domenica 15 dicembre 2013

Quando il matrimonio è precluso alle coppie omosessuali, a un lavoratore che concluda un PACS con persona del medesimo sesso devono essere riconosciuti i medesimi benefici accordati ai suoi colleghi in occasione del loro matrimonio



Sentenza nella causa C-267/12
Frédéric Hay / Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres



Quando il matrimonio è precluso alle coppie omosessuali, a un lavoratore che concluda un PACS con persona del medesimo sesso devono essere riconosciuti i medesimi benefici accordati ai suoi colleghi in occasione del loro matrimonio




Negargli tali benefici costituisce una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale


 
Alla data dei fatti di causa, la legge francese riservava il matrimonio alle coppie eterosessuali 1.


Il sig. Hay è un dipendente del Crédit agricole mutuel. Il contratto collettivo del Crédit agricole mutuel 2 accorda ai lavoratori che contraggono matrimonio il beneficio di alcuni giorni di congedo straordinario e di un premio stipendiale. Al sig. Hay, che aveva concluso un PACS (patto civile di solidarietà) con un partner del medesimo sesso, tali benefici sono stati negati con l’argomento che, a termini del contratto collettivo, essi spettano solo in caso di matrimonio.

Il sig. Hay ha contestato detto diniego dinanzi ai giudici francesi. La Cour de cassation (Francia), adita in ultima istanza, chiede alla Corte di giustizia se il diverso trattamento riservato a coloro che contraggono un PACS con persone del medesimo sesso costituisca una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale vietata, dal diritto dell’Unione, nei rapporti di lavoro 3.



Nella sentenza odierna la Corte esamina, anzitutto, se, riguardo alla concessione dei benefici in questione, la situazione dei contraenti matrimonio e quella di coloro che, non avendo la facoltà di sposare persone del medesimo sesso, concludono un PACS siano comparabili. La Corte constata in proposito che, analogamente alle persone sposate, le parti di un PACS s’impegnano, in un contesto giuridico ben preciso, a condurre una vita in comune e a prestarsi aiuto materiale e assistenza reciproci. La Corte ricorda, inoltre, che, al momento dei fatti di causa, il PACS era l’unica possibilità offerta dal diritto francese alle coppie omosessuali per dare alla loro unione uno status giuridico certo e opponibile ai terzi.


Di conseguenza, la Corte rileva che, ai fini della concessione dei benefici in questione, la situazione dei contraenti matrimonio e quella delle persone del medesimo sesso che, non avendo la facoltà di sposarsi, concludono un PACS sono comparabili.

La Corte dichiara, poi, che il contratto collettivo, che accorda congedi retribuiti e un premio stipendiale ai dipendenti che contraggono matrimonio, quando peraltro alle persone del medesimo sesso non è possibile sposarsi, crea una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale nei confronti dei lavoratori dipendenti omosessuali che stipulano un PACS. Al riguardo, la circostanza che il PACS non sia riservato unicamente alle coppie omosessuali non cambia la natura della discriminazione verso tali coppie che, a differenza delle coppie eterosessuali, non potevano, all’epoca, contrarre legalmente matrimonio.
Infine, poiché il trattamento sfavorevole riservato alle coppie unite da un PACS non è stato giustificato da nessuno dei motivi di interesse generale previsti dalla direttiva, la Corte risponde che il diritto dell’Unione osta alla disposizione del contratto collettivo contestata.

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1 Il matrimonio tra persone del medesimo sesso è stato autorizzato in Francia dalla legge n. 2013-404 del 17 maggio 2013.

2 Modificato il 10 luglio 2008 per estendere i benefici in questione ai contraenti un PACS. La modifica, tuttavia, non avendo effetto retroattivo, non si applica al sig. Hay, che ha concluso un PACS con il suo partner in data 11 luglio 2007.

3 Direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).