mercoledì 5 febbraio 2014

Il Tribunale conferma l’inclusione di una banca libanese nell’elenco delle entità destinatarie delle misure restrittive nei confronti della Siria



Sentenza nelle cause riunite T-174/12 e T-80/13
Syrian Lebanese Commercial Bank / Consiglio




Il Tribunale conferma l’inclusione di una banca libanese nell’elenco delle entità destinatarie delle misure restrittive nei confronti della Siria




Quando un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU) riguarda un atto dell’Unione a sua volta pubblicato sulla GU, è applicabile per analogia il termine supplementare di quattordici giorni per la presentazione del ricorso
 
 
La Syrian Lebanese Commercial Bank (SLCB) è una banca libanese detenuta dalla Commercial Bank of Syria (CBS), che appartiene allo Stato siriano. Il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti della CBS a motivo del sostegno finanziario fornito al regime siriano. Il Consiglio ha incluso nell’elenco delle entità destinatarie di dette misure anche la SLCB, in ragione del suo vincolo di capitale con la CBS e della sua partecipazione al finanziamento del regime. La SLCB chiede l’annullamento degli atti relativi alla sua inclusione in tale elenco1.



Con la sua sentenza odierna, il Tribunale respinge tale domanda.
 
Nel corso del procedimento, la SLCB ha tra l’altro voluto adeguare le proprie conclusioni ad un regolamento di esecuzione2 adottato successivamente alla presentazione del ricorso. Tale regolamento, che confermava la permanenza del nome della SLCB nell’elenco, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU) contemporaneamente ad un avviso diretto ad informare le persone interessate (tra cui la SLCB) del mantenimento della loro inclusione nell’elenco. Il Consiglio si è opposto a tale adeguamento, sostenendo che esso non era stato presentato entro i due mesi (e 10 giorni in ragione della distanza) successivi alla pubblicazione dell’avviso.

Il Tribunale osserva anzitutto che il Consiglio non si trovava impossibilitato a comunicare il regolamento di esecuzione alla SLCB, dato che le aveva già comunicato altri atti in precedenza e conosceva l’indirizzo dei suoi rappresentanti. Inoltre, il Tribunale ricorda che, in ogni caso, il suo regolamento di procedura prevede un termine supplementare di quattordici giorni per presentare un ricorso contro gli atti pubblicati sulla GU. In proposito, esso ritiene che tale termine supplementare sia applicabile ai ricorsi presentati non solo contro gli atti, ma anche contro gli avvisi pubblicati sulla GU. Infatti, l’obiettivo del termine di quattordici giorni, che consiste nel garantire agli interessati un arco di tempo sufficiente per presentare un ricorso avverso gli atti pubblicati, è applicabile in via analogica agli avvisi. Detto termine deve quindi applicarsi quando l’evento a partire del quale decorre il termine di ricorso è la pubblicazione sulla GU di un avviso relativo ad un atto a sua volta pubblicato sulla GU.



Dopo aver dichiarato ricevibile il ricorso, il Tribunale constata anzitutto che il Consiglio ha rispettato l’obbligo di motivazione ad esso incombente. Infatti, la prima parte della motivazione (vincolo di capitale tra la SLCB e la CBS) chiarisce in modo sufficiente che la SLCB è stata inclusa nell’elenco a motivo della sua qualità di controllata della CBS. Anche supponendo che la seconda parte della motivazione (partecipazione al finanziamento del regime) non sia sufficientemente precisa, la sua

prima parte consente di per sé sola di affermare che il Consiglio ha ottemperato al proprio obbligo di motivazione.

Il Tribunale rileva poi che giustamente il Consiglio ha potuto ritenere che la SLCB fosse implicata, quanto meno in modo indiretto, nel finanziamento del regime siriano. Il fatto che il capitale della SLCB sia detenuto all’84,2 % dalla CBS (il che consente a quest’ultima di controllare l’assemblea generale della SLCB) e che la CBS fornisca un sostegno finanziario, in quanto banca interamente detenuta dallo Stato, al regime di tale paese configura in maniera evidente un legame con persone che sostengono detto regime. Inoltre, il vincolo di capitale tra le due banche in parola non è rimesso in discussione per il fatto che le attività della SLCB sono sottoposte al controllo della Banca del Libano, posto che siffatto controllo concerne i fondi di cui la SLCB dispone in Libano, e non nell’Unione.

Il Tribunale rileva altresì che, nell’adottare le misure restrittive, il Consiglio non ha violato né i diritti della difesa né il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, successivamente alla sua inclusione nell’elenco, la SLCB è stata informata dei motivi della sua inclusione ed è stata invitata a presentare osservazioni. Il fatto che tale comunicazione abbia avuto luogo dopo la prima iscrizione sull’elenco non può essere considerato, di per sé, quale violazione dei diritti della difesa. Infatti, una simile previa comunicazione dei motivi sarebbe tale da compromettere l’efficacia delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, mentre, per contro, tali misure devono beneficiare di un effetto sorpresa e applicarsi con effetto immediato. È chiaro che la SLCB è stata posta in grado di difendersi efficacemente contro gli atti, giacché ha potuto far valere la propria opinione dinanzi al Consiglio e al Tribunale. Inoltre, il Consiglio non ha modificato la motivazione delle misure restrittive concernenti la SLCB, ma ha continuato a fondarsi sul vincolo di capitale esistente tra quest’ultima e la CBS.

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1 Regolamento di esecuzione n. 55/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU L 19, pag. 6); decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU L 19, pag. 33); decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012 (GU L 330, pag. 21), e regolamento di esecuzione n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012 (GU L 330, pag. 9).

2 Regolamento di esecuzione n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013 (GU L 111, pag. 1).