martedì 26 marzo 2013

Sentenza nella causa C-399/11 La consegna di una persona alle autorità giudiziarie di un altro Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può essere subordinata alla possibilità di una revisione della sentenza di condanna in contumacia

Sentenza nella causa C-399/11

Stefano Melloni / Ministerio fiscal

La consegna di una persona alle autorità giudiziarie di un altro Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può essere subordinata alla possibilità di una revisione della sentenza di condanna in contumacia

La decisione quadro sul mandato d’arresto europeo riflette il consenso degli Stati membri sulla portata dei diritti processuali di cui godono le persone condannate in contumacia che siano raggiunte da un mandato d’arresto europeo

La decisione quadro sul mandato d’arresto europeo

1 mira a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’instaurazione di azioni penali. Tale sistema tende dunque a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria per contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondato sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri.

Nell’ottobre 1996, l'Audiencia Nacional (Tribunale centrale, Spagna) ha concesso l’estradizione verso l’Italia del sig. Stefano Melloni, affinché fosse ivi giudicato per i fatti esposti nei mandati d’arresto emessi dal Tribunale di Ferrara. Rimesso in libertà dietro una cauzione di ESP 5 000 000 (cioè quasi EUR 30 000), il sig. Melloni si è dato alla fuga e dunque non ha potuto essere consegnato alle autorità italiane.

Nel 1997, il Tribunale di Ferrara, rilevata la mancata comparizione del sig. Melloni, ha autorizzato l’esecuzione delle notifiche presso i difensori da lui in precedenza nominati. Con sentenza del 2000, confermata in appello e in Cassazione, il sig. Melloni è stato condannato in contumacia per bancarotta fraudolenta a dieci anni di reclusione.

Arrestato da parte della polizia spagnola, il sig. Melloni si è opposto alla propria consegna alle autorità italiane, sostenendo, in primo luogo, che durante il processo di appello egli aveva nominato un altro avvocato e revocato la nomina dei due precedenti e che ciononostante le notifiche avevano continuato a essere effettuate presso questi ultimi. In secondo luogo, egli ha sostenuto che il diritto processuale italiano non prevede la possibilità di impugnare le sentenze di condanna pronunciate in contumacia e che pertanto il mandato d’arresto avrebbe dovuto essere subordinato, se del caso, alla condizione che l’Italia garantisse la possibilità impugnare la sentenza.

Nel settembre 2008, l’Audiencia Nacional ha autorizzato la consegna del sig. Melloni alle autorità italiane ai fini dell’esecuzione della sentenza di condanna inflittagli dal Tribunale di Ferrara, ritenendo non dimostrato che gli avvocati nominati dal sig. Melloni avessero cessato di rappresentarlo. Il giudice spagnolo ha giudicato che i diritti della difesa dell’interessato erano stati rispettati, dal momento che egli era venuto previamente a conoscenza della celebrazione del processo, si era volontariamente reso contumace e aveva nominato ai fini della sua rappresentanza e difesa due avvocati, i quali erano intervenuti a tale titolo nel procedimento di primo grado, in appello e in cassazione, esaurendo così i mezzi di ricorso.

Il sig. Melloni ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna). Tale giudice domanda alla Corte di giustizia se la decisione quadro permetta ai giudici spagnoli − come richiede la giurisprudenza del Tribunal Constitucional − di subordinare la consegna del sig. Melloni alla possibilità di revisione della sua sentenza di condanna.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda, in primo luogo, che gli Stati membri sono tenuti in linea di principio a dar corso ad un mandato d’arresto europeo. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può subordinare l’esecuzione di un mandato d’arresto soltanto alle condizioni indicate nella decisione quadro.

A questo proposito, una norma della decisione quadro

2 impedisce alle autorità giudiziarie di rifiutare l’esecuzione del mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena, nel caso in cui l’interessato non sia comparso personalmente al processo, quando questi, essendo stato informato della fissazione del processo, abbia conferito mandato ad un difensore per patrocinarlo in giudizio e sia stato da questi effettivamente difeso. Questa sarebbe la situazione del sig. Melloni nel caso di specie.

Pertanto, la Corte ritiene che il tenore letterale, il contesto e lo scopo della suddetta norma

non ammettano che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione (Spagna) subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in contumacia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro che ha emesso il mandato d’arresto (Italia)
. Infatti, il legislatore dell’Unione ha deciso di prevedere in maniera esaustiva i casi in cui l’esecuzione di un mandato d’arresto per l’esecuzione di una decisione in contumacia deve essere considerata non lesiva dei diritti della difesa. Questa soluzione è incompatibile con il mantenimento della possibilità, per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di subordinare la stessa alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione per garantire i diritti della difesa dell’interessato.

In secondo luogo, la Corte ritiene che la norma della decisione quadro sia compatibile con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo, nonché con i diritti della difesa garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sebbene il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo costituisca un elemento essenziale del diritto a un equo processo, tale diritto non è assoluto, in quanto l’imputato, con alcune garanzie, può rinunciarvi. La norma stabilisce dunque i presupposti, in presenza dei quali si ritiene che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a comparire al processo.

Infine, la Corte rileva che neanche l’articolo 53 della Carta, secondo cui quest’ultima non pregiudica i diritti dell’uomo riconosciuti, tra l’altro, dalle costituzioni degli Stati membri, consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in contumacia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione. Certo, tale articolo della Carta conferma che, quando un atto di diritto dell’Unione richiede misure nazionali di attuazione, le autorità e i giudici nazionali possono applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione. Ebbene, subordinare la consegna di una persona ad una simile condizione, non prevista dalla decisione quadro, comporterebbe, rimettendo in discussione l’uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali da essa definito, una lesione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare e, pertanto, un pregiudizio per la sua effettività. Infatti, la decisione quadro riflette il consenso raggiunto dagli Stati membri nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, a titolo del diritto dell’Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone condannate in contumacia che siano raggiunte da un mandato d’arresto europeo.
 

1

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che rafforza i diritti processuali delle persone e promuove l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU L 190, pag. 1 e GU L 81, pag. 24).

2

Articolo 4 bis
, paragrafo 1, lett. a) e b).