Sentenza nella causa C-321/11
I passeggeri di voli comprendenti più tratte in successione devono essere risarciti per negato imbarco, quando quest’ultimo è dovuto ad un ritardo imputabile al vettore per il primo volo
I passeggeri di voli comprendenti più tratte in successione devono essere risarciti per negato imbarco, quando quest’ultimo è dovuto ad un ritardo imputabile al vettore per il primo volo
La
compensazione pecuniaria per negato imbarco riguarda non soltanto le situazioni
di sovraprenotazione, ma anche quelle connesse ad altre ragioni, segnatamente
operative
Il
regolamento in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri 1 riconosce
taluni diritti ai passeggeri di voli in partenza o a destinazione di un
aeroporto situato in uno Stato membro. Esso definisce il «negato imbarco» come
il rifiuto da parte di un vettore aereo di trasportare passeggeri non
consenzienti benché si siano presentati in tempo all’imbarco con una
prenotazione confermata. Tuttavia il regolamento prevede casi in cui un rifiuto
siffatto da parte del vettore può essere giustificato. Eccetto tali casi, i
passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria immediata, al rimborso
del prezzo del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo verso la loro
destinazione finale nonché all’assistenza durante il periodo di attesa del volo
successivo.
Il sig.
Rodríguez Cachafeiro e la sig.ra Martínez-Reboredo Varela-Villamor hanno
acquistato ciascuno dalla compagnia aerea Iberia un biglietto aereo per il
tragitto La Coruña – Santo Domingo. Tale biglietto comprendeva due voli: il
volo La Coruña – Madrid e il volo Madrid – Santo Domingo. Essi hanno registrato
i loro bagagli direttamente per la loro destinazione finale al banco di
registrazione dell’Iberia dell’aeroporto di La Coruña dove sono state loro
rimesse le carte di imbarco corrispondenti ai due voli uno di seguito
all’altro.
Il primo
volo ha subìto un ritardo di un’ora e 25 minuti. In previsione del fatto che
tale ritardo avrebbe implicato che i due passeggeri in questione perdessero la
coincidenza a Madrid, l’Iberia ha annullato le loro carte di imbarco per il
secondo volo. Nonostante tale ritardo, al loro arrivo a Madrid, essi si sono
presentati alla porta d’imbarco mentre la compagnia effettuava l’ultima
chiamata per i passeggeri, ma il personale dell’Iberia ha loro impedito
l’imbarco per il motivo che le loro carte di imbarco erano state annullate ed i
rispettivi posti erano stati assegnati ad altri passeggeri. Essi hanno atteso
il giorno successivo per essere trasportati a Santo Domingo con un altro volo
ed hanno raggiunto la loro destinazione finale con 27 ore di ritardo.
Considerando
che la compagnia Iberia avesse loro negato l’imbarco senza valida ragione, essi
hanno adito la giustizia spagnola chiedendo la condanna della compagnia aerea
al versamento di una compensazione di EUR 600 ciascuno, come prevista dal
regolamento per i voli extracomunitari superiori a 3 500 chilometri. Nel corso
del procedimento, l’Iberia ha fatto valere che la situazione in parola non
costituiva un negato imbarco, ma una coincidenza persa – che non comporta
alcuna compensazione – in quanto la decisione di negato imbarco non era
imputabile ad una sovraprenotazione, ma al ritardo del volo precedente.
In tali
circostanze il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia se la nozione
di «negato imbarco» riguardi esclusivamente le situazioni in cui i voli sono
stati oggetto di una sovraprenotazione iniziale o se la nozione di cui trattasi
possa estendersi ad altre situazioni.
Nella sua
sentenza odierna la Corte dichiara che la nozione di «negato imbarco» riguarda
le situazioni di sovraprenotazione, ma anche quelle connesse ad altre ragioni,
segnatamente operative.
Questa
interpretazione deriva non soltanto dal tenore letterale del regolamento, ma
anche dall’obiettivo da esso perseguito, cioè quello di garantire un livello
elevato di protezione per i passeggeri. Infatti, allo scopo di ridurre il
numero di negati imbarchi a passeggeri contro la loro volontà, troppo elevato,
il legislatore dell’Unione ha adottato nel 2004 una nuova normativa che
conferisce un significato più ampio alla nozione di negato imbarco,
ricomprendendovi l’insieme delle ipotesi in cui un vettore rifiuta di
trasportare un passeggero. Pertanto, limitare la nozione di «negato imbarco» ai
soli casi di sovraprenotazione avrebbe per effetto, in pratica, di diminuire
sensibilmente la protezione accordata ai passeggeri privandoli di qualsiasi
protezione anche se si trovano in una situazione, come quella della
sovraprenotazione, che non è loro imputabile, il che sarebbe contrario
all’obiettivo del legislatore.
Peraltro, il regolamento prevede i casi in cui il negato
imbarco è dovuto a ragionevoli motivi, quali ad esempio motivi di salute o di
sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati. Orbene, la Corte considera
che un negato imbarco come nel caso di specie non può essere assimilato a
ragioni siffatte, poiché il motivo del rifiuto non è imputabile al passeggero.
Viceversa il rifiuto in parola sarebbe imputabile, in ogni caso, al vettore.
Infatti, o quest’ultimo si trova all’origine del ritardo del primo volo da esso
stesso operato, o ha erroneamente considerato che i passeggeri non sarebbero
stati in grado di presentarsi in tempo per l’imbarco sul volo successivo,
oppure ancora ha proceduto alla vendita di biglietti concernenti voli in successione
per cui il tempo a disposizione per il transito era insufficiente. La Corte
ritiene quindi che un vettore aereo non possa estendere sensibilmente le
ipotesi nelle quali avrebbe diritto di negare in maniera giustificata l’imbarco
ad un passeggero, il che sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dal
regolamento. Pertanto i negati imbarchi connessi a ragioni operative sono
rifiuti ingiustificati che consentono di far valere i diritti conferiti dal
regolamento.
1 Regolamento (CE) n. 261/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce
regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso
di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che
abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).