venerdì 12 aprile 2013

Sentenza nella causa C-420/11 - L’omessa valutazione dell’impatto ambientale di un progetto, in violazione del diritto dell’Unione, in linea di principio non comporta, di per sé, la responsabilità dello Stato per un danno puramente patrimoniale

Sentenza nella causa C-420/11

Jutta Leth / Austria, Land Niederösterreich

L'omessa valutazione dell'impatto ambientale di un progetto, in violazione del diritto dell'Unione, in linea di principio non comporta, di per sé, la responsabilità dello Stato per un danno puramente patrimoniale

Tuttavia, tale responsabilità può sussistere nel caso in cui il giudice nazionale accerti l'esistenza di un nesso causale diretto tra l'omissione e il danno subito, quale la diminuzione del valore di un bene immobile conseguente all'ampliamento di un aeroporto

Successivamente all'adesione dell'Austria all'Unione europea (1995) l'aeroporto di Vienna è stato più volte ristrutturato e ampliato, senza che i progetti siano stati preventivamente sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale. Al momento dei lavori, la sig.ra Leth abitava già in una casa, di sua proprietà, situata nella zona di sicurezza dell'aeroporto. La signora ha citato lo Stato austriaco e il Land Niederösterreich (Bassa-Austria) dinanzi ai giudici austriaci, chiedendo, a titolo di risarcimento del danno, EUR 120 000 a causa della diminuzione del valore della sua casa, cagionata segnatamente dal rumore degli aeromobili. Inoltre, ha chiesto che sia constatata la responsabilità dello Stato e del Land per i danni futuri. Fonda tali domande sulla violazione della direttiva 85/337

1, la quale impone una valutazione dell'impatto ambientale per i progetti pubblici o privati che possono incidere in modo rilevante in materia.

L'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione, Austria), chiamato a dirimere la controversia in ultima istanza, chiede se l'obbligo a carico delle autorità nazionali competenti di procedere alla valutazione dell'impatto ambientale sia atto a tutelare i singoli interessati contro i danni puramente patrimoniali causati da un progetto che non sia stato sottoposto ad una simile valutazione.

Secondo l'odierna sentenza della Corte di giustizia, allorché la direttiva richiede una valutazione dell'impatto ambientale di un progetto, quale la ristrutturazione o l'ampliamento di un aeroporto, laddove detto progetto incida sull'utilizzazione di un bene immobile tale valutazione deve identificare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti del rumore sull'uomo. Nondimeno, dal momento che la valutazione non include le ripercussioni del progetto sul valore dei beni materiali, essa non si estende al valore del bene immobile.

Ciò posto, i danni patrimoniali, qualora siano

conseguenze economiche dirette dell'impatto ambientale del progetto, rientrano nell'obiettivo di protezione perseguito dalla direttiva.

Pertanto, in circostanze in cui l'esposizione al rumore risultante da un progetto abbia effetti rilevanti sull'uomo – una casa ad uso abitativo, interessata da tale rumore, sia resa meno atta ad assolvere la sua funzione e il contesto ambientale dell'uomo, la sua qualità di vita e, eventualmente, la sua salute siano pregiudicati – una diminuzione del valore patrimoniale di tale casa può essere una conseguenza economica diretta di simili effetti sull'ambiente, circostanza che va esaminata caso per caso.

Tuttavia, oltre alla verifica che la norma di diritto dell'Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli lesi, come accertato nel caso di specie, e che la violazione di tale norma sia

sufficientemente qualificata, condizione indispensabile del diritto al risarcimento è la sussistenza di un nesso di causalità diretto tra la violazione e i danni subiti, sussistenza che spetta ai giudici nazionali verificare, conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte.

La Corte ricorda in proposito che, sebbene la direttiva prescriva una valutazione dell'impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, essa tuttavia né enuncia le regole sostanziali relative ad una ponderazione dell'impatto ambientale con altri fattori, né vieta la realizzazione dei progetti atti ad avere un impatto negativo sull'ambiente.

Conseguentemente, l'omessa valutazione dell'impatto ambientale di un progetto, in violazione della direttiva, non per questo conferisce al singolo, di per sé, un diritto al risarcimento del danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile conseguente all'impatto ambientale di detto progetto. Tale constatazione si fonda sul diritto dell'Unione e lascia impregiudicate le eventuali norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato.

Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se siano soddisfatte le prescrizioni poste dal diritto dell'Unione, applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l'esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti.

1

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU L 73, pag. 5), e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156, pag. 17).