martedì 26 marzo 2013

Il diritto dell’unione fissa limiti al diritto esclusivo concesso alla società per azioni OPAP di organizzare e gestire giochi d’azzardo in Grecia - Sentenza nelle cause riunite C-186/11 e 209/11

Sentenza nelle cause riunite C-186/11 e 209/11

Stanleybet International Ltd, William Hill Organization Ltd, William Hill Plc e Sportingbet Plc / Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou, con l'intervento dell'Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)

 
Il diritto dell'unione fissa limiti al diritto esclusivo concesso alla società per azioni OPAP di organizzare e gestire giochi d'azzardo in Grecia

Se tuttavia lo Stato ritiene che la liberalizzazione di tale mercato non sia compatibile con il livello di tutela dei consumatori e dell'ordine sociale che intende assicurare, può limitarsi a riformare il monopolio, assoggettandolo, in particolare, ad un controllo stretto ed effettivo

In Grecia, l'organizzazione e la gestione dei giochi d'azzardo e delle schedine per scommesse sono assegnate per un periodo di venti anni – ovvero fino al 2020 – alla società per azioni OPAP (Organismos prognostikon agonon podosfairou – Ente pronostici sulle partite di calcio), quotata alla Borsa di Atene. Lo Stato greco approva i regolamenti riguardanti le attività dell'OPAP e vigila sulla procedura di svolgimento dei giochi, pur essendo attualmente azionista di minoranza (34 %). L'OPAP fissa l'importo massimo delle scommesse e delle vincite per schedina (e non per giocatore) e ha il diritto di utilizzare gratuitamente fino al 10 % degli spazi pubblicitari negli stadi e nelle palestre. Esso ha altresì esteso le sue attività all'estero, in particolare a Cipro.

Le società Stanleybet, William Hill e Sportingbet hanno sede nel Regno Unito, dove sono autorizzate ad organizzare i giochi d'azzardo conformemente alla normativa inglese.

Esse hanno agito dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) contro i rifiuti taciti delle autorità greche di concedere loro l'autorizzazione ad organizzare in Grecia scommesse sportive.

Il giudice greco ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione e in particolare i principi sulle libertà fondamentali (di stabilimento e di prestazione di servizi) ostino alla normativa nazionale che concede ad un organismo unico il diritto esclusivo di gestione dei giochi d'azzardo. Esso osserva che, sebbene l'obiettivo della normativa nazionale consista nel limitare l'offerta dei giochi e nel favorire la lotta alla criminalità ad essi connessa, l'OPAP persegue una politica commerciale espansionistica.

La Corte, nella sua sentenza odierna, rileva anzitutto che la normativa nazionale che sancisce il monopolio dell'OPAP e vieta ai concorrenti stabiliti in un altro Stato membro di offrire gli stessi giochi nel territorio greco comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento. Essa verifica quindi se una restrizione siffatta possa essere ammessa a titolo derogatorio, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o per ragioni imperative di interesse generale.

La Corte ricorda inoltre che la disciplina dei giochi d'azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale e, in assenza di armonizzazione comunitaria, ogni Stato membro deve valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in gioco implica. Pertanto, come già riconosciuto dalla sua giurisprudenza, la limitazione dell'offerta dei giochi d'azzardo e la lotta alla criminalità ad essi connessa possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali.

La Corte sottolinea, tuttavia, che le restrizioni imposte dagli Stati membri devono soddisfare le condizioni di proporzionalità e di non discriminazione, garantendo al contempo effettivamente la realizzazione degli obiettivi addotti,in modo coerente e sistematico.

Spetta pertanto al giudice nazionale verificare che la normativa nazionale persegua effettivamente l'obiettivo di ridurre le occasioni di gioco d'azzardo e di lottare contro la criminalità connessa a tali giochi.

Cionondimeno, la Corte suggerisce al giudice nazionale di tener conto, riguardo al primo obiettivo, dei diversi elementi del quadro normativo e del funzionamento pratico dell'OPAP, quali i diritti e i privilegi di cui esso dispone per la pubblicità dei giochi e la fissazione della scommessa massima per schedina (e non per giocatore). Quanto al secondo obiettivo, il giudice nazionale dovrà verificare che il controllo statale sia effettivamente attuato, tenendo conto del fatto che una misura tanto restrittiva come un monopolio deve essere soggetta ad uno stretto controllo, mentre l'OPAP, società per azioni quotata in Borsa, sarebbe sottoposto a vigilanza solo superficiale dello Stato greco.

Di conseguenza, la Corte risponde che

il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale che concede il monopolio sui giochi d'azzardo ad un organismo unico, senza ridurre realmente le occasioni di gioco, qualora, da un lato, essa non limiti le attività in tale settore in modo coerente e sistematico e, dall'altro, non garantisca uno stretto controllo sull'espansione dei giochi d'azzardo, soltanto nella misura necessaria alla lotta alla criminalità
.

Inoltre, la Corte precisa che, per effetto del primato del diritto dell'Unione direttamente applicabile, una normativa nazionale che comporti restrizioni incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi non può continuare ad applicarsi per un periodo transitorio, nel corso del quale, di conseguenza,

le autorità nazionali non possono astenersi dall'esaminare le domande di autorizzazione.

In questa situazione di incompatibilità, lo Stato greco ha due possibilità.

Se dovesse ritenere che la liberalizzazione del mercato dei giochi d'azzardo non sia compatibile con il livello di tutela dei consumatori e dell'ordine sociale che esso intende assicurare, lo Stato potrebbe limitarsi a

riformare il monopolio e ad assoggettarlo ad un effettivo e stretto controllo da parte delle autorità pubbliche.

Per contro, se lo Stato dovesse optare per la liberalizzazione del mercato – cui non è necessariamente obbligato dal diritto dell'Unione – esso dovrà rispettare i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché l'obbligo di trasparenza.

L'istituzione di un regime di previa autorizzazione amministrativa dovrà quindi essere fondata su criteri oggettivi e non discriminatori, per evitare che il potere discrezionale delle autorità nazionali possa essere utilizzato in modo arbitrario.