giovedì 13 giugno 2013

La Corte conferma la sentenza del Tribunale che ha convalidato le decisioni della Commissione che qualificavano come illegittimo il prestito dello Stato italiano ad Alitalia, ma che autorizzavano la vendita dei suoi beni



Sentenza nella causa C-287/12
Ryanair Ltd / Commissione, Italia e Alitalia




La Corte conferma la sentenza del Tribunale che ha convalidato le decisioni della Commissione che qualificavano come illegittimo il prestito dello Stato italiano ad Alitalia, ma che autorizzavano la vendita dei suoi beni

En 2008, lo Stato italiano ha accordato alla società di trasporto aereo Alitalia1 un prestito di EUR 300 milioni, riconoscendole altresì la facoltà di imputare tale somma in conto capitale. Alitalia, a quel punto in situazione di insolvenza, è stata posta in amministrazione straordinaria2 ed è stata nominata una banca quale esperto indipendente, al fine di verificare la congruità del prezzo di vendita dei beni della compagnia rispetto al prezzo di mercato. L’offerta della Compagnia Aerea Italiana («CAI»), per l’acquisto di alcuni beni di Alitalia, in risposta all’invito a manifestare interesse lanciato a questo scopo, è stata trasmessa dalle autorità italiane alla Commissione.

La Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale in merito alle misure relative al prestito ed alla facoltà di imputare la somma in conto capitale. Con una prima decisione, essa ha constatato che il prestito costituiva un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno e ne ha ordinato il recupero presso Alitalia3 .

Con una seconda decisione, la Commissione ha ritenuto che la misura relativa alla cessione dei beni di Alitalia non implicasse la concessione di un aiuto di Stato agli acquirenti della compagnia, fatto salvo il rispetto integrale degli impegni presi dalle autorità italiane, in forza dei quali la cessione sarebbe stata realizzata al prezzo di mercato. Inoltre, la Commissione ha confermato che neppure la procedura di amministrazione straordinaria alla quale era stata sottoposta Alitalia portava alla concessione di un aiuto a favore degli acquirenti4. L’Istituzione ha concluso che la procedura attuata dall’Italia non implicava una continuità economica tra Alitalia e gli acquirenti dei suoi beni e che tale cessione non aveva come effetto di eludere l’obbligo di recupero dell’aiuto.

Con la sua sentenza del 20125, il Tribunale ha respinto il ricorso di Ryanair ed ha confermato così le decisioni della Commissione che qualificavano come illegittimo il prestito accordato dall’Italia ad Alitalia e autorizzavano la cessione dei suoi beni.

Con la sua sentenza odierna, la Corte di giustizia respinge l’insieme degli argomenti sollevati da Ryanair contro la sentenza del Tribunale.

In primo luogo, la Corte sottolinea, rispetto alla domanda di annullamento della seconda decisione, che il Tribunale ha correttamente concluso che la Commissione ha potuto legittimamente adottare una decisione con la quale, pur constatando l’assenza di un aiuto di Stato, essa ha preso atto degli impegni assunti dall’Italia. Secondo la Corte, si tratta di una «decisione che tiene conto degli impegni di comportamento adottati volontariamente dallo Stato nella fase di notifica della misura controversa al fine di chiarire taluni punti» e, pertanto, tali impegni formano parte integrante della misura notificata.


In secondo luogo, la Corte considera che giustamente il Tribunale non ha contestato alla Commissione di aver svolto un esame incompleto delle riduzioni degli oneri e degli altri vantaggi asseritamente accordati a CAI dalla normativa italiana, poiché tali misure non erano rilevanti ai fini di sapere se all’acquirente dei beni del gruppo Alitalia avesse potuto essere riconosciuto un vantaggio.
In terzo luogo, la Corte sottolinea che Ryanair non ha rimesso in discussione né le constatazioni del Tribunale secondo cui, nell’ambito della valutazione delle offerte da parte dell’esperto indipendente, il criterio determinante era quello del prezzo (mentre era secondario quello della continuità del servizio), né quelle secondo le quali l’obbligo di continuità del servizio non aveva necessariamente come corollario l’esistenza di un obbligo di servizio pubblico a carico dell’operatore la cui offerta sarebbe stata accolta. In ogni caso, Ryanair non ha dimostrato, dinanzi al Tribunale, che la necessità di garantire una continuità del servizio di trasporto aereo a medio termine avrebbe il risultato di ridurre il prezzo dei beni del gruppo Alitalia al di sotto del prezzo di mercato.

Per quanto riguarda infine l’identificazione dell’impresa tenuta a restituire l’aiuto, la Corte dichiara che il Tribunale non ha snaturato gli elementi che gli sono stati sottoposti constatando che CAI non era il successore economico di Alitalia: infatti, l’offerta di CAI comprendeva solo alcuni dei beni di Alitalia e riguardava solo l’attività di trasporto aereo di passeggeri e taluni beni ad esso relativi. Inoltre, l’offerta comprendeva la totalità degli slot corrispondenti ai beni acquistati nell’ambito del procedimento. Non ne risulta quindi che l’offerta di CAI coprisse il 100 % dell’uso degli slot di Alitalia per il trasporto dei passeggeri. Per di più, l’offerta di CAI riguardava solo la metà dei 180 aeromobili di Alitalia.


Di conseguenza, la Corte respinge l’impugnazione di Ryanair.
 
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1 Il Tribunale si è già occupato a più riprese della situazione di Alitalia: nel 2000, con la sua sentenza del 12 dicembre 2000 (T-296/97,«sentenza Alitalia I»), ha annullato la decisione della Commissione del 1997 sulla ricapitalizzazione di Alitalia (97/789/CE). Nel 2008, con la sua sentenza del 9 luglio 2008 (T-301/01, «sentenza Alitalia II», v. CP n°48/2008) ha confermato una decisione della Commissione del 2001 riguardante la ricapitalizzazione di Alitalia (2001/723/CE).

2 Nell’ordinamento italiano, tale procedura si applica alle imprese in difficoltà svolgenti la propria attività nel settore dei servizi pubblici essenziali, prima di una loro dichiarazione di insolvenza, e permette il risanamento finanziario dell’impresa mediante una cessione dei suoi beni aziendali. Tale possibilità è però subordinata ad un obbligo di verifica, da parte di un esperto indipendente, della congruità del prezzo di vendita dei beni aziendali in questione rispetto al prezzo di mercato.

3 Decisione 2009/155/CE, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di 300 milioni di EUR cui l’Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 (ex NN 31/08) (GU L 52, pag. 3).

4 Decisione C (2008) 6745, del 12 novembre 2008, riguardante l’aiuto di Stato N 510/2008 – Italia – Cessione dei beni della compagnia aerea Alitalia (non pubblicata nella GU).

5 Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, (T-123/09), v. anche CP n° 34/12.