venerdì 12 aprile 2013

Il Tribunale annulla parzialmente la decisione della Commissione che accerta la sussistenza di un’intesa tra le società di gestione collettiva dei diritti d’autore

Sentenza nelle cause T-392/08 AEPI / Commissione, T-398/08 Stowarzyszenie Autórow ZAiKS/ Commissione T-401/08 Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry / Commissione, 410/08 GEMA /Commissione, T- 411/08 Artisjus / Commissione, T- 413/08 SOZA / Commissione, T-414/08 Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība / Commissione, T-415/08 Irish Music Rights Organisation Ltd / Commissione, T-415/08 Irish Music Rights Organisation Ltd / Commissione, T-416/08 Eesti Autorite Ühing / Commissione, T-417/08 Sociedade Portuguesa de Autores / Commissione, T-418/08 OSA / Commissione, T-419/08 LATGA-A / Commissione, T-420/08 SAZAS / Commissione, T-421/08 Performing Right Society/ Commissione, T-422/08 SACEM / Commissione, T-425/08 Koda / Commissione, T-428/08 STEF / Commissione, T-432/08 AKM / Commissione, T-433/08 SIAE / Commissione, T-434/08 Tono / Commissione, T-442/08 CISAC / Commissione, T-451/08 Stim / Commissione

 

Il Tribunale annulla parzialmente la decisione della Commissione che accerta la sussistenza di un'intesa tra le società di gestione collettiva dei diritti d'autore

La Confederazione internazionale delle società di autori e compositori (CISAC) è un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro che rappresenta, in un centinaio di paesi, le società di gestione collettiva dei diritti d'autore relativi, segnatamente, alle opere musicali.

Le società di gestione collettiva (SGC) acquisiscono la gestione di tali diritti o tramite cessione diretta da parte degli autori o per effetto di trasmissione da parte di un'altra SGC che gestisce le stesse categorie di diritti in un altro paese. Esse concedono licenze di sfruttamento dei diritti agli utilizzatori commerciali - imprese di radiodiffusione o organizzatori di spettacoli. I prezzi di tali licenze costituiscono la fonte delle royalties percepite dagli autori, al netto delle spese di gestione trattenute dalle società medesime.

La CISAC ha elaborato, nel 1936, un contratto tipo per gli accordi di rappresentanza reciproca tra i propri membri. Tale contratto tipo serve da modello non vincolante per gli accordi di rappresentanza reciproca conclusi tra i suoi membri ai fini della concessione di licenze aventi ad oggetto i diritti di esecuzione pubblica di opere musicali. Ogni SGC si impegna, su un piano di reciprocità, a cedere i diritti relativi al proprio repertorio a tutte le altre SGC ai fini del suo sfruttamento sui rispettivi territori. Per effetto della rete creata dal complesso degli accordi di rappresentanza reciproca, ogni società può proporre agli utilizzatori commerciali un portafoglio mondiale di opere musicali, ma unicamente ai fini di un'utilizzazione sul proprio territorio.

Nel 2000, la RTL ha presentato denuncia alla Commissione nei confronti di una società aderente alla CISAC lamentando il rifiuto, da parte della società medesima, di concederle, per le proprie attività di radiodiffusione musicale, una licenza su scala dell'Unione europea. Nel 2003, la Music Choice Europe, che fornisce servizi di radiodiffusione e di televisione su Internet, ha presentato una seconda denuncia contro la CISAC avente ad oggetto il contratto tipo di quest'ultima.

Con decisione del 16 luglio 2008

1, la Commissione ha vietato a 24 SGC europee2 di restringere la concorrenza, in particolare limitando la loro capacità di offrire i propri servizi agli utilizzatori commerciali al di fuori dei rispettivi territori nazionali. La decisione della Commissione, riguardante unicamente lo sfruttamento dei diritti d'autore via Internet, via satellite e attraverso ritrasmissione via cavo, non rimette in discussione l'esistenza stessa degli accordi di rappresentanza reciproca. Essa vieta tuttavia:

le clausole di affiliazione
: clausole ricalcate sul contratto tipo che restringono la capacità degli autori di affiliarsi liberamente alle SGC di loro scelta;

le clausole di esclusiva: clausole ricalcate sul contratto tipo aventi l'effetto di garantire a qualsiasi SGC, sul territorio in cui è stabilita, una protezione territoriale assoluta nei confronti delle altre SGC per quanto attiene alla concessione di licenze agli utilizzatori commerciali;

una pratica concordata di cui è stata accertata la sussistenza tra le SGC e con cui ogni società limita, negli accordi di rappresentanza reciproca, il diritto di concessione di licenze relative al proprio repertorio sul territorio dell'altra SGC contraente.

La Commissione non ha inflitto ammende alle società, esigendo tuttavia che eliminassero le clausole in questione e ponessero termine a tale pratica concordata.

Avverso la decisione della Commissione la maggior parte delle società interessate e la CISAC hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Con le sentenze pronunciate in data odierna,

il Tribunale annulla, nei confronti della CISAC e di 20 delle società interessate, la decisione della Commissione nella parte in cui accerta l'esistenza della pratica concordata. A tal riguardo, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia fornito prove sufficienti. Infatti la Commissione, da un lato, non disponeva di documenti che comprovassero l'esistenza di una concertazione tra le SGC per quanto riguarda la portata territoriale dei mandati che dette società si conferivano, e, dall'altro, non ha confutato la plausibilità della tesi delle ricorrenti, secondo cui il comportamento parallelo delle società medesime non era frutto di concertazione, essendo invece dovuto alla necessità di lottare efficacemente contro le utilizzazioni non autorizzate delle opere musicali.

Il Tribunale

respinge i invece ricorsi nei limiti in cui erano volti all'annullamento della decisione della Commissione nella parte riguardante le clausole di affiliazione e di esclusiva.

Per quanto attiene alla causa Stim, il Tribunale respinge tutti gli argomenti dedotti da tale società,

la quale non aveva fatto valere in tempo utile l'assenza di prova della pratica concordata.

 

1 Decisione della Commissione relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 – CISAC).

2

V. tabella riepilogativa infra