venerdì 26 aprile 2013

Le dichiarazioni omofobe del «patron» di una squadra di calcio professionistica possono far gravare su di essa l’onere di dimostrare che non segue una politica discriminatoria in materia di assunzioni

 
Sentenza nella causa C-81/12
Asociația Accept / Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării




Le dichiarazioni omofobe del «patron» di una squadra di calcio professionistica possono far gravare su di essa l’onere di dimostrare che non segue una politica discriminatoria in materia di assunzioni



L’apparenza di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali potrebbe essere confutata mediante una serie di indizi concordanti


La direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro1 stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro. A norma della direttiva, quando davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità competente sono dimostrati fatti dai quali si può presumere che vi è stata una discriminazione, l’onere della prova incombe ai convenuti, che devono dimostrare che, nonostante tale apparenza di discriminazione, non si è verificata alcuna violazione del principio della parità di trattamento.

Il 3 marzo 2010 l’Accept, un’organizzazione non governativa avente la finalità di promuovere e tutelare i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali in Romania, ha depositato una denuncia presso il Consiglio nazionale per la lotta alle discriminazioni («CNCD») nei confronti della squadra di calcio professionistica SC Fotbal Club Steaua București SA (l’«FC Steaua») e del sig. Becali, che si presentava come il «patron» di tale club. Essa lamentava che era stato violato il principio della parità di trattamento in materia di assunzioni. In effetti, in un'intervista sull'eventuale trasferimento di un calciatore professionista, il sig. Becali avrebbe dichiarato, in sostanza, che mai avrebbe ingaggiato uno sportivo omosessuale. Per quanto riguarda l'altra parte convenuta dinanzi al CNCD, ossia l’FC Steaua, l’Accept ha affermato che tale club non ha mai preso le distanze dalle dichiarazioni del sig. Becali. Il CNCD ha considerato, in particolare, che tali circostanze non rientravano nell'ambito delle condizioni di lavoro e che le dichiarazioni del sig. Becali non potevano essere considerate provenienti da un datore di lavoro o da una persona incaricata delle assunzioni. Tuttavia, il CNCD ha ritenuto che esse costituissero una discriminazione in forma di molestie2 ed ha sanzionato il sig. Becali con un ammonimento. Tale sanzione era l'unica possibile in quel momento ai sensi del diritto rumeno, poiché la decisione del CNCD era stata emanata più di sei mesi dopo i fatti censurati. L’Accept ha impugnato tale decisione dinanzi alla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d'appello di Bucarest, Romania), che ha sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni relative all'interpretazione della direttiva.

Nella sua odierna sentenza, la Corte rileva che la direttiva è applicabile in situazioni come quelle da cui è scaturita la controversia nel procedimento principale dinanzi alla Curtea de Apel Bucureşti, che riguardano dichiarazioni relative alle condizioni di accesso all'occupazione, comprese le condizioni di assunzione. La Corte sottolinea che, sotto questo profilo, le specificità dell'assunzione dei calciatori professionisti sono irrilevanti, in quanto l’esercizio dell'attività sportiva come attività economica rientra appieno nel diritto dell'Unione.
Per quanto attiene alla posizione dell’FC Steaua nel procedimento principale, la Corte precisa che la mera circostanza che dichiarazioni non provengano direttamente da una determinata parte convenuta non impedisce che si possa accertare, a carico di tale parte, l’esistenza di «fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione» ai sensi della direttiva. Pertanto, un datore di lavoro convenuto non può confutare l’esistenza di fatti che lasciano presumere che egli conduca una politica di assunzione discriminatoria limitandosi ad affermare che le dichiarazioni che suggeriscono l’esistenza di una politica di assunzioni omofoba provengono da una persona che, pur affermando di ricoprire un ruolo importante nella gestione di tale datore di lavoro, e pur sembrando rivestire tale ruolo, non è giuridicamente legittimata ad assumere decisioni che lo vincolino in materia di assunzioni. Secondo la Corte, la circostanza che un tale datore di lavoro non abbia chiaramente preso le distanze da queste dichiarazioni può essere presa in considerazione in sede di valutazione della sua politica di assunzioni.

Peraltro, la Corte precisa che l’onere della prova, così come specificamente previsto dalla direttiva, non implica che la prova richiesta risulti impossibile da produrre senza ledere il diritto al rispetto della vita privata. L’apparenza di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, infatti, potrebbe essere confutata mediante una serie di indizi concordanti, senza, tuttavia, che una parte convenuta debba dimostrare che in passato sono state assunte persone aventi una determinata tendenza sessuale. Tra tali indizi potrebbero annoverarsi, tra l’altro, una sua netta dissociazione rispetto alle dichiarazioni pubbliche discriminatorie, nonché l’esistenza di disposizioni espresse nella sua politica delle assunzioni dirette a garantire l’osservanza del principio della parità di trattamento.


Infine, la Corte rileva che la direttiva non tollera una normativa nazionale secondo cui, quando viene accertata una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, decorsi sei mesi dalla data dei fatti non è più possibile pronunciare altro che un «ammonimento», se siffatta sanzione non è effettiva, proporzionate e dissuasiva. Spetta tuttavia al giudice rumeno valutare se ciò si verifichi nel caso di specie.

 
 

mercoledì 24 aprile 2013

La Corte respinge le impugnazioni del sig. Gbagbo, ex presidente della Costa d’Avorio, e di altre persone del suo gruppo politico avverso le ordinanze che dichiarano irricevibili i loro ricorsi intesi all’annullamento delle misure adottate nei loro confronti - Sentenza nelle cause riunite C-478/11 P Gbagbo/Consiglio, C-479/11 P

Sentenza nelle cause riunite C-478/11 P Gbagbo/Consiglio, C-479/11 P

 
La Corte respinge le impugnazioni del sig. Gbagbo, ex presidente della Costa d'Avorio, e di altre persone del suo gruppo politico avverso le ordinanze che dichiarano irricevibili i loro ricorsi intesi all'annullamento delle misure adottate nei loro confronti

La Corte conferma che tali ricorsi erano stati proposti tardivamente e respinge i loro argomenti relativi all'esistenza di un caso di forza maggiore

Nell'autunno del 2010 hanno avuto luogo in Costa d'Avorio le elezioni presidenziali in esito alle quali l'ONU ha certificato la vittoria del sig. Alassane Ouattara. In tale contesto, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una serie di atti

1 imponendo misure restrittive in materia di viaggi e di congelamento di capitali nei confronti delle persone che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio e in particolare nei confronti delle persone che minacciano il buon esito del processo elettorale. Tra i destinatari di tali misure vi erano il sig. Gbagbo, ex presidente della Costa d'Avorio, il sig. N'Guessan, ex Primo Ministro, nonché i sigg. Djédjé e Koné e la sig.ra Boni-Claverie, che avrebbero asseritamente partecipato al governo illegittimo del sig. Gbagbo.

Il 7 luglio 2011, tali persone hanno presentato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea ricorsi di annullamento avverso molti di questi atti del Consiglio, nella parte in cui essi li riguardavano. Con ordinanze del 13 luglio 2011

2, il Tribunale ha respinto i loro ricorsi in quanto manifestamente irricevibili perché tardivi.

Il 21 settembre 2011, i sigg. Gbagbo e Koné, la sig.ra Boni-Claverie nonché i sigg. Djédjé e N'Guessan hanno presentato, davanti alla Corte di giustizia, le presenti impugnazioni avverso tali ordinanze del Tribunale.

Da una parte, essi fanno valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che, essendo stati pubblicati gli atti controversi, il termine di ricorso doveva essere calcolato a far data dalla loro pubblicazione.

La Corte, nella sentenza odierna, ricorda che gli
atti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE), ma dovevano anche essere comunicati agli interessati, direttamente se i loro indirizzi erano noti o, in caso contrario, mediante la pubblicazione di un avviso. Tale comunicazione ha proprio lo scopo di consentire ai destinatari di difendere i loro diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro adire il giudice dell'Unione. Pertanto, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento avverso tali atti deve decorrere, per ciascuna di tali persone ed enti destinatari delle misure restrittive, dalla data della comunicazione che deve essere compiuta nei loro confronti e non dalla data di pubblicazione degli atti nella GUUE.

I sigg. Gbagbo e Koné, la sig.ra Boni-Claverie nonché i sigg. Djédjé e N'Guessan considerano che gli atti non erano stati loro dovutamente comunicati, poiché non sono stati oggetto di una comunicazione diretta, ma di una comunicazione indiretta mediante

avvisi
pubblicati nella GUUE. Orbene, secondo la Corte, dato che tali avvisi consentono agli interessati di individuare la modalità di ricorso a loro disposizione per contestare il loro inserimento negli elenchi nonché la data di scadenza del termine per la proposizione del ricorso, tali persone non possono differire il dies a quo del termine di ricorso avvalendosi dell'assenza di una comunicazione diretta o dell'effettiva presa di conoscenza ulteriore degli atti. Se si offrisse loro una tale possibilità in assenza di un caso di forza maggiore, verrebbe intaccata la finalità stessa del termine di ricorso, che consiste nel preservare la certezza del diritto, evitando che atti dell'Unione produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all'infinito. Ne consegue che gli atti sono stati loro effettivamente comunicati e che il termine per la proposizione dei ricorsi decorreva dalla data della pubblicazione degli avvisi.

Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto giudicando che i termini dei ricorsi iniziavano a decorrere dalla data della pubblicazione degli

atti. Tali termini, tuttavia, anche se dovevano essere calcolati dalla data di pubblicazione degli avvisi, erano già scaduti alla data di proposizione dei ricorsi. Conseguentemente, correttamente il Tribunale ha dichiarato i ricorsi irricevibili, in quanto introdotti tardivamente.

Dall'altra parte, i sigg. Gbagbo e Koné, la sig.ra Boni-Claverie nonché i sigg. Djédjé e N'Guessan addebitano al Tribunale di non aver considerato che la situazione di conflitto armato in Costa d'Avorio costituiva un caso di forza maggiore che impediva loro di esercitare effettivamente il loro diritto di agire in giudizio.

La Corte respinge tale argomento. È pur vero che la decadenza risultante dallo spirare dei termini non può essere eccepita in caso di forza maggiore, ma la Corte considera che i ricorrenti si limitano a far valere in termini generici la situazione di conflitto armato in Costa d'Avorio, senza presentare elementi tali da consentire a quest'ultima di individuare sotto quale profilo e durante quale periodo preciso la situazione generale di tale conflitto e le circostanze personali invocate avrebbero impedito loro di presentare ricorso tempestivamente. Conseguentemente,

l'esistenza di un caso di forza maggiore non può essere accertata nel caso di specie.

1

In particolare, la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 285, pag. 28), modificata dalle decisioni del 22 dicembre 2010, dell'11 e del 14 gennaio 2011 e del 6 aprile 2011; nonché il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 95, pag. 1), modificato dai regolamenti del 14 gennaio e del 6 aprile 2011.

2

Ordinanze del Tribunale del 13 luglio 2011, Gbagbo/Consiglio (T-348/11), Koné/Consiglio (T-349/11), Boni-Claverie/Consiglio (T-350/11), Djédjé/Consiglio (T-351/11), N'Guessan/Consiglio (T-352/11).

Il Tribunale conferma le decisioni della Commissione di non versare all'Italia contributi finanziari FESR per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania, poiché l'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie per lo smaltimento dei rifiuti in detta regione

Il Tribunale conferma le decisioni della Commissione di non versare all'Italia contributi finanziari FESR per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania, poiché l'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie per lo smaltimento dei rifiuti in detta regione

Per rifiutare i pagamenti intermedi è sufficiente che la Commissione dimostri che l'oggetto di un procedimento d'infrazione presenta un collegamento diretto con quello del finanziamento
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è diretto a promuovere, in sinergia con gli altri Fondi strutturali, la coesione economica e sociale nell'Unione, correggendo i principali squilibri e partecipando allo sviluppo delle regioni. Esso contribuisce, fra l'altro, alla realizzazione di un livello elevato di protezione dell'ambiente.
Nell'ambito del sostegno agli interventi strutturali dell'Unione in Italia la Commissione, nel 2000, ha approvato il programma operativo Campania («PO Campania»), per spese effettuate fra il 5 ottobre 1999 e il 31 dicembre 2008. La misura 1 contenuta nel programma concerneva svariate operazioni relative al sistema regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti (realizzazione di impianti di compostaggio, di discariche per lo smaltimento del rifiuto residuale rispetto alla raccolta differenziata, attivazione di Ambiti Territoriali Ottimali e dei relativi piani di gestione e di trattamento dei rifiuti, sostegno ai Comuni associati per la gestione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, aiuto alle imprese per l'adeguamento degli impianti destinati al recupero di materia derivata dai rifiuti, attività di coordinamento, logistica e supporto alle imprese di raccolta e recupero di rifiuti provenienti da particolari categorie produttive, costituzione di un catasto-osservatorio con funzione di sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei rifiuti).
Le azioni della regione destinate a migliorare e a promuovere il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti hanno dato luogo a esborsi pari a EUR 93 268 731,59, il cui 50% – vale a dire EUR 46 634 365,80 – è stato cofinanziato dai Fondi strutturali.
Peraltro, nell'ambito di un procedimento d'infrazione, la Commissione, nel 2007, ha messo in mora l'Italia addebitandole di non aver garantito che, in Campania, i rifiuti fossero smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e quindi di non aver creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, in violazione della direttiva sui rifiuti 2. Nel 2010 la Corte ha in effetti constatato l'inadempimento dell'Italia 3 che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, aveva in tal modo messo in pericolo la salute umana e danneggiato l'ambiente.
Nel frattempo, nel 2008, la Commissione aveva informato le autorità italiane delle conseguenze sul finanziamento del PO Campania che intendeva trarre dal procedimento d'infrazione in corso, nel senso che si proponeva di rifiutare provvisoriamente il rimborso delle spese del PO Campania relativo al sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti, il quale costituiva parimenti oggetto del procedimento d'infrazione. Le domande di pagamento per spese relative al PO presentate successivamente al momento in cui l'Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva relativa ai rifiuti (entrata in vigore il 17 maggio 2006) sarebbero quindi state respinte4.
Con due ricorsi l'Italia ha chiesto al Tribunale di annullare le decisioni di rifiuto della Commissione, sostenendo che, per giustificare tale rifiuto, l'oggetto specifico del procedimento di infrazione avrebbe dovuto coincidere perfettamente con le «operazioni» oggetto della domanda di pagamento dei finanziamenti.
Nella sua sentenza odierna il Tribunale, dopo aver esaminato la formulazione letterale e il contesto del regolamento, conclude che, per rifiutare pagamenti intermedi del FESR, è sufficiente che la Commissione dimostri che l'oggetto di un procedimento d'infrazione in corso è direttamente collegato alla «misura» cui si riferiscono le operazioni oggetto del finanziamento, dal momento che la nozione di «misura» ha una portata più ampia rispetto a quella di «operazione».
Pertanto, la Commissione poteva legittimamente fondare gli atti impugnati sul regolamento sui fondi strutturali 5.
Il Tribunale constata che il ricorso per inadempimento riguardava l'intero sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti in Campania, compresa l'inefficacia sia del recupero che della raccolta differenziata. Con la sentenza del 2010 la Corte ha infatti constatato che il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania era molto basso rispetto alla media nazionale e dell'Unione e che gli impianti esistenti e in funzione nella regione erano ben lontani dal soddisfare le esigenze reali.
Ne risulta che – contrariamente a quanto fatto valere dall'Italia – l'oggetto del procedimento d'infrazione comprendeva effettivamente l'insufficienza della raccolta differenziata come un elemento a monte, che aggravava le carenze del sistema di gestione dei rifiuti nel suo complesso. Analogamente, gli interventi descritti nella misura 1.7 del PO Campania includevano interventi per la creazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la realizzazione di discariche per lo smaltimento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata medesima, cosicché nella fattispecie sussisteva il necessario collegamento fra l'oggetto del procedimento d'infrazione e la misura.
Pertanto, il Tribunale respinge i ricorsi dell'Italia.
_________________
1 Misura 1.7.
2 Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9).
3 Sentenza della Corte del 4 marzo 2010, Commissione / Italia (C-297/08), v. anche comunicato stampa n. 20/10.
4 Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera f), del regolamento n. 1260/99, i pagamenti sono subordinati all'assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione.
5 Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

giovedì 18 aprile 2013

La Francia è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dal diritto dell’Unione in materia di trasporto ferroviario - Sentenza nella causa C-625/10

La Francia è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dal diritto dell'Unione in materia di trasporto ferroviario

Il 29 dicembre 2010, la Commissione ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento con il quale ha censurato la Francia per essere venuta meno a taluni obblighi derivanti dal diritto dell'Unione in materia di trasporto ferroviario. Tale ricorso rientra in una serie di cause analoghe

1 proposte dalla Commissione nei confronti di diversi Stati membri per l'inadempimento dei loro obblighi derivanti dalle direttive in materia.

La Commissione contesta alla Francia, in primo luogo, di non aver previsto la separazione degli enti che assicurano la gestione dei servizi ferroviari (nella fattispecie, la Société nationale des chemins de fer français, «SNCF») da quelli incaricati della gestione dell'infrastruttura (Réseau ferré de France, «RFF»), segnatamente per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni considerate essenziali, tra cui la ripartizione delle linee ferroviarie (direttiva 91/440/CEE

2). Orbene, la SNCF, attraverso la Direction des Circulations Ferroviaires («DCF»), che all'epoca non era indipendente dalla SNCF, continuerebbe ad essere incaricata dell'assegnazione delle linee ferroviarie. La Commissione fa valere, in secondo luogo, che la normativa francese non recepisce integralmente i requisiti relativi all'istituzione di un sistema di miglioramento delle prestazioni circa l'imposizione dei diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria. Inoltre, non prevederebbe sufficienti incentivi a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e il livello dei diritti di accesso (direttiva 2001/14/CE3).

La Francia ritiene di aver ormai portato pienamente a compimento il recepimento della direttiva 91/440 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie mediante l'adozione, nel 2011, di una nuova normativa. Tuttavia, nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che l'esistenza di questo inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione della normativa francese quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato inviato dalla Commissione alla Francia durate il procedimento precontenzioso (vale a dire il 9 dicembre 2009). Di conseguenza, le modifiche apportate alla normativa francese successive a detta data non possono essere prese in considerazione nell'ambito dell'esame della fondatezza del presente ricorso.

Quanto al merito, la Corte constata che, a tale data, la normativa francese non rispettava il criterio di indipendenza della funzione di ripartizione delle linee ferroviarie.

A tal proposito, la Corte ricorda che la direttiva 91/440 ha avviato la liberalizzazione del trasporto ferroviario al fine di garantire un accesso equo e non discriminatorio delle imprese ferroviarie

all'infrastruttura della rete ferroviaria. Per garantire un siffatto accesso, la direttiva stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che le "funzioni essenziali" siano attribuite a enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario e, indipendentemente dalle strutture organizzative, è necessario provare che tale obiettivo è stato realizzato. Sono considerate funzioni essenziali, secondo la direttiva 91/440, segnatamente, l'adozione delle decisioni sulla ripartizione delle linee ferroviarie, comprese la definizione e la valutazione della disponibilità, nonché l'assegnazione di singole linee ferroviarie.

Di conseguenza, ad un'impresa ferroviaria non può essere affidata la realizzazione di studi tecnici di esecuzione, necessari all'istruzione delle domande di assegnazione di linee ferroviarie (effettuata a monte della decisione) e all'assegnazione delle linee ferroviarie dell'ultimo minuto, dato che tali studi contribuiscono alla definizione e alla valutazione della disponibilità delle linee ferroviarie e che la loro assegnazione dell'ultimo minuto costituisce un'assegnazione di singole linee ferroviarie ai sensi della direttiva 91/440. Tali funzioni devono essere quindi affidate, conformemente alla direttiva 2001/14

4 ad un organismo indipendente sul piano giuridico, organizzativo e decisionale. Orbene, la DCF, benché sia soggetta alla supervisione della RFF, non è dotata di una personalità giuridica distinta da quella della SNCF nella quale è integrata, (circostanza, questa, non contestata dalla Francia). Di conseguenza, poiché il criterio di indipendenza giuridica non è soddisfatto
, non occorre esaminare i criteri di indipendenza organizzativa e decisionale, trattandosi di tre criteri cumulativi.

Parimenti, la Corte dichiara che la normativa francese non contiene un sistema di miglioramento delle prestazioni conforme alla direttiva 2001/14

Dalla direttiva citata deriva che gli Stati membri devono includere nei sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura un sistema di miglioramento delle prestazioni diretto a incentivare sia le imprese ferroviarie sia il gestore dell'infrastruttura a migliorare le prestazioni della rete. Gli Stati membri devono attuare incentivi e dispongono di una libertà di scelta delle misure concrete da adottare, purché queste costituiscano un insieme coerente e trasparente che possa essere qualificato come «sistema di prestazioni».

Ora, il prospetto informativo della rete ferroviaria francese contenente tutte le informazioni necessarie all'esercizio dei diritti di accesso a tale rete per il 2011 e il 2012 prevede solo un'imposizione specifica applicabile ai diritti di prenotazione delle linee ferroviarie per il traffico merci a condizione che la lunghezza totale sia superiore a 300 km e che la velocità sia superiore a 70 km/h. Detto sistema non forma pertanto un insieme coerente e trasparente che possa essere qualificato come sistema effettivo di miglioramento delle prestazioni ai sensi della direttiva.

Parimenti, le condizioni generali della RFF contengono, certo, disposizioni relative al risarcimento del gestore dell'infrastruttura in caso di mancato utilizzo di una linea ferroviaria per causa imputabile all'impresa ferroviaria e al risarcimento dell'impresa ferroviaria in seguito alla soppressione di linee ferroviarie per fatto dovuto al gestore. Tali disposizioni non costituiscono tuttavia un sistema di miglioramento delle prestazioni ai sensi della direttiva, poiché contengono solo semplici clausole di responsabilità in caso di danni e prevedono solo le conseguenze risarcitorie in caso di soppressione delle linee ferroviarie da parte della RFF.

Infine, l'istituzione in via sperimentale di un meccanismo specifico di miglioramento delle prestazioni previsto dal «contratto di performance» è unicamente a carico della RFF. Pertanto, tale contratto non costituisce un sistema di miglioramento delle prestazioni tale da incentivare il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie. Inoltre, le disposizioni del contratto di performance sono limitate alla rete per il traffico merci, mentre la direttiva prevede che i principi di base del sistema di miglioramento delle prestazioni si applichino a tutta la rete.
 
__________

1

Si tratta delle cause definite con sentenza C-528/10, Commissione/Grecia (8.11.2012) e C-557/10, Commissione/Portogallo (25.10.2012); delle sentenze: C-473/10, Commissione/Ungheria; C-483/10, Commissione/Spagna; C-555/10, Commissione/Austria; C-556/10, Commissione/Germania definite con sentenza del 28.2.2013 (v. comunicato stampa n. 20/13); della sentenza odierna C-625/10, Commissione/Francia e delle cause attualmente ancora pendenti: C-512/10, Commissione/Polonia; C-545/10; Commissione/Repubblica ceca; C-627/10, Commissione/Slovenia; C-369/11, Commissione/Italia e C-412/11, Commissione/Lussemburgo.

2

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001 (GU L 75, pag. 1). Le funzioni essenziali solo elencate all'allegato II di tale direttiva.

3

Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29), come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (GU L 315, pag. 44).

4

Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE.

La Corte annulla la sentenza del Tribunale con la quale la Commissione era stata condannata a versare alla Systran SA un importo forfettario di circa 12 milioni di euro a risarcimento del danno subito da quest’ultima - Sentenza nella causa C-103/11 P

La Corte annulla la sentenza del Tribunale con la quale la Commissione era stata condannata a versare alla Systran SA un importo forfettario di circa 12 milioni di euro a risarcimento del danno subito da quest'ultima

Il Tribunale avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e invitare le parti ad adire gli organi giurisdizionali nazionali competenti, designati dai numerosi contratti vertenti sul sistema di traduzione automatica Systran, conclusi tra la Systran e la Commissione

Il 22 dicembre 1975 la Commissione ha concluso, con la società americana World Translation Center Inc (WTC), un primo contratto riguardante l'installazione e lo sviluppo di un software di traduzione automatica (inglese-francese) denominato Systran (SYStem TRANslation), creato dalla suddetta società nel 1968. I rapporti tra la Commissione e la WTC, successivamente acquisita dalla società Gachot, in seguito divenuta Systran SA, sono proseguiti, tra il 1976 e il 1987, con la firma di diversi contratti per il miglioramento del sistema di traduzione automatica, funzionante in ambiente Mainframe, denominato «EC-Systran Mainframe», composto da un nucleo, da routine linguistiche e da dizionari per nove combinazioni linguistiche dell'Unione europea.

Il 4 agosto 1987 la Systran e la Commissione ha firmato un «contratto di collaborazione» relativo all'organizzazione comune dello sviluppo e del miglioramento del sistema di traduzione automatica Systran per le lingue ufficiali, presenti e future, della Comunità, nonché alla sua messa in opera. Il contratto prevedeva che in caso di controversia tra le parti la legge ad esso applicabile fosse il diritto belga. Tra il 1988 e il 1989 la Commissione ha concluso quattro ulteriori contratti con la Systran per ottenere una «licenza d'uso» del sistema di traduzione automatica per cinque ulteriori combinazioni linguistiche. Nel dicembre 1991 la Commissione ha risolto il contratto di collaborazione in quanto la Systran non aveva rispettato i propri obblighi contrattuali. Alla data di risoluzione di detto contratto la versione EC-Systran Mainframe del sistema di traduzione automatica Systran presentava sedici versioni linguistiche.

Successivamente, il gruppo Systran creava e commercializzava una nuova versione del sistema di traduzione automatica Systran in grado di funzionare con i sistemi operativi Unix e Windows (cosiddetto «Systran Unix»), mentre la Commissione sviluppava la versione EC-Systran Mainframe di tale sistema, in parte con l'ausilio di un contraente esterno.

Il 22 dicembre 1997 la Systran Luxembourg e la Commissione hanno sottoscritto il primo dei quatto contratti di migrazione al fine di consentire alla versione EC-Systran Mainframe di funzionare negli ambienti Unix e Windows. Alla firma di detto primo contratto la Systran ha acconsentito a che la Commissione utilizzasse, da un lato, sempre il marchio Systran per ogni sistema di traduzione derivante dal sistema di traduzione automatica Systran originario, nel diffondere o mettere a disposizione siffatto sistema e, d'altro lato, i prodotti Systran negli ambienti Unix e/o Windows per le sue necessità interne. Il primo contratto di migrazione prevedeva che il sistema di traduzione automatica della Commissione, comprese le relative componenti, anche se modificate, rimanesse di proprietà della Commissione, ad eccezione del caso in cui fossero già esistenti diritti di proprietà industriale o intellettuale. Ai termini di tale contratto, la legge applicabile in caso di controversia era quella lussemburghese. La scadenza di tale contratto era fissata al 15 marzo 2002 e, a tale data, la Systran Luxembourg era tenuta ad apportare la prova aggiornata di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale rivendicati dal gruppo Systran e connessi al

sistema di traduzione automatica. Secondo la Commissione, la Systran Luxembourg non le ha comunicato tali informazioni.

Il 4 ottobre 2003 la Commissione ha pubblicato un bando di gara d'appalto per la manutenzione e il miglioramento linguistico del suo sistema di traduzione automatica. Tuttavia, con lettera del 31 ottobre 2003 la Systran ha segnalato alla Commissione che i lavori previsti nel bando di gara potevano violare i suoi diritti di proprietà intellettuale e l'ha invitata a pronunciarsi al riguardo. La Systran precisava di non poter rispondere, in tali circostanze, al bando di gara. Con lettera del 17 novembre 2003 la Commissione ha risposto che il gruppo Systran non aveva apportato la prova dei diritti di proprietà intellettuale da esso rivendicati sul software di traduzione automatica omonimo e che quindi essa considerava che la Systran non fosse legittimata ad opporsi ai lavori realizzati dalla società belga Gosselies SA, vincitrice della gara d'appalto con riferimento a due degli otto lotti banditi. A seguito di tale gara d'appalto il gruppo Systran ha ritenuto che la Commissione avesse rivelato illegalmente il suo know how ad un terzo e che avesse compiuto un atto di contraffazione in occasione della realizzazione, da parte dell'aggiudicataria dell'appalto, di sviluppi non autorizzati della versione EC-Systran Unix.

La Systran ha dunque adito il Tribunale dell'Unione europea con un'azione per il risarcimento del danno che essa asserisce aver subito.

Con sentenza pronunciata nel 2010

1 il Tribunale ha ritenuto che la controversia non fosse di natura contrattuale e di essere pertanto competente a pronunciarsi su di essa. Pur se il Tribunale ha respinto le domande relativamente alla controllata Systran Luxembourg, esso ha invece riconosciuto che il comportamento della Commissione avesse cagionato alla società controllante un danno materiale per la perdita di valore dei suoi attivi immateriali (ossia la perdita di valore dei suoi diritti di proprietà intellettuale), valutato forfettariamente in 12 milioni di euro, e un danno morale valutato in EUR 1 000.

La Commissione ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per l'annullamento di detta sentenza. Essa fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la controversia fosse di natura extracontrattuale e nel concludere che la Systran avesse diritto al risarcimento.

Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che, allorché sono aditi con un ricorso per risarcimento dei danni, come nella fattispecie, gli organi giurisdizionali dell'Unione devono, prima di pronunciarsi nel merito della controversia, accertare di essere competenti, procedendo ad un'analisi diretta a stabilire la natura della responsabilità dedotta, contrattuale o extracontrattuale, e quindi la natura stessa della controversia.

A tal fine, i giudici devono stabilire, analizzando i diversi elementi contenuti nel fascicolo – quali, segnatamente, la norma di diritto che si asserisce essere stata violata, la natura del danno lamentato, il comportamento addebitato nonché i rapporti giuridici esistenti tra le parti in causa – se esista tra queste ultime un vero e proprio contesto contrattuale, connesso all'oggetto della controversia, il cui esame approfondito risulti indispensabile per potersi pronunciare sul ricorso di cui trattasi. Allorché dall'analisi in limine di tali elementi risulta che per poter determinare la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente è necessario interpretare il contenuto di uno o più contratti conclusi tra le parti in causa, detti organi giurisdizionali sono tenuti a porre termine in tale fase al loro esame della controversia e, ove manchi una clausola compromissoria

2 nei contratti di cui trattasi, a dichiarare la loro incompetenza a pronunciarsi su detta controversia.

Orbene, in tale ottica, si deve necessariamente constatare che

il Tribunale ha commesso un primo errore di diritto nell'applicare i principi che regolano la determinazione della competenza giurisdizionale nell'ambito dei ricorsi per risarcimento dei danni proposti nei confronti della Comunità
. Infatti esso non si è limitato a verificare, per quanto riguarda la

ricevibilità del ricorso, basandosi sui diversi elementi del fascicolo, se esistesse tra le parti un vero e proprio contesto contrattuale. Il Tribunale ha invece svolto, già nell'ambito della determinazione della propria competenza, un esame dettagliato del contenuto delle numerose disposizioni contrattuali, disciplinanti dal 1975 al 2002 i rapporti economici e commerciali tra il gruppo WTC/Systran e la Commissione, al fine di verificare se quest'ultima disponesse di un'autorizzazione a rivelare a terzi informazioni tutelate dal diritto d'autore e il know how detenuti dalla Systran sulla versione Systran Unix del sistema di traduzione automatica Systran. Esso ha, in effetti, ritenuto che la natura contrattuale della responsabilità della Comunità dipendesse dall'esistenza di detta autorizzazione. Siffatta analisi, tuttavia, come correttamente sostiene la Commissione, riguardava la legittimità o illegittimità del comportamento addebitato a tale istituzione e rientrava quindi nel merito della controversia e non nella determinazione preliminare della natura stessa della controversia di cui trattasi.

In tale contesto,

il Tribunale ha commesso altresì un altro errore di diritto sulla qualificazione giuridica dei contratti conclusi dal 1975 al 2002 tra il gruppo WTC/Systran e la Commissione
. Esso ha infatti ritenuto, alla luce dei diversi elementi del fascicolo, che l'esistenza di tali contratti non fosse pertinente per la qualificazione della controversia. Orbene, è pacifico che i numerosi documenti contrattuali prodotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale – tra i quali, segnatamente, il contratto del 22 dicembre 1975 stipulato tra quest'ultima e la WTC, i contratti conclusi dal 1976 al 1987 con le società del gruppo WTC, fra i quali riveste particolare importanza l'accordo di cooperazione tecnica del 18 gennaio 1985 stipulato con la Gachot, il contratto di collaborazione, i contratti di licenza stipulati con la Gachot nel 1988 e nel 1989, nonché i contratti di migrazione – configurano un vero e proprio contesto contrattuale, connesso all'oggetto della controversia, il cui esame approfondito risultava indispensabile per poter accertare l'eventuale illegittimità del comportamento addebitato alla Commissione.
Si deve quindi necessariamente constatare che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la controversia fosse di natura extracontrattuale. La Corte annulla pertanto la sentenza del Tribunale e statuisce definitivamente sulla controversia, considerando che lo stato degli atti le consente di decidere. La Corte dichiara che gli organi giurisdizionali dell'Unione non sono competenti a conoscere del ricorso per il risarcimento dei danni proposto dal gruppo Systran. Per tale ragione il ricorso deve essere respinto.
___________

1 Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2010, Systran SA e Systran Luxembourg/Commissione (

T-19/07), v. anche comunicato stampa n° 123/10.

2

Clausola mediante la quale la Comunità e una parte del contratto convengono di sottoporre un'eventuale controversia tra di esse alla competenza degli organi giurisdizionale dell'Unione.

La Corte respinge i ricorsi della Spagna e dell’Italia contro la decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata nel settore del brevetto unitario - Sentenza nelle cause riunite C-274/11 e C-295/11

La Corte respinge i ricorsi della Spagna e dell'Italia contro la decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata nel settore del brevetto unitario

Alla luce dell'impossibilità per gli Stati membri di pervenire a un regime comune per l'insieme dell'Unione entro un termine ragionevole, la decisione impugnata contribuisce al processo di integrazione europea

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme. Essa è adottata dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione e dopo approvazione del Parlamento.

Con decisione del 2011

1, il Consiglio ha autorizzato una cooperazione rafforzata con l'intento di istituire una tutela brevettuale unitaria tra 25 Stati membri (sui 27 dell'Unione), avendo la Spagna e l'Italia rifiutato di parteciparvi. Tale cooperazione mira altresì ad istituire regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

La Spagna e l'Italia hanno chiesto alla Corte di giustizia di annullare la decisione del Consiglio

2, adducendone l'invalidità per molteplici ragioni.

La Corte, nell'odierna sentenza, osserva anzitutto che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) autorizza l'Unione, nell'ambito del mercato interno, a creare titoli europei di proprietà intellettuale. Peraltro, la competenza a stabilire i regimi linguistici di detti titoli è strettamente legata alla loro istituzione. Di conseguenza, tali competenze, che si situano nell'ambito del funzionamento del mercato interno, rientrano in un settore di competenze concorrenti tra l'Unione e gli Stati membri. Il carattere non esclusivo di tali competenze rende il Consiglio competente ad autorizzare tale cooperazione rafforzata.

Nei loro ricorsi, la Spagna e l'Italia addebitano in sostanza al Consiglio di avere eluso, autorizzando la cooperazione rafforzata controversa, il requisito dell'unanimità e di aver eliminato l'opposizione di questi due Stati membri alla proposta della Commissione in merito al regime linguistico del brevetto unitario. Nell'esaminare tali argomenti, la Corte sottolinea che nulla vieta agli Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell'ambito delle competenze dell'Unione che, secondo i Trattati, devono essere esercitate all'unanimità. Al contrario, dal TFUE emerge che siffatte competenze si prestano, al ricorrere dei presupposti stabiliti nei Trattati, a una cooperazione rafforzata e che in tal caso – sempre che il Consiglio non abbia deciso che si deliberi a maggioranza qualificata – l'unanimità sarà costituita dai voti dei soli Stati membri partecipanti. Ne consegue che la decisione di autorizzare una cooperazione rafforzata, dopo aver constatato che il brevetto unitario ed il suo regime linguistico non potevano essere instaurati entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, non costituisce affatto un'elusione del requisito dell'unanimità né un'esclusione degli Stati membri che non hanno aderito alle richieste di

cooperazione rafforzata, ma stante l'impossibilità di pervenire a un regime comune per l'insieme dell'Unione entro un termine ragionevole, contribuisce al

processo di integrazione
.

La Corte esamina poi l'argomento di Spagna e Italia basato sulla disposizione del Trattato sull'Unione europea secondo cui il Consiglio può autorizzare una cooperazione rafforzata solamente «

in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme». La Corte sottolinea, a tale riguardo, che è evidente che gli interessi dell'Unione ed il processo di integrazione non sarebbero protetti se qualunque negoziato infruttuoso potesse condurre ad una o più cooperazioni rafforzate a scapito della ricerca di un compromesso che consenta di adottare una normativa per l'Unione nel suo insieme. Tuttavia, nella fattispecie risulta che il Consiglio ha verificato con cura e imparzialità la sussistenza del presupposto dell'«ultima istanza».

Esso ha pertinentemente tenuto conto del fatto che l'iter legislativo avviato in vista dell'istituzione di un brevetto unitario a livello dell'Unione ha avuto inizio nel 2000 e ha percorso varie tappe. Risulta altresì che in sede di Consiglio è stato discusso tra tutti gli Stati membri un numero considerevole di regimi linguistici differenti per il brevetto unitario e che nessuno di detti regimi ha ottenuto un sostegno idoneo a condurre all'adozione, a livello dell'Unione, di un «pacchetto legislativo» completo relativo a detto brevetto.

La Corte ritiene infine infondata l'argomentazione di Spagna e Italia secondo cui la tutela conferita da tale brevetto unitario non apporterebbe benefici in termini di uniformità, e dunque di integrazione, rispetto alla situazione derivante dall'attuazione delle norme previste dalla CBE
3. Infatti, i brevetti europei rilasciati conformemente alle norme della CBE non conferiscono una protezione uniforme negli Stati aderenti a tale convenzione, ma garantiscono, in ciascuno di tali Stati, una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale. Il brevetto unitario delineato dalla decisione impugnata conferirebbe invece una tutela uniforme sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata. Peraltro, contrariamente a quanto asserito, la decisione impugnata non arreca pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Inoltre, secondo la Corte, essa non lede le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata. Pur essendo certamente essenziale che una cooperazione rafforzata non conduca all'adozione di misure che impediscano agli Stati membri non partecipanti di esercitare le loro competenze ed i loro diritti e di assumere i loro obblighi, gli Stati partecipanti a tale cooperazione sono per contro legittimati a stabilire norme sulle quali gli Stati non partecipanti non concorderebbero in caso di adesione a detta cooperazione. D'altronde, l'adozione di norme siffatte non priva gli Stati membri non partecipanti della possibilità di aderire in futuro alla cooperazione rafforzata.
_________

1

Decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76, pag. 53).

2

Il Consiglio è sostenuto da Belgio, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Regno Unito, Parlamento e Commissione.

3

Convenzione sulla concessione di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo), firmata a Monaco (Germania) il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977.

Sentenza nella causa C-202/11 - La legge regionale della Comunità fiamminga che impone di redigere in neerlandese tutti i contratti riguardanti un rapporto di lavoro a carattere transfrontaliero viola la libera circolazione dei lavoratori

Sentenza nella causa C-202/11

Anton Las / PSA Antwerp NV

La legge regionale della Comunità fiamminga che impone di redigere in neerlandese tutti i contratti riguardanti un rapporto di lavoro a carattere transfrontaliero viola la libera circolazione dei lavoratori

Nel particolare contesto di un contratto a carattere transfrontaliero, un siffatto obbligo linguistico è sproporzionato rispetto agli obiettivi invocati dal Belgio (tutela di una lingua nazionale, tutela dei lavoratori e controllo efficace da parte delle autorità nazionali)

In Belgio, una legge regionale della Comunità fiamminga impone l’uso del neerlandese in particolare per redigere contratti di lavoro conclusi tra lavoratori e datori di lavoro la cui sede di gestione è situata nella regione di lingua neerlandese. L’inosservanza di tale obbligo linguistico comporta la nullità del contratto di lavoro, senza per questo arrecare pregiudizio al lavoratore o ai diritti dei terzi.

Il signor Anton Las, cittadino neerlandese residente nei Paesi Bassi, è stato assunto nel 2004 in qualità di «Chief Financial Officer» dalla PSA Antwerp, società con sede in Anversa (Belgio), ma appartenente ad un gruppo multinazionale con sede a Singapore. Il contratto di lavoro, redatto in inglese, disponeva che il signor Las svolgeva il suo lavoro in Belgio.

Nel 2009, con lettera redatta in inglese, il signor Las è stato licenziato dalla PSA Antwerp che gli ha versato un’indennità di licenziamento, calcolata in applicazione del contratto di lavoro. Il signor Las ha adito l’Arbeidsrechtbank (Tribunale del lavoro), sostenendo che le disposizioni del contratto di lavoro erano viziate da nullità, per violazione della legge regionale della Comunità fiamminga sull’uso delle lingue. Egli ha in particolare richiesto un’indennità di licenziamento più elevata, conformemente al diritto del lavoro belga.

Il giudice belga chiede alla Corte di giustizia se la legge regionale della Comunità fiamminga sull’uso delle lingue violi la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea, in quanto ad ogni impresa con sede nella regione di lingua neerlandese che assuma un lavoratore per un lavoro a carattere transfrontaliero impone − a pena di nullità rilevata d’ufficio dal giudice − di redigere in neerlandese tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro.

Nella sua odierna sentenza, la Corte rileva preliminarmente che il contratto di cui trattasi rientra nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori, dato che è stato concluso tra un cittadino neerlandese residente nei Paesi Bassi ed una società che ha sede nel territorio belga. Questo principio può essere invocato non solo da un lavoratore, ma anche da un datore di lavoro. La Corte sottolinea che l’insieme delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori mira ad agevolare l’esercizio delle attività lavorative nel territorio dell’Unione e non tollera provvedimenti che possano sfavorire i cittadini dell’Unione, quando essi intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro.

La Corte constata che solo il neerlandese costituisce la versione autentica nella redazione dei contratti di lavoro a carattere transfrontaliero conclusi da datori di lavoro che hanno la propria sede di gestione nella regione di lingua neerlandese del Belgio. Poiché una siffatta normativa può avere un effetto dissuasivo nei confronti dei lavoratori e datori di lavoro non neerlandofoni, essa costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori.

La Corte ricorda che una siffatta restrizione si giustifica solo qualora persegua un obiettivo di interesse generale, sia adeguata a garantire la realizzazione dello stesso e sia rigorosamente proporzionata.

In risposta alle giustificazioni invocate dal governo belga, la Corte rileva che il diritto dell'Unione non si oppone ad una politica di difesa e valorizzazione di una o delle lingue ufficiali di uno Stato membro. L’Unione infatti rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica. Essa rispetta parimenti l’identità nazionale degli Stati membri, in cui rientra anche la tutela della o delle loro lingue ufficiali.

La Corte esamina altresì gli obiettivi invocati dal Belgio relativi alla tutela sociale dei lavoratori, che consiste nel consentire loro di prendere conoscenza dei documenti sociali nella propria lingua, nonché di beneficiare della tutela effettiva delle istituzioni che li rappresentano e delle autorità nazionali, nonché all’efficacia dei controlli e della sorveglianza da parte dell’ispettorato del lavoro. La Corte riconosce che tali obiettivi figurano tra le ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori.

Dalla legge regionale contestata risulta tuttavia che la violazione dell’obbligo di redigere in neerlandese tutti i contratti di lavoro conclusi tra un lavoratore e un datore di lavoro con sede nella regione di lingua neerlandese è sanzionata con la nullità del contratto, che dev’essere dichiarata d’ufficio dal giudice, sempreché essa non danneggi il lavoratore e non pregiudichi i diritti dei terzi.

Orbene, le parti di un contratto di lavoro a carattere transfrontaliero non hanno necessariamente la padronanza del neerlandese. In simili circostanze, la formazione di un consenso libero tra le parti richiede che esse possano redigere il contratto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di tale Stato membro. Peraltro, prosegue la Corte, una normativa che consentisse anche di redigere una versione autentica in una lingua conosciuta da tutte le parti interessate sarebbe meno lesiva della libera circolazione dei lavoratori, pur garantendo gli obiettivi perseguiti dalla normativa medesima. Pertanto, secondo la Corte, la legge regionale contestata eccede quanto strettamente necessario per realizzare gli obiettivi invocati e non può essere considerata proporzionata.

Alla luce di ciò, la Corte statuisce che la legge regionale che impone − a pena di nullità − a tutti i datori di lavoro che hanno la propria sede di gestione nelle Fiandre di redigere tutti i contratti di lavoro a carattere transfrontaliero esclusivamente in neerlandese è contraria al diritto dell'Unione.

venerdì 12 aprile 2013

Il Tribunale annulla parzialmente la decisione della Commissione che accerta la sussistenza di un’intesa tra le società di gestione collettiva dei diritti d’autore

Sentenza nelle cause T-392/08 AEPI / Commissione, T-398/08 Stowarzyszenie Autórow ZAiKS/ Commissione T-401/08 Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry / Commissione, 410/08 GEMA /Commissione, T- 411/08 Artisjus / Commissione, T- 413/08 SOZA / Commissione, T-414/08 Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība / Commissione, T-415/08 Irish Music Rights Organisation Ltd / Commissione, T-415/08 Irish Music Rights Organisation Ltd / Commissione, T-416/08 Eesti Autorite Ühing / Commissione, T-417/08 Sociedade Portuguesa de Autores / Commissione, T-418/08 OSA / Commissione, T-419/08 LATGA-A / Commissione, T-420/08 SAZAS / Commissione, T-421/08 Performing Right Society/ Commissione, T-422/08 SACEM / Commissione, T-425/08 Koda / Commissione, T-428/08 STEF / Commissione, T-432/08 AKM / Commissione, T-433/08 SIAE / Commissione, T-434/08 Tono / Commissione, T-442/08 CISAC / Commissione, T-451/08 Stim / Commissione

 

Il Tribunale annulla parzialmente la decisione della Commissione che accerta la sussistenza di un'intesa tra le società di gestione collettiva dei diritti d'autore

La Confederazione internazionale delle società di autori e compositori (CISAC) è un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro che rappresenta, in un centinaio di paesi, le società di gestione collettiva dei diritti d'autore relativi, segnatamente, alle opere musicali.

Le società di gestione collettiva (SGC) acquisiscono la gestione di tali diritti o tramite cessione diretta da parte degli autori o per effetto di trasmissione da parte di un'altra SGC che gestisce le stesse categorie di diritti in un altro paese. Esse concedono licenze di sfruttamento dei diritti agli utilizzatori commerciali - imprese di radiodiffusione o organizzatori di spettacoli. I prezzi di tali licenze costituiscono la fonte delle royalties percepite dagli autori, al netto delle spese di gestione trattenute dalle società medesime.

La CISAC ha elaborato, nel 1936, un contratto tipo per gli accordi di rappresentanza reciproca tra i propri membri. Tale contratto tipo serve da modello non vincolante per gli accordi di rappresentanza reciproca conclusi tra i suoi membri ai fini della concessione di licenze aventi ad oggetto i diritti di esecuzione pubblica di opere musicali. Ogni SGC si impegna, su un piano di reciprocità, a cedere i diritti relativi al proprio repertorio a tutte le altre SGC ai fini del suo sfruttamento sui rispettivi territori. Per effetto della rete creata dal complesso degli accordi di rappresentanza reciproca, ogni società può proporre agli utilizzatori commerciali un portafoglio mondiale di opere musicali, ma unicamente ai fini di un'utilizzazione sul proprio territorio.

Nel 2000, la RTL ha presentato denuncia alla Commissione nei confronti di una società aderente alla CISAC lamentando il rifiuto, da parte della società medesima, di concederle, per le proprie attività di radiodiffusione musicale, una licenza su scala dell'Unione europea. Nel 2003, la Music Choice Europe, che fornisce servizi di radiodiffusione e di televisione su Internet, ha presentato una seconda denuncia contro la CISAC avente ad oggetto il contratto tipo di quest'ultima.

Con decisione del 16 luglio 2008

1, la Commissione ha vietato a 24 SGC europee2 di restringere la concorrenza, in particolare limitando la loro capacità di offrire i propri servizi agli utilizzatori commerciali al di fuori dei rispettivi territori nazionali. La decisione della Commissione, riguardante unicamente lo sfruttamento dei diritti d'autore via Internet, via satellite e attraverso ritrasmissione via cavo, non rimette in discussione l'esistenza stessa degli accordi di rappresentanza reciproca. Essa vieta tuttavia:

le clausole di affiliazione
: clausole ricalcate sul contratto tipo che restringono la capacità degli autori di affiliarsi liberamente alle SGC di loro scelta;

le clausole di esclusiva: clausole ricalcate sul contratto tipo aventi l'effetto di garantire a qualsiasi SGC, sul territorio in cui è stabilita, una protezione territoriale assoluta nei confronti delle altre SGC per quanto attiene alla concessione di licenze agli utilizzatori commerciali;

una pratica concordata di cui è stata accertata la sussistenza tra le SGC e con cui ogni società limita, negli accordi di rappresentanza reciproca, il diritto di concessione di licenze relative al proprio repertorio sul territorio dell'altra SGC contraente.

La Commissione non ha inflitto ammende alle società, esigendo tuttavia che eliminassero le clausole in questione e ponessero termine a tale pratica concordata.

Avverso la decisione della Commissione la maggior parte delle società interessate e la CISAC hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Con le sentenze pronunciate in data odierna,

il Tribunale annulla, nei confronti della CISAC e di 20 delle società interessate, la decisione della Commissione nella parte in cui accerta l'esistenza della pratica concordata. A tal riguardo, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia fornito prove sufficienti. Infatti la Commissione, da un lato, non disponeva di documenti che comprovassero l'esistenza di una concertazione tra le SGC per quanto riguarda la portata territoriale dei mandati che dette società si conferivano, e, dall'altro, non ha confutato la plausibilità della tesi delle ricorrenti, secondo cui il comportamento parallelo delle società medesime non era frutto di concertazione, essendo invece dovuto alla necessità di lottare efficacemente contro le utilizzazioni non autorizzate delle opere musicali.

Il Tribunale

respinge i invece ricorsi nei limiti in cui erano volti all'annullamento della decisione della Commissione nella parte riguardante le clausole di affiliazione e di esclusiva.

Per quanto attiene alla causa Stim, il Tribunale respinge tutti gli argomenti dedotti da tale società,

la quale non aveva fatto valere in tempo utile l'assenza di prova della pratica concordata.

 

1 Decisione della Commissione relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 – CISAC).

2

V. tabella riepilogativa infra

Una malattia curabile o incurabile che comporti una limitazione fisica, mentale o psichica può essere assimilata a un handicap - Sentenza nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11

Sentenza nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11

Ring e Skouboe Werge

Una malattia curabile o incurabile che comporti una limitazione fisica, mentale o psichica può essere assimilata a un handicap

La riduzione dell'orario di lavoro può essere considerata come una misura di adattamento che il datore di lavoro deve adottare per consentire a una persona disabile di lavorare

La direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro1 stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sull'handicap.

Tale direttiva è stata trasposta dalla normativa danese relativa al principio di non discriminazione nel mercato del lavoro. Inoltre, il diritto del lavoro danese prevede che il datore di lavoro possa porre fine al contratto di lavoro con un «preavviso ridotto» di un mese qualora il lavoratore sia stato assente per malattia, con mantenimento della retribuzione, per 120 giorni nel corso degli ultimi dodici mesi.

Nella specie, l'HK Danmark, un sindacato di lavoratori danese, ha introdotto due domande di risarcimento danni in nome delle sig.re Ring e Skouboe Werge, in ragione del loro licenziamento con preavviso ridotto. L'HK Danmark sostiene che, essendo le due lavoratrici affette da un handicap, i rispettivi datori di lavoro erano tenuti a proporre loro una riduzione dell'orario di lavoro. Detto sindacato afferma altresì che la disposizione nazionale relativa al preavviso ridotto non può trovare applicazione nei confronti di tali due lavoratrici, in quanto le loro assenze per malattia sono conseguenti al loro handicap.

Il Sø- og Handelsretten (Corte marittima e commerciale, Danimarca), investita di queste due cause, chiede alla Corte di giustizia di precisare la nozione di handicap. Si tratta parimenti di chiarire se la riduzione dell'orario di lavoro possa essere considerata quale misura di adattamento ragionevole e se la legge danese relativa al preavviso ridotto di licenziamento sia in contrasto con il diritto dell'Unione.

Dato che l'handicap non è stato definito dalla direttiva, la Corte ne ha dato una definizione nella sentenza Chacón Navas2, affermando che tale nozione si distingue dalla malattia e va intesa come una limitazione a lungo termine che deriva, in particolare, da menomazioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacola la partecipazione della persona interessata alla vita professionale.

A seguito di tale sentenza, l'Unione ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone con disabilità3. Ne consegue che la direttiva deve essere oggetto, per quanto possibile, di un'interpretazione conforme alla menzionata convenzione.

Con la sentenza emessa in data odierna, la Corte precise anzitutto che la nozione di «handicap» va interpretata nel senso che include uno stato patologico causato da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile ove tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona di cui trattasi alla vita professionale su un piano di parità con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata. La Corte rileva che, contrariamente a quanto dedotto dai datori di lavoro nelle due cause in oggetto, la nozione di «handicap» non implica necessariamente l'esclusione totale dal lavoro o dalla vita professionale. Inoltre, l'accertamento dell'esistenza di un handicap non dipende dalla natura delle misure di adattamento che deve adottare il datore di lavoro, come l'utilizzazione di attrezzature speciali. Spetta al giudice nazionale valutare se, nella specie, le lavoratrici erano disabili.

La Corte ricorda quindi che la direttiva impone al datore di lavoro l'adozione di misure di adattamento adeguate e ragionevoli, in particolare, per consentire a una persona disabile di accedere a un impiego, di svolgerlo o di avere una promozione. La Corte rileva che la riduzione dell'orario di lavoro, anche qualora non ricadesse nel concetto di «ritmi di lavoro», espressamente richiamato dalla direttiva, può essere considerata una misura di adattamento adeguata, ove tale riduzione consenta al lavoratore di poter continuare a svolgere il suo lavoro.

Spetta tuttavia al giudice nazionale valutare se, nella specie, la riduzione dell'orario di lavoro quale misura di adattamento rappresenti un onere sproporzionato per i datori di lavoro.

La Corte rileva parimenti che la direttiva non ammette una disposizione nazionale che prevede che un datore di lavoro possa porre fine al contratto di lavoro con un preavviso ridotto qualora il lavoratore disabile sia stato assente per malattia, con mantenimento della retribuzione, per 120 giorni nel corso degli ultimi dodici mesi, nel caso in cui tali assenze siano la conseguenza dell'omessa adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di adattamento adeguate e ragionevoli, per consentire alla persona disabile di lavorare.

Infine, la Corte si pronuncia sulla questione se la disposizione nazionale relativa al preavviso ridotto possa comportare una discriminazione nei confronti delle persone disabili. Sussiste discriminazione diretta quando, a causa dell'handicap, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra in una situazione analoga. Una discriminazione indiretta va riconosciuta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere le persone disabili in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che vi possa essere una giustificazione.

La Corte rileva che la disposizione nazionale si applica in modo identico alle persone disabili ed alle persone non disabili che siano state assenti per malattia per oltre 120 giorni. Non può pertanto ritenersi che tale disposizione instauri una disparità di trattamento basata direttamente sull'handicap. Ma la Corte osserva che un lavoratore disabile è maggiormente esposto al rischio di subire l'applicazione del periodo di preavviso ridotto rispetto ad un lavoratore non disabile, poiché è esposto al rischio ulteriore di una malattia collegata al suo handicap. Risulta pertanto che tale

disposizione è idonea a svantaggiare i lavoratori disabili e, dunque, a comportare una disparità di trattamento indirettamente basata sull'handicap.

La Corte risponde alla questione dichiarando che la direttiva non ammette una siffatta disposizione nazionale, salvo nel caso in cui essa, da un lato, persegua un obiettivo legittimo e, dall'altro, non vada al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Al riguardo, in considerazione del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri in materia di politica sociale e del lavoro, spetta al giudice nazionale verificare se il legislatore danese, perseguendo le legittime finalità della promozione dell'assunzione delle persone malate, da un lato, e di un ragionevole equilibrio tra gli opposti interessi del lavoratore e del datore di lavoro per quanto riguarda le assenze per malattia, dall'altro, abbia omesso di tener conto degli elementi pertinenti che riguardano, in particolare, i lavoratori disabili.

1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

2 Sentenza della Corte dell'11 luglio 2006, Sonia Chacón Navas/Eurest Colectividades SA (C-13/05), v. anche comunicato stampa n. 55/06.

3 Decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag 35).

Gli Stati membri, nel concedere l’aiuto al prepensionamento agli imprenditori agricoli anziani, sono tenuti a rispettare il principio di parità di trattamento tra donne e uomini - Sentenza nella causa C-401/11

Sentenza nella causa C-401/11

Blanka Soukupová / Ministerstvo zemědělství

Gli Stati membri, nel concedere l'aiuto al prepensionamento agli imprenditori agricoli anziani, sono tenuti a rispettare il principio di parità di trattamento tra donne e uomini

Essi non possono quindi fissare in maniera diversa, in funzione del sesso o del numero di figli del richiedente, l'età oltre la quale tale aiuto non può più essere richiesto

Al fine di migliorare la redditività delle aziende agricole, l'Unione europea incentiva il prepensionamento degli imprenditori agricoli che abbiano compiuto almeno 55 anni, ma non abbiano ancora raggiunto l'età normale di pensionamento. Gli imprenditori agricoli che decidano di cessare anticipatamente ogni attività agricola svolta a fini commerciali possono così beneficiare di un aiuto al prepensionamento erogato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). Essi possono beneficiare di tale aiuto per una durata massima di quindici anni e fino al compimento del loro settantacinquesimo anno. Se il beneficiario dell'aiuto percepisce anche una normale pensione, l'importo di quest'ultima sarà dedotto da quello dell'aiuto.

Secondo il diritto ceco, l'età normale di pensionamento è fissata per gli uomini a un'età più elevata rispetto alle donne. Inoltre, per le donne, l'età normale di pensionamento diminuisce progressivamente in funzione del numero di figli che esse hanno allevato.

La signora Soukupová è un'imprenditrice agricola, madre di due figli. Il 24 maggio 2004 ha raggiunto la sua età pensionabile in base al diritto ceco. Il 3 ottobre 2006 ha richiesto alle autorità ceche l'aiuto al prepensionamento, il cui importo previsto era superiore a quello della pensione di vecchiaia attribuitale in base al diritto ceco.

La sua domanda è stata però respinta con la motivazione che la richiedente aveva già raggiunto l'età normale di pensionamento. Reputandosi vittima di una discriminazione fondata sul sesso a causa della previsione di un'età di pensionamento per le donne, e in particolare per le donne che hanno allevato figli, inferiore a quella prevista per gli uomini, la signora Soukupová ha adito la giustizia ceca. Il Nejvyšší správní soud (Suprema Corte amministrativa della Repubblica ceca), adito con ricorso per cassazione, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione permetta, ai fini della concessione dell'aiuto al prepensionamento, di fissare l'età normale di pensionamento in maniera diversa a seconda dei richiedenti, in funzione del loro sesso e del numero di figli allevati.

Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva
che l'aiuto al prepensionamento in agricoltura costituisce uno strumento della politica agricola comune, finanziato dal FEAOG, il quale è finalizzato a garantire la redditività delle aziende agricole, e non una prestazione previdenziale. Sebbene in assenza di un'armonizzazione operata dal diritto dell'Unione la fissazione dell'età normale di pensionamento nel contesto della concessione dell'aiuto al prepensionamento rientri certamente nella competenza degli Stati membri, questi ultimi non possono far leva sulla disparità di trattamento che sono autorizzati a mantenere in materia di fissazione dell'età di pensionamento nell'ambito della previdenza sociale. Al contrario, nell'ambito dell'aiuto al prepensionamento degli imprenditori agricoli anziani, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento fra donne e uomini e, pertanto, a vietare qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

Infatti, gli imprenditori agricoli anziani di sesso femminile e quelli di sesso maschile si trovano in situazioni simili dal punto di vista dello scopo perseguito con l'aiuto al prepensionamento. Ebbene, il diritto dell'Unione osta a che situazioni simili siano trattate in maniera diversa e dunque, in particolare, a che gli uomini, senza giustificazione obiettiva, dispongano di un termine più lungo per presentare la loro domanda di aiuto rispetto alle donne. In questo contesto, la Corte sottolinea che nel caso di specie la disparità di trattamento non può essere obiettivamente giustificata, in quanto gli obiettivi di trasformazione strutturale del settore agricolo perseguiti con l'aiuto al prepensionamento in agricoltura possono manifestamente essere conseguiti senza che gli Stati membri ricorrano ad un trattamento discriminatorio.

Infine, la Corte ricorda che, quando viene constatata una discriminazione contraria al diritto dell'Unione, e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, alle persone appartenenti alla categoria sfavorita devono essere concessi gli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone che rientrano nella categoria privilegiata.

Il regolamento sulla competenza giurisdizionale trova applicazione nei confronti di un ente pubblico che, dopo aver venduto un immobile già espropriato da un regime totalitario, versi, per errore, agli aventi diritto un importo superiore al dovuto e ne chieda poi la parziale restituzione - Sentenza nella causa C-645/11

Sentenza nella causa C-645/11

Land Berlin / Ellen Mirjam Sapir e a.

Il regolamento sulla competenza giurisdizionale trova applicazione nei confronti di un ente pubblico che, dopo aver venduto un immobile già espropriato da un regime totalitario, versi, per errore, agli aventi diritto un importo superiore al dovuto e ne chieda poi la parziale restituzione

Il medesimo regolamento non si applica, tuttavia, nella fattispecie, ai convenuti domiciliati fuori dall'Unione, neppure se litisconsorti di convenuti domiciliati in uno Stato membro

Il signor Julius Busse era proprietario di un terreno ubicato nel territorio della ex Berlino est. Perseguitato dal regime nazionalsocialista, nel 1938, egli era stato costretto a cedere tale terreno a terzi. Il medesimo terreno era stato successivamente oggetto di espropriazione da parte della Repubblica democratica tedesca e incluso, con altri terreni appartenenti a tale Stato, in un'operazione di ricostituzione fondiaria. In seguito alla riunificazione della Germania, l'intera entità fondiaria così ottenuta è divenuta proprietà, in parte, del Land Berlin e, in parte, della Repubblica federale di Germania. Nel 1990 diversi aventi diritto del signor Busse -– alcuni dei quali domiciliati in Israele (la sig.ra Sapir e altri), altri nel Regno Unito e in Spagna – hanno chiesto la retrocessione della parte di terreno che era anteriormente appartenuta a quest'ultimo.

Nel 1997, tuttavia, il Land Berlin e la Repubblica federale di Germania hanno venduto in blocco l'entità fondiaria, con la conseguenza che la retrocessione è divenuta impossibile e che gli aventi diritto hanno potuto ottenere solo la quota corrispondente del ricavato della vendita. All'atto di eseguire il versamento di tale importo, il Land Berlin ha commesso un errore. Ha versato, infatti, involontariamente, all'avvocato che rappresentava gli aventi diritto del vecchio proprietario la totalità dell'importo del prezzo di vendita, importo che il legale ha ridistribuito indi a questi ultimi. Il Land Berlin reclama ora da costoro, dinanzi al Landgericht Berlin (Tribunale di Berlino), il rimborso di quanto hanno ricevuto in eccesso, somma che esso quantifica in 2,5 milioni di euro.

Gli aventi diritto si sono opposti alla restituzione, eccependo l'incompetenza internazionale del Landgericht Berlin nei confronti dei convenuti domiciliati nel Regno Unito, in Spagna e in Israele. Essi hanno peraltro affermato di avere titolo al pagamento di un importo superiore alla quota di loro spettanza del ricavato della vendita, giacché il valore di mercato del terreno appartenuto al signor Julius Busse sarebbe stato maggiore di tale quota. I giudici tedeschi di primo grado e d'appello hanno considerato di non avere, conformemente al diritto dell'Unione

1, la competenza internazionale a statuire sul ricorso proposto in Germania contro i convenuti domiciliati nel Regno Unito, in Spagna e in Israele. La controversia in esame, a loro giudizio, non si riferisce alla materia civile, ai sensi del regolamento sulla competenza giurisdizionale 2, bensì rientra nell'ambito del diritto pubblico, cui detto regolamento non si applica. È in tali circostanze che il Bundesgerichtshof (Corte federale tedesca), adito in ultima istanza, ha interpellato la Corte di giustizia.
Nella sentenza odierna la Corte constata anzitutto che il regolamento sulla competenza giudiziaria trova applicazione nei confronti di un ente pubblico che, dopo aver venduto un immobile già espropriato da un regime totalitario, versi, per errore, agli aventi diritto un importo superiore al dovuto e ne chieda poi la parziale restituzione
.

Al riguardo la Corte rileva che l'azione proposta, a titolo di arricchimento senza causa, dal Land Berlin è di natura civile e non è legata ad un esercizio di potere pubblico da parte di detto Land. Il diritto a risarcimento sotteso all'azione intentata contro gli aventi diritto del signor Busse è fondato su disposizioni nazionali concernenti l'indennizzo delle vittime del regime nazionalsocialista, che impongono uguale obbligo di indennizzo senza distinguere tra lo status di soggetto privato oppure di ente pubblico del proprietario del bene. Detto proprietario non ha peraltro alcuna prerogativa decisionale riguardo alla determinazione dei diritti di restituzione dei danneggiati.

La Corte rileva poi che, ai sensi del regolamento,

sussiste un nesso stretto tra le domande proposte contro una pluralità di convenuti domiciliati sul territorio di altri Stati membri che, in circostanze come quelle di specie, oppongano diritti a risarcimento supplementari sui quali è necessario statuire in modo uniforme
.

Tale regola non vale però per i convenuti domiciliati fuori dall'Unione che siano litisconsorti di convenuti domiciliati nell'Unione

.

Difatti, il regolamento sulla competenza giurisdizionale dispone che, per citare un litisconsorte dinanzi al giudice di uno Stato membro in ragione della sussistenza di un nesso stretto tra le domande proposte contro una pluralità di convenuti, è necessario che tale convenuto abbia il proprio domicilio sul territorio di un altro Stato membro. Il regolamento tratta peraltro in modo esplicito ed esaustivo la questione delle cause in cui le parti sono domiciliate fuori dall'Unione prevedendo, con talune eccezioni, che la competenza sia disciplinata in ciascuno Stato membro dalla legge nazionale.

1

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Segnatamente, al suo articolo 1, paragrafo 1.

Un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa può ottenere l’indennità di disoccupazione soltanto nello Stato membro di residenza - Sentenza nella causa C-443/11

Sentenza nella causa C-443/11

Jeltes e a./Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa può ottenere l’indennità di disoccupazione soltanto nello Stato membro di residenza

Tale regola si applica anche se il lavoratore ha conservato legami particolarmente stretti con lo Stato dell’ultimo impiego

Un regolamento europeo del 2004 coordina i sistemi nazionali di sicurezza sociale nell’Unione europea, in particolare con riferimento ai lavoratori frontalieri

1. Esso sostituisce il vecchio regolamento del 1971 2 e prevede che i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa si mettano a disposizione degli uffici del lavoro nel loro Stato di residenza. A titolo supplementare, essi possono porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato nel quale hanno esercitato la loro ultima attività.

Il nuovo regolamento contiene inoltre una clausola transitoria relativa alle regole generali per la determinazione della legislazione applicabile, che tuttavia non riguarda espressamente le disposizioni particolari in materia di prestazioni di disoccupazione.

Il sig. Jeltes, la sig.ra Peeters e il sig. Arnold sono lavoratori frontalieri di cittadinanza olandese che hanno lavorato nei Paesi Bassi mentre risiedevano, rispettivamente, i primi due in Belgio e il terzo in Germania. Tutti hanno conservato legami particolarmente stretti con i Paesi Bassi. Il sig. Jeltes si è trovato in disoccupazione a partire dal 2010, quindi

successivamente all’entrata in vigore del regolamento europeo. Egli ha chiesto all’amministrazione olandese la concessione di un’indennità di disoccupazione, ma la richiesta è stata respinta sulla base del regolamento.

La sig.ra Peeters e il sig. Arnold hanno perso il rispettivo lavoro

prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento e hanno beneficiato di indennità di disoccupazione accordate dall’amministrazione olandese. Entrambi hanno ritrovato un impiego successivamente all’entrata in vigore del medesimo regolamento, per poi trovarsi nuovamente in disoccupazione. L’amministrazione olandese ha rifiutato di riprendere a versare le indennità, con la motivazione dell’entrata in vigore del regolamento.
Queste tre persone hanno impugnato le suddette decisioni dinanzi al Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), il quale ha adito la Corte di giustizia riguardo all’interpretazione del nuovo regolamento. Infatti, all’epoca in cui era vigente il vecchio regolamento, la Corte aveva affermato
3 che un lavoratore frontaliero atipico − che aveva conservato legami personali e professionali particolarmente stretti nello Stato membro dell’ultima occupazione − aveva maggiori opportunità di reinserimento professionale all’interno di tale Stato. Pertanto, egli poteva scegliere lo Stato membro nel quale mettersi a disposizione degli uffici del lavoro e dal quale percepire l’indennità di disoccupazione.

Nell’odierna sentenza, la Corte afferma che le disposizioni del nuovo regolamento non devono essere interpretate alla luce della sua giurisprudenza precedente. Essa osserva che l’assenza di menzione espressa della facoltà di ottenere indennità di disoccupazione dallo Stato membro dell’ultima occupazione riflette la manifesta volontà del legislatore di limitare la portata della precedente giurisprudenza della Corte. Di conseguenza, essa dichiara che la regola riguardante la corresponsione dell’indennità di disoccupazione da parte dello Stato membro di residenza si applica anche a quei lavoratori frontalieri in disoccupazione completa che hanno conservato legami particolarmente stretti con lo Stato membro del loro ultimo impiego. La possibilità di mettersi, in via supplementare, a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato non può servire a percepire da parte di quest’ultimo un’indennità di disoccupazione, ma unicamente a fruire dei suoi servizi di ricollocamento.

Con riguardo alla libera circolazione dei lavoratori, la Corte sottolinea che il Trattato FUE prevede un coordinamento e non una armonizzazione dei regimi nazionali di previdenza sociale. Le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che lo Stato membro dell’ultima occupazione rifiuti, sulla base del diritto nazionale, di concedere a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all’interno di tale Stato membro di migliori opportunità di reinserimento professionale, il beneficio delle indennità di disoccupazione con la motivazione che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che, secondo quanto previsto dal regolamento, è applicabile la normativa dello Stato membro di residenza.

Tuttavia, la Corte rileva che l’assenza di una disposizione transitoria applicabile a lavoratori come la sig.ra Peeters e il sig. Arnold costituisce una lacuna intervenuta nel corso del procedimento legislativo. La previsione transitoria del regolamento deve pertanto applicarsi anche ai lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, stanti i legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest’ultimo le indennità di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, fintanto che la situazione rimanga invariata. La nozione di «situazione invariata» (ai sensi della disposizione transitoria del regolamento) deve essere valutata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale. Spetta al giudice nazionale accertare se lavoratori come la sig.ra Peeters e il sig. Arnold soddisfino i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennità di disoccupazione.

Di conseguenza, la Corte afferma che un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa può chiedere un’indennità di disoccupazione soltanto nello Stato in cui risiede, a meno che risulti ad esso applicabile il regime transitorio del regolamento del 2004.

1 Regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009 del 16 settembre 2009, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), entrato in vigore il 31/10/2009.

2

Regolamento n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

3

Il citato regolamento n. 1408/71 è stato interpretato dalla Corte nella sua sentenza del 12 giugno 1986, Miethe
(C-1/85, Racc. Giur. 1986, pag. 1837).

Il diritto dell’Unione consente che le autorità nazionali rendano noti dati identificativi nell’ambito di informative ai cittadini su alimenti non dannosi per la salute, ma inadatti al consumo umano - Sentenza nella causa C-636/11

Sentenza nella causa C-636/11

Karl Berger/Freistaat Bayern

Il diritto dell'Unione consente che le autorità nazionali rendano noti dati identificativi nell'ambito di informative ai cittadini su alimenti non dannosi per la salute, ma inadatti al consumo umano

Trattasi, in particolare, della denominazione dell'alimento e dell'impresa o della ragione sociale sotto la quale l'alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato

Il regolamento sulla sicurezza alimentare

1 assicura che nessun alimento a rischio, vale a dire dannoso per la salute o inadatto al consumo umano, sia immesso sul mercato. È inadatto al consumo umano un alimento inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. Gli Stati membri devono organizzare un sistema di controlli e altre attività adeguate, compresa la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti.

Il 16 e 18 gennaio 2006 l'Ufficio veterinario di Passau (Germania) ha proceduto ad ispezioni presso vari stabilimenti della società Berger Wild GmbH, attiva nel settore della trasformazione e distribuzione di carne di selvaggina. Le analisi condotte hanno dimostrato che gli alimenti erano inadatti al consumo umano. Le autorità bavaresi hanno comunicato alla società la propria intenzione di informare i cittadini, a meno che vi provvedesse essa stessa in maniera efficace e tempestiva. La Berger si è opposta, sostenendo che i prodotti potevano presentare alterazioni di tipo sensoriale, ma che non comportavano rischi per la salute. Essa ha proposto la pubblicazione di una «comunicazione di allerta» nella quale avrebbe invitato i propri clienti a recarsi presso i loro abituali punti vendita al fine di sostituire i prodotti interessati.

Con tre comunicati stampa del 24, 25 e 27 gennaio 2006, il Ministro per la tutela dei consumatori del Freistaat Bayern ha annunciato il ritiro dal commercio dei prodotti. Esso ha indicato che, a seguito delle ispezioni, era emerso che questi ultimi emanavano un odore rancido, mefitico, di muffa o acido e che, in certi casi, era già cominciato il processo di putrefazione. Ha aggiunto che, stanti le condizioni igieniche ripugnanti riscontrate in taluni dei suoi stabilimenti, alla Berger era stato indirizzato un divieto provvisorio di immettere sul mercato i prodotti fabbricati o lavorati in tali stabilimenti.

In un discorso pronunciato dinanzi al Parlamento della Baviera il 31 gennaio 2006, il medesimo Ministro ha affermato che, poiché lo stesso giorno la Berger aveva dichiarato lo stato d'insolvenza, essa non avrebbe più potuto svolgere commercio e che pertanto si sarebbero potuti escludere rischi per la salute derivanti dall'immissione sul mercato di ulteriori suoi prodotti.

Ritenendo di aver subito danni considerevoli a causa dei comunicati stampa delle autorità del Freistaat Bayern, la Berger ha esperito contro quest'ultimo un'azione risarcitoria.

In tale contesto, il Tribunale di Monaco ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione osti alla normativa tedesca

2, che ha consentito alle autorità pubbliche di fornire le suddette informazioni.

Nella sentenza odierna, la Corte dichiara che

il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale, come quella tedesca in esame, la quale consenta, nel rispetto degli obblighi del segreto professionale, che le informative ai cittadini su alimenti non dannosi per la salute, ma inadatti al consumo umano riportino la denominazione dell'alimento e la denominazione dell'impresa, o la ragione sociale, sotto la quale l'alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato.
A tale riguardo, la Corte ricorda che un alimento inadatto al consumo umano è considerato «a rischio» ai sensi del regolamento. Infatti, benché esso non sia dannoso per la salute, nella misura in cui non è accettabile per il consumo umano, non soddisfa i requisiti relativi alla sicurezza degli alimenti imposti dal regolamento. Tale alimento inadatto al consumo umano può pertanto rappresentare una minaccia per gli interessi dei consumatori, la cui tutela è uno degli obiettivi perseguiti dalla legislazione alimentare. Ne consegue che le autorità nazionali possono informarne i consumatori, nel rispetto degli obblighi del segreto professionale 3.

1

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

2

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch del 1° settembre 2005 (BGBl 2005 I, pag. 2618), rettificato il 18 ottobre 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 3007), nella versione in vigore dal 17 settembre 2005 al 24 aprile 2006.

3

Quali prevede e l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1, e – rettifica – GU L 191, pag. 1),