sabato 23 marzo 2013

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - MANCATA AUDIZIONE DELL'INTERESSATO DA PARTE DELLE AUTORITA' EMITTENTI -

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - MANCATA AUDIZIONE DELL'INTERESSATO DA PARTE DELLE AUTORITA' EMITTENTI -
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 47 E 48 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - ESCLUSIONE
La Corte di Giustizia si è pronunciata su una domanda pregiudiziale che riguardava l’esecuzione di mandati di arresto europei emessi ai fini non dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, bensì dell’esercizio dell’azione penale. Nella decisione la Corte, dopo aver rilevato che il diritto garantito dall’art. 6 CEDU è ora contenuto negli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e che, quindi, è a tali disposizioni che deve farsi riferimento, chiarisce che il rispetto delle norme in questione non consente che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro rifiuti l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale, sulla base della circostanza che la persona ricercata non sia stata sentita dalle autorità emittenti prima dell’emissione del mandato di arresto europeo. Un obbligo di preventiva audizione per tali autorità vanificherebbe il sistema stesso di consegna previsto dalla decisione quadro 2002/584 e, pertanto, la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, atteso che, al fine di evitare la fuga dell’interessato, deve essere garantito l’“effetto sorpresa”. Il rispetto del diritto all’audizione nello Stato membro di esecuzione è strumento idoneo a garantire la tutela dei diritti fondamentali dell’interessato in modo tale da non compromettere l’efficacia del meccanismo del mandato di arresto europeo.
Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 2013
Nella causa C‑396/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Constanţa (Romania), con decisione del 18 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2011, nel procedimento relativo all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di
Ciprian Vasile Radu,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente, dal sig. A. Tizzano, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. L. Bay Larsen, A. Rosas, dalla sig.ra M. Berger e dal sig. E. Jarašiūnas, presidenti di sezione, dai sigg. E. Juhász, A. Ó Caoimh (relatore), J.‑C. Bonichot, dalla sig.ra A. Prechal e dal sig. C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2012,
considerate le osservazioni presentate:
– per C.V. Radu, da C. Cojocaru e T. Chiuariu, avocats;
– per il Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, da E.C. Grecu, procuratore generale;
– per il governo rumeno, da R.‑M. Giurescu, A. Voicu e R. Radu, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, da J. Kemper e T. Henze, in qualità di agenti;
– per il governo lituano, da R. Mackevičienė e A. Svinkūnaitė, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, da C. Murrel, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da L. Bouyon, W. Bogensberger e H. Krämer, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 ottobre 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), in combinato disposto con gli articoli 6, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché con gli articoli 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto l’esecuzione in Romania di quattro mandati d’arresto europei emessi dalle autorità tedesche nei confronti del sig. Radu, cittadino rumeno, ai fini dell’esercizio dell’azione penale per il reato di rapina.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 1, 5‑8, 10, 12 e 13 della decisione quadro 2002/584 recitano quanto segue:
«(1) In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato.
(...)
(5) L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(6) Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.
(7) Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 [UE] e all’articolo 5 [CE]. (…)
(8) Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.
(...)
(10) Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [UE] e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.
(...)
(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella [Carta], segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.
(13) Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti».
4 L’articolo 1 di detta decisione quadro definisce il mandato d’arresto europeo e l’obbligo di darvi esecuzione nei seguenti termini:
«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».
5 Ai sensi dell’articolo 3 della citata decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo»:
«L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:
(...)
2) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;
(...)».
6 A termini dell’articolo 4 di tale medesima decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo»:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:
(...)
2) se contro la persona oggetto del mandato d’arresto europeo è in corso un’azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo;
(...)
5) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;
(...)».
7 L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», consente a talune condizioni all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.
8 L’articolo 5 di tale decisione quadro riguarda le garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari.
9 Il successivo articolo 8 ha ad oggetto il contenuto e la forma del mandato d’arresto europeo. Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, lettere d)‑f), di tale disposizione sono le seguenti:
«d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2;
e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione».
10 L’articolo 11, paragrafo 1, di tale medesima decisione quadro, sotto la rubrica «Diritti del ricercato», prevede quanto segue:
«Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente».
11 L’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584, intitolato «Consenso alla consegna», così dispone:
«1. Se l’arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all’articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l’interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto all’assistenza di un consulente legale».
12 L’articolo 14 di detta decisione quadro, sotto la rubrica «Audizione del ricercato», prevede che, se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all’articolo 13, l’arrestato abbia diritto all’audizione a cura dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell’esecuzione.
13 Con il titolo «Decisione sulla consegna», l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della suddetta decisione quadro precisa quanto segue:
«2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.
3. L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».
14 L’articolo 19, paragrafi 1 e 2, di tale medesima decisione quadro, sotto la rubrica «Audizione della persona in attesa della decisione», prevede quanto segue:
«1. L’audizione della persona ricercata è effettuata da un’autorità giudiziaria, assistita da un’altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
2. L’audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione e le condizioni determinate di comune accordo dall’autorità giudiziaria emittente e l’autorità giudiziaria dell’esecuzione».
Diritto rumeno
15 La legge n. 302/2004 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (Legea n. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, Monitorul Oficial al României, parte I, n. 377 del 31 maggio 2011; in prosieguo: la «legge n. 302/2004») contiene il titolo III, «Disposizioni sulla cooperazione con gli Stati membri dell’Unione europea in applicazione della [decisione quadro]», il cui capitolo III, intitolato «L’esecuzione di un mandato d’arresto europeo da parte delle autorità rumene», contiene la seguente disposizione:
«Articolo 98 – Motivi di rifiuto dell’esecuzione
(2) L’autorità giudiziaria rumena dell’esecuzione può rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo nei seguenti casi:
(...)
b) quando contro la persona oggetto del mandato d’arresto europeo è in corso un’azione penale in Romania per il medesimo fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16 In data 25 maggio 2009 e 3 giugno 2009 la Curtea de Apel Constanţa (Corte d’appello di Costanza) (Romania), quale autorità giudiziaria dell’esecuzione, ha ricevuto diverse richieste formulate dalle autorità giudiziarie tedesche riguardanti la consegna del sig. Radu, ricercato nell’ambito di quattro mandati d’arresto europei emessi ai fini dell’esercizio dell’azione penale da parte delle Procure di Münster, Coburg, Bielefeld e Verden (Germania), rispettivamente, il 14 marzo 2007, il 16 marzo 2007, l’8 agosto 2007 e il 26 febbraio 2008, per fatti che integrano il reato di rapina ai sensi dell’articolo 211 del codice penale rumeno. Il sig. Radu non ha acconsentito alla consegna.
17 Con decisione del 5 giugno 2009 la Curtea de Apel Constanţa ha disposto l’esecuzione di tre dei mandati d’arresto europei, ossia quelli emessi dalle Procure di Münster, Coburg e Verden. Per contro, il giudice del rinvio ha rifiutato, in forza dell’articolo 98, paragrafo 2, lettera b), della legge n. 302/2004, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso l’8 agosto 2007 dalla Procura di Bielefeld, adducendo che il sig. Radu era sottoposto a procedimento penale in Romania dinanzi al Tribunalul Bacău (Tribunale di primo grado di Bacău) per il medesimo fatto che era alla base del suddetto mandato. Esso ha dunque rinviato la consegna del sig. Radu fino alla conclusione di tale procedimento dinanzi ai giudici rumeni, pur mantenendo il provvedimento di custodia cautelare adottato nei confronti del sig. Radu per una durata di trenta giorni.
18 Con sentenza del 18 giugno 2009 la Înalta Curte de Casație şi Justiție a României (Alta Corte di Cassazione e di Giustizia della Romania) ha cassato tale decisione e ha rinviato la causa dinanzi alla Curtea de Apel de Constanța. Essa ha disposto inoltre il rilascio in libertà del sig. Radu sottoponendolo a una misura cautelare restrittiva del diritto di circolazione, ossia il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, la città di Bacău, senza informare il giudice, e ponendo a suo carico una serie di obblighi.
19 All’udienza del 22 febbraio 2011 dinanzi alla Curtea de Apel de Constanța il sig. Radu si è opposto all’esecuzione dei mandati d’arresto europei emessi nei suoi confronti. A tal riguardo egli ha addotto, anzitutto, che, alla data di adozione della decisione quadro 2002/584, né i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU né quelli sanciti nella Carta erano espressamente incorporati nei Trattati istitutivi dell’Unione. Orbene, in virtù dell’articolo 6 TUE, sia le disposizioni della Carta sia le disposizioni della CEDU sarebbero divenute disposizioni di diritto primario dell’Unione e, pertanto, la decisione quadro 2002/584 dovrebbe ormai essere interpretata e applicata conformemente alle disposizioni della Carta e della CEDU. Il sig. Radu ha poi sottolineato che tale decisione quadro non è stata attuata in maniera coerente dagli Stati membri. In particolare, la normativa tedesca di trasposizione della citata decisione quadro sarebbe stata dichiarata incostituzionale e nulla dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) (Germania) con sentenza del 18 luglio 2005, prima dell’adozione di una nuova legge. Orbene, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo sarebbe subordinata alla condizione di reciprocità. Infine, il sig. Radu ha sostenuto che le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione dovrebbero verificare se nello Stato membro emittente siano rispettati i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dalla CEDU. Se così non fosse, tali autorità sarebbero legittimate a rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo in questione, anche se tale motivo di non esecuzione non è espressamente previsto dalla decisione quadro 2002/584.
20 In tale contesto la Curtea de Apel Constanţa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, della [CEDU] e dell’articolo 6 [della Carta], in combinato disposto con gli articoli 48 e 52 di [quest’ultima], anche con riferimento agli articoli 5, paragrafi 3 e 4, e 6, paragrafi 2 e 3, della citata [CEDU], siano norme di diritto [dell’Unione] primario, contenute nei Trattati istitutivi.
2) Se l’azione della competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, consistente nella privazione della libertà e nella consegna coercitiva, senza il consenso della persona nei cui confronti è stato emesso il mandato d’arresto europeo (la persona ricercata per essere arrestata e consegnata) costituisca un’ingerenza, da parte dello Stato di esecuzione del mandato, nel diritto alla libertà individuale della persona ricercata, sancito dal diritto dell’Unione, in forza dell’articolo 6 TUE, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, della [CEDU], e in forza dell’articolo 6 [della Carta], in combinato disposto con gli articoli 48 e 52 della [stessa], anche con riferimento all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della suddetta [CEDU].
3) Se l’ingerenza dello Stato di esecuzione di un mandato d’arresto europeo nei diritti e nelle garanzie previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, della [CEDU] e dall’articolo 6 [della Carta], in combinato disposto con gli articoli 48 e 52 della [stessa], anche con riferimento all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della [CEDU], debba soddisfare la condizione della necessità in una società democratica e quella della proporzionalità rispetto all’obiettivo concretamente perseguito.
4) Se la competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di un mandato d’arresto europeo possa respingere la richiesta di consegna, senza violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto [dell’Unione], in ragione del fatto che non sono soddisfatte cumulativamente le condizioni necessarie a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della [CEDU] e dell’articolo 6 [della Carta], in combinato disposto con gli articoli 48 e 52 della [stessa], anche con riferimento all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della suddetta [CEDU].
5) Se la competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di un mandato d’arresto europeo possa respingere la richiesta di consegna, senza violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto [dell’Unione], per mancata o incompleta trasposizione oppure per errata trasposizione (nel senso di inosservanza della condizione di reciprocità) della [decisione quadro 2002/584] da parte dello Stato di emissione del mandato d’arresto europeo.
6) Se le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, della [CEDU] e dell’articolo 6 [della Carta], in combinato disposto con gli articoli 48 e 52 della [stessa], anche con riferimento all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della [CEDU], cui fa rinvio l’articolo 6 TUE, siano in contrasto con il diritto nazionale dello Stato membro dell’Unione europea – la Romania –, in particolare con il titolo III della legge (...) n. 302/2004, e se la [decisione quadro 2002/584] sia trasposta correttamente da queste norme».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
21 I governi rumeno e austriaco nonché la Commissione affermano che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto la decisione di rinvio non indica le ragioni per le quali l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione e della Carta dedotte nelle questioni sollevate sarebbe necessaria alla soluzione della controversia. Tali questioni presenterebbero infatti carattere astratto, essendo dirette a ottenere un’interpretazione teorica del diritto dell’Unione. In particolare, tali parti interessate, sostenute su tale punto dal governo tedesco, ritengono che la decisione di rinvio non consenta di comprendere che cosa spinga il giudice investito della controversia principale a prospettare un rifiuto dell’esecuzione dei mandati d’arresto europei controversi per violazione dei diritti fondamentali dell’interessato né, pertanto, in quale misura l’esecuzione di tali mandati d’arresto pregiudicherebbe tali diritti.
22 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, Racc. pag. I‑5667, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
23 Nel caso di specie, con le sue prime quattro questioni nonché con la sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia legittimato a esaminare se l’emissione di un mandato d’arresto europeo sia conforme ai diritti fondamentali, allo scopo, se del caso, di rifiutarne l’esecuzione, sebbene un siffatto motivo di non esecuzione non sia previsto né dalla decisione quadro 2002/584 né dalla legislazione nazionale che ha trasposto quest’ultima. Con la sua quinta questione, egli mira parimenti a stabilire se un tale rifiuto sia possibile nel caso in cui la citata decisione quadro non sia stata trasposta nello Stato membro di emissione.
24 Occorre anzitutto constatare che tale quinta questione è ipotetica. Infatti, l’emissione stessa dei mandati d’arresto europei controversi è sufficiente a dimostrare che, come confermato in udienza dal governo tedesco, la decisione quadro 2002/584 era stata senz’altro oggetto di trasposizione da parte della Repubblica federale di Germania al momento dell’emissione di tali mandati d’arresto. Tale questione è dunque irricevibile.
25 Riguardo alle altre questioni, si deve constatare che esse vertono, in particolare, sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584 nonché su talune disposizioni della Carta in una controversia concreta relativa all’esecuzione di diversi mandati d’arresto europei emessi dalle autorità tedesche ai fini dell’esercizio dell’azione penale nei confronti del sig. Radu.
26 Inoltre, quanto all’asserita violazione dei diritti fondamentali del sig. Radu, risulta che, nell’ambito del procedimento penale principale, questi sostiene, per opporsi alla sua consegna, che le disposizioni della decisione quadro 2002/584 privano le autorità rumene dell’esecuzione della possibilità di verificare se i diritti a un processo equo, alla presunzione di innocenza e alla libertà che egli trae dalla Carta e dalla CEDU siano stati rispettati, considerato peraltro che i mandati d’arresto europei controversi sono stati emessi senza che egli sia stato citato o abbia avuto la possibilità di nominare un avvocato o di presentare le sue difese. Il sig. Radu, in sostanza, ha ribadito tali medesimi argomenti all’udienza dinanzi alla Corte nell’ambito della presente causa.
27 Ciò premesso, occorre considerare che le prime quattro questioni nonché la sesta questione sono ricevibili.
Nel merito
28 Come risulta dal punto 16 della presente sentenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi ai fini, non già dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, bensì dell’esercizio di un’azione penale.
29 Secondo gli elementi forniti alla Corte come esposti al punto 26 della presente sentenza, risulta che, nel procedimento principale, la persona ricercata, sig. Radu, afferma, allo scopo di opporsi alla propria consegna, che i mandati d’arresto europei sono stati emessi senza che le autorità giudiziarie emittenti lo abbiano sentito prima dell’emissione di detti mandati d’arresto, in violazione degli articoli 47 e 48 della Carta nonché dell’articolo 6 della CEDU.
30 Vero è che, nelle sue questioni, il giudice del rinvio fa anch’egli riferimento all’articolo 6 della Carta e all’articolo 5 della CEDU. Tuttavia, la decisione di rinvio non contiene alcuna spiegazione a tal riguardo. Risulta tutt’al più dai documenti allegati alla decisione di rinvio che, dinanzi al giudice, il sig. Radu ha sostenuto che quest’ultimo avrebbe dovuto rifiutare di eseguire i mandati d’arresto europei «con i quali [egli] è stato privato della libertà», essendo stati emessi in violazione dei suoi diritti della difesa. Tale argomento del sig. Radu riguardante l’asserita violazione dell’articolo 6 della Carta e dell’articolo 5 della CEDU nello Stato membro emittente si confonde quindi con il suo argomento relativo alla violazione dei suoi diritti della difesa in tale Stato membro.
31 Occorre dunque considerare che, con le sue prime quattro questioni nonché con la sua sesta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2002/584, letta alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta nonché dell’articolo 6 della CEDU, debba essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione pensale a motivo del fatto che le autorità giudiziarie emittenti non hanno sentito la persona ricercata prima dell’emissione di tale mandato d’arresto.
32 A tal riguardo, occorre anzitutto constatare che il diritto di essere sentito, garantito dall’articolo 6 della CEDU e menzionato dal giudice del rinvio nelle sue questioni, è attualmente sancito negli articoli 47 e 48 della Carta. Occorre pertanto riferirsi a tali disposizioni della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 46 e 47 nonché giurisprudenza ivi citata).
33 Inoltre, si deve ricordare che la decisione quadro 2002/584, come risulta in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai suoi considerando 5 e 7, è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’instaurazione di azioni penali, fondato sul principio del reciproco riconoscimento (v. sentenza del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
34 La decisione quadro 2002/584 è quindi diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2012, West, C‑192/12 PPU, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
35 A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso ad un mandato d’arresto europeo.
36 Infatti, come già dichiarato dalla Corte, ai sensi delle disposizioni della decisione quadro 2002/584, gli Stati membri possono rifiutare l’esecuzione di un mandato siffatto soltanto nei casi di non esecuzione obbligatoria previsti all’articolo 3 della stessa decisione nonché nei casi di non esecuzione facoltativa di cui ai suoi articoli 4 e 4 bis (v., in tal senso, sentenze del 1° dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C‑388/08 PPU, Racc. pag. I‑8983, punto 51, nonché del 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, Racc. pag. I‑11477, punto 37). Inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può subordinare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo soltanto alle condizioni di cui all’articolo 5 della suddetta decisione quadro.
37 È pur vero che, in forza dell’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, la violazione dei diritti della difesa nel corso del processo che ha portato alla pronuncia della condanna in contumacia può, a talune condizioni, costituire un motivo di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà.
38 Per contro, la circostanza che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale senza che la persona ricercata sia stata sentita dalle autorità giudiziarie emittenti non rientra nel novero dei motivi di non esecuzione di un siffatto mandato, quali previsti dalle disposizioni della decisione quadro 2002/584.
39 Contrariamente a quanto sostiene il sig. Radu, il rispetto degli articoli 47 e 48 della Carta non esige che un’autorità giudiziaria di uno Stato membro possa rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto che la persona ricercata non è stata sentita dalle autorità giudiziarie emittenti prima dell’emissione di tale mandato d’arresto.
40 Si deve necessariamente constatare che un obbligo, per le autorità giudiziarie emittenti, di sentire la persona ricercata prima dell’emissione di un siffatto mandato d’arresto europeo vanificherebbe inevitabilmente il sistema stesso di consegna previsto dalla decisione quadro 2002/584 e, pertanto, la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dal momento che, in particolare al fine di evitare la fuga dell’interessato, un siffatto mandato d’arresto deve potersi giovare di un certo effetto sorpresa.
41 In ogni caso, il legislatore europeo ha garantito il rispetto del diritto all’audizione nello Stato membro di esecuzione in modo tale da non compromettere l’efficacia del meccanismo del mandato d’arresto europeo.
42 In tal senso, risulta dagli articoli 8 e 15 della decisione quadro 2002/584 che, prima di decidere sulla consegna della persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve esercitare un certo controllo sul mandato d’arresto europeo. Inoltre, l’articolo 13 di tale decisione quadro prevede che la persona ricercata abbia il diritto all’assistenza di un consulente legale nei casi in cui essa acconsente alla propria consegna e, eventualmente, rinuncia alla regola della specialità. Inoltre, in forza degli articoli 14 e 19 della decisione quadro 2002/584, la persona ricercata, se non dà il consenso alla propria consegna ed è oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, ha il diritto di essere ascoltata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione alle condizioni determinate di comune accordo con l’autorità giudiziaria emittente.
43 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alle prime quattro questioni nonché alla sesta questione dichiarando che la decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto.