mercoledì 4 dicembre 2013

La Corte respinge i ricorsi della Commissione avverso le decisioni del Consiglio relative alla concessione, da parte di Lituania, Polonia, Lettonia e Ungheria, di aiuti di Stato per l’acquisto di terreni agricoli tra il 2010 e il 2013


Sentenza nelle cause C-111/10, C-117/10, C-118/10 e C-121/10
Commissione / Consiglio

La Corte respinge i ricorsi della Commissione avverso le decisioni del Consiglio relative alla concessione, da parte di Lituania, Polonia, Lettonia e Ungheria, di aiuti di Stato per l’acquisto di terreni agricoli tra il 2010 e il 2013
 
 
 
Nell’adottare le decisioni impugnate il Consiglio aveva considerato il rilevante mutamento di circostanze collegato agli effetti della crisi economica e finanziaria sul settore agricolo di tali Stati, nel corso del 2008 e 2009
 
 
Il diritto dell’Unione prevede che la Commissione europea procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in tali Stati. Essa propone loro le opportune misure richieste dal progressivo sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

Se, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, la Commissione conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure. Lo Stato membro che accetta le misure proposte è tenuto ad applicarle.

Inoltre, il Consiglio dell’Unione europea, a richiesta di uno Stato membro e deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto istituito o da istituirsi da parte di questo Stato deve considerarsi compatibile con il mercato interno, se circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
 
Negli orientamenti comunitari relativi al settore agricolo 1, la Commissione ha proposto agli Stati membri di modificare i regimi di aiuti esistenti per l’acquisto di terreni agricoli al fine di renderli conformi a tali orientamenti entro il 31 dicembre 2009. Nel 2007 la Lituania, la Polonia, la Lettonia e l’Ungheria hanno accettato tali opportune misure.
Nel 2009 i quattro Stati hanno chiesto al Consiglio dell’Unione europea di dichiarare compatibili con il mercato interno, fino al 31 dicembre 2013, regimi di aiuti 2 che consentono l’acquisto di terreni agricoli. Il Consiglio ha accolto tali richieste 3.
 
 

La Commissione ha chiesto allora alla Corte di giustizia di annullare le decisioni del Consiglio.

Con sentenze odierne la Corte respinge i ricorsi.
La Corte esamina anzitutto il motivo dedotto dalla Commissione relativo all’incompetenza del Consiglio ad autorizzare gli aiuti che gli Stati membri si sarebbero impegnati a sopprimere accettando le misure opportune proposte dalla Commissione. La Corte ricorda il ruolo centrale riservato dai Trattati alla Commissione ai fini del riconoscimento dell’eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato interno. Successivamente essa verifica se gli aiuti dichiarati dal Consiglio compatibili con il mercato interno debbano essere considerati aiuti sui quali la Commissione si sia pronunciata in via definitiva. Essa osserva in proposito che le misure opportune proposte dalla Commissione negli orientamenti relativi al settore agricolo riguardano unicamente regimi di aiuti esistenti. Ebbene, nella fattispecie, i regimi autorizzati dalle decisioni del Consiglio costituiscono regimi di aiuti nuovi.
 

La Corte precisa che il Consiglio non è competente ad autorizzare un regime di aiuti nuovo legato in maniera indissolubile ad un regime di aiuti esistente che uno Stato membro si è impegnato a modificare o a sopprimere accettando misure opportune.

La Corte sottolinea quindi che soltanto nell’ipotesi in cui, successivamente alle proposte di misure opportune, siano emerse circostanze nuove ed eccezionali, il Consiglio è competente ad autorizzare un regime di aiuti nuovo simile ad un regime di aiuti esistente che uno Stato membro era obbligato a modificare o a sopprimere, a seguito dell’accettazione di tali proposte.

Nella fattispecie, visto il rilevante cambiamento di circostanze legato agli effetti prodotti dalla crisi economica e finanziaria sul settore agricolo, la valutazione effettuata dalla Commissione su tali regimi di aiuti non può essere considerata tale da pregiudicare quella che sarebbe stata effettuata su un regime di aiuti comprendente misure simili, ma che avrebbe dovuto essere applicato in un contesto economico totalmente diverso da quello che la Commissione ha preso in considerazione nell’ambito della propria valutazione.
La Corte esamina successivamente l’argomento della Commissione secondo cui il Consiglio avrebbe commesso uno sviamento di potere cercando di neutralizzare le conseguenze della valutazione dalla stessa effettuata sui regimi di aiuti per l’acquisto di terreni agricoli istituiti dai quattro Stati membri. Essa considera che nel fascicolo sottoposto all’attenzione della Corte nulla permetta di affermare che il Consiglio abbia perseguito uno scopo esclusivo, o quanto meno determinante, diverso da quello di aiutare gli agricoltori lituani, polacchi, lettoni e ungheresi ad acquistare più facilmente terreni agricoli.

La Commissione sostiene inoltre che le decisioni impugnate sono state adottate in violazione del principio di leale cooperazione tra le istituzioni. Orbene, secondo la Corte, gli Stati membri non avevano assunto alcun impegno specifico relativo ai regimi di aiuti autorizzati dalle decisioni impugnate. Pertanto, non si può ritenere che tali decisioni abbiano liberato la Lituania, la Polonia, la Lettonia e l’Ungheria da un obbligo particolare di cooperazione, in quanto esse non hanno compromesso in alcun modo i risultati del dialogo tenuto in precedenza tra la Commissione e tali Stati membri.

La Corte respinge inoltre, in quanto infondato, l’argomento della Commissione secondo cui il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che esistessero circostanze eccezionali tali da giustificare le misure autorizzate. La Corte sottolinea, infatti, che, alla luce del carattere inusuale e imprevedibile nonché dell’ampiezza degli effetti della crisi economica e finanziaria sull’agricoltura degli Stati membri di cui trattasi, non si può considerare che il Consiglio abbia commesso un errore siffatto.

Infine, secondo la Commissione, il Consiglio aveva violato il principio di proporzionalità
adottando le decisioni impugnate. La Corte considera tuttavia che l’autorizzazione dei regimi di aiuti in questione – che tentano di compensare, con diverse misure, i problemi strutturali e il loro aggravamento ad opera della crisi economica e finanziaria – non appare manifestamente inadeguata a realizzare l’obiettivo perseguito con l’adozione delle decisioni impugnate. Inoltre, in considerazione del tempo necessario per l’evoluzione della struttura delle aziende agricole (in Polonia e in Lettonia), per il completamento della riforma agraria (in Lituania), per il completamento del processo di privatizzazione delle terre (in Ungheria), e della durata degli effetti della crisi
economica e finanziaria, non si può ritenere che il Consiglio, autorizzando il regime di aiuti in questione durante il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, abbia optato per una misura manifestamente sproporzionata.

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1 Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU 2006, C 319, pag. 1).

2 Per un importo massimo, rispettivamente, di 55 milioni di litas lituani (LTL)), di 400 milioni di zloty polacchi (PLN), di 8 milioni di lats lettoni (LVL) e 4 000 milioni di fiorini ungheresi (HUF).

3 Decisioni: 2009/983/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (GU L 338, pag. 93); 2010/10/CE del Consiglio, del 20 novembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Polonia per l’acquisto di terreni agricoli tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (GU L 4, pag. 89); 2009/991/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lettonia per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (GU 339, pag. 34) e 2009/1017/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Ungheria per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (GU L 348, pag. 55).