domenica 18 dicembre 2011

(C‑70/10) DIRITTO D'AUTORE - FORNITORI DI ACCESSO A INTERNET

(C‑70/10) DIRITTO D'AUTORE - FORNITORI DI ACCESSO A INTERNET
PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI FILTRAGGIO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE AL FINE DI IMPEDIRE GLI SCAMBI DEI FILE CHE LEDONO I DIRITTO D'AUTORE - ASSENZA DI UN OBBLIGO GENERALE DI SORVEGLIARE LE INFORMAZIONI TRASMESSE
La Corte di Giustizia, adita ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. dalla Corte d’Appello di Bruxelles, ha stabilito il principio secondo cui il diritto dell'Unione vieta che sia rivolta ad un fornitore di accesso ad Internet l’ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio per tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, applicabile indistintamente a tutta la sua clientela - a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti nel tempo - e idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore. Nella motivazione, la Corte ha rammentato in particolare che i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere che venga emanata un'ordinanza nei confronti degli intermediari, come i fornitori di accesso a Internet, i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare i loro diritti. Le modalità delle ingiunzioni sono previste dal diritto nazionale. Tuttavia, le legislazioni nazionali devono rispettare le limitazioni derivanti dal diritto dell'Unione, ed in particolare il divieto imposto dalla direttiva sul commercio elettronico di adottare misure che obblighino un fornitore di accesso ad Internet a procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso trasmette sulla propria rete. Sebbene, infatti, la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non può desumersi né da tale Carta, né dalla giurisprudenza della Corte, che tale diritto sia intangibile e che la relativa tutela debba essere garantita in modo assoluto.

Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 novembre 2011

Nel procedimento C‑70/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio), con decisione 28 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2010, nella causa

Scarlet Extended SA

contro

Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM),

con l’intervento di:

Belgian Entertainment Association Video ASBL (BEA Video),

Belgian Entertainment Association Music ASBL (BEA Music),

Internet Service Provider Association ASBL (ISPA),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Scarlet Extended SA, dagli avv.ti T. De Meese e B. Van Asbroeck, avocats;

– per la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), la Belgian Entertainment Association Video ASBL (BEA Video) e la Belgian Entertainment Association Music ASBL (BEA Music), dagli avv.ti F. de Visscher, B. Michaux e F. Brison, avocats;

– per la Internet Service Provider Association ASBL (ISPA), dall’avv. G. Somers, avocat;

– per il governo belga, dai sigg. T. Materne e J.‑C. Halleux, nonché dalla sig.ra C. Pochet, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek e dalla sig.ra K. Havlíčková, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

– per il governo olandese, dalle sig.re C. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, dai sigg. M. Szpunar, M. Drwięcki e J. Goliński, in qualità di agenti;

– per il governo finlandese, dalla sig.ra M. Pere, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, dalle sig.re J. Samnadda e C. Vrignon, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle seguenti direttive:

– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1);

– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10);

– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45; rettifiche nella GU 2004, L 195, pag. 16);

– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), e

– direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).

2 Questa domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Scarlet Extended SA (in prosieguo: la «Scarlet») e la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (in prosieguo: la «SABAM») vertente sul rifiuto della Scarlet di predisporre un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche realizzate tramite programmi per lo scambio di archivi (detti «peer-to-peer»), onde impedire gli scambi dei file che ledono i diritti d’autore.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2000/31

3 Ai sensi del quarantacinquesimo e del quarantasettesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/31:

«(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima.

(...)

(47) Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni».

4 L’art. 1 di questa direttiva così recita:

«1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.

2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri.

(...)».

5 L’art. 12 di detta direttiva, che figura nella Sezione 4 del Capo II della stessa ed è intitolato «Responsabilità dei prestatori intermediari», dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:

a) non dia origine alla trasmissione;

b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

(...)

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione».

6 Ai sensi dell’art. 15 della direttiva 2000/31, anch’esso incluso nella sua Sezione 4 del Capo II:

«1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell’informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati».

La direttiva 2001/29

7 A norma del sedicesimo e del cinquantanovesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29:

«(16)(...) La presente direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti per [la direttiva 2000/31], in quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l’altro alcune parti importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta.

(...)

(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall’intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell’articolo 5. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri».

8 L’art. 8 della direttiva 2001/29 stabilisce quanto segue:

«1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione delle sanzioni e l’utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(...)

3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi».

La direttiva 2004/48

9 Il ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/48 così recita:

«[Senza pregiudizio di] eventuali altre misure, procedure e mezzi di ricorso disponibili, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di richiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento inibitorio dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri. Per quanto riguarda le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, la direttiva [2001/29] prevede già un ampio livello di armonizzazione. Pertanto l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva [2001/29] non dovrebbe essere pregiudicato dalla presente direttiva».

10 Ai termini dell’art. 2, n. 3, della direttiva 2004/48:

«La presente direttiva fa salve:

a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale (…), la direttiva [2000/31] in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 [di quest’ultima] in particolare;

(...)».

11 L’art. 3 della direttiva 2004/48 così recita:

«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

12 L’art. 11 della direttiva 2004/48 così dispose:

«Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell’autore della violazione un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un’ingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l’esecuzione. Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva [2001/29]».

Il diritto nazionale

13 L’art. 87, n. 1, primo e secondo comma, della legge 30 giugno 1994, sul diritto d’autore e sui diritti connessi (Moniteur belge del 27 luglio 1994, pag. 19297) prevede quanto segue:

«Il presidente del tribunal de première instance (…) consta[ta] l’esistenza e [ordina] la cessazione di qualsiasi violazione del diritto d’autore o di un diritto connesso.

[Può] altresì emanare un provvedimento inibitorio contro intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d’autore o un diritto connesso».

14 Gli artt. 18 e 21 della legge 11 marzo 2003, su taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione (Moniteur belge del 17 marzo 2003, pag. 12962), recepiscono nel diritto nazionale gli artt. 12 e 15 della direttiva 2000/31.

Causa principale e questioni pregiudiziali

15 La SABAM è una società di gestione che rappresenta gli autori, i compositori e gli editori di opere musicali ed autorizza l’utilizzo delle loro opere tutelate da parte di terzi.

16 La Scarlet è un fornitore di accesso ad Internet (in prosieguo: «FAI») che procura ai propri clienti tale accesso, senza proporre altri servizi come lo scaricamento o la condivisione dei file.

17 Nel corso del 2004, la SABAM perveniva alla conclusione che gli utenti di Internet che si avvalevano dei servizi della Scarlet scaricavano da Internet, senza autorizzazione e senza pagarne i diritti, opere contenute nel suo catalogo utilizzando reti «peer-to-peer», che costituiscono uno strumento aperto per la condivisione di contenuti, indipendente, decentralizzato e dotato di avanzate funzioni di ricerca e di scaricamento di file.

18 Con atto di ricorso del 24 giugno 2004 essa citava pertanto la Scarlet dinanzi al presidente del tribunal de première instance de Bruxelles, sostenendo che, nella sua qualità di FAI, tale società si trovava nella situazione ideale per adottare misure volte a far cessare le violazioni del diritto d’autore commesse dai suoi clienti.

19 LA SABAM chiedeva, anzitutto, che venisse riconosciuta la violazione dei diritti d’autore sulle opere musicali appartenenti al suo repertorio, in particolare dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico, dovuta allo scambio non autorizzato di file musicali realizzato grazie a software «peer to peer». Tali violazioni sarebbero state commesse avvalendosi dei servizi della Scarlet.

20 Essa domandava inoltre che la Scarlet fosse condannata, a pena di ammenda, a far cessare tali violazioni rendendo impossibile o bloccando qualsiasi forma di invio o di ricezione da parte dei suoi clienti, mediante programmi «peer to peer», senza autorizzazione dei titolari dei diritti, di file contenenti un’opera musicale, pretendendo infine che la Scarlet le comunicasse la descrizione delle misure che intendeva applicare per ottemperare all’emananda sentenza, a pena di ammenda.

21 Con sentenza 26 novembre 2004, il presidente del tribunal de première instance de Bruxelles accertava l’esistenza delle violazioni del diritto d’autore denunciate dalla SABAM. Tuttavia, prima di statuire sull’istanza di provvedimenti inibitori, esso incaricava un perito di verificare se le soluzioni tecniche proposte dalla SABAM fossero tecnicamente realizzabili, se esse consentissero di filtrare unicamente gli scambi illeciti di file e se esistessero altri dispositivi idonei a controllare l’utilizzo di programmi «peer to peer», nonché di quantificare il costo dei dispositivi considerati.

22 Nella sua relazione, il perito designato traeva la conclusione che, nonostante la presenza di numerosi ostacoli tecnici, non si poteva escludere completamente che il filtraggio ed il blocco degli scambi illeciti di file fosse realizzabile.

23 Con sentenza 29 giugno 2007, il presidente del tribunal de première instance de Bruxelles condannava pertanto la Scarlet a far cessare le violazioni del diritto d’autore accertate con la sentenza 26 novembre 2004, rendendo impossibile qualsiasi forma, realizzata mediante un programma «peer to peer», di invio o di ricezione, da parte dei suoi clienti, di file che contenessero un’opera musicale appartenente al repertorio della Sabam, a pena di ammenda.

24 La Scarlet interponeva appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, affermando, anzitutto, che le risultava impossibile ottemperare a tale ingiunzione poiché l’efficacia e la durata nel tempo dei dispositivi di blocco o di filtraggio non erano dimostrate e l’attuazione di tali dispositivi era ostacolata da diversi fattori pratici, quali problemi di capacità della rete e di impatto sulla stessa. Inoltre, qualsiasi tentativo di bloccare i file incriminati, a suo avviso, sarebbe stato destinato al fallimento a breve termine, stante l’esistenza di numerosi programmi «peer-to-peer» che avrebbero reso impossibile la verifica del loro contenuto da parte di terzi.

25 La Scarlet sosteneva poi che detta ingiunzione non era conforme all’art. 21 della legge 11 marzo 2003, su taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, che recepisce nel diritto nazionale l’art. 15 della direttiva 2000/31, in quanto imponeva, de facto, un obbligo generale di sorveglianza sulle comunicazioni veicolate dalla sua rete, posto che qualsiasi dispositivo di blocco o di filtraggio del traffico «peer to peer» presuppone una sorveglianza generalizzata su tutte le comunicazioni che passano per tale rete.

26 Infine, la Scarlet spiegava che la predisposizione di un sistema di filtraggio avrebbe leso le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di tutela dei dati personali e di segreto delle comunicazioni, in quanto tale filtraggio implica il trattamento degli indirizzi IP, che sono dati personali.

27 In tale contesto il giudice del rinvio ha ritenuto che, prima di verificare se un meccanismo di filtraggio e di blocco dei file «peer-to-peer» esista e possa essere efficace, occorre assicurarsi che gli obblighi da porre eventualmente a carico della Scarlet siano conformi al diritto dell’Unione.

28 In tale contesto, la cour d’appel de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le direttive 2001/29 e 2004/48, lette in combinato disposto con le direttive 95/46, 2000/31 e 2002/58, interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell’ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che “[i giudici nazionali] possono altresì emettere un’ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d’autore o un diritto connesso”, ad ordinare ad un [FAI] di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a spese di tale FAI e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche, sia entranti che uscenti, che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante l’impiego di software “peer to peer”, al fine di individuare, nella sua rete, la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale il richiedente affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi, al momento della richiesta o in occasione dell’invio.

2) In caso di risposta affermativa alla [prima] questione (…), se tali direttive obblighino il giudice nazionale, adito per statuire su una richiesta di ingiunzione nei confronti di un intermediario dei cui servizi si avvalgano terzi per violare il diritto d’autore, ad applicare il principio della proporzionalità quando è chiamato a pronunciarsi sull’efficacia e sull’effetto dissuasivo della misura richiesta».

Sulle questioni pregiudiziali

29 Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette nel loro combinato disposto ed interpretate alla luce delle condizioni che la tutela dei diritti fondamentali applicabili implica, debbano essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione rivolta ad un FAI di predisporre un sistema di filtraggio:

– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»;

– che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela;

– a titolo preventivo;

– a sue spese esclusive, e

– senza limiti nel tempo,

idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore (in prosieguo: il «sistema di filtraggio controverso»).

30 In proposito, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi degli artt. 8, n. 3, della direttiva 2001/29 e 11, terza frase, della direttiva 2004/48, i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari, come i FAI, i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare i loro diritti.

31 Dalla giurisprudenza della Corte risulta poi che la competenza attribuita, a norma di tali disposizioni, agli organi giurisdizionali nazionali deve consentire a questi ultimi di ingiungere a detti intermediari di adottare provvedimenti che contribuiscano in modo effettivo, non solo a porre fine alle violazioni già inferte ai diritti di proprietà intellettuale mediante i loro servizi della società dell’informazione, ma anche a prevenire nuove violazioni (v., in questo senso, sentenza 12 luglio 2011, causa C‑324/09, L’Oréal e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 131).

32 Infine, dalla medesima giurisprudenza si evince che le modalità delle ingiunzioni che gli Stati membri devono prevedere ai sensi di detti artt. 8, n. 3, e 11, terza frase, quali quelle relative alle condizioni che devono essere soddisfatte e alla procedura da seguire, devono essere stabilite dal diritto nazionale (v., mutatis mutandis, sentenza L’Oréal e a., cit., punto 135).

33 Pertanto, tali norme nazionali, al pari della loro applicazione da parte degli organi giurisdizionali nazionali, devono rispettare i limiti derivanti dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nonché dalle fonti del diritto alle quali tali direttive fanno riferimento (v., in questo senso, sentenza L’Oréal e a., cit., punto 138).

34 Di conseguenza, in conformità al sedicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 e all’art. 2, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/48, dette norme, emanate dagli Stati membri, non possono intaccare le disposizioni della direttiva 2000/31 e, più precisamente, i suoi artt. 12‑15.

35 Tali norme devono quindi rispettare l’art. 15, n. 1, della direttiva 2000/31, che vieta alle autorità nazionali di adottare misure che impongano ad un FAI di procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso trasmette sulla propria rete.

36 A questo riguardo, la Corte ha già statuito che siffatto divieto abbraccia in particolare le misure nazionali che obbligherebbero un prestatore intermedio, come un FAI, a realizzare una vigilanza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale. Peraltro, un obbligo siffatto di vigilanza generale sarebbe incompatibile con l’art. 3 della direttiva 2004/48, il quale enuncia che le misure contemplate da detta direttiva devono essere eque e proporzionate e non eccessivamente costose (v. sentenza L’Oréal e a., cit., punto 139).

37 Ciò considerato, occorre verificare se l’ingiunzione oggetto della causa principale, che impone al FAI di predisporre il sistema di filtraggio controverso, implichi in tale circostanza l’obbligo di procedere ad una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale.

38 A questo proposito, è pacifico che l’attuazione di tale sistema di filtraggio presuppone:

– che il FAI identifichi, in primo luogo, nell’insieme delle comunicazioni elettroniche di tutti i suoi clienti, i file che appartengono al traffico «peer-to-peer»;

– che esso identifichi, in secondo luogo, nell’ambito di tale traffico, i file che contengono opere sulle quali i titolari dei diritti di proprietà intellettuale affermino di vantare diritti;

– in terzo luogo, che esso determini quali tra questi file sono scambiati in modo illecito e,

– in quarto luogo, che proceda al blocco degli scambi di file che esso stesso qualifica come illeciti.

39 Siffatta sorveglianza preventiva richiederebbe così un’osservazione attiva sulla totalità delle comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del FAI coinvolto e, pertanto, includerebbe tutte le informazioni da trasmettere e ciascun cliente che si avvale di tale rete.

40 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che l’ingiunzione rivolta al FAI in questione di predisporre il sistema di filtraggio controverso lo obbligherebbe a procedere ad una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale. Da ciò si evince che tale ingiunzione imporrebbe a detto FAI una sorveglianza generalizzata, che è vietata dall’art. 15, n. 1, della direttiva 2000/31.

41 Per vagliare la conformità di tale ingiunzione al diritto dell’Unione, occorre inoltre tenere conto delle condizioni che discendono dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, come quelli menzionati dal giudice del rinvio.

42 In proposito va ricordato che l’ingiunzione oggetto della causa principale è volta a garantire la tutela dei diritti d’autore, che appartengono alla sfera del diritto di proprietà intellettuale e che possono essere lesi dalla natura e dal contenuto di talune comunicazioni elettroniche realizzate per il tramite della rete del FAI in questione.

43 Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto.

44 Come emerge, infatti, dai punti 62‑68 della sentenza 29 gennaio 2008, causa C‑275/06, Promusicae (Racc. pag. I‑271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali.

45 Più precisamente, dal punto 68 di tale sentenza emerge che è compito delle autorità e dei giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d’autore, garantire un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure.

46 Pertanto, in circostanze come quelle della causa principale, le autorità ed i giudici nazionali devono in particolare garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d’autore, e quella della libertà d’impresa, appannaggio di operatori come i FAI in forza dell’art. 16 della Carta.

47 Orbene, nella presente fattispecie, l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implica una sorveglianza, nell’interesse di tali titolari, su tutte le comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del FAI coinvolto. Tale sorveglianza è inoltre illimitata nel tempo, riguarda qualsiasi futura violazione e postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere future, che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema.

48 Pertanto, un’ingiunzione di questo genere causerebbe una grave violazione della libertà di impresa del FAI in questione, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo carico, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose.

49 Ciò premesso, occorre dichiarare che l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso non rispetta l’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari dei diritti d’autore, e, dall’altro, quella della libertà d’impresa, appannaggio di operatori come i FAI.

50 Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al FAI coinvolto, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei clienti di tale FAI, ossia i loro diritti alla tutela dei dati personali e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli artt. 8 e 11 della Carta.

51 Da un lato, infatti, è pacifico che l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe un’analisi sistematica di tutti i contenuti, nonché la raccolta e l’identificazione degli indirizzi IP degli utenti all’origine dell’invio dei contenuti illeciti sulla rete, indirizzi che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono di identificare in modo preciso suddetti utenti.

52 Dall’altro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto lecito ed un contenuto illecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto di autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in certi Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea gratuitamente da parte dei relativi autori.

53 Pertanto, occorre dichiarare che, adottando l’ingiunzione che costringe il FAI a predisporre il sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in questione non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale e, dall’altro, la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni.

54 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni sottoposte dichiarando che le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione ad un FAI di predisporre il sistema di filtraggio controverso.

Sulle spese

55 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Le direttive:

– del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);

– del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;

– del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

– del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e

– del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),

lette in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio:

– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»;

– che si applica indistintamente a tutta la sua clientela;

– a titolo preventivo;

– a sue spese esclusive, e

– senza limiti nel tempo,

idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore.

(C- 329/11) SPAZIO DI LIBERTA', DI SICUREZZA E DI GIUSTIZIA - DIRETTIVA 2008/115/CE - NORME E PROCEDURE COMUNI IN MATERIA DI RIMPATRIO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

(C- 329/11) SPAZIO DI LIBERTA', DI SICUREZZA E DI GIUSTIZIA - DIRETTIVA 2008/115/CE - NORME E PROCEDURE COMUNI IN MATERIA DI RIMPATRIO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE
NORMATIVA NAZIONALE CHE PREVEDE, IN CASO DI SOGGIORNO IRREGOLARE, LA PENA DELLA RECLUSIONE E UN'AMMENDA
La Corte di Giustizia, adita in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte d’Appello di Parigi, ha stabilito il principio secondo cui la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), deve essere interpretata nel senso che essa non ammette la normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa preveda la reclusione di un cittadino di un Paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di quello Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui all’art. 8 della direttiva, e per il quale la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata (ove egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento). Richiamando la propria precedente giurisprudenza (ossia, la sentenza del 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU, Hassen El Dridi), la Corte ha chiarito che irrogare ed eseguire una pena detentiva nel corso della procedura di rimpatrio non contribuisce alla realizzazione dell’allontanamento che tale procedura persegue. Una pena del genere, pertanto, non rappresenta propriamente una «misura» o «una misura coercitiva» ai sensi della direttiva sopra citata. La Corte, inoltre, muovendo dal rilievo secondo cui gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni penali che disciplinino, nel rispetto della direttiva rimpatri e del suo obiettivo, le situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare l’allontanamento di un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, ha stabilito l’ulteriore principio in base al quale la direttiva non vieta che siano inflitte sanzioni penali, ai sensi delle norme nazionali e nel rispetto dei diritti fondamentali, ai cittadini di Paesi terzi cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio prevista da tale direttiva e che soggiornino in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro senza che esista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio.

Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 6 dicembre 2011

Nel procedimento C‑329/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Cour d’appel de Paris (Francia), con decisione 29 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2011, nella causa

Alexandre Achughbabian

contro

Préfet du Val-de-Marne,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot, J. Malenovský, U. Lõhmus e M. Safjan, presidenti di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore), A. Arabadjiev, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. J.‑J. Kasel, giudici

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista l’ordinanza del presidente della Corte 30 settembre 2011 con cui si è deciso di trattare la domanda pregiudiziale secondo un procedimento accelerato ai sensi degli artt. 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura della Corte,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 ottobre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per il sig. Achughbabian, dagli avv.ti C. Papazian e P. Spinosi, avocats;

– per il governo francese, dalla sig.ra E. Belliard, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. Beaupère‑Manokha, in qualità di agenti;

– per il governo danese, dal sig. C. Vang, in qualità di agente;

– per il governo tedesco, dai sigg. T. Henze e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti;

– per il governo estone, dalla sig.ra M. Linntam, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, dalla sig.ra M. Condou Durande, in qualità di agente,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

2 Questa domanda è stata presentata nel contesto di una controversia pendente tra il sig. Achughbabian ed il préfet du Val-de-Marne (prefetto del Dipartimento della Val-de-Marne), in ordine al soggiorno irregolare del sig. Achughbabian nel territorio francese.

Contesto normativo

La direttiva 2008/115

3 I ‘considerando’ quarto, quinto e diciassettesimo della direttiva 2008/115 così recitano:

«(4) Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita.

(5) La presente direttiva dovrebbe introdurre un corpus orizzontale di norme, applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro.

(…)

(17) (...) Fatto salvo l’arresto iniziale da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale, il trattenimento dovrebbe di norma avvenire presso gli appositi centri di permanenza temporanea».

4 L’art. 1 della direttiva 2008/115, rubricato «Oggetto», stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».

5 L’art. 2 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

a) sottoposti a respingimento alla frontiera (...) ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro;

b) sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione.

(...)».

6 L’art. 3 di detta direttiva, rubricato «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

2) “soggiorno irregolare” la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso(...), di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

3) “rimpatrio” il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:

– nel proprio paese di origine, o

– in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o

– in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;

4) “decisione di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;

5) “allontanamento” l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro;

(…)».

7 Gli artt. 6‑9 della direttiva 2008/115 così recitano:

«Articolo 6

Decisione di rimpatrio

1. Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo (...).

3. Gli Stati membri possono astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro (...).

4. In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio (...).

5. Qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, lo Stato membro in questione valuta l’opportunità di astenersi dall’emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura (...).

(…).

Articolo 7

Partenza volontaria

1. La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. (...).

(…)

2. Gli Stati membri prorogano, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l’esistenza di bambini che frequentano la scuola e l’esistenza di altri legami familiari e sociali.

3. Per la durata del periodo per la partenza volontaria possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo.

4. Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni.

Articolo 8

Allontanamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7.

(…)

4. Ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non ecced[o]no un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell’integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato.

(…).

Articolo 9

Rinvio dell’allontanamento

1. Gli Stati membri rinviano l’allontanamento:

a) qualora violi il principio di non-refoulement, oppure

b) per la durata della sospensione concessa [in seguito ad un ricorso contro una decisione connessa al rimpatrio].

2. Gli Stati membri possono rinviare l’allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. Gli Stati membri tengono conto in particolare:

a) delle condizioni fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo;

b) delle ragioni tecniche, come l’assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell’assenza di identificazione.

3. Ove sia disposto il rinvio dell’allontanamento a norma dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di un paese terzo interessato possono essere imposti gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 3».

8 Gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115 sono del seguente tenore:

«Articolo 15

Trattenimento

1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:

a) sussiste un rischio di fuga o

b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.

(…)

4. Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.

5. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi.

6. Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:

a) della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o

b) dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

Articolo 16

Condizioni di trattenimento

1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.

(…)».

9 Ai sensi dell’art. 20 della direttiva 2008/115, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro il 24 dicembre 2010.

La normativa nazionale

Il Codice dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo

10 Ai sensi dell’art. L. 211‑1 del Codice francese dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo (in prosieguo: il «Ceseda»), «[p]er entrare in Francia, lo straniero deve essere munito (…) dei documenti e dei visti richiesti dalle convenzioni internazionali e dai vigenti regolamenti (…)».

11 A norma dell’art. L. 311‑1 di tale Codice «(…) lo straniero di età superiore ai diciotto anni che intenda soggiornare in Francia deve, una volta passati tre mesi dal suo ingresso in Francia, essere munito di un permesso di soggiorno».

12 L’art. L. 551‑1 del Ceseda, nella versione vigente all’epoca dei fatti della causa principale, era redatto nei seguenti termini:

«Il trattenimento di uno straniero in locali non di competenza dell’amministrazione penitenziaria può essere disposto solo qualora tale straniero:

(…)

3° sia destinatario di un decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera (…) emanato meno di un anno prima, o debba essere riaccompagnato alla frontiera in esecuzione di un’espulsione prevista dal (…) Codice penale, ma non possa lasciare immediatamente il territorio francese, oppure

(…)

6° sia destinatario di un obbligo di lasciare il territorio francese, decretato (…) meno di un anno prima – e il cui termine di un mese previsto per l’abbandono volontario del territorio è scaduto – ma non possa lasciare immediatamente il territorio francese».

13 L’art. L. 552‑1, prima frase, del Ceseda, nella versione vigente all’epoca dei fatti della causa principale, disponeva che «[q]uando è trascorso un periodo di quarantotto ore dalla decisione di trattenimento, il giudice delle libertà e della detenzione è adito ai fini del prolungamento del trattenimento».

14 L’art. L. 621‑1 del Ceseda così dispone:

«Lo straniero che sia entrato o abbia soggiornato in Francia senza conformarsi agli artt. L. 211‑1 e L. 311‑1 o si sia trattenuto in Francia oltre il termine autorizzato dal visto è punito con un anno di reclusione e un’ammenda di EUR 3 750.

Il giudice può inoltre vietare allo straniero condannato, per un periodo non superiore a tre anni, l’ingresso o il soggiorno in Francia. L’espulsione comporta l’immediato riaccompagnamento del condannato alla frontiera, se del caso alla scadenza della pena della reclusione».

15 Alcune di queste disposizioni del Ceseda sono state modificate dalla legge 16 giugno 2011, n. 2011‑672, sull’immigrazione, l’integrazione e la nazionalità (JORF del 17 luglio 2011, pag. 10290), entrata in vigore il 18 luglio 2011. L’art. L. 621‑1 del Ceseda non fa parte di tali disposizioni modificate.

Il Codice di procedura penale

16 Secondo l’art. 62‑2 del Codice di procedura penale, nella versione vigente all’epoca dei fatti della causa principale:

«Il fermo di polizia [garde à vue] è un provvedimento coercitivo deciso da un ufficiale di polizia giudiziaria, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, in forza del quale è mantenuta a disposizione degli inquirenti una persona a carico della quale sussistono una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato punito con la reclusione».

Causa principale e questione pregiudiziale

17 Il 24 giugno 2011, a Maisons-Alfort (Francia), la polizia effettuava dei controlli d’identità sulla pubblica via. Una delle persone interrogate in occasione di tale controllo dichiarava di chiamarsi Alexandre Achughbabian e di essere nato in Armenia il 9 luglio 1990.

18 Secondo il verbale redatto dalla polizia, il sig. Achughbabian dichiarava inoltre di essere di nazionalità armena. Quest’ultimo, tuttavia, ha smentito tale dichiarazione.

19 Il sig. Achughbabian veniva sottoposto a fermo di polizia in quanto sospettato di aver commesso e di continuare a commettere il reato previsto all’art. L. 621‑1 del Ceseda.

20 Da un esame più approfondito della situazione del sig. Achughbabian, emergeva allora che l’interessato aveva fatto ingresso in Francia il 9 aprile 2008 e aveva chiesto la concessione di un titolo di soggiorno in tale paese, che tale domanda era stata respinta il 28 novembre 2008, e che quest’ultimo diniego era stato confermato il 27 gennaio 2009 dal prefetto della Val-d’Oise e corredato, ad opera di quest’ultimo, di un decreto, notificato al sig. Achughbabian il 14 febbraio 2009, recante l’obbligo di lasciare il territorio francese entro un mese.

21 Il 25 giugno 2011 il prefetto della Val-de-Marne adottava un decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera ed un decreto di trattenimento, che venivano notificati al sig. Achughbabian.

22 Il 27 giugno 2011 il giudice delle libertà e della detenzione del Tribunal de grande instance de Créteil, adito ai sensi dell’art. L. 552‑1 del Ceseda ai fini della proroga del trattenimento oltre le 48 ore, disponeva tale proroga e respingeva le eccezioni di nullità sollevate dal sig. Achughbabian contro, in particolare, il fermo di polizia cui era stato sottoposto.

23 Una di dette eccezioni era tratta dalla sentenza 28 aprile 2011, causa C‑61/11 PPU, El Dridi (non ancora pubblicata nella Raccolta), in cui la Corte ha dichiarato che la direttiva 2008/115 osta ad una normativa di uno Stato membro che preveda la pena della reclusione per il solo motivo che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, in violazione di un ordine di lasciare il territorio di tale Stato membro entro un determinato termine, permanga in detto territorio senza un giustificato motivo. Secondo il sig. Achughbabian, da tale sentenza si evince che la pena detentiva prevista dall’art. L. 621‑1 del Ceseda è incompatibile con il diritto dell’Unione. Alla luce di tale incompatibilità e della regola per cui il fermo di polizia può essere disposto unicamente in caso di sospetto di un reato passibile della pena della reclusione, il procedimento seguito in questa fattispecie sarebbe irregolare.

24 Il 28 giugno 2011 il sig. Achughbabian ha interposto appello avverso l’ordinanza del giudice delle libertà e della detenzione del Tribunal de grande instance de Créteil dinanzi alla Cour d’appel de Paris. Quest’ultima ha dichiarato che il sig. Achughbabian è di nazionalità armena, che è stato sottoposto a fermo di polizia e successivamente a un trattenimento per soggiorno irregolare e che ha eccepito che l’art. L. 621‑1 del Ceseda è incompatibile con la direttiva 2008/115, come interpretata nella citata sentenza El Dridi.

25 Alla luce di quanto sopra, la Cour d’appel de Paris ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, tenuto conto del suo ambito di applicazione, la direttiva [2008/115] osti ad una norma nazionale come l’art. L. 621‑1 del [Ceseda] che prevede l’irrogazione della pena della reclusione ad un cittadino di un paese terzo esclusivamente in ragione del suo ingresso o soggiorno irregolare sul territorio nazionale».

26 Il giudice del rinvio ha inoltre posto fine al trattenimento del sig. Achughbabian.

27 Su domanda del giudice del rinvio, la sezione designata ha valutato la necessità di sottoporre la presente causa al procedimento d’urgenza previsto all’art. 104 ter del regolamento di procedura. Dopo aver sentito l’avvocato generale, detta sezione ha deciso di non accogliere tale domanda.

Sulla questione pregiudiziale

28 Anzitutto, occorre rilevare che la direttiva 2008/115 verte unicamente sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro sia irregolare e, pertanto, non si prefigge l’obiettivo di armonizzare integralmente le norme nazionali sul soggiorno degli stranieri. Tale direttiva, quindi, non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare alla stregua di reato e preveda sanzioni penali per scoraggiare e reprimere la commissione di siffatta infrazione delle norme nazionali in materia di soggiorno.

29 Poiché le norme e le procedure comuni introdotte dalla direttiva 2008/115 riguardano solo l’adozione di decisioni di rimpatrio e la loro esecuzione, occorre inoltre far notare che tale direttiva non osta ad una detenzione finalizzata a determinare se il soggiorno di un cittadino di un paese terzo sia regolare o meno.

30 Tale conclusione è corroborata dal diciassettesimo ‘considerando’ di detta direttiva, dal quale si deduce che le condizioni dell’arresto iniziale di cittadini di paesi terzi sospettati di soggiornare in modo irregolare in uno Stato membro rimangono disciplinate dal diritto nazionale. Peraltro, come ha osservato il governo francese, la finalità della direttiva 2008/115 ‑ ossia l’efficace rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ‑ risulterebbe compromessa se gli Stati membri non potessero evitare, mediante una privazione di libertà come il fermo di polizia, che una persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora prima che la sua situazione abbia potuto essere chiarita.

31 A tale riguardo, le autorità competenti devono disporre di un termine che, seppur breve, sia anche ragionevole, per poter identificare la persona soggetta al controllo e per ricercare le informazioni che consentono di accertare se tale persona sia un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare. In caso di mancata cooperazione dell’interessato, determinarne il nome e la nazionalità può rivelarsi difficile. Lo stesso può dirsi della verifica della sussistenza di un soggiorno irregolare, soprattutto qualora l’interessato invochi lo status di richiedente asilo o di rifugiato. Ciò premesso, le competenti autorità, onde evitare di compromettere, come ricordato al punto precedente, l’obiettivo della direttiva 2008/115, sono tenute ad agire con diligenza e a pronunciarsi senza indugio in merito alla regolarità o meno del soggiorno della persona interessata. Una volta constatata l’irregolarità del soggiorno, dette autorità devono, ai sensi dell’art. 6, n. 1, di detta direttiva, e fatte salve le eccezioni previste da quest’ultima, emanare una decisione di rimpatrio.

32 Da quanto precede risulta che la direttiva 2008/115 non vieta né una disciplina nazionale come l’art. L. 621‑1 del Ceseda, nella parte in cui quest’ultima qualifica il soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo come reato ed irroga sanzioni penali, compresa la pena della reclusione, per reprimere tale tipo di soggiorno, né la detenzione di un cittadino di un paese terzo allo scopo di determinare se il suo soggiorno sia regolare oppure no. Tuttavia, occorre anche verificare se tale direttiva osti ad una disciplina come quella istituita dall’art. L. 621‑1 del Ceseda laddove quest’ultima può condurre alla reclusione nel corso del procedimento di rimpatrio disciplinato da detta direttiva.

33 A questo proposito, la Corte ha già rilevato che, nonostante la legislazione penale e le norme di procedura penale rientrino, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri, su tale ambito del diritto può nondimeno incidere il diritto dell’Unione. Pertanto, sebbene né l’art. 63, primo comma, punto 3, lett. b), CE – disposizione che è stata ripresa dall’art. 79, n. 2, lett. c), TFUE – né la direttiva 2008/115, adottata in particolare sul fondamento di detta disposizione del Trattato CE, escludano la competenza penale degli Stati membri in tema di immigrazione clandestina e di soggiorno irregolare, questi ultimi devono fare in modo che la propria legislazione in materia rispetti il diritto dell’Unione. Detti Stati non possono applicare una normativa penale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva e da privare così quest’ultima del suo effetto utile (sentenza El Dridi, cit., punti 53‑55 e la giurisprudenza ivi citata).

34 Per quanto concerne la questione diretta a chiarire se la direttiva 2008/115 osti, per ragioni analoghe a quelle esposte dalla Corte nella citata sentenza El Dridi, ad una disciplina come quella istituita dall’art. L. 621‑1 del Ceseda, occorre anzitutto constatare che la situazione del ricorrente nella causa principale è riconducibile a quella descritta all’art. 8, n. 1, di tale direttiva.

35 Dal fascicolo di causa e dalla risposta che il giudice del rinvio ha fornito ad una richiesta di chiarimenti rivoltagli dalla Corte risulta infatti che il 14 febbraio 2009 al sig. Achughbabian è stato notificato un ordine di lasciare il territorio francese, che fissava un periodo di un mese per la partenza volontaria, e che questi non ha rispettato detto ordine. Poiché tale decisione di rimpatrio non era più in vigore il 24 giugno 2011, data del controllo e del fermo di polizia cui è stato sottoposto il sig. Achughbabian, il 25 giugno 2011 è stata emanata una nuova decisione di rimpatrio, questa volta sotto forma di un decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera non corredato di un periodo per la partenza volontaria. Di conseguenza, a prescindere dal fatto che la situazione del ricorrente nella causa principale vada considerata come quella di una persona che non ha osservato un obbligo di rimpatrio entro il termine concesso per una partenza volontaria, oppure come quella di una persona colpita da una decisione di rimpatrio non corredata di un periodo per la partenza volontaria, detta situazione è comunque sussumibile nell’art. 8, n. 1, della direttiva 2008/115 e, quindi, comporta il sorgere dell’obbligo imposto da questo articolo in capo allo Stato membro di cui trattasi di adottare tutte le misure necessarie per procedere all’allontanamento, vale a dire, a norma dell’art. 3, punto 5, della direttiva in parola, il trasporto fisico dell’interessato fuori dallo Stato membro.

36 Inoltre, occorre rilevare che dalla lettura dell’art. 8, nn. 1 e 4, della direttiva 2008/115 risulta con chiarezza che i termini «misure» e «misure coercitive», ivi figuranti, si riferiscono a qualsiasi intervento che sfoci, in maniera efficace e proporzionata, nel rimpatrio dell’interessato. L’art. 15 della direttiva in parola stabilisce che il trattenimento dell’interessato è permesso unicamente per preparare e per permettere l’allontanamento e che tale privazione della libertà può essere mantenuta per un massimo di sei mesi, mentre un periodo di trattenimento supplementare di dodici mesi può aggiungersi solamente qualora la mancata esecuzione della decisione di rimpatrio durante i suddetti sei mesi sia conseguenza del fatto che l’interessato non ha cooperato o sia dovuta a ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi

37 Orbene, è evidente che irrogare ed eseguire una pena detentiva nel corso della procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115 non contribuisce alla realizzazione dell’allontanamento che detta procedura persegue, ossia al trasporto fisico fuori dallo Stato membro in questione. Siffatta pena, pertanto, non integra una «misura» o una «misura coercitiva» ai sensi dell’art. 8 della direttiva 2008/115.

38 Infine, è pacifico che la normativa nazionale oggetto della causa principale, prevedendo la pena della reclusione per il cittadino di un paese terzo che abbia più di 18 anni e soggiorni in modo irregolare in Francia dopo che è scaduto il termine di tre mesi dal suo ingresso nel territorio francese, può comportare la reclusione, mentre, secondo le norme e procedure comuni sancite dagli artt. 6, 8, 15 e 16 della direttiva 2008/115, a tale cittadino di un paese terzo deve essere applicata, in via prioritaria, una procedura di rimpatrio e, per quanto riguarda l’eventuale privazione della libertà, egli può subire tutt’al più un trattenimento.

39 Pertanto, una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale è idonea ad ostacolare l’applicazione delle norme e delle procedure comuni stabilite dalla direttiva 2008/115 e a ritardare il rimpatrio, pregiudicando quindi, alla stessa stregua della normativa oggetto della causa sfociata nella citata sentenza El Dridi, l’effetto utile di detta direttiva.

40 Questa conclusione non è inficiata né dalla circostanza, sottolineata dal governo francese, che, in forza di circolari rivolte alle autorità giurisdizionali, le pene previste dalla disciplina nazionale discussa nella causa principale raramente vengono inflitte in casi diversi da quelli in cui la persona che soggiorna in modo irregolare ha commesso, oltre al reato di soggiorno irregolare, anche un altro reato, né dal fatto, anch’esso dedotto da tale governo, che il sig. Achughbabian non è stato condannato a dette pene.

41 A questo proposito è d’uopo rilevare che i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare, si siano resi colpevoli di uno o più altri reati, possono, all’occorrenza, ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 2008/115, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione. Tuttavia, nessuno degli elementi versati al fascicolo di causa sottoposto alla Corte induce a ritenere che il sig. Achughbabian abbia commesso un altro reato oltre a quello di soggiornare in modo irregolare nel territorio francese. Pertanto, la situazione del ricorrente nella causa principale non può essere esclusa dalla sfera di applicazione della direttiva 2008/115, dato che l’art. 2, n. 2, lett. b), di quest’ultima non può manifestamente essere interpretato, salvo privare la direttiva della sua ratio e del suo effetto vincolante, nel senso che gli Stati membri possano omettere di applicare le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva in parola ai cittadini di paesi terzi che abbiano commesso solo l’infrazione consistente nel soggiorno irregolare.

42 Per quanto riguarda la circostanza che, fino ad ora, il sig. Achughbabian non è stato condannato alla pena della reclusione e all’ammenda previste all’art. L. 621‑1 del Ceseda, occorre rilevare che è pacifico che l’emanazione di un decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera nei suoi confronti è stata fondata sulla constatazione del reato di soggiorno irregolare previsto da tale articolo e che quest’ultimo, a prescindere dal contenuto delle circolari citate dal governo francese, è idoneo a condurre alla condanna alle suddette pene. Pertanto, l’art. L. 621‑1 del Ceseda, così come la questione della sua compatibilità con il diritto dell’Unione, risultano pertinenti nella causa principale, considerato che, tra l’altro, il giudice del rinvio e il governo francese non hanno menzionato né un’archiviazione né, più in generale, una decisione che escluda definitivamente qualsiasi possibilità di perseguire il sig. Achughbabian per detto reato.

43 Del resto, e come ricordato al punto 33 della presente sentenza, occorre sottolineare il dovere incombente agli Stati membri ‑ derivante dall’art. 4, n. 3, TUE e ricordato al punto 56 della citata sentenza El Dridi ‑ di adottare tutte le misure idonee a garantire l’esecuzione degli obblighi risultanti dalla direttiva 2008/115 e di astenersi da qualsiasi provvedimento suscettibile di pregiudicare la realizzazione dei suoi obiettivi. È necessario che le disposizioni nazionali applicabili non siano tali da poter compromettere la corretta applicazione delle norme e delle procedure comuni sancite da detta direttiva.

44 Infine, non può essere accolto l’argomento dei governi tedesco ed estone, secondo cui gli artt. 8, 15 e 16 della direttiva 2008/115, pur ostando ad una pena della reclusione nel corso del procedimento di allontanamento previsto da tali articoli, non vietano che uno Stato membro infligga ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare una pena reclusiva prima di procedere all’allontanamento di tale persona secondo le modalità previste dalla direttiva.

45 A questo proposito, è sufficiente osservare che tanto dal dovere di lealtà degli Stati membri, quanto dall’esigenza di efficacia ricordata in particolare al quarto ‘considerando’ della direttiva 2008/115, discende che l’obbligo che l’art. 8 di tale direttiva impone agli Stati membri di procedere all’allontanamento, nelle ipotesi illustrate al n. 1 di questo articolo, deve essere adempiuto con la massima celerità. È del tutto evidente che così non sarebbe se lo Stato membro interessato, dopo aver accertato il soggiorno irregolare del cittadino di un paese terzo, anteponesse all’esecuzione della decisione di rimpatrio, o addirittura alla sua stessa adozione, un procedimento penale, eventualmente seguito dalla pena della reclusione. Tale modo di agire ritarderebbe l’allontanamento (sentenza El Dridi, cit. supra, punto 59) e, tra l’altro, non è annoverato tra le giustificazioni del rinvio dell’allontanamento menzionate all’art. 9 della direttiva 2008/115.

46 Dal complesso delle considerazioni esposte sopra risulta dunque che gli Stati membri, vincolati dalla direttiva 2008/115, non possono prevedere la pena della reclusione per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nei casi in cui tali cittadini, in forza delle norme e delle procedure comuni stabilite da tale direttiva, devono essere allontanati e possono al massimo, nell’ottica della preparazione e della realizzazione di tale allontanamento, essere sottoposti a trattenimento. Tuttavia, ciò non esclude la facoltà degli Stati membri di adottare o di mantenere in vigore disposizioni, eventualmente anche di natura penale, che disciplinino, nel rispetto dei principi di detta direttiva e del suo obiettivo, le situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare (sentenza El Dridi, cit. supra, punti 52 e 60).

47 In considerazione di tale facoltà, occorre dichiarare infondata la tesi addotta dai governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte secondo cui un’interpretazione come quella fornita supra priverebbe gli Stati membri della possibilità di scoraggiare i soggiorni irregolari.

48 La direttiva 2008/115 non osta, in particolare, all’irrogazione di sanzioni penali, ai sensi delle norme nazionali di procedura penale, a cittadini di paesi terzi cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio prevista da tale direttiva e che soggiornino in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro senza che esista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio.

49 A tale riguardo, occorre sottolineare che, nell’applicazione di dette norme di procedura penale, l’irrogazione delle sanzioni menzionate al punto precedente è subordinata al pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare di quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

50 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la questione sollevata dev’essere risolta dichiarando che la direttiva 2008/115 dev’essere interpretata nel senso che essa:

– osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui all’art. 8 di tale direttiva, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata; e

– non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio.

Sulle spese

51 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretata nel senso che essa:

– osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui all’art. 8 di tale direttiva, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata; e

– non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio.


Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-406/10 - Secondo l’avvocato generale Bot le funzionalità di un programma per elaboratore e il linguaggio di programmazione non possono essere protetti dal diritto d’autore

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-406/10
SAS Institute Inc.
Secondo l’avvocato generale Bot le funzionalità di un programma per elaboratore e il linguaggio di programmazione non possono essere protetti dal diritto d’autore
Il codice sorgente di un programma può essere riprodotto, a determinate condizioni, per garantire la sua interoperabilità con un altro programma
La società SAS Institute Inc. ha sviluppato il Sistema SAS, un insieme integrato di programmi che consente agli utenti di effettuare operazioni di elaborazione e di analisi di dati, in particolare di dati statistici. Il componente centrale del sistema SAS è denominato Base SAS. Esso permette agli utenti di scrivere ed eseguire programmi d’applicazione (detti anche «script») scritti nel linguaggio di programmazione SAS che consentono di trattare i dati. Le funzionalità di Base SAS possono essere estese con l’uso di moduli aggiuntivi.
I clienti della SAS, allorché volevano eseguire i loro programmi d’applicazione scritti in linguaggio SAS o crearne di nuovi, non avevano, in linea di principio, altra possibilità se non continuare a utilizzare su licenza i moduli necessari del sistema SAS. Infatti, un cliente che avesse voluto passare ad un altro fornitore di software sarebbe stato costretto a riscrivere in un altro linguaggio i propri programmi d’applicazione esistenti, il che richiede un investimento considerevole.
La società World Programming Ltd (WPL), si è resa conto della potenziale esistenza di un mercato per un software alternativo in grado di eseguire programmi d’applicazione scritti in linguaggio SAS. Essa ha pertanto creato un prodotto chiamato World Programming System (WPS). Quest’ultimo emula molte delle funzionalità dei moduli SAS, per fare in modo che i programmi d’applicazione dei clienti eseguiti in WPS funzionino come se eseguiti nei moduli SAS. Inoltre, al fine di consentire al proprio programma di avere accesso ai dati precedentemente salvati dal cliente in formato SAS e di trattarli, la WPL ha fatto sì che il suo programma comprenda ed interpreti tale formato di dati affinché sia garantita l’interoperabilità tra i due programmi.
Benché nulla induca a ritenere che la WPL abbia avuto accesso al codice sorgente 1 dei moduli SAS, la società SAS Institute ha avviato un’azione legale nel Regno Unito per far dichiarare che i comportamenti della WPL costituiscono una violazione del diritto d’autore sui suoi programmi per elaboratore. In tale contesto la High Court of Justice (Chancery Division), investita del ricorso in appello, sottopone diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia affinché quest’ultima precisi la portata della protezione giuridica conferita ai programmi per elaboratore dal diritto dell’Unione e in particolare dalla direttiva 91/50/CEE 2.
Nelle sue conclusioni in data odierna l’avvocato generale, sig. Yves Bot, ricorda preliminarmente che la protezione conferita dalla direttiva si applica a ogni forma di espressione di un programma per elaboratore e non alle idee e ai principi che sono alla base di un qualsivoglia elemento di un programma per elaboratore. Così, l’avvocato generale ritiene che la protezione di un programma per elaboratore si applica agli elementi letterali di tale programma – ossia il codice sorgente e il codice oggetto – ma anche a qualsiasi altro elemento che esprime la creatività del suo autore 3.
In primo luogo, relativamente alla funzionalità di un programma per elaboratore, l’avvocato generale la definisce il complesso di possibilità offerte da un sistema informatico. In altri termini il servizio che da esso si attende l’utilizzatore.
Partendo da tale premessa, l’avvocato generale ritiene che le funzionalità di un programma per elaboratore non siano suscettibili, in quanto tali, di essere protette dal diritto d’autore. Le funzionalità di un programma per elaboratore sono infatti dettate da uno scopo preciso e limitato. Al riguardo esse sono simili alle idee. È questa la ragione per la quale possono esistere diversi programmi per elaboratore che offrono le medesime funzionalità. Pertanto ammettere che una funzionalità di un programma per elaboratore possa, in quanto tale, essere protetta equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale.
Per contro, i mezzi per giungere a concretizzare le funzionalità di un programma possono essere protetti dal diritto d’autore. La creatività, il know-how e l’inventiva si manifestano, infatti, nel modo in cui il programma è elaborato, nella sua scrittura. Così la maniera in cui sono organizzati formule e algoritmi – quale lo stile di scrittura del programma per elaboratore – è atta a rispecchiare una creazione intellettuale propria del suo autore, che può quindi essere protetta.
L’avvocato generale ritiene quindi che, al pari di quanto avviene con qualsiasi altra opera meritevole di tutela da parte del diritto d’autore, la riproduzione di una parte sostanziale dell’espressione delle funzionalità di un programma per elaboratore può costituire una violazione del diritto d’autore. Nella fattispecie l’avvocato generale considera che il giudice nazionale dovrà accertare se, riproducendo le funzionalità del Sistema SAS nel suo programma per elaboratore, la WPL abbia ripreso una parte sostanziale degli elementi del Sistema SAS che costituisce espressione della creazione intellettuale propria della SAS Institute.
In secondo luogo, l’avvocato generale considera che un linguaggio di programmazione non possa essere protetto in quanto tale dal diritto d’autore. Giacché il linguaggio di programmazione è un elemento che consente di dare istruzioni alla macchina, esso deve essere equiparato, ad esempio, al linguaggio utilizzato dall’autore di un romanzo. Il linguaggio di programmazione è quindi il mezzo che permette di esprimersi e non l’espressione in sé.
Infine, l’avvocato generale fornisce alcune precisazioni sulla questione se la WPL fosse legittimata a riprodurre il codice SAS o a tradurre la forma del codice del formato di dati SAS nel suo programma al fine di consentire l’interoperabilità tra il sistema SAS e il suo sistema WPS.
A tal proposito, l’avvocato generale ritiene che, un utente, titolare di una licenza per l’uso di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione dell’autore, riprodurre il codice di tale programma o tradurre la forma del codice di un formato di dati di tale programma per scrivere, nel proprio programma per elaboratore, un codice sorgente che legga e scriva tale formato di dati, purché siano rispettate due condizioni: da un lato, tale operazione deve essere assolutamente indispensabile per ottenere le informazioni necessarie all‘interoperabilità tra gli elementi dei diversi programmi; d’altro lato, non deve avere l’effetto di consentire all’utente di ricopiare il codice del programma per elaboratore nel proprio programma, circostanza che spetterà al giudice nazionale verificare.
___________________
1 Il codice sorgente, che è all’origine di un programma per elaboratore, è scritto da un programmatore. Tale codice, costituito da parole, è comprensibile dalla mente umana. Tuttavia esso non è eseguibile dalla macchina. Per diventarlo deve essere passato al compilatore per essere tradotto in linguaggio macchina in forma binaria, di norma espresso con le cifre 0 e 1. Quest’ultimo è ciò che viene denominato codice oggetto.
2 Direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).
3 Tra l’altro, il materiale preparatorio di progettazione, allorché consente di giungere alla creazione di un programma, è del pari protetto dal diritto d’autore applicabile al programma per elaboratore. Tale materiale può includere, ad esempio, una struttura o un diagramma di flusso messi a punto dal programmatore e che siano atti ad essere ritrascritti in codice sorgente e codice oggetto, consentendo così alla macchina di eseguire il programma per elaboratore. Tale diagramma di flusso elaborato dal programmatore potrebbe essere comparato alla sceneggiatura di un film (v. conclusioni nella causa C-393/09).

Sentenza nelle cause riunite C-446/09 - La Corte precisa le condizioni per il blocco, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, di merci – imitazioni o copie di prodotti protetti nell’Unione dai diritti di proprietà intellettuale – provenienti da Stati terzi

Sentenza nelle cause riunite C-446/09
Koninklijke Philips Electronics NV / Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV e C-495/09 Nokia Corporation / Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs con l'intervento di International Trademark Association
La Corte precisa le condizioni per il blocco, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, di merci – imitazioni o copie di prodotti protetti nell’Unione dai diritti di proprietà intellettuale – provenienti da Stati terzi
Tali merci, quando sono in deposito doganale o in transito nell’Unione, possono essere qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» solo se è provato che sono destinate ad essere messe in vendita nell’Unione
Le due cause riguardano l’interpretazione della normativa dell’Unione relativa alla condotta che devono tenere le autorità doganali dinanzi ad eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ad opera di merci, provenienti dagli Stati terzi, che si trovino in transito esterno e in deposito doganale nel territorio dell’Unione. Tali regimi sospensivi consentono di non assoggettare le merci non comunitarie ai dazi all’importazione e ad altri prelievi e neppure alle misure di politica commerciale.
I fatti nella causa C-446/09
Nel 2002 le autorità doganali belghe hanno ispezionato un carico (con destinazione non precisata), depositato nel porto di Anversa (Belgio), di rasoi elettrici provenienti da Shanghai (Cina) e somiglianti a taluni modelli di rasoi sviluppati dalla società Philips. Tali modelli sono protetti da registrazioni che conferiscono alla Philips un diritto esclusivo in materia di proprietà intellettuale in vari Stati, tra cui il Belgio. Sospettando che si trattasse di «merci usurpative», le autorità belghe hanno proceduto a bloccarle.
La Philips ha avviato un procedimento dinanzi al rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa) nei confronti delle società Lucheng, Far East Sourcing e Röhlig, coinvolte nella fabbricazione, nella commercializzazione e nel trasporto di detti rasoi. La Philips chiede in particolare, di dichiarare che tali imprese avevano violato il diritto esclusivo che essa detiene su detti modelli di rasoi. Tra le altre domande, la Philips chiede il risarcimento dei danni e la distruzione delle merci bloccate.
I fatti nella causa C-495/09
Nel luglio 2008, all’aeroporto di Londra Heathrow (Regno Unito), le autorità doganali del Regno Unito (HM Revenue & Customs,« HMRC ») hanno ispezionato una partita di merci – telefoni cellulari e accessori – in provenienza da Hong Kong (Cina) e con destinazione in Colombia. Su queste merci era apposto un segno identico al marchio Nokia. Sospettando di trovarsi in presenza di prodotti di imitazione, i HMRC hanno inviato campioni alla Nokia che ha confermato che si trattava effettivamente di un’imitazione e ha chiesto il blocco del carico in questione.
La domanda è stata respinta dai HMRC in quanto le merci in transito da uno Stato terzo ad un altro non possono essere equiparate a «merci contraffatte» ai sensi del diritto dell’Unione e non possono essere quindi bloccate. La Nokia ha contestato il rifiuto di bloccare le merci dinanzi alla giustizia del Regno Unito. Con le loro questioni pregiudiziali il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen e la Court of Appeal (England & Wales), Civil Division chiedono alla Corte di giustizia se merci, provenienti da uno Stato terzo, in transito o immagazzinate in un deposito doganale nel territorio dell’Unione possano essere come «merci contraffatte» o «merci usurpative» ai sensi dell’Unione solo per il fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione, senza esservi commercializzate.
Nella sentenza odierna la Corte esamina anzitutto le condizioni per il blocco provvisorio delle merci sottoposte ad un regime sospensivo. Essa ricorda che le merci provenienti da uno Stato terzo sottoposte ad un regime doganale sospensivo non possono, per questo solo fatto, violare diritti di proprietà intellettuale applicabili nell’Unione. Per contro, detti diritti possono essere violati quando, una volta sottoposti ad un regime sospensivo nel territorio doganale dell’Unione, se non addirittura prima del loro ingresso in esso, merci provenienti da Stati terzi formano oggetto di un atto commerciale diretto verso i consumatori dell’Unione, quale una vendita, una messa in vendita o una pubblicità.
Oltre all’esistenza di detto atto commerciale, anche altre circostanze possono portare ad un blocco provvisorio da parte delle autorità doganali degli Stati membri. Così, l’autorità doganale che ha constatato la presenza in regime di deposito o di transito di merci che imitano o copiano un prodotto tutelato, nell’Unione, da un diritto di proprietà intellettuale può validamente intervenire quando dispone di elementi in base ai quali uno o più operatori coinvolti nella produzione, nella spedizione o nella distribuzione di merci, pur non avendo ancora cominciato a dirigere tali merci verso i consumatori dell’Unione, è sul punto di farlo o dissimula le sue intenzioni commerciali.
Possono costituire elementi di tal genere il fatto che la destinazione delle merci non sia dichiarata (mentre il regime sospensivo richiesto esige una siffatta dichiarazione), l’assenza di informazioni precise o affidabili circa l’identità o l’indirizzo del produttore o dello speditore delle merci, una mancanza di cooperazione con le autorità doganali oppure la scoperta di documenti o di corrispondenza sulle merci atti a suggerire che esse possano essere dirottate verso i consumatori dell’Unione. Un sospetto simile deve, in ogni caso, emergere dalle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie.
La Corte precisa, in secondo luogo, gli elementi di cui devono disporre le autorità competenti per controllare se le merci già bloccate violino i diritti di proprietà intellettuale dell’Unione. Così, merci di cui, successivamente all’esame nel merito, non è dimostrato che siano destinate ad essere immesse in vendita nell’Unione non possono essere qualificate come «merci contraffatte» e «merci usurpative».
Taluni elementi consentono di provare una violazione siffatta: l’esistenza di una vendita di merci ad un cliente dell’Unione, un’offerta di vendita o una pubblicità rivolta a consumatori dell’Unione, oppure l’esistenza di documenti o di corrispondenza, relativi alle merci, che dimostrano che è previsto che esse saranno dirottate verso i consumatori dell’Unione.
Infine, precisa la Corte, in mancanza di prova della violazione di un diritto di proprietà intellettuale, merci poste sotto un regime sospensivo nell’Unione possono essere sequestrate in altre situazioni rientranti nel codice doganale dell’Unione (ad es. qualora le merci presentino un rischio per la salute e la sicurezza).

Sentenza nella causa C-145/10 - Il ritratto fotografico beneficia della stessa tutela conferita a ogni altra opera dal diritto d’autore

Sentenza nella causa C-145/10
Eva-Maria Painer /
Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG e Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG
Il ritratto fotografico beneficia della stessa tutela conferita a ogni altra opera dal diritto d’autore
Tuttavia, i mass media possono pubblicare siffatto ritratto senza il consenso del suo autore qualora la pubblicazione, nell’ambito di un’inchiesta penale, persegua lo scopo di aiutare la polizia a ritrovare una persona scomparsa
La sig.ra Painer è una fotografa professionista indipendente e realizza fotografie, in particolare, di bambini nelle scuole materne e negli asili d'infanzia. Nell’ambito della sua attività ha realizzato diverse fotografie di Natascha K. (ideandone lo sfondo, stabilendo la posa e l’espressione del viso, predisponendo la macchina fotografica e sviluppando tali fotografie).
Nel 1998, dopo che Natascha K., all’età di dieci anni, era stata sequestrata, la polizia austriaca diramava un avviso di ricerca per il quale venivano impiegate le fotografie realizzate dalla sig.ra Painer.
A seguito della fuga, nel 2006, della ragazza sequestrata, e anteriormente alla sua prima comparsa in pubblico, cinque case editrici - quattro tedesche ed una austriaca - pubblicavano tali fotografie su giornali1 e siti internet noti senza indicare, tuttavia, il nome dell’autore o indicando un nome diverso da quello della sig.ra Painer.
Inoltre, molti di tali giornali pubblicavano un identikit, realizzato con un programma informatico a partire da una di tali fotografie, il quale, in assenza di una fotografia recente fino alla sua prima comparsa in pubblico, riproduceva le presunte sembianze attuali della ragazza.
Ritenendo che la pubblicazione di tali fotografie avesse violato i suoi diritti d’autore, la sig.ra Painer chiedeva ai giudici austriaci di imporre l’immediata inibitoria, nei confronti delle citate case editrici, della riproduzione e/o della diffusione delle fotografie nonché dell’identikit in assenza del suo consenso e della menzione del suo nome come autrice. Essa chiedeva inoltre il pagamento di un congruo indennizzo e di un risarcimento.
L’Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria), investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione conferisca ai ritratti fotografici una tutela del diritto d’autore ridotta in quanto sarebbero «realistici» e offrirebbero possibilità di creazione artistica limitate. Inoltre, il giudice austriaco chiede a quali condizioni siffatte fotografie possano essere utilizzate dai mass media senza il consenso del loro autore, ai fini di un’inchiesta penale. Esso chiede parimenti alla Corte di precisare le condizioni in presenza delle quali si possa citare un’opera protetta.
Nella sua sentenza odierna la Corte rileva, anzitutto, che il diritto d’autore protegge solo gli oggetti originali, vale a dire quelli considerati una creazione intellettuale dell’autore. Una creazione intellettuale appartiene al suo autore se rispecchia la personalità di quest’ultimo. Ciò si verifica se l’autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell’opera effettuando scelte libere e creative.
La Corte constata che l’autore di un ritratto fotografico può effettuare le proprie scelte libere e creative in molti modi e in diverse fasi durante la sua realizzazione. Così, durante la fase preparatoria egli può scegliere lo sfondo, la messa in posa della persona da fotografare o l’illuminazione. Nel fotografare, l’autore del ritratto può scegliere l’inquadratura, l’angolo di ripresa o ancora l’atmosfera creata. Infine, al momento dello sviluppo del negativo, può scegliere tra diverse tecniche di sviluppo esistenti quella da adottare, o, ancora, procedere, eventualmente, all’impiego di programmi informatici.
Attraverso tali differenti scelte, l’autore di un ritratto fotografico è quindi in grado di imprimere il suo «tocco personale» nell’opera creata. Pertanto, un ritratto fotografico è protetto dal diritto d’autore quando costituisce l’espressione delle capacità creative del suo autore. Inoltre, la Corte evidenzia che tale protezione è identica a quella di cui beneficiano altre opere, tra cui le opere fotografiche.
La Corte rammenta, inoltre, che, secondo il diritto dell’Unione2, la portata della tutela del diritto d’autore può essere limitata, in via derogatoria, qualora l’opera protetta sia utilizzata per fini di pubblica sicurezza, in particolare nel corso di un’inchiesta penale volta a ritrovare una persona scomparsa. Solo gli Stati, e non le case editrici, sono idonei e responsabili al fine di garantire la sicurezza pubblica con misure adeguate, quali la diffusione di un avviso di ricerca.
Tuttavia, non può essere escluso che una casa editrice possa contribuire in singoli casi a conseguire un obiettivo di pubblica sicurezza, pubblicando, per esempio, la fotografia di una persona ricercata. Tale iniziativa dei mass media deve nondimeno essere inquadrata nel contesto delle azioni condotte dalle autorità nazionali e presa in accordo e coordinamento con queste ultime, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure da loro adottate. La Corte precisa anche che, durante un’inchiesta, una fotografia può essere pubblicata dai mass media in assenza di un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a tal fine.
Infine, per quanto riguarda la citazione delle opere protette, la Corte rammenta che le opere già messe lecitamente a disposizione del pubblico possono essere citate a condizione che sia indicata la fonte, incluso il nome dell’autore, salvo in caso di impossibilità.
A tale proposito, la Corte risponde agli argomenti invocati dalle case editrici secondo i quali esse avrebbero ricevuto le fotografie realizzate dalla sig.ra Painer da un’agenzia di stampa ma sarebbe risultato loro difficile identificarne l’autore e non avrebbero potuto indicare il nome di quest’ultimo sulle fotografie. Salvo a voler muovere dal presupposto che l’agenzia sia entrata in possesso di tali fotografie illecitamente, senza il consenso dell’autore, la Corte considera, invece, che detta agenzia doveva comunicare agli editori il nome dell’autore. Pertanto, gli editori erano, anch’essi, tenuti a farne menzione nei loro giornali.
Tuttavia, la Corte precisa che è parimenti possibile che le autorità di pubblica sicurezza nazionali austriache siano state all’origine della pubblicazione delle fotografie realizzate dalla sig.ra Painer. Orbene, in una siffatta ipotesi, l’indicazione del nome dell’autore non era necessaria. Di conseguenza, in una situazione del genere, e qualora non sia stato indicato il nome dell’autore, si deve indicare unicamente la fonte di tali fotografie, ma non necessariamente anche il nome del loro autore.
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1 Si tratta dei quotidiani Der Standard, Süddeutsche Zeitung, Express, Bild, Die Welt, nonché del settimanale Der Spiegel.