venerdì 1 aprile 2011

Sentenza nella causa T-33/09 NELL'AMBITO DI UN RECUPERO DI UNA PENALITÀ FISSATA DALLA CORTE, LA COMMISSIONE NON PUƠ VALUTARE LA CONFORMITÀ DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza nella causa T-33/09
Portogallo / Commissione
NELL'AMBITO DI UN RECUPERO DI UNA PENALITÀ FISSATA DALLA CORTE, LA COMMISSIONE NON PUƠ VALUTARE LA CONFORMITÀ DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Tale valutazione rientra nella competenza esclusiva della Corte e la Commissione era tenuta ad avviare un nuovo procedimento per inadempimento
Con sentenza 14 ottobre 20041, la Corte di giustizia ha dichiarato l'inadempimento del Portogallo agli obblighi ad esso incombenti, non avendo abrogato la sua normativa nazionale che subordina alla prova della colpa o del dolo la concessione del risarcimento danni ai soggetti lesi da una violazione del diritto dell'Unione nel settore degli appalti pubblici2. Ritenendo che il Portogallo non si fosse conformato a detta sentenza, la Commissione ha proposto, il 7 febbraio 2006, un nuovo ricorso diretto alla fissazione di una penalità. Con sentenza 10 gennaio 20083, la Corte ha dichiarato che il Portogallo non si era conformato alla sua prima sentenza del 2004, non essendo ancora stata abrogata la normativa nazionale contestata. La Corte, pertanto, ha condannato il Portogallo a pagare alla Commissione una penalità di EUR 19 392 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla prima sentenza del 2004, a partire dal giorno della pronuncia della sentenza, il 10 gennaio 2008.
Nel frattempo, il 31 dicembre 2007, il Portogallo ha adottato la legge n. 67/2007, entrata in vigore il 30 gennaio 2008, che ha abrogato la normativa nazionale e ha introdotto un nuovo regime di risarcimento dei danni causati dallo Stato. La Commissione, tuttavia, ha considerato che detta legge non costituiva una misura di esecuzione adeguata e completa della sentenza del 2004. Essa ha ritenuto che questo nuovo regime risarcitorio non adattasse l'ordinamento giuridico portoghese agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva relativa ai procedimenti di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Il Portogallo ha quindi adottato la legge n. 31/2008, che modifica la legge n. 67/2007, pur affermando che quest'ultima conteneva già tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 2004. La legge n. 31/2008è entrata in vigore il 18 luglio 2008.
Nella sua decisione 25 novembre 2008, la Commissione ha rilevato che la legge n. 67/2007 non costituiva un'esecuzione adeguata della sentenza del 2004 e che le autorità nazionali si erano conformate alla sentenza della Corte solo con l'adozione della legge n. 31/2008. Essa, di conseguenza, ha reclamato al Portogallo il pagamento della penalità per un totale di EUR 3.665.088 per il periodo compreso tra il 10 gennaio e il 17 luglio 2008. Il Portogallo, ritenendo che l'ordinamento giuridico portoghese fosse conforme alla sentenza del 2004 dal 30 gennaio 2008 – data di entrata in vigore della legge n. 67/2007 – ha contestato la decisione della Commissione che fissava l'importo totale dell'ammenda e ha chiesto al Tribunale di annullarla.
Nella sentenza emessa in data odierna, il Tribunale annulla la decisione della Commissione.
Il Tribunale, anzitutto, si pronuncia sulla sua competenza a statuire sul presente ricorso. Esso constata che il diritto dell'Unione non stabilisce le modalità di esecuzione di una sentenza per inadempimento della Corte che condanna uno Stato membro a pagare una penalità alla Commissione. Del pari, il diritto dell'Unione non prevede alcuna disposizione speciale relativa alla risoluzione delle controversie che possono sorgere tra uno Stato membro e la Commissione nell'ambito dell'esecuzione di una siffatta sentenza. Tuttavia, il Tribunale constata che spetta alla Commissione recuperare le somme che sarebbero dovute al bilancio dell’Unione in esecuzione di una sentenza della Corte. Esso, pertanto, si ritiene competente ad esaminare un ricorso proposto contro una decisione della Commissione che fissa l'importo dovuto dallo Stato membro a titolo di una penalità. Il Tribunale precisa che, nell'esercizio di tale competenza, non può, cionondimeno, invadere la competenza esclusiva riservata alla Corte ad esaminare un inadempimento di uno Stato membro ai suoi obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
Inoltre, quanto alla fondatezza del ricorso, il Tribunale ricorda che dalla sentenza del 2008 discende che spettava al Portogallo abrogare la normativa nazionale controversa per conformarsi alla sentenza del 2004 e che la penalità sarebbe dovuta fino a tale data. Orbene, tale normativa è stata abrogata dalla legge n. 67/2007, entrata in vigore il 30 gennaio 2008. Ciononostante, la Commissione si è rifiutata di considerare che l'inadempimento era cessato in tale data e ha sostenuto che la cessazione stessa era avvenuta il 18 luglio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 31/2008. Il Tribunale dichiara che, in tal modo, la Commissione ha violato il dispositivo della sentenza del 2008 e annulla, di conseguenza, la decisione della Commissione.
Infine, il Tribunale respinge l'argomento della Commissione secondo cui quest'ultima avrebbe avuto l'obbligo di verificare se il regime giuridico attuato in seguito all'adozione della legge n. 67/2007 costituisse una trasposizione adeguata del diritto dell'Unione. Infatti, una siffatta valutazione, da un lato, rientra nella competenza esclusiva della Corte, e, dall'altro, eccede un controllo diretto a determinare se la normativa nazionale sia effettivamente stata o meno abrogata. Di conseguenza, il Tribunale afferma che la Commissione non poteva decidere, nell'ambito dell'esecuzione della sentenza del 2008, che la legge n. 67/2007 non era conforme al diritto dell'Unione e, successivamente, trarne conseguenze per il calcolo della penalità decisa dalla Corte. Qualora rilevasse che il regime giuridico introdotto da detta legge non costituiva una trasposizione corretta del diritto dell'Unione, la Commissione avrebbe dovuto avviare un nuovo procedimento per inadempimento.
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1 Sentenza della Corte 14 ottobre 2004, causa C-275/03, Commissione/Portogallo.
2 Obbligo risultante dagli artt. 1°, n. 1, e 2, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).
3 Sentenza della Corte 10 gennaio 2008, causa C-70/06, Commissione/Portogallo.
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IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.