martedì 26 marzo 2013

Il vettore aereo deve prestare assistenza ai passeggeri il cui volo è stato cancellato a causa di circostanze eccezionali quali la chiusura dello spazio aereo a seguito dell’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull - Sentenza nella causa C-12/11

Sentenza nella causa C-12/11

Denise McDonagh / Ryanair Ltd

Il vettore aereo deve prestare assistenza ai passeggeri il cui volo è stato cancellato a causa di circostanze eccezionali quali la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull

Il diritto dell'Unione non prevede limitazioni temporali o pecuniarie a tale obbligo di prestare assistenza ai passeggeri (alloggio, pasti, bevande)

In caso di cancellazione del volo, il vettore aereo è tenuto – in base al diritto dell'Unione

1– a prestare assistenza e a pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri. L'obbligo di prestare assistenza, impone poi al vettore aereo di fornire gratuitamente, tenuto conto della durata dell'attesa, bevande, pasti e, se del caso, una sistemazione in albergo, il trasporto dall'aeroporto al luogo della sistemazione, nonché la possibilità di comunicare con terzi. Il vettore è tenuto ad adempiere tale obbligo anche quando la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali, vale a dire quelle che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Il vettore può invece sottrarsi all'obbligo di compensazione pecuniaria, se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a tali circostanze eccezionali.

A seguito dell'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, lo spazio aereo di diversi Stati membri – incluso lo spazio irlandese – è stato chiuso, tra il 15 e il 22 aprile 2010, a causa dei rischi corsi dagli aeromobili.

La sig.ra McDonagh era tra i passeggeri del volo Faro-Dublino, previsto per il 17 aprile 2010, ma cancellato a seguito dell'eruzione. I voli tra l'Irlanda e l'Europa continentale sono ripresi solo il 22 aprile e la sig.ra McDonagh ha potuto fare ritorno in Irlanda solo il 24 aprile. Durante questo periodo, la Ryanair non le ha prestato alcuna assistenza. Pertanto, essa ritiene che la compagnia aerea sia tenuta a rimborsarle un importo di EUR 1130 circa, somma pari alle spese da essa sostenute tra il 17 e il 24 aprile per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti.

La Dublin Metropolitan District Court (Irlanda), investita della controversia, chiede alla Corte di giustizia se la chiusura dello spazio aereo dovuta ad un'eruzione vulcanica rientri nella nozione di «circostanze eccezionali», che obbligano il vettore aereo a prestare assistenza ai passeggeri, oppure se sia da ricondurre a quelle circostanze che vanno al di là delle «circostanze eccezionali» e lo esimono dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri. Inoltre, nell'ipotesi in cui la Corte riconosca che simili circostanze rientrano effettivamente nella nozione di «circostanze eccezionali», essa è invitata a anche a decidere se, in una situazione del genere, l'obbligo di prestare assistenza debba essere limitato sotto il profilo temporale e/o pecuniario.

La Corte risponde, innanzitutto, che il diritto dell'Unione non riconosce, al di là delle «circostanze eccezionali», una categoria distinta di eventi «particolarmente eccezionali» che comporti l'esonero del vettore aereo da tutti i propri obblighi derivanti dal regolamento, compreso quello di prestare assistenza. Infatti, se circostanze come quelle del caso di specie non rientrassero, a causa della loro origine e della loro entità, nell'ambito della nozione di «circostanze eccezionali», da ciò deriverebbe che i vettori aerei sarebbero tenuti a prestare l'assistenza prevista dal regolamento

soltanto ai passeggeri che si trovano, a causa della cancellazione del loro volo, in una situazione di disagio limitato. Di contro, i passeggeri che si trovino in una situazione di particolare bisogno in quanto costretti a rimanere per diversi giorni in un aeroporto, verrebbero privati di tale tutela. Di conseguenza, la Corte dichiara che

circostanze come la chiusura di una parte dello spazio europeo a seguito di un'eruzione vulcanica
come quella dell'Eyjafjallajökull costituiscono «circostanze eccezionali» che non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza.

Inoltre, precisa la Corte,

il regolamento non prevede alcuna limitazione, né di natura temporale né di natura pecuniaria, all'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri, vittime di una cancellazione del volo per circostanze eccezionali. Dunque, il complesso degli obblighi di assistenza ai passeggeri grava sul vettore aereo per tutto il periodo durante il quale i passeggeri in questione devono attendere di poter proseguire il viaggio. La Corte sottolinea che l'assistenza ai passeggeri risulta particolarmente importante quando si verificano «circostanze eccezionali» che perdurano nel tempo e che è proprio nel caso in cui l'attesa dovuta alla cancellazione di un volo è particolarmente lunga che risulta necessario assicurarsi che il passeggero abbia accesso ai prodotti e ai servizi di prima necessità, per tutta la durata dell'attesa.

Infine, la Corte rileva che, sebbene l'obbligo di prestare assistenza comporti per i vettori aerei conseguenze economiche, queste non possono essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo di elevata tutela dei passeggeri. Infatti, l'importanza di tale scopo è tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori economici. Peraltro, i vettori aerei dovrebbero, in quanto operatori accorti, prevedere i costi legati all'adempimento del loro obbligo di prestare assistenza. Inoltre, essi sono liberi di scaricare i costi derivanti da tale obbligo sul prezzo dei biglietti aerei.

Peraltro, la Corte sottolinea che, quando il vettore aereo non ha adempiuto il suo obbligo di prestare assistenza ad un passeggero, quest'ultimo può ottenere, a titolo di
compensazione pecuniaria, soltanto il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all'omissione del vettore aereo, il che deve essere valutato dal giudice nazionale.

1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 46, pag. 1)