martedì 17 dicembre 2013

Sentenza nella causa T-240/10 - Il Tribunale annulla le autorizzazioni della Commissione all'immissione in commercio della patata geneticamente modificata Amflora



Sentenza nella causa T-240/10
Ungheria / Commissione



Il Tribunale annulla le autorizzazioni della Commissione all'immissione in commercio della patata geneticamente modificata Amflora




La Commissione ha violato le norme procedurali per l’autorizzazione degli OGM nell’Unione
 
 
Sul territorio dell’Unione europea, gli organismi geneticamente modificati (OGM) possono essere emessi nell’ambiente o immessi in commercio soltanto quando siano autorizzati, a precise condizioni e per usi determinati, previa valutazione scientifica dei rischi.
 
Il regime di autorizzazione prevede due diverse procedure, applicabili a seconda dell’uso che si prevede di fare degli OGM. La prima (disciplinata dalla direttiva 2001/18/CE 1), riguarda l’autorizzazione degli OGM ai fini della loro emissione deliberata nell’ambiente: il rilascio dell’autorizzazione spetta in linea di principio allo Stato membro cui un’impresa ha notificato la richiesta. Gli altri Stati membri e la Commissione possono sollevare obiezioni in merito alla decisione di autorizzazione che si prevede di adottare.

La seconda procedura di autorizzazione (istituita dal regolamento n. 1829/2003 2), per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati, viene svolta a livello dell’Unione.



Qualora, nell’ambito della prima procedura venga sollevata un’obiezione oppure, nell’ambito della seconda procedura, venga presentata una richiesta di autorizzazione, la decisione definitiva sull’autorizzazione è adottata dalla Commissione o dal Consiglio, sulla base dei pareri scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
 
In questi casi, la Commissione è assistita da due comitati 3, composti dai rappresentanti degli Stati membri, che esprimono il rispettivo parere tenendo conto del parere dell’EFSA. Se il parere del comitato competente è favorevole all’autorizzazione dell’OGM, la Commissione rilascia l’autorizzazione. In caso contrario, oppure in caso di mancata manifestazione del parere, la Commissione sottopone una proposta di autorizzazione al Consiglio, il quale può esprimere il proprio assenso o opporsi. Se il Consiglio non adotta alcuna decisione, la Commissione rilascia l’autorizzazione.



La società BASF Plant Science GmbH ha, da un lato, per mezzo di una sua controllata, chiesto alle autorità svedesi di autorizzare l’immissione in commercio della patata geneticamente modificata Amflora, per la coltivazione e l’utilizzo a fini industriali. Poiché vari Stati membri avevano trasmesso osservazioni in merito a tale domanda, l’adozione della decisione definitiva è stata rimessa alle autorità dell’Unione.

Dall’altro lato, la BASF ha essa stessa avviato dinanzi alle autorità dell’Unione una richiesta di autorizzazione relativa alla produzione di mangimi a base di tale patata, che ricomprendeva anche

l’ipotesi della presenza accidentale di tracce di OGM negli alimenti destinati al consumo umano o a quello animale.
La Commissione, avendo ricevuto nel corso del 2005 alcuni pareri favorevoli da parte dell’EFSA, ha sottoposto le relative proposte di autorizzazione ai comitati e successivamente, in assenza di un parere da parte di questi ultimi, al Consiglio, il quale non ha adottato alcuna decisione. La Commissione avrebbe dunque potuto, in tale fase, rilasciare le autorizzazioni richieste. Tuttavia, dato che nel corso delle procedure di autorizzazione le erano state trasmesse informazioni riguardanti talune incoerenze tra i vari pareri scientifici dell’EFSA, la Commissione non ha rilasciato alcuna autorizzazione, ma ha deciso di consultare nuovamente detta autorità affinché fornisse chiarimenti in merito ai suoi pareri. Nel giugno 2009, l’EFSA ha adottato un parere scientifico consolidato nel quale (in presenza di pareri minoritari dissenzienti rispetto alle sue conclusioni) ha confermato che la patata Amflora non presentava rischi né per la salute umana né per l’ambiente. Dopo tale parere, ai comitati competenti non sono stati trasmessi nuovi progetti di decisione di autorizzazione da parte della Commissione, che ha rilasciato le due autorizzazioni richieste con decisioni del 2 marzo 2010 4.


Ritenendo che la patata Amflora comportasse nondimeno un rischio per la salute umana e animale nonché per l’ambiente, l’Ungheria ha chiesto al Tribunale UE di annullare le autorizzazione della Commissione. La Francia, il Lussemburgo, l’Austria e la Polonia sono intervenuti nella causa a sostegno dell’Ungheria.
Nell’odierna sentenza, il Tribunale rileva innanzitutto che la Commissione, prima di adottare le decisioni impugnate, non ha sottoposto ai comitati competenti i progetti modificati di tali decisioni unitamente al parere consolidato dell’EFSA del 2009 e ai pareri minoritari. Orbene, mentre i dispositivi delle decisioni impugnate sono identici a quelli dei progetti di decisione inizialmente sottoposti ai comitati competenti e al Consiglio, lo stesso non può dirsi del fondamento scientifico sulla cui base la Commissione ha adottato tali decisioni. Pertanto, il Tribunale osserva che la Commissione, avendo deciso di chiedere all’EFSA un parere consolidato e avendo fondato le decisioni impugnate in particolare su tale parere, senza consentire ai comitati competenti di prendere posizione né sul parere né sui progetti di decisione modificati, ha violato le norme delle procedure di autorizzazione.

Il Tribunale afferma inoltre che, se la Commissione avesse rispettato tali norme, gli esiti della procedura o il contenuto delle decisioni impugnate avrebbero potuto essere sostanzialmente diversi. Infatti, posto che i voti sui progetti anteriori espressi in seno ai comitati erano stati molto divisi, e che le conclusioni del parere consolidato dell’EFSA del 2009, accompagnate da pareri minoritari, avevano espresso maggiori incertezze rispetto ai precedenti pareri dell’EFSA, non si poteva escludere che i membri dei comitati potessero rivedere la loro posizione e decidere pro o contro le autorizzazioni richieste. Per di più, in presenza di un parere negativo o in assenza di parere da parte dei comitati, la Commissione sarebbe stata tenuta a sottoporre le proposte di autorizzazione al Consiglio, il quale avrebbe potuto decidere pro o contro le autorizzazioni. Solo dopo aver portato a termine detta procedura, ed in assenza di decisioni da parte del Consiglio, la Commissione avrebbe potuto adottare le sue decisioni.

Il Tribunale rileva che il fatto di avere aggiunto, nei progetti delle decisioni impugnate, una motivazione riferita a un nuovo parere dell’EFSA quale fondamento scientifico, rappresenta una modifica sostanziale di tali progetti rispetto alle loro precedenti versioni. Di conseguenza, le decisioni non possono essere considerate identiche ai progetti e alle proposte anteriori. Peraltro, il parere consolidato del 2009, che presenta notevoli differenze rispetto ai pareri anteriori dell’EFSA, deve essere considerato come una nuova valutazione nel merito, e non come una mera conferma, prettamente formale, delle valutazioni dei rischi contenute nei pareri anteriori.
l’ipotesi della presenza accidentale di tracce di OGM negli alimenti destinati al consumo umano o a quello animale.
La Commissione, avendo ricevuto nel corso del 2005 alcuni pareri favorevoli da parte dell’EFSA, ha sottoposto le relative proposte di autorizzazione ai comitati e successivamente, in assenza di un parere da parte di questi ultimi, al Consiglio, il quale non ha adottato alcuna decisione. La Commissione avrebbe dunque potuto, in tale fase, rilasciare le autorizzazioni richieste. Tuttavia, dato che nel corso delle procedure di autorizzazione le erano state trasmesse informazioni riguardanti talune incoerenze tra i vari pareri scientifici dell’EFSA, la Commissione non ha rilasciato alcuna autorizzazione, ma ha deciso di consultare nuovamente detta autorità affinché fornisse chiarimenti in merito ai suoi pareri. Nel giugno 2009, l’EFSA ha adottato un parere scientifico consolidato nel quale (in presenza di pareri minoritari dissenzienti rispetto alle sue conclusioni) ha confermato che la patata Amflora non presentava rischi né per la salute umana né per l’ambiente. Dopo tale parere, ai comitati competenti non sono stati trasmessi nuovi progetti di decisione di autorizzazione da parte della Commissione, che ha rilasciato le due autorizzazioni richieste con decisioni del 2 marzo 2010 4.


Ritenendo che la patata Amflora comportasse nondimeno un rischio per la salute umana e animale nonché per l’ambiente, l’Ungheria ha chiesto al Tribunale UE di annullare le autorizzazione della Commissione. La Francia, il Lussemburgo, l’Austria e la Polonia sono intervenuti nella causa a sostegno dell’Ungheria.
Nell’odierna sentenza, il Tribunale rileva innanzitutto che la Commissione, prima di adottare le decisioni impugnate, non ha sottoposto ai comitati competenti i progetti modificati di tali decisioni unitamente al parere consolidato dell’EFSA del 2009 e ai pareri minoritari. Orbene, mentre i dispositivi delle decisioni impugnate sono identici a quelli dei progetti di decisione inizialmente sottoposti ai comitati competenti e al Consiglio, lo stesso non può dirsi del fondamento scientifico sulla cui base la Commissione ha adottato tali decisioni. Pertanto, il Tribunale osserva che la Commissione, avendo deciso di chiedere all’EFSA un parere consolidato e avendo fondato le decisioni impugnate in particolare su tale parere, senza consentire ai comitati competenti di prendere posizione né sul parere né sui progetti di decisione modificati, ha violato le norme delle procedure di autorizzazione.

Il Tribunale afferma inoltre che, se la Commissione avesse rispettato tali norme, gli esiti della procedura o il contenuto delle decisioni impugnate avrebbero potuto essere sostanzialmente diversi. Infatti, posto che i voti sui progetti anteriori espressi in seno ai comitati erano stati molto divisi, e che le conclusioni del parere consolidato dell’EFSA del 2009, accompagnate da pareri minoritari, avevano espresso maggiori incertezze rispetto ai precedenti pareri dell’EFSA, non si poteva escludere che i membri dei comitati potessero rivedere la loro posizione e decidere pro o contro le autorizzazioni richieste. Per di più, in presenza di un parere negativo o in assenza di parere da parte dei comitati, la Commissione sarebbe stata tenuta a sottoporre le proposte di autorizzazione al Consiglio, il quale avrebbe potuto decidere pro o contro le autorizzazioni. Solo dopo aver portato a termine detta procedura, ed in assenza di decisioni da parte del Consiglio, la Commissione avrebbe potuto adottare le sue decisioni.

Il Tribunale rileva che il fatto di avere aggiunto, nei progetti delle decisioni impugnate, una motivazione riferita a un nuovo parere dell’EFSA quale fondamento scientifico, rappresenta una modifica sostanziale di tali progetti rispetto alle loro precedenti versioni.

Di conseguenza, le decisioni non possono essere considerate identiche ai progetti e alle proposte anteriori. Peraltro, il parere consolidato del 2009, che presenta notevoli differenze rispetto ai pareri anteriori dell’EFSA, deve essere considerato come una nuova valutazione nel merito, e non come una mera conferma, prettamente formale, delle valutazioni dei rischi contenute nei pareri anteriori.

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1 Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).
3 Si tratta, segnatamente, del comitato di regolamentazione sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati istituito dalla direttiva 2001/18/CE e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.

4 Decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell'amido (GU L 53, pag. 11) e decisione 2010/136/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, che autorizza l'immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al [regolamento n. 1829/2003] (GU L 53, pag. 15).