martedì 14 settembre 2010

Il Tribunale respinge il ricorso presentato da TF1 inteso ad annullare la decisione della Commissione del 2006 che approva gli aiuti francesi

Il Tribunale respinge il ricorso presentato da TF1 inteso ad annullare la decisione della Commissione del 2006 che approva gli aiuti francesi di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva
TF1 non ha dimostrato di essere individualmente interessata da tale decisione
La normativa francese prevede misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva. Si tratta, da un lato, di meccanismi di sostegno ai produttori posti in esecuzione dal Centre national de la cinématographie (CNC), il cui finanziamento è garantito, in particolare, da un'imposta sul fatturato degli editori di servizi televisivi. Dall'altro, si tratta di obblighi, imposti agli editori di servizi televisivi, di effettuare investimenti per importi determinati applicando una percentuale sul loro fatturato, nella produzione cinematografica e audiovisiva.
Tali obblighi d'investimento devono essere finalizzati, perlomeno i due terzi di quelli relativi al settore audiovisivo e i tre quarti di quelli relativi al settore cinematografico, alla produzione indipendente. Tale nozione di «produzione indipendente» è caratterizzata dall'indipendenza del produttore dell'opera rispetto all'editore dei servizi televisivi ed è definita secondo determinati criteri. Tra questi criteri figurano la reciproca detenzione del capitale sociale o di diritti di voto da parte del produttore e da parte dell'editore dei servizi interessati e la partecipazione dell'editore nell'attività recente di detto produttore.
Inoltre, delle misure di sostegno alla produzione audiovisiva del CNC devono beneficiare le imprese di produzione indipendenti, definendosi la figura di produttore indipendente negli stessi termini utilizzati nel settore degli obblighi d'investimento.
Il regime francese di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva è stato approvato dalla Commissione a più riprese, nel 1992 e nel 1998. Con la decisione 22 marzo 2006 1, la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune le nuove misure di sostegno finanziario concesse per il tramite del CNC nella produzione cinematografica e audiovisiva in Francia, mentre ha considerato che gli obblighi d'investimento non coinvolgevano risorse statali e non costituivano quindi aiuti di stato.
Ritenendo che le modifiche apportate ai regimi di aiuti alla produzione cinematografica e audiovisiva costituissero aiuti di stato illegittimi, TF1 ha adito il Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione.
Con la sentenza pronunciata in data odierna, il Tribunale esamina la ricevibilità del ricorso presentato dal TF1 e verifica se, nel caso di specie, la ricorrente possa essere considerata come individualmente interessata dalla decisione della Commissione.
Il Tribunale constata che TF1 non ha dimostrato in modo concreto e preciso come la sua posizione concorrenziale sarebbe pregiudicata in modo sostanziale rispetto ai suoi concorrenti, editori di servizi televisivi e grandi gruppi di comunicazione audiovisiva, beneficiari delle misure contestate.
In primo luogo, TF1 non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale è pregiudicata in modo sostanziale rispetto agli altri editori di servizi televisivi.
Per quanto riguarda innanzitutto gli obblighi d'investimento, TF1 non ha presentato alcun argomento secondo cui gli altri editori di servizi televisivi sarebbero sottoposti a condizioni diverse da quelle imposte ad essa e tali da provocare un pregiudizio sostanziale alla sua posizione concorrenziale. Se, come essa sostiene, le sue spese a titolo di obblighi d'investimento eccedono quelle dei suoi concorrenti, quali in particolare France 2, France 3 e M6, il Tribunale constata tuttavia che questi editori sono tenuti ad obblighi d'investimento nelle stesse proporzioni a causa dell'applicazione della stessa percentuale a loro fatturato.
Peraltro, il fatto che, secondo la normativa francese, l'importo degli obblighi d'investimento sia calcolato con riferimento al fatturato dell'editore di servizi televisivi e non in funzione del bilancio destinato alla programmazione, come sarebbe previsto dalla direttiva 89/552, non consente di concludere che questa modalità di calcolo porrebbe TF1 in una situazione diversa da quella degli altri editori di servizi televisivi.
Infine, TF1 non ha dimostrato come la definizione di «produzione indipendente» inserita nella normativa francese – che comporta in particolare che il produttore sia indipendente dall'editore di servizi televisivi che ha finanziato l'opera – possa porla in una situazione diversa da quella degli altri editori di servizi televisivi, relativamente alla possibilità di sviluppare la sua attività di produzione.
Inoltre, per quanto riguarda le misure di sostegno del CNC, finanziate in particolare con l'imposta versata dagli editori di servizi televisivi e calcolata in funzione di una percentuale del loro fatturato, TF1 non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale è pregiudicata in maniera sostanziale rispetto ai suoi concorrenti.
In secondo luogo, TF1 non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale è pregiudicata rispetto a grandi gruppi di comunicazione televisiva, in quanto TF1 non ha definito con precisione tali gruppi e non ha indicato in modo sufficientemente preciso in quale rapporto di concorrenza essa si collochi rispetto a quest'ultimi.
Di conseguenza il Tribunale respinge il ricorso presentato da TF1.
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1 Decisione 22 marzo 2006 C(2006) 832 def. Relativa alle misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva in Francia [(aiuti NN 84/2004 e N 95/2004 – Francia, regime di aiuti alla produzione cinematografica e audiovisiva (GU C 305, pag. 12)]. Questa pubblicazione sommaria contiene un rinvio al sito internet della Commissione che consente l'accesso al testo integrale della decisione.

Nel campo del diritto della concorrenza, gli scambi nell'ambito di un'impresa con un avvocato interno non beneficiano della riservatezza

Nel campo del diritto della concorrenza, gli scambi nell'ambito di un'impresa con un avvocato interno non beneficiano della riservatezza delle comunicazioni tra clienti ed avvocati
Con una decisione in data 10 febbraio 2003 1, la Commissione ha ordinato ad Akzo Nobel Chemicals e alla sua filiale Akzo Chemicals di sottoporsi ad accertamenti diretti alla ricerca di prove relative ad eventuali pratiche anticoncorrenziali. Tale accertamento è stato effettuato da funzionari della Commissione, assistiti da rappresentanti dell'Office of Fair Trading (OFT, autorità britannica garante della concorrenza) nei locali di Akzo Nobel e di Akcros nel Regno Unito.
Durante l'esame dei documenti raccolti, è sorta una controversia relativamente a due messaggi di posta elettronica scambiati tra il direttore generale e il coordinatore dell'Akzo Nobel competente per il diritto della concorrenza, un avvocato iscritto all'ordine forense olandese e membro del servizio giuridico di Akzo Nobel e dunque dipendente di tale impresa. Dopo aver analizzato questi documenti, la Commissione ha considerato che essi non erano tutelati dalla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.
Con decisione 8 maggio 2003 2, la Commissione ha respinto la domanda presentata dalle due imprese diretta ad ottenere la tutela dei documenti controversi a titolo del principio della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.
Contro queste due decisioni Akzo Nobel e Akcros hanno presentato due ricorsi dinanzi al Tribunale, che quest'ultimo ha respinto con sentenza 17 settembre 2007 3. Le imprese hanno allora impugnato questa sentenza dinanzi alla Corte.
A sostegno della loro impugnazione, Akzo Nobel e Akcros fanno valere in sostanza che il Tribunale di primo grado della Comunità europea (ora Tribunale dell’Unione europea) ha erroneamente negato ai due messaggi di posta elettronica scambiati con il loro avvocato interno la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti.
La Corte ha avuto l'occasione di pronunciarsi sull'estensione di questa tutela nella sentenza AM & S Europa / Commissione 4 dichiarando che questa è subordinata a due condizioni cumulative. Da un lato, lo scambio con l'avvocato deve essere connesso all'esercizio del «diritto alla difesa del cliente» e, dall'altro, si deve trattare di uno scambio proveniente da «avvocati indipendenti», vale a dire «avvocati non legati al cliente da un rapporto d'impiego».
Per quanto riguarda questa seconda condizione, la Corte, nella sua sentenza in data odierna, osserva che il requisito relativo alla qualità di avvocato indipendente deriva dalla concezione della funzione di quest'ultimo come collaborazione all'amministrazione della giustizia e attività intesa a fornire, in piena indipendenza e nell'interesse superiore della giustizia, l'assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Ne deriva che il requisito di indipendenza implica l'assenza di qualsiasi rapporto d'impiego tra l'avvocato e il suo cliente, e che pertanto la tutela in base al principio della riservatezza non si estende agli scambi all'interno di un'impresa o di un gruppo con avvocati interni.
La Corte considera che l'avvocato interno, nonostante la sua iscrizione all'ordine forense e i vincoli professionali che ne conseguono, non gode dello stesso grado di indipendenza dal suo datore di lavoro di cui gode un avvocato che lavora in uno studio legale esterno. Nonostante la disciplina professionale applicabile, l'avvocato interno non può, indipendentemente dalle garanzie di cui gode l'esercizio della sua professione, essere equiparato ad un avvocato esterno a causa della situazione di lavoratore subordinato in cui si trova. Questa per sua stessa natura, non consente all'avvocato interno di discostarsi dalle strategie commerciali perseguite dal suo datore di lavoro e che dunque influisce sulla sua capacità di agire con indipendenza professionale. Peraltro, l'avvocato interno può essere chiamato a svolgere altri compiti, (come nella fattispecie, quello di coordinatore per il diritto della concorrenza, che possono incidere sulla politica commerciale dell'impresa. Orbene, simili funzioni non possono che rafforzare gli stretti legami dell'avvocato con il suo datore di lavoro.
In tale contesto, la Corte dichiara che, tanto per la sua dipendenza economica quanto per i suoi stretti legami con il suo datore di lavoro, l'avvocato interno non gode di un'indipendenza professionale paragonabile a quella di un avvocato esterno. Ne deriva che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto relativamente al secondo requisito del principio della riservatezza enunciato nella sentenza AM & S Europa / Commissione.
Inoltre, la Corte considera che questa interpretazione non viola il principio di parità di trattamento in quanto l'avvocato interno si trova in una posizione sostanzialmente diversa da quella di un avvocato esterno.
Peraltro, la Corte, rispondendo all'argomento dell'Akzo Nobel e dell'Akcros secondo cui i diritti nazionali in materia sarebbero evoluti, ritiene che nessuna tendenza preponderante a favore di una tutela della riservatezza delle comunicazioni nell'ambito di un'impresa o di un gruppo con avvocati interni possa essere rilevata per quanto riguarda gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Di conseguenza, la situazione giuridica attuale nell'ambito degli Stati membri non giustifica un'evoluzione della giurisprudenza nel senso di un riconoscimento, agli avvocati interni, del beneficio della tutela della riservatezza. Inoltre, l'evoluzione dell'ordinamento giuridico dell'Unione e la modifica delle norme di procedura 5 in materia di diritto della concorrenza, non può fondare un capovolgimento della giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza AM & S Europa / Commissione.
Poiché l'Akzo Nobel e l'Akcros hanno fatto inoltre valere che l'interpretazione effettuata dal Tribunale abbassa il livello della tutela dei diritti della difesa delle imprese. La Corte considera che ogni soggetto che intende avvalersi della consulenza di un avvocato deve accettare le restrizioni e condizioni associate all'esercizio della professione. Le modalità della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti rientrano tra queste restrizioni e condizioni.
Infine per quanto riguarda il mancato rispetto del principio della certezza del diritto, fatto valere da Akzo Nobel e Akcros, la Corte ritiene che quest'ultimo non impone il ricorso, per i procedimenti d'indagine a livello nazionale e per quelli condotti dalla Commissione, a criteri identici per quanto riguarda la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Di conseguenza, il fatto che, nell'ambito di un accertamento condotto dalla Commissione, la tutela è limitata agli scambi con gli avvocati esterni non determina alcuna lesione di tale principio.
Di conseguenza, la Corte respinge l'impugnazione proposta da Akzo e Akcros.
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1 Decisione della Commissione C (2003) 559/4 del 10 febbraio 2003.
2 Decisione della Commissione C (2003) 1533 dell'8 maggio 2003.
3 Sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros / Commissione, v. anche CP 62/07.
4 Sentenza della Corte 18 maggio 1982, AM & S Europa / Commissione.

Il mattoncino giocattolo Lego non può essere registrato come marchio comunitario

Il mattoncino giocattolo Lego non può essere registrato come marchio comunitario
Si tratta di un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

Ai sensi del regolamento sul marchio comunitario 1, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, quali le parole, i disegni, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Tuttavia, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
Il 1° aprile 1996 la Lego, società danese che produce giocattoli, ha presentato all'UAMI (l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno) una domanda di registrazione come marchio comunitario di un mattoncino giocattolo da costruzione rosso. Inizialmente l'UAMI ha registrato il marchio in parola. Tuttavia, su istanza della Mega Brands, che produce mattoncini giocattolo aventi le stesse forme e dimensioni di quelli della Lego, la divisione di annullamento dell'UAMI ha dichiarato nullo detto marchio con la motivazione che le caratteristiche specifiche del mattoncino Lego sono state manifestamente adottate per assolvere una funzione pratica e non a fini di identificazione. L'elemento più significativo del segno costituito dal mattoncino Lego consiste infatti in due file di sporgenze sulla superficie superiore di tale mattoncino, necessarie per ottenere il risultato tecnico cui è destinato il prodotto, ossia l'incastro di mattoncini stessi. A seguito della conferma dell'annullamento del marchio da parte della commissione di ricorso allargata dell'UAMI, la Lego ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, diretto all'annullamento della decisione di detta commissione.
Nella sentenza 12 novembre 2008 2 il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che il diritto dell'Unione osta alla registrazione di forme esclusivamente costituite, nelle loro caratteristiche essenziali, dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato, anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica, oppure una soluzione differente. La Lego ha allora impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.
La Corte afferma innanzitutto che il divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico persegue principalmente la finalità di evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto. Pertanto, le imprese non possono avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche.
Infatti, quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica. Orbene, secondo il diritto dell’Unione, le soluzioni tecniche possono godere di tutela unicamente per un periodo limitato, onde poter essere liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici.
La Corte dichiara inoltre che circoscrivendo il divieto di registrazione ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente conto della circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», il legislatore ha voluto garantire che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese.
Per quanto attiene alla condizione secondo cui è vietata la registrazione ogni segno costituito «esclusivamente» dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico, la Corte afferma che tale condizione è soddisfatta qualora, come nella fattispecie, tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica, mentre la presenza di uno o più elementi arbitrari minori e privi di funzione tecnica, in questo contesto, è irrilevante.
Per quanto riguarda la condizione per cui la registrazione come marchio di una forma di prodotto può essere rifiutata solo se detta forma è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato, la Corte dichiara che tale condizione non implica che la forma in causa debba essere l’unica che consente di conseguire detto risultato. In determinati casi il medesimo risultato tecnico può essere ottenuto attraverso diverse soluzioni. Ad esempio, possono esservi forme alternative, con altre dimensioni o un altro disegno, che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico. Tuttavia, di per sé questa circostanza non produce la conseguenza che la registrazione come marchio della forma in esame lascerebbe intatta la disponibilità per gli altri operatori economici della soluzione tecnica che essa incorpora.
La Corte dichiara inoltre che la situazione di un’impresa che ha sviluppato una soluzione tecnica nei confronti di concorrenti che immettono sul mercato copie servili della forma di prodotto che incorporano esattamente la stessa soluzione non può essere tutelata conferendo un monopolio a detta impresa, attraverso la registrazione come marchio del segno tridimensionale costituito da tale forma, ma eventualmente può essere vagliata alla luce delle norme in materia di concorrenza sleale. Tuttavia, questo tipo di esame non costituiva l’oggetto della presente causa.
Di conseguenza, la Corte respinge l'impugnazione della Lego.
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1 Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
2 Sentenza del Tribunale 12 novembre 2008, causa T-270/06, Lego Juris/UAMI – Mega Brands (Mattoncino Lego rosso).

giovedì 9 settembre 2010

C-64/08 - La normativa che riserva il diritto di gestire le case da gioco alle società aventi sede in Austria è contraria al diritto dell’Unione

La normativa austriaca che riserva il diritto di gestire le case da gioco alle società aventi sede in Austria è contraria al diritto dell’Unione
Il rilascio di concessioni alla Casinos Austria non era conforme al diritto dell’Unione

La normativa austriaca istituisce un monopolio di Stato in materia di giochi d’azzardo, di modo che la loro organizzazione e gestione è in via di principio riservata allo Stato. La legge federale in vigore mira, in particolare, a disciplinare i giochi d’azzardo per limitarne l’esercizio e a consentire allo Stato di conseguirne i maggiori introiti possibili.
Il Ministro federale delle Finanze può attribuire complessivamente dodici concessioni che conferiscono agli operatori il diritto di organizzare e di gestire case da gioco. Il concessionario dev’essere una società per azioni con sede in Austria ed è soggetto al controllo del Ministero. L’organizzazione di giochi d’azzardo senza autorizzazione è perseguita penalmente.
Le dodici concessioni sono attualmente detenute da un’unica società, la Casinos Austria AG. Esse sono state attribuite e rinnovate senza che fosse previamente effettuata alcuna gara di appalto pubblica.
Il sig. Engelmann, cittadino tedesco, ha gestito due case da gioco in Austria senza aver previamente richiesto alcuna concessione alle autorità austriache. Con una prima sentenza egli è stato dichiarato colpevole per avere organizzato illegalmente giochi d’azzardo ed è stato condannato al pagamento di una sanzione amministrativa di EUR 2 000. In tale contesto, il Landesgericht Linz (Tribunale di Linz, Austria), adito in appello, ha sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni pregiudiziali vertenti sulla compatibilità della normativa austriaca relativa ai giochi d’azzardo con la libertà di stabilimento e con la libera prestazione dei servizi.
Anzitutto la Corte constata che l’obbligo in capo ai titolari di concessioni per la gestione di case da gioco di avere la propria sede in Austria costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Esso opera infatti una discriminazione a carico delle società con sede in un altro Stato membro e impedisce loro di gestire case da gioco in Austria mediante un’agenzia, una succursale o una filiale.
Relativamente alla possibilità di giustificare la restrizione nell’interesse di prevenire la gestione di tali attività per fini criminali o fraudolenti, la Corte constata che l’esclusione categorica degli operatori aventi sede in un altro Stato membro è sproporzionata, perché eccede quanto necessario per combattere la criminalità. Esistono, infatti, diversi metodi meno restrittivi per controllare le attività e i conti di tali operatori. Inoltre, si possono effettuare controlli su qualsiasi impresa stabilita in uno Stato membro, e le si possono infliggere sanzioni a prescindere dal luogo di residenza dei suoi dirigenti. Peraltro, nulla osta a che talune verifiche siano effettuate nei locali di tali case da gioco al fine, in particolare, di evitare ogni frode commessa dagli operatori a danno della clientela.
Per quanto riguarda, inoltre, l’attribuzione delle concessioni, la Corte considera che la limitazione del loro numero potrebbe essere giustificata dalla necessità di limitare le occasioni di gioco d’azzardo. La durata massima di quindici anni delle concessioni potrebbe parimenti essere giustificata alla luce della necessità, per il concessionario, di disporre di un termine sufficientemente lungo per ammortizzare i suoi investimenti.
Nondimeno, la mancata apertura alla concorrenza al momento dell’attribuzione delle concessioni alla Casinos Austria AG non è conforme alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. A tale proposito la Corte rammenta che l'obbligo di trasparenza impone all’autorità aggiudicatrice di garantire un adeguato grado di pubblicità, che consenta l’apertura alla concorrenza della concessione di servizi, nonché il controllo dell’imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Tale obbligo è una previa condizione obbligatoria del diritto di uno Stato membro di attribuire autorizzazioni per la gestione di case da gioco, quale che sia il modo di selezione degli operatori. L’attribuzione di una concessione, effettuata senza alcuna trasparenza, ad un operatore avente sede nello Stato membro in cui si trova l’autorità aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a scapito degli operatori stabiliti in altri Stati membri, i quali non hanno alcuna possibilità concreta di manifestare il loro interesse ad ottenere la concessione di cui trattasi. Una siffatta disparità di trattamento è contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a causa della nazionalità e costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata dal diritto dell’Unione.

Sentenza nella causa T-348/07 - congelamento dei capitali della Stichting Al-Aqsa nell'ambito della lotta al terrorismo

Il Tribunale annulla taluni atti del Consiglio che disponevano il congelamento dei capitali della Stichting Al-Aqsa nell'ambito della lotta al terrorismo
Posto che la decisione nazionale sulla quale si fondavano tali misure era stata abrogata, il Consiglio non poteva più mantenere sanzioni finanziarie nei confronti di Al-Aqsa
Al fine di dare attuazione ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Consiglio ha adottato una posizione comune 1 e un regolamento 2 che dispongono il congelamento dei capitali delle persone e delle entità iscritte in un elenco regolarmente aggiornato. L'iscrizione in tale elenco deve effettuarsi sulla base di una decisione assunta da un'autorità nazionale competente, in linea di principio giudiziaria, nei confronti delle persone e delle entità che sono implicate in attività terroristiche.
Il 3 aprile 2003 il Ministro degli Esteri olandese ha adottato la Sanctieregeling terrorisme 2003 (decreto recante sanzioni in materia di terrorismo), con cui si disponeva il congelamento di tutti i capitali e degli attivi finanziari della Stichting Al-Aqsa (fondazione di diritto olandese che si definisce come un'istituzione di aiuto sociale islamico e che sostiene finanziariamente varie organizzazioni in Israele, in Cisgiordania e nella striscia di Gaza per far fronte alle situazioni di emergenza umanitaria), in quanto taluni trasferimenti di capitali effettuati da quest'ultima erano destinati ad organizzazioni a sostegno del terrorismo nel Medio Oriente, in particolare Hamas. Un ricorso cautelare, volto a sospendere la Sanctieregeling, è stato respinto dal giudice nazionale.
Con decisione 27 giugno 2003 il Consiglio ha aggiornato l'elenco inserendovi, segnatamente, la Stichting Al-Aqsa.
La Sanctieregeling è stata abrogata in data 3 agosto 2003, subito dopo l'adozione di tale decisione comunitaria.
Con sentenza 11 luglio 2007 il Tribunale, su istanza di Al-Aqsa, ha annullato la decisione del Consiglio 27 giugno 2003, nonché varie decisioni posteriori che aggiornavano l'elenco, essenzialmente per la ragione che esse non erano adeguatamente motivate 3.
Nel frattempo, il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato una nuova decisione 4 che aggiornava l'elenco includendovi Al-Aqsa. In sede di adozione di tale decisione, il Consiglio ha fornito alle persone e ai gruppi interessati un'esposizione dei motivi che giustificavano la loro iscrizione. Per quanto concerne l'iscrizione di Al-Aqsa, il Consiglio ha invocato la Sanctieregeling, unitamente alla sentenza cautelare, quale decisione assunta da un'autorità nazionale competente che giustificava l'inclusione di Al-Aqsa nell'elenco.
Al-Aqsa ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento di tale decisione. Da allora il Consiglio ha adottato varie decisioni e regolamenti che aggiornavano l'elenco. Al-Aqsa vi è sempre stata mantenuta. Al-Aqsa ha quindi adeguato il proprio ricorso per far sì che questo avesse altresì ad oggetto l'annullamento di dette nuove misure, fino ad un regolamento adottato nel giugno 2009 5.
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato un nuovo regolamento di esecuzione 6 che mantiene Al-Aqsa nell'elenco. Tale regolamento è tuttora vigente e non è oggetto della presente causa.
Con la sentenza odierna il Tribunale dichiara, anzitutto, che la sentenza cautelare, considerata unitamente alla Sanctieregeling, risulta essere una decisione di un'autorità nazionale competente che poteva, in linea di principio, giustificare l'adozione di una misura di congelamento dei capitali a livello comunitario.
Tuttavia, il Tribunale ricorda che la verifica dell'esistenza di una decisione di un'autorità nazionale competente rappresenta una condizione preliminare essenziale ai fini dell'adozione di una decisione comunitaria iniziale di congelamento di capitali, mentre la verifica del seguito dato a tale decisione a livello nazionale è indispensabile per l'adozione di una decisione comunitaria successiva, che mantiene il congelamento dei capitali.
In tale contesto il Tribunale afferma che, a seguito dell'abrogazione della Sanctieregeling, né quest'ultima, né la sentenza cautelare, i cui effetti giuridici dipendono dall'esistenza della Sanctieregeling, possono validamente servire da fondamento ad una misura comunitaria di congelamento dei capitali di Al-Aqsa. Il Consiglio avrebbe dovuto constatare che non sussisteva più alcun «sostrato» di diritto nazionale, atto a giustificare adeguatamente il mantenimento della misura comunitaria.
Pertanto, il Tribunale annulla le misure impugnate nei limiti in cui esse riguardano Al-Aqsa.
Il Tribunale aggiunge che il Consiglio ha l’obbligo di eliminare i medesimi vizi o profili di illegittimità da tutte le misure successive di congelamento dei capitali che hanno abrogato e sostituito le misure impugnate, sino alla pronuncia della presente sentenza. Non facendolo, il Consiglio violerebbe l'obbligo che gli incombe, in forza del Trattato CE, di prendere i provvedimenti che l'esecuzione di una sentenza del giudice dell’Unione comporta.
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1 Posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 93).
2 Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).
3 Sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-327/03, Al-Aqsa/Consiglio; v. anche CS 47/07.
4 Decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58).

Sentenza nella causa T-319/05 - operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo

Il Tribunale conferma la decisione della Commissione che approva le disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo
Tali disposizioni non costituiscono un divieto dell'esercizio dei diritti di traffico, bensì una semplice modifica della rotta dei voli interessati.
L’aeroporto di Zurigo è situato a Kloten (Svizzera), a nord-est della città di Zurigo e a circa 15 km a sud-est dalla frontiera tra la Svizzera e la Germania. Considerata la vicinanza della frontiera tedesca, quasi tutti i voli che atterrano a Zurigo e la maggior parte dei decolli al mattino presto e in tarda serata devono utilizzare lo spazio aereo tedesco.
L'utilizzo di tale spazio aereo, tra il 1984 e il 2001, formava oggetto di un accordo bilaterale, successivamente di negoziati, tra la Svizzera e la Germania. Nel 2003 le autorità federali tedesche dell'aviazione hanno adottato una normativa nazionale in materia di traffico aereo. Quest’ultima introduceva misure dirette, in sostanza, a impedire, in condizioni meteorologiche normali, il sorvolo a bassa quota del territorio tedesco vicino alla frontiera svizzera tra le ore 21 e le ore 7 dei giorni lavorativi e tra le ore 20 e le ore 9 durante il fine settimana e i giorni festivi, al fine di ridurre le emissioni sonore cui era esposta la popolazione locale.
Sulla base dell'Accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo 1, il quale applica, ai fini dell'Accordo, il regolamento n. 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie 2, il 10 giugno 2003 la Svizzera ha depositato un reclamo presso la Commissione chiedendole di adottare una decisione che vietasse alla Germania di applicare le misure introdotte dalla normativa nazionale.
Il 5 dicembre 2003 la Commissione ha deciso 3 che la Germania poteva continuare ad applicare la sua normativa nazionale. La Svizzera ha proposto un ricorso avverso tale decisione adducendo, in particolare, che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le misure tedesche con riferimento all’art. 9 del citato regolamento, riguardante le norme operative che impongono condizioni, limitano o negano l'esercizio dei diritti di traffico, e deducendo una violazione dei principi della parità di trattamento, di proporzionalità e di libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo.
Nella sentenza pronunciata in data odierna il Tribunale conferma la decisione della Commissione.
Il Tribunale constata innanzitutto che la Commissione non è incorsa in un errore di diritto nel considerare che le misure tedesche non impongono condizioni, né limitano o negano l'esercizio dei diritti di traffico. Infatti, le misure tedesche non comportano affatto un qualsivoglia divieto di transito, pur se condizionato o parziale, nello spazio aereo tedesco dei voli in partenza ovvero a destinazione dell’aeroporto di Zurigo, ma si limitano a una semplice modifica della rotta dei voli interessati dopo il loro decollo o prima del loro atterraggio all’aeroporto di Zurigo.
Quanto alla violazione del principio della parità di trattamento a detrimento dei vettori svizzeri che utilizzano l’aeroporto di Zurigo come aeroporto perno, il Tribunale considera che la vicinanza a una zona a carattere turistico e, sotto tale profilo, particolarmente sensibile alle emissioni sonore, costituisce una circostanza oggettiva che giustifica l'adozione di tali misure soltanto nei confronti dell’aeroporto di Zurigo. Inoltre, il Tribunale constata che le misure tedesche sono proporzionate all'obiettivo da esse perseguito, vale a dire la riduzione delle emissioni sonore provenienti dagli aerei nella parte del territorio tedesco vicino alla Svizzera, nelle ore notturne e nei fine settimana, dal momento che la Germania non aveva altri strumenti a sua disposizione per ottenere la riduzione delle emissioni sonore.
Per quanto riguarda la violazione della libera prestazione dei servizi nel settore de trasporto aereo, il Tribunale considera che l’obiettivo della riduzione delle emissioni sonore costituisce un aspetto peculiare della tutela dell’ambiente, la quale rientra tra i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni imposte alle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, tra cui, in particolare, la libera prestazione dei servizi, e che le misure di cui trattasi sono proporzionate a tale obiettivo.
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1 Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, firmato il 21 giugno 1999 a Lussemburgo (GU 2002, L 114, pag. 73), approvato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione 4 aprile 2002, 2002/309/CE, Euratom, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114, pag. 1).
2 Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8).
3 Decisione della Commissione 5 dicembre 2003, 2004/12/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase, dell’Accordo e del regolamento n. 2408/92 (Caso TREN/AMA/11/03 – Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13).

mercoledì 8 settembre 2010

Sentenza nella causa C-409/06 - Il monopolio pubblico istituito nell’ambito dell’organizzazione delle scommesse sportive

Il monopolio pubblico istituito nell’ambito dell’organizzazione delle scommesse sportive e delle lotterie in Germania non persegue in modo coerente e sistematico l’obiettivo di combattere i pericoli connessi ai giochi d’azzardo
In Germania, le competenze in materia di giochi sono ripartite tra lo Stato federale e i Länder. Nella maggior parte dei Länder vige un monopolio regionale per l’organizzazione delle scommesse sportive e delle lotterie, mentre l’organizzazione delle scommesse sui concorsi ippici e la gestione delle macchine da gioco e dei casinò sono affidate ad operatori privati debitamente autorizzati. Con il trattato sulle lotterie in Germania (Lotteriestaatsvertrag), entrato in vigore il 1° luglio 2004, i Länder hanno istituito una disciplina uniforme per l’organizzazione dei giochi d’azzardo, ad eccezione dei casinò. A seguito di una sentenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale tedesca), tale trattato è stato sostituito dal trattato sui giochi d’azzardo in Germania (Glücksspielstaatsvertrag), entrato in vigore il 1° gennaio 2008, che vieta qualsiasi organizzazione o mediazione di giochi d’azzardo pubblici su Internet.
Nelle presenti cause, diversi organi giurisdizionali tedeschi chiedono alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa tedesca sui giochi d’azzardo.
Nelle cause riunite C-316/07, da C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07, i tribunali amministrativi di Gießen e di Stoccarda devono dirimere una serie di controversie tra alcuni intermediari di scommesse sportive e le autorità tedesche, che hanno vietato loro di offrire nel Land Assia o, rispettivamente, Baden-Württenberg, scommesse sportive organizzate dalle imprese austriache Happybet Sportwetten e Web.coin, dall’impresa maltese Tipico, dalla società britannica Happy Bet e dalla società Digibet, con sede a Gibilterra. Tali imprese sono in possesso, nei rispettivi paesi, di licenze per l’organizzazione di scommesse sportive.
Nella causa C-46/08, il tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein deve invece decidere se sia legittimo il rigetto, da parte del Land Schleswig-Holstein, della domanda dell’impresa Carmen Media Group di autorizzazione a offrire in Germania scommesse sportive via Internet, considerato che essa già dispone, a Gibilterra dove ha sede, di una licenza “off-shore” che l’autorizza a organizzare scommesse soltanto al di fuori di Gibilterra.
Infine, nella causa C-409/06, il tribunale amministrativo di Colonia deve pronunciarsi in una causa tra un intermediario di scommesse sportive, che agisce per conto dell’impresa maltese Tipico, e le autorità tedesche. Tale giudice domanda alla Corte se il principio del primato del diritto dell’Unione sui diritti nazionali consenta agli Stati membri di continuare ad applicare, a titolo eccezionale e per un periodo transitorio, una normativa avente ad oggetto un monopolio pubblico sulle scommesse sportive che comporta restrizioni illecite alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.
La Corte constata anzitutto che la normativa tedesca sulle scommesse sportive costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento. La Corte ricorda nondimeno che una simile restrizione può essere giustificata da ragioni imperative d’interesse generale, quali l’esigenza di prevenire l’incitamento a spese eccessive collegate al gioco e la lotta alla dipendenza dallo stesso. Le misure nazionali che perseguono tali obiettivi devono tuttavia essere idonee a conseguirli e limitarsi alle restrizioni necessarie a tal fine.
In proposito la Corte rileva che gli Stati membri sono liberi di perseguire l’intento di canalizzare il desiderio di giocare e la gestione dei giochi entro un circuito controllato istituendo monopoli pubblici. Un monopolio del genere può, in particolare, essere idoneo a controllare i rischi connessi al settore dei giochi d’azzardo più efficacemente di quanto avverrebbe in presenza di un regime che autorizzasse operatori privati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, ad organizzare giochi di scommesse.
La Corte osserva poi che la circostanza che tipi diversi di giochi d’azzardo siano soggetti, gli uni, a un monopolio pubblico, gli altri, a un regime di autorizzazioni rilasciate ad operatori privati, non è di per sé idonea a rimettere in discussione la coerenza del sistema tedesco. Tali giochi hanno infatti caratteristiche diverse.
La Corte rileva tuttavia che i giudici tedeschi, sulla scorta delle constatazioni da essi effettuate in tali cause, possono legittimamente ritenere che la normativa tedesca non limiti in modo coerente e sistematico i giochi d’azzardo. Da un lato, infatti, i titolari dei monopoli pubblici attuano campagne pubblicitarie intensive al fine di massimizzare i profitti delle lotterie, così discostandosi dagli obiettivi che giustificano l’esistenza di detti monopoli. D’altro lato, per quanto riguarda i giochi d’azzardo, come i giochi da casinò e i giochi con apparecchi automatici, che non rientrano nel monopolio pubblico ma che presentano un potenziale di rischio di assuefazione superiore a quello dei giochi soggetti a tale monopolio, le autorità tedesche attuano o tollerano politiche dirette ad incoraggiare la partecipazione a tali giochi. Orbene, in queste circostanze l’obiettivo di prevenzione che è alla base del monopolio non può più essere efficacemente perseguito, e di conseguenza il monopolio stesso non può più essere giustificato.
La Corte sottolinea peraltro che la normativa nazionale relativa a tale monopolio, una volta dichiarata in contrasto con le libertà fondamentali dell’Unione, non può continuare ad applicarsi per il tempo necessario al suo adeguamento al diritto dell’Unione.
La Corte ricorda infine che gli Stati membri godono di ampio potere discrezionale allorché fissano il livello di tutela contro i pericoli insiti nei giochi d’azzardo. Pertanto, e in assenza di qualsiasi armonizzazione comunitaria in materia, essi non sono tenuti a riconoscere le autorizzazioni rilasciate in materia da altri Stati membri. Per le stesse ragioni e in considerazione dei rischi che i giochi d’azzardo su Internet presentano rispetto ai giochi d’azzardo tradizionali, gli Stati membri possono anche vietare l’offerta di giochi d’azzardo su Internet.