venerdì 12 aprile 2013

Sentenza nella causa T-370/11 - La decisione della Commissione relativa all'assegnazione gratuita delle quote di emissione di gas a effetto serra a partire dal 2013 è conforme al diritto dell'Unione

La decisione della Commissione relativa all'assegnazione gratuita delle quote di emissione di gas a effetto serra a partire dal 2013 è conforme al diritto dell'Unione

La decisione non tratta in modo discriminatorio gli impianti industriali che utilizzano il carbone come combustibile

Al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nel 2003 il legislatore dell'Unione ha adottato una direttiva

1 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione nell'Unione. In forza di tale direttiva, la Commissione doveva adottare le misure di esecuzione relative all'assegnazione armonizzata e gratuita delle quote.

La Commissione ha così adottato, nel 2011, una decisione

2 la quale si applica sostanzialmente all'assegnazione gratuita di quote di emissione per gli impianti fissi individuati nella direttiva durante i periodi di scambio a partire dal 2013. La Commissione ha determinato i parametri di riferimento di ciascun settore e sottosettore, basandosi sulla prestazione media degli impianti più efficienti di questi ultimi durante il 2007 e il 2008. È sulla base di tali parametri che viene calcolato, a partire dal 2013, il numero di quote di emissione da assegnare gratuitamente a ciascun impianto interessato.

Ritenendo che la decisione della Commissione violasse sia il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia la direttiva, la Polonia ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Nella sua sentenza odierna il Tribunale accerta, in primo luogo, che la decisione costituisce una misura di esecuzione della direttiva la quale è stata adottata in base alle disposizioni del TFUE relative alla

politica dell'ambiente. Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso della Polonia nella parte in cui questa pone in dubbio la legittimità della decisione rispetto alle norme del TFUE in materia di politica energetica.

In secondo luogo, il Tribunale rileva che

la Commissione non ha violato il principio della parità di trattamento quando ha deciso di trattare in modo uniforme gli impianti che si trovano in situazioni diverse, in ragione dell'utilizzo di combustibili diversi, all'atto della determinazione dei parametri di riferimento per calcolare il numero delle quote di emissioni da assegnare.

A questo riguardo il Tribunale constata che la distinzione dei parametri di riferimento di prodotto

3 in funzione del combustibile utilizzato non porterebbe a incoraggiare gli impianti industriali che fanno uso di combustibili che provocano elevate emissioni di CO2 a cercare soluzioni che consentano di ridurre queste ultime. Inoltre, una siffatta distinzione implicherebbe il rischio di una crescita delle

emissioni, poiché gli impianti industriali che utilizzano combustibile che provoca deboli emissioni di CO

2 potrebbero essere indotti a sostituire quest'ultimo con un combustibile che ne emette maggiori quantitativi. Il Tribunale ritiene parimenti che la scelta del gas naturale, combustibile che produce deboli emissioni di CO2, per determinare i parametri di riferimento di calore e di combustibile4 mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

In terzo luogo, il Tribunale dichiara che la decisione impugnata tiene adeguatamente conto delle conseguenze economiche e sociali delle misure miranti a ridurre le emissioni di CO

2. Da un lato, le regole di funzionamento applicabili saranno introdotte progressivamente a partire dal 2013. Di conseguenza, gli impianti che emettono forti quantitativi di CO2 – come quelli che utilizzano carbone in Polonia – e che hanno bisogno di un gran numero di quote per la loro produzione, otterranno in un primo tempo, gratuitamente, un numero più grande di quote per coprire il loro fabbisogno. Dall'altro, il legislatore dell'Unione ha istituito procedure che consentono di sostenere gli sforzi degli Stati membri, che presentano bassi livelli di reddito pro capite e prospettive di crescita relativamente elevate, per ridurre l'intensità dell'impiego del carbonio nella loro economia da qui al 2020.

Il Tribunale rileva infine che il sistema di assegnazione delle quote di emissione si baserà, a partire dal 2013, sul principio della vendita all'asta. In tal modo gli Stati membri potranno mettere all'asta la totalità delle quote che non saranno assegnate gratuitamente, affinché gli impianti possano acquistare le quote mancanti. Tale sistema sarà in accordo con il principio «chi inquina, paga», in quanto gli impianti maggiori produttori di CO

2 saranno obbligati a pagare il prezzo delle quote acquistate all'asta o a ridurre le loro emissioni.

Di conseguenza, il Tribunale respinge l'argomento della Polonia, secondo il quale la decisione impugnata comporterebbe una diminuzione della competitività delle imprese situate negli Stati membri la cui produzione si basa principalmente sul carbone quale combustibile. Esso precisa che la direttiva, nel tener conto della diversa situazione delle varie regioni dell'Unione, concede agli Stati membri un margine di discrezionalità che consentirà loro di adottare misure economiche a favore dei settori e sottosettori che possano presentare un rischio significativo di fuga dal carbone

5 a causa dei costi delle emissioni di gas a effetto serra, nonché di prevedere l'assegnazione gratuita di quote agli impianti in detti settori e sottosettori.
Alla luce di tutto ciò,
il Tribunale respinge integralmente il ricorso proposto dalla Polonia contro la Commissione
.
 

1

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), nel testo modificato con direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140, pag. 63).

2

Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).

3

I parametri di riferimento di prodotto definiscono il numero massimo di diritti di emissione che possono essere assegnati per unità di produzione di un determinato prodotto.