venerdì 12 aprile 2013

Sentenza nella causa C-547/10 P - La Corte di giustizia respinge l’impugnazione della Svizzera sulle disposizioni tedesche del 2003 circa le operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo

La Corte di giustizia respinge l'impugnazione della Svizzera sulle disposizioni tedesche del 2003 circa le operazioni di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo

L'aeroporto di Zurigo è situato a km 15 dalla frontiera tedesca. Tutti gli aerei che atterrano a Zurigo da nord o da nord-ovest devono utilizzare lo spazio aereo tedesco.

Al fine di ridurre il rumore cui la popolazione locale era esposta, la Germania aveva adottato, nel 2003, disposizioni che evitavano il sorvolo a bassa quota del territorio tedesco presso la frontiera svizzera tra le 21:00 e le 7:00 nei giorni lavorativi e tra le 20:00 e le 9:00 nei week-end e nei giorni festivi. Di conseguenza, gli avvicinamenti d'atterraggio all'aeroporto di Zurigo da nord e da nord ovest, che avevano precedentemente costituito le operazioni di avvicinamento principali, erano impossibili durante tali ore. Inoltre, gli aerei che decollavano in tali orari in direzione nord dovevano cambiare rotta per raggiungere la quota minima di volo prescritta prima di entrare in territorio tedesco.

Il 10 giugno 2003, la Svizzera ha proposto un reclamo presso la Commissione, chiedendole di vietare alla Germania di applicare dette disposizioni. Secondo la Svizzera tali disposizioni erano in contrasto con l'Accordo sul trasporto aereo

1, concluso con l'Unione europea. Il 5 dicembre 2003, la Commissione ha deciso che la Germania poteva continuare ad applicare tali disposizioni 2.

Il Tribunale ha respinto, con sentenza del 9 settembre 2010

3, il ricorso proposto dalla Svizzera contro la decisione della Commissione. La Svizzera ha quindi impugnato dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione per ottenere l'annullamento.

Con la sentenza odierna la Corte di giustizia respinge l'impugnazione della Svizzera.

La Corte conferma che le disposizioni tedesche non implicano il divieto di attraversamento dello spazio aereo tedesco, bensì una semplice modifica della direzione dei voli successiva al decollo o anteriore all'atterraggio all'aeroporto di Zurigo. Conferma inoltre che la decisione della Commissione non violava il principio della libera prestazione dei servizi, in quanto tale principio non si applica nell'ambito dell'accordo UE-Svizzera sul trasporto aereo. Peraltro, la Corte condivide il parere sia della Commissione sia del Tribunale secondo cui non era necessario prendere in considerazione, all'atto dell'esame delle disposizioni tedesche, i diritti del gestore dell'aeroporto di Zurigo e dei residenti nelle zone limitrofe di tale aeroporto.
 

1

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, firmato il 21 giugno 1999 a Lussemburgo, approvato a nome della Comunità con la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114, pag. 1).

2

Decisione 2004/12/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, prima frase dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/11/03 — Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13).

3

Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2010, Svizzera/Commissione (T-319/05), v. anche Comunicato stampa n° 82/10.