbiano coinvolto un precedente volo.

Nondimeno la Corte ricorda che una conclusione siffatta non impedisce ai vettori aerei di chiedere in seguito il risarcimento a chiunque, compresi i terzi, sia all’origine del negato imbarco. Il risarcimento di cui trattasi è idoneo ad attenuare, se non anche a cancellare, l’onere finanziario sopportato dai vettori.

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  1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).  
 
 

Un nuovo regolamento di procedura per la Corte di giustizia


Un nuovo regolamento di procedura per la Corte di giustizia

A fronte di un contenzioso in costante aumento, contrassegnato da una netta predominanza dei rinvii pregiudiziali, la Corte adegua le proprie norme di procedura al fine di riservare maggiore attenzione alle peculiarità di questo contenzioso, rafforzando nel contempo la propria capacità di decidere entro un termine ragionevole il complesso delle cause promosse dinanzi ad essa

Mediante la novellazione del proprio regolamento di procedura, che entrerà in vigore il 1° novembre 20121, la Corte intende anzitutto adeguarsi all'evoluzione del contenzioso promosso dinanzi ad essa. Nonostante le ripetute modifiche di cui è stato oggetto, il regolamento di procedura della Corte non ha subito, in effetti, modificazioni fondamentali della propria struttura sin dalla sua adozione iniziale, il 4 marzo 1953. Questo regolamento riflette tuttora la preponderanza dei ricorsi diretti (che, nella maggior parte dei casi, vedono di fronte una persona fisica o giuridica o uno Stato membro, da un lato, e un'istituzione dell'Unione, dall'altro), mentre in realtà, e fatta eccezione per i ricorsi per inadempimento e per alcune categorie particolari di ricorso di annullamento, questo tipo di cause si pone oggi ampiamente al di fuori della competenza della Corte. Nel 2012 sono i rinvii proposti in via pregiudiziale dai giudici degli Stati membri a rappresentare quantitativamente la prima categoria di cause sottoposte alla Corte2. Il nuovo regolamento di procedura ha lo scopo di riflettere meglio questa realtà, dedicando a questi rinvii un titolo specifico e rendendone al tempo stesso le norme più complete e più chiare, sia per le parti in causa che per i giudici nazionali.

Un secondo scopo centrale della novella riflette la volontà della Corte di continuare gli sforzi avviati già da diversi anni per tutelare la capacità dell'organo giurisdizionale, a fronte di un contenzioso sempre più gravoso, di risolvere le cause in tempi ragionevoli3. Il nuovo regolamento di procedura introduce pertanto diverse misure che dovrebbero agevolare un trattamento rapido ed efficace delle cause. Tra queste occorre ricordare, in particolare, la facoltà per l'organo giurisdizionale di adottare una decisione al fine di limitare la lunghezza delle memorie o delle osservazioni scritte depositate o la maggiore flessibilità dei presupposti che consentono alla Corte di adottare un'ordinanza motivata, segnatamente quando una questione proposta in via pregiudiziale da un giudice nazionale non lascia spazio a nessun ragionevole dubbio.

Le nuove norme contengono inoltre diverse innovazioni significative per quanto concerne la fase orale del procedimento. Qualora si ritenga sufficientemente edotta, in base alla lettura delle memorie o delle osservazioni scritte depositate dalle parti, la Corte infatti non sarà più tenuta, in linea di principio, ad organizzare un'udienza dibattimentale, ciò che dovrebbe consentirle di statuire in termini più brevi sulle cause. Il nuovo regolamento di procedura prevede peraltro, quando viene organizzata un'udienza, la facoltà della Corte di invitare le parti a incentrare le loro arringhe su una o più questioni determinate o di organizzare un'udienza comune a più cause della stessa natura, vertenti sul medesimo oggetto. Viceversa, viene abbandonata la relazione d'udienza, fonte di costi e di ritardi nel trattamento delle cause.

Parallelamente agli scopi menzionati, il nuovo regolamento di procedura mira inoltre a chiarire le norme e le prassi esistenti. Una distinzione più netta viene pertanto introdotta tra le norme applicabili a tutti i tipi di ricorso e quelle proprie a ciascuno di essi (rinvii pregiudiziali, ricorsi diretti e impugnazioni), mentre tutti gli articoli del nuovo regolamento sono oggetto di una numerazione e di un titolo specifici, che ne agevolano l'individuazione. In materia pregiudiziale, va sottolineato che il nuovo regolamento di procedura contiene ora una disposizione che enuncia il contenuto minimo indispensabile di qualsiasi domanda di pronuncia pregiudiziale nonché una disposizione relativa all'anonimato, circostanza che dovrebbe aiutare i giudici nazionali nella redazione dei loro rinvii, garantendo nel contempo un migliore rispetto della vita privata delle parti in causa nel procedimento principale. In materia di impugnazioni, il regolamento del 2012 chiarisce il regime delle impugnazioni incidentali, proposte in risposta a un'impugnazione iniziale: d'ora in poi queste dovranno essere sempre proposte con separata istanza, il che dovrebbe agevolare il loro successivo trattamento da parte della Corte.

Infine, la novella del regolamento di procedura realizza una semplificazione delle norme esistenti, o abrogando alcune norme desuete o inapplicate, o modificando le modalità di trattamento processuale di determinate cause. Si può citare, ad esempio, la semplificazione delle norme relative all'intervento degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, la designazione, per un anno, di una sezione incaricata delle cause di riesame, oppure le modalità meno rigide per il trattamento delle domande di parere, per cui si prevede ora la partecipazione di un solo avvocato generale (e non più di tutti gli avvocati generali della Corte).

Indubbiamente, nessuna delle citate misure consente, considerata da sola, di moderare la tendenza all'aumento del numero delle cause, sempre più complesse, o la durata del loro trattamento. Ciò nondimeno, la Corte rimane convinta che l'introduzione di queste misure – che giungono appena poche settimane dopo l'adozione delle modifiche del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, le quali hanno portato alla creazione della funzione di vicepresidente e all'ampliamento della composizione della Grande Sezione a 15 giudici, e che si inseriscono nel solco della decisione della Corte di istituire, a partire dall'ottobre 2012, una nuova sezione di cinque giudici e una nuova sezione di tre giudici – costituisce il mezzo più sicuro per consentirle di continuare ad assolvere la sua missione di garantire, in tempi ragionevoli, il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione dei trattati.
 
 1 Adottato il 25 settembre 2012, il regolamento di procedura della Corte di giustizia è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 settembre 2012. Ai sensi del suo articolo 210, entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione.

2 Durante il 2011, sono stati infatti proposti 423 rinvii pregiudiziali, su un totale di 688 nuove cause. Pertanto, i rinvii pregiudiziali rappresentano più del 60% del contenzioso aperto dinanzi alla Corte.

3 Va sottolineato che, nonostante l'aumento di questo contenzioso, la Corte è riuscita a ridurre significativamente la durata media di trattamento delle cause. Si può così notare, ad esempio, che la durata media di trattamento dei rinvii pregiudiziali era pari a 16,4 mesi nel 2011, a fronte dei 25 mesi e più del 2003.

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-399/11


Secondo l'avvocato generale Bot le autorità giudiziarie che devono eseguire un mandato d’arresto europeo non possono subordinare la consegna di una persona, condannata in contumacia ma che era al corrente del processo previsto, alla condizione che la sentenza possa formare oggetto di revisione nello Stato membro emittente il mandato

I diritti dell'imputato sono rispettati se egli ha conferito mandato ad un difensore per patrocinarlo ed è stato effettivamente difeso da quest'ultimo durante il processo

La decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo1 mira a semplificare e ad accelerare le procedure di consegna di persone tra Stati membri. Tale nuovo regime elimina la complessità e i potenziali ritardi inerenti alle procedure di estradizione mediante l'introduzione di un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie basato sul reciproco riconoscimento.

Una disposizione della decisione quadro2 impedisce alle autorità giudiziarie di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena, in un caso in cui l’interessato non è comparso personalmente al processo, quando quest'ultimo, essendo al corrente del processo previsto, ha conferito mandato ad un difensore per patrocinarlo ed è stato effettivamente difeso da quest'ultimo.

Secondo la giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) in caso di condanne per reati gravi pronunciate in assenza dell'imputato, la consegna del condannato è subordinata alla condizione che la sentenza possa formare oggetto di riesame nello Stato membro emittente il mandato d'arresto.

Nell'ottobre 1996, la Audiencia Nacional (Tribunale penale centrale, Spagna) ha concesso l’estradizione verso l’Italia del sig. Stefano Melloni, affinché questi potesse essere ivi giudicato per i fatti esposti nei mandati di arresto emessi dal Tribunale di Ferrara. Dopo aver beneficiato del rilascio dietro una cauzione di 5 000 000 ESP (cioè circa 30 000 EUR), da lui versata il giorno seguente, il sig. Melloni si è dato alla fuga, sottraendosi così alla consegna alle autorità italiane.

Nel 1997 il Tribunale di Ferrara ha dichiarato la contumacia del sig. Melloni e ha autorizzato l’esecuzione delle successive notifiche presso gli avvocati da lui precedentemente nominati. Con sentenza del Tribunale di Ferrara del 2000, confermata poi da una sentenza della Corte d’appello di Bologna del 2003, il sig. Melloni è stato condannato in contumacia per bancarotta fraudolenta a dieci anni di reclusione. Con sentenza del 2004, la Corte suprema di cassazione ha respinto il ricorso proposto dai suoi legali.

Arrestato dalla polizia spagnola, il sig. Melloni si è opposto alla consegna alle autorità italiane, sostenendo, in primo luogo, che, sebbene in fase di appello egli avesse nominato un altro avvocato e revocato le nomine dei due legali precedenti, le notifiche erano state ancora effettuate presso questi ultimi. In secondo luogo, egli ha affermato che il diritto processuale italiano non prevede la possibilità di impugnare le condanne pronunciate in absentia e che l’emissione del mandato di arresto europeo avrebbe quindi dovuto essere subordinata, se del caso, alla condizione che l’Italia garantisse la possibilità di ricorrere contro la sentenza.

Nel settembre 2008, la Audiencia Nacional ha autorizzato la consegna del sig. Melloni alle autorità italiane ai fini dell’esecuzione della condanna inflittagli dal Tribunale di Ferrara, ritenendo che non fosse stato dimostrato che gli avvocati nominati dal sig. Melloni avevano cessato di rappresentarlo. Il giudice spagnolo ha considerato che i diritti della difesa di quest'ultimo erano stati rispettati, dal momento che egli era venuto previamente a conoscenza della celebrazione del processo, si era volontariamente reso contumace e aveva nominato due avvocati a rappresentarlo e difenderlo, i quali erano intervenuti, a tale titolo, nel procedimento di primo grado, in quello di appello e in cassazione, esaurendo così i mezzi di ricorso.

Il sig. Melloni ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunal Constitucional. Quest'ultimo chiede alla Corte di giustizia se la decisione quadro impedisca ai giudici spagnoli di subordinare la consegna del sig. Melloni alla possibilità di revisione della sua condanna.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Yves Bot propone alla Corte di dichiarare, in primo luogo, che la disposizione della decisione quadro vieta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla stessa, di subordinare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente il mandato.

L'avvocato generale ritiene che tale conclusione si evinca non solo dalla lettera della disposizione, ma anche dagli scopi perseguiti dal legislatore dell'Unione. A fronte delle incertezze che potevano ridurre l’efficacia del meccanismo di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie rese in absentia, il legislatore dell’Unione ha deciso di prevedere in maniera esaustiva le fattispecie nelle quali l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, emesso al fine di eseguire una decisione resa in absentia, va considerata come non lesiva dei diritti della difesa. Ciò non è compatibile con il mantenimento della possibilità − per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione − di subordinare la consegna di una persona alla condizione che la condanna possa essere oggetto di revisione al fine di garantire i suoi diritti della difesa in circostanze come quelle del caso di specie.

In secondo luogo, l'avvocato generale considera tale disposizione compatibile con il diritto ad un processo equo e con il rispetto dei diritti della difesa riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, egli ritiene che la citata disposizione fissi i presupposti in presenza dei quali si può ritenere che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e in modo non equivoco a comparire nel processo a suo carico, con la conseguenza che egli non può più rivendicare il beneficio di un nuovo processo.

Da ultimo, l'avvocato generale si pronuncia sulla portata dell'articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali il quale prevede che quest'ultima non lede i diritti dell’uomo riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dalle costituzioni degli Stati membri. A suo parere, tale disposizione non può essere invocata al fine di far prevalere il diritto costituzionale nazionale sulla decisione quadro e di subordinare in tal modo l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo al beneficio di un nuovo processo nello Stato membro emittente. Tale constatazione deriva dal rispetto dei principi del primato del diritto dell’Unione, dell’applicazione uniforme ed efficace del diritto dell’Unione negli Stati membri e della certezza del diritto.

Inoltre, l'avvocato generale rammenta che il livello di protezione dei diritti fondamentali deve essere stabilito non in astratto, ma in modo consono alle esigenze collegate agli obiettivi perseguiti dall'Unione. Egli rileva, da un lato, che per conseguire l'obiettivo della costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione, il legislatore dell'Unione ha inteso rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri mediante il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di diritti individuali nei procedimenti penali, per semplificare e accelerare la cooperazione giudiziaria. Dall'altro lato, il legislatore dell'Unione ha voluto proteggere i diritti fondamentali in modo tale da non compromettere l’efficacia del meccanismo del mandato d’arresto europeo, evitando che le garanzie processuali siano utilizzate per il solo fine di sottrarsi all’azione della giustizia.