domenica 17 aprile 2011

Le attività professionali assoggettate a norme elaborate da un'organizzazione privata riconosciuta da uno Stato membro devono essere considerate attività non regolamentate da tale Stato membro - Sentenza nella causa C-424/09

Sentenza nella causa C-424/09 Le attività professionali assoggettate a norme elaborate da un'organizzazione privata riconosciuta da uno Stato membro devono essere considerate attività non regolamentate da tale Stato membro
Il riconoscimento, in un altro Stato membro, delle qualifiche relative a tali attività deve basarsi su un'esperienza professionale costante e regolare durante almeno 2 anni, che copra un insieme di attività che caratterizzano la professione
La direttiva sul riconoscimento dei diplomi1 prevede due meccanismi di riconoscimento dei diplomi, diversi a seconda che il richiedente possieda un diploma rilasciato da uno Stato membro che regolamenta questa professione, o che il richiedente abbia esercitato la professione a tempo pieno, per almeno due anni, in uno Stato membro che non la regolamenta.
Se in Grecia la professione di ingegnere ambientale è regolamentata dallo Stato, essa non lo è invece nel Regno Unito. L'esercizio della medesima in tale Stato è regolamentato in una certa misura dall’Engineering Council (organizzazione privata menzionata espressamente della direttiva 89/48). Per esercitare la professione di ingegnere non è obbligatorio essere membro di tale organizzazione.
La sig.ra Christina Toki, cittadina greca, ha ottenuto nel Regno Unito i titoli di «Bachelor of Engineering» e di «Master of Science» nel settore dell’ingegneria ambientale alla fine degli anni 90. Dal 1999 al 2002 ha lavorato presso l’Università di Portsmouth, nel dipartimento di ingegneria civile. Le sue attività comprendevano la ricerca, l’assistenza agli studenti nonché la valutazione della resa di un metodo d’avanguardia per il trattamento dei rifiuti in collaborazione con un’impresa privata specializzata in tale settore.
Ella ha poi chiesto che le venisse riconosciuto in Grecia il diritto di esercitare in tale Stato la professione di ingegnere ambientale, sulla base delle qualifiche e dell’esperienza acquisite nel Regno Unito. La sua domanda è stata respinta nel 2005 dal Consiglio per il riconoscimento dell’equivalenza professionale dei titoli di istruzione superiore (Symvoulio Anagnorisis Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis SAEITTE), con la motivazione che ella non era membro a pieno titolo dell’Engineering Council e non possedeva, di conseguenza, il titolo di «Chartered Engineer».
La sig.ra Toki ha impugnato tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato (Grecia), che chiede alla Corte di giustizia di precisare le condizioni stabilite dal sistema generale di riconoscimento dei diplomi quando si tratti di una professione regolamentata da parte di un'organizzazione privata quale l’Engineering Council, e il richiedente non ne sia membro a pieno titolo.
La Corte osserva, innanzitutto, che la legge greca di trasposizione nella direttiva ha l'effetto di escludere l'applicazione del meccanismo di riconoscimento basato sull'esperienza professionale, quando l'interessato abbia acquisito la sua formazione in uno Stato membro in cui l'esercizio della professione è regolamentato non dallo Stato membro stesso, ma da organizzazioni private riconosciute da tale Stato membro. Orbene, per le professioni di cui trattasi, la Corte constata che è applicabile solo il meccanismo di riconoscimento che presuppone l'esercizio a tempo pieno per almeno due anni della professione. Tale meccanismo di riconoscimento è applicabile a prescindere dalla questione se l’interessato sia o meno membro a pieno titolo dell’associazione o dell’organismo di cui trattasi.
La Corte elenca poi le tre condizioni che consentono di prendere in considerazione l'esperienza professionale.
In primo luogo, l’esperienza deve consistere in un lavoro a tempo pieno per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti. Tale criterio fornisce allo Stato ospitante garanzie paragonabili a quelle esistenti quando la professione è regolamentata dallo Stato membro di origine. Il contesto, organizzativo o statutario, o lo scopo, lucrativo o meno, dell'organismo in cui la professione è stata esercitata non è un fattore rilevante. È del pari irrilevante se la professione sia stata esercitata come lavoratore autonomo o subordinato.
In secondo luogo, il lavoro deve essere consistito nell’esercizio costante e regolare di un insieme di attività professionali che caratterizzano la professione nello Stato membro di origine. Non è necessario che esso copra la totalità delle attività che caratterizzano la professione. La valutazione delle attività rientranti in una professione determinata è una questione di fatto che dovrà essere risolta dalle autorità dello Stato membro ospitante, sotto il controllo dei giudici nazionali. Se nello Stato membro di origine la professione non è regolamentata occorrerà far riferimento alle attività professionali normalmente esercitate dai membri di tale professione nello Stato membro stesso.
In terzo luogo, la professione, come normalmente esercitata nello Stato membro di origine, deve essere equivalente, per quanto riguarda le attività in cui essa si estrinseca, a quella che si intende esercitare nello Stato membro ospitante. La direttiva fa riferimento a professioni che nello Stato membro di origine e in quello ospitante sono identiche o analoghe oppure, in certi casi, semplicemente equivalenti per quanto riguarda le attività in cui esse si estrinsecano.
La Corte afferma che le attività esercitate dalla sig.ra Toki, quali il lavoro di ricerca o l’assistenza agli studenti non costituiscono un esercizio effettivo della professione di ingegnere ambientale. Non si tratta dunque di un’esperienza professionale che deve essere presa in considerazione per il riconoscimento in Grecia delle qualifiche britanniche. Per contro, i lavori di valutazione effettuati in collaborazione con una società privata specializzata nelle tecnologie relative al trattamento dei rifiuti liquidi potrebbero costituire un esercizio effettivo della professione di cui trattasi. Ove dovesse essere dimostrato che la sig.ra Toki ha esercitato in modo effettivo la professione di ingegnere ambientale nel Regno Unito, occorrerebbe determinare poi se tale professione sia la stessa di quella che la sig.ra Toki ha chiesto di esercitare in Grecia. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovranno verificare tali elementi di fatto.