sabato 7 dicembre 2013

La Corte respinge le impugnazioni delle società implicate nell’intesa sul mercato dei candeggianti



Sentenze nelle cause
C-446/11 P Commissione / Edison SpA,
C-447/11 P Caffaro Srl/Commissione,
C-448/11 P, SNIA SpA/Commissione,
C-449/11 P Solvay Solexis SpA/Commissione
e C-455/11 P Solvay SA/Commissione



La Corte respinge le impugnazioni delle società implicate nell’intesa sul mercato dei candeggianti




Le ammende divengono definitive per queste società
 
 
Il perossido d’idrogeno è un potente agente ossidante che ha diverse applicazioni industriali. Si tratta di un liquido trasparente e incolore, disponibile in commercio o usato come candeggiante nelle cartiere e nell’industria tessile, per la disinfezione e il trattamento delle acque reflue. Il perborato di sodio è principalmente utilizzato come sostanza attiva nei detergenti sintetici e nei detersivi in polvere.
 
A seguito di una denuncia presentata dalla società Degussa nel 2002, la Commissione ha accertato, nel 2006, la partecipazione di nove imprese a intese nel settore dei candeggianti (perossido d’idrogeno e perborato di sodio). Di conseguenza, essa ha inflitto ammende per un importo totale pari a EUR 388,13 milioni a sette fra le imprese coinvolte 1.



L’intesa è consistita prevalentemente nello scambio di informazioni riservate concernenti i mercati e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti e nella fissazione e monitoraggio dei prezzi per un periodo compreso tra il 1994 e il 2000.

Tra le società punite comparivano le società italiane Edison SpA e la sua controllata Solvay Solexis SpA (denominata, all’epoca dei fatti, Ausimont SpA), SNIA SpA e la sua controllata Caffaro SpA, la società belga Solvay SA, la società statunitense FMC Corporation e la sua controllata spagnola FMC Foret SA. La partecipazione all’intesa della società francese L’Air Liquide SA era terminata già da più di cinque anni alla data dei primi atti istruttori della Commissione per cui, pur essendo destinataria della decisione della Commissione, ad essa non sono state inflitte ammende a causa della prescrizione.
 
Adito da queste società, nel 2011 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione relativamente a L’Air Liquide e alla Edison. Il Tribunale ha ridotto anche l’importo dell’ammenda inflitta alla Solvay, per tener conto della durata ridotta della sua partecipazione all’intesa e del fatto che le informazioni comunicate da questa società sono state ampiamente utilizzate nella decisione. Viceversa, esso ha respinto il ricorso delle società Solvay Solexis, SNIA e della sua controllata Caffaro, nonché della FMC Corporation e della sua controllata FMC Foret, confermando l’importo delle ammende loro inflitte 2 3.
Le società Solvay, Caffaro, SNIA E Solvay Solexis hanno proposto allora diverse impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di ottenere l’annullamento delle sentenze del Tribunale che le riguardavano. Con una distinta impugnazione anche la Commissione ha adito la Corte, chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale concernente la società Edison.

Con le sentenze odierne, la Corte conferma le sentenze del Tribunale, giudicando sostanzialmente che il Tribunale non aveva commesso errori di diritto.
Di conseguenza, la Corte respinge l’insieme delle impugnazioni e conferma le ammende stabilite dal Tribunale nelle sue sentenze del 16 giugno 2011.

Società Commissione
(Ammende)
Tribunale Corte
Degussa AG 0
(immunità)
/ /
L’Air Liquide SA (Francia) 0
(prescrizione)
Annullamento della decisione della Commissione riguardo a L’Air Liquide SA
(T-185/06)
/
Solvay SA (Belgio) EUR 167,062 milioni Riduzione dell’ammenda a EUR 139,50 milioni
(T-186/06)
Rigetto
(C-455/11)
Edison SpA e controllata Solvay Solexis SpA (ex Ausimont) (Italia) Edison SpA : EUR 58,125 milioni
(di cui 25,619 in solido con Solvay Solexis SpA)
Annullamento della decisione della Commissione riguardo a Edison SpA e
rigetto del ricorso della Solvay Solexis SpA
(T-196/06 e
T-195/06)
Rigetto
Solvay Solexis
(C-449/11 P)
SNIA SpA e controllata Caffaro Srl (Italia) EUR 1,078 milioni (in solido) Rigetto dei ricorsi
(T-194/06 e
T-192/06)
Rigetto
SNIA (C-448/11 P)
Caffaro ( C-447/11 P)
FMC Foret SA
(Spagna) e
FMC Corporation
(Stati Uniti)
EUR 25 milioni (in solido) Rigetto dei ricorsi
(T-191/06 e
T-197/06)

Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemical Holding AB e EKA Chemicals AB EUR 25,2 milioni (in solido) Cancellazione dal ruolo
(T-199/06)
/
Arkema SA, TOTAL SA e Elf Aquitaine SA Arkema SA : EUR 78,663 milioni (di cui 42 in solido con la TOTAL SA e 65,1 in solido con Elf Aquitaine SA) Rigetto
Arkema/Commissione:
(T-189/06)
Total e Elf Aquitaine/Commissione
(T-190/06)
Rigetto
Total/Elf Aquitaine
(C-495/11 P)
Kemira Oyj EUR 33 milioni / /

_____________


1Decisione C (2006) 1766 def. della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido d’idrogeno e perborato) (GU del 13 dicembre 2006, L 353, pag. 54).

2 Sentenze del Tribunale del 16 giugno 2011, L’Air Liquide SA/Commissione (T-185/06), Solvay SA/Commissione

(T-186/06), FMC Foret SA/Commissione (T-191/06), Caffaro Srl/Commissione (T-192/06), SNIA SpA/Commissione

(T-194/06), Solvay Solexis SpA/Commissione (T-195/06), Edison SpA/Commissione (T-196/06), FMC Corp./Commissione (T-197/06, v. anche comunicato stampa n. 61/11).

3 Occorre ricordare parimenti: ordinanza di cancellazione dal ruolo del Tribunale, del 17 dicembre 2009, Akzo Nobel/Commissione (T-199/06); sentenze di rigetto del Tribunale del 16 giugno 2011, FMC Foret/Commissione (T-191/06) e FMC/Commissione (T-197/06) e del 14 luglio 2011, Arkema (T-189/06); l'ordinanza di rigetto della Corte del 13 dicembre 2012, Total e Elf Aquitaine / Commissione (C-495/11 P ).