domenica 2 febbraio 2014

La limitazione del risarcimento dei danni morali in caso di lesioni di lieve entità causate da un sinistro stradale è conforme al diritto dell’Unione



Sentenza nella causa C-371/12
Petillo e Petillo / Unipol Assicurazioni SpA




La limitazione del risarcimento dei danni morali in caso di lesioni di lieve entità causate da un sinistro stradale è conforme al diritto dell’Unione




La legge italiana determina la portata del diritto al risarcimento della vittima senza tuttavia limitare la copertura assicurativa della responsabilità civile
 
 
Il 21 settembre 2009 il sig. Mauro Recchioni ha causato al sig. Enrico Petillo lesioni corporali di lieve entità in conseguenza di un sinistro stradale. Quest’ultimo ha chiesto la condanna dell’Unipol, compagnia assicurativa del sig. Recchioni, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
 
In Italia1, l’importo del risarcimento da versare a titolo di danni non patrimoniali subiti dalle vittime di sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è determinato secondo un sistema specifico. Questo prevede restrizioni rispetto ai parametri quantificatori previsti per danni derivanti da altri tipi di incidenti e limita a un quinto dell’importo previsto la possibilità per il giudice di aumentare l’importo del risarcimento, in funzione del caso di specie. Inoltre, il diritto italiano prevede che la responsabilità civile dell'assicurato non possa eccedere gli importi coperti dall'assicurazione obbligatoria.

Il Tribunale di Tivoli ha chiesto alla Corte di giustizia se le direttive relative all’armonizzazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile2 ammettano una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime particolare, limita il risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, rispetto al risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse rispetto ai sinistri stradali.

Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda innanzitutto che il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli sia coperta da un’assicurazione. Tale obbligo di copertura è distinto dalla portata del risarcimento, la quale è sostanzialmente definita e garantita dal diritto nazionale3. Le direttive in questione non mirano a ravvicinare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri, in quanto questi ultimi restano, in linea di principio, liberi di determinare quali danni debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento.



Gli Stati membri devono tuttavia esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto dell’Unione e non possono privare le direttive del loro effetto utile. Orbene, rendendo obbligatoria la copertura di
taluni danni – tra cui i danni alla persona4 – fino a concorrenza di importi minimi determinati, le direttive limitano la libertà degli Stati membri.


La Corte constata inoltre che, secondo la normativa italiana, il diritto al risarcimento dei danni morali derivanti dai sinistri stradali trova il proprio fondamento nel codice civile, mentre per quanto riguarda il danno alla persona per lesioni di lieve entità le modalità di determinazione della portata del diritto al risarcimento sono stabilite dal codice delle assicurazioni. Detto codice determina così la portata del diritto al risarcimento a titolo della responsabilità civile e non ne limita la copertura assicurativa. La Corte rileva che dal fascicolo non risulta che la normativa italiana preveda importi non conformi al minimo stabilito dalla normativa dell’Unione.

La Corte verifica infine se la normativa nazionale produca l’effetto di escludere d’ufficio o di limitare in modo sproporzionato il diritto della vittima ad un risarcimento.

Essa constata che le direttive non impongono agli Stati membri un particolare regime per determinare la portata del diritto al risarcimento. Allorché, inoltre, una normativa nazionale non ha l’effetto di escludere d’ufficio o di limitare in maniera sproporzionata il diritto della vittima a beneficiare di un risarcimento, le direttive non ostano né ad una legislazione che impone ai giudici nazionali criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali né a sistemi specifici, adeguati alle particolarità dei sinistri stradali – e ciò ancorché tali sistemi comportino, per alcuni danni morali causati da sinistri stradali, un metodo di determinazione della portata del diritto al risarcimento meno favorevole rispetto agli altri incidenti.

La Corte conclude che, nella fattispecie, non viene pregiudicata la garanzia in base alla quale la responsabilità civile prevista dal diritto nazionale in materia di circolazione di autoveicoli dev’essere coperta da un’assicurazione conforme al diritto dell’Unione.
Di conseguenza, il diritto dell’Unione ammette una legislazione nazionale che, nell’ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause.

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1 Decreto legislativo n. 209, del 7 settembre 2005, che istituisce il codice delle assicurazioni private (Supplemento ordinario alla GURI n. 239, del 13 ottobre 2005) (articolo 139),
2 Direttive 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1) e 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU L 149, pag. 14). 3 V. sentenze della Corte del 24 ottobre 2013, cause C-22/12, Haasová, e C-277/12, Drozdovs (v., inoltre, il comunicato stampa n. 144/13).
4 Rientra nella nozione di danno alla persona ogni danno arrecato all’integrità della persona (sofferenze sia fisiche sia psicologiche), in quanto il suo risarcimento sia previsto a titolo della responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale.