Un nuovo
regolamento di procedura per la Corte di giustizia
A fronte
di un contenzioso in costante aumento, contrassegnato da una netta predominanza
dei rinvii pregiudiziali, la Corte adegua le proprie norme di procedura al fine
di riservare maggiore attenzione alle peculiarità di questo contenzioso,
rafforzando nel contempo la propria capacità di decidere entro un termine
ragionevole il complesso delle cause promosse dinanzi ad essa
Mediante la
novellazione del proprio regolamento di procedura, che entrerà in vigore il 1°
novembre 20121, la Corte intende anzitutto adeguarsi all'evoluzione del
contenzioso promosso dinanzi ad essa. Nonostante le ripetute modifiche di
cui è stato oggetto, il regolamento di procedura della Corte non ha subito, in
effetti, modificazioni fondamentali della propria struttura sin dalla sua
adozione iniziale, il 4 marzo 1953. Questo regolamento riflette tuttora la
preponderanza dei ricorsi diretti (che, nella maggior parte dei casi, vedono di
fronte una persona fisica o giuridica o uno Stato membro, da un lato, e
un'istituzione dell'Unione, dall'altro), mentre in realtà, e fatta eccezione
per i ricorsi per inadempimento e per alcune categorie particolari di ricorso
di annullamento, questo tipo di cause si pone oggi ampiamente al di fuori della
competenza della Corte. Nel 2012 sono i rinvii proposti in via pregiudiziale
dai giudici degli Stati membri a rappresentare quantitativamente la prima
categoria di cause sottoposte alla Corte2. Il nuovo regolamento di procedura ha
lo scopo di riflettere meglio questa realtà, dedicando a questi rinvii un
titolo specifico e rendendone al tempo stesso le norme più complete e più
chiare, sia per le parti in causa che per i giudici nazionali.
Un secondo
scopo centrale della novella riflette la volontà della Corte di continuare gli
sforzi avviati già da diversi anni per tutelare la capacità dell'organo
giurisdizionale, a fronte di un contenzioso sempre più gravoso, di risolvere le
cause in tempi ragionevoli3. Il nuovo regolamento di procedura introduce
pertanto diverse misure che dovrebbero agevolare un trattamento rapido ed
efficace delle cause. Tra queste occorre ricordare, in particolare, la
facoltà per l'organo giurisdizionale di adottare una decisione al fine di
limitare la lunghezza delle memorie o delle osservazioni scritte depositate o
la maggiore flessibilità dei presupposti che consentono alla Corte di adottare
un'ordinanza motivata, segnatamente quando una questione proposta in via
pregiudiziale da un giudice nazionale non lascia spazio a nessun ragionevole
dubbio.
Le nuove
norme contengono inoltre diverse innovazioni significative per quanto concerne
la fase orale del procedimento. Qualora si ritenga sufficientemente edotta, in
base alla lettura delle memorie o delle osservazioni scritte depositate dalle
parti, la Corte infatti non sarà più tenuta, in linea di principio, ad
organizzare un'udienza dibattimentale, ciò che dovrebbe consentirle di statuire
in termini più brevi sulle cause. Il nuovo regolamento di procedura prevede
peraltro, quando viene organizzata un'udienza, la facoltà della Corte di
invitare le parti a incentrare le loro arringhe su una o più questioni
determinate o di organizzare un'udienza comune a più cause della stessa natura,
vertenti sul medesimo oggetto. Viceversa, viene abbandonata la relazione
d'udienza, fonte di costi e di ritardi nel trattamento delle cause.
Parallelamente
agli scopi menzionati, il nuovo regolamento di procedura mira inoltre a chiarire
le norme e le prassi esistenti. Una distinzione più netta viene pertanto
introdotta tra le norme applicabili a tutti i tipi di ricorso e quelle proprie
a ciascuno di essi (rinvii pregiudiziali, ricorsi diretti e impugnazioni),
mentre tutti gli articoli del nuovo regolamento sono oggetto di una numerazione
e di un titolo specifici, che ne agevolano l'individuazione. In materia
pregiudiziale, va sottolineato che il nuovo regolamento di procedura contiene
ora una disposizione che enuncia il contenuto minimo indispensabile di
qualsiasi domanda di pronuncia pregiudiziale nonché una disposizione relativa
all'anonimato, circostanza che dovrebbe aiutare i giudici nazionali nella
redazione dei loro rinvii, garantendo nel contempo un migliore rispetto della
vita privata delle parti in causa nel procedimento principale. In materia di
impugnazioni, il regolamento del 2012 chiarisce il regime delle impugnazioni
incidentali, proposte in risposta a un'impugnazione iniziale: d'ora in poi
queste dovranno essere sempre proposte con separata istanza, il che dovrebbe
agevolare il loro successivo trattamento da parte della Corte.
Infine, la
novella del regolamento di procedura realizza una semplificazione delle
norme esistenti, o abrogando alcune norme desuete o inapplicate, o
modificando le modalità di trattamento processuale di determinate cause. Si può
citare, ad esempio, la semplificazione delle norme relative all'intervento
degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, la designazione, per un
anno, di una sezione incaricata delle cause di riesame, oppure le modalità meno
rigide per il trattamento delle domande di parere, per cui si prevede ora la
partecipazione di un solo avvocato generale (e non più di tutti gli avvocati
generali della Corte).
Indubbiamente, nessuna delle citate misure consente,
considerata da sola, di moderare la tendenza all'aumento del numero delle
cause, sempre più complesse, o la durata del loro trattamento. Ciò nondimeno,
la Corte rimane convinta che l'introduzione di queste misure – che giungono
appena poche settimane dopo l'adozione delle modifiche del protocollo sullo
Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, le quali hanno portato
alla creazione della funzione di vicepresidente e all'ampliamento della
composizione della Grande Sezione a 15 giudici, e che si inseriscono nel solco
della decisione della Corte di istituire, a partire dall'ottobre 2012, una
nuova sezione di cinque giudici e una nuova sezione di tre giudici –
costituisce il mezzo più sicuro per consentirle di continuare ad assolvere la
sua missione di garantire, in tempi ragionevoli, il rispetto del diritto
nell'interpretazione e applicazione dei trattati.
1 Adottato
il 25 settembre 2012, il regolamento di procedura della Corte di giustizia è
stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29
settembre 2012. Ai sensi del suo articolo 210, entra in vigore il primo giorno
del secondo mese successivo alla pubblicazione.
2 Durante il 2011, sono stati
infatti proposti 423 rinvii pregiudiziali, su un totale di 688 nuove cause.
Pertanto, i rinvii pregiudiziali rappresentano più del 60% del contenzioso
aperto dinanzi alla Corte.
3 Va
sottolineato che, nonostante l'aumento di questo contenzioso, la Corte è
riuscita a ridurre significativamente la durata media di trattamento delle
cause. Si può così notare, ad esempio, che la durata media di trattamento dei
rinvii pregiudiziali era pari a 16,4 mesi nel 2011, a fronte dei 25 mesi e più
del 2003.