venerdì 1 aprile 2011

La Corte conferma le decisioni della Commissione con cui sono state inflitte ammende, rispettivamente, di 10 milioni di euro alla ArcelorMittal Luxembourg e di 3,17 milioni di euro alla ThyssenKrupp Nirosta per i loro comportamenti anticoncorrenziali

Sentenza nella cause riunite C-201/09 P ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e C-216/09 P Commissione/ArcelorMittal Luxembourg; C-352/09 P ThyssenKrupp Nirosta/Commissione
La Corte conferma le decisioni della Commissione con cui sono state inflitte ammende, rispettivamente, di 10 milioni di euro alla ArcelorMittal Luxembourg e di 3,17 milioni di euro alla ThyssenKrupp Nirosta per i loro comportamenti anticoncorrenziali
La Commissione può applicare, successivamente alla scadenza del Trattato CECA, regole procedurali adottate sulla base del Trattato CE ad infrazioni al Trattato CECA
Nel 1994, la Commissione infliggeva ammende alle imprese che avevano partecipato ad un’intesa sul mercato delle travi in acciaio, tra le quali figurava la Arcelor Mittal Luxembourg (già ARBED). La Commissione adottava tale decisione 1 sulla base del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), che prevedeva un regime di concorrenza particolare per il settore siderurgico.
Sulla base del Trattato medesimo la Commissione sanzionava, con decisione emanata nel 1998 2, la ThyssenKrupp Nirosta (già ThyssenKrupp Stainless) per la sua partecipazione ad un’intesa nel settore dei prodotti piatti in acciaio inossidabile ( extra di lega).
Dette decisioni, contestate da parte delle due imprese interessate, venivano annullate dal Tribunale e dalla Corte di giustizia, rispettivamente, nel 2003 e nel 2005, per violazioni dei diritti della difesa 3.
La Commissione decideva, successivamente, di avviare nuovi procedimenti riguardanti le stesse infrazioni al Trattato CECA. Così, con decisione 8 novembre 2006 4, la Commissione riteneva che la ArcelorMittal Luxembourg e le sue controllate avessero partecipato, nel periodo compreso tra il 1° luglio 1988 e il 16 gennaio 1991, ad una serie di accordi e di pratiche concordate aventi ad oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi, la ripartizione delle quote e lo scambio di informazioni sul mercato interessato. La Commissione infliggeva loro a tal titolo un’ammenda di 10 milioni di euro.
Per quanto attiene alla ThyssenKrupp, la Commissione riteneva, con decisione 20 dicembre 2006 5, che detta società avesse violato le norme in materia di concorrenza avendo modificato ed applicato, in modo concertato, i valori di riferimento della formula di calcolo di un extra di lega, e le infliggeva, a tal titolo, un’ammenda di 3,17 milioni di euro.
In dette nuove decisioni la Commissione applicava norme sostanziali del Trattato CECA, giunto peraltro a scadenza il 23 luglio 2002, considerato che i fatti avevano avuto luogo anteriormente a tale data. Per contro, quanto alle regole procedurali ed alla propria competenza per disporre le sanzioni inflitte, la Commissione si basava su una normativa emanata, successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del Trattato CE 6.
Il Tribunale, adito dal gruppo ArcelorMittal e dalla ThyssenKrupp, annullava la decisione della Commissione riguardante le controllate della ArcelorMittal Luxembourg, in considerazione dell’intervenuta prescrizione dell’infrazione nei loro confronti. Esso respingeva peraltro tutti i motivi dedotti dalla società controllante ArcelorMittal Luxembourg 7e dalla ThyssenKrupp 8
Dinanzi alla Corte, dette due società contestano l’affermazione del Tribunale secondo cui, successivamente alla scadenza del Trattato CECA, la Commissione poteva loro legittimamente infliggere un’ammenda per le infrazioni commesse anteriormente alla scadenza del Trattato medesimo, sulla base del combinato disposto di norme sostanziali del Trattato CECA e di norme procedurali e di competenza adottate successivamente, sulla base del Trattato CE.
Anzitutto, per quanto attiene alla competenza della Commissione, la Corte ritiene che sarebbe contrario alla finalità nonché alla coerenza dei Trattati e inconciliabile con la continuità dell’ordinamento giuridico dell’Unione il fatto che l’istituzione fosse priva di status per garantire l’uniforme applicazione delle norme risultanti dal Trattato CECA che continuano a produrre effetti anche successivamente alla scadenza di quest’ultimo.
La Corte ha poi precisato che le esigenze relative ai principi della certezza del diritto ed alla tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle norme sostanziali previste dal Trattato CECA. In tal senso, quest’ultimo prevedeva, all’epoca dei fatti, un fondamento normativo chiaro per le sanzioni inflitte, ragion per cui le imprese non potevano ignorare le conseguenze derivanti dal proprio comportamento.
In particolare, la Corte ritiene che, considerato che i Trattati definivano, già prima della data dei fatti, le infrazioni nonché la natura e l’importanza delle sanzioni che potevano essere loro inflitte, un’impresa diligente non poteva in alcun momento ignorare le conseguenze derivanti dal proprio comportamento, né fare affidamento sul fatto che la successione del contesto normativo del Trattato CE a quello del Trattato CECA avrebbe prodotto la conseguenza di sottrarla a qualsiasi sanzione.
Per quanto attiene al fondamento normativo per l’adozione delle sanzioni e delle regole procedurali applicabili, la Corte rammenta che le sanzioni devono basarsi su un fondamento normativo in vigore al momento della loro adozione. Parimenti, si presume, in linea generale, che le regole procedurali si applichino dal momento della loro entrata in vigore.
La Corte, da un lato, conclude che la competenza della Commissione per infliggere le ammende ben risultava dalle norme adottate sulla base del Trattato CE e che il procedimento doveva essere condotto secondo le norme medesime. Dall’altro,essa rileva che la normativa sostanziale che stabiliva la sanzione applicabile era effettivamente quella del Trattato CECA.
Conseguentemente, la Corte respinge i motivi e gli argomenti dedotti dalla ArcelorMittal Luxembourg e dalla ThyssenKrupp e conferma le sentenze del Tribunale.
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1 Decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi.
2 Decisione della Commissione 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/35.814 – Extra di lega).
3 Sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C-176/99 P, ARBED/Commissione, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless e a./Commisisone; sentenza della Corte 14 luglio 2005, cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P ThyssenKrupp/Commissione.
4 Decisione della Commissione 8 novembre 2006, C(2006) 5342 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 del Trattato CECA avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi di acciaio (caso COMP/F/38.907 – Travi di acciaio).
5 Decisione della Commissione 20 dicembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 del Trattato CECA (caso COMP/F/39.234 – Extra di lega, riadozione).
6 Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato.
7 Sentenza del Tribunale 31 marzo 2009 causa T-405/06, ArcelorMittal e a./Commissione.
8 Sentenza del Tribunale 1° luglio 2009, causa T-24/07, ThyssenKrupp Stainless/Commissione.