martedì 17 dicembre 2013

Sentenza nella causa T-240/10 - Il Tribunale annulla le autorizzazioni della Commissione all'immissione in commercio della patata geneticamente modificata Amflora



Sentenza nella causa T-240/10
Ungheria / Commissione



Il Tribunale annulla le autorizzazioni della Commissione all'immissione in commercio della patata geneticamente modificata Amflora




La Commissione ha violato le norme procedurali per l’autorizzazione degli OGM nell’Unione
 
 
Sul territorio dell’Unione europea, gli organismi geneticamente modificati (OGM) possono essere emessi nell’ambiente o immessi in commercio soltanto quando siano autorizzati, a precise condizioni e per usi determinati, previa valutazione scientifica dei rischi.
 
Il regime di autorizzazione prevede due diverse procedure, applicabili a seconda dell’uso che si prevede di fare degli OGM. La prima (disciplinata dalla direttiva 2001/18/CE 1), riguarda l’autorizzazione degli OGM ai fini della loro emissione deliberata nell’ambiente: il rilascio dell’autorizzazione spetta in linea di principio allo Stato membro cui un’impresa ha notificato la richiesta. Gli altri Stati membri e la Commissione possono sollevare obiezioni in merito alla decisione di autorizzazione che si prevede di adottare.

La seconda procedura di autorizzazione (istituita dal regolamento n. 1829/2003 2), per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati, viene svolta a livello dell’Unione.



Qualora, nell’ambito della prima procedura venga sollevata un’obiezione oppure, nell’ambito della seconda procedura, venga presentata una richiesta di autorizzazione, la decisione definitiva sull’autorizzazione è adottata dalla Commissione o dal Consiglio, sulla base dei pareri scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
 
In questi casi, la Commissione è assistita da due comitati 3, composti dai rappresentanti degli Stati membri, che esprimono il rispettivo parere tenendo conto del parere dell’EFSA. Se il parere del comitato competente è favorevole all’autorizzazione dell’OGM, la Commissione rilascia l’autorizzazione. In caso contrario, oppure in caso di mancata manifestazione del parere, la Commissione sottopone una proposta di autorizzazione al Consiglio, il quale può esprimere il proprio assenso o opporsi. Se il Consiglio non adotta alcuna decisione, la Commissione rilascia l’autorizzazione.



La società BASF Plant Science GmbH ha, da un lato, per mezzo di una sua controllata, chiesto alle autorità svedesi di autorizzare l’immissione in commercio della patata geneticamente modificata Amflora, per la coltivazione e l’utilizzo a fini industriali. Poiché vari Stati membri avevano trasmesso osservazioni in merito a tale domanda, l’adozione della decisione definitiva è stata rimessa alle autorità dell’Unione.

Dall’altro lato, la BASF ha essa stessa avviato dinanzi alle autorità dell’Unione una richiesta di autorizzazione relativa alla produzione di mangimi a base di tale patata, che ricomprendeva anche

l’ipotesi della presenza accidentale di tracce di OGM negli alimenti destinati al consumo umano o a quello animale.
La Commissione, avendo ricevuto nel corso del 2005 alcuni pareri favorevoli da parte dell’EFSA, ha sottoposto le relative proposte di autorizzazione ai comitati e successivamente, in assenza di un parere da parte di questi ultimi, al Consiglio, il quale non ha adottato alcuna decisione. La Commissione avrebbe dunque potuto, in tale fase, rilasciare le autorizzazioni richieste. Tuttavia, dato che nel corso delle procedure di autorizzazione le erano state trasmesse informazioni riguardanti talune incoerenze tra i vari pareri scientifici dell’EFSA, la Commissione non ha rilasciato alcuna autorizzazione, ma ha deciso di consultare nuovamente detta autorità affinché fornisse chiarimenti in merito ai suoi pareri. Nel giugno 2009, l’EFSA ha adottato un parere scientifico consolidato nel quale (in presenza di pareri minoritari dissenzienti rispetto alle sue conclusioni) ha confermato che la patata Amflora non presentava rischi né per la salute umana né per l’ambiente. Dopo tale parere, ai comitati competenti non sono stati trasmessi nuovi progetti di decisione di autorizzazione da parte della Commissione, che ha rilasciato le due autorizzazioni richieste con decisioni del 2 marzo 2010 4.


Ritenendo che la patata Amflora comportasse nondimeno un rischio per la salute umana e animale nonché per l’ambiente, l’Ungheria ha chiesto al Tribunale UE di annullare le autorizzazione della Commissione. La Francia, il Lussemburgo, l’Austria e la Polonia sono intervenuti nella causa a sostegno dell’Ungheria.
Nell’odierna sentenza, il Tribunale rileva innanzitutto che la Commissione, prima di adottare le decisioni impugnate, non ha sottoposto ai comitati competenti i progetti modificati di tali decisioni unitamente al parere consolidato dell’EFSA del 2009 e ai pareri minoritari. Orbene, mentre i dispositivi delle decisioni impugnate sono identici a quelli dei progetti di decisione inizialmente sottoposti ai comitati competenti e al Consiglio, lo stesso non può dirsi del fondamento scientifico sulla cui base la Commissione ha adottato tali decisioni. Pertanto, il Tribunale osserva che la Commissione, avendo deciso di chiedere all’EFSA un parere consolidato e avendo fondato le decisioni impugnate in particolare su tale parere, senza consentire ai comitati competenti di prendere posizione né sul parere né sui progetti di decisione modificati, ha violato le norme delle procedure di autorizzazione.

Il Tribunale afferma inoltre che, se la Commissione avesse rispettato tali norme, gli esiti della procedura o il contenuto delle decisioni impugnate avrebbero potuto essere sostanzialmente diversi. Infatti, posto che i voti sui progetti anteriori espressi in seno ai comitati erano stati molto divisi, e che le conclusioni del parere consolidato dell’EFSA del 2009, accompagnate da pareri minoritari, avevano espresso maggiori incertezze rispetto ai precedenti pareri dell’EFSA, non si poteva escludere che i membri dei comitati potessero rivedere la loro posizione e decidere pro o contro le autorizzazioni richieste. Per di più, in presenza di un parere negativo o in assenza di parere da parte dei comitati, la Commissione sarebbe stata tenuta a sottoporre le proposte di autorizzazione al Consiglio, il quale avrebbe potuto decidere pro o contro le autorizzazioni. Solo dopo aver portato a termine detta procedura, ed in assenza di decisioni da parte del Consiglio, la Commissione avrebbe potuto adottare le sue decisioni.

Il Tribunale rileva che il fatto di avere aggiunto, nei progetti delle decisioni impugnate, una motivazione riferita a un nuovo parere dell’EFSA quale fondamento scientifico, rappresenta una modifica sostanziale di tali progetti rispetto alle loro precedenti versioni. Di conseguenza, le decisioni non possono essere considerate identiche ai progetti e alle proposte anteriori. Peraltro, il parere consolidato del 2009, che presenta notevoli differenze rispetto ai pareri anteriori dell’EFSA, deve essere considerato come una nuova valutazione nel merito, e non come una mera conferma, prettamente formale, delle valutazioni dei rischi contenute nei pareri anteriori.
l’ipotesi della presenza accidentale di tracce di OGM negli alimenti destinati al consumo umano o a quello animale.
La Commissione, avendo ricevuto nel corso del 2005 alcuni pareri favorevoli da parte dell’EFSA, ha sottoposto le relative proposte di autorizzazione ai comitati e successivamente, in assenza di un parere da parte di questi ultimi, al Consiglio, il quale non ha adottato alcuna decisione. La Commissione avrebbe dunque potuto, in tale fase, rilasciare le autorizzazioni richieste. Tuttavia, dato che nel corso delle procedure di autorizzazione le erano state trasmesse informazioni riguardanti talune incoerenze tra i vari pareri scientifici dell’EFSA, la Commissione non ha rilasciato alcuna autorizzazione, ma ha deciso di consultare nuovamente detta autorità affinché fornisse chiarimenti in merito ai suoi pareri. Nel giugno 2009, l’EFSA ha adottato un parere scientifico consolidato nel quale (in presenza di pareri minoritari dissenzienti rispetto alle sue conclusioni) ha confermato che la patata Amflora non presentava rischi né per la salute umana né per l’ambiente. Dopo tale parere, ai comitati competenti non sono stati trasmessi nuovi progetti di decisione di autorizzazione da parte della Commissione, che ha rilasciato le due autorizzazioni richieste con decisioni del 2 marzo 2010 4.


Ritenendo che la patata Amflora comportasse nondimeno un rischio per la salute umana e animale nonché per l’ambiente, l’Ungheria ha chiesto al Tribunale UE di annullare le autorizzazione della Commissione. La Francia, il Lussemburgo, l’Austria e la Polonia sono intervenuti nella causa a sostegno dell’Ungheria.
Nell’odierna sentenza, il Tribunale rileva innanzitutto che la Commissione, prima di adottare le decisioni impugnate, non ha sottoposto ai comitati competenti i progetti modificati di tali decisioni unitamente al parere consolidato dell’EFSA del 2009 e ai pareri minoritari. Orbene, mentre i dispositivi delle decisioni impugnate sono identici a quelli dei progetti di decisione inizialmente sottoposti ai comitati competenti e al Consiglio, lo stesso non può dirsi del fondamento scientifico sulla cui base la Commissione ha adottato tali decisioni. Pertanto, il Tribunale osserva che la Commissione, avendo deciso di chiedere all’EFSA un parere consolidato e avendo fondato le decisioni impugnate in particolare su tale parere, senza consentire ai comitati competenti di prendere posizione né sul parere né sui progetti di decisione modificati, ha violato le norme delle procedure di autorizzazione.

Il Tribunale afferma inoltre che, se la Commissione avesse rispettato tali norme, gli esiti della procedura o il contenuto delle decisioni impugnate avrebbero potuto essere sostanzialmente diversi. Infatti, posto che i voti sui progetti anteriori espressi in seno ai comitati erano stati molto divisi, e che le conclusioni del parere consolidato dell’EFSA del 2009, accompagnate da pareri minoritari, avevano espresso maggiori incertezze rispetto ai precedenti pareri dell’EFSA, non si poteva escludere che i membri dei comitati potessero rivedere la loro posizione e decidere pro o contro le autorizzazioni richieste. Per di più, in presenza di un parere negativo o in assenza di parere da parte dei comitati, la Commissione sarebbe stata tenuta a sottoporre le proposte di autorizzazione al Consiglio, il quale avrebbe potuto decidere pro o contro le autorizzazioni. Solo dopo aver portato a termine detta procedura, ed in assenza di decisioni da parte del Consiglio, la Commissione avrebbe potuto adottare le sue decisioni.

Il Tribunale rileva che il fatto di avere aggiunto, nei progetti delle decisioni impugnate, una motivazione riferita a un nuovo parere dell’EFSA quale fondamento scientifico, rappresenta una modifica sostanziale di tali progetti rispetto alle loro precedenti versioni.

Di conseguenza, le decisioni non possono essere considerate identiche ai progetti e alle proposte anteriori. Peraltro, il parere consolidato del 2009, che presenta notevoli differenze rispetto ai pareri anteriori dell’EFSA, deve essere considerato come una nuova valutazione nel merito, e non come una mera conferma, prettamente formale, delle valutazioni dei rischi contenute nei pareri anteriori.

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1 Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).
3 Si tratta, segnatamente, del comitato di regolamentazione sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati istituito dalla direttiva 2001/18/CE e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.

4 Decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell'amido (GU L 53, pag. 11) e decisione 2010/136/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, che autorizza l'immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al [regolamento n. 1829/2003] (GU L 53, pag. 15).


domenica 15 dicembre 2013

Quando il matrimonio è precluso alle coppie omosessuali, a un lavoratore che concluda un PACS con persona del medesimo sesso devono essere riconosciuti i medesimi benefici accordati ai suoi colleghi in occasione del loro matrimonio



Sentenza nella causa C-267/12
Frédéric Hay / Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres



Quando il matrimonio è precluso alle coppie omosessuali, a un lavoratore che concluda un PACS con persona del medesimo sesso devono essere riconosciuti i medesimi benefici accordati ai suoi colleghi in occasione del loro matrimonio




Negargli tali benefici costituisce una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale


 
Alla data dei fatti di causa, la legge francese riservava il matrimonio alle coppie eterosessuali 1.


Il sig. Hay è un dipendente del Crédit agricole mutuel. Il contratto collettivo del Crédit agricole mutuel 2 accorda ai lavoratori che contraggono matrimonio il beneficio di alcuni giorni di congedo straordinario e di un premio stipendiale. Al sig. Hay, che aveva concluso un PACS (patto civile di solidarietà) con un partner del medesimo sesso, tali benefici sono stati negati con l’argomento che, a termini del contratto collettivo, essi spettano solo in caso di matrimonio.

Il sig. Hay ha contestato detto diniego dinanzi ai giudici francesi. La Cour de cassation (Francia), adita in ultima istanza, chiede alla Corte di giustizia se il diverso trattamento riservato a coloro che contraggono un PACS con persone del medesimo sesso costituisca una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale vietata, dal diritto dell’Unione, nei rapporti di lavoro 3.



Nella sentenza odierna la Corte esamina, anzitutto, se, riguardo alla concessione dei benefici in questione, la situazione dei contraenti matrimonio e quella di coloro che, non avendo la facoltà di sposare persone del medesimo sesso, concludono un PACS siano comparabili. La Corte constata in proposito che, analogamente alle persone sposate, le parti di un PACS s’impegnano, in un contesto giuridico ben preciso, a condurre una vita in comune e a prestarsi aiuto materiale e assistenza reciproci. La Corte ricorda, inoltre, che, al momento dei fatti di causa, il PACS era l’unica possibilità offerta dal diritto francese alle coppie omosessuali per dare alla loro unione uno status giuridico certo e opponibile ai terzi.


Di conseguenza, la Corte rileva che, ai fini della concessione dei benefici in questione, la situazione dei contraenti matrimonio e quella delle persone del medesimo sesso che, non avendo la facoltà di sposarsi, concludono un PACS sono comparabili.

La Corte dichiara, poi, che il contratto collettivo, che accorda congedi retribuiti e un premio stipendiale ai dipendenti che contraggono matrimonio, quando peraltro alle persone del medesimo sesso non è possibile sposarsi, crea una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale nei confronti dei lavoratori dipendenti omosessuali che stipulano un PACS. Al riguardo, la circostanza che il PACS non sia riservato unicamente alle coppie omosessuali non cambia la natura della discriminazione verso tali coppie che, a differenza delle coppie eterosessuali, non potevano, all’epoca, contrarre legalmente matrimonio.
Infine, poiché il trattamento sfavorevole riservato alle coppie unite da un PACS non è stato giustificato da nessuno dei motivi di interesse generale previsti dalla direttiva, la Corte risponde che il diritto dell’Unione osta alla disposizione del contratto collettivo contestata.

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1 Il matrimonio tra persone del medesimo sesso è stato autorizzato in Francia dalla legge n. 2013-404 del 17 maggio 2013.

2 Modificato il 10 luglio 2008 per estendere i benefici in questione ai contraenti un PACS. La modifica, tuttavia, non avendo effetto retroattivo, non si applica al sig. Hay, che ha concluso un PACS con il suo partner in data 11 luglio 2007.

3 Direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

mercoledì 11 dicembre 2013

L’acquisizione di Skype da parte di Microsoft è compatibile con il mercato interno



Sentenza nella causa T-79/12
Cisco Systems Inc. e Messagenet SpA / Commissione




L’acquisizione di Skype da parte di Microsoft è compatibile con il mercato interno




Tale fusione non restringe la concorrenza né nel mercato delle videochiamate per il grande pubblico né in quello delle comunicazioni per le imprese
 
 
La società Skype fornisce servizi e software di comunicazione via Internet per messaggistica istantanea e per chiamate audio e videochiamate.

Microsoft è una società americana le cui attività consistono essenzialmente nella concezione, nello sviluppo e nella vendita di software e nella prestazione di servizi connessi che includono software e servizi di comunicazione via Internet rivolti sia al grande pubblico sia agli utenti professionali.
 
Nel settembre 2011 Microsoft ha notificato alla Commissione l’intenzione di acquisire il controllo di Skype. La Cisco e la Messagenet, società che forniscono servizi e software di comunicazione via Internet, rispettivamente, per le imprese ed il grande pubblico, hanno presentato alla Commissione osservazioni volte a dimostrare gli effetti anticoncorrenziali che la prevista fusione avrebbe causato. Nell’ottobre 2011 la Commissione ha tuttavia dichiarato tale concentrazione 1 compatibile con il mercato interno.



La Cisco e la Messagenet hanno successivamente presentato dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione.

Nella sua odierna sentenza il Tribunale constata, innanzi tutto, che nella sua decisione la Commissione si è limitata a distinguere le comunicazioni via Internet per il grande pubblico («comunicazioni per il grande pubblico ») dalle comunicazioni per le imprese, senza esprimersi sulla questione se occorresse identificare, all’interno della categoria delle comunicazioni per il grande pubblico, l’esistenza di mercati di riferimento più ristretti. Essa ha infatti ritenuto che la concentrazione non sollevasse problemi di concorrenza neppure sui mercati più ristretti.
 
In tale contesto, il Tribunale ritiene che, sebbene l’acquisizione di Skype permetta a Microsoft di detenere una quota di mercato dall’80 al 90% di un segmento delle comunicazioni per il grande pubblico, corrispondente alle videochiamate effettuate da PC funzionanti con Windows (sistema operativo sviluppato da Microsoft), le quote di mercato e il livello di concentrazione elevati in tale segmento del mercato non sono indicativi di un potere di mercato che consenta a Microsoft di nuocere in modo significativo alla concorrenza effettiva nel mercato interno.



Il settore delle comunicazioni per il grande pubblico è, infatti, recente ed in piena espansione, caratterizzato da cicli di innovazione brevi e nel quale quote di mercato cospicue possono rivelarsi effimere. Inoltre Microsoft, che detiene tradizionalmente una quota molto ampia sul mercato dei software per PC, è meno presente nelle nuove piattaforme informatiche, come i tablet e gli smartphone, la cui importanza non cessa di aumentare nel mercato delle comunicazioni per il grande pubblico. Orbene, qualsiasi tentativo di aumentare i prezzi delle comunicazioni per gli utilizzatori di PC potrebbe indurli a rivolgersi a piattaforme alternative. Peraltro, dato che, di norma, i servizi in tale mercato non sono a pagamento, una politica commerciale diretta a far pagare gli

utenti rischierebbe di dirottarli verso altri fornitori che continuino a offrire gratuitamente i loro servizi.

Il Tribunale constata altresì che, sulle piattaforme diverse dai PC che funzionano con Windows, gli operatori concorrenti di Microsoft detengono quote di mercato sufficientemente significative da costituire reti di comunicazione che presentano un grado di utilizzo ed un’attrattiva per gli utenti per lo meno analoghi a quelli di Skype e Microsoft considerati congiuntamente.
Pertanto, e considerato che la Cisco e la Messagenet non sono state in grado di dimostrare che la concentrazione potesse pregiudicare la concorrenza nel mercato delle comunicazioni per il grande pubblico, il Tribunale conclude che, per quanto attiene a tale mercato, la fusione è compatibile con le regole di concorrenza dell’Unione.

Il Tribunale respinge poi l’argomento della Cisco e della Messagenet secondo cui, grazie a tale concentrazione, Microsoft potrebbe riservare al suo prodotto nel mercato delle comunicazioni per le imprese (Lync), un’interoperabilità preferenziale con Skype e con la sua vasta base di utenti, a discapito dei suoi concorrenti.


A questo proposito, il Tribunale ricorda, in primo luogo, che una concentrazione può essere dichiarata incompatibile con il mercato interno solo se nuoce in modo diretto ed immediato alla concorrenza. Orbene, la realizzazione dell’interoperabilità di Lync con Skype ed il successo della commercializzazione del nuovo prodotto che ne costituisce il risultato - che potrebbero, in linea teorica, consentire a Microsoft di restringere la concorrenza - dipendono ancora da una serie di fattori che non è certo possano tutti prodursi in un futuro sufficientemente prossimo.

In secondo luogo, il Tribunale dichiara che i precisi vantaggi e l’effettiva domanda di un tale prodotto restano vaghi. Le imprese eventualmente interessate ad uno strumento di comunicazione integrato desiderano in primis comunicare con i consumatori dei loro prodotti e dei loro servizi e non con gli utenti di Skype, i quali non sono necessariamente loro clienti attuali o potenziali. Oltretutto, Skype non consente alle imprese di rivolgere attivamente proposte commerciali ai suoi utenti, i quali si servono di norma di uno pseudonimo e possono essere contattati unicamente previa la loro autorizzazione. Peraltro, i clienti potranno sempre liberamente contattare via Skype - che rimane un prodotto scaricabile gratuitamente tanto dai privati quanto dagli utenti professionali - le imprese che vendono loro prodotti e servizi, senza che queste ultime siano obbligate a procurarsi il prodotto risultante dall'integrazione di Lync e di Skype.

In terzo luogo, il Tribunale sottolinea che Lync deve far fronte alla concorrenza di altri grandi operatori del mercato delle comunicazioni per le imprese, come la Cisco, la quale, di per sé sola, detiene una quota di mercato maggiore di Microsoft. Orbene, questa circostanza riduce considerevolmente la capacità di Microsoft di ostacolare la concorrenza in tale mercato.
Considerate tali circostanze, il Tribunale respinge integralmente il ricorso della Cisco e della Messagenet.
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1 Decisione C(2011) 7279 che dichiara compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) l’operazione di concentrazione tra imprese diretta all’acquisizione di Skype da parte di Microsoft (caso COMP/M.6281 – Microsoft/Skype).



 


sabato 7 dicembre 2013

La Corte respinge le impugnazioni delle società implicate nell’intesa sul mercato dei candeggianti



Sentenze nelle cause
C-446/11 P Commissione / Edison SpA,
C-447/11 P Caffaro Srl/Commissione,
C-448/11 P, SNIA SpA/Commissione,
C-449/11 P Solvay Solexis SpA/Commissione
e C-455/11 P Solvay SA/Commissione



La Corte respinge le impugnazioni delle società implicate nell’intesa sul mercato dei candeggianti




Le ammende divengono definitive per queste società
 
 
Il perossido d’idrogeno è un potente agente ossidante che ha diverse applicazioni industriali. Si tratta di un liquido trasparente e incolore, disponibile in commercio o usato come candeggiante nelle cartiere e nell’industria tessile, per la disinfezione e il trattamento delle acque reflue. Il perborato di sodio è principalmente utilizzato come sostanza attiva nei detergenti sintetici e nei detersivi in polvere.
 
A seguito di una denuncia presentata dalla società Degussa nel 2002, la Commissione ha accertato, nel 2006, la partecipazione di nove imprese a intese nel settore dei candeggianti (perossido d’idrogeno e perborato di sodio). Di conseguenza, essa ha inflitto ammende per un importo totale pari a EUR 388,13 milioni a sette fra le imprese coinvolte 1.



L’intesa è consistita prevalentemente nello scambio di informazioni riservate concernenti i mercati e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti e nella fissazione e monitoraggio dei prezzi per un periodo compreso tra il 1994 e il 2000.

Tra le società punite comparivano le società italiane Edison SpA e la sua controllata Solvay Solexis SpA (denominata, all’epoca dei fatti, Ausimont SpA), SNIA SpA e la sua controllata Caffaro SpA, la società belga Solvay SA, la società statunitense FMC Corporation e la sua controllata spagnola FMC Foret SA. La partecipazione all’intesa della società francese L’Air Liquide SA era terminata già da più di cinque anni alla data dei primi atti istruttori della Commissione per cui, pur essendo destinataria della decisione della Commissione, ad essa non sono state inflitte ammende a causa della prescrizione.
 
Adito da queste società, nel 2011 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione relativamente a L’Air Liquide e alla Edison. Il Tribunale ha ridotto anche l’importo dell’ammenda inflitta alla Solvay, per tener conto della durata ridotta della sua partecipazione all’intesa e del fatto che le informazioni comunicate da questa società sono state ampiamente utilizzate nella decisione. Viceversa, esso ha respinto il ricorso delle società Solvay Solexis, SNIA e della sua controllata Caffaro, nonché della FMC Corporation e della sua controllata FMC Foret, confermando l’importo delle ammende loro inflitte 2 3.
Le società Solvay, Caffaro, SNIA E Solvay Solexis hanno proposto allora diverse impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di ottenere l’annullamento delle sentenze del Tribunale che le riguardavano. Con una distinta impugnazione anche la Commissione ha adito la Corte, chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale concernente la società Edison.

Con le sentenze odierne, la Corte conferma le sentenze del Tribunale, giudicando sostanzialmente che il Tribunale non aveva commesso errori di diritto.
Di conseguenza, la Corte respinge l’insieme delle impugnazioni e conferma le ammende stabilite dal Tribunale nelle sue sentenze del 16 giugno 2011.

Società Commissione
(Ammende)
Tribunale Corte
Degussa AG 0
(immunità)
/ /
L’Air Liquide SA (Francia) 0
(prescrizione)
Annullamento della decisione della Commissione riguardo a L’Air Liquide SA
(T-185/06)
/
Solvay SA (Belgio) EUR 167,062 milioni Riduzione dell’ammenda a EUR 139,50 milioni
(T-186/06)
Rigetto
(C-455/11)
Edison SpA e controllata Solvay Solexis SpA (ex Ausimont) (Italia) Edison SpA : EUR 58,125 milioni
(di cui 25,619 in solido con Solvay Solexis SpA)
Annullamento della decisione della Commissione riguardo a Edison SpA e
rigetto del ricorso della Solvay Solexis SpA
(T-196/06 e
T-195/06)
Rigetto
Solvay Solexis
(C-449/11 P)
SNIA SpA e controllata Caffaro Srl (Italia) EUR 1,078 milioni (in solido) Rigetto dei ricorsi
(T-194/06 e
T-192/06)
Rigetto
SNIA (C-448/11 P)
Caffaro ( C-447/11 P)
FMC Foret SA
(Spagna) e
FMC Corporation
(Stati Uniti)
EUR 25 milioni (in solido) Rigetto dei ricorsi
(T-191/06 e
T-197/06)

Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemical Holding AB e EKA Chemicals AB EUR 25,2 milioni (in solido) Cancellazione dal ruolo
(T-199/06)
/
Arkema SA, TOTAL SA e Elf Aquitaine SA Arkema SA : EUR 78,663 milioni (di cui 42 in solido con la TOTAL SA e 65,1 in solido con Elf Aquitaine SA) Rigetto
Arkema/Commissione:
(T-189/06)
Total e Elf Aquitaine/Commissione
(T-190/06)
Rigetto
Total/Elf Aquitaine
(C-495/11 P)
Kemira Oyj EUR 33 milioni / /

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1Decisione C (2006) 1766 def. della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido d’idrogeno e perborato) (GU del 13 dicembre 2006, L 353, pag. 54).

2 Sentenze del Tribunale del 16 giugno 2011, L’Air Liquide SA/Commissione (T-185/06), Solvay SA/Commissione

(T-186/06), FMC Foret SA/Commissione (T-191/06), Caffaro Srl/Commissione (T-192/06), SNIA SpA/Commissione

(T-194/06), Solvay Solexis SpA/Commissione (T-195/06), Edison SpA/Commissione (T-196/06), FMC Corp./Commissione (T-197/06, v. anche comunicato stampa n. 61/11).

3 Occorre ricordare parimenti: ordinanza di cancellazione dal ruolo del Tribunale, del 17 dicembre 2009, Akzo Nobel/Commissione (T-199/06); sentenze di rigetto del Tribunale del 16 giugno 2011, FMC Foret/Commissione (T-191/06) e FMC/Commissione (T-197/06) e del 14 luglio 2011, Arkema (T-189/06); l'ordinanza di rigetto della Corte del 13 dicembre 2012, Total e Elf Aquitaine / Commissione (C-495/11 P ).

Il divieto, previsto dalla legge italiana, di vendere in parafarmacia medicinali soggetti a prescrizione è conforme al diritto dell’Unione europea


Sentenza nelle cause riunite da C-159/12 a C-161/12
Venturini e a. / ASL Varese e a.

Il divieto, previsto dalla legge italiana, di vendere in parafarmacia medicinali soggetti a prescrizione è conforme al diritto dell’Unione europea
 
 
 
Tale divieto è giustificato dall’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità
 
 
In Italia, la prestazione di servizi farmaceutici può essere esercitata solo attraverso farmacie comunali oppure a mezzo di concessione governativa ai privati farmacisti. Lo stabilimento delle farmacie sul territorio è oggetto di un regime di pianificazione in forza del quale l’apertura di una nuova farmacia è subordinata al rilascio di una previa autorizzazione e le farmacie ivi presenti sono limitate a un numero massimo e ripartite in modo equilibrato sul territorio, conformemente alla «pianta organica». Tale regime è diretto – da un lato – ad evitare il rischio che le farmacie si concentrino unicamente nelle zone commercialmente più attraenti e a garantire a ciascuna di loro una quota di mercato e – dall’altro – a soddisfare il fabbisogno di medicinali su tutto il territorio.
Dal 2006 è stata consentita l’apertura di parafarmacie, autorizzate a vendere medicinali non soggetti a prescrizione medica con accesso alla pubblicità destinata al pubblico e il cui costo è a carico del cliente.
Le sig.re Venturini, Gramegna e Muzzio, tre farmaciste abilitate, iscritte all’ordine professionale dei farmacisti di Milano, hanno chiesto l’autorizzazione a vendere, nelle rispettive parafarmacie, medicinali soggetti a prescrizione medica ma che sono interamente a carico del cliente. Le aziende sanitarie locali (ASL) nonché il Ministero della Salute hanno respinto tali domande, in quanto la normativa nazionale autorizza la vendita di simili medicinali solo nelle farmacie.
Esse hanno quindi adito il Tribunale amministrativo regionale per la Regione Lombardia, affermando che tale rigetto era contrario al diritto dell’Unione. Tale giudice ha chiesto alla Corte di giustizia se il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea osti ad una normativa che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto all’ordine professionale, ma non titolare di una farmacia ricompresa nella «pianta organica», di vendere, nella parafarmacia di cui sia titolare, i farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale ma interamente a carico dell’acquirente.
Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda anzitutto che la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della dispensa dei medicinali sono di competenza degli Stati membri1. Essa rileva inoltre che dal contesto giuridico nazionale risulta che un farmacista che intenda stabilirsi in Italia come titolare di una parafarmacia sarà escluso dai benefici economici derivanti dal mercato dei medicinali soggetti a prescrizione medica e che vengono pagati interamente dall’acquirente, la cui vendita è riservata alle farmacie.
Tale normativa, che può ostacolare e scoraggiare lo stabilimento sul territorio italiano di un farmacista, cittadino di un altro Stato membro, che intenda ivi gestire una parafarmacia, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento.
 
Tuttavia, essa può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale.
La normativa italiana persegue l’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità, il quale rientra nell’obiettivo più generale di tutela della salute.
Al riguardo, la Corte ricorda che un regime di pianificazione può rivelarsi indispensabile per colmare eventuali lacune nell’accesso alle prestazioni sanitarie e per evitare una duplicazione nell’apertura delle strutture, in modo che sia garantita un’assistenza sanitaria adeguata alle necessità della popolazione, che copra tutto il territorio e tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate2.
Se fosse consentito vendere nelle parafarmacie determinati medicinali soggetti a prescrizione medica, ciò equivarrebbe a commercializzare tali medicinali senza osservare il requisito della pianificazione territoriale, con il rischio che le parafarmacie si concentrino nelle località considerate più redditizie e che le farmacie situate in tali località vedano diminuire la propria clientela e subiscano una perdita di reddito.
Questa situazione potrebbe quindi causare una diminuzione della qualità del servizio che le farmacie forniscono al pubblico e comportare perfino la chiusura definitiva di alcune di esse: una penuria di farmacie in determinate parti del territorio condurrebbe allora ad un approvvigionamento di medicinali inadeguato quanto a sicurezza e a qualità.
La Corte sottolinea, inoltre, che ogni Stato membro può decidere il livello al quale intende garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto.
Il sistema italiano, che non consente alle parafarmacie di vendere farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensì vengono pagati interamente dall’acquirente, riduce il rischio di una penuria di farmacie in modo proporzionato all’obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.
 
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1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).


mercoledì 4 dicembre 2013

La Corte respinge i ricorsi della Commissione avverso le decisioni del Consiglio relative alla concessione, da parte di Lituania, Polonia, Lettonia e Ungheria, di aiuti di Stato per l’acquisto di terreni agricoli tra il 2010 e il 2013


Sentenza nelle cause C-111/10, C-117/10, C-118/10 e C-121/10
Commissione / Consiglio

La Corte respinge i ricorsi della Commissione avverso le decisioni del Consiglio relative alla concessione, da parte di Lituania, Polonia, Lettonia e Ungheria, di aiuti di Stato per l’acquisto di terreni agricoli tra il 2010 e il 2013
 
 
 
Nell’adottare le decisioni impugnate il Consiglio aveva considerato il rilevante mutamento di circostanze collegato agli effetti della crisi economica e finanziaria sul settore agricolo di tali Stati, nel corso del 2008 e 2009
 
 
Il diritto dell’Unione prevede che la Commissione europea procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in tali Stati. Essa propone loro le opportune misure richieste dal progressivo sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

Se, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, la Commissione conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure. Lo Stato membro che accetta le misure proposte è tenuto ad applicarle.

Inoltre, il Consiglio dell’Unione europea, a richiesta di uno Stato membro e deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto istituito o da istituirsi da parte di questo Stato deve considerarsi compatibile con il mercato interno, se circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
 
Negli orientamenti comunitari relativi al settore agricolo 1, la Commissione ha proposto agli Stati membri di modificare i regimi di aiuti esistenti per l’acquisto di terreni agricoli al fine di renderli conformi a tali orientamenti entro il 31 dicembre 2009. Nel 2007 la Lituania, la Polonia, la Lettonia e l’Ungheria hanno accettato tali opportune misure.
Nel 2009 i quattro Stati hanno chiesto al Consiglio dell’Unione europea di dichiarare compatibili con il mercato interno, fino al 31 dicembre 2013, regimi di aiuti 2 che consentono l’acquisto di terreni agricoli. Il Consiglio ha accolto tali richieste 3.
 
 

La Commissione ha chiesto allora alla Corte di giustizia di annullare le decisioni del Consiglio.

Con sentenze odierne la Corte respinge i ricorsi.
La Corte esamina anzitutto il motivo dedotto dalla Commissione relativo all’incompetenza del Consiglio ad autorizzare gli aiuti che gli Stati membri si sarebbero impegnati a sopprimere accettando le misure opportune proposte dalla Commissione. La Corte ricorda il ruolo centrale riservato dai Trattati alla Commissione ai fini del riconoscimento dell’eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato interno. Successivamente essa verifica se gli aiuti dichiarati dal Consiglio compatibili con il mercato interno debbano essere considerati aiuti sui quali la Commissione si sia pronunciata in via definitiva. Essa osserva in proposito che le misure opportune proposte dalla Commissione negli orientamenti relativi al settore agricolo riguardano unicamente regimi di aiuti esistenti. Ebbene, nella fattispecie, i regimi autorizzati dalle decisioni del Consiglio costituiscono regimi di aiuti nuovi.
 

La Corte precisa che il Consiglio non è competente ad autorizzare un regime di aiuti nuovo legato in maniera indissolubile ad un regime di aiuti esistente che uno Stato membro si è impegnato a modificare o a sopprimere accettando misure opportune.

La Corte sottolinea quindi che soltanto nell’ipotesi in cui, successivamente alle proposte di misure opportune, siano emerse circostanze nuove ed eccezionali, il Consiglio è competente ad autorizzare un regime di aiuti nuovo simile ad un regime di aiuti esistente che uno Stato membro era obbligato a modificare o a sopprimere, a seguito dell’accettazione di tali proposte.

Nella fattispecie, visto il rilevante cambiamento di circostanze legato agli effetti prodotti dalla crisi economica e finanziaria sul settore agricolo, la valutazione effettuata dalla Commissione su tali regimi di aiuti non può essere considerata tale da pregiudicare quella che sarebbe stata effettuata su un regime di aiuti comprendente misure simili, ma che avrebbe dovuto essere applicato in un contesto economico totalmente diverso da quello che la Commissione ha preso in considerazione nell’ambito della propria valutazione.
La Corte esamina successivamente l’argomento della Commissione secondo cui il Consiglio avrebbe commesso uno sviamento di potere cercando di neutralizzare le conseguenze della valutazione dalla stessa effettuata sui regimi di aiuti per l’acquisto di terreni agricoli istituiti dai quattro Stati membri. Essa considera che nel fascicolo sottoposto all’attenzione della Corte nulla permetta di affermare che il Consiglio abbia perseguito uno scopo esclusivo, o quanto meno determinante, diverso da quello di aiutare gli agricoltori lituani, polacchi, lettoni e ungheresi ad acquistare più facilmente terreni agricoli.

La Commissione sostiene inoltre che le decisioni impugnate sono state adottate in violazione del principio di leale cooperazione tra le istituzioni. Orbene, secondo la Corte, gli Stati membri non avevano assunto alcun impegno specifico relativo ai regimi di aiuti autorizzati dalle decisioni impugnate. Pertanto, non si può ritenere che tali decisioni abbiano liberato la Lituania, la Polonia, la Lettonia e l’Ungheria da un obbligo particolare di cooperazione, in quanto esse non hanno compromesso in alcun modo i risultati del dialogo tenuto in precedenza tra la Commissione e tali Stati membri.

La Corte respinge inoltre, in quanto infondato, l’argomento della Commissione secondo cui il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che esistessero circostanze eccezionali tali da giustificare le misure autorizzate. La Corte sottolinea, infatti, che, alla luce del carattere inusuale e imprevedibile nonché dell’ampiezza degli effetti della crisi economica e finanziaria sull’agricoltura degli Stati membri di cui trattasi, non si può considerare che il Consiglio abbia commesso un errore siffatto.

Infine, secondo la Commissione, il Consiglio aveva violato il principio di proporzionalità
adottando le decisioni impugnate. La Corte considera tuttavia che l’autorizzazione dei regimi di aiuti in questione – che tentano di compensare, con diverse misure, i problemi strutturali e il loro aggravamento ad opera della crisi economica e finanziaria – non appare manifestamente inadeguata a realizzare l’obiettivo perseguito con l’adozione delle decisioni impugnate. Inoltre, in considerazione del tempo necessario per l’evoluzione della struttura delle aziende agricole (in Polonia e in Lettonia), per il completamento della riforma agraria (in Lituania), per il completamento del processo di privatizzazione delle terre (in Ungheria), e della durata degli effetti della crisi
economica e finanziaria, non si può ritenere che il Consiglio, autorizzando il regime di aiuti in questione durante il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, abbia optato per una misura manifestamente sproporzionata.

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1 Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU 2006, C 319, pag. 1).

2 Per un importo massimo, rispettivamente, di 55 milioni di litas lituani (LTL)), di 400 milioni di zloty polacchi (PLN), di 8 milioni di lats lettoni (LVL) e 4 000 milioni di fiorini ungheresi (HUF).

3 Decisioni: 2009/983/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (GU L 338, pag. 93); 2010/10/CE del Consiglio, del 20 novembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Polonia per l’acquisto di terreni agricoli tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (GU L 4, pag. 89); 2009/991/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lettonia per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (GU 339, pag. 34) e 2009/1017/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Ungheria per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (GU L 348, pag. 55).