martedì 26 marzo 2013

È valida la limitazione dei costi di ritrasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico, quali gli incontri di calcio - Sentenza nella causa C-283/11

Sentenza nella causa C-283/11

Sky Österreich GmbH / Österreichischer Rundfunk (ORF)

È valida la limitazione dei costi di ritrasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico, quali gli incontri di calcio

La Carta dei diritti fondamentali non osta a che la compensazione economica che il titolare di diritti esclusivi di ritrasmissione può richiedere (per brevi notiziari trasmessi da altre emittenti) sia limitata ai costi tecnici

La direttiva «Servizi di media audiovisivi»

1 consente a qualsiasi emittente televisiva stabilita nell'Unione di realizzare brevi estratti di cronaca su eventi di grande interesse pubblico che sono oggetto di diritti esclusivi di ritrasmissione. Tali brevi estratti possono essere scelti liberamente a partire dal segnale del titolare dei diritti esclusivi, il quale può pretendere un compenso economico corrispondente unicamente ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso al segnale stesso.

La Sky Österreich contesta tali condizioni economiche nell'ambito di una controversia che la vede opposta all'ORF (emittente televisiva pubblica austriaca). La Sky diffonde via satellite il programma televisivo digitale codificato denominato «Sky Sport Austria» ed ha acquisito i diritti esclusivi di trasmissione televisiva sul territorio austriaco degli incontri della Europa League per le stagioni 2009/2010-2011/2012. Essa sostiene di spendere annualmente una somma di vari milioni di euro per la licenza ed i costi di produzione. Orbene, la KommAustria, autorità austriaca in materia di comunicazioni, le ha ingiunto di concedere all'ORF il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca senza tener conto di tali spese. I costi direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso al segnale satellitare erano, nella specie, pari a zero.

Il Bundeskommunikationssenat (Consiglio superiore federale in materia di comunicazione, Austria), al quale la controversia è stata sottoposta, chiede alla Corte di giustizia se la direttiva «Servizi di media audiovisivi», laddove limita il compenso economico ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso al segnale, sia compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che garantisce il diritto di proprietà e la libertà d'impresa.

Con la sentenza odierna la Corte risponde che la Carta non osta a tale limitazione.

Per quanto attiene alla

tutela della proprietà, quale diritto fondamentale, la Corte riconosce che i diritti esclusivi di trasmissione televisiva, quali acquisiti dalla Sky, possiedono valore patrimoniale e non costituiscono solamente opportunità di ordine commerciale. Tuttavia, all'epoca in cui la Sky ha acquisito contrattualmente tali diritti (vale a dire, nel mese di agosto 2009), il diritto dell'Unione prevedeva già il diritto di realizzare brevi estratti di cronaca, limitando tuttavia il compenso economico ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso al segnale. 2 La Sky non può quindi invocare una posizione giuridica acquisita che le consenta l'esercizio

autonomo del proprio diritto esclusivo di ritrasmissione. Conseguentemente, non può far valere la tutela della proprietà, prevista dalla Carta dei diritti fondamentali.

Per contro, la Corte rileva che la normativa controversa incide sulla

libertà d'impresa
. Infatti, essa impedisce, segnatamente, al titolare dei diritti esclusivi di ritrasmissione di decidere liberamente in merito al prezzo al quale fornire l'accesso al proprio segnale e di far quindi partecipare le emittenti televisive che realizzino brevi estratti di cronaca ai costi di acquisizione dei diritti medesimi.

Tuttavia, la Corte sottolinea che la libertà d'impresa riveste, in quanto libertà fondamentale, una particolarità, potendo essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi da parte dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell'interesse generale, limiti all'esercizio dell'attività economica. Tale circostanza si riflette, in particolare, nelle modalità con cui deve essere attuato il principio di proporzionalità.

La Corte dichiara quindi che la limitazione controversa della libertà d'impresa è giustificata

e che essa rispetta, segnatamente, il principio di proporzionalità.

Infatti, tale limitazione, senza incidere sul contenuto essenziale della libertà d'impresa, persegue un obiettivo di interesse generale in quanto è volta a salvaguardare la libertà fondamentale di ricevere informazioni ed a promuovere il pluralismo, garantiti dalla Carta. Ciò premesso, la Corte rileva che la commercializzazione in via esclusiva di eventi di grande interesse pubblico è attualmente crescente e tale da restringere considerevolmente l'accesso del pubblico all'informazione relativa a tali eventi.

Inoltre, tale limitazione è idonea e necessaria a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito di tutela dell'interesse generale. Il legislatore dell'Unione poteva legittimamente ritenere che una disciplina che prevedesse un compenso economico superiore ai costi direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso al segnale non avrebbe consentito di conseguire, con la stessa efficacia, l'obiettivo perseguito.

Infine, la normativa controversa deve essere considerata proporzionata. Tenuto conto, da un lato, dell'importanza che rivestono la salvaguardia della libertà fondamentale di ricevere informazioni, la libertà nonché il pluralismo dei media garantiti dalla Carta e, dall'altro, della salvaguardia della tutela della libertà d'impresa riconosciuta dalla Carta stessa, legittimamente il legislatore dell'Unione ha potuto adottare norme, del genere di quelle in esame, che comportano limitazioni della libertà d'impresa privilegiando, con riguardo alla necessaria ponderazione dei diritti e degli interessi in gioco, l'accesso del pubblico all'informazione rispetto alla libertà contrattuale.

In particolare, la normativa controversa istituisce un giusto equilibrio tra i singoli diritti e le singole libertà fondamentali in gioco. Infatti, la direttiva «Servizi di media audiovisivi» prevede che i brevi estratti di cronaca possono essere realizzati unicamente per notiziari di carattere generale e non, ad esempio, per programmi di intrattenimento. Inoltre, tali estratti non dovrebbero superare i 90 secondi e deve esserne indicata la fonte. La direttiva non esclude, poi, che i titolari di diritti esclusivi di trasmissione televisiva possano sfruttare i loro diritti a titolo oneroso. Parimenti, la mancata possibilità di rifinanziamento mediante un compenso nonché l'eventuale diminuzione del valore commerciale di tali diritti esclusivi di trasmissione televisiva possono, in pratica, essere presi in considerazione nelle trattative contrattuali per l'acquisizione dei diritti medesimi e riflettersi nel prezzo per essa versato.
 

1 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95, pag. 1, rettifica GU L 263, pag. 15).

2 Infatti, la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 332, pag. 27) è entrata in vigore il 19 dicembre 2007 e doveva essere trasposta dagli Stati membri entro e non oltre il 19 dicembre 2009.