venerdì 12 aprile 2013

Un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa può ottenere l’indennità di disoccupazione soltanto nello Stato membro di residenza - Sentenza nella causa C-443/11

Sentenza nella causa C-443/11

Jeltes e a./Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa può ottenere l’indennità di disoccupazione soltanto nello Stato membro di residenza

Tale regola si applica anche se il lavoratore ha conservato legami particolarmente stretti con lo Stato dell’ultimo impiego

Un regolamento europeo del 2004 coordina i sistemi nazionali di sicurezza sociale nell’Unione europea, in particolare con riferimento ai lavoratori frontalieri

1. Esso sostituisce il vecchio regolamento del 1971 2 e prevede che i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa si mettano a disposizione degli uffici del lavoro nel loro Stato di residenza. A titolo supplementare, essi possono porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato nel quale hanno esercitato la loro ultima attività.

Il nuovo regolamento contiene inoltre una clausola transitoria relativa alle regole generali per la determinazione della legislazione applicabile, che tuttavia non riguarda espressamente le disposizioni particolari in materia di prestazioni di disoccupazione.

Il sig. Jeltes, la sig.ra Peeters e il sig. Arnold sono lavoratori frontalieri di cittadinanza olandese che hanno lavorato nei Paesi Bassi mentre risiedevano, rispettivamente, i primi due in Belgio e il terzo in Germania. Tutti hanno conservato legami particolarmente stretti con i Paesi Bassi. Il sig. Jeltes si è trovato in disoccupazione a partire dal 2010, quindi

successivamente all’entrata in vigore del regolamento europeo. Egli ha chiesto all’amministrazione olandese la concessione di un’indennità di disoccupazione, ma la richiesta è stata respinta sulla base del regolamento.

La sig.ra Peeters e il sig. Arnold hanno perso il rispettivo lavoro

prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento e hanno beneficiato di indennità di disoccupazione accordate dall’amministrazione olandese. Entrambi hanno ritrovato un impiego successivamente all’entrata in vigore del medesimo regolamento, per poi trovarsi nuovamente in disoccupazione. L’amministrazione olandese ha rifiutato di riprendere a versare le indennità, con la motivazione dell’entrata in vigore del regolamento.
Queste tre persone hanno impugnato le suddette decisioni dinanzi al Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), il quale ha adito la Corte di giustizia riguardo all’interpretazione del nuovo regolamento. Infatti, all’epoca in cui era vigente il vecchio regolamento, la Corte aveva affermato
3 che un lavoratore frontaliero atipico − che aveva conservato legami personali e professionali particolarmente stretti nello Stato membro dell’ultima occupazione − aveva maggiori opportunità di reinserimento professionale all’interno di tale Stato. Pertanto, egli poteva scegliere lo Stato membro nel quale mettersi a disposizione degli uffici del lavoro e dal quale percepire l’indennità di disoccupazione.

Nell’odierna sentenza, la Corte afferma che le disposizioni del nuovo regolamento non devono essere interpretate alla luce della sua giurisprudenza precedente. Essa osserva che l’assenza di menzione espressa della facoltà di ottenere indennità di disoccupazione dallo Stato membro dell’ultima occupazione riflette la manifesta volontà del legislatore di limitare la portata della precedente giurisprudenza della Corte. Di conseguenza, essa dichiara che la regola riguardante la corresponsione dell’indennità di disoccupazione da parte dello Stato membro di residenza si applica anche a quei lavoratori frontalieri in disoccupazione completa che hanno conservato legami particolarmente stretti con lo Stato membro del loro ultimo impiego. La possibilità di mettersi, in via supplementare, a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato non può servire a percepire da parte di quest’ultimo un’indennità di disoccupazione, ma unicamente a fruire dei suoi servizi di ricollocamento.

Con riguardo alla libera circolazione dei lavoratori, la Corte sottolinea che il Trattato FUE prevede un coordinamento e non una armonizzazione dei regimi nazionali di previdenza sociale. Le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che lo Stato membro dell’ultima occupazione rifiuti, sulla base del diritto nazionale, di concedere a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all’interno di tale Stato membro di migliori opportunità di reinserimento professionale, il beneficio delle indennità di disoccupazione con la motivazione che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che, secondo quanto previsto dal regolamento, è applicabile la normativa dello Stato membro di residenza.

Tuttavia, la Corte rileva che l’assenza di una disposizione transitoria applicabile a lavoratori come la sig.ra Peeters e il sig. Arnold costituisce una lacuna intervenuta nel corso del procedimento legislativo. La previsione transitoria del regolamento deve pertanto applicarsi anche ai lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, stanti i legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest’ultimo le indennità di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, fintanto che la situazione rimanga invariata. La nozione di «situazione invariata» (ai sensi della disposizione transitoria del regolamento) deve essere valutata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale. Spetta al giudice nazionale accertare se lavoratori come la sig.ra Peeters e il sig. Arnold soddisfino i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennità di disoccupazione.

Di conseguenza, la Corte afferma che un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa può chiedere un’indennità di disoccupazione soltanto nello Stato in cui risiede, a meno che risulti ad esso applicabile il regime transitorio del regolamento del 2004.

1 Regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009 del 16 settembre 2009, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), entrato in vigore il 31/10/2009.

2

Regolamento n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

3

Il citato regolamento n. 1408/71 è stato interpretato dalla Corte nella sua sentenza del 12 giugno 1986, Miethe
(C-1/85, Racc. Giur. 1986, pag. 1837).