lunedì 25 marzo 2013

Applicando aliquote IVA ridotte al di là di quanto consentito dalla direttiva IVA, la Spagna è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dal diritto dell’Unione - Sentenza nella causa C-360/11


Sentenza nella causa C-360/11

Commissione / Spagna



 
Applicando aliquote IVA ridotte al di là di quanto consentito dalla direttiva IVA, la Spagna è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dal diritto dell'Unione

La Spagna applica un'aliquota ridotta a categorie di beni più ampie rispetto a quelle previste dalla direttiva IVA nel settore dei prodotti farmaceutici e degli apparecchi medici
 
 
La direttiva IVA allegato III)

elenca le categorie delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a cui gli Stati membri possono applicare un'aliquota IVA ridotta.

In tali categorie rientrano i prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per le cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per i trattamenti medici e veterinari, nonché gli apparecchi medici, il materiale ausiliario e gli altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o a curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi. Considerando che, in tale settore, la Spagna applicava un'aliquota ridotta a categorie più ampie rispetto a quelle previste dalla direttiva IVA, il 25 novembre 2010 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando la Spagna a conformarvisi. Tale Stato membro ha ribadito la sua posizione secondo cui la legge spagnola sull'IVA era conforme alle disposizioni della direttiva IVA. In tale contesto, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Nella sentenza odierna


la Corte di giustizia dichiara che la Spagna è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva IVA.

In primo luogo, la Corte considera che


l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta alle sostanze medicinali che possono essere utilizzate abitualmente e in modo idoneo per la produzione di medicinali è contraria alla direttiva IVA. Infatti, la direttiva consente di applicare un'aliquota IVA ridotta soltanto ai prodotti finiti che possono essere utilizzati direttamente dal consumatore finale, ad esclusione dei prodotti utilizzabili per la produzione dei medicinali, i quali di norma devono essere ulteriormente trasformati. Tale interpretazione è corroborata dalla finalità delle aliquote ridotte, consistente nel rendere meno onerosi, e dunque più accessibili, taluni beni ritenuti particolarmente necessari al consumatore finale, sul quale, in definitiva, grava l'IVA. Tuttavia, la Corte rileva che, quando le sostanze medicinali possono essere commercializzate come prodotti finiti, senza dover essere mescolate ad altre sostanze – e sono dunque idonee ad essere utilizzate direttamente dal consumatore finale – esse possono essere assoggettate a un'aliquota IVA ridotta.

In secondo luogo, la Corte dichiara che
la direttiva IVA non consente l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta ai «dispositivi medici, al materiale, agli apparecchi e agli strumenti che, oggettivamente considerati, possono essere utilizzati solamente al fine di prevenire, diagnosticare, trattare, alleviare o curare malattie o affezioni dell'essere umano o degli animali». Da un lato, la Corte segnala che tale tipo di beni non può essere compreso nella categoria di cui all'allegato III della direttiva IVA relativa agli apparecchi medici, al materiale ausiliario e agli altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o a curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, in quanto la suddetta categoria riguarda soltanto l'uso umano, escludendo in tal modo qualsiasi uso veterinario. Dall'altro, tali beni non possono neppure essere considerati come rientranti nella nozione di «prodotto farmaceutico» ai sensi dell'allegato III della direttiva IVA. Pertanto, pur ammettendo che la nozione di prodotto farmaceutico ha un significato più ampio rispetto alla nozione di medicinale, la Corte respinge l'argomento della Spagna secondo cui tale nozione potrebbe comprendere ogni dispositivo, strumento, materiale o apparecchio per uso medico generale. Tra l'altro, l'applicazione delle aliquote IVA ridotte è intesa segnatamente a diminuire il costo di taluni beni essenziali a vantaggio del consumatore finale. Orbene, il costo dei dispositivi, degli strumenti, del materiale nonché degli apparecchi medici e veterinari è raramente sostenuto direttamente dal consumatore finale, trattandosi di prodotti principalmente utilizzati dai professionisti del settore sanitario per la fornitura di servizi, i quali possono, a loro volta, essere esentati dall'IVA.

In terzo luogo, la Corte dichiara che

l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta agli strumenti e ai sussidi tecnici che possono essere utilizzati per alleviare le disabilità fisiche degli animali è contraria alla direttiva IVA.

Infine, la Corte afferma che
agli strumenti e ai sussidi tecnici essenzialmente o principalmente utilizzati per alleviare le disabilità fisiche degli esseri umani, e che non sono però destinati all'uso personale ed esclusivo degli invalidi, non può applicarsi un'aliquota IVA ridotta. Infatti, la direttiva IVA impone al riguardo che tali beni siano destinati all'uso personale esclusivo degli invalidi. Pertanto, non è giustificata l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta ai dispositivi medici di uso generale utilizzati negli ospedali e dai professionisti dei servizi sanitari. Tale conclusione non è rimessa in discussione dall'argomento della Spagna secondo il quale alcuni dispositivi possono essere oggetto sia di un uso generale sia di un uso personale esclusivo da parte degli invalidi. La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta ad un bene utilizzabile per svariati scopi, dipende, per ogni operazione di cessione, dalla concreta destinazione d'uso scelta dall'acquirente.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1)