domenica 17 aprile 2011

Il Tribunale conferma l’ammenda di 10,20 milioni di euro inflitta alla Visa per il suo rifiuto di ammettere la Morgan Stanley in qualità di membro del suo circuito Sentenza nella causa T-461/07

Il Tribunale conferma l’ammenda di 10,20 milioni di euro inflitta alla Visa per il suo rifiuto di ammettere la Morgan Stanley in qualità di membro del suo circuito
Sentenza nella causa T-461/07

Con decisione del 3 ottobre 2007 1, la Commissione ha inflitto un'ammenda pari a 10,20 milioni di euro alla Visa International e alla Visa Europe, imprese che gestiscono e coordinano il circuito internazionale di pagamento mediante carta Visa, per il loro comportamento anticoncorrenziale sul mercato detto «dell’acquisizione», vale a dire quello dell’offerta, ai commercianti, di servizi che consentono loro di accettare transazioni effettuate mediante carte di credito o di debito differito.
Il comportamento controverso verteva sul rifiuto, tra marzo 2000 e settembre 2006, di accettare la sede europea della Morgan Stanley nell’ambito della regione «Unione europea» della Visa International, quindi nell'ambito della Visa Europe, in quanto la Morgan Stanley era all'epoca proprietaria del circuito Discover Card, considerato un concorrente del circuito Visa.
Nel settembre 2006 è intervenuto un accordo tra la Visa Europe e la Morgan Stanley, che riconosceva a quest'ultima la qualifica di membro del circuito. Di conseguenza, la Morgan Stanley ha ritirato la denuncia che aveva presentato alla Commissione. Sebbene l’infrazione sia cessata, la Commissione ha deciso di infliggere un'ammenda alla Visa International e alla Visa Europe considerato che l’impresa era stata esclusa dal mercato inglese dell’acquisizione, per un periodo di sei anni e mezzo.
Secondo la Commissione, il comportamento controverso ha avuto la conseguenza di impedire a un concorrente potenziale di inserirsi in un mercato caratterizzato da un elevato grado di concentrazione. Essa si è segnatamente fondata sul fatto che il rifiuto opposto alla Morgan Stanley non le aveva soltanto impedito di fornire servizi per l’accettazione delle transazioni effettuate con carte Visa, ma altresì servizi per le transazioni realizzate con carte MasterCard, dal momento che i commercianti preferiscono concludere un contratto unico che riguardi l'insieme delle loro transazioni.
In seguito, la Visa International e la Visa Europe hano adito il Tribunale chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione della Commissione e, in subordine, la soppressione o la riduzione dell'ammenda.
In primo luogo, al fine di dimostrare che il loro rifiuto di accettare la Morgan Stanley quale membro del circuito non comportava l’esclusione dal mercato dell'acquisizione, la Visa International e la Visa Europe hanno rilevato il fatto che la Morgan Stanley sarebbe potuta intervenire sul mercato dell’acquisizione concludendo un «accordo di facciata» con un istituto finanziario membro di Visa, che poteva fungere da interfaccia tra il circuito e la Morgan Stanley.
Il Tribunale ricorda che la conclusione di un siffatto accordo è un elemento del contesto economico e giuridico che avrebbe dovuto, se del caso, essere preso in considerazione nell’eventualità in cui avesse costituito una possibilità reale e concreta per la Morgan Stanley di entrare sul mercato di cui trattasi e di fare concorrenza alle imprese ivi stabilite. Tuttavia, nelle circostanze di specie, il Tribunale rileva che la Commissione aveva potuto validamente escludere una tale possibilità alla luce, in particolare, della difficoltà che la Morgan Stanley avrebbe riscontrato nel trovare un partner di facciata.
Il Tribunale respinge poi l’argomentazione della Visa International e della Visa Europe relativa al fatto che la Commissione avrebbe sottostimato l’intensità della concorrenza effettivamente esistente sul mercato dell’acquisizione.
Da una parte, esso sottolinea che seguendo una tale argomentazione si perverrebbe a condizionare l’analisi degli effetti del comportamento controverso sulla concorrenza potenziale all’esame del grado di concorrenza attualmente esistente sul mercato rilevante, il che è in contraddizione con la giurisprudenza secondo la quale l’esame delle condizioni di concorrenza su un determinato mercato si fonda non solo sulla concorrenza attuale che si fanno le imprese già presenti, ma anche sulla concorrenza potenziale.
Dall’altra parte, il Tribunale osserva che il mercato dell'acquisizione, all'epoca dei fatti, era caratterizzato da un elevato grado di concentrazione ed era in via di consolidamento, dal momento che talune grandi banche e società di trattamento internazionali tendevano a rilevare l’attività di acquisitori di dimensioni inferiori desiderosi di abbandonare tale mercato. In tale contesto, la Commissione poteva giustamente ritenere che l’ingresso di un nuovo attore avrebbe consentito di intensificare la concorrenza.
Infine, l’esame della fondatezza della qualificazione come concorrente potenziale applicata alla Morgan Stanley ha rappresentato l’occasione per il Tribunale di ricordare i criteri pertinenti di tale definizione. Sebbene l’intenzione di un’impresa di inserirsi nel mercato di cui trattasi possa essere eventualmente considerata pertinente, l’elemento essenziale sul quale una siffatta qualificazione deve fondarsi è costituito dalla sua capacità di inserirsi nel detto mercato. Nel caso di specie, il Tribunale conclude che poiché, da una parte la capacità della Morgan Stanley di inserirsi nel mercato dell'acquisizione non è contestata e, dall’altra parte, l’ipotesi di un ingresso della Morgan Stanley sul mercato di cui trattasi non rivestiva carattere puramente teorico, la Commissione non è incorsa in errore di diritto nel qualificare la Morgan Stanley come potenziale concorrente.
Il Tribunale respinge anche tutti gli altri argomenti invocati dalla Visa International e dalla Visa Europe. Di conseguenza, l'ammenda inflitta alle imprese è mantenuta a 10,20 milioni di euro.
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1 Decisione della Commissione 3 ottobre 2007, C (2007) 4471 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/D1/37860 – Morgan Stanley/Visa International e Visa Europe).