domenica 2 febbraio 2014

Nel diritto dell’Unione, la nozione di «conflitto armato interno» dev’essere intesa in modo autonomo rispetto alla definizione accolta dal diritto internazionale umanitario



Nel diritto dell’Unione, la nozione di «conflitto armato interno» dev’essere intesa in modo autonomo rispetto alla definizione accolta dal diritto internazionale umanitario




L’esistenza di un siffatto conflitto dev’essere constatata allorquando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o allorquando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, indipendentemente dall’intensità degli scontri, dal livello di organizzazione delle forze armate o dalla durata del conflitto


Una direttiva dell’Unione1 protegge non solo le persone cui è possibile riconoscere lo status di rifugiato, bensì anche quelle che non possono beneficiare di tale status, ma rispetto alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornassero nel paese di origine o nel quale avevano precedentemente la dimora abituale, correrebbero un rischio effettivo di subire un grave danno (regime di protezione sussidiaria). Tale è considerata, in particolare, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



Nel 2008 e nel 2010 il sig. Diakité, un cittadino guineano, ha chiesto di poter beneficiare della protezione internazionale in Belgio, affermando di essere stato vittima di atti di violenza in Guinea a causa della sua partecipazione ai movimenti di protesta contro il potere insediato. Il riconoscimento della protezione sussidiaria gli veniva negato con il motivo che non vi era in Guinea un «conflitto armato interno» quale inteso nell’ambito del diritto internazionale umanitario.

In tale contesto, il Conseil d’État (Belgio) ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia la questione se la nozione di «conflitto armato interno», prevista dalla direttiva, debba essere interpretata autonomamente rispetto alla definizione accolta nel diritto internazionale umanitario e, in caso di risposta affermativa, secondo quali criteri debba essere valutata.

Con riferimento alla questione se l’esistenza di un conflitto armato interno debba essere valutata in base ai criteri stabiliti dal diritto internazionale umanitario, la Corte constata che la nozione di «conflitto armato interno» è propria della direttiva e non trova diretta rispondenza nel diritto internazionale umanitario, che si limita a contemplare i «conflitti armati che non presentano carattere internazionale». Peraltro, poiché il regime della protezione sussidiaria non è previsto nel diritto internazionale umanitario, quest’ultimo non identifica le situazioni in cui una tale protezione è necessaria e istituisce meccanismi di protezione chiaramente distinti da quello previsto dalla direttiva. Inoltre, il diritto internazionale umanitario è in stretta correlazione con il diritto penale internazionale, mentre una tale relazione è estranea al meccanismo di protezione previsto dalla direttiva. La Corte ne trae la conclusione che la nozione di «conflitto armato interno» dev’essere interpretata in modo autonomo.

Con riferimento ai criteri di valutazione della nozione, la Corte precisa che l’espressione «conflitto armato interno» si riferisce a una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro. La Corte

ricorda che, nel regime istituito dalla direttiva, l’esistenza di un conflitto armato può portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente se il grado di violenza indiscriminata raggiunge un livello tale che il richiedente, per la sua sola presenza sul territorio di cui trattasi, corre un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona. La Corte ne trae la conclusione che la constatazione dell’esistenza di un conflitto armato non dev’essere necessariamente subordinata all’intensità degli scontri armati, al livello di organizzazione delle forze armate o alla durata del conflitto.