martedì 26 marzo 2013

Il Tribunale rigetta i ricorsi che la Budějovický Budvar aveva proposto per opporsi alla registrazione del marchio comunitario <<BUD>> per la birra, richiesta dalla Anheuser-Busch - Sentenza nelle cause riunite T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV e T-309/06 RENV Budějovický Budvar, národní podnik / UAMI

Sentenza nelle cause riunite T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV e T-309/06 RENV
Budějovický Budvar, národní podnik / UAMI

Il Tribunale rigetta i ricorsi che la Budějovický Budvar aveva proposto per opporsi alla registrazione del marchio comunitario «BUD» per la birra, richiesta dalla Anheuser-Busch


Il marchio può essere registrato a motivo dell'utilizzo non significativo in Francia e in Austria della denominazione d'origine «bud»
Il regolamento sul marchio comunitario 1 prevede che il titolare di un segno utilizzato nel traffico commerciale e di portata non puramente locale può opporsi alla registrazione di un marchio comunitario.
Tra il 1996 e il 2000 l'impresa americana di fabbricazione di birra Anheuser-Busch ha chiesto all'Ufficio dei marchi comunitari (UAMI) la registrazione come marchio comunitario del segno figurativo e denominativo BUD per alcuni tipi di prodotti, tra cui le birre.
L'impresa ceca di fabbricazione di birra Budějovický Budvar ha proposto una serie di opposizioni contro la domanda di registrazione del marchio comunitario per l'insieme dei prodotti richiesti. L'impresa ceca invocava l'esistenza della denominazione «bud» come tutelata, da un lato, in Francia, in Italia e in Portogallo ai sensi dell'Accordo di Lisbona 2 e, dall'altro, in Austria ai sensi dei trattati bilaterali conclusi tra l'Austria e l'ex Repubblica socialista cecoslovacca 3.
L'UAMI ha interamente respinto le opposizioni della Budějovický Budvar, a motivo in particolare del fatto che le prove fornite dall'impresa ceca, quanto all'uso della denominazione d'origine «bud» in Austria, Francia, Italia e Portogallo, erano insufficienti.
La Budějovický Budvar ha adito il Tribunale, il quale, in una prima sentenza, ha annullato le decisioni dell'UAMI che avevano rigettato le sue opposizioni 4. Contro la sentenza del Tribunale, la Anheuser-Busch ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, la quale ha parzialmente annullato la pronuncia impugnata 5. La Corte ha statuito, in particolare, che un'indicazione geografica protetta in uno Stato membro poteva impedire la registrazione di un marchio comunitario soltanto qualora essa fosse effettivamente utilizzata in modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale su una parte rilevante del territorio tale Stato. Poiché lo stato della controversia non consentiva alla Corte di definirla, essa ha rinviato la controversia al Tribunale. Quest'ultimo è stato dunque chiamato a verificare se, alla luce della sentenza emessa dalla Corte a seguito dell'impugnazione, l'utilizzazione da parte della Budějovický Budvar della denominazione d'origine «bud» consentisse di opporsi alla registrazione richiesta dalla Anheuser-Busch.
Con la sua sentenza odierna, il Tribunale constata anzitutto che, nella causa T-309/06 RENV, la Budějovický Budvar non ha fornito dinanzi all'UAMI alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilizzo nel traffico commerciale – prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario da parte della Anheuser-Busch, ossia il 1º aprile 1996 – di un segno anteriore di portata non puramente locale. Per tale ragione, il Tribunale respinge il ricorso in tale causa.
Nelle altre cause, il Tribunale rileva che l'impresa ceca ha presentato dinanzi all'UAMI alcune fatture per dimostrare l'utilizzazione effettiva della denominazione «bud» in Francia. A questo proposito, il Tribunale constata che alcune di queste fatture devono essere escluse dall'esame in quanto posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario. Il Tribunale giudica poi che le altre fatture presentate riguardano un volume assai esiguo di prodotti e che le forniture ad esse relative erano limitate tutt'al più a tre città nel territorio francese, vale a dire Thiais, Lille e Strasburgo. In tali circostanze, il Tribunale decide che il presupposto relativo all'utilizzazione nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale non risulta soddisfatto relativamente al territorio francese.
Allo stesso modo, il Tribunale rileva che i documenti forniti dalla Budějovický Budvar per dimostrare l'utilizzazione effettiva della denominazione «bud» in Austria comprovano vendite assai esigue, in termini sia di volume che di fatturato. Per giunta, sebbene la fabbrica ceca abbia venduto della birra con tale denominazione in varie città dell'Austria, le vendite realizzate al di fuori di Vienna rappresentano volumi trascurabili. Su tale base il Tribunale conclude che il presupposto relativo all'utilizzazione nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale non risulta soddisfatto neppure relativamente al territorio austriaco.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale rigetta i ricorsi della Budějovický Budvar nella loro interezza.
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1 Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
2 Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale, rivisto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 13172, pag. 205).
3 Trattato in materia di tutela delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle altre denominazioni richiamanti la provenienza di prodotti agricoli e industriali, concluso l'11 giugno 1976 tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica socialista cecoslovacca, nonché accordo bilaterale sull'esecuzione di tale trattato.
4 Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2008, Budějovický Budvar/UAMI – Anheuser Busch (BUD) (T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06); v. anche comunicato stampa 95/08.
5 Sentenza della Corte del 29 marzo 2011, Anheuser Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P); v. anche comunicato stampa 25/11.