martedì 26 marzo 2013

Le due decisioni del Parlamento europeo di revocare l’immunità del sig. Gollnisch e di non difenderla sono valide - Sentenza nelle cause riunite T-346/11 e T-347/11

Sentenza nelle cause riunite T-346/11 e T-347/11

Bruno Gollnisch / Parlamento


Le due decisioni del Parlamento europeo di revocare l'immunità del sig. Gollnisch e di non difenderla sono valide

I membri del Parlamento europeo beneficiano di una tutela ai sensi del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. In forza dell'immunità che è loro riconosciuta, essi non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni

1. Inoltre, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri beneficiano, segnatamente, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese. Si tratta dell'inviolabilità del parlamentare europeo, che può tuttavia essere revocata in taluni casi dal Parlamento europeo2.

Il sig. Bruno Gollnisch, deputato europeo, è altresì presidente del gruppo Front national del Consiglio regionale della regione Rhône-Alpes (Francia). Il 3 ottobre 2008, tale gruppo ha redatto un comunicato stampa intitolato «

Affaire des fiches à la région: les Tartuffe s'insurgent» («Scoppia l'affaire des fiches alla Regione: insorgono i "Tartuffes"»). A seguito di una denuncia della Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo, LICRA), il 22 gennaio 2009 le autorità francesi hanno avviato un'indagine giudiziaria per istigazione all'odio razziale.

Il 14 giugno 2010 il presidente del Parlamento europeo ha comunicato, durante una seduta plenaria, di aver ricevuto da parte del sig. Gollnisch una richiesta di difesa della sua immunità e ha rinviato tale domanda alla commissione giuridica del Parlamento affinché la esaminasse senza indugio e presentasse una proposta di decisione, formulando una raccomandazione per l'accoglimento o la reiezione della richiesta.

Con lettera del 25 ottobre 2010, ricevuta dal Parlamento il 3 novembre 2010, le autorità francesi hanno trasmesso al presidente del Parlamento una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare del sig. Gollnisch, in forza di un'istanza del 14 settembre 2010, formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Lione (Francia), onde proseguire l'istruzione della denuncia presentata contro il sig. Gollnisch e consentire, se del caso, il suo rinvio dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il 10 maggio 2011 il Parlamento europeo ha adottato due decisioni, la prima di revocare l'immunità del sig. Gollnisch e la seconda, contestuale, di non difendere la sua immunità.

Il sig. Gollnisch ha adìto il Tribunale per ottenere l'annullamento di queste due decisioni del Parlamento ed essere risarcito del danno morale che asserisce aver subito.

Con la sentenza odierna, il Tribunale respinge i due ricorsi proposti dal sig. Gollnisch

.

Il Tribunale ricorda che il regime dell'immunità dei deputati del Parlamento, istituito dal Protocollo, mira a tutelare la libertà di espressione e l'indipendenza dei deputati e che l'inviolabilità parlamentare comporta, in linea di principio, una tutela avverso qualsiasi procedimento giudiziario (articoli 8 e 9 del Protocollo).

Il Tribunale chiarisce innanzitutto la distinzione che dev'essere operata tra

la revoca dell'immunità e la difesa dell'immunità ai sensi del Protocollo. La difesa dell'immunità è quindi

concepibile unicamente nell'ipotesi in cui, in difetto di richiesta di revoca dell'immunità di un deputato, l'inviolabilità, quale risulta dalle disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro d'origine del parlamentare, è compromessa, in particolare, dall'attività delle autorità di polizia o giurisdizionali nazionali.

Esso ricorda in seguito la giurisprudenza

3 della Corte di giustizia, secondo la quale l'opinione (intesa in senso ampio) di un deputato beneficia dell'immunità – istituita in base al diritto dell'Unione4 – soltanto allorché sia stata manifestata «nell'esercizio delle sue funzioni», implicando pertanto un nesso necessario tra l'opinione espressa e le funzioni parlamentari
. Tale nesso dev'essere diretto ed evidente.

Nel caso di specie, il Tribunale precisa che le tesi esposte nel comunicato stampa, addebitate al sig. Gollnisch, riguardano il modo in cui il presidente ed il direttore generale dei servizi del Consiglio regionale della regione Rhône-Alpes hanno reagito ad una richiesta di indicazioni generali diretta ad ottenere informazioni su taluni funzionari. È pacifico che tali affermazioni sono state formulate dal portavoce del gruppo del Front national, presieduto dal sig. Gollnisch. È altresì pacifico che, in occasione di una conferenza stampa svoltasi a Lione, il sig. Gollnisch ha confermato che tale comunicato era stato redatto da persone autorizzate ad esprimersi a nome degli eletti del gruppo politico di cui trattasi in seno al Consiglio regionale. Si deve necessariamente constatare che questi fatti riguardano direttamente le funzioni esercitate dal ricorrente nella sua veste di consigliere regionale e di presidente del gruppo Front national. Non vi è pertanto alcun nesso tra le tesi addebitate al sig. Gollnisch e le sue funzioni in veste di parlamentare europeo né, a maggior ragione, alcun nesso diretto ed evidente tra le affermazioni controverse e la funzione di deputato al Parlamento.

Non si può pertanto censurare l'operato del Parlamento, che, alla luce delle circostanze del caso di specie e su richiesta della Francia, ha deciso di revocare l'immunità del sig. Gollnisch onde consentire il proseguimento delle indagini condotte dalle autorità francesi sulla base del Protocollo.

Analogamente, contrariamente all'argomento invocato dal sig. Gollnisch, il Parlamento ha giustamente ritenuto che le iniziative giudiziarie avviate in Francia non fossero volte a pregiudicare la sua attività politica di deputato (insussistenza del

fumus persecutionis). I procedimenti giudiziari, infatti, erano stati avviati non già da un avversario politico, bensì da un'associazione autorizzata dalla legislazione francese a perseguire dinanzi ai tribunali, le dichiarazioni o gli scritti razzisti o antisemiti. Per di più, i procedimenti non riguardavano né episodi risalenti né azioni commesse durante una campagna elettorale e, inoltre, nulla consentiva di ritenere, tenuto conto dei fatti considerati dal Parlamento e peraltro non contestati dal sig. Gollnisch, che le iniziative giudiziarie fossero finalizzate manifestamente a colpirlo in modo esemplare.

Ne consegue che l'obbligo del Parlamento di esaminare con attenzione ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie è stato soddisfatto.

Il ricorrente, infine, non perviene a dimostrare la violazione del principio di buona amministrazione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, dato che il sig. Gollnisch non è riuscito a dimostrare di essere stato assoggettato ad un trattamento diverso da quello normalmente riservato ai deputati del Parlamento in situazioni simili.

Di conseguenza il Tribunale respinge i ricorsi e, in subordine, le domande di risarcimento
.
 

1 Articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

2 Articolo 9 del citato Protocollo.