venerdì 12 aprile 2013

Una clausola standardizzata contenuta in contratti conclusi con i consumatori rimane soggetta al controllo del suo carattere abusivo, anche allorché si limita a riprodurre una normativa nazionale applicabile ad un’altra categoria di contratti - Sentenza nella causa C-92/11

Sentenza nella causa C-92/11
RWE Vertrieb AG / Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

Una clausola standardizzata contenuta in contratti conclusi con i consumatori rimane soggetta al controllo del suo carattere abusivo, anche allorché si limita a riprodurre una normativa nazionale applicabile ad un'altra categoria di contratti

Spetta al giudice nazionale valutare, in ciascun caso concreto, se una simile clausola che consente al fornitore di gas di adeguare unilateralmente il prezzo soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza

La Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (associazione dei consumatori della Renania Settentrionale-Vestfalia) contesta dinanzi ai giudici tedeschi una clausola contrattuale standardizzata con cui la RWE, impresa tedesca di approvvigionamento di gas naturale, si riserva il diritto di modificare unilateralmente il prezzo ai propri clienti soggetti a tariffa speciale (Sonderkunden). Anziché aver optato per la tariffa standard che i fornitori di gas tedeschi sono tenuti ad offrire ai consumatori, tali clienti hanno stipulato un contratto in regime di libertà contrattuale. Ritenendo che tale clausola sia abusiva, l'associazione chiede, per conto di 25 consumatori, il rimborso dei supplementi che questi ultimi hanno versato alla RWE a seguito di quattro aumenti di prezzo tra il 2003 e il 2005, per un importo totale pari a EUR 16 128,63.
La RWE ritiene che la clausola controversa, contenuta nelle condizioni generali applicabili ai clienti interessati, non possa essere sottoposta ad un controllo del suo carattere abusivo. Infatti, tale clausola faceva semplicemente riferimento alla normativa tedesca applicabile ai contratti che applicavano la tariffa standard. Tale normativa consentiva ai fornitori di variare unilateralmente i prezzi del gas senza indicare il motivo, le condizioni o la portata di una simile modifica, ma garantendo al contempo che i clienti fossero informati di tale modifica e che, eventualmente, fossero liberi di recedere dal contratto.
Essendo rimasta soccombente dinanzi ai tribunali di grado inferiore, la RWE ha adito il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania), che interroga la Corte di giustizia sull'interpretazione da dare alle disposizioni del diritto dell'Unione1 dirette a tutelare i consumatori contro le clausole contrattuali standardizzate abusive e/od oscure. Il giudice tedesco, in particolare, si interroga circa la portata dell'esclusione di un controllo del carattere abusivo delle clausole standardizzate che si limitano a riprodurre disposizioni legislative o regolamentari imperative.
Con la sentenza odierna, la Corte di giustizia risponde dichiarando che siffatte clausole devono essere sottoposte ad un controllo del loro carattere abusivo2, allorché le disposizioni legislative che riproducono sono applicabili unicamente ad un'altra categoria di contratti.
Infatti, l'esclusione del controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali che riproducono le disposizioni della normativa nazionale disciplinante una determinata categoria di contratti è giustificata dal fatto che si può legittimamente presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi dei contraenti di tali contratti. Un simile ragionamento, tuttavia, non è applicabile alle clausole di un contratto diverso. Infatti, escludere il controllo del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di questo genere, per il solo fatto che essa riproduce una normativa applicabile unicamente ad un'altra categoria di contratti, metterebbe in discussione la tutela dei consumatori prevista dal diritto dell'Unione.
Per quanto riguarda il carattere eventualmente abusivo della clausola controversa, la Corte rileva che il legislatore dell'Unione ha riconosciuto che, nell'ambito di contratti a durata indeterminata, come i contratti di fornitura di gas, l'impresa di approvvigionamento ha un interesse legittimo a modificare le spese del suo servizio. Una clausola standardizzata, che consenta un simile adeguamento unilaterale, deve tuttavia soddisfare i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza. A questo riguardo, la Corte ricorda che, in ultima istanza, non spetta ad essa, bensì al giudice nazionale determinare in ciascun caso concreto se ciò si verifichi.
Nell'effettuare la suddetta analisi, il giudice nazionale deve accordare una rilevanza essenziale ai seguenti criteri:
• il contratto deve esporre in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione delle spese, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche eventuali di tali spese.
A tale proposito, la Corte sottolinea che, in linea di principio, l'assenza di informazioni a tale riguardo prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori, nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica;
• la facoltà di recesso conferita al consumatore dev'essere, nelle circostanze concrete, realmente esercitabile. Così non sarebbe qualora, per ragioni connesse alle modalità dell'esercizio del diritto di recesso o nelle condizioni del mercato rilevante, il consumatore non disponga di una reale possibilità di cambiare fornitore, o nel caso in cui egli non sia stato informato in modo opportuno e in tempo utile della modifica.
Inoltre, la Corte respinge le istanze, presentate dal governo tedesco e dalla RWE, di limitare nel tempo gli effetti della sua sentenza, allo scopo di contenerne le conseguenze finanziarie. Pertanto, l'interpretazione del diritto dell'Unione che la Corte fornisce nella presente sentenza si applica non solo alle modifiche tariffarie che sopravvengono a decorrere da oggi, ma a tutte le modifiche tariffarie successive all'entrata in vigore delle disposizioni del diritto dell'Unione interpretate da tale sentenza3. È altresì necessario che le condizioni che consentono di portare dinanzi ai giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di tali disposizioni siano soddisfatte.
La Corte osserva a questo riguardo che le conseguenze finanziarie, per le imprese di fornitura di gas in Germania che abbiano concluso con i consumatori dei contratti speciali, non possono essere determinate unicamente in base all'interpretazione del diritto dell'Unione che essa fornisce con la sua sentenza odierna. Infatti, spetta al giudice nazionale pronunciarsi, alla luce di tale interpretazione, sulla qualificazione concreta da dare ad una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie.
 

1

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), e direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

2

A norma della direttiva 93/13, citata nella nota precedente.

3

La direttiva 93/13, citata nella nota in calce n. 1, è entrata in vigore il 14 aprile 1993 e il termine ultimo per la sua trasposizione nel diritto nazionale era il 31 dicembre 1994. La direttiva 2003/55, parimenti citata nella nota in calce n. 1, è entrata in vigore il 1° novembre 2003 ed il termine ultimo per la sua trasposizione nel diritto nazionale era il 30 aprile 2004.