mercoledì 8 settembre 2010

Sentenza nella causa T-29/05 - comportamento anticoncorrenziale sul mercato spagnolo del tabacco greggio

Il Tribunale riduce da 11,88 milioni a 6,12 milioni di euro l’importo dell’ammenda inizialmente inflitta alla Deltafina a causa del suo comportamento anticoncorrenziale sul mercato spagnolo del tabacco greggio
La Commissione non ha dimostrato che la Deltafina avesse svolto il ruolo di leader del cartello
Con decisione 20 ottobre 2004 1 la Commissione ha inflitto ammende per un totale di EUR 20 milioni a cinque società, la Compañia española de tabaco en rama (Cetarsa), l’Agroexpansión, la World Wide Tobacco España (WWTE), la Tabacos Españoles e la Deltafina, per aver partecipato, tra il 1996 e il 2001, a un cartello sul mercato spagnolo del tabacco greggio. Il cartello consisteva essenzialmente nella fissazione dei prezzi da corrispondere ai produttori di tabacco e nella ripartizione dei quantitativi acquistati presso questi ultimi.
Deltafina, società italiana detenuta al 100% dalla società americana Universal Corp. e avente come attività principali la trasformazione di tabacco greggio in Italia e la vendita di tabacco trasformato, si è vista infliggere l'ammenda più elevata (EUR 11,88 milioni). In considerazione del fatto che la Deltafina aveva svolto il ruolo di leader del cartello, la Commissione ha aumentato di conseguenza l’importo di base dell'ammenda del 50%, a titolo di circostanze aggravanti.
La Deltafina ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione ovvero di ridurre l’importo dell'ammenda 2.
Con la sentenza pronunciata in data odierna, il Tribunale respinge gli argomenti addotti dalla Deltafina in relazione all’annullamento della decisione e ritiene, in particolare, che la violazione del divieto di accordi anticoncorrenziali possa esserle imputata nel suo complesso.
A tal proposito, il Tribunale constata, innanzitutto, che il fatto che la Deltafina non fosse presente nel mercato rilevante, ossia il mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio, non impediva che potesse essere sanzionata per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali. Il suo comportamento, coordinato con quello di altre imprese, aveva infatti l’obiettivo di restringere la concorrenza sul mercato. Il Tribunale rileva altresì che la Deltafina, in quanto principale cliente dei trasformatori di tabacco, era attiva in Spagna in un mercato posto immediatamente a valle rispetto a quello in cui le pratiche controverse erano state attuate.
Il Tribunale osserva poi che la Deltafina ha attivamente e direttamente contribuito all’attuazione del cartello con piena cognizione di causa e dolosamente. Essa non poteva ignorare l’obiettivo anticoncorrenziale e illecito di tale cartello. Inoltre, in considerazione della rilevante posizione da essa occupata nel mercato dell’acquisto di tabacco trasformato spagnolo e del suo ruolo di responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività commerciali del gruppo Universal in Europa, la Deltafina aveva interesse a che le pratiche restrittive fossero attuate.Tuttavia, nell’ambito dell’esame della domanda di riduzione dell'ammenda, il Tribunale considera che la Commissione è incorsa in errore nel constatare che la Deltafina svolgeva il ruolo di leader del cartello.
Infatti, il Tribunale ricorda che, per essere qualificata come leader, l’impresa deve aver rappresentato una forza motrice significativa per l’intesa e aver avuto una responsabilità particolare e concreta nel funzionamento di quest’ultima.
Orbene, gli elementi dedotti dalla Commissione non sono sufficienti per dimostrare che tale società abbia rappresentato una forza motrice significativa per detto cartello e neppure che essa abbia avuto un ruolo più importante di quello avuto da uno qualsiasi dei trasformatori spagnoli. Il Tribunale osserva che, nel corso di un periodo di oltre cinque anni, la Deltafina ha preso parte solo ad un numero molto limitato di riunioni durante le quali sono stati conclusi gli accordi illeciti, e ha partecipato soltanto ad un numero relativamente ridotto di scambi di corrispondenza e di informazioni tra i membri di tale cartello. Inoltre, non vi sono elementi nel fascicolo tali da far ritenere che la Deltafina abbia assunto una qualsivoglia iniziativa allo scopo di creare detto cartello o di indurre uno qualunque dei trasformatori spagnoli ad aderirvi, né, d’altra parte, che essa abbia assunto la responsabilità di attività di norma connesse all’esercizio del ruolo di leader di un cartello, come la presidenza di riunioni o la centralizzazione e la distribuzione di determinati dati.
Di conseguenza, la Commissione non poteva legittimamente aumentare del 50% l’importo di base dell'ammenda né poteva tener conto di tale presunto ruolo per ridurre solo del 10% l’importo dell'ammenda a titolo di cooperazione. A tal riguardo, il Tribunale ritiene che, al fine di tener conto della cooperazione della Deltafina, la riduzione deve essere fissata nella misura del 15%.
Pertanto, l’importo finale dell'ammenda inflitta alla Deltafina è fissato in EUR 6,12 milioni.
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1 Decisione C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna).
2 La medesima decisione è stata impugnata altresì dalla Cetarsa (T-33/05), dall’Agroexpansión (T-38/05), dalla WWTE (T-37/05), nonché dalle società capogruppo della Agroexpansión (T-41/05) e della WWTE (T-24/05), le quali sono state ritenute responsabili in solido per il pagamento delle ammende inflitte a tali due società.