domenica 2 febbraio 2014

L’elusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in determinate circostanze, può essere legale


Sentenza nella causa C-355/12
Nintendo e a. / PC Box srl e a.

L’elusione del sistema di protezione di una consolle per videogiochi, in determinate circostanze, può essere legale




Il produttore della consolle è protetto contro tale elusione solo qualora le misure di protezione siano dirette ad impedire l’utilizzazione di videogiochi contraffatti


Nintendo commercializza due tipi di sistemi per videogiochi: le consolle portatili «DS» e le consolle fisse «Wii». Essa installa un sistema di riconoscimento sulle consolle ed un codice criptato sul supporto di videogioco, il che ha l’effetto di impedire l’utilizzazione di copie illegali di videogiochi. Tali misure tecnologiche di protezione impediscono che i giochi senza codice possano essere avviati su un dispositivo Nintendo e che programmi, giochi e, più in generale, contenuti multimediali diversi da quelli di Nintendo siano utilizzati sulle consolle.

PC Box commercializza le consolle originali di Nintendo con un software aggiuntivo costituito da applicazioni di produttori indipendenti («homebrews»), la cui utilizzazione richiede l’installazione, sulle consolle stesse, di dispositivi di PC Box che eludono e disattivano le misure tecnologiche di protezione delle consolle.

Nintendo ritiene che i dispositivi di PC Box siano diretti principalmente ad eludere le misure tecnologiche di protezione dei suoi giochi. PC Box considera che lo scopo di Nintendo è di impedire l’utilizzazione di software indipendenti destinati a permettere la lettura di film, video e file MP3 sulle consolle, sebbene tali software non consistano in una copia illegale di videogiochi.

Il Tribunale di Milano, investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia di chiarire la portata della protezione giuridica di cui si può avvalere Nintendo ai sensi della direttiva sull’armonizzazione del diritto d’autore1 al fine di lottare contro l’elusione delle misure tecnologiche predisposte.



Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che i videogiochi costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un programma per computer, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio informatico, hanno un proprio valore creativo. In quanto creazione intellettuale del loro autore, i programmi originali per computer sono protetti dal diritto d’autore oggetto della direttiva.

La direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere una protezione giuridica adeguata contro l’elusione di qualsiasi «misura tecnologica» efficace destinata ad impedire o a limitare gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione delle opere. La direttiva è volta unicamente a proteggere il titolare del diritto d’autore nei confronti degli atti per i quali è richiesta la sua autorizzazione.

La Corte sottolinea in particolare che, conformemente all’obiettivo principale della direttiva (vale a dire l’istituzione di un livello elevato di protezione degli autori), occorre intendere la nozione di «efficaci misure tecnologiche» in un senso ampio, che comprende l’applicazione di un codice di accesso o di un procedimento di protezione (cifratura, distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera). Di conseguenza, le misure tecnologiche che sono in parte incorporate nei supporti fisici

dei videogiochi e in parte nelle consolle e che hanno bisogno di un’interazione tra di esse rientrano nella nozione di «efficaci misure tecnologiche» ai sensi della direttiva qualora il loro obiettivo consista nell’impedire o nel limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare.
La Corte constata poi che la protezione giuridica comprende esclusivamente le misure tecnologiche destinate ad impedire o ad eliminare gli atti non autorizzati di riproduzione, di comunicazione, di messa a disposizione del pubblico o di distribuzione delle opere per i quali è richiesta l’autorizzazione del titolare di un diritto d’autore. Tale protezione giuridica deve rispettare il principio di proporzionalità senza vietare i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa dall’elusione della protezione tecnologica a fini illeciti.

La Corte sottolinea che non si deve valutare la portata della protezione giuridica delle misure tecnologiche in funzione dell’utilizzazione delle consolle definita dal titolare dei diritti d’autore, ma che si devono piuttosto esaminare i dispositivi previsti per l’elusione delle misure di protezione, tenuto conto dell’uso che i terzi effettivamente ne fanno.


La Corte invita quindi il giudice del rinvio a verificare se altre efficaci misure di protezione possano causare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del titolare. A tal fine, il giudice del rinvio potrà tener conto del costo dei diversi tipi di misure tecnologiche, degli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché della comparazione della loro rispettiva efficacia per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, restando inteso che tale efficacia non deve essere assoluta.

Il giudice del rinvio può altresì esaminare se i dispositivi di PC Box siano frequentemente utilizzati per la lettura di copie non autorizzate di giochi Nintendo su consolle Nintendo o se, al contrario, essi siano piuttosto utilizzati a fini che non violano il diritto d’autore.