domenica 17 aprile 2011

La tassa sull’inquinamento romena gravante sui veicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro è in contrasto con il diritto dell’Unione - Sentenza nella causa C-402/09

La tassa sull’inquinamento romena gravante sui veicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro è in contrasto con il diritto dell’Unione
Essa produce l’effetto di dissuadere l’importazione e l’immissione in circolazione di veicoli usati acquistati in altri Stati membri
La normativa romena ha stabilito, a partire dal 1° luglio 2008, una tassa sull’inquinamento in occasione della prima immatricolazione di un autoveicolo in Romania. Detta normativa non distingue tra veicoli fabbricati in detto Stato membro e quelli prodotti all’estero. Del pari, essa non distingue fra veicoli nuovi e veicoli usati.
Il sig. Ioan Tatu, cittadino romeno, risiede in Romania ed ha acquistato un’autovettura usata in Germania, nel luglio 2008, ad un prezzo di EUR 6 600. Questo veicolo aveva una cilindrata di 2 155 cm3 e rispettava lo standard di inquinamento Euro 2. Fabbricato nel 1997, è stato immatricolato in Germania nello stesso anno.
Per poter immatricolare il veicolo in Romania, il sig. Tatu ha dovuto pagare RON 7 595 (quasi EUR 2 200), a titolo della tassa sull’inquinamento. Ritenendo che la tassa sia in contrasto con il diritto dell’Unione, ha richiesto la restituzione della somma versata. Egli sostiene che la tassa è incompatibile con il diritto dell’Unione poiché è riscossa su tutti i veicoli usati importati in Romania provenienti da un altro Stato membro e immatricolati per la prima volta in Romania, mentre essa non viene riscossa su veicoli similari già immatricolati in Romania, in occasione della loro rivendita come veicoli usati.
Il Tribunalul Sibiu (Tribunale di Sibiu, Romania), investito della causa, chiede alla Corte di giustizia se detta normativa sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Con la sua sentenza odierna, la Corte ricorda che il diritto dell’Unione vieta a ciascun Stato membro di gravare i prodotti degli altri Stati membri con imposizioni interne, superiori a quelle gravanti sui prodotti nazionali similari. Tale divieto mira a garantire la perfetta neutralità delle imposizioni interne sotto il profilo della concorrenza fra i prodotti che si trovano già sul mercato nazionale e quelli importati.
La Corte osserva poi che il regime di tassazione stabilito dalla normativa romena non distingue né tra i veicoli a seconda della loro provenienza, né tra i proprietari degli stessi a seconda della loro cittadinanza. Infatti, la tassa è dovuta indipendentemente dalla cittadinanza del proprietario del veicolo, dallo Stato membro in cui esso è stato prodotto e dal fatto che il veicolo stesso sia stato acquistato sul mercato nazionale o sia stato importato.
Tuttavia, anche se le condizioni di una discriminazione diretta non sono soddisfatte, un’imposizione interna può essere indirettamente discriminatoria a causa dei suoi effetti.
Al fine di stabilire se la tassa crei una discriminazione indiretta fra gli autoveicoli usati importati e gli autoveicoli usati similari già presenti sul territorio nazionale, la Corte esamina in primo luogo se essa sia neutra sotto il profilo della concorrenza tra i veicoli usati importati e i veicoli usati similari, precedentemente immatricolati sul territorio nazionale e soggetti, in occasione di detta immatricolazione, alla tassa considerata. In secondo luogo, essa esamina la neutralità della tassa tra i veicoli usati importati e i veicoli usati similari già immatricolati sul territorio nazionale prima dell’entrata in vigore della tassa, vale a dire il 1° luglio 2008.
Per quanto concerne il primo aspetto della neutralità della tassa, la Corte ricorda che sussiste violazione del diritto dell’Unione quando l’importo della tassa sul veicolo usato importato eccede l’importo residuo della tassa incorporato nel valore dei veicoli usati similari già immatricolati sul territorio nazionale.
A questo proposito, la Corte constata che la normativa romena è conforme al diritto dell’’Unione poiché prende in considerazione, nel calcolo della tassa di immatricolazione, il deprezzamento del veicolo e garantisce quindi che detta tassa non superi l’importo residuo incorporato nel valore dei veicoli usati similari immatricolati precedentemente sul territorio nazionale e soggetti alla tassa in occasione della loro immatricolazione.
Per contro, per quanto concerne il secondo aspetto della neutralità della tassa, la Corte constata che la normativa romena produce l’effetto che i veicoli usati importati e caratterizzati da vetustà e usura notevoli sono gravati – malgrado l’applicazione di una riduzione elevata dell’importo della tassa per tenere conto del loro deprezzamento – da una tassa che può rasentare il 30% del loro valore commerciale. Viceversa, i veicoli similari, posti in vendita sul mercato nazionale dell'usato, non lo sono.
In tali circostanze, la normativa romena produce l’effetto di dissuadere l’importazione e l’immissione in circolazione in Romania dei veicoli usati acquistati in altri Stati membri.
Orbene, il diritto dell’Unione, anche se non impedisce agli Stati membri di introdurre nuove imposte, obbliga ciascuno Stato membro a scegliere e a strutturare le tasse sugli autoveicoli in modo che esse non producano l’effetto di favorire la vendita dei veicoli usati nazionali e di scoraggiare così l’importazione di veicoli usati similari.
Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, dei veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l’acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.